Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 2592/2021 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 8465/2020, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 23664/2018
in materia di: responsabilità ex artt. 2049,2051 e 2052 cc., promossa da:
, cf. , rappresentata e difesa in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di appello dapprima dall'avv. Fabio Savino e dal 16.05.2023 dall'avv. Fabrizio
Raimondi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Nazionale n. 33
APPELLANTE
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 2592/2021 R.G. – Parte_1 [...]
Controparte_1
( in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante p.t., cf. , rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla P.IVA_1
comparsa di costituzione in appello dall'avv. Agostino Del Vacchio, presso il quale è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio - Isola G 1 - scala B
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n.8465/2020, depositata il 10.12.2020 e resa dal Tribunale di Napoli
nel procedimento n. 23664/2018 - con la quale il Tribunale adito aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per lesioni personali patite dall'attrice in occasione Parte_1
del sinistro occorso il 09.08.2015 nella stazione metropolitana di Napoli al quartiere Materdei,
condannandola alle spese di lite in favore della società convenuta - ha interposto appello deducendo a sostegno due motivi. Parte_1
2. La società si è costituita in giudizio e ha chiesto il Controparte_3
rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di lite.
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata depositata in
Contr data 10.12.2020; b) è stata notificata alla a mezzo pec del 06.05.2021 inviata all'avv.
Fabio Savino, procuratore costituito in primo grado;
c) l'atto d'appello è stato notificato il
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 2592/2021 R.G. – Parte_1 [...]
Controparte_1 03.06.2020 a mediante invio pec all'avv. Agostino Del Vacchio, procuratore Parte_1
costituito nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è il termine di cui all'art. 325 cpc stato osservato.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 10.08.2015 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli l' , in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t, chiedendo il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in Napoli il giorno 09.10.2015.
Nel ricostruire la dinamica del sinistro, l'attrice affermava che in data 09.08.2015 si trovava sulle scale mobili della metropolitana di Napoli - stazione Materdei - e che, durante il percorso in salita, a causa di un movimento della scala mobile improvviso, repentino ed innaturale rispetto alla normale marcia, era caduta rovinosamente al suolo, impattando violentemente sulla scala con viso, braccio e piede sinistro. Immediatamente soccorsa, l'attrice era stata trasportata presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli ove, dopo i primi soccorsi, era stata ricoverata con la diagnosi di “frattura comminuta metafiso-epifisaria del radio sinistro” per la quale era stata successivamente operata, con l'applicazione di un tutore esterno. Dimessa il successivo 20.08.2015, all'esito di una terapia fisico-riabilitativa e di successivi controlli ortopedici, in data 14.09.2017 l'Unità Ospedaliera di Chirurgia Plastica Ricostruttiva del P.O.
Cardarelli di Napoli aveva rilasciato all'attrice il certificato di compiuta guarigione, con postumi da valutare in sede medico legale.
Contr L'attrice affermava inoltre di aver tentato di ottenere in via bonaria dall' il risarcimento dei danni patiti nel sinistro, convenendo la suddetta società dinanzi all'Organismo di mediazione per il risarcimento dei danni ex artt. 2051 e/o 2043 cc, senza tuttavia aver ricevuto
3
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 2592/2021 R.G. – Parte_1 [...]
Controparte_1 alcun riscontro da parte della società invitata.
Tanto premesso, conveniva la suddetta società dinanzi l'adito Tribunale di Parte_1
Napoli per ivi sentire condannare la società conventa al risarcimento dei danni occorsi nel sinistro indicato, stimati dal medico legale di parte attrice dr. in complessivi Persona_1
€. 18.967,43, di cui €. 1.406,40 per 30 gg. a titolo di ITT;
€. 1.054,80 per gg. 30 di ITP al
75%; €. 1406,40 per 60 gg. di ITP al 50%; €. 703,20 per gg.60 gg al 25%; danno biologico permanente nella misura dell'8% pari ad €. 9.655,13 ed infine danno morale nella misura di
1/3 sull'invalidità permanente e temporanea pari ad €. 4.741,50.
Il giudizio veniva istruito a mezzo interrogatorio formale dell'attrice e con l'audizione di due testimoni, mentre la richiesta di ctu medico legale avanzata dall'attrice veniva disattesa dal
Tribunale; infine, con l'impugnata sentenza il giudice di prime cure rigettava le domande dell'attrice, ritenendo la caduta della conseguenza diretta della condotta assunta dalla Pt_1
stessa attrice e non del cattivo funzionamento della scala mobile;
in ragione della soccombenza, il Tribunale condannava l'attrice anche alla refusione delle spese legali in favore della società convenuta.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051 cc, dei principi di diritto in tema di responsabilità da cose in custodia;
in particolare, pur concordando con il giudice di prime cure nell'applicabilità alla fattispecie della responsabilità
da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c, la contesta l'errata applicazione nella Pt_1
fattispecie dei principi relativi al riparto degli oneri probatori a carico delle parti.
Rammentando che l'art. 2051 cc. prevede l'esenzione della responsabilità del custode soltanto nei casi in cui quest'ultimo provi che l'evento lesivo si sia verificato per caso fortuito a
4
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 2592/2021 R.G. – Parte_1 [...]
Controparte_1 prescindere da qualunque connotato colposo della sua condotta, a dire dell'appellante il
Tribunale avrebbe erroneamente affermato che ella non abbia assolto agli oneri probatori imposti dalla legge, senza considerare invece che, ai fini della esenzione della responsabilità,
Contr l'onere probatorio non è stato concretamente assolto dalla società convenuta .
Invero, nel richiamare la dinamica del sinistro, l'appellante sostiene di aver provato adeguatamente il mal funzionamento della scala mobile, le lesioni patite a seguito del sinistro ed il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia;
sostiene inoltre che la società
convenuta, pur affermando il corretto funzionamento della scala mobile, nel depositare agli atti la relazione di servizio che attestava il ripristino del funzionamento della scala mobile dopo il fermo, abbia implicitamente ammesso il malfunzionamento e l'anomalia del sistema che ha provocato la sua caduta.
7. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt.
115 e 116 cpc., affermando che il Tribunale sia incorso in una serie di gravissimi errori nella valutazione delle prove.
Più in particolare, l'appellante lamenta che il giudice non abbia considerato il contenuto
Contr confessorio della dichiarazione resa dalla convenuta , secondo cui l'impianto risultava perfettamente funzionante a seguito dell'intervento tecnico effettuato nell'immediatezza dell'evento; l'appellante aggiunge inoltre di aver pienamente provato la dinamica del sinistro attraverso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale a differenza di parte convenuta che,
attraverso l'escussione del suo teste di parte, non è riuscita né a smentire la prova avversa, né
tanto meno a offrire prova del caso fortuito per esimersi da ogni responsabilità. Infine,
l'appellante contesta che il giudice di prime cure, pur ripetutamente sollecitato in tal senso,
non abbia motivato il diniego di incarico ad un CTU medico legale al fine di valutare i danni,
5
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 2592/2021 R.G. – Parte_1 [...]
Controparte_1 già stimai in atti dalla consulenza tecnica di parte.
In virtù di quanto innanzi, l'appellante chiede - previa nomina di un CTU medico legale - la riforma dell'impugnata sentenza e la condanna della società appellata al risarcimento dei danni quantificati in €. 18.967,43, salvo altri a determinarsi in corso di causa, nonché la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
8. Entrambi i motivi che precedono, fatti oggetto di trattazione congiunta per la loro
stretta connessione in fatto e diritto, sono infondati e vanno disattesi per le ragioni che
di seguito si vanno ad illustrare.
Con una recente pronuncia a Sezioni Unite resa sulla natura giuridica della responsabilità da cosa in custodia, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. riveste carattere oggettivo e non presunto, in quanto per la sua configurazione risulta sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità
ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (così Cass. Sez. Un. ord. n. 20943 del
30.06.2022)
Ciò posto, è evidente che nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, l'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde in maniera palese da qualunque connotato di colpa, con la conseguenza che incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res.
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato
6
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 2592/2021 R.G. – Parte_1 [...]
Controparte_1 deve quindi fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la
cosa in custodia e l'evento dannoso, ovvero la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano genericamente e complessivamente in un medesimo contesto, ma è sempre necessario allegare e dimostrare
l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che,
producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (così Cass. ord. n. 12760
del 09.04.2024)
Applicando i principi innanzi richiamati al caso che ci occupa, si osserva che, per attribuire la responsabilità del sinistro alla società convenuta, avrebbe dovuto dimostrare Parte_1
che danni e postumi patiti in occasione del sinistro fossero conseguenza diretta del malfunzionamento della scala mobile sulla quale si trovava il giorno 09.08.2015.
Orbene, nel corso dell'istruttoria ed in particolare in sede di interrogatorio formale, l'attrice ha dichiarato che la scala mobile aveva sobbalzato più volte e che nella circostanza aveva tentato più volte senza successo di mantenersi al corrimano, precisando che nella circostanza c'era molta gente sulla scala mobile ma a gran distanza dal punto in cui ella stessa si trovava.
Anche la teste - figlia dell'attrice e quindi non indifferente all'esito del giudizio Tes_1
- ha pure dichiarato che, mentre era in attesa della madre vicino alle scale mobili della metropolitana, aveva udito la richiesta di un utente di fermare la scala mobile ed aveva visto la madre cadere rovinosamente al suolo;
aggiungeva infine di aver saputo dalla madre stessa che la caduta era stata provocata da un forte e ripetuto sobbalzo della scala mobile.
Per converso, la dinamica dei fatti ricostruita dal teste di parte convenuta , Testimone_2
agente di stazione, è risultata completamente difforme da quella innanzi indicata;
il teste ha
7
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 2592/2021 R.G. – Parte_1 [...]
Controparte_1 infatti dichiarato che, mentre era nella postazione di servizio vicina alla scala mobile ma priva di visuale sulla medesima, era stato richiamato dalle urla dell'attrice, alla quale aveva offerto prontamente soccorso. Il teste ha riferito di aver fornito il disinfettante alla , di aver Pt_1
chiamato l'ambulanza e di aver saputo dalla della caduta sulle scale, precisando che Pt_1
in quella circostanza la danneggiata non aveva mai riferito di un sobbalzo della scala mobile;
circostanza che, a suo dire, ove effettivamente riferita, sarebbe stata sicuramente menzionata nella relazione di servizio dal medesimo redatta nell'imminenza del sinistro.
Nella dichiarazione testimoniale dell'agente di stazione è degna di nota l'ulteriore precisazione che, in occasione della caduta della , nessun altro passeggero avesse Pt_1
lamentato un cattivo funzionamento della scala mobile;
infine, nel corso della deposizione testimoniale il teste ha pure chiarito che, in caso di cadute sulla scala mobile, è obbligatorio procedere al fermo della marcia della scala ed a richiedere l'intervento del capostazione e del tecnico…. “anche se non è colpa della scala”.
Quanto riferito dal teste trova conferma nella relazione giornaliera del 09.08.2015 sottoscritta dallo stesso e nella relazione del tecnico manutentore dell'impresa esterna Del Bo Tes_2
che, verificato il corretto funzionamento della scala mobile subito dopo la caduta della , Pt_1
risulta aver provveduto al ripristino del funzionamento dell'impianto poche decine di minuti dopo il lamentato sinistro.
Ebbene, sulla scorta del materiale istruttorio in atti, non può ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio posto dalla legge in capo all'attrice.
Ed invero, ad una siffatta conclusione si giunge considerando quanto segue.
Per ottenere il risarcimento richiesto, l'attrice avrebbe dovuto provare che i danni patiti nel sinistro fossero conseguenza diretta del malfunzionamento della scala mobile, ma detta prova
8
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 2592/2021 R.G. – Parte_1 [...]
Controparte_1 non si rinviene in atti, in quanto la stessa attrice ha dapprima ammesso di essere caduta sulla scala mobile e solo successivamente ha ricollegato la caduta ad un movimento repentino ed improvviso di cui non è stata offerta prova nel corso del giudizio.
Peraltro, nessuno dei testi ha dichiarato di aver visto un movimento irregolare della scala mobile e nessuno degli utenti della metropolitana ha lamentato o segnalato agli agenti di stazione un malfunzionamento dell'impianto trasportatore-elevatore, ragion per cui il dedotto malfunzionamento della scala mobile appare come una circostanza soltanto dichiarata dall'attrice, ma non anche provata in corso di causa.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, può assumere valore confessorio sul punto la circostanza che a seguito del sinistro l'impianto sia stato immediatamente bloccato;
l'agente di stazione ha infatti dichiarato che, in caso di sinistri avvenuti sulla scala mobile, per sottoporre in tempo reale l'impianto ai controlli di funzionalità e di sicurezza, il funzionamento dell'impianto meccanico di trasporto viene interrotto sempre, ovvero a prescindere dalla valutazione se la scala mobile costituisca la causa del sinistro oppure soltanto il luogo in cui questo si è verificato.
Tanto acclarato in punto di fatto, sotto il profilo giuridico deve anche rilevarsi che nella responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entra in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c.; la giurisprudenza sostiene infatti che, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., quanto più la situazione di possibili danni è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili
9
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 2592/2021 R.G. – Parte_1 [...]
Controparte_1 in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (così
Cass. ord. n. 9315 del 03.04.2019).
In virtù di quanto innanzi si può dunque affermare, come per consolidata giurisprudenza, che in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (così Cass. ord. n. 20986 del
18.07.2023).
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito anche il principio secondo cui:
“nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel
rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione
di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato,
intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé
stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale
della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità
che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione
della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di
danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res" (Cass. ord. n. 8449 del
31.03.2025).
In altre parole, in ossequio all'oramai consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza
10
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 2592/2021 R.G. – Parte_1 [...]
Controparte_1 in materia, deve concludersi affermando che, in difetto di prova rigorosa che attesti la responsabilità oggettiva del custode e che nel contempo escluda che la condotta del danneggiato stesso possa aver dato causa all'evento lesivo, il custode della cosa non può che essere mandato esente da responsabilità.
Nel caso di specie, difettando in capo all'attrice sia la prova del malfunzionamento della scala mobile che la prova della assenza di causalità tra la sua condotta e l'evento lesivo, la domanda risarcitoria ex art. 2051 cc. deve essere rigettata.
9. Al rigetto del gravame consegue la totale soccombenza dell'appellante e la sua conseguente condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 26.000,00 nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale del presente grado.
10. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante,
in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115
inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 8465/2020 del Tribunale di Napoli, resa tra le parti in epigrafe indicate,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna a pagare alla in Parte_1 Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., le spese del grado, che liquida in €. 3.966,00 per
11
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 2592/2021 R.G. – Parte_1 [...]
Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge;
3- dà atto che l'appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 21.05.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
12
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 2592/2021 R.G. – Parte_1 [...]
Controparte_1