Articolo 1 della Legge 5 marzo 1965, n. 165
Articolo 2
Versione
8 aprile 1965
Art. 1.
L' articolo 1 della legge 31 luglio 1952, n. 1078 , e' modificato come segue "Il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti delle materie comprese in uno dei seguenti due gruppi:
primo gruppo: a) scienze filosofiche; b) scienze economiche, sociali e politiche; c) archeologia, storia e geografica antica; d) storia medioevale e moderna, scienze ausiliarie e geografia antropica; e) scienze giuridiche; f) filologia e linguistica del mondo antico; g) filologia e linguistica del mondo moderno; h) storia, e critica dell'arte e della poesia;
secondo gruppo: i) matematica; l) meccanica, astronomia, geodesia e geofisica; m) fisica; n) chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico); o) chimica (indirizzo organico-biologico); p) geologia e mineralogia; q) biologia vegetale;
r) biologia animale.
Il primo anno i concorsi saranno banditi per le otto materie del primo gruppo; il secondo anno per le otto materie del secondo gruppo; e cosi' via alternativamente".
Entrata in vigore il 8 aprile 1965