Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4982/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
30/1/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4982/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentata e difesa da se stessa;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
di liquidazione dei compensi con cui il Tribunale di Palermo, Ufficio del
Giudice per le Indagini Preliminari, in data 12/3/2024 ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di ammesso al patrocinio a spese dello CP_2
Stato nell'ambito del procedimento penale n. 22322/14 R.G.N.R.;
1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
la ricorrente si duole dell'esiguità del compenso (€
750,00, oltre accessori), deducendo la violazione dei criteri fissati per la sua determinazione dal D.M. 55/2014, per avere il Tribunale immotivatamente ridotto i compensi al di sotto dei valori minimi e per non aver tenuto conto dell'interrogatorio di garanzia del 10/4/2018 in cui l'indagato, assistito dal proprio difensore, non si è avvalso della facoltà di non rispondere;
rilevato che la ricorrente ha quindi concluso chiedendo la condanna al pagamento di € 2.916,00 in applicazione dei valori medi (escludendo la fase decisionale) e con riduzione per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02); ritenuto che il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
premesso che l'art. 12 del D.M. 55/2014, al comma 1, nel determinare i parametri generali per la liquidazione dei compensi concernenti l'attività penale, stabilisce che il Giudice tiene conto della concreta attività difensiva prestata (delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, ecc.); considerato, tuttavia, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal D.M. 37/2018 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha introdotto un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che “i valori medi di cui alle tabelle allegate, possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; rilevato che il primo Giudice ha violato detta disposizione, determinando immotivatamente un compenso inferiore al limite minimo;
rilevato quindi che, in riforma del decreto impugnato, il compenso va quantificato in € 1.325,00 così determinato: competenza GIP, valore mediano tra minimi e medi, senza fase decisionale e con la riduzione per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02); considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 462,00, applicando i valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione sino a € 1.100
(nei limiti, cioè, della domanda accolta) senza fase di istruzione (non svolta),
2 oltre € 125,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, annulla il Controparte_1
decreto impugnato e, per l'effetto, liquida a beneficio dell'odierna ricorrente, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta nel giudizio penale dinanzi al Tribunale di Palermo, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, in data 12/3/2024, quale difensore di ammesso al patrocinio a CP_2
spese dello Stato nell'ambito del suddetto procedimento, la somma di € 1.325,00 già ridotta ex art. 106 bis Dpr n. 115/2002, oltre rimborso spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge.
Dispone che la Cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 462,00 oltre € 125,00 per esborsi, spese generali (pari al
15%), IVA e CPA come per legge.
Palermo, 18.3.2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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