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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 18 marzo 2025
Nella causa per opposizione agli atti esecutivi promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. V. Di Donfrancesco Parte_1
come da mandato in atti contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Di Maio come da Controparte_1
mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso atto di precetto notificato in data 08.02.2023, con il quale il sig. intimava il pagamento dell'importo di € 5.943,21 in forza Controparte_1
di sentenza n. 3688/2022 relativa al proc. civile contrassegnato dal n. 5248 R.G. del tribunale Civile di Lecce.
Con comparsa di risposta del 13.09.2023 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
[...]
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
Preliminarmente occorre qualificare giuridicamente la domanda avanzata dal . Parte_1
Orbene, per orientamento constante, il criterio distintivo fra opposizione all'esecuzione ( art. 615 c.p.c.) e l'opposizione agli atti esecutivi ( art. 617 c.cp.c.) si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, mentre con la seconda si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, ossia soltanto la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi la esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva ( come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni) CFR Cass. Civ. 06.04.2006 n. 8112; Cass. Civ. 03.08.2005 n. 16262.
Cio premesso, la domanda avanzata dal deve essere qualificata come Parte_1
opposizione agli atti esecutivi, essendo contestata la regolarità formale dell'atto di precetto gravato.
Con il primo motivo di opposizione il lamenta il difetto di elezione Parte_1
di domicilio.
In particolare, assume che l'opposto ha eletto domicilio presso la propria privata residenza e non già presso il proprio Studio Legale.
Ai sensi dell'art. 480, 3 comma c.p.c. dispone che l'atto di precetto debbano contenere “ la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione”.
La dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio non è requisito di nullità dell'atto di precetto, bensì costituisce un adempimento al quale è tenuto il creditore procedente al solo fine di consentire l'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione.
2 Con il secondo motivo di opposizione, il eccepisce la irregolarità Parte_1
dell'atto di precetto per mancanza di valida e contestuale sottoscrizione.
Dalla documentazione in atti risulta apposta regolare sottoscrizione nell'ultima pagina dell'atto di precetto unitamente alla relata di notifica.
L'opponente eccepisce, inoltre, la difformità della indicazione della data di notifica della sentenza intimata.
Dalla documentazione in atti risulta che il titolo giudiziale azionato è stato munito di formula esecutiva in data 24.01.2023 e notificato unitamente all'atto di precetto in data 03.02.2024.
Infine, il eccepisce la mancanza di elementi essenziali ai fini della Parte_1
corretta identificazione delle parti.
In particolare, lamenta la mancata indicazione del codice fiscale dell'avv.
ed anche quello del sig. nonché dell'indirizzo di Controparte_1 Parte_1
posta elettronica.
Il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. prevede che il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti.
La norma impone, dunque, l'indicazione del nome, cognome, residenza della parte istante nonché il nome, cognome, residenza o il domicilio della parte precettante.
Se manca l'indicazione delle parti o è assolutamente incerta, il precetto è affetto da nullità. Se tuttavia le parti riescono ad essere sufficientemente individuate dal titolo esecutivo notificato o da altri elementi contenuti nel precetto la nullità può ritenersi sanata ex art.156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo dell'atto.
Orbene, la mancata indicazione del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica non inficiano di nullità l'atto di precetto.
In ogni caso, si osserva che “La nullità non può essere mai pronunciata, se
3 l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (art. 156 III co. c.p.c.): vige cioè il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, generalmente affermato dalla giurisprudenza (ex multis, Cass. 17762/2002, Cass. 1548/2002, Cass. 3294/1994, Trib.
Alessandria 424/2004, CTP Milano 143/41/2000, CTP Milano 36/46/1998)
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la opposizione promossa dal Sig. e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'atto di precetto notificato in data 08.02.2023.
2) Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore di chi si liquidano in complessive € 2.540,00, di Controparte_1
cui € 2540,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge
Lecce, 18 marzo 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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