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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3059/2022 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3059/2022 promosso da:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Morello giusta mandato allegato telematicamente all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Montebelluna, corso Mazzini n. 110/6;
p.i.: P.IVA_1
- appellante - contro
CP_3
- appellato contumace - nonché contro
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore
1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gonzato giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
Conegliano, via Colombo n.19;
p.i.: P.IVA_2
- appellata - in punto: appello avverso la sentenza n. 1308/2021 del Giudice di Pace di Treviso.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
Nel merito: accertato e dichiarato che il sinistro subito dal dipendente sig. è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del Sig. Parte_1
accertato e dichiarato che a causa dell'infortunio il sig. non ha potuto svolgere le attività CP_3 Parte_1
programmate di cui sopra, condannarsi i convenuti, solidalmente tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma
a saldo di € 4.800,00 quale risarcimento per tutti i danni dalla stessa subiti in seguito all'assenza dal lavoro del proprio dipendente o quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di Parte_1
causa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, e sul tutto gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c., entro la competenza del Giudice adito alla domanda, il tutto in seguito fino all'effettivo soddisfo.
- Condannarsi la società alla restituzione alla società dell'importo € 744,15, oltre Controparte_4 CP_1
interessi.
- Vittoria nelle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del Giudizio.
Per l'appellata:
Nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale adìto rigettare l'appello proposto dalla società in quanto infondato in CP_1
fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 1308/2021 del Giudice di Pace di
Treviso, dott. Luigi Rizzo, pronunciata il 13.12.2021, depositata il 16.12.2021 e non notificata. Spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse, oltre Iva 22%, Cpa 4%, e rimborso forfettario spese generali 15%”.
* * *
2
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Controparte_1
Pace di Treviso il NO e la sua compagnia assicuratrice al fine CP_3 Controparte_4
di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per l'assenza lavorativa del dipendente Parte_1
a causa dell'infortunio stradale avvenuto in data 8.6.2020, mentre quest'ultimo si trovava a bordo del
[...]
proprio veicolo Alfa Romeo 156, tg. BG177MG.
In particolare, l'attrice chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante correlato all'impossibilità del proprio dipendente, a causa dell'infortunio, di presenziare alle verifiche di qualità già programmate presso le Cantine Ce.Vi.V. s.r.l. nei giorni 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 giugno 2020.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicuratrice che, pur non contestando l'esclusiva responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, affermava di aver già corrisposto a il Controparte_1
risarcimento dei costi sostenuti dall'azienda per l'assenza del proprio lavoratore e, in ogni caso, eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea per mancanza di prova.
All'esito del giudizio, istruito documentalmente e mediante escussione testi, il Giudice di Pace pronunciava la sentenza oggi appellata, rigettando la pretesa attorea di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per mancato assolvimento del relativo onere probatorio. Condannava, infine, l'attrice alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 600,00, di cui 90,00 per spese ed il resto per onorari, oltre accessori di legge.
La proponeva impugnazione avverso la sentenza di primo grado, ravvisando un unico motivo CP_1
di gravame da ricondursi all'erronea valutazione degli elementi probatori da parte del Giudice di prime cure (in particolare sotto il profilo della mancata produzione delle scritture contabili e dell'interpretazione delle dichiarazioni dei testi).
Chiedeva dunque che il Giudice considerasse non satisfattiva la somma ricevuta prima dell'instaurazione del giudizio in quanto non comprensiva del danno da lucro cessante, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
3
Il conducente e proprietario del veicolo NO nonostante la regolarità della notifica, non si CP_3
costituiva nemmeno nel presente giudizio di appello, pertanto ne viene dichiarata la contumacia.
Si costituiva invece contestando la ricostruzione di in punto an Controparte_4 Controparte_1
debeatur.
Ribadiva l'appellata la correttezza della decisione del Giudice di Pace – in particolare sul punto della necessità della produzione in giudizio dei bilanci e delle scritture contabili – e chiedeva quindi il rigetto dell'appello per infondatezza dei motivi dedotti.
Alla prima udienza del 29.9.2022, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice riteneva la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.11.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito di note scritte e il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sull'unico motivo d'appello: la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. da parte del Giudice di prime cure
Con il primo e unico motivo di appello, ha lamentato il mancato riconoscimento del danno Controparte_1
patrimoniale da lucro cessante.
In particolare, l'appellante ha evidenziato l'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova del danno per mancata produzione in giudizio delle scritture contabili e dei bilanci, quali unici documenti idonei a provare l'esistenza o meno del mancato guadagno.
L'appellante ha inoltre ribadito di essersi opposta alla richiesta di c.t.u. contabile di parte convenuta
(aspetto valorizzato dal Giudice nel rigetto della domanda attorea) in quanto ritenuta meramente esplorativa.
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Per quanto attiene all'escussione orale, il Giudice di primo grado ha ritenuto i testi di parte attrice
Part inattendibili e imprecisi, sia con riguardo all'indicazione dei giorni di assenza del dipendente NO
sia perché hanno confermato i capitoli di prova ancora prima che venissero loro mostrati.
[...]
Più nel dettaglio, parte appellante ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui valorizza le
Part dichiarazioni del NO ai fini del rigetto della pretesa, rilevando come quest'ultimo si sia limitato a confermare la circostanza secondo cui non avendo potuto sostituirlo, non abbia mai Controparte_1
riscosso il fatturato delle consulenze presso la ditta Ce.Vi.V. S.r.l.
Orbene, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. – a cui fa rinvio l'art. 2056 cod. civ. sulla valutazione dei danni in ambito aquiliano – il risarcimento del danno patrimoniale deve essere “integrale”, ossia ricomprendere sia la diminuzione subita (danno emergente), sia il mancato incremento patrimoniale (lucro cessante), quale conseguenza immediata e diretta dell'illecito extracontrattuale.
Il lucro cessante si riferisce dunque alla violazione di un diritto non ancora maturato e per tale motivo, trattandosi di una posta di danno che si proietta nel futuro, si richiede una ragionevole certezza in ordine al suo accadimento.
Ne consegue che la relativa prova è più difficoltosa rispetto a quella del danno emergente, in quanto il soggetto danneggiato è tenuto a dimostrare il mancato guadagno che gli sarebbe potuto derivare da una determinata operazione economica e la sua riconducibilità all'illecito extracontrattuale.
Secondo la giurisprudenza, infatti, il danno da riduzione della capacità lavorativa derivante da pregiudizio alla persona non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere provato dal danneggiato. Tale prova può essere fornita in vario modo, ma sempre al di fuori di qualsiasi automatismo risarcitorio (Cass. civ., sez.
III, 28 aprile 1999, n. 4235).
Nel caso di specie ha fornito tale prova. Controparte_1
A nulla rileva l'eccezione principale di parte convenuta fondata sulla mancata produzione in giudizio dei bilanci e delle scritture contabili, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza, la prova del mancato guadagno può essere raggiunta anche mediante altri mezzi probatori.
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Del pari, le ulteriori doglianze di parte convenuta secondo cui il NO avrebbe prestato attività Pt_1
lavorativa nel periodo di malattia non trovano riscontro probatorio, in quanto fondate principalmente sull'affermazione del legale rappresentante della società Essepi s.r.l. secondo cui l'appuntamento dell'8 giugno 2020 sarebbe stato rimandato al successivo 19 giugno 2020.
Tale testimonianza, oltre ad essere generica, attiene a un rapporto lavorativo che esula dal presente procedimento, il quale ha ad oggetto le sole mancate prestazioni di consulenza di presso Controparte_1
la sola società Ce.Vi.V.
Risulta invece provato documentalmente da parte appellante che, a causa dell'incidente stradale avvenuto in data 8.6.2020, per esclusiva responsabilità del NO il proprio dipendente sia CP_3 Parte_1
stato assente dal lavoro dall'8.6.2020 al 30.6.2020 (doc. 4 parte attrice).
È altresì provato documentalmente il contratto di consulenza tra e Ce.Vi.V. S.r.l. che Controparte_1
prevede espressamente quale soggetto incaricato il NO , con relativo costo per la fornitura del Per_1
servizio di € 600,00 a giornata (doc.1 parte attrice).
Ancora, la programmazione della consulenza presso la ditta Ce.Vi.V nelle date del 15, 16, 17, 18, 19, 22,
23 e 24 giugno 2020 trova riscontro documentale nelle mail prodotte da coinvolgenti Controparte_1
anche l'ente CSQA incaricato del rinnovo della certificazione (doc. 2 e 3).
Secondo la versione dell'appellante, infatti, tali appuntamenti lavorativi dovevano ritenersi improrogabili in ragione dell'imminente scadenza e del necessario rinnovo della certificazione oggetto dell'attività alimentare della Ce.Vi.V. S.r.l.
Il NO , sentito come teste all'udienza del 28.10.2021 dinnanzi al Giudice di Pace, ha confermato Pt_1
tale circostanza e ha dichiarato altresì di non essere stato sostituito dall'azienda nell'espletamento della consulenza (“so per certo che non sono stato sostituito e a fine giornata sono stato contattato da Ce.Vi.V per un feedback”).
La stessa teste , quale dipendente addetta alla qualità della Ce.Vi.V., nella sua testimonianza Testimone_1
ha confermato tale versione dei fatti (“il NO doveva fare l'ispezione con me quale consulente esterno”), Pt_1
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dichiarando che l'ispezione è stata effettuata comunque nei giorni stabiliti, in assenza del NO Pt_1
(“l'ispezione è stata fatta comunque in assenza del NO nei giorni stabiliti, chiamando un dipendente addetto in Pt_1
ogni settore di ispezione. Preciso che l'ispezione doveva essere fatta esclusivamente in quei giorni”).
Deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova del danno patrimoniale cagionato dal NO CP_3
– assicurato da – a consistito nel mancato guadagno derivante Controparte_4 Controparte_1
dell'impossibilità del dipendente , a causa dell'infortunio stradale subito, di svolgere le Parte_1
prestazioni di consulenza già programmate in data 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 24 giugno 2020, e non rinviabili, presso Ce.Vi.V. S.r.l.
Il danno deve essere liquidato nella misura richiesta dall'appellante e dunque in complessivi € 4.800,00 (€
600,00 a prestazione lavorativa per otto giorni) così come concordato nel contratto di consulenza tra
[...]
e Ce.Vi.V. S.r.l. (doc. 1 parte appellante). CP_1
La decisione di primo grado, dunque, deve essere integralmente riformata.
2) Sulle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Le spese del primo grado di giudizio sono state poste a carico di in virtù della soccombenza Controparte_1
(quantificate nella complessiva somma di € 600,00, di cui € 90,00 per spese ed il resto per onorari, oltre accessori di legge).
L'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle domande di (già Controparte_1
avanzate fin dall'atto introduttivo), legittima – come espressamente richiesto dall'appellante – la riforma anche del capo della decisione di prime cure in punto spese di lite. Esse, in ragione della soccombenza, devono essere poste a carico dell'odierna appellata nella medesima misura indicata dal Giudice di Pace, con condanna di alla restituzione delle spese di lite già corrispostele dalla Controparte_4 CP_1
[...]
Con riguardo, invece, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza. Nella quantificazione, avvenuta sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi, si è tenuto conto
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del fatto che non è stata svolta alcuna attività istruttoria in sede d'appello e che la causa è stata ritenuta matura per la decisione già alla prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello svolto e in riforma della sentenza impugnata, quantifica in complessivi €
4.800,00, oltre interessi e rivalutazione, la somma spettante a a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno patrimoniale da lucro cessante dalla stessa subito in occasione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_4 CP_5
dell'importo, oltre rivalutazione e interessi;
- in accoglimento dell'appello svolto e in riforma della sentenza impugnata condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di delle spese processuali del primo grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 600,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
- condanna alla restituzione delle spese di lite corrisposte da in Controparte_4 Controparte_1
adempimento della sentenza di primo grado;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di delle spese processuali Controparte_1
del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.701,00, oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA se dovuti per legge.
Treviso, 5 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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