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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
Sezione civile
R.G. 1217/2022
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025 tra
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede del Sig. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Costantini ed elettivamente Persona_1 domiciliato nel suo studio in L'Aquila, Via G. Carducci n. 30, giusta procura rilasciata su documento informatico separato allegato all'atto di citazione in appello;
appellante e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...] pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S.
Domenico, Via Buccio Da Ranallo s.n.c., L'Aquila; appellato nonché nei confronti di
CP_3 Controparte_4 altre appellate intervenute contumaci pagina 1 di 18 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 322/2022 pubbl. il 31/05/2022 emessa dal
Tribunale di L'Aquila, risarcimento danni, non notificata.
CONCLUSIONI: per parte appellante: <<- In limine litis ed in rito: disporre, ex artt. 257 c. 2 e 356 c.p.c., la rinnovazione dell'esame testimoniale di: - Sig. al fine di chiarire la Testimone_1 deposizione resa;
- Sig. al fine di chiarire la deposizione resa;
- Sig. Parte_2 Tes_2
, al fine di chiarire la deposizione resa e al fine di correggere irregolarità avveratesi nel
[...] precedente esame (omessa richiesta di chiarimenti); - Sig. al fine di chiarire la Persona_2 deposizione resa e al fine di correggere eventuali irregolarità avveratesi nel precedente esame
(esame su circostanze estranee ai capitoli di prova su cui il medesimo era chiamato a testimoniare), per le ragioni, tutte, esposte nel motivo sub n. 4; - Nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità della e della Controparte_5 [...]
per la causazione della morte del Sig. e, Controparte_6 Persona_1 per l'effetto: - condannare la al pagamento in favore del Sig. Controparte_5 della somma di Euro 100.000,00 o della maggiore o della minore che il Giudice, dalle Parte_1 risultanze di causa, riterrà di giustizia, anche secondo equità, anche ex art. 1226 cc, oltre interessi, nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 cc, e rivalutazione monetaria come per legge;
ciò a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- condannare la al Controparte_5 pagamento in favore del Sig. della somma di Euro 327.990,00 o della maggiore o della Parte_1 minore che il Giudice, dalle risultanze di causa, riterrà di giustizia, anche secondo equità, anche ex art. 1226 cc, oltre interessi, nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 cc, e rivalutazione monetaria come per legge;
ciò a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio a seguito della morte del Sig. - condannare la al pagamento in Persona_1 Controparte_5 favore del Sig. della somma di Euro 957.882,00 o della maggiore o della minore che il Parte_1
Giudice, dalle risultanze di causa, riterrà di giustizia, anche secondo equità, anche ex art. 1226 cc, oltre interessi, nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 cc, e rivalutazione monetaria come per legge;
ciò
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure hereditatis a causa della morte del
Sig. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, Persona_1 da distarsi in favore dell'Avv. Massimo Costantini, procuratore antistatario>>;
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per parte appellata: rigettare il proposto appello perché infondato, rigettandosi in ogni caso le domande attoree di primo grado perché infondate. Vinte le spese>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza n. 322/2022 del Parte_1
Tribunale di L'Aquila che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni, sia iure proprio che iure hereditatis, avanzata nei confronti della La richiesta Controparte_5 risarcitoria traeva origine dal tragico decesso del congiunto avvenuto a San Pio Persona_1 delle Camere il 6 aprile 2009 a causa del crollo dell'edificio in cui risiedeva, in conseguenza del devastante sisma che colpì quella zona.
1.2. Il caso si inserisce nel più ampio contesto delle controversie giudiziarie scaturite dal terremoto dell'Aquila, con particolare riferimento alle responsabilità delle istituzioni nella gestione dell'emergenza e nella comunicazione del rischio sismico alla popolazione.
1.3. A fondamento dell'impugnazione, l'appellante articolava le seguenti censure, tutte dirette a dimostrare l'erroneità della decisione di primo grado:
1.4. Primo motivo: Violazione del principio di non contestazione da parte del Tribunale, sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente richiesto la prova di fatti che dovevano considerarsi pacifici in quanto non specificamente contestati dalla convenuta.
1.5. Secondo motivo: Errata valutazione delle prove testimoniali, con particolare riferimento alla ingiustificata svalutazione del contenuto delle deposizioni assunte in primo grado.
1.6. Terzo motivo: Erronea esclusione del nesso causale tra le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal Dott. e il comportamento tenuto dal defunto nei giorni Persona_3 precedenti la tragedia.
1.7. Quarto motivo: Errata declaratoria di prescrizione delle domande avanzate iure proprio dalle altre eredi intervenute nel giudizio.
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1.8. Quinto motivo: Domanda di rinnovo dell'istruttoria, ex articoli 257 comma 2 e 356 del codice di procedura civile, finalizzata all'audizione dei testimoni già escussi in primo grado.
1.9. L'Amministrazione appellata si costituiva regolarmente, resistendo al gravame e chiedendo il rigetto integrale dell'appello con la conferma della correttezza della sentenza impugnata sotto ogni profilo, sia logico-giuridico che di diritto sostanziale.
1.10. e ritualmente evocate in giudizio, con notifica CP_3 Controparte_4
a mezzo PEC presso il domicilio digitale del difensore costituito in primo grado, hanno scelto di non costituirsi. Pertanto, devono essere dichiarate formalmente contumaci.
1.11. Presa la causa in decisione, con successivo provvedimento del 24 aprile 2025, la presente causa veniva rimessa sul ruolo, al fine di consentire al nuovo consigliere relatore, nominato a seguito della formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, di poter trattenere in decisione il procedimento.
1.12. A seguito di un breve rinvio, la causa veniva quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025, senza la concessione di ulteriori termini ex art. 190 c.p.c., tenuto conto dei principi espressi da Cass. n. 3737/2003.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON
CONTESTAZIONE
2. Il primo e principale motivo di gravame si incentra sulla asserita violazione del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 del codice di procedura civile. L'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente considerato necessaria la prova di circostanze che non erano state specificamente contestate dalla convenuta, in violazione dei principi processuali consolidati.
2.1. La questione deve essere inquadrata nel sistema normativo vigente, con particolare riferimento all'articolo 115 del codice di procedura civile, come novellato dalla Legge n. 69 del
2009, che stabilisce l'obbligo per il giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti. Tale disposizione si coordina con l'articolo 167 del codice di procedura civile, che impone al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti allegati dall'attore, e con l'articolo 2697 del codice civile, che disciplina l'onere della prova. pagina 4 di 18 5
2.2. Secondo la ricostruzione dell'appellante, la convenuta si sarebbe limitata a eccepire la prescrizione del diritto (eccezione poi risultata infondata) e a contestare genericamente "per completezza difensiva" che "non risponde a verità tutto quanto ex adverso argomentato in punto di fatto", senza depositare le memorie ex articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile, né le conclusionali e le repliche.
2.3. L'appellante evidenzia quella che ritiene essere una contraddizione interna della sentenza di primo grado. Il Tribunale avrebbe correttamente applicato l'articolo 115 del codice di procedura civile per alcuni fatti (come la convocazione della riunione del 31 marzo 2009 e il rilascio dell'intervista da parte del Dott. considerati non contestati), ma avrebbe Persona_3 erroneamente richiesto la prova di altri fatti ugualmente non contestati, quali i comportamenti autoprotettivi abituali di la visione dell'intervista del 31 marzo 2009, l'abbandono delle Per_1 condotte autotutelanti dopo l'intervista e la permanenza in casa nelle notti successive.
2.4. L'appellante sostiene che dovevano ritenersi pacifici e quindi non bisognosi di prova una serie di elementi fattuali fondamentali per la ricostruzione della vicenda: la residenza di a San Pio delle Camere, la morte nel crollo del 6 aprile 2009, l'origine macedone e il Per_1 vissuto in Croazia (zone notoriamente sismiche), i comportamenti autoprotettivi manifestati sin dall'infanzia, la continuazione di tali comportamenti durante lo sciame sismico aquilano, l'uscita di casa la notte del 30 marzo 2009, la visione dell'intervista del 31 marzo 2009, l'abbandono dei comportamenti autoprotettivi dopo tale intervista e la permanenza in casa nei giorni 5 e 6 aprile
2009.
2.5. Elemento centrale della controversia è la testimonianza resa da che aveva Per_2 riferito di aver visto continuare a fuggire di casa anche dopo il 31 marzo 2009. Per_1
L'appellante contesta che il giudice abbia potuto basare il rigetto della domanda su tale testimonianza, sostenendo che tale valutazione fosse preclusa dall'operare dell'articolo 115 del codice di procedura civile.
2.6. Questa Corte, dopo attento esame della questione, ritiene il primo motivo di appello manifestamente infondato per le ragioni che seguono.
Il principio di non cointestazione è innanzitutto invocato del tutto inappropriatamente, nella fattispecie al vaglio del Collegio, da parte dell'appellante. pagina 5 di 18 6
Come noto, il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c., sostanzialmente invocato sul punto dalla difesa attorea, così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e 416 c.p.c.) è principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.)”.
Ne consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto,
Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005;
Cass. n. 3245 del 2003)”.
Tale principio (che riguarda peraltro solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste tuttavia soltanto per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti
(Cass. n. 14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la Seconda Sezione della
Cassazione) e tale principio è assolutamente ignorato dalla difesa della parte appellante.
L'onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova), si verifica cioè solo nell'ipotesi di fatti noti alla parte e non anche per quelli ad essa ignoti, nella specie, tra l'altro anche in considerazione della mancata dimostrazione, da parte dell'attore, dell'effettiva e concreta conoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incontroverse (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2022, n.10589).
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In dottrina si afferma – condivisibilmente - che l'onere di contestazione si attiva solo rispetto ad eventi, allegati e compiutamente raffigurati, che si è tenuti ragionevolmente a conoscere: il silenzio tenuto rispetto ad altri fatti, su cui la parte non è in grado di prendere posizione univoca, non può caricarsi di alcun significato, ed in tal caso l'onere probatorio resta intatto in capo a chi l'afferma.
Viene richiamata, a tale proposito, la regola enunciata dal diritto processuale tedesco, secondo cui la dichiarazione di non sapere può assolvere l'onere di contestazione in relazione a fatti che non siano consistiti in un comportamento proprio delle parti né siano oggetto di percezione diretta del dichiarante (par. 138, IV ZPO).
Ne consegue che il fatto sfavorevole non contestato deve consistere, in via alternativa:
• a) in un fatto proprio;
• b) in un fatto comune alle parti;
• c) in un fatto cadente sotto la propria percezione.
Non può quindi ricavarsi dal contegno processuale del convenuto che oltretutto ha anche genericamente contestato quella allegazione fattuale iniziale, alcun riconoscimento delle circostanze allegate a sostegno della domanda, non vertendosi in alcuna delle ipotesi di cui alle lettere a)-c)
Non può certo seriamente sostenersi che la Presidenza del Consiglio fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza delle seguenti circostanze: la residenza di a San Pio delle Per_1
Camere, la morte nel crollo del 6 aprile 2009, l'origine macedone e il vissuto in Croazia (zone notoriamente sismiche), i comportamenti autoprotettivi manifestati sin dall'infanzia, la continuazione di tali comportamenti durante lo sciame sismico aquilano, l'uscita di casa la notte del 30 marzo 2009, la visione dell'intervista del 31 marzo 2009, l'abbandono dei comportamenti autoprotettivi dopo tale intervista e la permanenza in casa nei giorni 5 e 6 aprile 2009.
Richiamare pertanto l'applicazione del principio di non contestazione nella fattispecie al vaglio è fuori da ogni logica anche non solo giuridica ed ogni onere della prova, di quei fatti allegati, restava pertanto esclusivamente ed interamente in capo alla parte attrice, a prescindere della mancata contestazione da parte della Presidenza del Consiglio.
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2.7. Affermato quanto sopra, che esclude in radice l'operatività del principio, solo per completezza espositiva rileva ulteriormente la Corte quanto segue.
L'appellante propone oltretutto un'errata interpretazione del principio di non contestazione, confondendo il piano della contestazione formale con quello della controversia sostanziale. L'articolo 115 del codice di procedura civile non impedisce al giudice di valutare criticamente gli elementi probatori che emergano dall'istruttoria e che contraddicano i fatti inizialmente non contestati.
2.8. Il principio di non contestazione, infatti, non equivale a una prova legale di carattere assoluto, ma il giudice mantiene sempre il potere-dovere di valutare la coerenza complessiva tra le allegazioni delle parti e le risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo.
2.9. La tesi sostenuta dall'appellante presenta evidenti profili di incoerenza logica. Se fosse valida l'interpretazione proposta, per la quale una contestazione generica dovrebbe essere sempre inefficace, tale principio dovrebbe operare per tutti i fatti indistintamente. Invece, lo stesso appellante accetta che alcuni fatti siano stati correttamente considerati non contestati dal
Tribunale.
2.10. Ciò dimostra chiaramente che il giudice di primo grado ha operato una valutazione selettiva e ponderata, basata sull'emergere di elementi fattuali contrastanti dall'istruttoria, e non una meccanica applicazione del principio di non contestazione.
2.11. Nel caso in esame, la testimonianza di ha introdotto elementi fattuali oggettivi e Per_2 specifici, caratterizzati da un preciso ancoraggio temporale (la partenza per la Germania il 4 aprile 2009), che contraddicevano direttamente la ricostruzione operata dall'attore circa l'effettivo abbandono delle condotte autoprotettive da parte del defunto dopo l'intervista del 31 marzo.
2.13. Il giudice di primo grado ha correttamente dato prevalenza agli elementi probatori concreti e specifici emersi dall'istruttoria rispetto alle mere allegazioni iniziali, pur se non pagina 8 di 18 9
contestate, applicando il principio fondamentale secondo cui l'accertamento giudiziale deve tendere alla scoperta della verità materiale dei fatti.
2.14. Nel particolare ambito della causalità psichica, che caratterizza la presente controversia, è necessario un accertamento particolarmente rigoroso del nesso causale tra l'evento scatenante (le dichiarazioni pubbliche) e la condotta della vittima. Il giudice ha correttamente individuato i parametri necessari per tale accertamento: la conoscenza dell'intervista e l'effettivo abbandono delle condotte autoprotettive.
2.15. L'istruttoria ha però dimostrato l'assenza del secondo elemento essenziale, rendendo pertanto – fermo comunque quanto già motivato al punto 2.6 sulla inoperatività in radice del principio non trattandosi di fatti noti alla Presidenza - irrilevante l'operare del principio di non contestazione rispetto al primo elemento.
2.16. Il giudice di primo grado ha operato una valutazione nel merito delle prove testimoniali acquisite, motivando adeguatamente la preferenza accordata alla testimonianza di rispetto alle allegazioni dell'attore. Tale valutazione, di carattere squisitamente fattuale e Per_2 adeguatamente motivata, può essere confermata da questa Corte, essendo stata oltretutto resa quella dichiarazione da teste addotto dalla stessa parte che ora ne invoca l'inattendibilità e le cui incertezze, nel riferire i fatti (a parte quel granitico cronologico riferimento al viaggio in
Germania che ne rende particolarmente credibile il racconto in parte qua), appaiono proprio giustificate da tale vicinanza con la parte.
2.17. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo costante che il principio di non contestazione non opera automaticamente quando dall'istruttoria emergano elementi contrastanti rispetto alle allegazioni iniziali. Il giudice conserva sempre il potere-dovere di valutare la coerenza tra le allegazioni delle parti e le risultanze probatorie, non equivalendo la non contestazione a una prova legale, ma semplicemente a una dispensa dall'onere probatorio, purché non emergano elementi contrastanti.
2.18. In questa prospettiva, si rivela particolarmente utile il confronto con precedenti giurisprudenziali resi da questa stessa Corte in controversie analoghe, originate dallo stesso evento sismico.
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2.19. In particolare, già nella sentenza n. 790/2024 (R.G. n. 1203/2022), questa Corte ha confermato l'orientamento secondo cui, pur essendo l'intervista rilasciata il 31 marzo 2009 dall'
Ing. scientificamente infondata e rassicurante oltre misura, il suo contenuto non Persona_3 ha inciso in modo determinante sulla condotta delle vittime, per difetto di prova del nesso psicologico individuale. Anche in quel caso, l'istruttoria non aveva consentito di accertare che le dichiarazioni pubbliche fossero state effettivamente conosciute e recepite dalle vittime al punto da modificare comportamenti precedentemente prudenti. Ne è derivato, come nel presente giudizio, un rigetto della domanda risarcitoria per assenza del nesso eziologico.
2.20. Di segno opposto risulta invece la sentenza n. 897/2023 (RG n. 567/2022), relativa al decesso di un altro congiunto di nella medesima località e circostanza. In Per_1 CP_7 tale occasione, la Corte, dopo avere sottolineato come in quella sede alcuna valenza assumevano le dichiarazioni rese dal teste sulla condotta del fratello ha ravvisato un quadro Per_1 probatorio più solido, supportato da testimonianze convergenti e da elementi oggettivi che dimostravano come la vittima, fino alla visione dell'intervista, adottasse sistematicamente condotte autoprotettive (dormendo in auto) e le avesse abbandonate solo in conseguenza delle dichiarazioni istituzionali rassicuranti. Di qui il riconoscimento del nesso causale e l'accoglimento della domanda risarcitoria.
2.21. E' evidente dunque, che il diverso esito delle controversie non attiene a un mutamento di orientamento giurisprudenziale in ordine alla natura della condotta della
Protezione Civile o all'interpretazione del principio di affidamento indotto, quanto piuttosto alla diversa consistenza del quadro probatorio e alla specifica incidenza delle comunicazioni istituzionali sui singoli destinatari. Nel presente caso, alla luce della deposizione del teste e Per_2 dell'assenza di elementi certi circa l'effettiva rinuncia da parte del defunto alle condotte di autoprotezione a seguito dell'intervista del 31 marzo, deve escludersi che sia configurabile quel nesso causale diretto e determinante richiesto dall'ordinamento.
2.22. Il primo motivo di appello deve essere rigettato.
2.23. Il Tribunale ha correttamente operato una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, dando giustamente prevalenza agli elementi probatori specifici e contraddittori emersi dall'istruttoria rispetto alle mere allegazioni non contestate. La sentenza impugnata non presenta pagina 10 di 18 11
i vizi lamentati e risulta correttamente motivata nell'applicazione dei principi processuali e sostanziali.
2.24. La decisione si allinea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di elementi probatori contrastanti acquisiti nel corso dell'istruttoria, il giudice non solo può, ma deve valutare criticamente anche i fatti inizialmente non contestati, al fine di garantire un accertamento il più possibile aderente alla verità materiale dei fatti.
2.25. In particolare, nel delicato ambito della causalità psichica, caratterizzato da profili di particolare complessità probatoria, l'accertamento rigoroso del nesso causale tra evento scatenante e condotta della vittima costituisce elemento imprescindibile per il riconoscimento della
SUL SECONDO E SUL QUINTO MOTIVO: VALUTAZIONE DELLA PROVA
TESTIMONIALE E NESSO CAUSALE E DOMANDA DI RINNOVO DELL'ISTRUTTORIA,
EX ARTICOLI 257 COMMA 2 E 356 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
3. La sentenza di primo grado ha svolto un'analisi articolata delle deposizioni rese dai testi escussi ( , , evidenziando come nessuno di essi abbia fornito Per_2 Tes_2 Tes_1 Pt_2 elementi probatori certi e specifici in ordine alla conoscenza diretta dell'intervista da parte del defunto né alla sua incidenza psicologica.
3.1. Anche tale doglianza risulta infondata.
3.2. Correttamente il Tribunale ha escluso la prova del nesso causale tra le dichiarazioni rese il 31 marzo 2009 e la decisione del sig. i rimanere in casa la notte del sisma. Per_1
3.3. La Corte ritiene che la valutazione compiuta dal giudice di primo grado sia immune da vizi logici o giuridici e sia anzi sorretta da un'attenta analisi del quadro probatorio.
3.4. In particolare, la deposizione del fratello che ha riferito di essere partito Tes_3 per la Germania il 4 aprile e di aver notato che il fratello dormiva ancora fuori casa in quella data, è in contrasto con l'assunto dell'appellante, secondo cui la rassicurazione televisiva avrebbe determinato un abbandono immediato delle misure autoprotettive.
3.5. Quanto alle altre testimonianze invocate in appello, va osservato che:
- sentito come teste ha dichiarato che “non era al Testimone_4 corrente di dove dormisse nei giorni precedenti il sisma;
Per_1
pagina 11 di 18 12
- , altro fratello del defunto, ha affermato che non Tes_5 Per_4 dormiva più in macchina, ma ha collegato tale fatto “a causa della pioggia e del freddo”, senza alcun riferimento all'intervista televisiva, né a conversazioni in cui il fratello avrebbe manifestato fiducia nelle autorità;
- , infine, ha confermato che il padre gli aveva detto che Tes_6 aveva paura del terremoto, ma non ha mai riferito che egli abbia cambiato Per_4 atteggiamento dopo il 31 marzo per effetto dell'intervista, né che la visione di quest'ultima fosse certa.
3.6. Tali dichiarazioni, nel loro insieme, risultano generiche, non convergenti e comunque prive di riferimenti diretti all'intervista oggetto di causa. La stessa visione dell'intervista del 31 marzo da parte di non risulta adeguatamente dimostrata: nessuno dei testi Persona_5 escussi ha riferito di averlo visto guardare la trasmissione o di aver discusso con lui il contenuto della rassicurazione istituzionale.
3.7. La causalità invocata dagli attori, di natura psichica, richiede la prova dell'effettiva influenza delle rassicurazioni ricevute sul comportamento del soggetto leso, secondo il criterio del
“più probabile che non” (Cass. civ. 576/2021; Cass. 4024/2018).
3.8. Tale prova non è stata raggiunta.
3.9. Tra l'altro anche la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ai sensi degli artt. 257, co.
2 e 356 c.p.c. risulta priva di fondamento.
3.10. Tale domanda risulta infatti fondata sull'assunto secondo cui le prove già assunte in primo grado non avrebbero consentito un accertamento completo in ordine al nesso causale tra le dichiarazioni rese dall' Ing. e la condotta della vittima, richiedendosi dunque la Persona_3 rinnovazione dell'escussione dei medesimi testi.
3.11. La giurisprudenza consolidata, anche di legittimità, ha chiarito sul punto che la rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello non può essere disposta allo scopo di ottenere una nuova valutazione di prove già acquisite, né per sopperire a deficienze probatorie imputabili alla parte, ma solo quando risulti indispensabile per la decisione o per cause sopravvenute non imputabili.
3.12. La rinnovazione dell'istruttoria, infatti, specialmente con riferimento alla reiterazione dell'esame di testimoni già escussi in primo grado, può essere ammessa solo in presenza di una effettiva necessità accertata dal giudice e non può mai essere finalizzata a una mera duplicazione della valutazione probatoria.
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3.13. Inoltre, nel caso di specie, la richiesta si limita a sollecitare una nuova valutazione delle medesime dichiarazioni testimoniali, senza indicare elementi nuovi o profili di inattendibilità della precedente escussione. Né si allegano vizi nella verbalizzazione o nella regolare assunzione della prova ai sensi dell'art. 253 c.p.c..
3.14. Pertanto, non sussistono i presupposti di cui agli art. 253 e 257 cpc., né sul piano formale né su quello sostanziale. La prova testimoniale è stata regolarmente assunta e risulta ampiamente valutata dal giudice di primo grado con motivazione congrua e priva di vizi logico- giuridici.
3.15. La valutazione del materiale istruttorio effettuata dal giudice di primo grado è stata motivata in modo congruo e logicamente coerente. Non sono emersi vizi procedimentali tali da giustificare la rinnovazione dell'audizione dei testi. Né le dedotte irregolarità (asserita genericità
o mancata contestazione di alcune risposte) giustificano la rinnovazione, in assenza di nullità.
4. Un particolare approfondimento merita a questo punto la questione sollevata dall'appellante, secondo cui la dichiarazione testimoniale del sarebbe nulla, in Tes_3 quanto resa “in parte qua” su circostanze inizialmente capitolate dalla difesa, ma poi oggetto di rinuncia da parte della stessa, senza alcuna altra manifestazione di volontà della controparte.
L'assunto è giuridicamente inconsistente.
Pur volendo immaginare una pretesa nullità di quell'atto, non potrebbe tuttavia non rilevarsi preliminarmente la tardività dell'eccezione ex art. 157 secondo comma cpc, trattandosi di nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale che dunque hanno carattere relativo, non risultando stabilite per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'interesse esclusivo delle parti.
Il quadro codicistico sul punto è peraltro il seguente:
Ai sensi dell'art. 244 secondo comma cpc “La rinuncia fatta da una parte all'udizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente”.
La rinuncia unilaterale alla prova non è sufficiente ad escluderla dal processo, in virtù del principio dell'acquisizione processuale, in base al quale l'elemento di prova, una volta introdotto nel processo, rimane definitivamente acquisito alla causa e può essere utilizzato sia dalla controparte che dal giudice.
Il Giudice può pertanto decidere di procedere comunque con l'audizione di un teste anche quando la parte vi abbia rinunciato.
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Ai sensi dell'art. 257 secondo comma cpc il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia.
Il Giudice pertanto può anche decidere di sentire i testi che la parte ha rinunciato a sentire anche dopo la sua decisione di acconsentire a tale rinuncia.
Ai sensi infine dell'art. 253 primo comma cpc il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi
Nella delimitazione del portato di tale disposizione, la stessa Corte di legittimità ha da ultimo affermato che in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione (Cass. civ. n. 17981/2020).
Se è pur vero allora che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. incontra quale unico limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova o siano state dedotte in capitoli non ammessi (Cass. civ. n. 15793/2016), è altrettanto certo tuttavia, in forza della lettura in combinato disposto tra loro delle disposizioni sopra citate che consentono al Giudice addirittura di audire un teste alla cui escussione la parte ha rinunciato, che ben può (e deve in quella prospettiva di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione) il Giudice rivolgere al teste domande vertenti su capitoli su cui la parte adducente ha manifestato la propria rinuncia;
come accaduto nella fattispecie al vaglio ora del Collegio.
Correttamente pertanto il Giudice di prime cure, nei limiti dell'iniziale capitolato, ha proceduto all'escussione del teste anche sui capitoli successivamente oggetto di rinuncia da parte della difesa che quel teste aveva addotto.
SUL TERZO MOTIVO: ERRONEA ESCLUSIONE DEL NESSO CAUSALE
5. L'appellante sostiene che il Tribunale abbia escluso il nesso causale tra l'intervista dell' ing. e il comportamento della vittima, pur ammettendo che essa fosse Persona_3 rassicurante e oggettivamente fuorviante.
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5.1. La censura non può essere accolta.
5.2. In tema di responsabilità civile da comunicazioni rassicuranti provenienti da autorità pubbliche, questa Corte ha già avuto modo di precisare, anche in recenti pronunce (cfr. sentenza n. 790/2024, R.G. 1203/2022), che il mero carattere fuorviante o scientemente minimizzante del messaggio non è, di per sé, sufficiente a fondare la responsabilità dell'ente pubblico, dovendosi accertare, in concreto, l'effettiva incidenza della comunicazione sulla condotta della vittima.
5.3. Non è sufficiente dimostrare l'esistenza del messaggio e la sua diffusione, ma occorre fornire la prova del nesso eziologico soggettivo, ovvero della modificazione del comportamento individuale quale conseguenza diretta e determinante di quella specifica comunicazione.
5.4. Tale impostazione è coerente con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nelle ipotesi in cui si deduce la responsabilità per effetto di una suggestione o rassicurazione proveniente da un'autorità, il nesso causale richiede la prova che la condotta della vittima sia stata condizionata in modo esclusivo o prevalente da tale rappresentazione della realtà” (Cass. civ., sez. III, n. 23183/2021). In particolare, si è affermato che la causalità psichica non può mai presumersi, ma va rigorosamente dimostrata, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, riferite al caso concreto. Nel presente giudizio, la Corte non ritiene raggiunta tale prova.
5.5. La deposizione del teste che ha riferito come il defunto adottasse ancora Per_2 Per_1 comportamenti prudenti nei giorni successivi al 31 marzo (e dunque dopo la trasmissione dell'intervista), è incompatibile con l'assunto attoreo secondo cui la rassicurazione istituzionale avrebbe determinato un mutamento delle abitudini.
5.6. Tale testimonianza, pienamente attendibile sotto il profilo cronologico e logico, depone in favore della tesi per cui la vittima non ha modificato la propria condotta in conseguenza dell'intervista, e che altri fattori (stanchezza, freddo, fiducia personale) abbiano potuto orientare le sue scelte.
5.7. La Corte ha già avuto modo di chiarire, anche nella richiamata sentenza n. 790/2024, che l'onere della prova grava in modo specifico sulla parte attrice, la quale deve dimostrare non solo che la vittima abbia ascoltato l'intervista, ma che questa abbia prodotto in lui un effetto psicologico determinante e idoneo a spiegare l'abbandono delle condotte protettive. Il mancato assolvimento di tale onere impone il rigetto della pretesa.
5.8. Diversa era, invece, la situazione affrontata nella sentenza n. 897/2023 (R.G.
567/2022), relativa al decesso di fratello del defunto nel presente giudizio. In quel CP_7
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caso, le prove testimoniali (rese da familiari conviventi) avevano documentato una prassi costante di dormire in auto, abbandonata solo dopo la visione dell'intervista del 31 marzo, alla quale la vittima aveva reagito con esplicita fiducia, confidando nella valutazione degli esperti. Lì il nesso causale soggettivo è stato ritenuto dimostrato.
5.9. Nel caso in esame, al contrario, la documentazione raccolta e le testimonianze assunte non consentono di ricostruire, con sufficiente certezza, un simile rapporto di causa tra il messaggio istituzionale e la condotta della vittima. In assenza di elementi univoci, specifici e non contraddetti, il nesso eziologico deve ritenersi insussistente.
4.10. Sul quantum e sulla prova del danno
4.11. In ogni caso, anche a voler ipotizzare in astratto un profilo di responsabilità, la quantificazione del danno risulta del tutto carente di supporto probatorio. Non è stata fornita prova documentale né per il danno patrimoniale (dipendenza economica), né per il danno terminale iure hereditatis, mancando evidenza di un lasso di tempo apprezzabile tra evento e morte (Cass. 870/2008). La richiesta cumulativa di danni morali, esistenziali e da perdita del rapporto parentale risulta altresì inammissibile per violazione del principio del divieto di duplicazione (Cass. SS.UU. 26972/2008).
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: PRESCRIZIONE DELLE DOMANDE IURE
PROPRIO
6. Con il quarto motivo di appello si contesta la declaratoria di intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie iure proprio avanzate dagli eredi del defunto affermando che Per_1
l'effetto interruttivo della messa in mora notificata nel 2014 ad opera di uno di essi si sarebbe esteso anche agli altri, in virtù della comunanza dell'interesse e della qualità di eredi legittimi.
6.1. Il motivo non può essere accolto, sotto un duplice profilo.
6.2. In primo luogo va rilevato che i soggetti le cui domande sono state dichiarate prescritte dal giudice di primo grado non hanno impugnato in proprio la sentenza, né sono costituiti in appello per resistere all'impugnazione altrui.
6.3. Deve pertanto ritenersi formato il giudicato interno sul rigetto delle rispettive domande, con conseguente inammissibilità di ogni doglianza sollevata in loro favore da soggetti privi di legittimazione ad agire conto terzi.
6.4. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “il principio dell'effetto devolutivo dell'appello implica che solo chi ha proposto impugnazione può ottenere la riforma del capo di pagina 16 di 18 17
sentenza a sé sfavorevole, non potendo giovarsi dell'altrui iniziativa chi non abbia proposto impugnazione o non vi abbia aderito (Cass. civ. sez. III, n. 12333/2020).
6.5. In secondo luogo anche a prescindere dal profilo processuale, il motivo sarebbe comunque infondato nel merito.
6.6. L'art. 2947 c.c. prevede che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive nel termine di cinque anni. Nella specie, il decesso è avvenuto il 6 aprile 2009, mentre non risulta che gli eredi diversi dall'appellante abbiano compiuto atti interruttivi della prescrizione entro il quinquennio, né proposto tempestiva domanda giudiziale.
6.7. Né può ritenersi che l'atto interruttivo compiuto da un coerede valga a beneficio degli altri.
6.8. La Corte ha già avuto modo di precisare, anche nella sentenza n. 790/2024, che “la titolarità dell'azione risarcitoria iure proprio spettante a ciascun erede è autonoma, con la conseguenza che la proposizione della domanda da parte di uno di essi o la messa in mora del debitore non ha effetto interruttivo della prescrizione in favore degli altri, salvo espressa e comprovata rappresentanza processuale”.
6.9. Si tratta, in effetti, di pretese soggettivamente distinte, benché fondate sul medesimo fatto illecito, la cui tutela è riservata a ciascun danneggiato iure proprio in via individuale. In difetto di specifiche allegazioni circa una rappresentanza congiunta o un mandato, l'atto interruttivo opera solo nei confronti del destinatario e del soggetto che lo ha posto in essere.
6.10. Alla luce di quanto esposto, anche il quarto motivo deve essere rigettato.
SULLE SPESE DI LITE
7. Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a mente del D.M. n.55/2014 e succ.ve mod.ni, così come modificato dal D.M. 38/17.
7.1. Rilevato che l'indicazione delle somme domandate dall'appellante ha carattere orientativo, in quanto correlata alla liquidazione equitativa delle poste risarcitorie richieste – e che pertanto non può vincolare rigidamente l'inquadramento ai fini della liquidazione giudiziale
– si richiama il principio affermato da Cass. civ., ord. n. 10984/2021, secondo cui la formula
“somma ritenuta di giustizia” non è meramente stilistica ma sostanziale in ambito di danno non patrimoniale, giustificando l'applicazione del parametro di valore indeterminabile ai medi tariffari.
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7.2. A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115,
G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228,
Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
• rigetta l'appello proposto da Parte_1
• condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado di appello in favore della che liquida in euro 5.838,55 per Controparte_5 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge.
• si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
Sezione civile
R.G. 1217/2022
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025 tra
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede del Sig. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Costantini ed elettivamente Persona_1 domiciliato nel suo studio in L'Aquila, Via G. Carducci n. 30, giusta procura rilasciata su documento informatico separato allegato all'atto di citazione in appello;
appellante e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...] pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S.
Domenico, Via Buccio Da Ranallo s.n.c., L'Aquila; appellato nonché nei confronti di
CP_3 Controparte_4 altre appellate intervenute contumaci pagina 1 di 18 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 322/2022 pubbl. il 31/05/2022 emessa dal
Tribunale di L'Aquila, risarcimento danni, non notificata.
CONCLUSIONI: per parte appellante: <<- In limine litis ed in rito: disporre, ex artt. 257 c. 2 e 356 c.p.c., la rinnovazione dell'esame testimoniale di: - Sig. al fine di chiarire la Testimone_1 deposizione resa;
- Sig. al fine di chiarire la deposizione resa;
- Sig. Parte_2 Tes_2
, al fine di chiarire la deposizione resa e al fine di correggere irregolarità avveratesi nel
[...] precedente esame (omessa richiesta di chiarimenti); - Sig. al fine di chiarire la Persona_2 deposizione resa e al fine di correggere eventuali irregolarità avveratesi nel precedente esame
(esame su circostanze estranee ai capitoli di prova su cui il medesimo era chiamato a testimoniare), per le ragioni, tutte, esposte nel motivo sub n. 4; - Nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità della e della Controparte_5 [...]
per la causazione della morte del Sig. e, Controparte_6 Persona_1 per l'effetto: - condannare la al pagamento in favore del Sig. Controparte_5 della somma di Euro 100.000,00 o della maggiore o della minore che il Giudice, dalle Parte_1 risultanze di causa, riterrà di giustizia, anche secondo equità, anche ex art. 1226 cc, oltre interessi, nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 cc, e rivalutazione monetaria come per legge;
ciò a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- condannare la al Controparte_5 pagamento in favore del Sig. della somma di Euro 327.990,00 o della maggiore o della Parte_1 minore che il Giudice, dalle risultanze di causa, riterrà di giustizia, anche secondo equità, anche ex art. 1226 cc, oltre interessi, nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 cc, e rivalutazione monetaria come per legge;
ciò a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio a seguito della morte del Sig. - condannare la al pagamento in Persona_1 Controparte_5 favore del Sig. della somma di Euro 957.882,00 o della maggiore o della minore che il Parte_1
Giudice, dalle risultanze di causa, riterrà di giustizia, anche secondo equità, anche ex art. 1226 cc, oltre interessi, nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 cc, e rivalutazione monetaria come per legge;
ciò
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito iure hereditatis a causa della morte del
Sig. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, Persona_1 da distarsi in favore dell'Avv. Massimo Costantini, procuratore antistatario>>;
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per parte appellata: rigettare il proposto appello perché infondato, rigettandosi in ogni caso le domande attoree di primo grado perché infondate. Vinte le spese>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza n. 322/2022 del Parte_1
Tribunale di L'Aquila che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni, sia iure proprio che iure hereditatis, avanzata nei confronti della La richiesta Controparte_5 risarcitoria traeva origine dal tragico decesso del congiunto avvenuto a San Pio Persona_1 delle Camere il 6 aprile 2009 a causa del crollo dell'edificio in cui risiedeva, in conseguenza del devastante sisma che colpì quella zona.
1.2. Il caso si inserisce nel più ampio contesto delle controversie giudiziarie scaturite dal terremoto dell'Aquila, con particolare riferimento alle responsabilità delle istituzioni nella gestione dell'emergenza e nella comunicazione del rischio sismico alla popolazione.
1.3. A fondamento dell'impugnazione, l'appellante articolava le seguenti censure, tutte dirette a dimostrare l'erroneità della decisione di primo grado:
1.4. Primo motivo: Violazione del principio di non contestazione da parte del Tribunale, sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente richiesto la prova di fatti che dovevano considerarsi pacifici in quanto non specificamente contestati dalla convenuta.
1.5. Secondo motivo: Errata valutazione delle prove testimoniali, con particolare riferimento alla ingiustificata svalutazione del contenuto delle deposizioni assunte in primo grado.
1.6. Terzo motivo: Erronea esclusione del nesso causale tra le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal Dott. e il comportamento tenuto dal defunto nei giorni Persona_3 precedenti la tragedia.
1.7. Quarto motivo: Errata declaratoria di prescrizione delle domande avanzate iure proprio dalle altre eredi intervenute nel giudizio.
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1.8. Quinto motivo: Domanda di rinnovo dell'istruttoria, ex articoli 257 comma 2 e 356 del codice di procedura civile, finalizzata all'audizione dei testimoni già escussi in primo grado.
1.9. L'Amministrazione appellata si costituiva regolarmente, resistendo al gravame e chiedendo il rigetto integrale dell'appello con la conferma della correttezza della sentenza impugnata sotto ogni profilo, sia logico-giuridico che di diritto sostanziale.
1.10. e ritualmente evocate in giudizio, con notifica CP_3 Controparte_4
a mezzo PEC presso il domicilio digitale del difensore costituito in primo grado, hanno scelto di non costituirsi. Pertanto, devono essere dichiarate formalmente contumaci.
1.11. Presa la causa in decisione, con successivo provvedimento del 24 aprile 2025, la presente causa veniva rimessa sul ruolo, al fine di consentire al nuovo consigliere relatore, nominato a seguito della formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, di poter trattenere in decisione il procedimento.
1.12. A seguito di un breve rinvio, la causa veniva quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 25 giugno 2025, senza la concessione di ulteriori termini ex art. 190 c.p.c., tenuto conto dei principi espressi da Cass. n. 3737/2003.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON
CONTESTAZIONE
2. Il primo e principale motivo di gravame si incentra sulla asserita violazione del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 del codice di procedura civile. L'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente considerato necessaria la prova di circostanze che non erano state specificamente contestate dalla convenuta, in violazione dei principi processuali consolidati.
2.1. La questione deve essere inquadrata nel sistema normativo vigente, con particolare riferimento all'articolo 115 del codice di procedura civile, come novellato dalla Legge n. 69 del
2009, che stabilisce l'obbligo per il giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti. Tale disposizione si coordina con l'articolo 167 del codice di procedura civile, che impone al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti allegati dall'attore, e con l'articolo 2697 del codice civile, che disciplina l'onere della prova. pagina 4 di 18 5
2.2. Secondo la ricostruzione dell'appellante, la convenuta si sarebbe limitata a eccepire la prescrizione del diritto (eccezione poi risultata infondata) e a contestare genericamente "per completezza difensiva" che "non risponde a verità tutto quanto ex adverso argomentato in punto di fatto", senza depositare le memorie ex articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile, né le conclusionali e le repliche.
2.3. L'appellante evidenzia quella che ritiene essere una contraddizione interna della sentenza di primo grado. Il Tribunale avrebbe correttamente applicato l'articolo 115 del codice di procedura civile per alcuni fatti (come la convocazione della riunione del 31 marzo 2009 e il rilascio dell'intervista da parte del Dott. considerati non contestati), ma avrebbe Persona_3 erroneamente richiesto la prova di altri fatti ugualmente non contestati, quali i comportamenti autoprotettivi abituali di la visione dell'intervista del 31 marzo 2009, l'abbandono delle Per_1 condotte autotutelanti dopo l'intervista e la permanenza in casa nelle notti successive.
2.4. L'appellante sostiene che dovevano ritenersi pacifici e quindi non bisognosi di prova una serie di elementi fattuali fondamentali per la ricostruzione della vicenda: la residenza di a San Pio delle Camere, la morte nel crollo del 6 aprile 2009, l'origine macedone e il Per_1 vissuto in Croazia (zone notoriamente sismiche), i comportamenti autoprotettivi manifestati sin dall'infanzia, la continuazione di tali comportamenti durante lo sciame sismico aquilano, l'uscita di casa la notte del 30 marzo 2009, la visione dell'intervista del 31 marzo 2009, l'abbandono dei comportamenti autoprotettivi dopo tale intervista e la permanenza in casa nei giorni 5 e 6 aprile
2009.
2.5. Elemento centrale della controversia è la testimonianza resa da che aveva Per_2 riferito di aver visto continuare a fuggire di casa anche dopo il 31 marzo 2009. Per_1
L'appellante contesta che il giudice abbia potuto basare il rigetto della domanda su tale testimonianza, sostenendo che tale valutazione fosse preclusa dall'operare dell'articolo 115 del codice di procedura civile.
2.6. Questa Corte, dopo attento esame della questione, ritiene il primo motivo di appello manifestamente infondato per le ragioni che seguono.
Il principio di non cointestazione è innanzitutto invocato del tutto inappropriatamente, nella fattispecie al vaglio del Collegio, da parte dell'appellante. pagina 5 di 18 6
Come noto, il principio di non contestazione di cui al riformato art. 115 c.p.c., sostanzialmente invocato sul punto dalla difesa attorea, così come l'onere di specifica contestazione tempestiva (desumibile dagli artt. 167 e 416 c.p.c.) è principio coerente a tutto il sistema processuale (costruito sul carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
sul sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
sui principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, sul generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.)”.
Ne consegue che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto,
Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005;
Cass. n. 3245 del 2003)”.
Tale principio (che riguarda peraltro solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste tuttavia soltanto per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti
(Cass. n. 14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la Seconda Sezione della
Cassazione) e tale principio è assolutamente ignorato dalla difesa della parte appellante.
L'onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova), si verifica cioè solo nell'ipotesi di fatti noti alla parte e non anche per quelli ad essa ignoti, nella specie, tra l'altro anche in considerazione della mancata dimostrazione, da parte dell'attore, dell'effettiva e concreta conoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incontroverse (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2022, n.10589).
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In dottrina si afferma – condivisibilmente - che l'onere di contestazione si attiva solo rispetto ad eventi, allegati e compiutamente raffigurati, che si è tenuti ragionevolmente a conoscere: il silenzio tenuto rispetto ad altri fatti, su cui la parte non è in grado di prendere posizione univoca, non può caricarsi di alcun significato, ed in tal caso l'onere probatorio resta intatto in capo a chi l'afferma.
Viene richiamata, a tale proposito, la regola enunciata dal diritto processuale tedesco, secondo cui la dichiarazione di non sapere può assolvere l'onere di contestazione in relazione a fatti che non siano consistiti in un comportamento proprio delle parti né siano oggetto di percezione diretta del dichiarante (par. 138, IV ZPO).
Ne consegue che il fatto sfavorevole non contestato deve consistere, in via alternativa:
• a) in un fatto proprio;
• b) in un fatto comune alle parti;
• c) in un fatto cadente sotto la propria percezione.
Non può quindi ricavarsi dal contegno processuale del convenuto che oltretutto ha anche genericamente contestato quella allegazione fattuale iniziale, alcun riconoscimento delle circostanze allegate a sostegno della domanda, non vertendosi in alcuna delle ipotesi di cui alle lettere a)-c)
Non può certo seriamente sostenersi che la Presidenza del Consiglio fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza delle seguenti circostanze: la residenza di a San Pio delle Per_1
Camere, la morte nel crollo del 6 aprile 2009, l'origine macedone e il vissuto in Croazia (zone notoriamente sismiche), i comportamenti autoprotettivi manifestati sin dall'infanzia, la continuazione di tali comportamenti durante lo sciame sismico aquilano, l'uscita di casa la notte del 30 marzo 2009, la visione dell'intervista del 31 marzo 2009, l'abbandono dei comportamenti autoprotettivi dopo tale intervista e la permanenza in casa nei giorni 5 e 6 aprile 2009.
Richiamare pertanto l'applicazione del principio di non contestazione nella fattispecie al vaglio è fuori da ogni logica anche non solo giuridica ed ogni onere della prova, di quei fatti allegati, restava pertanto esclusivamente ed interamente in capo alla parte attrice, a prescindere della mancata contestazione da parte della Presidenza del Consiglio.
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2.7. Affermato quanto sopra, che esclude in radice l'operatività del principio, solo per completezza espositiva rileva ulteriormente la Corte quanto segue.
L'appellante propone oltretutto un'errata interpretazione del principio di non contestazione, confondendo il piano della contestazione formale con quello della controversia sostanziale. L'articolo 115 del codice di procedura civile non impedisce al giudice di valutare criticamente gli elementi probatori che emergano dall'istruttoria e che contraddicano i fatti inizialmente non contestati.
2.8. Il principio di non contestazione, infatti, non equivale a una prova legale di carattere assoluto, ma il giudice mantiene sempre il potere-dovere di valutare la coerenza complessiva tra le allegazioni delle parti e le risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo.
2.9. La tesi sostenuta dall'appellante presenta evidenti profili di incoerenza logica. Se fosse valida l'interpretazione proposta, per la quale una contestazione generica dovrebbe essere sempre inefficace, tale principio dovrebbe operare per tutti i fatti indistintamente. Invece, lo stesso appellante accetta che alcuni fatti siano stati correttamente considerati non contestati dal
Tribunale.
2.10. Ciò dimostra chiaramente che il giudice di primo grado ha operato una valutazione selettiva e ponderata, basata sull'emergere di elementi fattuali contrastanti dall'istruttoria, e non una meccanica applicazione del principio di non contestazione.
2.11. Nel caso in esame, la testimonianza di ha introdotto elementi fattuali oggettivi e Per_2 specifici, caratterizzati da un preciso ancoraggio temporale (la partenza per la Germania il 4 aprile 2009), che contraddicevano direttamente la ricostruzione operata dall'attore circa l'effettivo abbandono delle condotte autoprotettive da parte del defunto dopo l'intervista del 31 marzo.
2.13. Il giudice di primo grado ha correttamente dato prevalenza agli elementi probatori concreti e specifici emersi dall'istruttoria rispetto alle mere allegazioni iniziali, pur se non pagina 8 di 18 9
contestate, applicando il principio fondamentale secondo cui l'accertamento giudiziale deve tendere alla scoperta della verità materiale dei fatti.
2.14. Nel particolare ambito della causalità psichica, che caratterizza la presente controversia, è necessario un accertamento particolarmente rigoroso del nesso causale tra l'evento scatenante (le dichiarazioni pubbliche) e la condotta della vittima. Il giudice ha correttamente individuato i parametri necessari per tale accertamento: la conoscenza dell'intervista e l'effettivo abbandono delle condotte autoprotettive.
2.15. L'istruttoria ha però dimostrato l'assenza del secondo elemento essenziale, rendendo pertanto – fermo comunque quanto già motivato al punto 2.6 sulla inoperatività in radice del principio non trattandosi di fatti noti alla Presidenza - irrilevante l'operare del principio di non contestazione rispetto al primo elemento.
2.16. Il giudice di primo grado ha operato una valutazione nel merito delle prove testimoniali acquisite, motivando adeguatamente la preferenza accordata alla testimonianza di rispetto alle allegazioni dell'attore. Tale valutazione, di carattere squisitamente fattuale e Per_2 adeguatamente motivata, può essere confermata da questa Corte, essendo stata oltretutto resa quella dichiarazione da teste addotto dalla stessa parte che ora ne invoca l'inattendibilità e le cui incertezze, nel riferire i fatti (a parte quel granitico cronologico riferimento al viaggio in
Germania che ne rende particolarmente credibile il racconto in parte qua), appaiono proprio giustificate da tale vicinanza con la parte.
2.17. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo costante che il principio di non contestazione non opera automaticamente quando dall'istruttoria emergano elementi contrastanti rispetto alle allegazioni iniziali. Il giudice conserva sempre il potere-dovere di valutare la coerenza tra le allegazioni delle parti e le risultanze probatorie, non equivalendo la non contestazione a una prova legale, ma semplicemente a una dispensa dall'onere probatorio, purché non emergano elementi contrastanti.
2.18. In questa prospettiva, si rivela particolarmente utile il confronto con precedenti giurisprudenziali resi da questa stessa Corte in controversie analoghe, originate dallo stesso evento sismico.
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2.19. In particolare, già nella sentenza n. 790/2024 (R.G. n. 1203/2022), questa Corte ha confermato l'orientamento secondo cui, pur essendo l'intervista rilasciata il 31 marzo 2009 dall'
Ing. scientificamente infondata e rassicurante oltre misura, il suo contenuto non Persona_3 ha inciso in modo determinante sulla condotta delle vittime, per difetto di prova del nesso psicologico individuale. Anche in quel caso, l'istruttoria non aveva consentito di accertare che le dichiarazioni pubbliche fossero state effettivamente conosciute e recepite dalle vittime al punto da modificare comportamenti precedentemente prudenti. Ne è derivato, come nel presente giudizio, un rigetto della domanda risarcitoria per assenza del nesso eziologico.
2.20. Di segno opposto risulta invece la sentenza n. 897/2023 (RG n. 567/2022), relativa al decesso di un altro congiunto di nella medesima località e circostanza. In Per_1 CP_7 tale occasione, la Corte, dopo avere sottolineato come in quella sede alcuna valenza assumevano le dichiarazioni rese dal teste sulla condotta del fratello ha ravvisato un quadro Per_1 probatorio più solido, supportato da testimonianze convergenti e da elementi oggettivi che dimostravano come la vittima, fino alla visione dell'intervista, adottasse sistematicamente condotte autoprotettive (dormendo in auto) e le avesse abbandonate solo in conseguenza delle dichiarazioni istituzionali rassicuranti. Di qui il riconoscimento del nesso causale e l'accoglimento della domanda risarcitoria.
2.21. E' evidente dunque, che il diverso esito delle controversie non attiene a un mutamento di orientamento giurisprudenziale in ordine alla natura della condotta della
Protezione Civile o all'interpretazione del principio di affidamento indotto, quanto piuttosto alla diversa consistenza del quadro probatorio e alla specifica incidenza delle comunicazioni istituzionali sui singoli destinatari. Nel presente caso, alla luce della deposizione del teste e Per_2 dell'assenza di elementi certi circa l'effettiva rinuncia da parte del defunto alle condotte di autoprotezione a seguito dell'intervista del 31 marzo, deve escludersi che sia configurabile quel nesso causale diretto e determinante richiesto dall'ordinamento.
2.22. Il primo motivo di appello deve essere rigettato.
2.23. Il Tribunale ha correttamente operato una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, dando giustamente prevalenza agli elementi probatori specifici e contraddittori emersi dall'istruttoria rispetto alle mere allegazioni non contestate. La sentenza impugnata non presenta pagina 10 di 18 11
i vizi lamentati e risulta correttamente motivata nell'applicazione dei principi processuali e sostanziali.
2.24. La decisione si allinea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di elementi probatori contrastanti acquisiti nel corso dell'istruttoria, il giudice non solo può, ma deve valutare criticamente anche i fatti inizialmente non contestati, al fine di garantire un accertamento il più possibile aderente alla verità materiale dei fatti.
2.25. In particolare, nel delicato ambito della causalità psichica, caratterizzato da profili di particolare complessità probatoria, l'accertamento rigoroso del nesso causale tra evento scatenante e condotta della vittima costituisce elemento imprescindibile per il riconoscimento della
SUL SECONDO E SUL QUINTO MOTIVO: VALUTAZIONE DELLA PROVA
TESTIMONIALE E NESSO CAUSALE E DOMANDA DI RINNOVO DELL'ISTRUTTORIA,
EX ARTICOLI 257 COMMA 2 E 356 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
3. La sentenza di primo grado ha svolto un'analisi articolata delle deposizioni rese dai testi escussi ( , , evidenziando come nessuno di essi abbia fornito Per_2 Tes_2 Tes_1 Pt_2 elementi probatori certi e specifici in ordine alla conoscenza diretta dell'intervista da parte del defunto né alla sua incidenza psicologica.
3.1. Anche tale doglianza risulta infondata.
3.2. Correttamente il Tribunale ha escluso la prova del nesso causale tra le dichiarazioni rese il 31 marzo 2009 e la decisione del sig. i rimanere in casa la notte del sisma. Per_1
3.3. La Corte ritiene che la valutazione compiuta dal giudice di primo grado sia immune da vizi logici o giuridici e sia anzi sorretta da un'attenta analisi del quadro probatorio.
3.4. In particolare, la deposizione del fratello che ha riferito di essere partito Tes_3 per la Germania il 4 aprile e di aver notato che il fratello dormiva ancora fuori casa in quella data, è in contrasto con l'assunto dell'appellante, secondo cui la rassicurazione televisiva avrebbe determinato un abbandono immediato delle misure autoprotettive.
3.5. Quanto alle altre testimonianze invocate in appello, va osservato che:
- sentito come teste ha dichiarato che “non era al Testimone_4 corrente di dove dormisse nei giorni precedenti il sisma;
Per_1
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- , altro fratello del defunto, ha affermato che non Tes_5 Per_4 dormiva più in macchina, ma ha collegato tale fatto “a causa della pioggia e del freddo”, senza alcun riferimento all'intervista televisiva, né a conversazioni in cui il fratello avrebbe manifestato fiducia nelle autorità;
- , infine, ha confermato che il padre gli aveva detto che Tes_6 aveva paura del terremoto, ma non ha mai riferito che egli abbia cambiato Per_4 atteggiamento dopo il 31 marzo per effetto dell'intervista, né che la visione di quest'ultima fosse certa.
3.6. Tali dichiarazioni, nel loro insieme, risultano generiche, non convergenti e comunque prive di riferimenti diretti all'intervista oggetto di causa. La stessa visione dell'intervista del 31 marzo da parte di non risulta adeguatamente dimostrata: nessuno dei testi Persona_5 escussi ha riferito di averlo visto guardare la trasmissione o di aver discusso con lui il contenuto della rassicurazione istituzionale.
3.7. La causalità invocata dagli attori, di natura psichica, richiede la prova dell'effettiva influenza delle rassicurazioni ricevute sul comportamento del soggetto leso, secondo il criterio del
“più probabile che non” (Cass. civ. 576/2021; Cass. 4024/2018).
3.8. Tale prova non è stata raggiunta.
3.9. Tra l'altro anche la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ai sensi degli artt. 257, co.
2 e 356 c.p.c. risulta priva di fondamento.
3.10. Tale domanda risulta infatti fondata sull'assunto secondo cui le prove già assunte in primo grado non avrebbero consentito un accertamento completo in ordine al nesso causale tra le dichiarazioni rese dall' Ing. e la condotta della vittima, richiedendosi dunque la Persona_3 rinnovazione dell'escussione dei medesimi testi.
3.11. La giurisprudenza consolidata, anche di legittimità, ha chiarito sul punto che la rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello non può essere disposta allo scopo di ottenere una nuova valutazione di prove già acquisite, né per sopperire a deficienze probatorie imputabili alla parte, ma solo quando risulti indispensabile per la decisione o per cause sopravvenute non imputabili.
3.12. La rinnovazione dell'istruttoria, infatti, specialmente con riferimento alla reiterazione dell'esame di testimoni già escussi in primo grado, può essere ammessa solo in presenza di una effettiva necessità accertata dal giudice e non può mai essere finalizzata a una mera duplicazione della valutazione probatoria.
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3.13. Inoltre, nel caso di specie, la richiesta si limita a sollecitare una nuova valutazione delle medesime dichiarazioni testimoniali, senza indicare elementi nuovi o profili di inattendibilità della precedente escussione. Né si allegano vizi nella verbalizzazione o nella regolare assunzione della prova ai sensi dell'art. 253 c.p.c..
3.14. Pertanto, non sussistono i presupposti di cui agli art. 253 e 257 cpc., né sul piano formale né su quello sostanziale. La prova testimoniale è stata regolarmente assunta e risulta ampiamente valutata dal giudice di primo grado con motivazione congrua e priva di vizi logico- giuridici.
3.15. La valutazione del materiale istruttorio effettuata dal giudice di primo grado è stata motivata in modo congruo e logicamente coerente. Non sono emersi vizi procedimentali tali da giustificare la rinnovazione dell'audizione dei testi. Né le dedotte irregolarità (asserita genericità
o mancata contestazione di alcune risposte) giustificano la rinnovazione, in assenza di nullità.
4. Un particolare approfondimento merita a questo punto la questione sollevata dall'appellante, secondo cui la dichiarazione testimoniale del sarebbe nulla, in Tes_3 quanto resa “in parte qua” su circostanze inizialmente capitolate dalla difesa, ma poi oggetto di rinuncia da parte della stessa, senza alcuna altra manifestazione di volontà della controparte.
L'assunto è giuridicamente inconsistente.
Pur volendo immaginare una pretesa nullità di quell'atto, non potrebbe tuttavia non rilevarsi preliminarmente la tardività dell'eccezione ex art. 157 secondo comma cpc, trattandosi di nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale che dunque hanno carattere relativo, non risultando stabilite per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'interesse esclusivo delle parti.
Il quadro codicistico sul punto è peraltro il seguente:
Ai sensi dell'art. 244 secondo comma cpc “La rinuncia fatta da una parte all'udizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente”.
La rinuncia unilaterale alla prova non è sufficiente ad escluderla dal processo, in virtù del principio dell'acquisizione processuale, in base al quale l'elemento di prova, una volta introdotto nel processo, rimane definitivamente acquisito alla causa e può essere utilizzato sia dalla controparte che dal giudice.
Il Giudice può pertanto decidere di procedere comunque con l'audizione di un teste anche quando la parte vi abbia rinunciato.
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Ai sensi dell'art. 257 secondo comma cpc il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia.
Il Giudice pertanto può anche decidere di sentire i testi che la parte ha rinunciato a sentire anche dopo la sua decisione di acconsentire a tale rinuncia.
Ai sensi infine dell'art. 253 primo comma cpc il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi
Nella delimitazione del portato di tale disposizione, la stessa Corte di legittimità ha da ultimo affermato che in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione (Cass. civ. n. 17981/2020).
Se è pur vero allora che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. incontra quale unico limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova o siano state dedotte in capitoli non ammessi (Cass. civ. n. 15793/2016), è altrettanto certo tuttavia, in forza della lettura in combinato disposto tra loro delle disposizioni sopra citate che consentono al Giudice addirittura di audire un teste alla cui escussione la parte ha rinunciato, che ben può (e deve in quella prospettiva di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione) il Giudice rivolgere al teste domande vertenti su capitoli su cui la parte adducente ha manifestato la propria rinuncia;
come accaduto nella fattispecie al vaglio ora del Collegio.
Correttamente pertanto il Giudice di prime cure, nei limiti dell'iniziale capitolato, ha proceduto all'escussione del teste anche sui capitoli successivamente oggetto di rinuncia da parte della difesa che quel teste aveva addotto.
SUL TERZO MOTIVO: ERRONEA ESCLUSIONE DEL NESSO CAUSALE
5. L'appellante sostiene che il Tribunale abbia escluso il nesso causale tra l'intervista dell' ing. e il comportamento della vittima, pur ammettendo che essa fosse Persona_3 rassicurante e oggettivamente fuorviante.
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5.1. La censura non può essere accolta.
5.2. In tema di responsabilità civile da comunicazioni rassicuranti provenienti da autorità pubbliche, questa Corte ha già avuto modo di precisare, anche in recenti pronunce (cfr. sentenza n. 790/2024, R.G. 1203/2022), che il mero carattere fuorviante o scientemente minimizzante del messaggio non è, di per sé, sufficiente a fondare la responsabilità dell'ente pubblico, dovendosi accertare, in concreto, l'effettiva incidenza della comunicazione sulla condotta della vittima.
5.3. Non è sufficiente dimostrare l'esistenza del messaggio e la sua diffusione, ma occorre fornire la prova del nesso eziologico soggettivo, ovvero della modificazione del comportamento individuale quale conseguenza diretta e determinante di quella specifica comunicazione.
5.4. Tale impostazione è coerente con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nelle ipotesi in cui si deduce la responsabilità per effetto di una suggestione o rassicurazione proveniente da un'autorità, il nesso causale richiede la prova che la condotta della vittima sia stata condizionata in modo esclusivo o prevalente da tale rappresentazione della realtà” (Cass. civ., sez. III, n. 23183/2021). In particolare, si è affermato che la causalità psichica non può mai presumersi, ma va rigorosamente dimostrata, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, riferite al caso concreto. Nel presente giudizio, la Corte non ritiene raggiunta tale prova.
5.5. La deposizione del teste che ha riferito come il defunto adottasse ancora Per_2 Per_1 comportamenti prudenti nei giorni successivi al 31 marzo (e dunque dopo la trasmissione dell'intervista), è incompatibile con l'assunto attoreo secondo cui la rassicurazione istituzionale avrebbe determinato un mutamento delle abitudini.
5.6. Tale testimonianza, pienamente attendibile sotto il profilo cronologico e logico, depone in favore della tesi per cui la vittima non ha modificato la propria condotta in conseguenza dell'intervista, e che altri fattori (stanchezza, freddo, fiducia personale) abbiano potuto orientare le sue scelte.
5.7. La Corte ha già avuto modo di chiarire, anche nella richiamata sentenza n. 790/2024, che l'onere della prova grava in modo specifico sulla parte attrice, la quale deve dimostrare non solo che la vittima abbia ascoltato l'intervista, ma che questa abbia prodotto in lui un effetto psicologico determinante e idoneo a spiegare l'abbandono delle condotte protettive. Il mancato assolvimento di tale onere impone il rigetto della pretesa.
5.8. Diversa era, invece, la situazione affrontata nella sentenza n. 897/2023 (R.G.
567/2022), relativa al decesso di fratello del defunto nel presente giudizio. In quel CP_7
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caso, le prove testimoniali (rese da familiari conviventi) avevano documentato una prassi costante di dormire in auto, abbandonata solo dopo la visione dell'intervista del 31 marzo, alla quale la vittima aveva reagito con esplicita fiducia, confidando nella valutazione degli esperti. Lì il nesso causale soggettivo è stato ritenuto dimostrato.
5.9. Nel caso in esame, al contrario, la documentazione raccolta e le testimonianze assunte non consentono di ricostruire, con sufficiente certezza, un simile rapporto di causa tra il messaggio istituzionale e la condotta della vittima. In assenza di elementi univoci, specifici e non contraddetti, il nesso eziologico deve ritenersi insussistente.
4.10. Sul quantum e sulla prova del danno
4.11. In ogni caso, anche a voler ipotizzare in astratto un profilo di responsabilità, la quantificazione del danno risulta del tutto carente di supporto probatorio. Non è stata fornita prova documentale né per il danno patrimoniale (dipendenza economica), né per il danno terminale iure hereditatis, mancando evidenza di un lasso di tempo apprezzabile tra evento e morte (Cass. 870/2008). La richiesta cumulativa di danni morali, esistenziali e da perdita del rapporto parentale risulta altresì inammissibile per violazione del principio del divieto di duplicazione (Cass. SS.UU. 26972/2008).
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: PRESCRIZIONE DELLE DOMANDE IURE
PROPRIO
6. Con il quarto motivo di appello si contesta la declaratoria di intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie iure proprio avanzate dagli eredi del defunto affermando che Per_1
l'effetto interruttivo della messa in mora notificata nel 2014 ad opera di uno di essi si sarebbe esteso anche agli altri, in virtù della comunanza dell'interesse e della qualità di eredi legittimi.
6.1. Il motivo non può essere accolto, sotto un duplice profilo.
6.2. In primo luogo va rilevato che i soggetti le cui domande sono state dichiarate prescritte dal giudice di primo grado non hanno impugnato in proprio la sentenza, né sono costituiti in appello per resistere all'impugnazione altrui.
6.3. Deve pertanto ritenersi formato il giudicato interno sul rigetto delle rispettive domande, con conseguente inammissibilità di ogni doglianza sollevata in loro favore da soggetti privi di legittimazione ad agire conto terzi.
6.4. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “il principio dell'effetto devolutivo dell'appello implica che solo chi ha proposto impugnazione può ottenere la riforma del capo di pagina 16 di 18 17
sentenza a sé sfavorevole, non potendo giovarsi dell'altrui iniziativa chi non abbia proposto impugnazione o non vi abbia aderito (Cass. civ. sez. III, n. 12333/2020).
6.5. In secondo luogo anche a prescindere dal profilo processuale, il motivo sarebbe comunque infondato nel merito.
6.6. L'art. 2947 c.c. prevede che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive nel termine di cinque anni. Nella specie, il decesso è avvenuto il 6 aprile 2009, mentre non risulta che gli eredi diversi dall'appellante abbiano compiuto atti interruttivi della prescrizione entro il quinquennio, né proposto tempestiva domanda giudiziale.
6.7. Né può ritenersi che l'atto interruttivo compiuto da un coerede valga a beneficio degli altri.
6.8. La Corte ha già avuto modo di precisare, anche nella sentenza n. 790/2024, che “la titolarità dell'azione risarcitoria iure proprio spettante a ciascun erede è autonoma, con la conseguenza che la proposizione della domanda da parte di uno di essi o la messa in mora del debitore non ha effetto interruttivo della prescrizione in favore degli altri, salvo espressa e comprovata rappresentanza processuale”.
6.9. Si tratta, in effetti, di pretese soggettivamente distinte, benché fondate sul medesimo fatto illecito, la cui tutela è riservata a ciascun danneggiato iure proprio in via individuale. In difetto di specifiche allegazioni circa una rappresentanza congiunta o un mandato, l'atto interruttivo opera solo nei confronti del destinatario e del soggetto che lo ha posto in essere.
6.10. Alla luce di quanto esposto, anche il quarto motivo deve essere rigettato.
SULLE SPESE DI LITE
7. Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a mente del D.M. n.55/2014 e succ.ve mod.ni, così come modificato dal D.M. 38/17.
7.1. Rilevato che l'indicazione delle somme domandate dall'appellante ha carattere orientativo, in quanto correlata alla liquidazione equitativa delle poste risarcitorie richieste – e che pertanto non può vincolare rigidamente l'inquadramento ai fini della liquidazione giudiziale
– si richiama il principio affermato da Cass. civ., ord. n. 10984/2021, secondo cui la formula
“somma ritenuta di giustizia” non è meramente stilistica ma sostanziale in ambito di danno non patrimoniale, giustificando l'applicazione del parametro di valore indeterminabile ai medi tariffari.
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7.2. A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115,
G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228,
Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
• rigetta l'appello proposto da Parte_1
• condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado di appello in favore della che liquida in euro 5.838,55 per Controparte_5 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge.
• si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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