TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1358/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1358/2014, avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale, promossa da:
in persona del suo titolare con sede in Parte_1 Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto, Largo Case Lunghe, C/da Oreto, n. 15, p.i. e P.IVA_1 [...]
in persona del suo titolare , con sede Parte_2 TR
in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Statale Oreto, n. 197, p.i. , domiciliate in P.IVA_2
Barcellona Pozzo di Gotto in via Longano n. 73, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Cambria,
c.f. , come da procura in atti C.F._1
ATTORI
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. Controparte_2
, rappresentato e difeso dell'avv. Pina Rita Bruno, c.f. , P.IVA_3 C.F._2
domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto in via Onorevole Pino Barlotta n. 16; in persona del Sindaco pro tempore, c.f. rappresentato e Parte_3 P.IVA_4 difeso dall'avv. Claudio Sidoti, c.f. , domiciliato in Barcellona Pozzo di C.F._3
Gotto in via G. Marconi n. 214
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18-20/06/2014 l' e l' Parte_1 [...]
convenivano in giudizio il e il Parte_4 Controparte_2
chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità delle convenute Parte_3 amministrazioni con la condanna al risarcimento per l'importo di € 133.260,00 a seguito dei danni subiti dall' ed € 599.578,00 avuto riguardo ai danni subiti Parte_1 dall' in conseguenza dell'evento pluviometrico verificatosi in data Parte_2
22/11/2011, che aveva determinato la piena e il crollo degli argini sia del torrente Longano che dei torrenti e , siti in prossimità delle predette aziende, dovuti alla inidoneità strutturale Pt_5 Pt_6
della e al congiungimento della condotta fognaria dei due comuni in un tratto della Parte_7
S.S. 113, oltre che alla lottizzazione dei terreni limitrofi che aveva contribuito al sovraccarico dei cunettoni, ragione per cui la grande quantità di acqua e detriti aveva ostruito il regolare scorrere delle acque e dei liquami che si erano riversati nella proprietà delle attrici.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/11/2014 si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale chiedeva, alla luce del carattere eccezionale e imprevedibile Controparte_2 delle piogge all'occasione verificatesi, che venisse accertato il caso fortuito con il conseguente rigetto di tutte le domande formulate dalle attrici;
in via subordinata, chiedeva che venisse dichiarata la responsabilità del in considerazione del sovraccarico della propria Parte_3 condotta fognaria dovuta all'errata confluenza delle canalizzazioni del il quale Parte_3
non possiede un propria condotta fognaria di acque bianche.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'1/12/2014, si costituiva in giudizio il Parte_3
il quale chiedeva il rigetto delle domande perché infondate in fatto e diritto, nonché la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La causa veniva chiamata all'udienza del 02/12/2014 all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'udienza del 09/07/2015 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo r.g. 1598/2011. Con ordinanza del 16/12/2015 veniva ammessa la prova per testi formulata dalle parti;
quindi, all'udienza del 23/06/2016 venivano sentiti l'ing. Testimone_1
, , l'ing. Testimone_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Persona_1
, e Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva allo
[...] Tes_3 CP_7 scopo chiamata, per la prima volta davanti a questo decidente, da ultimo all'udienza del 24/09/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorché veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, la domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di cui infra.
L'odierna controversia ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dagli attori alle proprie aziende in seguito all'alluvione del 22/11/2011 e, più precisamente, ai riversamenti di fango e detriti all'interno delle strutture di rispettiva proprietà dovuti alla negligenza – secondo la prospettazione attorea – dei Comuni convenuti nella manutenzione della (cfr. pag. 5 citazione), nel Parte_7 congiungimento della condotta fognaria del con quella del Parte_3 Controparte_2
a causa della parete divisoria tra le stesse erroneamente realizzata (cfr. pag. 7
[...] citazione) e, infine, nella “selvaggia lottizzazione dei terreni posti ad est delle aziende” (pag. 8 citazione), quindi al “comportamento omissivo, reiterato negli anni, dei Comuni indicati, per non avere adeguatamente protetto il territorio;
stante il verificarsi di eventi precedenti (anni 2004 –
2008 e 2010) e la facile previsione dell'evento; mediante l'effettuazione di idonei interventi per evitare il verificarsi dei danni” (pag. 9 citazione).
A fronte di ciò, il si è difeso evidenziando l'eccezionalità dell'evento atmosferico Parte_3
abbattutosi sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto in data 22/11/2011 (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta), dunque invocando il caso fortuito quale causa del danno del quale in questa sede si chiede il ristoro economico. Analoghe considerazioni e difese ha svolto il Comue di
Barcellona Pozzo di Gotto, il quale ha rimarcato il caso fortuito o la forza maggiore rispetto al fatto controverso, oltre che il sovraccarico della condotta fognaria imputabile al come Parte_3
accertato dall'ing. nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo, e Per_2
l'intervento di terze persone in occasione dell'alluvione atto a demolire dei muretti e, pertanto, facendo in tal modo defluire le acque e il fango all'interno delle aree di proprietà delle parti attrici.
Orbene, posta la invero non contestata sussistenza di un dovere di manutenzione del
[...]
sugli argini dei fiumi presenti all'interno del proprio territorio e, sotto Controparte_2
altro profilo, il non contestato dovere di predisposizione delle necessarie ed adeguate misure al fine di evitarne la tracimazione, anche sub specie di organizzazione di idonei piani edificatori (se si ha riguardo, a questo proposito, alle lottizzazioni non accurate rilevate dal tecnico nominato nella consulenza redatta in seguito alla definizione del procedimento di accertamento tecnico preventivo), non sussistono dubbi in merito alla sussumibilità dell'odierna fattispecie nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., secondo cui, giova ricordare, “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La disposizione in esame, in particolare, onera l'attore della prova del fatto lesivo, del danno e del nesso di causalità tra i due ridetti fattori (cfr., sul punto, ad es. Cass. civ., sez. III, 08/07/2024, n.
18158), mentre grava sul custode convenuto l'onere di dimostrare la non imputabilità dell'evento, dovuto piuttosto al caso fortuito o alla forza maggiore. Avuto più specifico riguardo ai danni prodotti a causa di eventi atmosferici naturali, occorre richiamare l'orientamento consolidato in giurisprudenza secondo cui “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (Cass. civ., sez. III,
11/02/2022, n. 4588; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 23/11/2023, n. 32643, e Cass. civ., sez. III,
17/12/2014, n. 26545; cfr., inoltre, Cass. civ., sez. III, 01/02/2018, n. 2482, secondo cui “La riconducibilità di eventi naturali e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche - dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso - all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., è condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo
l'inevitabilità, invece, un carattere intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, giacché, relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico”). A ciò si aggiunga, alla luce delle difese evocate dai Comuni convenuti, altresì il richiamo al principio – da cui non v'è ragione nella specie di discostarsi – secondo cui “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (Cass. civ., sez. III, 31/05/2019, n.
14861).
Calando, dunque, i superiori principi nel caso di specie, si osserva quanto segue.
Deve, anzitutto, rilevarsi che, da un lato, il fatto lesivo (l'alluvione del 22/11/2011 e l'afflusso di fango e detriti da esso cagionati) è documentato e, in ogni caso, non oggetto di contestazione. Allo stesso modo, al netto del contrasto afferente alla relativa quantificazione (per cui cfr. infra), non è del pari specificatamente contestato, agli effetti dell'art. 115 c.p.c., che i danni dei quali l'odierna parte attrice ha chiesto il risarcimento siano ascrivibili all'evento de quo. Ciò, in ogni caso, ha trovato riscontro nella produzione documentale acquisita e, precisamente, nella consulenza tecnica redatta all'esito del giudizio per accertamento tecnico preventivo n. r.g. 1598/2011 (il cui fascicolo
è stato acquisito agli atti del presente processo), consulenza a firma dell'ing. e Testimone_4
depositata il 3/8/2012, oltre che nell'istruttoria espletata in corso di causa, dovendosi al riguardo evidenziare come delle infiltrazioni del fango e dei detriti all'interno delle aziende abbiano dato atto i testimoni escussi all'udienza del 23/6/2016 nell'interesse degli attori (cfr. le dichiarazioni del teste e oltre che quelle della testimone , e Controparte_3 CP_5 Controparte_6 Tes_5
), mentre i testi sentiti nell'interesse della controparte hanno piuttosto riferito Testimone_6
sull'esecuzione dei lavori di pulitura delle caditoie e dei pozzetti (cfr., ad esempio, le dichiarazioni del teste ) e sulle comunicazioni inoltrate al in ordine alla Testimone_2 Parte_3
necessità di intervenire sulla parete divisoria tra le condutture delle fognature dei due Comuni (cfr. le dichiarazioni del teste ). Persona_1
L'ing. ha, invero, formulato delle conclusioni logicamente sostenute e supportate dai Per_2
rilievi svolti nel corso dei sopralluoghi effettuati (cfr. pag. 1 consulenza), pertanto immuni da vizi logico-giuridici e passibili di essere recepite ai fini della presente statuizione.
Il consulente, in particolare, ha affermato che “si è potuto appurare che una parte delle serre risulti danneggiata dall'alluvione, sia per quanto riguarda la parte infrastrutturale che per quanto concerne le colture florovivaistiche”, con la precisazione che “una parte dei danni lamentata risultasse visibile, mentre un'altra porzione risultasse di difficile quantificazione, in quanto alcune aree delle aziende erano state già ripristinate” (pag. 4 consulenza). Inoltre, pur prendendo atto della straordinarietà dell'evento calamitoso attestata dall'Autorità amministrativa (cfr. pag. 5 consulenza;
cfr., inoltre, il d.p.c.m. del 25/11/2011 allegato alla consulenza), ha analizzato le cause dei danni lamentati, concludendo che “[…] le cause che hanno generato tali danni sono da ricondurre a diversi fattori analizzati nel corso della relazione, e che vengono di seguito sintetizzati: - La prima causa è certamente da ricondursi all'evento calamitoso, causato da eccezionali avversità atmosferiche con valori di precipitazione massime al di sopra della media, così come è stato attestato dalle relazioni redatte da vari Enti, quali il dipartimento della
Protezione Civile e l'Ufficio del Genio Civile;
- La modifica della , con il Parte_7
ridimensionamento del suo alveo (in alcuni tratti la sua larghezza si è ridotta da 5,00 ml ad 1,65 ml
– in altri tratti l'alveo è stato addirittura sostituito da tubazioni) ha contribuito certamente allo straripamento torrente stesso;
- Il sovraccarico della condotta fognaria del Controparte_8
alimentato dall'errata confluenza delle canalizzazioni del in concomitanza
[...] Parte_3 di eventi pluviometrici consistenti contribuisce a non avere una condotta fognaria acque bianche perfettamente dimensionata. - La demolizione dei muretti posti sul ciglio stradale, in occasione dell'alluvione, ha certamente permesso il deflusso del fango della strada verso i terreni delle aziende agricole, anche se tale evento non appare determinante, in quanto il fango sarebbe entrato ugualmente da altri lati delle aziende stesse;
- I tecnici del Comune di Barcellona hanno predisposto apposito bando per la manutenzione delle caditoie, anche se il sottoscritto non ha potuto verificare se tali lavori fossero stati effettivamente fatti dalla ditta incaricata, in quanto le stesse erano state ripulite dopo l'alluvione […]” (pag. 17 consulenza). Il tecnico ha, poi, aggiunto che “Nonostante i tecnici del abbiano nel corso degli anni evidenziato Controparte_2
l'esigenza di effettuare lavori di manutenzione e di saie e torrenti, facendo inserire tali opere nel corso degli anni nei programmi triennali delle opere pubbliche (sia prima che dopo l'alluvione), non risulta che il abbia mai eseguito alcune opere a tale riguardo. Controparte_8
Inoltre non risulta che sia presente alcuna progettazione relativa alla rete complessiva delle acque bianche Comunali. È evidente come tale mancanza non permetta di dimensionare correttamente le condotte, che anche alla luce delle nuove edificazioni esistenti, potrebbero essere non sufficienti a smaltire il deflusso delle acque in concomitanza di eventi pluviometrici consistenti, come si è verificato in occasione dell'alluvione” (pag. 17 consulenza).
Le superiori considerazioni fondano l'addebito di responsabilità mosso nei confronti del
[...]
. Controparte_2
Giova, preliminarmente, rilevare l'infondatezza della domanda proposta nei confronti del Pt_3
non desumendosi dagli accertamenti eseguiti nel corso del giudizio e, segnatamente, nel
[...]
corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo la prova del nesso di causalità tra il danno in questione e la condotta ascritta al suddetto. Pt_3
Più precisamente, l'ing. ha appurato (oltre che documentato con apposita produzione Per_2
fotografica) che la condotta della fognatura del ha ceduto, determinando il Parte_3
riversamento delle acque ivi presenti nella condotta del e, Controparte_2
conseguentemente, cagionandone il sovraccarico (cfr. pag. 7 consulenza). La negligenza imputabile al ridetto (le prove testimoniali acquisite al riguardo hanno altresì consentito di accertare, Pt_3
tramite le dichiarazioni del teste , che il era stato avvisato Persona_1 Parte_3
della confluenza delle acque e della necessità di intervenire al fine di evitarla: “Avevo comunicato al di non far invaiare acque sulla rete fognaria del ” e “Ogni Parte_3 Controparte_2
evento piovoso comportava inoltre che il riceveva tanta acqua piovana Controparte_2
proveniente dal ) non è, tuttavia, sufficiente a radicare in capo allo stesso Parte_3 l'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio, occorrendo allo scopo il - non dimostrato - nesso di causalità tra il danno lamentato e l'addebito de quo.
La consulenza tecnica in esame – alla quale rinvia senz'altro e, dunque, senza aggiungere ulteriori specificazioni o elementi di prova la perizia di parte attrice – dà atto del sopralluogo e del rilievo effettuati dal tecnico (cfr. pag. 7 consulenza) e delle conclusioni formulate: “Inevitabilmente tale passaggio aveva l'effetto di sovraccaricare la condotta fognaria del Controparte_8
[…]” (cfr. pag. 7 consulenza) e “Il sovraccarico della condotta fognaria del Controparte_8
alimentato dall'errata confluenza delle canalizzazioni del in concomitanza
[...] Parte_3
di eventi pluviometrici consistenti contribuisce a non avere una condotta fognaria acque bianche correttamente dimensionata” (pag. 16 consulenza). Le ridette conclusioni, tuttavia, sono rimaste generiche, atteso che dal sovraccarico della fognatura del – Controparte_2 certamente conseguente al deflusso al suo interno anche delle acque di un altro – non può Pt_3
logicamente inferirsi che siano da ciò dipesi i danni causati dall'affluenza dei fanghi e dei detriti all'interno delle aziende delle parti attrici, non confrontandosi tale conclusione con il fatto che l'affluenza suddetta è derivata (anche) dallo straripamento dei fiumi dai propri argini e dall'inadeguatezza dei percorsi allo scopo predisposti per la relativa canalizzazione (cfr. pag. 6 consulenza). In altri termini, le indagini espletate (sia dal consulente tecnico d'ufficio che dal consulente tecnico di parte) non hanno consentito di verificare l'effettiva incidenza del sovraccarico della condotta fognaria del sull'allagamento delle strade e Controparte_2
sull'incapacità di contenere l'afflusso delle acque causato dall'alluvione, con la conseguenza che non risultano sussistenti i presupposti per l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., in concorso con l'altro Comune convenuto, per i danni occorsi alle aziende di e di Parte_1
. TR
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alla posizione del
[...]
. Controparte_2
Deve dirsi, infatti, provato che le conseguenze pregiudizievoli dell'evento atmosferico verificatosi in data 22/11/2011 siano da ascrivere alla omessa manutenzione da parte del argini CP_9
della (punto A della consulenza dell'ing. , oltre che alla mancata Parte_7 Per_2
realizzazione (o, in ogni caso, della mancata prova dell'assenza) di adeguati impianti di canalizzazione nei terreni limitrofi a quelli delle aziende attrici, posto che, secondo quanto rilevato dal tecnico nominato d'ufficio, “È evidente quindi che non si possono dimensionare correttamente le condotte fognarie e le reti di torrenti e saie se non sia ha una progettazione complessiva dell'intera area comunale”, tanto più ove si tenga conto del fatto che “Tale necessità era stata tra
l'altro evidenziata dagli stessi tecnici del P.G. che correttamente nel corso Controparte_2 degli anni l'avevano fatta inserire nei programmi triennali delle opere pubbliche, compreso
l'ultimo (2011 – 2013)” (pag. 9 consulenza).
Di contro, non risulta adeguatamente provata la circostanza costitutiva dell'esimente invocata dal convenuto, ovvero il caso fortuito da desumersi dalla straordinarietà dell'evento Pt_3
atmosferico scatenatosi nella data più volte richiamata.
Ferma – per quanto dianzi esposto – l'irrilevanza a tal fine del dichiarato stato di emergenza da parte delle competenti autorità amministrative (solo in astratto coincidente con la straordinarietà in cui si concreta il fattore esterno che libera il custode dalla responsabilità dei danni connessi alla res), gli accertamenti svolti dall'ing. e anche dal consulente tecnico di parte attrice (cfr. Per_2
relazione versata in atti), non smentiti dagli Enti convenuti, hanno riscontrato la possibilità concreta di prevedere e quindi di evitare l'evento dannoso per cui è causa (o, quantomeno, dell'impossibilità di evitarlo non è stata fornita prova dell'Ente a ciò onerato).
Anzitutto si osserva che risulta accertata la significativa riduzione dei margini della , Parte_7
dovendosi al riguardo fare richiamo ai rilievi svolti dall'ing. (cfr. pag. 6, punto A, in cui Per_2
si dà atto del restringimento dell'alveo del fiume: “[…] da una larghezza originaria variabile tra
4,15 a 5,00 ml circa, l'alveo del torrente si è ridotto in molti punti ad una larghezza di circa 1,65 ml, in quanto la restante parte è stata sfruttata, tramite immissione di materiale da riporto, per ricreare una sorta di stradella percorribile”; riduzione verificata anche in altri tratti dell'alveo, a causa della realizzazione di stradelle di accesso ad abitazioni) e alla documentazione fotografica allegata alla relazione, da cui si ricava chiaramente il restringimento rilevato (cfr., ad esempio, le foto nn.
1-3 e le foto nn. 6-9). Il consulente tecnico ha, peraltro, dato atto dell'intervento manutentivo svolto nei mesi precedenti l'alluvione da parte del tuttavia rivolto alla sola Pt_3
pulitura e risagomatura degli alvei siti all'interno del (cfr. pag. 6 consulenza), lvaori Pt_3
considerati (e rivelatisi in effetti) insufficienti ai fini della prevenzione del rischio della tracimazione del fiume in caso di piena. Piuttosto, l'intervento suddetto rivela la conoscenza dello stato dei luoghi, quindi la possibilità di un intervento riparatore tempestivo da parte dell'Ente, la cui mancanza ne fonda la responsabilità per i danni conseguenti allo straripamento della saia (non efficacemente contenuta durante le piogge).
La conoscenza suddetta e, dunque, la prevedibilità in concreto del rischio del danno dipoi verificatosi si ricava, inoltre, dalle richieste nel tempo inoltrate al e documentate Pt_3
dall'odierna parte attrice: cfr. il telegramma del 6/11/2008, relativo a “danni per alluvione del
5/11/2008”, ed il telegramma del 2/11/2010, relativo a “constatazione danni causa alluvione in corso (02/11/2010)”, la cui ricezione e la cui riferibilità alle cause ivi indicate non sono state specificamente contestate dal costituitosi in giudizio. Pt_3 Ulteriore riprova di ciò si ricava, poi, dalla documentazione allegata alla consulenza tecnica di parte attrice, a firma dell'ing. , e in particolare dai prospetti dei dati pluviometrici (non allegati dai Tes_1
Comuni convenuti, sui quali invero ricadeva il relativo onere probatorio, ma comunque acquisiti agli atti del giudizio) relativi al territorio di Castroreale e al periodo 2009-2013. L'esame dei prospetti in questione dà atto della elevata entità del fenomeno accaduto il 22/11/2011 (essendosi in tale occasione registrata una precipitazione di 351,0 mm), ma altresì del suo carattere non isolato, avendo il Comune conosciuto pregressi fenomeni similari e, anzi, di minore entità (in data 1 e 2 novembre 2010 è stata registrata una precipitazione di 114,0 e di 166,9 mm;
in data 13/1/2009 è stata registrata una precipitazione di 118,7 mm;
cfr., inoltre, pag. 4 della consulenza di parte a firma dell'ing. , non contestata in parte qua dagli Enti convenuti), con esiti similari (cfr. le richieste Tes_1
di danni sopra richiamate, inoltrate dagli attori, ascritti ad alluvioni).
Le superiori considerazioni, dunque, inducono alla conclusione che l'evento atmosferico – sia pure straordinario, nei termini dianzi specificati – che ha interessato il Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto in data 22/11/20111 (di entità superiore agli eventi registrati in precedenza e tale da giustificare senz'altro la dichiarazione dello stato di emergenza da parte delle autorità amministrative competenti) è stato foriero di danni non imprevedibili né, alla luce di quanto appurato dal tecnico, inevitabili, atteso che il ripristino dell'originaria ampiezza dell'alveo del fiume e la predisposizione di adeguate canalizzazioni delle relative acque avrebbe consentito di contenere l'aumentato afflusso delle acque e, quindi, avrebbe evitato lo sversamento per le strade dei fanghi e dei detriti dalle stesse trasportati. Più precisamente, il convenuto non ha svolto in parte Pt_3
qua una specifica attività assertiva e istruttoria, sicché la riconducibilità dei fattori in esame ad un evento imprevedibile e, dunque, ad un caso fortuito (caratterizzato, cioè, dall'impossibilità di predisporre misure e tutele idonee ad evitare i riversamenti di fanghi e detriti in data 22/11/2011 nelle aree di pertinenza delle aziende attrici o, quantomeno, ad evitarli nella misura documentata in corso di causa, così da desumerne un possibile concorso di causa e quindi una riduzione delle conseguenze pregiudizievoli da risarcire) non ha trovato riscontro nel corso del giudizio. Da qui, dunque, l'affermazione della responsabilità del per i danni Controparte_2
per cui è causa.
Passando, dunque, alla quantificazione dei danni controversi, ritiene questo decidente che le considerazioni svolte sotto tale profilo dalle odierne attrici non siano condivisibili e che, pertanto, occorre allo scopo avere riguardo agli accertamenti effettuati dall'ing. e del dott. Per_2
nel corso del giudizio n. r.g. 1598/2011 (in atti). Per_3
La differenza con le quantificazioni proposte dal consulente di parte attrice dipendono da: 1) la diversa misure degli scavi di sbancamento (pag. 16 consulenza di parte attrice); 2) l'aggiornamento dei prezzi al 2013 (cfr. pag. 16 consulenza di parte attrice); 3) la diversa quantificazione, richiamata dal tecnico di parte attrice, dei danni alle colture florovivaistiche, effettuata dal dott. e Per_4
allegata alla perizia di parte, essendo stati svolti in tal caso i rilievi “più realisticamente, solo “dopo almeno tre mesi” dallo evento (vedi allg. 3 “danni al prodotto”), e cioè quando erano evidenti e non dopo diversi mesi, come potuto fare dal C.T.U., quando ormai erano stati necessariamente riparati in gran parte dalle due Aziende ai fini di poter riprendere, anche parzialmente, l'attività”
(pag. 19 consulenza di parte attrice).
Le osservazioni sopra riportate dell'ing. (e, quindi, di parte attrice) non appaiono Tes_1
condivisibili.
Avuto riguardo al rilievo sub 1) occorre, invero, osservare che né nella perizia di parte né nella produzione documentale e fotografica allegata sono specificati i rilievi e le misurazioni svolte ai fini dell'accertamento delle reali dimensioni degli scavi di sbancamento, sicché la misura proposta dal consulente tecnico di parte non appare provata. A questo proposito, poi, sentito come testimone all'udienza del 23/6/2016, l'ing. ha dichiarato che “Ho accertato l'entità dei danni Tes_1
riscontrati sia attraverso le foto verificate nelle aziende attrici sulla base della perizia dell'Ing. aggiornata al 2013. Preciso di aver accertato solo sulle foto, avendo accertato dai rilievi Per_2 circa 30 cm di acqua sovrastante i territori delle aziende”. La dichiarazione de qua non è apparsa del tutto lineare (non comprendendosi se gli accertamenti in questione sia stati fatti sulla base di rilievi svolti in loco o sulla base delle foto consegnate dagli attori); in ogni caso essa è rimasta insufficiente ai presenti fini, non specificando le concrete misurazioni effettuate né i punti né le modalità dei rilievi eseguiti.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all'osservazione relativa al prezziario, posto che il risarcimento del danno mira al ristoro per equivalente monetario del valore perduto e, quindi, del valore esistente al momento del verificarsi del danno, fermo peraltro che sotto tale profilo nella consulenza a firma dell'ing. si legge che i prezzi sono stati determinati “[…] Per_2
utilizzando il Nuovo Prezziario Unico per il lavori Pubblici della regione Siciliana – Elenco prezzi
2009, ed in parte sui prezzi attuali di mercato secondo le stime e le ricerche effettuate dal sottoscritto […]” (pag. 10).
Anche la stima dei danni alle colture florovivaistiche va recepita in questa sede nella misura determinata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo (cfr. stima del dott. , cui ha Per_3
fatto ricorso l'ing. , in tal senso deponendo le due seguenti considerazioni. In primo Per_2
luogo, occorre osservare che la relazione di stima del dott. allegata alla perizia di parte a Per_4
firma dell'ing. , non appare adeguatamente motivata in alcuni punti, non comprendendosi in Tes_1
particolare il percorso logico che sostiene la stima effettuata: è il caso, in particolare, sia del “deprezzamento parziale delle piante recuperate” (punto d), non essendo state specificate le piante interessate dalla stima di tal guisa resa, sia del “danno alterazione pH del suolo e pulizia vasche d'acqua inquinata” (punto e), non risultando allegate le analisi svolte e, in ogni caso, trattandosi di una stima forfettaria, non meglio specificata. In secondo luogo, come si evince da quanto sopra riportato nella consulenza tecnica di parte attrice e, inoltre, nella consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio che ha preceduto il presente, “Si precisa come in tale circostanza una parte dei danni lamentata risultasse visibile,, mentre un'altra porzione risultasse di difficile quantificazione, in quanto alcune aree delle aziende erano state già ripristinate” (pag. 4 consulenza a firma dell'ing.
: a fronte di ciò, è decisivo il fatto che non risultano documentate le spese effettuate dalle Per_2
parti attrici e, dunque, il danno (emergente) di tal guisa subito (cioè il costo del ripristino e delle riparazioni già eseguite ed imputabili all'evento per cui è causa).
In coerenza a ciò, la domanda va accolta nei limiti della misura dei danni accertata dall'ing. nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, con la conseguenza che Per_2
“L'importo occorrente per il ripristino dei danni subiti dalle aziende agricole è stato valutato in
Euro 138.577,47 (€ 57.675,97 infrastrutturali + € 80.901,50 colture florovivaistiche) per l'
[...]
, ed Euro 88.392,95 (€ 22.704,20 infrastrutturali + € 65.688,75 colture Parte_1
florovivaistiche) per l' pertanto l'importo complessivo per tutte e Parte_2 due le aziende agricole ammonta ad Euro 226.970,42” (pag. 17 consulenza).
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del , Controparte_2
quanto al rapporto tra quest'ultimo e le parti attrici, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 tenuto conto del valore del decisum e della complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda (avendo questa ad oggetto una richiesta risarcitoria di entità ben più elevata rispetto a quella definitivamente riconosciuta).
Quanto, invece, alla posizione processuale del tenuto conto della soccombenza in Parte_3
parte qua di parte attrice, essendo risultata infondata la pretesa risarcitoria azionata ai danni del primo, le spese – liquidate come supra, ma al netto della fase decisionale, non avendo il Pt_3
convenuto depositato le memorie ex art. 190 c.p.c. – vanno poste a carico di e di Parte_1
. TR
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1358/2014, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità del
[...]
per i danni subiti dall'azienda agricola e Controparte_2 TR0 dall'azienda agricola in occasione dell'evento Parte_8
verificatosi in data 22/11/2011.
Rigetta la domanda proposta nei confronti del Parte_3
Condanna il al pagamento nei confronti di , Controparte_2 Parte_1
quale titolare dell'azienda agricola , della somma di € 138.577,47, nonché su tale Parte_1
importo, deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, al pagamento degli interessi al tasso legale annuo fino alla data della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
nei confronti di TR
, quale titolare dell'azienda agricola della somma di € 88.392,25, nonché su tale
[...] Parte_2
importo, deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, al pagamento degli interessi al tasso legale annuo fino alla data della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
Compensa nella misura della metà le spese relative al rapporto tra il Controparte_2
e e , quali titolari delle proprie imprese individuali, e
[...] Parte_1 TR1
condanna il Comune al pagamento in favore delle controparti, in solido tra loro, delle spese residue, che si liquidano in € 746,50 per spese ed in € 14.103,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta)
e spese generali al 15%, come per legge.
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento nei confronti Parte_1 TR1 del delle spese di lite, che si liquidano in € 9.850,00 per compensi, oltre c.p.a., Parte_3
i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge
Barcellona Pozzo di Gotto, il 28/03/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1358/2014, avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale, promossa da:
in persona del suo titolare con sede in Parte_1 Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto, Largo Case Lunghe, C/da Oreto, n. 15, p.i. e P.IVA_1 [...]
in persona del suo titolare , con sede Parte_2 TR
in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Statale Oreto, n. 197, p.i. , domiciliate in P.IVA_2
Barcellona Pozzo di Gotto in via Longano n. 73, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Cambria,
c.f. , come da procura in atti C.F._1
ATTORI
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. Controparte_2
, rappresentato e difeso dell'avv. Pina Rita Bruno, c.f. , P.IVA_3 C.F._2
domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto in via Onorevole Pino Barlotta n. 16; in persona del Sindaco pro tempore, c.f. rappresentato e Parte_3 P.IVA_4 difeso dall'avv. Claudio Sidoti, c.f. , domiciliato in Barcellona Pozzo di C.F._3
Gotto in via G. Marconi n. 214
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18-20/06/2014 l' e l' Parte_1 [...]
convenivano in giudizio il e il Parte_4 Controparte_2
chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità delle convenute Parte_3 amministrazioni con la condanna al risarcimento per l'importo di € 133.260,00 a seguito dei danni subiti dall' ed € 599.578,00 avuto riguardo ai danni subiti Parte_1 dall' in conseguenza dell'evento pluviometrico verificatosi in data Parte_2
22/11/2011, che aveva determinato la piena e il crollo degli argini sia del torrente Longano che dei torrenti e , siti in prossimità delle predette aziende, dovuti alla inidoneità strutturale Pt_5 Pt_6
della e al congiungimento della condotta fognaria dei due comuni in un tratto della Parte_7
S.S. 113, oltre che alla lottizzazione dei terreni limitrofi che aveva contribuito al sovraccarico dei cunettoni, ragione per cui la grande quantità di acqua e detriti aveva ostruito il regolare scorrere delle acque e dei liquami che si erano riversati nella proprietà delle attrici.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/11/2014 si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale chiedeva, alla luce del carattere eccezionale e imprevedibile Controparte_2 delle piogge all'occasione verificatesi, che venisse accertato il caso fortuito con il conseguente rigetto di tutte le domande formulate dalle attrici;
in via subordinata, chiedeva che venisse dichiarata la responsabilità del in considerazione del sovraccarico della propria Parte_3 condotta fognaria dovuta all'errata confluenza delle canalizzazioni del il quale Parte_3
non possiede un propria condotta fognaria di acque bianche.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'1/12/2014, si costituiva in giudizio il Parte_3
il quale chiedeva il rigetto delle domande perché infondate in fatto e diritto, nonché la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La causa veniva chiamata all'udienza del 02/12/2014 all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'udienza del 09/07/2015 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo r.g. 1598/2011. Con ordinanza del 16/12/2015 veniva ammessa la prova per testi formulata dalle parti;
quindi, all'udienza del 23/06/2016 venivano sentiti l'ing. Testimone_1
, , l'ing. Testimone_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Persona_1
, e Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva allo
[...] Tes_3 CP_7 scopo chiamata, per la prima volta davanti a questo decidente, da ultimo all'udienza del 24/09/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorché veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, la domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di cui infra.
L'odierna controversia ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dagli attori alle proprie aziende in seguito all'alluvione del 22/11/2011 e, più precisamente, ai riversamenti di fango e detriti all'interno delle strutture di rispettiva proprietà dovuti alla negligenza – secondo la prospettazione attorea – dei Comuni convenuti nella manutenzione della (cfr. pag. 5 citazione), nel Parte_7 congiungimento della condotta fognaria del con quella del Parte_3 Controparte_2
a causa della parete divisoria tra le stesse erroneamente realizzata (cfr. pag. 7
[...] citazione) e, infine, nella “selvaggia lottizzazione dei terreni posti ad est delle aziende” (pag. 8 citazione), quindi al “comportamento omissivo, reiterato negli anni, dei Comuni indicati, per non avere adeguatamente protetto il territorio;
stante il verificarsi di eventi precedenti (anni 2004 –
2008 e 2010) e la facile previsione dell'evento; mediante l'effettuazione di idonei interventi per evitare il verificarsi dei danni” (pag. 9 citazione).
A fronte di ciò, il si è difeso evidenziando l'eccezionalità dell'evento atmosferico Parte_3
abbattutosi sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto in data 22/11/2011 (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta), dunque invocando il caso fortuito quale causa del danno del quale in questa sede si chiede il ristoro economico. Analoghe considerazioni e difese ha svolto il Comue di
Barcellona Pozzo di Gotto, il quale ha rimarcato il caso fortuito o la forza maggiore rispetto al fatto controverso, oltre che il sovraccarico della condotta fognaria imputabile al come Parte_3
accertato dall'ing. nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo, e Per_2
l'intervento di terze persone in occasione dell'alluvione atto a demolire dei muretti e, pertanto, facendo in tal modo defluire le acque e il fango all'interno delle aree di proprietà delle parti attrici.
Orbene, posta la invero non contestata sussistenza di un dovere di manutenzione del
[...]
sugli argini dei fiumi presenti all'interno del proprio territorio e, sotto Controparte_2
altro profilo, il non contestato dovere di predisposizione delle necessarie ed adeguate misure al fine di evitarne la tracimazione, anche sub specie di organizzazione di idonei piani edificatori (se si ha riguardo, a questo proposito, alle lottizzazioni non accurate rilevate dal tecnico nominato nella consulenza redatta in seguito alla definizione del procedimento di accertamento tecnico preventivo), non sussistono dubbi in merito alla sussumibilità dell'odierna fattispecie nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., secondo cui, giova ricordare, “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La disposizione in esame, in particolare, onera l'attore della prova del fatto lesivo, del danno e del nesso di causalità tra i due ridetti fattori (cfr., sul punto, ad es. Cass. civ., sez. III, 08/07/2024, n.
18158), mentre grava sul custode convenuto l'onere di dimostrare la non imputabilità dell'evento, dovuto piuttosto al caso fortuito o alla forza maggiore. Avuto più specifico riguardo ai danni prodotti a causa di eventi atmosferici naturali, occorre richiamare l'orientamento consolidato in giurisprudenza secondo cui “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (Cass. civ., sez. III,
11/02/2022, n. 4588; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 23/11/2023, n. 32643, e Cass. civ., sez. III,
17/12/2014, n. 26545; cfr., inoltre, Cass. civ., sez. III, 01/02/2018, n. 2482, secondo cui “La riconducibilità di eventi naturali e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche - dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso - all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., è condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo
l'inevitabilità, invece, un carattere intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, giacché, relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico”). A ciò si aggiunga, alla luce delle difese evocate dai Comuni convenuti, altresì il richiamo al principio – da cui non v'è ragione nella specie di discostarsi – secondo cui “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (Cass. civ., sez. III, 31/05/2019, n.
14861).
Calando, dunque, i superiori principi nel caso di specie, si osserva quanto segue.
Deve, anzitutto, rilevarsi che, da un lato, il fatto lesivo (l'alluvione del 22/11/2011 e l'afflusso di fango e detriti da esso cagionati) è documentato e, in ogni caso, non oggetto di contestazione. Allo stesso modo, al netto del contrasto afferente alla relativa quantificazione (per cui cfr. infra), non è del pari specificatamente contestato, agli effetti dell'art. 115 c.p.c., che i danni dei quali l'odierna parte attrice ha chiesto il risarcimento siano ascrivibili all'evento de quo. Ciò, in ogni caso, ha trovato riscontro nella produzione documentale acquisita e, precisamente, nella consulenza tecnica redatta all'esito del giudizio per accertamento tecnico preventivo n. r.g. 1598/2011 (il cui fascicolo
è stato acquisito agli atti del presente processo), consulenza a firma dell'ing. e Testimone_4
depositata il 3/8/2012, oltre che nell'istruttoria espletata in corso di causa, dovendosi al riguardo evidenziare come delle infiltrazioni del fango e dei detriti all'interno delle aziende abbiano dato atto i testimoni escussi all'udienza del 23/6/2016 nell'interesse degli attori (cfr. le dichiarazioni del teste e oltre che quelle della testimone , e Controparte_3 CP_5 Controparte_6 Tes_5
), mentre i testi sentiti nell'interesse della controparte hanno piuttosto riferito Testimone_6
sull'esecuzione dei lavori di pulitura delle caditoie e dei pozzetti (cfr., ad esempio, le dichiarazioni del teste ) e sulle comunicazioni inoltrate al in ordine alla Testimone_2 Parte_3
necessità di intervenire sulla parete divisoria tra le condutture delle fognature dei due Comuni (cfr. le dichiarazioni del teste ). Persona_1
L'ing. ha, invero, formulato delle conclusioni logicamente sostenute e supportate dai Per_2
rilievi svolti nel corso dei sopralluoghi effettuati (cfr. pag. 1 consulenza), pertanto immuni da vizi logico-giuridici e passibili di essere recepite ai fini della presente statuizione.
Il consulente, in particolare, ha affermato che “si è potuto appurare che una parte delle serre risulti danneggiata dall'alluvione, sia per quanto riguarda la parte infrastrutturale che per quanto concerne le colture florovivaistiche”, con la precisazione che “una parte dei danni lamentata risultasse visibile, mentre un'altra porzione risultasse di difficile quantificazione, in quanto alcune aree delle aziende erano state già ripristinate” (pag. 4 consulenza). Inoltre, pur prendendo atto della straordinarietà dell'evento calamitoso attestata dall'Autorità amministrativa (cfr. pag. 5 consulenza;
cfr., inoltre, il d.p.c.m. del 25/11/2011 allegato alla consulenza), ha analizzato le cause dei danni lamentati, concludendo che “[…] le cause che hanno generato tali danni sono da ricondurre a diversi fattori analizzati nel corso della relazione, e che vengono di seguito sintetizzati: - La prima causa è certamente da ricondursi all'evento calamitoso, causato da eccezionali avversità atmosferiche con valori di precipitazione massime al di sopra della media, così come è stato attestato dalle relazioni redatte da vari Enti, quali il dipartimento della
Protezione Civile e l'Ufficio del Genio Civile;
- La modifica della , con il Parte_7
ridimensionamento del suo alveo (in alcuni tratti la sua larghezza si è ridotta da 5,00 ml ad 1,65 ml
– in altri tratti l'alveo è stato addirittura sostituito da tubazioni) ha contribuito certamente allo straripamento torrente stesso;
- Il sovraccarico della condotta fognaria del Controparte_8
alimentato dall'errata confluenza delle canalizzazioni del in concomitanza
[...] Parte_3 di eventi pluviometrici consistenti contribuisce a non avere una condotta fognaria acque bianche perfettamente dimensionata. - La demolizione dei muretti posti sul ciglio stradale, in occasione dell'alluvione, ha certamente permesso il deflusso del fango della strada verso i terreni delle aziende agricole, anche se tale evento non appare determinante, in quanto il fango sarebbe entrato ugualmente da altri lati delle aziende stesse;
- I tecnici del Comune di Barcellona hanno predisposto apposito bando per la manutenzione delle caditoie, anche se il sottoscritto non ha potuto verificare se tali lavori fossero stati effettivamente fatti dalla ditta incaricata, in quanto le stesse erano state ripulite dopo l'alluvione […]” (pag. 17 consulenza). Il tecnico ha, poi, aggiunto che “Nonostante i tecnici del abbiano nel corso degli anni evidenziato Controparte_2
l'esigenza di effettuare lavori di manutenzione e di saie e torrenti, facendo inserire tali opere nel corso degli anni nei programmi triennali delle opere pubbliche (sia prima che dopo l'alluvione), non risulta che il abbia mai eseguito alcune opere a tale riguardo. Controparte_8
Inoltre non risulta che sia presente alcuna progettazione relativa alla rete complessiva delle acque bianche Comunali. È evidente come tale mancanza non permetta di dimensionare correttamente le condotte, che anche alla luce delle nuove edificazioni esistenti, potrebbero essere non sufficienti a smaltire il deflusso delle acque in concomitanza di eventi pluviometrici consistenti, come si è verificato in occasione dell'alluvione” (pag. 17 consulenza).
Le superiori considerazioni fondano l'addebito di responsabilità mosso nei confronti del
[...]
. Controparte_2
Giova, preliminarmente, rilevare l'infondatezza della domanda proposta nei confronti del Pt_3
non desumendosi dagli accertamenti eseguiti nel corso del giudizio e, segnatamente, nel
[...]
corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo la prova del nesso di causalità tra il danno in questione e la condotta ascritta al suddetto. Pt_3
Più precisamente, l'ing. ha appurato (oltre che documentato con apposita produzione Per_2
fotografica) che la condotta della fognatura del ha ceduto, determinando il Parte_3
riversamento delle acque ivi presenti nella condotta del e, Controparte_2
conseguentemente, cagionandone il sovraccarico (cfr. pag. 7 consulenza). La negligenza imputabile al ridetto (le prove testimoniali acquisite al riguardo hanno altresì consentito di accertare, Pt_3
tramite le dichiarazioni del teste , che il era stato avvisato Persona_1 Parte_3
della confluenza delle acque e della necessità di intervenire al fine di evitarla: “Avevo comunicato al di non far invaiare acque sulla rete fognaria del ” e “Ogni Parte_3 Controparte_2
evento piovoso comportava inoltre che il riceveva tanta acqua piovana Controparte_2
proveniente dal ) non è, tuttavia, sufficiente a radicare in capo allo stesso Parte_3 l'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio, occorrendo allo scopo il - non dimostrato - nesso di causalità tra il danno lamentato e l'addebito de quo.
La consulenza tecnica in esame – alla quale rinvia senz'altro e, dunque, senza aggiungere ulteriori specificazioni o elementi di prova la perizia di parte attrice – dà atto del sopralluogo e del rilievo effettuati dal tecnico (cfr. pag. 7 consulenza) e delle conclusioni formulate: “Inevitabilmente tale passaggio aveva l'effetto di sovraccaricare la condotta fognaria del Controparte_8
[…]” (cfr. pag. 7 consulenza) e “Il sovraccarico della condotta fognaria del Controparte_8
alimentato dall'errata confluenza delle canalizzazioni del in concomitanza
[...] Parte_3
di eventi pluviometrici consistenti contribuisce a non avere una condotta fognaria acque bianche correttamente dimensionata” (pag. 16 consulenza). Le ridette conclusioni, tuttavia, sono rimaste generiche, atteso che dal sovraccarico della fognatura del – Controparte_2 certamente conseguente al deflusso al suo interno anche delle acque di un altro – non può Pt_3
logicamente inferirsi che siano da ciò dipesi i danni causati dall'affluenza dei fanghi e dei detriti all'interno delle aziende delle parti attrici, non confrontandosi tale conclusione con il fatto che l'affluenza suddetta è derivata (anche) dallo straripamento dei fiumi dai propri argini e dall'inadeguatezza dei percorsi allo scopo predisposti per la relativa canalizzazione (cfr. pag. 6 consulenza). In altri termini, le indagini espletate (sia dal consulente tecnico d'ufficio che dal consulente tecnico di parte) non hanno consentito di verificare l'effettiva incidenza del sovraccarico della condotta fognaria del sull'allagamento delle strade e Controparte_2
sull'incapacità di contenere l'afflusso delle acque causato dall'alluvione, con la conseguenza che non risultano sussistenti i presupposti per l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., in concorso con l'altro Comune convenuto, per i danni occorsi alle aziende di e di Parte_1
. TR
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alla posizione del
[...]
. Controparte_2
Deve dirsi, infatti, provato che le conseguenze pregiudizievoli dell'evento atmosferico verificatosi in data 22/11/2011 siano da ascrivere alla omessa manutenzione da parte del argini CP_9
della (punto A della consulenza dell'ing. , oltre che alla mancata Parte_7 Per_2
realizzazione (o, in ogni caso, della mancata prova dell'assenza) di adeguati impianti di canalizzazione nei terreni limitrofi a quelli delle aziende attrici, posto che, secondo quanto rilevato dal tecnico nominato d'ufficio, “È evidente quindi che non si possono dimensionare correttamente le condotte fognarie e le reti di torrenti e saie se non sia ha una progettazione complessiva dell'intera area comunale”, tanto più ove si tenga conto del fatto che “Tale necessità era stata tra
l'altro evidenziata dagli stessi tecnici del P.G. che correttamente nel corso Controparte_2 degli anni l'avevano fatta inserire nei programmi triennali delle opere pubbliche, compreso
l'ultimo (2011 – 2013)” (pag. 9 consulenza).
Di contro, non risulta adeguatamente provata la circostanza costitutiva dell'esimente invocata dal convenuto, ovvero il caso fortuito da desumersi dalla straordinarietà dell'evento Pt_3
atmosferico scatenatosi nella data più volte richiamata.
Ferma – per quanto dianzi esposto – l'irrilevanza a tal fine del dichiarato stato di emergenza da parte delle competenti autorità amministrative (solo in astratto coincidente con la straordinarietà in cui si concreta il fattore esterno che libera il custode dalla responsabilità dei danni connessi alla res), gli accertamenti svolti dall'ing. e anche dal consulente tecnico di parte attrice (cfr. Per_2
relazione versata in atti), non smentiti dagli Enti convenuti, hanno riscontrato la possibilità concreta di prevedere e quindi di evitare l'evento dannoso per cui è causa (o, quantomeno, dell'impossibilità di evitarlo non è stata fornita prova dell'Ente a ciò onerato).
Anzitutto si osserva che risulta accertata la significativa riduzione dei margini della , Parte_7
dovendosi al riguardo fare richiamo ai rilievi svolti dall'ing. (cfr. pag. 6, punto A, in cui Per_2
si dà atto del restringimento dell'alveo del fiume: “[…] da una larghezza originaria variabile tra
4,15 a 5,00 ml circa, l'alveo del torrente si è ridotto in molti punti ad una larghezza di circa 1,65 ml, in quanto la restante parte è stata sfruttata, tramite immissione di materiale da riporto, per ricreare una sorta di stradella percorribile”; riduzione verificata anche in altri tratti dell'alveo, a causa della realizzazione di stradelle di accesso ad abitazioni) e alla documentazione fotografica allegata alla relazione, da cui si ricava chiaramente il restringimento rilevato (cfr., ad esempio, le foto nn.
1-3 e le foto nn. 6-9). Il consulente tecnico ha, peraltro, dato atto dell'intervento manutentivo svolto nei mesi precedenti l'alluvione da parte del tuttavia rivolto alla sola Pt_3
pulitura e risagomatura degli alvei siti all'interno del (cfr. pag. 6 consulenza), lvaori Pt_3
considerati (e rivelatisi in effetti) insufficienti ai fini della prevenzione del rischio della tracimazione del fiume in caso di piena. Piuttosto, l'intervento suddetto rivela la conoscenza dello stato dei luoghi, quindi la possibilità di un intervento riparatore tempestivo da parte dell'Ente, la cui mancanza ne fonda la responsabilità per i danni conseguenti allo straripamento della saia (non efficacemente contenuta durante le piogge).
La conoscenza suddetta e, dunque, la prevedibilità in concreto del rischio del danno dipoi verificatosi si ricava, inoltre, dalle richieste nel tempo inoltrate al e documentate Pt_3
dall'odierna parte attrice: cfr. il telegramma del 6/11/2008, relativo a “danni per alluvione del
5/11/2008”, ed il telegramma del 2/11/2010, relativo a “constatazione danni causa alluvione in corso (02/11/2010)”, la cui ricezione e la cui riferibilità alle cause ivi indicate non sono state specificamente contestate dal costituitosi in giudizio. Pt_3 Ulteriore riprova di ciò si ricava, poi, dalla documentazione allegata alla consulenza tecnica di parte attrice, a firma dell'ing. , e in particolare dai prospetti dei dati pluviometrici (non allegati dai Tes_1
Comuni convenuti, sui quali invero ricadeva il relativo onere probatorio, ma comunque acquisiti agli atti del giudizio) relativi al territorio di Castroreale e al periodo 2009-2013. L'esame dei prospetti in questione dà atto della elevata entità del fenomeno accaduto il 22/11/2011 (essendosi in tale occasione registrata una precipitazione di 351,0 mm), ma altresì del suo carattere non isolato, avendo il Comune conosciuto pregressi fenomeni similari e, anzi, di minore entità (in data 1 e 2 novembre 2010 è stata registrata una precipitazione di 114,0 e di 166,9 mm;
in data 13/1/2009 è stata registrata una precipitazione di 118,7 mm;
cfr., inoltre, pag. 4 della consulenza di parte a firma dell'ing. , non contestata in parte qua dagli Enti convenuti), con esiti similari (cfr. le richieste Tes_1
di danni sopra richiamate, inoltrate dagli attori, ascritti ad alluvioni).
Le superiori considerazioni, dunque, inducono alla conclusione che l'evento atmosferico – sia pure straordinario, nei termini dianzi specificati – che ha interessato il Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto in data 22/11/20111 (di entità superiore agli eventi registrati in precedenza e tale da giustificare senz'altro la dichiarazione dello stato di emergenza da parte delle autorità amministrative competenti) è stato foriero di danni non imprevedibili né, alla luce di quanto appurato dal tecnico, inevitabili, atteso che il ripristino dell'originaria ampiezza dell'alveo del fiume e la predisposizione di adeguate canalizzazioni delle relative acque avrebbe consentito di contenere l'aumentato afflusso delle acque e, quindi, avrebbe evitato lo sversamento per le strade dei fanghi e dei detriti dalle stesse trasportati. Più precisamente, il convenuto non ha svolto in parte Pt_3
qua una specifica attività assertiva e istruttoria, sicché la riconducibilità dei fattori in esame ad un evento imprevedibile e, dunque, ad un caso fortuito (caratterizzato, cioè, dall'impossibilità di predisporre misure e tutele idonee ad evitare i riversamenti di fanghi e detriti in data 22/11/2011 nelle aree di pertinenza delle aziende attrici o, quantomeno, ad evitarli nella misura documentata in corso di causa, così da desumerne un possibile concorso di causa e quindi una riduzione delle conseguenze pregiudizievoli da risarcire) non ha trovato riscontro nel corso del giudizio. Da qui, dunque, l'affermazione della responsabilità del per i danni Controparte_2
per cui è causa.
Passando, dunque, alla quantificazione dei danni controversi, ritiene questo decidente che le considerazioni svolte sotto tale profilo dalle odierne attrici non siano condivisibili e che, pertanto, occorre allo scopo avere riguardo agli accertamenti effettuati dall'ing. e del dott. Per_2
nel corso del giudizio n. r.g. 1598/2011 (in atti). Per_3
La differenza con le quantificazioni proposte dal consulente di parte attrice dipendono da: 1) la diversa misure degli scavi di sbancamento (pag. 16 consulenza di parte attrice); 2) l'aggiornamento dei prezzi al 2013 (cfr. pag. 16 consulenza di parte attrice); 3) la diversa quantificazione, richiamata dal tecnico di parte attrice, dei danni alle colture florovivaistiche, effettuata dal dott. e Per_4
allegata alla perizia di parte, essendo stati svolti in tal caso i rilievi “più realisticamente, solo “dopo almeno tre mesi” dallo evento (vedi allg. 3 “danni al prodotto”), e cioè quando erano evidenti e non dopo diversi mesi, come potuto fare dal C.T.U., quando ormai erano stati necessariamente riparati in gran parte dalle due Aziende ai fini di poter riprendere, anche parzialmente, l'attività”
(pag. 19 consulenza di parte attrice).
Le osservazioni sopra riportate dell'ing. (e, quindi, di parte attrice) non appaiono Tes_1
condivisibili.
Avuto riguardo al rilievo sub 1) occorre, invero, osservare che né nella perizia di parte né nella produzione documentale e fotografica allegata sono specificati i rilievi e le misurazioni svolte ai fini dell'accertamento delle reali dimensioni degli scavi di sbancamento, sicché la misura proposta dal consulente tecnico di parte non appare provata. A questo proposito, poi, sentito come testimone all'udienza del 23/6/2016, l'ing. ha dichiarato che “Ho accertato l'entità dei danni Tes_1
riscontrati sia attraverso le foto verificate nelle aziende attrici sulla base della perizia dell'Ing. aggiornata al 2013. Preciso di aver accertato solo sulle foto, avendo accertato dai rilievi Per_2 circa 30 cm di acqua sovrastante i territori delle aziende”. La dichiarazione de qua non è apparsa del tutto lineare (non comprendendosi se gli accertamenti in questione sia stati fatti sulla base di rilievi svolti in loco o sulla base delle foto consegnate dagli attori); in ogni caso essa è rimasta insufficiente ai presenti fini, non specificando le concrete misurazioni effettuate né i punti né le modalità dei rilievi eseguiti.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all'osservazione relativa al prezziario, posto che il risarcimento del danno mira al ristoro per equivalente monetario del valore perduto e, quindi, del valore esistente al momento del verificarsi del danno, fermo peraltro che sotto tale profilo nella consulenza a firma dell'ing. si legge che i prezzi sono stati determinati “[…] Per_2
utilizzando il Nuovo Prezziario Unico per il lavori Pubblici della regione Siciliana – Elenco prezzi
2009, ed in parte sui prezzi attuali di mercato secondo le stime e le ricerche effettuate dal sottoscritto […]” (pag. 10).
Anche la stima dei danni alle colture florovivaistiche va recepita in questa sede nella misura determinata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo (cfr. stima del dott. , cui ha Per_3
fatto ricorso l'ing. , in tal senso deponendo le due seguenti considerazioni. In primo Per_2
luogo, occorre osservare che la relazione di stima del dott. allegata alla perizia di parte a Per_4
firma dell'ing. , non appare adeguatamente motivata in alcuni punti, non comprendendosi in Tes_1
particolare il percorso logico che sostiene la stima effettuata: è il caso, in particolare, sia del “deprezzamento parziale delle piante recuperate” (punto d), non essendo state specificate le piante interessate dalla stima di tal guisa resa, sia del “danno alterazione pH del suolo e pulizia vasche d'acqua inquinata” (punto e), non risultando allegate le analisi svolte e, in ogni caso, trattandosi di una stima forfettaria, non meglio specificata. In secondo luogo, come si evince da quanto sopra riportato nella consulenza tecnica di parte attrice e, inoltre, nella consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio che ha preceduto il presente, “Si precisa come in tale circostanza una parte dei danni lamentata risultasse visibile,, mentre un'altra porzione risultasse di difficile quantificazione, in quanto alcune aree delle aziende erano state già ripristinate” (pag. 4 consulenza a firma dell'ing.
: a fronte di ciò, è decisivo il fatto che non risultano documentate le spese effettuate dalle Per_2
parti attrici e, dunque, il danno (emergente) di tal guisa subito (cioè il costo del ripristino e delle riparazioni già eseguite ed imputabili all'evento per cui è causa).
In coerenza a ciò, la domanda va accolta nei limiti della misura dei danni accertata dall'ing. nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, con la conseguenza che Per_2
“L'importo occorrente per il ripristino dei danni subiti dalle aziende agricole è stato valutato in
Euro 138.577,47 (€ 57.675,97 infrastrutturali + € 80.901,50 colture florovivaistiche) per l'
[...]
, ed Euro 88.392,95 (€ 22.704,20 infrastrutturali + € 65.688,75 colture Parte_1
florovivaistiche) per l' pertanto l'importo complessivo per tutte e Parte_2 due le aziende agricole ammonta ad Euro 226.970,42” (pag. 17 consulenza).
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del , Controparte_2
quanto al rapporto tra quest'ultimo e le parti attrici, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 tenuto conto del valore del decisum e della complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda (avendo questa ad oggetto una richiesta risarcitoria di entità ben più elevata rispetto a quella definitivamente riconosciuta).
Quanto, invece, alla posizione processuale del tenuto conto della soccombenza in Parte_3
parte qua di parte attrice, essendo risultata infondata la pretesa risarcitoria azionata ai danni del primo, le spese – liquidate come supra, ma al netto della fase decisionale, non avendo il Pt_3
convenuto depositato le memorie ex art. 190 c.p.c. – vanno poste a carico di e di Parte_1
. TR
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1358/2014, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità del
[...]
per i danni subiti dall'azienda agricola e Controparte_2 TR0 dall'azienda agricola in occasione dell'evento Parte_8
verificatosi in data 22/11/2011.
Rigetta la domanda proposta nei confronti del Parte_3
Condanna il al pagamento nei confronti di , Controparte_2 Parte_1
quale titolare dell'azienda agricola , della somma di € 138.577,47, nonché su tale Parte_1
importo, deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, al pagamento degli interessi al tasso legale annuo fino alla data della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
nei confronti di TR
, quale titolare dell'azienda agricola della somma di € 88.392,25, nonché su tale
[...] Parte_2
importo, deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, al pagamento degli interessi al tasso legale annuo fino alla data della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
Compensa nella misura della metà le spese relative al rapporto tra il Controparte_2
e e , quali titolari delle proprie imprese individuali, e
[...] Parte_1 TR1
condanna il Comune al pagamento in favore delle controparti, in solido tra loro, delle spese residue, che si liquidano in € 746,50 per spese ed in € 14.103,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta)
e spese generali al 15%, come per legge.
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento nei confronti Parte_1 TR1 del delle spese di lite, che si liquidano in € 9.850,00 per compensi, oltre c.p.a., Parte_3
i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge
Barcellona Pozzo di Gotto, il 28/03/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano