Art. 3.
La durata degli studi presso le Scuole anzidette e' biennale, fatta eccezione per gli allievi muniti della laurea in ingegneria aeronautica, per i quali la durata e' annuale.
Al termine degli studi le Scuole rilasciano la "Laurea in ingegneria aerospaziale".
L'ordinamento del corso degli studi e' determinato dagli statuti rispettivamente dell'Universita' di Roma e del Politecnico di Torino, secondo le modalita' previste dall' articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 .
Norma transitoria
La durata degli studi presso le Scuole anzidette e' biennale, fatta eccezione per gli allievi muniti della laurea in ingegneria aeronautica, per i quali la durata e' annuale.
Al termine degli studi le Scuole rilasciano la "Laurea in ingegneria aerospaziale".
L'ordinamento del corso degli studi e' determinato dagli statuti rispettivamente dell'Universita' di Roma e del Politecnico di Torino, secondo le modalita' previste dall' articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 .
Norma transitoria