Cass. civ., sez. II, sentenza 22/11/1962, n. 3161
CASS
Sentenza 22 novembre 1962

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Le cause relative a beni immobili devono essere ritenute di valore indeterminabile solo quando si verifichi una situazione realmente negativa (non sottoposizione dell'immobile a tributo), la quale non e presumibile in base al mero fatto che sia omessa la dimostrazione del tributo stesso. Da cio deriva che, se il convenuto concepisce l'incompetenza per valore del giudice adito, ma non risulti ne la misura del tributo, ne, d'altra parte, il difetto di sottoposizione al tributo stesso, la eccezione di incompetenza deve essere disattesa come sfornita di prova e cio in quanto, mancando la prova del tributo, non puo funzionare il criterio legale della moltiplicazione per il coefficiente di legge e, non essendo peraltro dimostrata neppure quella situazione negativa di non sottoposizione a tributo, che costituisce il presupposto per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art 15 cod proc civ, non puo soccorrere il criterio sussidiario della valutazione ex actis o la presunzione del valore indeterminabile. ( Conf 1472/61, 1051/59).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/11/1962, n. 3161
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3161
    Data del deposito : 22 novembre 1962

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