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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata, ad esito dell'udienza del 26.2.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 667/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. pec Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Patti, via N.Gatto Ceraolo n. 51, Email_1
rappresentato e difeso da se stesso.
RICORRENTE
CONTRO
con sede Controparte_1
legale in Roma, via Ennio Quirino Visconti 8 (codice fiscale n. - in P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Avv. nato a CP_2
Catania, il 17 ottobre 1963, (C.F. ) rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 dall'Avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri (C.F.: - pec: CodiceFiscale_3
, ed elettivamente domiciliata al seguente indirizzo PEC Email_2
giusta procura in atti. Email_2
Agente delle Entrate - Riscossione Agente della riscossione per la Provincia di
Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina, via Ugo Bassi 126, isolato 137, P.IVA P.IVA_2 RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso depositato in data 4.03.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento N. 295 2023 00358775 64 000, notificata in data
25/1/2024, per l'importo di € 1.813,00 iscritta al ruolo n. 2023/004908, reso esecutivo in data 24/10/2023, a titolo di contributi integrativi anno 2012 maggiorazioni, interessi e sanzioni, dovuti in favore di . CP_1
Rilevava che la predetta cartella era stata preceduta dall'atto di accertamento, a seguito del quale si era reso disponibile a pagare in unica soluzione il contributo omesso, frutto di un errore nella dichiarazione, e aveva richiesto l'abbattimento delle somme imputate a titolo di interessi e sanzioni, in considerazione di momentanee difficoltà, e che di contro non aveva accettato, iscrivendo a ruolo interamente le somme. CP_1
Eccepiva la prescrizione quinquennale delle sanzioni irrogate e, in ogni caso,
l'illegittimità delle stesse.
Sosteneva altresì, la non dovutezza delle spese di notifica imputate a fronte della notifica via pec della cartella di pagamento opposta.
Rilevava di avere interamente pagato l'importo iscritto a ruolo nelle more del giudizio e chiedeva pertanto l'annullamento della cartella con riferimento alle somme imputate a titolo di sanzioni e spese di notifica pari a complessivi € 520,00 e la restituzione delle predette somme. si costituiva in giudizio con memoria di costituzione del 16.10.2024 CP_1 sostenendo l'infondatezza delle avverse pretese.
Sosteneva la correttezza del procedimento di riscossione e l'applicazione del termine di prescrizione decennale alle sanzioni.
Rilevava, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento agli eccepiti vizi formali della procedura di riscossione posta in essere da Agenzia delle
Entrare.
Pag. 2 di 6 Chiedeva il rigetto e in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento in via diretta delle somme iscritte a ruolo.
nonostante la ritualità della notifica, non si Controparte_3
costituiva in giudizio e, pertanto, va dichiarata contumace.
All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento meglio indicata in premessa, deducendo esclusivamente l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme imputate a titolo di sanzioni, sostenendo che, trattandosi di sanzioni di natura amministrativa, sarebbero soggette alla disciplina prevista dall'art. 28 della legge
689/1981 e, per l'effetto, al termine di prescrizione quinquennale.
Il motivo appare fondato.
Risulta pacifico e incontestato tra le parti che il ricorrente ha trasmesso il Modello
5/2013 (redditi 2012) in data 30 settembre 2013, successivamente nel 2016,
[...]
a seguito di una verifica incrociata tra i dati dichiarati in sede fiscale e quelli CP_1 comunicati all'ente resistente, ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato nel proprio modello 5/2013 un dato difforme rispetto al reddito dichiarato al fisco.
In ragione di ciò, solo con nota pec Prot. n. 2022/178461 del 5 luglio CP_1
2022, ricevuta dal ricorrente in data 11 luglio 2022, ha proceduto a quantificare l'importo dei contributi, delle sanzioni e degli interessi dovuti ai sensi art. 8 del
Regolamento per la disciplina delle sanzioni vigente. Dalla predetta nota è dato evincere che, a fronte della riscontrata irregolarità nella dichiarazione del reddito da parte del gli è stata comminata una sanzione in misura pari al 50% del maggior contributo Pt_1
dovuto.
A fronte di ciò, non coglie nel segno l'allegazione di cassa forense secondo la quale la sanzione irrogata derivi dall'omesso versamento della contribuzione minima anno 2013.
L'art. 17 L. 576/1980, rubricato “Comunicazioni obbligatorie alla cassa”, prevede, infatti, che : ‹‹Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono comunicare alla cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione
Pag. 3 di 6 della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all' articolo 10 dichiarato ai fini dell'irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all' articolo 11 dichiarato ai fini dell'iva per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita iva, nonché quelle relative allo stato di famiglia.
Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili irpef e dei volumi d'affari iva, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui allo articolo 11 ,secondo comma.
((Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla , per CP_1
questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine))››
Cssì richiamato il quadro normativo, va rammentato che la Corte di legittima ha affermato che “La sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma
4, primo periodo, della L. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare Controparte_1
del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994; CP_1
ne consegue che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della l. n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori. (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 02/07/2018, n. 17258)
Ciò posto, dai documenti in atti risulta che, a causa del difforme invio dei dati con il modello 5/2013, al ricorrente è stata comminata la sanzione prevista dall'art. 17 L.
Pag. 4 di 6 567/80, contestatagli per la prima volta solo con nota pec Prot. n. 2022/178461 del 5 luglio 2022.
Ritenuto dunque, che relativamente all'eccezione di prescrizione delle sanzioni oggetto dell'odierno giudizio il termine da prendere in considerazione è quello quinquennale, secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il motivo appare fondato, tenuto conto che già al momento dell'accertamento, inviato da CP_1
per il recupero delle somme dovute, era già decorso il termine prescrizionale.
Appare altresì meritevole di accoglimento l'eccezione di parte ricorrente circa la non dovutezza delle somme imputate a titolo di spese di notifica perché eseguita via pec.
A tal proposito giova rilevare che ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 aprile 2023, in vigore dal 29/04/2023, in materia di spese di notifica degli atti giudiziari, l'ammontare delle spese, per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della L. 890/82, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 2 per le notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, e conseguentemente la cartella di pagamento deve essere annullata con riferimento alle somme imputate a titolo di sanzioni e spese di notifica eccedenti l'importo pari a 2 euro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da, così provvede in accoglimento del ricorso: Parte_1
- Annulla la cartella di pagamento n. 295 2023 00358775 64 000, notificata in data
25/1/2024, limitatamente alla somma pari a € 520,00, imputata a titolo di sanzioni ed €
3,88 a titolo di spese di notifica, e conseguentemente dichiara non dovuto l'importo complessivo di € 523,88.
- Rigetta ogni altra domanda.
Pag. 5 di 6 - Condanna e , a pagare al ricorrente CP_1 Controparte_3 le spese di lite, che liquida in complessivi € 300,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Patti, 1.7.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
Pag. 6 di 6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata, ad esito dell'udienza del 26.2.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 667/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. pec Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Patti, via N.Gatto Ceraolo n. 51, Email_1
rappresentato e difeso da se stesso.
RICORRENTE
CONTRO
con sede Controparte_1
legale in Roma, via Ennio Quirino Visconti 8 (codice fiscale n. - in P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Avv. nato a CP_2
Catania, il 17 ottobre 1963, (C.F. ) rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 dall'Avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri (C.F.: - pec: CodiceFiscale_3
, ed elettivamente domiciliata al seguente indirizzo PEC Email_2
giusta procura in atti. Email_2
Agente delle Entrate - Riscossione Agente della riscossione per la Provincia di
Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina, via Ugo Bassi 126, isolato 137, P.IVA P.IVA_2 RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso depositato in data 4.03.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento N. 295 2023 00358775 64 000, notificata in data
25/1/2024, per l'importo di € 1.813,00 iscritta al ruolo n. 2023/004908, reso esecutivo in data 24/10/2023, a titolo di contributi integrativi anno 2012 maggiorazioni, interessi e sanzioni, dovuti in favore di . CP_1
Rilevava che la predetta cartella era stata preceduta dall'atto di accertamento, a seguito del quale si era reso disponibile a pagare in unica soluzione il contributo omesso, frutto di un errore nella dichiarazione, e aveva richiesto l'abbattimento delle somme imputate a titolo di interessi e sanzioni, in considerazione di momentanee difficoltà, e che di contro non aveva accettato, iscrivendo a ruolo interamente le somme. CP_1
Eccepiva la prescrizione quinquennale delle sanzioni irrogate e, in ogni caso,
l'illegittimità delle stesse.
Sosteneva altresì, la non dovutezza delle spese di notifica imputate a fronte della notifica via pec della cartella di pagamento opposta.
Rilevava di avere interamente pagato l'importo iscritto a ruolo nelle more del giudizio e chiedeva pertanto l'annullamento della cartella con riferimento alle somme imputate a titolo di sanzioni e spese di notifica pari a complessivi € 520,00 e la restituzione delle predette somme. si costituiva in giudizio con memoria di costituzione del 16.10.2024 CP_1 sostenendo l'infondatezza delle avverse pretese.
Sosteneva la correttezza del procedimento di riscossione e l'applicazione del termine di prescrizione decennale alle sanzioni.
Rilevava, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento agli eccepiti vizi formali della procedura di riscossione posta in essere da Agenzia delle
Entrare.
Pag. 2 di 6 Chiedeva il rigetto e in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento in via diretta delle somme iscritte a ruolo.
nonostante la ritualità della notifica, non si Controparte_3
costituiva in giudizio e, pertanto, va dichiarata contumace.
All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento meglio indicata in premessa, deducendo esclusivamente l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme imputate a titolo di sanzioni, sostenendo che, trattandosi di sanzioni di natura amministrativa, sarebbero soggette alla disciplina prevista dall'art. 28 della legge
689/1981 e, per l'effetto, al termine di prescrizione quinquennale.
Il motivo appare fondato.
Risulta pacifico e incontestato tra le parti che il ricorrente ha trasmesso il Modello
5/2013 (redditi 2012) in data 30 settembre 2013, successivamente nel 2016,
[...]
a seguito di una verifica incrociata tra i dati dichiarati in sede fiscale e quelli CP_1 comunicati all'ente resistente, ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato nel proprio modello 5/2013 un dato difforme rispetto al reddito dichiarato al fisco.
In ragione di ciò, solo con nota pec Prot. n. 2022/178461 del 5 luglio CP_1
2022, ricevuta dal ricorrente in data 11 luglio 2022, ha proceduto a quantificare l'importo dei contributi, delle sanzioni e degli interessi dovuti ai sensi art. 8 del
Regolamento per la disciplina delle sanzioni vigente. Dalla predetta nota è dato evincere che, a fronte della riscontrata irregolarità nella dichiarazione del reddito da parte del gli è stata comminata una sanzione in misura pari al 50% del maggior contributo Pt_1
dovuto.
A fronte di ciò, non coglie nel segno l'allegazione di cassa forense secondo la quale la sanzione irrogata derivi dall'omesso versamento della contribuzione minima anno 2013.
L'art. 17 L. 576/1980, rubricato “Comunicazioni obbligatorie alla cassa”, prevede, infatti, che : ‹‹Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono comunicare alla cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione
Pag. 3 di 6 della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all' articolo 10 dichiarato ai fini dell'irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all' articolo 11 dichiarato ai fini dell'iva per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita iva, nonché quelle relative allo stato di famiglia.
Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili irpef e dei volumi d'affari iva, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui allo articolo 11 ,secondo comma.
((Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla , per CP_1
questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine))››
Cssì richiamato il quadro normativo, va rammentato che la Corte di legittima ha affermato che “La sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma
4, primo periodo, della L. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare Controparte_1
del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994; CP_1
ne consegue che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della l. n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori. (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 02/07/2018, n. 17258)
Ciò posto, dai documenti in atti risulta che, a causa del difforme invio dei dati con il modello 5/2013, al ricorrente è stata comminata la sanzione prevista dall'art. 17 L.
Pag. 4 di 6 567/80, contestatagli per la prima volta solo con nota pec Prot. n. 2022/178461 del 5 luglio 2022.
Ritenuto dunque, che relativamente all'eccezione di prescrizione delle sanzioni oggetto dell'odierno giudizio il termine da prendere in considerazione è quello quinquennale, secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il motivo appare fondato, tenuto conto che già al momento dell'accertamento, inviato da CP_1
per il recupero delle somme dovute, era già decorso il termine prescrizionale.
Appare altresì meritevole di accoglimento l'eccezione di parte ricorrente circa la non dovutezza delle somme imputate a titolo di spese di notifica perché eseguita via pec.
A tal proposito giova rilevare che ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 14 aprile 2023, in vigore dal 29/04/2023, in materia di spese di notifica degli atti giudiziari, l'ammontare delle spese, per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della L. 890/82, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 2 per le notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, e conseguentemente la cartella di pagamento deve essere annullata con riferimento alle somme imputate a titolo di sanzioni e spese di notifica eccedenti l'importo pari a 2 euro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da, così provvede in accoglimento del ricorso: Parte_1
- Annulla la cartella di pagamento n. 295 2023 00358775 64 000, notificata in data
25/1/2024, limitatamente alla somma pari a € 520,00, imputata a titolo di sanzioni ed €
3,88 a titolo di spese di notifica, e conseguentemente dichiara non dovuto l'importo complessivo di € 523,88.
- Rigetta ogni altra domanda.
Pag. 5 di 6 - Condanna e , a pagare al ricorrente CP_1 Controparte_3 le spese di lite, che liquida in complessivi € 300,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Patti, 1.7.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
Pag. 6 di 6