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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/07/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4285/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4285/2018 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF ) e residente Parte_1 C.F._1 in AG, , elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Tunisi n. 29, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Gerratana che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], (CF ) ivi Controparte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa
Panagia n.90, presso lo studio dell' Avv. Maria Guerci che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Tommaso Serra;
RESISTENTE
pagina 1 di 7 ****
All'udienza del 20.03.2025, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 2/08/2018, chiedeva: pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto il 27/07/2010 in AG con CP_2
, dalla cui unione è nato il figlio (il 5/08/2010); disporsi
[...] Persona_1
l'affidamento congiunto del minore con collocazione presso l'abitazione della madre in
Siracusa e diritto di esercitare il diritto di visita secondo i tempi di cui al ricorso, con obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento del minore versando a Controparte_2 un assegno mensile di € 500,00.
2. In data 14/11/2018 si costituiva , la quale non si opponeva alle Controparte_2 domande di divorzio, di affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso la residenza materna e al diritto di visita del padre, seppur secondo la regolamentazione indicata nell'atto di costituzione, e chiedeva, invece, di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per il figlio di € 900,00, il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%, oltre al riconoscimento di un assegno divorzile di € 650,00.
All'esito dell'udienza presidenziale, stante l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza del 21/11/2018, confermava in via temporanea ed urgente l'assetto patrimoniale e personale cristallizzato in data 30.09.2016 con il provvedimento della Corte d'appello (n. 1491/2016) all'esito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione, riducendo però ad € 500,00 l'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente chiedeva l'immediata pronuncia sullo status, cosicché con sentenza del 25.01.2025 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La causa veniva istruita documentalmente e nello specifico mediante accertamenti della
Guardia di Finanza.
pagina 2 di 7 Quindi, terminata l'istruttoria, all'udienza del 20.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
3. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio il Tribunale si è pronunciato con sentenza pubblicata il 25.01.2024 che qui deve intendersi interamente richiamata e trascritta.
In questa sede residuano le ulteriori questioni inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore e il suo mantenimento;
mentre non dovrà provvedersi sulla domanda di assegno divorzile originariamente avanzata dalla resistente in quanto oggetto di rinuncia (v. verbale udienza 20.03.2025).
4. Non essendo controversa la questione inerente l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori e il suo collocamento presso la madre, deve disporsi in conformità, stante l'assenza di condizioni di pregiudizio che possano giustificare la deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso ai genitori o un collocamento diverso da quello fino ad oggi applicato.
5. La regolamentazione del diritto di visita paterno potrà essere rimessa ai liberi accordi tra le parti, fermo il consenso di (oggi quindicenne), e in caso di disaccordo tra i ER genitori dovrà seguire la seguente disciplina.
Nello specifico, tenuto conto che ha ormai quindici anni il diritto di visita paterno ER dovrà innanzitutto, contemperarsi con le esigenze del giovane, ormai adolescente, a trascorrere del tempo (almeno un fine settimana) a Siracusa ove ha coltivato amicizie, ed ha interessi ludici e sportivi.
Pertanto il potrà vedere e tenere con sé il figlio il 1°, il 3° ed il 4° fine settimana di ogni mese (salvo il periodo natalizio e pasquale e il periodo che va dal 15 giugno al 30 agosto) dal venerdì all'uscita da scuola fino alle ore 19 della domenica nei mesi invernali e fino alle ore 20,00 della domenica nei mesi estivi. L'onore di prelevare e riaccompagnare il ragazzo a Siracusa sarà a carico del padre il 1° e il 3° fine settimana, mentre sarà onere del padre prelevare il figlio a Siracusa e onere della madre riprenderlo a AG il 4° fine settimana.
pagina 3 di 7 Il padre potrà tenere con sé il figlio nella festività del 19 marzo e per il proprio compleanno, mentre per la festa della mamma e per il compleanno della potrà rimanere con la CP_2 madre anche in coincidenza dei giorni spettanti al padre.
Il giovane potrà decidere autonomamente con chi trascorrere di anno in anno il suo compleanno.
Il padre, inoltre potrà portare con sé per le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 22 ER dicembre al 30 dicembre, oppure dal 30 dicembre fino al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali dal giorno di pasqua al lunedi dell'Angelo ad anni alterni.
Nel periodo non scolastico si ritiene opportuno che il padre possa incontrare il figlio la seconda settimana di giugno, le prime due settimane di luglio, le prime due settimane di agosto (dalla domenica al sabato), salvo diverso accordo che dovesse intervenire fra le parti ma nel rispetto dei giorni complessivi assegnati al padre.
6. Passando alla diversa questione relativa al mantenimento di , fermo restando ER
l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) l'età adolescenziale e le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal medesimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con riferimento alla complessiva situazione economico reddituale di ciascuna parte si osserva quanto segue.
è un medico specialista in medicina legale, lo stesso, in particolare, a far Parte_1 data dal mese di Giugno dell'anno 2008, ha svolto l'attività di medico fiscale presso la direzione Provinciale di AG;
successivamente, dal mese di Settembre 2010 alla CP_3 prima attività di medico fiscale, si è altresì aggiunta quella di medico legale istituzionale in materia assistenziale e previdenziale, sempre per conto dell' , con incarichi annuali, CP_3 retribuiti sulla scorta delle ore effettivamente lavorate (e ciò fino al 2016).
pagina 4 di 7 Dai successivi accertamenti svolti a mezzo Guardia di Finanza (come da provvedimento del giudice istruttore del 30.07.2021) risulta che ha continuato a svolgere Parte_1
[... attività lavorativa come dipendente dell' fino all'anno 2019 e nel 2020 dell'ASP CP_3
inoltre ha proseguito l'attività lavorativa come lavoratore autonomo e CP_4 professionale, avendo una propria partita Iva, presso lo studio professionale sito a AG in Via E. Fieramosca 243 nei confronti di soggetti pubblici e privati.
Invero, se negli anni dal 2016 al 2018 l ha percepito un reddito netto annuo che si Pt_1 aggirava tra le 50.000,00 e le 57.000,00 (che suddiviso per 12 mensilità equivale a circa
4.100,00/ 4.700,00 euro mensili), nell'anno 2020 il suo reddito è risultato in crescita, ovvero pari a circa 70.450,00 euro (che suddivise per 12 mensilità equivalgono a 5.800,00 euro mensili).
Il tenore di vita medio- alto del ricorrente si ricava, oltre che dai redditi dichiarati, dal fatto che:
è titolare di immobili nel territorio di AG (in Via Ecce Homo n. 124 e in Via Ettore
Fieramosca n. 243, in Contrada Cisternazzi); negli anni di cui all'accertamento ha acquistato e rivenduto, diverse automobili (Jaguar, BMW serie 3 coupè, smart forfour 999,
500 Abarth 1368 cc., Fiat 500 del 1972, motociclo Honda 153 cc); è titolare di vari conti correnti, che negli anni di riferimento sono stati oggetto di diverse e consistenti movimentazioni, sia in entrata che in uscita (così ad esempio nel 2016 dal conto corrente della si conteggiano uscite pari a 224.000,00 euro ed entrate pari a Controparte_5
203.000,00 euro;
nel 2017 a fronte di uscite pari a 139.000,00 si calcolano entrate di
144.000,00 euro;
e nel 2020 a fronte di uscite pari a circa 68.000,00 euro, si individuano entrate di 82.000,00 euro); nel 2015 ha acceso un mutuo per la ristrutturazione dell'abitazione in contrada pari a 190.000,00 euro, rinegoziato nel 2020 con CP_1 rata di 760,00 euro.
Dal canto suo , da diversi anni svolge l'attività di insegnante (seppure Controparte_2 ancora non con contratto a tempo indeterminato) percependo un reddito che nel tempo è incrementato, in considerazione del maggior numero di ore di lavoro effettuate e probabilmente di entrate di altro tipo.
pagina 5 di 7 Ed in effetti, dalla documentazione fiscale in atti si ricava un reddito netto di circa
12.600,00 nell'anno 2017 (che suddiviso per 12 mensilità è pari a 1.050,00), di 15.726,00 nell'anno 2018 (pari a 1.300,00 mensili) di 20.000,00 nell'anno 2019 (pari a 1.600,00 mensili) di 20.700,00 euro nel 2020 (pari a 1.725,00 euro mensili).
La resistente è proprietaria di due immobili nel territorio di Siracusa e di un immobile a
Scicli in via Nigito n. 44, che presumibilmente viene messo a reddito (soprattutto nel periodo estivo), come risulta dagli annunci della pagina facebook della , prodotti dal CP_2 ricorrente.
Alla luce delle complessive condizioni economiche delle parti e tenuto conto che ER ha oggi quindici anni e che dunque le sue esigenze sono in crescita, appare equo porre a carico del padre l'obbligo di versare a , a titolo di mantenimento del figlio, Controparte_2 la somma di 700,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da determinarsi secondo le linee guida di cui al Protocollo stilato e attualmente vigente;
somma rivalutabile secondo gli indici Istat;
con decorrenza dalla domanda.
Tenuto conto dell'andamento del giudizio e della parziale soccombenza reciproca compensa le spese di lite interamente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, richiamata la sentenza non definitiva n. 178/2024, emessa in data 25.01.2024, di scioglimento del matrimonio tra le parti, così dispone: affida congiuntamente il minore (nato il [...]) a entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento presso la residenza materna;
regolamenta il diritto di visita del genitore non collocatario come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, Parte_1 versando a , entro il giorno 5 di ogni mese la somma di 700,00 euro Controparte_2 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da determinarsi secondo le linee guida di cui al Protocollo del Tribunale di Siracusa;
somma rivalutabile secondo gli indici Istat;
con decorrenza dalla domanda.
Compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 6 di 7 Siracusa, 17.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4285/2018 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF ) e residente Parte_1 C.F._1 in AG, , elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Tunisi n. 29, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Gerratana che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], (CF ) ivi Controparte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa
Panagia n.90, presso lo studio dell' Avv. Maria Guerci che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Tommaso Serra;
RESISTENTE
pagina 1 di 7 ****
All'udienza del 20.03.2025, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 2/08/2018, chiedeva: pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto il 27/07/2010 in AG con CP_2
, dalla cui unione è nato il figlio (il 5/08/2010); disporsi
[...] Persona_1
l'affidamento congiunto del minore con collocazione presso l'abitazione della madre in
Siracusa e diritto di esercitare il diritto di visita secondo i tempi di cui al ricorso, con obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento del minore versando a Controparte_2 un assegno mensile di € 500,00.
2. In data 14/11/2018 si costituiva , la quale non si opponeva alle Controparte_2 domande di divorzio, di affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso la residenza materna e al diritto di visita del padre, seppur secondo la regolamentazione indicata nell'atto di costituzione, e chiedeva, invece, di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per il figlio di € 900,00, il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%, oltre al riconoscimento di un assegno divorzile di € 650,00.
All'esito dell'udienza presidenziale, stante l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza del 21/11/2018, confermava in via temporanea ed urgente l'assetto patrimoniale e personale cristallizzato in data 30.09.2016 con il provvedimento della Corte d'appello (n. 1491/2016) all'esito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione, riducendo però ad € 500,00 l'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente chiedeva l'immediata pronuncia sullo status, cosicché con sentenza del 25.01.2025 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La causa veniva istruita documentalmente e nello specifico mediante accertamenti della
Guardia di Finanza.
pagina 2 di 7 Quindi, terminata l'istruttoria, all'udienza del 20.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
3. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio il Tribunale si è pronunciato con sentenza pubblicata il 25.01.2024 che qui deve intendersi interamente richiamata e trascritta.
In questa sede residuano le ulteriori questioni inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore e il suo mantenimento;
mentre non dovrà provvedersi sulla domanda di assegno divorzile originariamente avanzata dalla resistente in quanto oggetto di rinuncia (v. verbale udienza 20.03.2025).
4. Non essendo controversa la questione inerente l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori e il suo collocamento presso la madre, deve disporsi in conformità, stante l'assenza di condizioni di pregiudizio che possano giustificare la deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso ai genitori o un collocamento diverso da quello fino ad oggi applicato.
5. La regolamentazione del diritto di visita paterno potrà essere rimessa ai liberi accordi tra le parti, fermo il consenso di (oggi quindicenne), e in caso di disaccordo tra i ER genitori dovrà seguire la seguente disciplina.
Nello specifico, tenuto conto che ha ormai quindici anni il diritto di visita paterno ER dovrà innanzitutto, contemperarsi con le esigenze del giovane, ormai adolescente, a trascorrere del tempo (almeno un fine settimana) a Siracusa ove ha coltivato amicizie, ed ha interessi ludici e sportivi.
Pertanto il potrà vedere e tenere con sé il figlio il 1°, il 3° ed il 4° fine settimana di ogni mese (salvo il periodo natalizio e pasquale e il periodo che va dal 15 giugno al 30 agosto) dal venerdì all'uscita da scuola fino alle ore 19 della domenica nei mesi invernali e fino alle ore 20,00 della domenica nei mesi estivi. L'onore di prelevare e riaccompagnare il ragazzo a Siracusa sarà a carico del padre il 1° e il 3° fine settimana, mentre sarà onere del padre prelevare il figlio a Siracusa e onere della madre riprenderlo a AG il 4° fine settimana.
pagina 3 di 7 Il padre potrà tenere con sé il figlio nella festività del 19 marzo e per il proprio compleanno, mentre per la festa della mamma e per il compleanno della potrà rimanere con la CP_2 madre anche in coincidenza dei giorni spettanti al padre.
Il giovane potrà decidere autonomamente con chi trascorrere di anno in anno il suo compleanno.
Il padre, inoltre potrà portare con sé per le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 22 ER dicembre al 30 dicembre, oppure dal 30 dicembre fino al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali dal giorno di pasqua al lunedi dell'Angelo ad anni alterni.
Nel periodo non scolastico si ritiene opportuno che il padre possa incontrare il figlio la seconda settimana di giugno, le prime due settimane di luglio, le prime due settimane di agosto (dalla domenica al sabato), salvo diverso accordo che dovesse intervenire fra le parti ma nel rispetto dei giorni complessivi assegnati al padre.
6. Passando alla diversa questione relativa al mantenimento di , fermo restando ER
l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) l'età adolescenziale e le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal medesimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con riferimento alla complessiva situazione economico reddituale di ciascuna parte si osserva quanto segue.
è un medico specialista in medicina legale, lo stesso, in particolare, a far Parte_1 data dal mese di Giugno dell'anno 2008, ha svolto l'attività di medico fiscale presso la direzione Provinciale di AG;
successivamente, dal mese di Settembre 2010 alla CP_3 prima attività di medico fiscale, si è altresì aggiunta quella di medico legale istituzionale in materia assistenziale e previdenziale, sempre per conto dell' , con incarichi annuali, CP_3 retribuiti sulla scorta delle ore effettivamente lavorate (e ciò fino al 2016).
pagina 4 di 7 Dai successivi accertamenti svolti a mezzo Guardia di Finanza (come da provvedimento del giudice istruttore del 30.07.2021) risulta che ha continuato a svolgere Parte_1
[... attività lavorativa come dipendente dell' fino all'anno 2019 e nel 2020 dell'ASP CP_3
inoltre ha proseguito l'attività lavorativa come lavoratore autonomo e CP_4 professionale, avendo una propria partita Iva, presso lo studio professionale sito a AG in Via E. Fieramosca 243 nei confronti di soggetti pubblici e privati.
Invero, se negli anni dal 2016 al 2018 l ha percepito un reddito netto annuo che si Pt_1 aggirava tra le 50.000,00 e le 57.000,00 (che suddiviso per 12 mensilità equivale a circa
4.100,00/ 4.700,00 euro mensili), nell'anno 2020 il suo reddito è risultato in crescita, ovvero pari a circa 70.450,00 euro (che suddivise per 12 mensilità equivalgono a 5.800,00 euro mensili).
Il tenore di vita medio- alto del ricorrente si ricava, oltre che dai redditi dichiarati, dal fatto che:
è titolare di immobili nel territorio di AG (in Via Ecce Homo n. 124 e in Via Ettore
Fieramosca n. 243, in Contrada Cisternazzi); negli anni di cui all'accertamento ha acquistato e rivenduto, diverse automobili (Jaguar, BMW serie 3 coupè, smart forfour 999,
500 Abarth 1368 cc., Fiat 500 del 1972, motociclo Honda 153 cc); è titolare di vari conti correnti, che negli anni di riferimento sono stati oggetto di diverse e consistenti movimentazioni, sia in entrata che in uscita (così ad esempio nel 2016 dal conto corrente della si conteggiano uscite pari a 224.000,00 euro ed entrate pari a Controparte_5
203.000,00 euro;
nel 2017 a fronte di uscite pari a 139.000,00 si calcolano entrate di
144.000,00 euro;
e nel 2020 a fronte di uscite pari a circa 68.000,00 euro, si individuano entrate di 82.000,00 euro); nel 2015 ha acceso un mutuo per la ristrutturazione dell'abitazione in contrada pari a 190.000,00 euro, rinegoziato nel 2020 con CP_1 rata di 760,00 euro.
Dal canto suo , da diversi anni svolge l'attività di insegnante (seppure Controparte_2 ancora non con contratto a tempo indeterminato) percependo un reddito che nel tempo è incrementato, in considerazione del maggior numero di ore di lavoro effettuate e probabilmente di entrate di altro tipo.
pagina 5 di 7 Ed in effetti, dalla documentazione fiscale in atti si ricava un reddito netto di circa
12.600,00 nell'anno 2017 (che suddiviso per 12 mensilità è pari a 1.050,00), di 15.726,00 nell'anno 2018 (pari a 1.300,00 mensili) di 20.000,00 nell'anno 2019 (pari a 1.600,00 mensili) di 20.700,00 euro nel 2020 (pari a 1.725,00 euro mensili).
La resistente è proprietaria di due immobili nel territorio di Siracusa e di un immobile a
Scicli in via Nigito n. 44, che presumibilmente viene messo a reddito (soprattutto nel periodo estivo), come risulta dagli annunci della pagina facebook della , prodotti dal CP_2 ricorrente.
Alla luce delle complessive condizioni economiche delle parti e tenuto conto che ER ha oggi quindici anni e che dunque le sue esigenze sono in crescita, appare equo porre a carico del padre l'obbligo di versare a , a titolo di mantenimento del figlio, Controparte_2 la somma di 700,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da determinarsi secondo le linee guida di cui al Protocollo stilato e attualmente vigente;
somma rivalutabile secondo gli indici Istat;
con decorrenza dalla domanda.
Tenuto conto dell'andamento del giudizio e della parziale soccombenza reciproca compensa le spese di lite interamente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, richiamata la sentenza non definitiva n. 178/2024, emessa in data 25.01.2024, di scioglimento del matrimonio tra le parti, così dispone: affida congiuntamente il minore (nato il [...]) a entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento presso la residenza materna;
regolamenta il diritto di visita del genitore non collocatario come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, Parte_1 versando a , entro il giorno 5 di ogni mese la somma di 700,00 euro Controparte_2 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da determinarsi secondo le linee guida di cui al Protocollo del Tribunale di Siracusa;
somma rivalutabile secondo gli indici Istat;
con decorrenza dalla domanda.
Compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 6 di 7 Siracusa, 17.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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