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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Maria Letizia Barone Presidente dr. Giulio Corsini Giudice dr.ssa Vittoria Rubino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2128 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ANANIA CIRO MARCELLO e , con elezione di domicilio in
VIA VALDEMONE N. 57 90144 PALERMO, presso il difensore avv.
ANANIA CIRO MARCELLO parte attrice
CONTRO
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
parte convenuta - contumace
OGGETTO: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/12/2024 la parte
Tribunale di Palermo sez.IV civile concludeva come da nota di trattazione scritta, alla quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 16.2.2024, regolarmente notificato, Pt_1
ha chiesto la revocazione del decreto che ha definito un giudizio
[...]
di opposizione allo stato passivo (RG n. 16703/2020) del Tribunale di
Palermo, passato in giudicato, deducendo tra l'altro: i) di aver presenta- to istanza di insinuazione al passivo del fallimento in epigrafe, iscritta al n. cronologico 205, con richiesta di riconoscimento del privilegio mobi- liare ex art. 2751 bis n. 1 cc, per un importo di € 45.758,73 per retribu- zioni e TFR ii) che la Curatela in sede di verifica ha rigettato integral- mente la domanda rilevando l'assenza di prova per le retribuzioni e l'accantonamento presso UnipolSAI e presso il Fondo di Tesoreria delle somme maturate a titolo di TFR, queste ultime già corrisposte nella mi- sura di euro 12.334,78 iii) che, a seguito di giudizio di opposizione allo stato passivo, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso nella misura di euro 35.904,59 oltre interessi e rivalutazione, in ordine alle voci di credito relative alle retribuzioni maturate e non corrisposte iii) che, in verità, la quota del TFR accantonata presso il Fondo di Tesoreria non è stata mai corrisposta all'odierna attrice da parte dell' , così come CP_2
evincibile dal documento “UNIEMENS 10.2015” ottenuto dall'attrice solo a a seguito della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo iv) che è onere del datore di lavoro corrispondere le quote del
TFR accantonate a favore del lavoratore, il quale - una volta corrisposte
- è tenuto a comunicarlo all'INPS v) che, è dunque onere del datore di lavoro dimostrare l'avvenuto pagamento del TFR vi) che in data
- 2 - Tribunale di Palermo sez.IV civile 27.7.2023 l'attrice ha ricevuto una pec dall'INPS nella quale si attesta che non risulta alcuna domanda di TFR formulata dall' CP_1
nell'interesse di e di conseguenza alcuna somma è stata Parte_2
versata a quest'ultima; vii) che la ricezione della predetta comunicazione nel documento UNIEMENS, legittimerebbe la revocazione del decreto
203/2022 del Tribunale di Palermo del 30.5.2022;
L'attrice ha concluso, chiedendo la revoca/modifica/annullamento del decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo nella parte in cui non è stata ammessa la quota del TFR a favore di pari a Parte_1
euro 15.700,81 o della minor somma di euro 12.334,78 indicata nell'estratto conto del Fondo di Tesoreria oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La Curatela del Fallimento regolarmente citata in giudizio, non CP_1
si è costituita rimanendo pertanto contumace.
La causa – istruita con le produzioni documentali – è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Va, in via preliminare, rilevata l'applicabilità dell'istituto della revoca- zione ex art. 395 cpc ai decreti che definiscono il giudizio di opposizio- ne allo stato passivo, considerato che la Corte di Cassazione vi ravvisa un giudizio di merito a cognizione piena (Cass., Sentenza 11 settembre
2009, n. 19697) in unico grado (essendo direttamente ricorribile per cas- sazione, e non invece appellabile) nonché la superabilità, sul piano si- stematico, del tenore letterale dello stesso art. 395 c.p.c., che pure as- soggetta al rimedio le sole “sentenze” e dunque parrebbe prima facie di per sé escludere l'ammissibilità dell'impugnazione avverso al decreto di-
- 3 - Tribunale di Palermo sez.IV civile sciplinato dall'art. 99, ultimo comma L.F.
Passando all'esame della domanda di revocazione deve osservarsi che il giudizio sulla revocazione comprende due fasi distinte e precisamente la fase del judicium rescindens e quella del judicium rescissorium. Nella prima fase il giudice deve limitarsi ad accertare, anche di ufficio in mancanza di sollecitazione della parte, se ricorra nel caso sottoposto al suo esame uno dei motivi per i quali la revocazione è ammessa e se fra il motivo idoneo eventualmente accertato e la decisione impugnata esista un nes- so di causalità (cfr. Cass. sent. n. 1867/1954).
Nella seconda, invece, il giudice deve compiere un ragionamento di tipo controfattuale in base al quale, una volta sostituita mentalmente l'affer- mazione errata con quella esatta, verifichi la resistenza della decisione stessa. Solo nel caso in cui la sentenza impugnata, all'esito di tale ragio- namento, risulti priva della sua base logico-giuridica, il giudice effettua un rinnovato esame del merito della controversia ( Cass. sent.
n.19329/2022).
Ebbene, procedendo con l'esame della prima fase, va rilevato che parte attrice nel proprio scritto difensivo non ha dedotto in modo dettagliato in quale fattispecie descritta nell'art. 395 cpc rientri il caso di specie, ri- chiamando il n. 2 dell'art. 395 cpc soltanto nelle conclusioni dell'atto di citazione.
Tanto premesso, tenuto conto che l'attrice nel proprio scritto difensi- vo deduce l'acquisizione di un documento decisivo (UNIEMENS
10.2025) soltanto in un momento successivo alla definizione del proce- dimento di opposizione allo stato passivo, il Collegio intende qualificare
- 4 - Tribunale di Palermo sez.IV civile la fattispecie dedotta nell'ipotesi ad essa più confacente, disciplinata al n.
3 dell'art. 395 c.p.c., e relativa al caso in cui successivamente al passag- gio in giudicato della sentenza (rectius decreto), siano stati rinvenuti do- cumenti decisivi che la parte non ha potuto produrre in giudizio, per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
In tale ipotesi la proposizione della domanda di revocazione presup- pone: i) l'esistenza di una prova documentale relativa ai fatti oggetto della controversia;
ii) l'impossibilità di produrre tale documentazione durante il corso del giudizio di merito, per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; iii) nonché la decisività della medesima documen- tazione.
Sul punto va, inoltre, precisato che in tema di revocazione di sentenze passa- te in giudicato ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., l'impossibilità di produrre in giu- dizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario presuppone che vengano indicate sia le ragioni che hanno impedito di produrre i do- cumenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata in tale impossibilità di provare, con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., più facilmente reperibili, che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma da causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario, ossia da un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione (Cass. ord. n. 30203 del
22/11/2024; Cass. Sentenza n. 6821 del 20/03/2009).
Va evidenziato che, nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto né tantomeno allegato l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito -
- 5 - Tribunale di Palermo sez.IV civile per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario - il documento
UNIEMENS citato, che dimostrerebbe l'omessa corresponsione del
TFR, documentando, per converso, di aver effettuato istanza di accesso all'INPS soltanto il 26.7.2023, in epoca successiva al deposito del decre- to che ha definito l'opposizione allo stato passivo oggetto di odierna domanda di revocazione.
Inoltre, anche a osservare diversamente, l'attrice non ha comunque adempiuto all'onere di dimostrare altri presupposti idonei per l'ammissibilità della revocazione straordinaria a norma dell'art. 395 n. 2
c.p.c. citata nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
La predetta fattispecie riguarda, invero, l'ipotesi della revocabilità della sentenza quando il giudizio si è basato su prove riconosciute o dichiara- te false dopo la sentenza oppure che la parte soccombonte ignorava es- sere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.
Nel caso di specie, invero, non vi è alcuna deduzione in merito alla fal- sità di una prova dichiarate tale o ignorata come tale dalla parte, sicchè anche siffatta ipotesi non può essere esaminata nel merito a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice.
In definitiva, alla stregua degli elementi sin qui rappresentati, deve es- sere dichiarata l'inammissibilità della domanda di revocazione ex art. 395 sia con riguardo al n.2 sia al n. 3 c.p.c., proposta da ri- Parte_1
manendo assorbite le ulteriori eccezioni e difese avanzate dall'attrice.
Nella contumacia della parte convenuta e tenuto conto dell'inammissibilità della domanda, le spese di lite restano a carico dell'attrice.
- 6 - Tribunale di Palermo sez.IV civile Il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del dpr 115/2002, il quale prevede che “quando l'impugnazione, anche in- cidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o impro- cedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa im- pugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudi- ce dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del de- posito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nella contu- macia di parte convenuta, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda di revocazione proposta da Parte_1
b) nulla sulle spese c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 co. 1 – quater del DPR 115 del 2002, per il versamento da parte attrice di un uletriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da lei proposta.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della IV sezione civile del
Tribunale, il 22/01/2025
La Giudice relatrice La Presidente
- 7 - Tribunale di Palermo sez.IV civile Vittoria Rubino
Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento in- formatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo sez.IV civile
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Maria Letizia Barone Presidente dr. Giulio Corsini Giudice dr.ssa Vittoria Rubino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2128 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ANANIA CIRO MARCELLO e , con elezione di domicilio in
VIA VALDEMONE N. 57 90144 PALERMO, presso il difensore avv.
ANANIA CIRO MARCELLO parte attrice
CONTRO
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
parte convenuta - contumace
OGGETTO: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/12/2024 la parte
Tribunale di Palermo sez.IV civile concludeva come da nota di trattazione scritta, alla quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 16.2.2024, regolarmente notificato, Pt_1
ha chiesto la revocazione del decreto che ha definito un giudizio
[...]
di opposizione allo stato passivo (RG n. 16703/2020) del Tribunale di
Palermo, passato in giudicato, deducendo tra l'altro: i) di aver presenta- to istanza di insinuazione al passivo del fallimento in epigrafe, iscritta al n. cronologico 205, con richiesta di riconoscimento del privilegio mobi- liare ex art. 2751 bis n. 1 cc, per un importo di € 45.758,73 per retribu- zioni e TFR ii) che la Curatela in sede di verifica ha rigettato integral- mente la domanda rilevando l'assenza di prova per le retribuzioni e l'accantonamento presso UnipolSAI e presso il Fondo di Tesoreria delle somme maturate a titolo di TFR, queste ultime già corrisposte nella mi- sura di euro 12.334,78 iii) che, a seguito di giudizio di opposizione allo stato passivo, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso nella misura di euro 35.904,59 oltre interessi e rivalutazione, in ordine alle voci di credito relative alle retribuzioni maturate e non corrisposte iii) che, in verità, la quota del TFR accantonata presso il Fondo di Tesoreria non è stata mai corrisposta all'odierna attrice da parte dell' , così come CP_2
evincibile dal documento “UNIEMENS 10.2015” ottenuto dall'attrice solo a a seguito della definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo iv) che è onere del datore di lavoro corrispondere le quote del
TFR accantonate a favore del lavoratore, il quale - una volta corrisposte
- è tenuto a comunicarlo all'INPS v) che, è dunque onere del datore di lavoro dimostrare l'avvenuto pagamento del TFR vi) che in data
- 2 - Tribunale di Palermo sez.IV civile 27.7.2023 l'attrice ha ricevuto una pec dall'INPS nella quale si attesta che non risulta alcuna domanda di TFR formulata dall' CP_1
nell'interesse di e di conseguenza alcuna somma è stata Parte_2
versata a quest'ultima; vii) che la ricezione della predetta comunicazione nel documento UNIEMENS, legittimerebbe la revocazione del decreto
203/2022 del Tribunale di Palermo del 30.5.2022;
L'attrice ha concluso, chiedendo la revoca/modifica/annullamento del decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo nella parte in cui non è stata ammessa la quota del TFR a favore di pari a Parte_1
euro 15.700,81 o della minor somma di euro 12.334,78 indicata nell'estratto conto del Fondo di Tesoreria oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La Curatela del Fallimento regolarmente citata in giudizio, non CP_1
si è costituita rimanendo pertanto contumace.
La causa – istruita con le produzioni documentali – è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Va, in via preliminare, rilevata l'applicabilità dell'istituto della revoca- zione ex art. 395 cpc ai decreti che definiscono il giudizio di opposizio- ne allo stato passivo, considerato che la Corte di Cassazione vi ravvisa un giudizio di merito a cognizione piena (Cass., Sentenza 11 settembre
2009, n. 19697) in unico grado (essendo direttamente ricorribile per cas- sazione, e non invece appellabile) nonché la superabilità, sul piano si- stematico, del tenore letterale dello stesso art. 395 c.p.c., che pure as- soggetta al rimedio le sole “sentenze” e dunque parrebbe prima facie di per sé escludere l'ammissibilità dell'impugnazione avverso al decreto di-
- 3 - Tribunale di Palermo sez.IV civile sciplinato dall'art. 99, ultimo comma L.F.
Passando all'esame della domanda di revocazione deve osservarsi che il giudizio sulla revocazione comprende due fasi distinte e precisamente la fase del judicium rescindens e quella del judicium rescissorium. Nella prima fase il giudice deve limitarsi ad accertare, anche di ufficio in mancanza di sollecitazione della parte, se ricorra nel caso sottoposto al suo esame uno dei motivi per i quali la revocazione è ammessa e se fra il motivo idoneo eventualmente accertato e la decisione impugnata esista un nes- so di causalità (cfr. Cass. sent. n. 1867/1954).
Nella seconda, invece, il giudice deve compiere un ragionamento di tipo controfattuale in base al quale, una volta sostituita mentalmente l'affer- mazione errata con quella esatta, verifichi la resistenza della decisione stessa. Solo nel caso in cui la sentenza impugnata, all'esito di tale ragio- namento, risulti priva della sua base logico-giuridica, il giudice effettua un rinnovato esame del merito della controversia ( Cass. sent.
n.19329/2022).
Ebbene, procedendo con l'esame della prima fase, va rilevato che parte attrice nel proprio scritto difensivo non ha dedotto in modo dettagliato in quale fattispecie descritta nell'art. 395 cpc rientri il caso di specie, ri- chiamando il n. 2 dell'art. 395 cpc soltanto nelle conclusioni dell'atto di citazione.
Tanto premesso, tenuto conto che l'attrice nel proprio scritto difensi- vo deduce l'acquisizione di un documento decisivo (UNIEMENS
10.2025) soltanto in un momento successivo alla definizione del proce- dimento di opposizione allo stato passivo, il Collegio intende qualificare
- 4 - Tribunale di Palermo sez.IV civile la fattispecie dedotta nell'ipotesi ad essa più confacente, disciplinata al n.
3 dell'art. 395 c.p.c., e relativa al caso in cui successivamente al passag- gio in giudicato della sentenza (rectius decreto), siano stati rinvenuti do- cumenti decisivi che la parte non ha potuto produrre in giudizio, per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
In tale ipotesi la proposizione della domanda di revocazione presup- pone: i) l'esistenza di una prova documentale relativa ai fatti oggetto della controversia;
ii) l'impossibilità di produrre tale documentazione durante il corso del giudizio di merito, per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; iii) nonché la decisività della medesima documen- tazione.
Sul punto va, inoltre, precisato che in tema di revocazione di sentenze passa- te in giudicato ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., l'impossibilità di produrre in giu- dizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario presuppone che vengano indicate sia le ragioni che hanno impedito di produrre i do- cumenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata in tale impossibilità di provare, con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., più facilmente reperibili, che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma da causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario, ossia da un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione (Cass. ord. n. 30203 del
22/11/2024; Cass. Sentenza n. 6821 del 20/03/2009).
Va evidenziato che, nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto né tantomeno allegato l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito -
- 5 - Tribunale di Palermo sez.IV civile per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario - il documento
UNIEMENS citato, che dimostrerebbe l'omessa corresponsione del
TFR, documentando, per converso, di aver effettuato istanza di accesso all'INPS soltanto il 26.7.2023, in epoca successiva al deposito del decre- to che ha definito l'opposizione allo stato passivo oggetto di odierna domanda di revocazione.
Inoltre, anche a osservare diversamente, l'attrice non ha comunque adempiuto all'onere di dimostrare altri presupposti idonei per l'ammissibilità della revocazione straordinaria a norma dell'art. 395 n. 2
c.p.c. citata nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
La predetta fattispecie riguarda, invero, l'ipotesi della revocabilità della sentenza quando il giudizio si è basato su prove riconosciute o dichiara- te false dopo la sentenza oppure che la parte soccombonte ignorava es- sere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.
Nel caso di specie, invero, non vi è alcuna deduzione in merito alla fal- sità di una prova dichiarate tale o ignorata come tale dalla parte, sicchè anche siffatta ipotesi non può essere esaminata nel merito a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice.
In definitiva, alla stregua degli elementi sin qui rappresentati, deve es- sere dichiarata l'inammissibilità della domanda di revocazione ex art. 395 sia con riguardo al n.2 sia al n. 3 c.p.c., proposta da ri- Parte_1
manendo assorbite le ulteriori eccezioni e difese avanzate dall'attrice.
Nella contumacia della parte convenuta e tenuto conto dell'inammissibilità della domanda, le spese di lite restano a carico dell'attrice.
- 6 - Tribunale di Palermo sez.IV civile Il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del dpr 115/2002, il quale prevede che “quando l'impugnazione, anche in- cidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o impro- cedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa im- pugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudi- ce dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del de- posito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nella contu- macia di parte convenuta, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda di revocazione proposta da Parte_1
b) nulla sulle spese c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 co. 1 – quater del DPR 115 del 2002, per il versamento da parte attrice di un uletriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da lei proposta.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della IV sezione civile del
Tribunale, il 22/01/2025
La Giudice relatrice La Presidente
- 7 - Tribunale di Palermo sez.IV civile Vittoria Rubino
Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento in- formatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo sez.IV civile