Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 581
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del divieto di doppia imposizione

    La Corte ritiene che il diritto interno non debba contrastare con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. L'ordinamento italiano esclude la concorrenza dei dividendi esteri alla base imponibile italiana, prevedendo un'imposta sostitutiva. Tuttavia, tale meccanismo impedisce l'adempimento degli oneri formali previsti dall'art. 165, comma 8 del TUIR, esponendo lo Stato alla violazione del diritto internazionale pattizio e il contribuente al pagamento di doppie imposte.

  • Accolto
    Violazione del divieto di doppia imposizione

    La Corte ritiene che il diritto interno non debba contrastare con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. L'ordinamento italiano esclude la concorrenza dei dividendi esteri alla base imponibile italiana, prevedendo un'imposta sostitutiva. Tuttavia, tale meccanismo impedisce l'adempimento degli oneri formali previsti dall'art. 165, comma 8 del TUIR, esponendo lo Stato alla violazione del diritto internazionale pattizio e il contribuente al pagamento di doppie imposte.

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    Violazione del divieto di doppia imposizione

    La Corte ritiene che il diritto interno non debba contrastare con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. L'ordinamento italiano esclude la concorrenza dei dividendi esteri alla base imponibile italiana, prevedendo un'imposta sostitutiva. Tuttavia, tale meccanismo impedisce l'adempimento degli oneri formali previsti dall'art. 165, comma 8 del TUIR, esponendo lo Stato alla violazione del diritto internazionale pattizio e il contribuente al pagamento di doppie imposte.

  • Accolto
    Violazione del divieto di doppia imposizione

    La Corte ritiene che il diritto interno non debba contrastare con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. L'ordinamento italiano esclude la concorrenza dei dividendi esteri alla base imponibile italiana, prevedendo un'imposta sostitutiva. Tuttavia, tale meccanismo impedisce l'adempimento degli oneri formali previsti dall'art. 165, comma 8 del TUIR, esponendo lo Stato alla violazione del diritto internazionale pattizio e il contribuente al pagamento di doppie imposte.

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    Violazione del divieto di doppia imposizione

    La Corte ritiene che il diritto interno non debba contrastare con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. L'ordinamento italiano esclude la concorrenza dei dividendi esteri alla base imponibile italiana, prevedendo un'imposta sostitutiva. Tuttavia, tale meccanismo impedisce l'adempimento degli oneri formali previsti dall'art. 165, comma 8 del TUIR, esponendo lo Stato alla violazione del diritto internazionale pattizio e il contribuente al pagamento di doppie imposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 581
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 581
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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