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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2568/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE- UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2568/2024 promossa da:
AVV , (C.F. ), rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1
stessa
RICORRENTE
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pt Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'Avv. proponeva opposizione con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. avverso Parte_1
il decreto comunicato il 13.02.2024 ed emesso dal Giudice del Tribunale di Catania ( Sezione
Dibattimento) nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. R.G.N.R. 12663/16; la ricorrente, dopo pagina 1 di 4 aver premesso di avere svolto attività di difesa nell'interesse di ammessa al Persona_1
Patrocinio a Spese dell'Erario con delibera del G.I.P. del 19.10.2016, lamentava la liquidazione di una somma a titolo di compensi professionali inferiore ai minimi previsti, non adeguata alla importanza del lavoro svolto in violazione dell'art. 2233 co. 2 c.c.; eccepiva l'erroneità del decreto opposto anche per assenza di motivazione circa l'applicazione della riduzione del 30% del compenso, nonché l'omessa liquidazione dell'importo dovuto per la fase introduttiva del giudizio e per l'attività prestata per l'opposizione al decreto penale di condanna.
Per tali motivi, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del decreto opposto e procedersi alla liquidazione dei compensi come da istanza del 18.12.2023 (cfr. all. 15) da porsi a carico dell'Erario, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281
sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità dell'opposizione proposta nel rispetto dei termini, tenuto conto della data di comunicazione del Decreto ( 13.02.24) e di quella in cui il ricorso è stato depositato
(12.03.24).
La presente controversia ha ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'Avv.
per l'attività svolta nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. Parte_1
12663/16 per la difesa di Persona_1
Ancora, occorre rilevare che con il decreto opposto veniva liquidata la somma di euro 1.545,36 a titolo di onorari oltre spese generali, Cassa, Iva e Cpa, ridotta del 30% ai sensi dell'art. 12 co. 2 del D.M.
147/2022 essendo state riconosciute le fasi di studio, istruttoria/dibattimentale e decisionale secondo i pagina 2 di 4 valori minimi.
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente ha depositato copia della sentenza con cui è stato concluso il processo e alcuni verbali di udienza cui ha partecipato, da cui emerge lo svolgimento di attività riconducibile alla fase introduttiva, come specificata nell'art. 12 comma 3 DM 55/2014 (“per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”); nel caso di specie, l'opposizione a decreto penale di condanna n.
9223/16 e la richiesta di procedere a giudizio immediato (cfr. all. 6 e 7) rientrano nell'ambito dell'attività introduttiva e, per tali motivi, la ricorrente ha diritto alla liquidazione dei compensi previsti per tale fase.
Ancora, parte ricorrente lamenta l'erroneità del decreto opposto nella parte in cui il Decidente ha omesso di specificare le ragioni circa l'applicazione della riduzione del 30%, ma la doglianza non può
trovare accoglimento, perché dalla lettura del decreto opposto emerge che la riduzione è giustificata dalla “assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 12, comma 2)”, sui cui peraltro la stessa ricorrente nulla ha concretamente opposto ed argomentato nel presente procedimento ( non essendo in tal senso indicativo il numero delle udienze cui ha partecipato).
Infine, si osserva che l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dell'Erario Persona_1
con delibera n. 2088/16 del 19.10.2016 (cfr. all. 4), comporta anche la riduzione di 1/3 prescritta ai sensi dell'art.106 bis TU Spese di Giustizia il quale dispone che “ Gli importi spettanti al difensore,
all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.”; dall'esame del decreto opposto, emerge che il Giudice ha omesso di applicare tale riduzione ma di essa occorre tenere conto nella liquidazione della somma definitiva.
Alla luce delle superiori considerazioni, occorre procedere a riformulare gli importi dovuti alla pagina 3 di 4 ricorrente, tenendo conto dei compensi medi del D.M. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147
del 13/08/2022 - Tabella Tribunale Monocratico: euro 473,00 per la fase di studio, euro 567,00 per la fase introduttiva, euro 1.134,00 per la fase istruttoria ed euro 1.418,00 per la fase decisoria, da ridursi del 30 % per assenza di specifiche questioni di diritto e di fatto oltre che di un terzo ex art. 106 bis
D.P.R. 115/2002, ottenendosi così la somma di .1676,27.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal II scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, secondo i valori minimi tenuto conto della non particolare complessità della questione giuridica trattata e senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M
- in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'avv. l'importo di € Parte_1
1676,27 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, che pone a carico dell'Erario;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle Controparte_1
spese del presente procedimento liquidate in complessivi € 98,00 per esborsi ed € 851,00 per compensi,
oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE- UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2568/2024 promossa da:
AVV , (C.F. ), rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1
stessa
RICORRENTE
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pt Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'Avv. proponeva opposizione con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. avverso Parte_1
il decreto comunicato il 13.02.2024 ed emesso dal Giudice del Tribunale di Catania ( Sezione
Dibattimento) nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. R.G.N.R. 12663/16; la ricorrente, dopo pagina 1 di 4 aver premesso di avere svolto attività di difesa nell'interesse di ammessa al Persona_1
Patrocinio a Spese dell'Erario con delibera del G.I.P. del 19.10.2016, lamentava la liquidazione di una somma a titolo di compensi professionali inferiore ai minimi previsti, non adeguata alla importanza del lavoro svolto in violazione dell'art. 2233 co. 2 c.c.; eccepiva l'erroneità del decreto opposto anche per assenza di motivazione circa l'applicazione della riduzione del 30% del compenso, nonché l'omessa liquidazione dell'importo dovuto per la fase introduttiva del giudizio e per l'attività prestata per l'opposizione al decreto penale di condanna.
Per tali motivi, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del decreto opposto e procedersi alla liquidazione dei compensi come da istanza del 18.12.2023 (cfr. all. 15) da porsi a carico dell'Erario, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281
sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità dell'opposizione proposta nel rispetto dei termini, tenuto conto della data di comunicazione del Decreto ( 13.02.24) e di quella in cui il ricorso è stato depositato
(12.03.24).
La presente controversia ha ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'Avv.
per l'attività svolta nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. Parte_1
12663/16 per la difesa di Persona_1
Ancora, occorre rilevare che con il decreto opposto veniva liquidata la somma di euro 1.545,36 a titolo di onorari oltre spese generali, Cassa, Iva e Cpa, ridotta del 30% ai sensi dell'art. 12 co. 2 del D.M.
147/2022 essendo state riconosciute le fasi di studio, istruttoria/dibattimentale e decisionale secondo i pagina 2 di 4 valori minimi.
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente ha depositato copia della sentenza con cui è stato concluso il processo e alcuni verbali di udienza cui ha partecipato, da cui emerge lo svolgimento di attività riconducibile alla fase introduttiva, come specificata nell'art. 12 comma 3 DM 55/2014 (“per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”); nel caso di specie, l'opposizione a decreto penale di condanna n.
9223/16 e la richiesta di procedere a giudizio immediato (cfr. all. 6 e 7) rientrano nell'ambito dell'attività introduttiva e, per tali motivi, la ricorrente ha diritto alla liquidazione dei compensi previsti per tale fase.
Ancora, parte ricorrente lamenta l'erroneità del decreto opposto nella parte in cui il Decidente ha omesso di specificare le ragioni circa l'applicazione della riduzione del 30%, ma la doglianza non può
trovare accoglimento, perché dalla lettura del decreto opposto emerge che la riduzione è giustificata dalla “assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 12, comma 2)”, sui cui peraltro la stessa ricorrente nulla ha concretamente opposto ed argomentato nel presente procedimento ( non essendo in tal senso indicativo il numero delle udienze cui ha partecipato).
Infine, si osserva che l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dell'Erario Persona_1
con delibera n. 2088/16 del 19.10.2016 (cfr. all. 4), comporta anche la riduzione di 1/3 prescritta ai sensi dell'art.106 bis TU Spese di Giustizia il quale dispone che “ Gli importi spettanti al difensore,
all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.”; dall'esame del decreto opposto, emerge che il Giudice ha omesso di applicare tale riduzione ma di essa occorre tenere conto nella liquidazione della somma definitiva.
Alla luce delle superiori considerazioni, occorre procedere a riformulare gli importi dovuti alla pagina 3 di 4 ricorrente, tenendo conto dei compensi medi del D.M. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147
del 13/08/2022 - Tabella Tribunale Monocratico: euro 473,00 per la fase di studio, euro 567,00 per la fase introduttiva, euro 1.134,00 per la fase istruttoria ed euro 1.418,00 per la fase decisoria, da ridursi del 30 % per assenza di specifiche questioni di diritto e di fatto oltre che di un terzo ex art. 106 bis
D.P.R. 115/2002, ottenendosi così la somma di .1676,27.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal II scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, secondo i valori minimi tenuto conto della non particolare complessità della questione giuridica trattata e senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M
- in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'avv. l'importo di € Parte_1
1676,27 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, che pone a carico dell'Erario;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle Controparte_1
spese del presente procedimento liquidate in complessivi € 98,00 per esborsi ed € 851,00 per compensi,
oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
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