Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
nella persona della dott.ssa Angela Notaro, in funzione di Giudice monocratico, al termine della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 643 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024;
TRA Parte 1 nata a [...] il [...] (codice fiscale C.F. 1
elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, via Alessio Narbone n.66, presso lo studio dell'avv. Rosario Fisichella (p.e.c.: Email 1 dal quale è rappresentata e difesa,
giusta procura speciale alle liti su foglio separato depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO nato a Corleone il 29.08.1971 (codice fiscale AVV. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile C.F. 2
n. 10, presso il suo studio e rappresentato e difeso da sé stesso ex art 86 c.p.c. (pec
Email_2
CONVENUTO
E
Controparte_2 Controparte_3 con sede legale in Lussemburgo, Avenue de la Libertè 26, e sede secondaria Controparte_3
presso lo studio dell'avv. Massimo Carpino del Foro di Siracusa (PEC Email 3
dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta su foglio separato ex art. 83 3° comma c.p.c. in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA DAL CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità professionale
IL TRIBUNALE
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando sulla
Controparte_1 con atto di citazione domanda proposta da Parte 1 contro l'avv.
notificato l'11 gennaio 2024:
condanna l'avv. Controparte_1 al pagamento in favore di Parte 1 della somma complessiva di € 12.561,71; condanna l'avv. Controparte 1 al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che liquida in € 2.777,00, di cui € 237,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pronunciando sulle domande proposte dal convenuto contro la terza chiamata
Controparte_5
rigetta la domanda di manleva;
-condanna il convenuto al pagamento in favore della terza chiamata delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che liquida in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione debitamente notificato in data 11 gennaio 2024, Parte 1 conveniva
in giudizio dinanzi a questo Tribunale l'avv. Controparte_1 (d'ora innanzi denominato soltanto avv. CP 1 per sentire dichiarare risolto per inadempimento il contratto di mandato professionale intervenuto con il difensore e per ottenere la conseguente condanna del convenuto, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento del danno, quantificato nella somma per l'attività complessiva di € 12.561,72, di cui € 1.804,00 per compensi corrisposti all'avv. CP 1
professionale prestata nei giudizio di primo e secondo grado da lei promossi contro il
[...]
Controparte_6 , € 417,50 (€ 208,75 x 2) per tasse di registrazione delle sentenze di primo e secondo grado, € 777,00 a titolo di ulteriore contributo unificato ex art.13, comma 1 quater DPR
115/2002 giusta condanna della Corte di Appello ed, infine, € 9.563,22, per spese legali liquidate in favore della controparte nelle sentenze di primo e secondo grado.
Deduceva, infatti, che:
aveva conferito all'avv. CP 1 mandato professionale per seguirla nel controllo dell'operato dell'Amministratore del Condominio in vista della assemblea fissata per il giorno
19.12.2017 per l'approvazione del rendiconto annuale, e, dopo la approvazione del rendiconto con la sua manifestazione di dissenso in assemblea, aveva conferito in tempo utile l'ulteriore mandato all'avvocato CP 1 per impugnare la delibera assembleare;
- il difensore aveva depositato l'atto introduttivo in data 14.02.2018, chiedendo la declaratoria della nullità e/o annullabilità della delibera, ma il giudizio di primo grado si era concluso con sentenza n.513/2020 del Tribunale di Palermo, che aveva dichiarato inammissibile la domanda, in quanto proposta tardivamente oltre il termine di gg.30 previsto dall'art. 1337 c.c., e aveva condannato l'attrice alla refusione in favore del CP 6 convenuto delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00,
oltre spese forfettarie, iva e cpa;
nonostante le perplessità da lei manifestate sulla proposizione dell'appello, l'avv. CP 1
l'aveva rassicurata sull'esito positivo dell'appello;
- tuttavia, l'istanza di inibitoria in appello era stata respinta;
- avvedutasi della situazione, aveva chiesto più volte al difensore di trovare un accordo con la controparte, manifestando la disponibilità a rinunciare alla prosecuzione del giudizio di appello a fronte del versamento di una somma per spese a titolo transattivo, ma senza alcun esito;
- quindi, con sentenza del 23.01.2023 della Corte di Appello di Palermo, il gravame era stato rigettato con le medesime motivazioni del giudice di prime cure (decadenza dal diritto di impugnazione della delibera), con conseguente condanna alle spese di lite, quantificate in € 4.996,00,
oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, nonché al versamento del doppio del contributo unificato ex art.13, comma 1 quater, DPR 115 del 30.05.2002;
CP 1- per il giudizio di primo grado, aveva corrisposto all'avv. la somma di € 1.000,00, e
per il pagamento del CU del secondo grado, l'importo di € 804,00; era stata inoltre costretta a versare le tasse di registro all'Agenzia delle Entrate su entrambe le sentenze;
- l'avv. CP 1 doveva ritenersi responsabile per il deposito tardivo del ricorso nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'impugnativa della delibera e per l'inutile e temeraria proposizione dell'appello e, conseguentemente, obbligato a risarcire i danni eziologicamente connessi ai suoi inadempimenti. L'avv. CP 1 costituitosi tempestivamente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione (per inesistenza dei fatti dedotti), ed altresì la inammissibilità e la infondatezza della domanda attorea,
stante l'insussistenza di qualsiasi condotta colposa e/o di errore professionale, nonché di sua responsabilità professionale, e chiedeva comunque di essere autorizzato a chiamare in causa la sua compagnia assicurativa, la Controparte_5 (d'ora innanzi denominata soltanto CP_2), giusta polizza assicurativa numero polizza - hcc20 W0050359.
Proponeva altresì domanda riconvenzionale contro l'attrice, chiedendo la condanna della stessa al pagamento dei compensi professionali dovuti per il giudizio di primo e secondo grado,
quantificati in complessivi €.13.437,00.
Assumeva, infatti, che: - in base alla interpretazione del ricorso del 14.02.2018, fondata sul contenuto e sulla finalità
dell'atto, era palese che si era fatta valere, non un'annullabilità, bensì una nullità della delibera assembleare condominiale del 29.12.2017, con cui era stato approvato il rendiconto e il bilancio di esercizio per l'anno 2016, derivante dai rilevanti ammanchi di cassa (per oltre € 50.000,00) che si evincevano ictu oculi da un raffronto tra il conto corrente e il bilancio approvato con le spese ivi indicate;
- nonostante il deposito di una CTP di parte e i chiarimenti resi al Gop titolare della causa in primo grado, accompagnati dal deposito di ulteriori atti normativamente e giurisprudenzialmente oggettivi ed univoci circa la nullità dell'azione in presenza di ammanchi di somme dalle casse condominiali, il Gop si era basato soltanto sul nomen iuris dato al ricorso introduttivo del giudizio con il richiamo all'art.1337 c.c., dichiarandone del tutto erroneamente la inammissibilità per tardività;
anche il giudice di appello aveva confermato la decisione del giudice di prime cure,
richiamando un precedente (la sentenza n. 5254/2022) che riguardava altra e diversa ipotesi rispetto alle richieste/contenuto ed all'oggetto del giudizio di impugnativa da lui promosso nell'interesse della Pt 1 e di tutti gli atti difensivi depositati, avente ad oggetto un grosso ammanco di somme alla luce del comportamento dell'amministratore che con il proprio operato aveva integrato ipotesi penali.
Autorizzata la chiamata in causa, il convenuto nell'atto di citazione per chiamata di terzo,
di garantire e tutelare e in qualsiasi modo e manierachiedeva di "Ordinare alla Controparte_2
difendere l'avvocato per le eventuali ipotesi di responsabilità professionali che dovessero Controparte_1
emergere in sede processuale ...".
La CP_2, costituitasi in giudizio, eccepiva la inoperatività della polizza assicurativa, poiché la richiesta di risarcimento era connessa a circostanze già esistenti che l'assicurato conosceva al momento della stipula del contratto assicurativo e/o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, nonché l'annullabilità del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenti ex artt. 1892 e 1893 c.c.. Deduceva, altresì, l'inoperatività della polizza perché l'assicurato aveva aggravato il danno ex art.1227, comma secondo, c.c. avendo disatteso tutte le richieste della propria assistita dirette alla transazione del giudizio di secondo grado.
Eccepiva ancora il massimale di polizza e la franchigia di € 500,00 per ogni sinistro, nonché la inammissibilità della domanda del convenuto di ordinare alla CP_2 di difenderlo.
Infine, contestava la fondatezza della domanda dell'attrice.
Con la memoria ex art.171 ter n.1 c.p.c., l'attrice precisava che la domanda era diretta alla risoluzione del contratto di mandato professionale, con conseguenti effetti restitutori e risarcitori e non debenza di compensi richiesti dal convenuto in via riconvenzionale.
Con la memoria ex art.171 ter n.2 c.p.c., l'attrice deduceva di avere pagato in acconto sui compensi in favore dell'avv. CP 1 la somma di € 4.000,00, di cui soltanto euro 804,00 con bonifico mentre, con la memoria ex art.171 ter n.3 c.p.c., il convenuto contestava di avere ricevuto qualsiasi acconto in contanti.
Quindi, all'udienza del 27 marzo 2025, la causa - dopo il rigetto dei mezzi di prova articolati dalle parti -, all'esito della discussione orale, veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies,
comma terzo, c.p.c..
Ciòpremesso, la domanda attorea è fondata.
Come è noto, in base al disposto di cui all'art. 1176, comma II, c.c., nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, ossia in modo qualificato con riferimento alle regole e agli strumenti tecnici del settore professionale in questione.
Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte - condiviso da questo giudice , per affermarsi la responsabilità professionale del difensore occorre: il non corretto adempimento dell'attività professionale, la riconducibilità dell'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente alla condotta del difensore, la produzione effettiva di un danno, ed, infine, la prognosi, alla stregua di criteri probabilistici, che se il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (vedi Cass. n.
1984/2016, n.2638/2013, n. 12359/09).
Ora, nella specie, appaiono ricorrere tutti i presupposti dell'azione di risoluzione del contratto di mandato professionale per inadempimento e di restituzione del compenso corrisposto,
nonché di risarcimento del danno da responsabilità professionale.
Come è noto, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
L'attrice ha provato il titolo neppure contestato costituito dal contratto di mandato professionale per la proposizione in primo grado del ricorso di impugnazione della delibera assembleare condominiale del 19.12.2017 e per impugnazione in appello avverso la sentenza conclusiva, nonché il nesso causale tra il danno subito e le condotte inadempienti allegate.
Per quanto concerne le condotte, a fronte delle allegazioni di parte attrice, l'avv. CP_1 non
ha fornito prova dell'esatto adempimento delle sue prestazioni.
Al contrario, risulta per tabulas che lo stesso ha proposto il ricorso di impugnativa della delibera assembleare tardivamente, oltre il termine prescritto di legge di 30 giorni, determinando la pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Inoltre, non risultano contestate le circostanze lamentate dall'attrice, secondo cui il difensore l'avrebbe rassicurata sull'esito positivo dell'appello (in violazione quindi degli obblighi informativi su di lui gravanti) e per di più non avrebbe dato seguito ai suoi inviti per la rinuncia al giudizio di appello con corresponsione di una somma in via transattiva per le spese legali. Dette circostanze devono ritenersi acclarate in base al principio di non contestazione ex art.115 c.p.c. e per di più risultano comprovate dalle pec inviate dalla Pt 1 all'avv. CP 1 del
15.02.2021 e 07.10.2021, oltre che avvalorate dalle difese del convenuto svolte nel presente giudizio.
Invero con le pec sopra citate, la Pt_1 anifestava espressamente al difensore la sua volontà
di abbandonare il giudizio e trovare un accordo per le spese (vedi allegato dell'atto di citazione denominato "inviti a rinunciare alla causa").
L'odierno convenuto, inoltre, nelle difese del presente giudizio, ha insistito nella correttezza del proprio operato, ascrivendo in via esclusiva l'esito negativo dei giudizi alla responsabilità
professionale dei giudici di primo e secondo grado.
Ora, non è condivisibile la tesi difensiva del convenuto, secondo cui il ricorso di impugnazione della delibera non poteva considerarsi tardiva, in quanto diretta a fare valere il vizio della nullità, configurabile quando il rendiconto viene contestato sotto il profilo di ammanchi di cassa.
Giova, al riguardo, precisare che le norme sul Condominio non contemplano fra le ipotesi di invalidità delle delibere adottate dall'assemblea la nullità, che costituisce figura residuale creata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per i vizi più gravi.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, "In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012,
mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico -
quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all" "ordine pubblico" o al "buon costume".." (in termini la massima di Cass. civ.
S.U. n. 9839/2021, conformi Cass. civ. n.921/2023, Cass. civ. n.9837/2023, Cass. civ. S.U.
n.4806/2005, Cass. civ. n.13013/2020). La delibera assembleare è quindi nulla soltanto nei casi di oggetto impossibile o illecito,
mancanza di attribuzioni dell'assemblea e incidenza su diritti inviolabili per legge individuali.
L'ipotesi della «illiceità» dell'oggetto - da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione condominiale - ricorre quando questa, seppure adottata nell'ambito delle attribuzioni dell'assemblea, risulti avere un «contenuto illecito» (art. 1343 cod. civ.), nel senso che il decisum risulta contrario a «norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume».
Ora, la delibera di approvazione del bilancio non ha un oggetto illecito, non potendo considerarsi tale l'approvazione di un rendiconto e di un bilancio, anche in caso di violazione da parte dell'amministratore delle norme sul mandato conferitogli.
Non devono confondersi, infatti, due diversi piani, ossia: l'oggetto della delibera che è di approvazione del bilancio annuale e il compimento di eventuali condotte distrattive da parte dell'amministratore, che rimangono estranee alla approvazione del bilancio e fonte di responsabilità
civile, ed eventualmente anche penale, in capo all'amministratore.
Non a caso molte sentenze di merito precisano che l'azione di responsabilità contro l'amministratore non è preclusa dalla definitività della delibera di approvazione del bilancio (vedi
Trib Roma n.3580/2022 e Trib. Milano n.7460/2005).
Non conduce ad una diversa conclusione il precedente giurisprudenziale della Suprema
Corte di Cassazione citato dal convenuto (pronuncia n.1370/2023), relativo all'interesse ad agire del singolo condomino per fare valere l'invalidità della delibera in caso di non intellegibilità delle poste in entrata e uscita del rendiconto.
Infatti, da una lettura per esteso della sentenza citata si evince che la fattispecie posta all'attenzione della Corte riguardava proprio un caso di azione per l'annullamento della delibera.
Per di più, in materia di bilancio, secondo il consolidato e risalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. civ. 3701/1988,
n.3291/1989, n.3747/1994 e n.5254/2011, quest'ultima richiamata dalla Corte di Appello nella sentenza del 23 marzo 2023 conclusiva del giudizio di appello proposto dalla Pt 1 .
In senso conforme più di recente, la pronuncia della Cass. n.20006/2020, secondo cui
"Qualora la ripartizione delle spese condominiali sia avvenuta soltanto con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, n. 3, c.c., l'obbligazione dei condomini di contribuire al pagamento delle stesse sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione, che i condomini assenti o dissenzienti non potranno impugnare per ragioni di merito, perché non
è consentito al singolo CP 6 rimettere in discussione, al momento del bilancio consuntivo, i provvedimenti della maggioranza che, tradottisi in delibere, avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati." (in termini la massima di Cass. n.20006/2020).
Giova, altresì, evidenziare che la qualificazione giuridica della domanda, al pari dell'inquadramento della fattispecie, spetta al giudice della causa.
Ne consegue, nella specie, che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato nella epigrafe del ricorso (di richiamo dell'art.1337 c.c. relativo alla annullabilità della delibera), anche avuto riguardo al contenuto sostanziale del ricorso, la domanda non poteva che essere inquadrata nell'ambito della azione di annullamento della delibera, non riguardando ipotesi di nullità, con conseguente inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto di mandato professionale intervenuto tra la Pt 1 con conseguente obbligo di restituzione delle l'avv. CP 1
somme ricevute dall'avv. CP 1 alla attrice e negazione del diritto al pagamento di compensi ulteriori.
A proposito delle somme ricevute, si osserva che l'attrice ha dedotto in atto di citazione di avere corrisposto all'avv. CP 1 la somma di € 1.000,00 per il giudizio di primo grado e poi la somma di € 804,00 per C.U. per il giudizio di appello, provando l'effettuazione del bonifico di € 804,00 in favore dell'avv. CP 1 con la causale C.U. per il giudizio di appello (vedi bonifico allegato all'atto di citazione).
Tuttavia, anche la circostanza della corresponsione della somma di € 1.000,00 per il primo grado di giudizio non è stata tempestivamente contestata dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta, sicché deve ritenersi acclarata in base al principio di non contestazione.
Di contro, deve ritenersi tardiva la diversa e ulteriore allegazione dell'attrice - contenuta nella memoria ex art.171, ter, n.2 c.p.c. secondo cui le somme corrisposte in contante al difensore
-
ammonterebbero ad € 4.000,00 e non ad € 1.000,00.
Per di più, la circostanza è rimasta indimostrata ed è stata contestata dal convenuto nella memoria n.3 (contestazione da considerarsi tempestiva avuto riguardo agli acconti di € 3.000,00, mai dedotti nei precedenti atti dall'attrice).
L'attrice ha quindi diritto ad ottenere la restituzione della somma di € 1.000,00, mentre la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto di condanna dell'attrice al pagamento dei compensi ulteriori per il primo e il secondo grado del giudizio va rigettata.
Quanto al risarcimento del danno, non vi è dubbio che la presentazione di un ricorso tardivo e di un appello fondato sulla assunta tempestività del ricorso in primo grado hanno causato alla attrice un danno consistente negli esborsi e spese di lite.
Fuoriescono invece i danni - neppure dedotti dall'attrice - per il mancato annullamento della delibera, che presupporrebbero, invece, un giudizio prognostico di merito sulla domanda di annullamento, sul presupposto ipotetico che fosse stata tempestivamente proposta.
Per quanto concerne l'ammontare dei danni, l'attrice ha provato di avere versato la somma complessiva di € 11.561,71, di cui € 804,00 per C.U. del giudizio di appello, € 3.588,00 per spese di lite del giudizio di primo grado, € 5.975,21 per spese di lite del giudizio di appello, € 417,50 (€ 208,75
x2) per spese di registro delle due sentenze ed € 777,00 per contributo unificato ex art. 13 comma 1
quater DPR 115/2002 del giudizio di appello (vedi bonifico per CU allegato all'atto di citazione, bonifici bancari e attestazione del CP 6 in ordine al pagamento delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, allegati alla memoria ex art. 183, sesto comma, n.2 c.p.c. di parte attrice,
ricevute tasse registro allegate all'atto di citazione). Alla luce delle considerazioni svolte, l'avv. CP 1 va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 12.561,71.
Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della propria compagnia assicurativa CP_2, l'eccezione di inoperatività della polizza, per reticenza da parte dell'assicurato al momento della stipula di circostanze da cui sarebbe potuta derivare una sua responsabilità, appare fondata.
Invero, le condizioni generali di polizza prevedono nel paragrafo "ESCLUSIONI", per
2) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO quanto qui interessa, che "L'Assicurazione non opera:
Parte 2 esistenti prima od alla data dicausate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a decorrenza di questo contratto che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza".
Le condizioni generali, inoltre, definiscono "CIRCOSTANZA: a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
b)
qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO
nei suoi confronti;
d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO
o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che potrebbe dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI" (vedi polizza e condizioni generali allegate alla comparsa di risposta).
Ora, non vi è dubbio che, alla data di sottoscrizione del modulo della proposta di polizza
(03.10.2020), ove l'avv. CP 1 dichiarava e sottoscriveva di non essere a conoscenza di qualche circostanza che potesse dare origine ad una richiesta contro l'assicurato, lo stesso aveva già
conoscenza della sentenza del Tribunale di Palermo n.513/2020 pubblicata il 31.01.2020 con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso di impugnativa della delibera per tardività.
Inoltre, dall'esame del contenuto della pec inviata dalla Pt 1 ll'avv. CP 1 il 15 febbraio
2021 (sebbene successiva alla redazione del modulo della proposta), si evince che la Pt_1 ichiarava
di avere sollecitato più volte all'avv. CP 1 l'approssimarsi della scadenza dei termini per impugnare la delibera, ma, ciò nonostante, quest'ultimo aveva presentato il ricorso oltre la scadenza.
La superiore circostanza non contestata dal convenuto denota che con la pubblicazione
- -
della sentenza n.513/2020, il difensore non poteva ignorare che la pronuncia di inammissibilità del ricorso lo esponeva ad un'azione di responsabilità professionale.
Alla inoperatività della polizza, consegue il rigetto della domanda di manleva proposta contro la CP_2.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice e della terza chiamata.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori minimi su tutte le fasi (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) della fascia di valore in cui ricade la domanda accolta, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Così deciso a Palermo il 09.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.