Sentenza breve 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 03/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00073/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2025, proposto da
EL Dhahri, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Paola Lo Cascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del 25.10.2024, pratica n. P-MN/L/Q/2024/101630, con il quale la Prefettura di Mantova ha revocato il nulla osta che aveva rilasciato, in data 6.8.2024, su richiesta del ricorrente, in favore del sig. AA AH;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- In data 21.3.2024 il ricorrente ha presentato una domanda di rilascio in favore del sig. AA AH, suo connazionale, di nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
2.- Trascorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, in data 6.8.2024 è stato emesso in automatico il nulla osta, secondo quanto previsto dall’attuale formulazione dell'art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998.
3.- La Prefettura, il 28.8.2024, ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta per la mancanza di alcuni documenti, tra i quali l’asseverazione attestante la capacità reddituale del richiedente, redatta da un professionista abilitato.
4.- Il ricorrente ha quindi trasmesso alla Prefettura, in data 20.9.2024, della documentazione integrativa, come la stessa Prefettura ha riconosciuto nella relazione depositata in giudizio.
5.- Cionondimeno la Prefettura, con provvedimento del 25.10.2024, indicato in epigrafe, ha revocato il nulla osta per la mancanza di tutti i documenti che aveva segnalato nella comunicazione di avvio del procedimento.
6.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 23.12.2024 e depositato il 9.1.2025.
7.- L’Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
DIRITTO
1.- Il ricorrente lamenta un difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento non consenta di comprendere le ragioni della revoca del nulla osta.
2.- Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto.
Il provvedimento infatti non considera minimamente la produzione documentale effettuata dal ricorrente nel termine che gli era stato assegnato.
Rispetto a quella produzione, il provvedimento contiene una formula standardizzata, sovente utilizzata nella recente prassi dalla Prefettura di Mantova, secondo cui “ il dichiarante, entro il termine assegnato, ha prodotto osservazioni o ulteriore documentazione inadeguate / non ha fornito osservazioni ai fini di un eventuale riesame della pratica ”, formula che è intrinsecamente contradditoria e che non consente di comprendere quale delle due ragioni, tra loro incompatibili, l’Amministrazione abbia inteso porre a fondamento del provvedimento stesso. Inoltre quella formula, nella parte relativa all’ipotesi in cui l’interessato abbia prodotto osservazioni e/o documentazione, costituisce una motivazione solo apparente e in realtà inesistente, poiché non basta, per motivare il provvedimento, dire laconicamente e genericamente che le osservazioni e/o la documentazione sono “ inadeguate ”, ma occorre specificare, seppure sinteticamente, le ragioni di tale inadeguatezza.
3.- Nella relazione depositata in giudizio la Prefettura ha affermato che la ragione dell’inadeguatezza sarebbe che l’asseverazione è stata compiuta da un commercialista, il quale non aveva effettuato la comunicazione previsa dall’art. 1 l. n. 12/1979 all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova: questa però è, chiaramente, un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, poiché di tale ragione non v’è traccia nel provvedimento.
4.- In conclusione la revoca del nulla osta va annullata, con conseguente reviviscenza del nulla osta medesimo, e arretramento del procedimento di revoca alla fase della valutazione delle osservazioni e della documentazione presentati dopo la comunicazione di avvio. La Prefettura è pertanto tenuta a compiere tale valutazione e a concludere il procedimento con un nuovo provvedimento, congruamente motivato, che abbia il contenuto o di conferma del nulla osta, se la documentazione prodotta risulterà completa e adeguata, o di nuova revoca del nulla osta stesso, se al contrario la documentazione prodotta risulterà carente o inadeguata, in tal caso indicandone specificamente le ragioni (non esclusa eventualmente quella addotta dalla Prefettura, per la prima volta, nella relazione depositata in giudizio).
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dell’avv. Francesca Paola Lo Cascio, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO