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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 634/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
1.12.2025, avente ad oggetto: risarcimento danni tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Casa, n. 84, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Galassi;
attrice
e
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, con sede in Milano, Corso Sempione, n. 39, e
, P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante legale pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Roberto Chiodo;
convenute
(c.f. nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._1
residente in [...],, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Stefano Sarubbo;
chiamato in causa
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
– premesso che in data 21.12.2017 alle ore 08:30 circa, si trovava a Parte_1
bordo, in qualità di terzo trasportato, dell'autovettura OPEL CORSA tg. GGNP400 (targa tedesca) condotta da e di proprietà di allorquando, CP_4 Controparte_3 giunti alla Via Incoronata in Luzzi (CS), mentre scendeva dall'autovettura, veniva scaraventata a terra riportando serie lesioni, in quanto la conducente ripartiva senza avvedersi del fatto che l'attrice era rimasta incastrata con il cappotto nello sportello dell'auto – chiedeva alla compagnia assicuratrice del mezzo (ed alla referente in Italia
il risarcimento di euro 10.610,50, quale integrazione Controparte_2 dell'importo - già decurtato del 30%, in ragione del concorso di responsabilità in capo alla Cont danneggiata - corrisposto dalla e trattenuto in acconto, tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento per atp conciliativo n.
410/2023, che avevano accertato un danno biologico superiore del 10%, superiore a quello riconosciuto in sede stragiudiziale, pari al 7%, oltre ad un periodo di Inabilità Temporanea
Assoluta pari a giorni 20, un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% pari a giorni
50, un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 50% pari a giorni 34.
Nel costituirsi, le compagnie convenute hanno eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa, chiedendo l'estromissione dal giudizio per l'asserita responsabilità solidale a norma dell'art. 2055 c.c. del conducente danneggiante ex art. 2043 c.c. e del proprietario dell'auto ai sensi dell'art. 2054 c.c., in relazione ai danni causati al terzo trasportato a seguito della condotta tenuta dal conducente del veicolo e, nel merito, la mancanza di prova del sinistro.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3 proprietario del mezzo assicurato, questi si è costituito chiedendo: - in via preliminare, rigettare l'eccezione di parte resistente in ordine alla carenza di legittimazione passiva con Contr conseguente richiesta di estromissione dal giudizio di e di Controparte_1
tenuto conto di quanto previsto in tema di assicurazione Controparte_5 obbligatoria della r.c.a. ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass.; - nel merito, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, previo accertamento delle responsabilità della danneggiata e del conducente del veicolo assicurato, anche in concorso tra loro, Contr condannare per le ragioni suesposte l' e l' Controparte_1 [...]
al risarcimento, tenuto conto di quanto già versato dalla Compagnia Controparte_5
Assicurativa, degli eventuali ulteriori danni accertati e quantificati dal Giudice, nonché a manlevare il sig. dal predetto risarcimento e dal pagamento di ogni eventuale CP_3
somma prevista in forza del provvedimento emesso.
Espletata prova orale, la causa viene per la decisione. Come è dato evincere dalla esposizione in fatto e dalle conclusioni rassegnate, l'odierna danneggiata nulla ha dedotto (né ha inteso dedurre) in ordine all'accertamento della responsabilità extracontrattuale del conducente, limitandosi ad allegare e dimostrare di avere subito danni in conseguenza di un sinistro stradale.
In tal modo si ritiene abbia fatto valere, all'evidenza, la sua posizione di 'terzo trasportato' nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo a bordo del quale si trovava.
Come è noto, l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale comprende la responsabilità per i danni alla persona causati 'ai trasportati', qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, secondo il dettato normativo di cui all'art. 122, comma 2 cod. ass. priv.
L'esegesi giurisprudenziale ha ormai chiarito, in modo pressoché consolidato, che quando viene in rilievo l'assicurazione del veicolo su cui abbia luogo un trasporto e, dunque, si voglia far valere una responsabilità in garanzia dell'assicuratore del veicolo, la nozione di
'trasportato' va riferita a tutti gli 'occupanti' che non siano alla guida del mezzo, sicché 'il trasportato è considerato "terzo" rispetto all'assicurazione del veicolo su cui viaggiava solo se il suo trasporto non avvenga come conducente' (cfr. Cass. n. 30723/2022 in motiv. p.
9.1 ss).
Siffatta interpretazione delle disposizioni normative è del tutto in linea con l'orientamento giurisprudenziale nazionale che, in ossequio alla gerarchia delle fonti e in omaggio alla preminenza del diritto comunitario sul diritto interno, in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli (in particolare la Direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, e la Direttiva del Consiglio 14 maggio 1990,
90/232/CEE, nonché le pronunce della C.G.U.E. sent. 30/06/2005, C-537/03, 'Candolin', e sent. 01/12/2011, C442/10, 'Churchill Insurance Company'), non ha esitato nell'affermare che, nel caso sopra considerato, 'la qualità di vittima avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato responsabile' (cfr. Cass. n. 1269/2018; conf. Cass. n. 25087/2020;
Cass. n. 12901/2021).
La Suprema Corte, in tema di tutela del trasportato, ha già avuto modo di affermare che:
a) l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta, peraltro, presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi,
e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (v. Cass., Sez. Un., 35318/2022; già in precedenza, cfr. Cass., 23/06/2021, n. 17963: "In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito");
b) data la natura "aggiuntiva" dell'azione ex art. 141 cod. ass., "Qualora sia stata rigettata, in primo grado, la domanda di risarcimento del danno alla persona proposta dall'assicurato proprietario del veicolo, vittima di un incidente stradale in quanto terzo trasportato, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 141 cod. ass., il giudice d'appello, investito di specifica impugnazione del danneggiato, ha il potere di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 cod. ass. in base ai fatti costitutivi dedotti oppure deve spiegare le ragioni per cui detta qualificazione non è legittima" (v. Cass., n. 3078/2025).
Ciò premesso, l'attrice (almeno in astratto) ha, quindi, diritto al risarcimento del danno alla persona verso l'assicuratore del vettore, ai sensi dell'articolo 144 del codice delle assicurazioni.
L'iscrizione dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 cod.ass. comporta, come è evidente, che "nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno" (co. 3), da identificare pacificamente con il solo proprietario del veicolo (cfr. Cass. n. 25770/2019; Cass. n. 17963/2021; conf. Cass. n.
27078/2022).
In tal caso, oltre alla Compagnia, quindi, deve essere chiamato in causa anche il soggetto responsabile del danno (art. 144, comma 3, C.d.A.) individuato nel proprietario del veicolo, da considerarsi litisconsorte necessario del giudizio, e non anche il conducente (se diverso dal proprietario), considerato litisconsorte soltanto facoltativo (– le ipotesi di litisconsorzio necessario prevedono la partecipazione obbligatoria al processo di più soggetti, a pena di nullità dell'intero giudizio e rinvio della causa al Giudice di prime cure ex art. 383, co. 3, c.p.c.: v.si da ultimo Cass. Civ., ordinanza n. 17353 del 19.8.2020).
Tale principio è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta contro l'assicuratore, il responsabile del danno che deve essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario “è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, se diverso da quello”.
La ratio di tale assunto risiede nell'esigenza di favorire la posizione processuale dell'Assicurazione, per consentire alla stessa di opporre al proprietario del veicolo – soggetto assicurato – l'accertamento della sua responsabilità, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto assicurativo e in vista dell'azione di rivalsa dell'assicuratore (Cass.
Civ., sez. III, ordinanza 13 novembre 2018, n. 29038.
Nella specie, quindi, nel corso del giudizio il Tribunale ha integrato il contraddittorio nei confronti del CP_3
Ciò posto, nella predetta qualità di terzo trasportato, l'attrice ha soddisfatto l'onere della prova su di lei incombente, ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c., sostanzialmente equivalente - in assenza di coinvolgimento di altri veicoli - a quella prevista dall'art. 141 cod.ass. e 2054, co. 1 c.c. che 'è solo quello di provare il danno e il nesso di causalità' (cfr. Cass. n. 17963/2021, conf. Sez. Un. 35318/2022), senza necessità (ovviamente) né di prova liberatoria ('di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno'), né di accertare la responsabilità del conducente.
Interesse quest'ultimo che diventa proprio del solo assicuratore, ai fini dell'azione di rivalsa, nella specie non esercitata.
Quanto alla dinamica del sinistro, il fatto può dirsi provato nella sua materialità alla luce di una valutazione complessiva del compendio probatorio formato in questo giudizio.
E' stata espletata prova orale con la teste , testimone oculare del sinistro, Testimone_1
sulla cui attendibilità non sono emersi dubbi, la quale ha confermato: che in data
21.12.2016 alle ore 08:30 circa, si trovava in Luzzi alla Via Rimembranze proprio davanti alla vettura;
di conoscere l'autovettura in quanto di proprietà della nipote della signora
; che a bordo di detta automobile vi erano e e Pt_1 CP_4 Parte_1
che la era alla guida dell'autovettura; che dall'autovettura, lato passeggero, CP_3
apriva lo sportello e scendeva la signora e che nondimeno l'autovettura ripartiva Pt_1 senza avvedersi che l'attrice era rimasta incastrata con il cappotto e che, conseguentemente, la cadeva rovinosamente a terra, al che veniva Pt_1
tempestivamente accompagnata presso il pronto soccorso dell'Ospedale Annunziata di
Cosenza.
La prova orale espletata ha confermato in toto la dinamica del sinistro, quale rappresentata in atti dall'attrice, apparendo insufficiente ad escluderne la verificazione il mancato intervento della pubblica autorità, circostanza invero più che verosimile, in ragione del fatto che nella specie non sono stati coinvolti altri mezzi nonché della necessità di apprestare cure immediate alla danneggiata, condotta in ospedale, per come pure emerso dalla istruttoria espletata.
Al di là di mere enunciazioni teoriche, quindi, nessun elemento obiettivo atto a contrastare la veridicità dello stesso è stato, in definitiva, allegato dalla difesa delle convenute.
Dal contesto sopra emarginato emerge, con elevata probabilità prossima alla certezza, la prova:
- del sinistro stradale, in termini di sinistro causato dalla circolazione del veicolo su strada pubblica o equiparata, per il quale è imposta la r.c.a. obbligatoria;
- dell'insussistenza di uno scontro o collisione con un veicolo antagonista;
- del mancato coinvolgimento di un veicolo diverso (ancorché ignoto) da quello incidentato, di proprietà dell'attore assicurato.
Fermo quanto premesso in ordine all'an debeatur, occorre, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile.
Il consulente dell'Ufficio nominato nell'ambito del procedimento per atp per gli accertamenti medico-legali, cui hanno partecipato le società convenute senza nulla contrastarne in maniera specifica i relativi esiti, ha riscontrato che, a causa del sinistro, la ebbe a patire lesioni plurime, ovvero: “Frattura scomposta del terzo medio distale del Pt_1 radio sx e distacco parcellare del processo stiloideo dell'ulna, ferite lacerocontuse al labbro superiore, naso e guancia sx”. Ha, quindi, chiarito: “che le suddette lesioni hanno determinato la persistenza di una “sindrome algo disfunzionale a carico del polso sinistro, lievi esiti cicatriziali post chirurgici estremità distale avambraccio” tuttora presenti ed obiettivabili e, considerato il tempo trascorso, sono da considerare a carattere permanente, nonchè che l'analisi criteriologia del sinistro ci consente di affermare che la dinamica dell'incidente è compatibile con le lesioni riportate, mentre la documentazione sanitaria (referti di visite ed esami) ne attestano la attendibilità e veridicità (cfr. relazione a firma del dott. . Per_1
L'ausiliario ha, quindi, evidenziato che lo stato di malattia e convalescenza conseguenti all'infortunio del 21/12/16 ha comportato un periodo di Inabilità Temporanea assoluta pari a giorni 20, un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% pari a giorni 50, un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 50% pari a giorni 34 ed alla sono Pt_1
residuati esiti permanenti sulla preesistente integrità fisica, considerando i riflessi sulla sfera individuale e relazionale, sull'espletamento delle normali attività quotidiane e sull'aspettativa di vita pari al 10% (dieci per cento) comprensivo del danno estetico.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da critiche di parte e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno in capo all'odierna attrice.
Pertanto, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento della stabilizzazione dei postumi (81 anni) (cfr. Cass. n. 26897/2014; conf. Cass. n. 22858/2020), possono essere liquidate all'attrice, sulla scorta delle Tabelle di Milano, nella loro ultima versione, a titolo di risarcimento del danno biologico-dinamico relazionale, le seguenti somme: a titolo di invalidità temporanea totale per venti giorni, euro 1601,96; a titolo di invalidità totale parziale al 75% per 50 giorni, euro 3.003,68; a titolo di invalidità totale parziale al 50% per
35 giorni euro 1.401,72, ed, a titolo di danno biologico permanente: euro 19.750,00.
La somma complessiva di E 25.757,35 deve essere decurtata del 30% a titolo di concorso di colpa della danneggiata, con la conseguenza che in totale è dovuta la somma di euro
18.030,15.
Nel caso di specie occorre poi tenere conto che la Compagnia ha pacificamente corrisposto a complessivi € 9.000,00: le somme venivano trattenute quale acconto Parte_1
e andranno quindi decurtate da quanto dovuto all'attrice.
In definitiva, le Compagnie convenute ed il proprietario del veicolo vanno condannati a pagare alla danneggiata l'importo complessivo di E 9.030,15, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa.
Per giurisprudenza consolidata, ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva risultante dal giorno della pubblicazione della sentenza in avanti (Cass., Sez.Un.,
17.02.1995, n. 171).
Pertanto, recependo i principi di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite del 1995 (alla quale si sono conformate, con giurisprudenza ormai consolidata, le successive pronunce delle sezioni semplici: Cass. n. 2796/2000; Cass. n. 492/2001; Cass. n. 2588/2002; Cass. n.
5503/2003; Cass. n. 18445/2005; Cass. n. 18490/2006; Cass. n. 4791/2007; Cass. n.
9926/2010; Cass. n. 21396/2014; Cass. n. 12228/2016; Cass. n. 2037/2019; Cass. n.
24468/2020), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorrono non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno.
Nella specie, l'importo sopra liquidato va devalutato alla data del fatto e poi, su detto ultimo importo rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Pacifico il rapporto assicurativo e stante la non contestata domanda di manleva, CP_3
deve essere tenuto indenne di quanto questo risulta tenuto a pagare alla
[...] ricorrente per effetto della condanna sopra indicata.
Nei rapporti tra parte attrice e società convenute, le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., la quale non va correlata al diniego, singolarmente considerato, di una o più istanze avanzate dalle parti nel corso del giudizio, bensì al risultato finale della lite, valutato nella sua oggettività (Cass. n. 12082/1995; Cass. n.
3497/1996; Cass. n. 84/1997; Cass. n. 15787/2000; Cass. n. 11543/2001; Cass. n. 4201/2002;
Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 4778/2004; Cass. n. 406/2008). In altri termini,
l'individuazione della parte vittoriosa e di quella soccombente dev'essere condotta al lume della causa nel suo insieme, con riferimento all'esito finale della lite e al rapporto tra il
'chiesto e il pronunciato', non rilevando che siano state eventualmente disattese eccezioni di carattere processuale.
La liquidazione delle spese è fatta come nel dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022, (scaglione di valore da E 5.001,00 ad E 26.000,00; tutte le fasi;
valori medi).
Rilevato, tuttavia, che trattasi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, , deve disporsi che il pagamento sia eseguito a Parte_1
favore dello Stato.
Nei rapporti con e tra questo e le convenute, tenuto conto della qualità Controparte_3 di litisconsorte necessario dello stesso, le spese devono intendersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione assorbita, disattesa o respinta, così provvede:
➢ accoglie la domanda in quanto fondata per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna P.I. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante legale pro tempore, con sede in Milano, Corso
Sempione, n. 39, e , P.I. Controparte_2 , , al risarcimento dei danni subiti dal terzo P.IVA_2 Controparte_3
trasportato in conseguenza del sinistro stradale per cui è Parte_1 causa, liquidati in E 9.030,15 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi compensativi sugli importi complessivi, devalutati alla data del fatto e rivalutati anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI sul costo della vita, sino alla pubblicazione della sentenza. Sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
➢ dichiara P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante legale pro tempore, con sede in Milano, Corso
Sempione, n. 39, e , tenute a Controparte_2 manlevare e tenere indenne il proprietario del veicolo dal Controparte_3
pagamento dell'importo indicato al punto che precede;
➢ condanna P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante legale pro tempore, con sede in Milano, Corso
Sempione, n. 39, e , P.I. Controparte_2
, al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte vittoriosa P.IVA_2
che si liquidano in E 4.062,00 per compensi oltre al 15% rimb. Parte_1 forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario;
➢ compensa per il resto le spese di lite.
Cosenza, 15.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 634/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
1.12.2025, avente ad oggetto: risarcimento danni tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Casa, n. 84, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Galassi;
attrice
e
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, con sede in Milano, Corso Sempione, n. 39, e
, P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante legale pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Roberto Chiodo;
convenute
(c.f. nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._1
residente in [...],, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Stefano Sarubbo;
chiamato in causa
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
– premesso che in data 21.12.2017 alle ore 08:30 circa, si trovava a Parte_1
bordo, in qualità di terzo trasportato, dell'autovettura OPEL CORSA tg. GGNP400 (targa tedesca) condotta da e di proprietà di allorquando, CP_4 Controparte_3 giunti alla Via Incoronata in Luzzi (CS), mentre scendeva dall'autovettura, veniva scaraventata a terra riportando serie lesioni, in quanto la conducente ripartiva senza avvedersi del fatto che l'attrice era rimasta incastrata con il cappotto nello sportello dell'auto – chiedeva alla compagnia assicuratrice del mezzo (ed alla referente in Italia
il risarcimento di euro 10.610,50, quale integrazione Controparte_2 dell'importo - già decurtato del 30%, in ragione del concorso di responsabilità in capo alla Cont danneggiata - corrisposto dalla e trattenuto in acconto, tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento per atp conciliativo n.
410/2023, che avevano accertato un danno biologico superiore del 10%, superiore a quello riconosciuto in sede stragiudiziale, pari al 7%, oltre ad un periodo di Inabilità Temporanea
Assoluta pari a giorni 20, un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% pari a giorni
50, un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 50% pari a giorni 34.
Nel costituirsi, le compagnie convenute hanno eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa, chiedendo l'estromissione dal giudizio per l'asserita responsabilità solidale a norma dell'art. 2055 c.c. del conducente danneggiante ex art. 2043 c.c. e del proprietario dell'auto ai sensi dell'art. 2054 c.c., in relazione ai danni causati al terzo trasportato a seguito della condotta tenuta dal conducente del veicolo e, nel merito, la mancanza di prova del sinistro.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3 proprietario del mezzo assicurato, questi si è costituito chiedendo: - in via preliminare, rigettare l'eccezione di parte resistente in ordine alla carenza di legittimazione passiva con Contr conseguente richiesta di estromissione dal giudizio di e di Controparte_1
tenuto conto di quanto previsto in tema di assicurazione Controparte_5 obbligatoria della r.c.a. ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass.; - nel merito, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, previo accertamento delle responsabilità della danneggiata e del conducente del veicolo assicurato, anche in concorso tra loro, Contr condannare per le ragioni suesposte l' e l' Controparte_1 [...]
al risarcimento, tenuto conto di quanto già versato dalla Compagnia Controparte_5
Assicurativa, degli eventuali ulteriori danni accertati e quantificati dal Giudice, nonché a manlevare il sig. dal predetto risarcimento e dal pagamento di ogni eventuale CP_3
somma prevista in forza del provvedimento emesso.
Espletata prova orale, la causa viene per la decisione. Come è dato evincere dalla esposizione in fatto e dalle conclusioni rassegnate, l'odierna danneggiata nulla ha dedotto (né ha inteso dedurre) in ordine all'accertamento della responsabilità extracontrattuale del conducente, limitandosi ad allegare e dimostrare di avere subito danni in conseguenza di un sinistro stradale.
In tal modo si ritiene abbia fatto valere, all'evidenza, la sua posizione di 'terzo trasportato' nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo a bordo del quale si trovava.
Come è noto, l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale comprende la responsabilità per i danni alla persona causati 'ai trasportati', qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, secondo il dettato normativo di cui all'art. 122, comma 2 cod. ass. priv.
L'esegesi giurisprudenziale ha ormai chiarito, in modo pressoché consolidato, che quando viene in rilievo l'assicurazione del veicolo su cui abbia luogo un trasporto e, dunque, si voglia far valere una responsabilità in garanzia dell'assicuratore del veicolo, la nozione di
'trasportato' va riferita a tutti gli 'occupanti' che non siano alla guida del mezzo, sicché 'il trasportato è considerato "terzo" rispetto all'assicurazione del veicolo su cui viaggiava solo se il suo trasporto non avvenga come conducente' (cfr. Cass. n. 30723/2022 in motiv. p.
9.1 ss).
Siffatta interpretazione delle disposizioni normative è del tutto in linea con l'orientamento giurisprudenziale nazionale che, in ossequio alla gerarchia delle fonti e in omaggio alla preminenza del diritto comunitario sul diritto interno, in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli (in particolare la Direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, e la Direttiva del Consiglio 14 maggio 1990,
90/232/CEE, nonché le pronunce della C.G.U.E. sent. 30/06/2005, C-537/03, 'Candolin', e sent. 01/12/2011, C442/10, 'Churchill Insurance Company'), non ha esitato nell'affermare che, nel caso sopra considerato, 'la qualità di vittima avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato responsabile' (cfr. Cass. n. 1269/2018; conf. Cass. n. 25087/2020;
Cass. n. 12901/2021).
La Suprema Corte, in tema di tutela del trasportato, ha già avuto modo di affermare che:
a) l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta, peraltro, presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi,
e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (v. Cass., Sez. Un., 35318/2022; già in precedenza, cfr. Cass., 23/06/2021, n. 17963: "In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito");
b) data la natura "aggiuntiva" dell'azione ex art. 141 cod. ass., "Qualora sia stata rigettata, in primo grado, la domanda di risarcimento del danno alla persona proposta dall'assicurato proprietario del veicolo, vittima di un incidente stradale in quanto terzo trasportato, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 141 cod. ass., il giudice d'appello, investito di specifica impugnazione del danneggiato, ha il potere di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 cod. ass. in base ai fatti costitutivi dedotti oppure deve spiegare le ragioni per cui detta qualificazione non è legittima" (v. Cass., n. 3078/2025).
Ciò premesso, l'attrice (almeno in astratto) ha, quindi, diritto al risarcimento del danno alla persona verso l'assicuratore del vettore, ai sensi dell'articolo 144 del codice delle assicurazioni.
L'iscrizione dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 cod.ass. comporta, come è evidente, che "nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno" (co. 3), da identificare pacificamente con il solo proprietario del veicolo (cfr. Cass. n. 25770/2019; Cass. n. 17963/2021; conf. Cass. n.
27078/2022).
In tal caso, oltre alla Compagnia, quindi, deve essere chiamato in causa anche il soggetto responsabile del danno (art. 144, comma 3, C.d.A.) individuato nel proprietario del veicolo, da considerarsi litisconsorte necessario del giudizio, e non anche il conducente (se diverso dal proprietario), considerato litisconsorte soltanto facoltativo (– le ipotesi di litisconsorzio necessario prevedono la partecipazione obbligatoria al processo di più soggetti, a pena di nullità dell'intero giudizio e rinvio della causa al Giudice di prime cure ex art. 383, co. 3, c.p.c.: v.si da ultimo Cass. Civ., ordinanza n. 17353 del 19.8.2020).
Tale principio è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta contro l'assicuratore, il responsabile del danno che deve essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario “è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, se diverso da quello”.
La ratio di tale assunto risiede nell'esigenza di favorire la posizione processuale dell'Assicurazione, per consentire alla stessa di opporre al proprietario del veicolo – soggetto assicurato – l'accertamento della sua responsabilità, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto assicurativo e in vista dell'azione di rivalsa dell'assicuratore (Cass.
Civ., sez. III, ordinanza 13 novembre 2018, n. 29038.
Nella specie, quindi, nel corso del giudizio il Tribunale ha integrato il contraddittorio nei confronti del CP_3
Ciò posto, nella predetta qualità di terzo trasportato, l'attrice ha soddisfatto l'onere della prova su di lei incombente, ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c., sostanzialmente equivalente - in assenza di coinvolgimento di altri veicoli - a quella prevista dall'art. 141 cod.ass. e 2054, co. 1 c.c. che 'è solo quello di provare il danno e il nesso di causalità' (cfr. Cass. n. 17963/2021, conf. Sez. Un. 35318/2022), senza necessità (ovviamente) né di prova liberatoria ('di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno'), né di accertare la responsabilità del conducente.
Interesse quest'ultimo che diventa proprio del solo assicuratore, ai fini dell'azione di rivalsa, nella specie non esercitata.
Quanto alla dinamica del sinistro, il fatto può dirsi provato nella sua materialità alla luce di una valutazione complessiva del compendio probatorio formato in questo giudizio.
E' stata espletata prova orale con la teste , testimone oculare del sinistro, Testimone_1
sulla cui attendibilità non sono emersi dubbi, la quale ha confermato: che in data
21.12.2016 alle ore 08:30 circa, si trovava in Luzzi alla Via Rimembranze proprio davanti alla vettura;
di conoscere l'autovettura in quanto di proprietà della nipote della signora
; che a bordo di detta automobile vi erano e e Pt_1 CP_4 Parte_1
che la era alla guida dell'autovettura; che dall'autovettura, lato passeggero, CP_3
apriva lo sportello e scendeva la signora e che nondimeno l'autovettura ripartiva Pt_1 senza avvedersi che l'attrice era rimasta incastrata con il cappotto e che, conseguentemente, la cadeva rovinosamente a terra, al che veniva Pt_1
tempestivamente accompagnata presso il pronto soccorso dell'Ospedale Annunziata di
Cosenza.
La prova orale espletata ha confermato in toto la dinamica del sinistro, quale rappresentata in atti dall'attrice, apparendo insufficiente ad escluderne la verificazione il mancato intervento della pubblica autorità, circostanza invero più che verosimile, in ragione del fatto che nella specie non sono stati coinvolti altri mezzi nonché della necessità di apprestare cure immediate alla danneggiata, condotta in ospedale, per come pure emerso dalla istruttoria espletata.
Al di là di mere enunciazioni teoriche, quindi, nessun elemento obiettivo atto a contrastare la veridicità dello stesso è stato, in definitiva, allegato dalla difesa delle convenute.
Dal contesto sopra emarginato emerge, con elevata probabilità prossima alla certezza, la prova:
- del sinistro stradale, in termini di sinistro causato dalla circolazione del veicolo su strada pubblica o equiparata, per il quale è imposta la r.c.a. obbligatoria;
- dell'insussistenza di uno scontro o collisione con un veicolo antagonista;
- del mancato coinvolgimento di un veicolo diverso (ancorché ignoto) da quello incidentato, di proprietà dell'attore assicurato.
Fermo quanto premesso in ordine all'an debeatur, occorre, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile.
Il consulente dell'Ufficio nominato nell'ambito del procedimento per atp per gli accertamenti medico-legali, cui hanno partecipato le società convenute senza nulla contrastarne in maniera specifica i relativi esiti, ha riscontrato che, a causa del sinistro, la ebbe a patire lesioni plurime, ovvero: “Frattura scomposta del terzo medio distale del Pt_1 radio sx e distacco parcellare del processo stiloideo dell'ulna, ferite lacerocontuse al labbro superiore, naso e guancia sx”. Ha, quindi, chiarito: “che le suddette lesioni hanno determinato la persistenza di una “sindrome algo disfunzionale a carico del polso sinistro, lievi esiti cicatriziali post chirurgici estremità distale avambraccio” tuttora presenti ed obiettivabili e, considerato il tempo trascorso, sono da considerare a carattere permanente, nonchè che l'analisi criteriologia del sinistro ci consente di affermare che la dinamica dell'incidente è compatibile con le lesioni riportate, mentre la documentazione sanitaria (referti di visite ed esami) ne attestano la attendibilità e veridicità (cfr. relazione a firma del dott. . Per_1
L'ausiliario ha, quindi, evidenziato che lo stato di malattia e convalescenza conseguenti all'infortunio del 21/12/16 ha comportato un periodo di Inabilità Temporanea assoluta pari a giorni 20, un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% pari a giorni 50, un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 50% pari a giorni 34 ed alla sono Pt_1
residuati esiti permanenti sulla preesistente integrità fisica, considerando i riflessi sulla sfera individuale e relazionale, sull'espletamento delle normali attività quotidiane e sull'aspettativa di vita pari al 10% (dieci per cento) comprensivo del danno estetico.
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da critiche di parte e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno in capo all'odierna attrice.
Pertanto, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento della stabilizzazione dei postumi (81 anni) (cfr. Cass. n. 26897/2014; conf. Cass. n. 22858/2020), possono essere liquidate all'attrice, sulla scorta delle Tabelle di Milano, nella loro ultima versione, a titolo di risarcimento del danno biologico-dinamico relazionale, le seguenti somme: a titolo di invalidità temporanea totale per venti giorni, euro 1601,96; a titolo di invalidità totale parziale al 75% per 50 giorni, euro 3.003,68; a titolo di invalidità totale parziale al 50% per
35 giorni euro 1.401,72, ed, a titolo di danno biologico permanente: euro 19.750,00.
La somma complessiva di E 25.757,35 deve essere decurtata del 30% a titolo di concorso di colpa della danneggiata, con la conseguenza che in totale è dovuta la somma di euro
18.030,15.
Nel caso di specie occorre poi tenere conto che la Compagnia ha pacificamente corrisposto a complessivi € 9.000,00: le somme venivano trattenute quale acconto Parte_1
e andranno quindi decurtate da quanto dovuto all'attrice.
In definitiva, le Compagnie convenute ed il proprietario del veicolo vanno condannati a pagare alla danneggiata l'importo complessivo di E 9.030,15, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa.
Per giurisprudenza consolidata, ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva risultante dal giorno della pubblicazione della sentenza in avanti (Cass., Sez.Un.,
17.02.1995, n. 171).
Pertanto, recependo i principi di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite del 1995 (alla quale si sono conformate, con giurisprudenza ormai consolidata, le successive pronunce delle sezioni semplici: Cass. n. 2796/2000; Cass. n. 492/2001; Cass. n. 2588/2002; Cass. n.
5503/2003; Cass. n. 18445/2005; Cass. n. 18490/2006; Cass. n. 4791/2007; Cass. n.
9926/2010; Cass. n. 21396/2014; Cass. n. 12228/2016; Cass. n. 2037/2019; Cass. n.
24468/2020), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorrono non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno.
Nella specie, l'importo sopra liquidato va devalutato alla data del fatto e poi, su detto ultimo importo rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Pacifico il rapporto assicurativo e stante la non contestata domanda di manleva, CP_3
deve essere tenuto indenne di quanto questo risulta tenuto a pagare alla
[...] ricorrente per effetto della condanna sopra indicata.
Nei rapporti tra parte attrice e società convenute, le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., la quale non va correlata al diniego, singolarmente considerato, di una o più istanze avanzate dalle parti nel corso del giudizio, bensì al risultato finale della lite, valutato nella sua oggettività (Cass. n. 12082/1995; Cass. n.
3497/1996; Cass. n. 84/1997; Cass. n. 15787/2000; Cass. n. 11543/2001; Cass. n. 4201/2002;
Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 4778/2004; Cass. n. 406/2008). In altri termini,
l'individuazione della parte vittoriosa e di quella soccombente dev'essere condotta al lume della causa nel suo insieme, con riferimento all'esito finale della lite e al rapporto tra il
'chiesto e il pronunciato', non rilevando che siano state eventualmente disattese eccezioni di carattere processuale.
La liquidazione delle spese è fatta come nel dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022, (scaglione di valore da E 5.001,00 ad E 26.000,00; tutte le fasi;
valori medi).
Rilevato, tuttavia, che trattasi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, , deve disporsi che il pagamento sia eseguito a Parte_1
favore dello Stato.
Nei rapporti con e tra questo e le convenute, tenuto conto della qualità Controparte_3 di litisconsorte necessario dello stesso, le spese devono intendersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione assorbita, disattesa o respinta, così provvede:
➢ accoglie la domanda in quanto fondata per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna P.I. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante legale pro tempore, con sede in Milano, Corso
Sempione, n. 39, e , P.I. Controparte_2 , , al risarcimento dei danni subiti dal terzo P.IVA_2 Controparte_3
trasportato in conseguenza del sinistro stradale per cui è Parte_1 causa, liquidati in E 9.030,15 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi compensativi sugli importi complessivi, devalutati alla data del fatto e rivalutati anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI sul costo della vita, sino alla pubblicazione della sentenza. Sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
➢ dichiara P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante legale pro tempore, con sede in Milano, Corso
Sempione, n. 39, e , tenute a Controparte_2 manlevare e tenere indenne il proprietario del veicolo dal Controparte_3
pagamento dell'importo indicato al punto che precede;
➢ condanna P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante legale pro tempore, con sede in Milano, Corso
Sempione, n. 39, e , P.I. Controparte_2
, al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte vittoriosa P.IVA_2
che si liquidano in E 4.062,00 per compensi oltre al 15% rimb. Parte_1 forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario;
➢ compensa per il resto le spese di lite.
Cosenza, 15.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei