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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 581/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
MICELI CONCETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4393/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2022
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2023
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2024
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente Ricorrente_1 veniva opposto un silenzio rifiuto (tacito) ad una istanza con la quale si chiedeva il rimborso della maggiore imposta versata in Italia su dividendi da partecipazione azionaria estera, in particolare percepiti, dal 2021 al 2025, in virtù del possesso del 20% del capitale della società Società_2, per un importo complessivo di euro 321.813,97.
Nella specie la contribuente invocava la violazione del divieto della doppia imposizione in quanto, sugli stessi dividendi, aveva già versato in Turchia le imposte dovute a titolo di ritenuta alla fonte (con aliquote variabili dal 10% al 15%) ed in Italia l'imposta sostitutiva del 26%, versata dagli intermediari italiani
Società_3 spa e Società_4 spa, al netto delle ritenute subite in Turchia (c.d. netto di frontiera).
Avverso tale rifiuto la contribuente presentava ricorso lamentando come detto la violazione degli artt.10 e
23 della Convenzione ITALIA-TURCHIA contro le doppie imposizioni, ritenendo, come già detto nell'istanza di rimborso, di aver subito due volte la stessa tassazione (anche se con aliquote diverse).
In sede di controdeduzioni, tuttavia, l'Ufficio ribadiva la correttezza del suo operato ed insisteva per il rigetto del ricorso, in particolare facendo leva sulla diversa natura giuridica delle due imposizioni, essendo l'imposta versata in Italia “sostitutiva” ai sensi dell'art.27, comma 4, del DPR n.600/1973 in Italia. Inoltre, non potendo il reddito da capitale maturato in Turchia concorrere nella determinazione della base imponibile del reddito complessivo da tassare in Italia, anche per tal via il rimborso non sarebbe possibile, in quanto violerebbe il disposto dell'art.165, comma 8, del TUIR (Circolare n.9 del 5.3.2015).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ritiene fondate le ragioni della ricorrente.
Nel merito, infatti, sia la Suprema Corte che la giurisprudenza di merito delle Corti di giustizia tributaria, hanno più volte ribadito che in nessun caso il diritto interno deve prevalere o mettersi in contrasto con i principi e le finalità delle Convenzioni in materia fiscale, soprattutto se riferite al divieto della doppia imposizione. Sotto tale profilo, pertanto, non appare condivisibile l'assunto secondo cui il reddito estero debba essere in ogni caso inserito nel reddito complessivo e indicato in dichiarazione. Infatti, se è vero, da un lato, che il nostro ordinamento esclude che i dividendi esteri possano concorrere alla formazione della base imponibile da tassare in Italia, ragione per cui è prevista l'applicazione della sola imposta sostitutiva, dall'altro, è anche vero che, per tal via, non essendo possibile, in capo alla contribuente e sul piano contabile, l'adempimento degli oneri formali di cui all'art.165, comma 8 del TUIR , lo Stato Italiano si troverebbe sempre nella condizione di violare sistematicamente (come nel caso di specie) il diritto internazionale pattizio (si veda sul punto la sentenza della Cassazione n.24160 del 9.9.2024), ed il contribuente percettore dei dividendi, come nel nostro caso, a versare due volte l'imposta (anche se con aliquote diverse) sia all'estero che in Italia.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Milano accoglie il ricorso con compensazione delle spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
MICELI CONCETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4393/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2022
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2023
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2024
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente Ricorrente_1 veniva opposto un silenzio rifiuto (tacito) ad una istanza con la quale si chiedeva il rimborso della maggiore imposta versata in Italia su dividendi da partecipazione azionaria estera, in particolare percepiti, dal 2021 al 2025, in virtù del possesso del 20% del capitale della società Società_2, per un importo complessivo di euro 321.813,97.
Nella specie la contribuente invocava la violazione del divieto della doppia imposizione in quanto, sugli stessi dividendi, aveva già versato in Turchia le imposte dovute a titolo di ritenuta alla fonte (con aliquote variabili dal 10% al 15%) ed in Italia l'imposta sostitutiva del 26%, versata dagli intermediari italiani
Società_3 spa e Società_4 spa, al netto delle ritenute subite in Turchia (c.d. netto di frontiera).
Avverso tale rifiuto la contribuente presentava ricorso lamentando come detto la violazione degli artt.10 e
23 della Convenzione ITALIA-TURCHIA contro le doppie imposizioni, ritenendo, come già detto nell'istanza di rimborso, di aver subito due volte la stessa tassazione (anche se con aliquote diverse).
In sede di controdeduzioni, tuttavia, l'Ufficio ribadiva la correttezza del suo operato ed insisteva per il rigetto del ricorso, in particolare facendo leva sulla diversa natura giuridica delle due imposizioni, essendo l'imposta versata in Italia “sostitutiva” ai sensi dell'art.27, comma 4, del DPR n.600/1973 in Italia. Inoltre, non potendo il reddito da capitale maturato in Turchia concorrere nella determinazione della base imponibile del reddito complessivo da tassare in Italia, anche per tal via il rimborso non sarebbe possibile, in quanto violerebbe il disposto dell'art.165, comma 8, del TUIR (Circolare n.9 del 5.3.2015).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ritiene fondate le ragioni della ricorrente.
Nel merito, infatti, sia la Suprema Corte che la giurisprudenza di merito delle Corti di giustizia tributaria, hanno più volte ribadito che in nessun caso il diritto interno deve prevalere o mettersi in contrasto con i principi e le finalità delle Convenzioni in materia fiscale, soprattutto se riferite al divieto della doppia imposizione. Sotto tale profilo, pertanto, non appare condivisibile l'assunto secondo cui il reddito estero debba essere in ogni caso inserito nel reddito complessivo e indicato in dichiarazione. Infatti, se è vero, da un lato, che il nostro ordinamento esclude che i dividendi esteri possano concorrere alla formazione della base imponibile da tassare in Italia, ragione per cui è prevista l'applicazione della sola imposta sostitutiva, dall'altro, è anche vero che, per tal via, non essendo possibile, in capo alla contribuente e sul piano contabile, l'adempimento degli oneri formali di cui all'art.165, comma 8 del TUIR , lo Stato Italiano si troverebbe sempre nella condizione di violare sistematicamente (come nel caso di specie) il diritto internazionale pattizio (si veda sul punto la sentenza della Cassazione n.24160 del 9.9.2024), ed il contribuente percettore dei dividendi, come nel nostro caso, a versare due volte l'imposta (anche se con aliquote diverse) sia all'estero che in Italia.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Milano accoglie il ricorso con compensazione delle spese.