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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 794/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.12.2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Castel di Sangro (AQ) alla Via Parte_1
Antonella D'Aquino presso e nello studio degli avv.ti Aldo Di Ianni e Leonardo Spada, che unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 difesi dall'avv. Christian Rucci del foro di Sulmona, elettivamente domiciliati in L'Aquila alla
Via Crispi n. 5 presso e nello studio dell'avv. Giusi Galgani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizia Lina Sciuba, con domicilio eletto Parte_2
presso e nello studio della predetta in Sulmona al Corso Ovidio n. 44, giusta procura rilasciata per ogni stato e grado del giudizio nel procedimento di primo grado ex art. 702 bis c.p.c. tenutosi dinanzi al Tribunale di Sulmona
APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 159/2023 del Tribunale di Sulmona pubblicata il 07.06.2023 – Donazione.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza, ed in accoglimento dei motivi di appello, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così provvedere:
1) Accogliere l'appello proposto dal sig. e per l'effetto riformare la Parte_1 sentenza gravata nella parte in cui dispone: “Rigetta integralmente le domande svolte da
in via principale. […] Condanna al pagamento in Parte_1 Parte_1
favore di , , delle spese di lite che liquida Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 in complessivi € 18.333,90 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie, aumento del 30% per più parti difese dallo stesso difensore) oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.- Condanna Parte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_2
7.052 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante le risultanze del processo), oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.”
2) Accertare e dichiarare la natura di contratto di donazione tipica ad esecuzione indiretta, la/le liberalità eseguita/e dal Sig. in data 30/07/2012 in favore dei Sig.ri Parte_1
e congiuntamente, nonché in favore di , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
ed ancora a beneficio di;
Controparte_3
3) Dichiarare la nullità della/e donazione/i diretta/e eseguite in data 30/07/2012, dal ricorrente in favore dei tre figli e della nuora, per difetto di elemento essenziale dell'atto pubblico, prevista a pena di nullità della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 782 del codice civile;
4) Condannare i sig.ri e in solido, e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3
ciascuno per sé a restituire, la quota loro donata, pari a € 65.000,00 per ciascuna
[...] delle tre parti, e fino al concorrere della maggior somma di € 195.000,00, oltre interessi sulle predette somme dalla dazione alla restituzione;
5) Condannare i convenuti alle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.”
Per gli appellati , , : Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza disattesa, rigettare, per tutti i motivi che precedono da intendersi come qui ripetuti e trascritti, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 159/2023 resa dal Tribunale di Sulmona Parte_1
a definizione della causa civile n. 283/2020 RGAC confermando integralmente il provvedimento, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata : Parte_2
“…chiede a codesta Ecc.ma Corte: - il rigetto puntuale di ciascuno e tutti motivi di appello formulati dal sig. per le ragioni indicate;
- la conseguente conferma della Parte_1 sentenza n. 159/2023 del Tribunale di Sulmona;
- la condanna dell'attore al pagamento delle spese legali e processuali anche del secondo grado…”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 283/2020 promosso ex art. 702 bis c.p.c. da contro , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e (per sentir accertare e dichiarare la natura di contratto di donazione del versamento Parte_2 di €. 195.000,00 effettuato in favore dei convenuti in data 30.07.2012, con conseguente declaratoria di nullità per difetto di forma scritta per atto pubblico e condanna dei convenuti alla restituzione delle somme), giudizio dell'ambito del quale tutti i convenuti si erano costituiti, resistendo alle domande– il Tribunale di Sulmona così statuiva: “ – Rigetta integralmente le domande svolte da
in via principale. – Dichiara inammissibili le domande svolte da Parte_1
in via subordinata. – Condanna al pagamento in Parte_1 Parte_1
favore di , , delle spese di lite che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 liquida in complessivi € 18.333,90 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie, aumento del 30% per più parti difese dallo stesso difensore) oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge. -
Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Parte_2 lite che liquida in complessivi € 7.052 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante le risultanze del processo), oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.”
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno delle domande, il ricorrente aveva esposto: - di aver contratto matrimonio con , dal quale erano nati Persona_1 tre figli: (coniugato con ), e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3
; - di aver effettuato in data 30.07.2012, dal proprio conto corrente n. 60236 acceso
[...] presso la , tre bonifici per la somma di €. 65.000,00 l'uno in favore dei tre figli CP_4
(nonché alla nuora ) con causale “regalia”; - successivamente il rapporto con Parte_2
i figli era divenuto inesistente ed egli aveva interesse, data anche la sua situazione economica, alla restituzione della somma versata ai figli ritenendo la donazione nulla per difetto di forma.
1.2. Il Tribunale dava, inoltre, atto che con comparsa del 3.12.2020 i convenuti _1
, e si erano costituiti in giudizio, contestando in
[...] Controparte_2 Controparte_3 fatto e in diritto la domanda attorea, sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti per qualificare il versamento delle somme di denaro come donazione.
In particolare, sostenevano i convenuti che il versamento si inseriva nell'ambito di una operazione commerciale che vedeva coinvolta la società Immobiliare Cantile S.r.l., di cui era socio occulto lo stesso ricorrente, e la società Cantile Costruzioni S.r.l., di cui il ricorrente era legale rappresentante.
Dava, infine, atto che anche la convenuta si era costituita in giudizio, Parte_2 contestando la domanda formulata nei suoi confronti, sia perché essa era mera cointestataria del conto con , sia perché il versamento non poteva Controparte_1 qualificarsi come donazione stanti le vicende societarie dalle quali tale operazione era scaturita.
1.3. Rappresentava inoltre che nel corso del giudizio, dopo una serie di rinvii disposti dal giudice istruttore precedente titolare del ruolo, con ordinanza del 18.4.2021, era stato disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e la causa era stata istruita mediante deposito di documenti, interrogatorio formale e prova per testi.
1.4. Ciò detto, il giudice di prime cure, dopo aver esposto le risultanze della espletata istruttoria, rilevava l'infondatezza della domanda dell'attore, osservando che dall'analisi delle vicende intercorse tra le parti, sia antecedenti che successive al versamento delle somme oggetto del giudizio, non poteva affermarsi l'esistenza di una donazione tipica ad esecuzione indiretta ma, al più, una donazione indiretta vera e propria.
In particolare, rilevava che nel caso di specie vi erano diversi fattori che portavano a considerare che il versamento fatto dall'attore/ricorrente in favore dei figli era stato effettuato al solo scopo di effettuare il pagamento del debito rappresentato dal mutuo fondiario contratto da questi ultimi (ma anche dallo stesso donante quale garante) e dalla società Immobiliare Cantile S.r.l. (gestita dall'intera famiglia , compreso l'attore), e Pt_1 cioè: - il versamento della complessiva somma di €. 195.000,00 ai tre figli era avvenuto il
30.7.2012; - in pari data i figli avevano girato la somma sul conto della società (effettiva intestataria del mutuo fondiario) e nello stesso giorno si era proceduto ad estinguere parzialmente il mutuo;
- il mutuo in precedenza era stato frazionato e la somma di €.
195.000,00 copriva perfettamente la somma richiesta per l'estinzione della terza quota del mutuo frazionato, propedeutica alla cancellazione dell'ipoteca accesa su uno degli immobili, oggetto poi di cessione a terzi.
Riteneva la ravvisabilità nella specie di ulteriori elementi presuntivi circa il coinvolgimento dell'attore sia nelle vicende della società Immobiliare Cantile S.r.l. (società di gestione di immobili, della quale egli era stato amministratore fino al 2008, assumendo poi, nell'ottobre
2012, la carica di liquidatore della società quando l'assemblea dei soci ne aveva deliberato lo scioglimento), sia nell'operazione commerciale riferita all'acquisto del complesso immobiliare denominato Residenza “Le Cernaie” sito in Rivisondoli, con il richiamato mutuo fondiario, la sua ristrutturazione e la successiva cessione a terzi (in particolare aveva assunto il ruolo di garante del mutuo fondiario provvedendo anche alla ristrutturazione del complesso immobiliare con la società Cantile Costruzioni S.r.l. di cui era legale rappresentante).
Rilevava che nel dicembre dell'anno 2012 aveva trasferito l'immobile in Parte_1
Rivisondoli in parti uguali ai tre figli, i quali, a loro volta, avevano donato le quote della società al padre.
1.5. Richiamati in principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 18725/2017, rilevava nella specie la ravvisabilità di una donazione indiretta, in quanto con il suddetto negozio,
l'attore/ricorrente aveva di fatto adempiuto al pagamento del mutuo in cui figuravano quali debitori i figli (e lui quale garante) e la società Cantile S.r.l., consentendo la liberazione parziale dell'ipoteca iscritta su alcuni beni che sarebbero stati poi venduti a terzi.
Concludeva pertanto ritenendo che il versamento della somma di denaro oggetto del giudizio poteva essere qualificato quale donazione indiretta, non soggetta al requisito della forma solenne di cui all'art. 782 c.c..
1.6. Rilevava infine l'estraneità, alla fattispecie oggetto di giudizio, della convenuta , Pt_2 poiché destinataria del versamento di € 65.000,00 solo quale cointestataria del conto corrente del coniuge , effettivo beneficiario della disposizione dell'attore. Controparte_1
1.7 Dopo aver rigettato le domande principali formulate dall'odierno appellante, il giudice di prime cure dichiarava altresì l'inammissibilità delle domande dallo stesso formulate in via subordinata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., trattandosi di domande nuove e tardivamente proposte, atteso che, anche a volerle volendole qualificare come eccezioni o domande riconvenzionali proposte in conseguenza delle difese dei convenuti, avrebbero dovuto essere in ogni caso proposte entro la prima udienza di trattazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma Parte_1 sulla scorta dei seguenti motivi di appello: 1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 782, 783, 809 c.c. riguardante l'errata qualificazione giuridica dei fatti di causa in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.); 2)
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 2467 comma 2 e 2697 c.c. nonché in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. riguardante l'errata qualificazione della donazione del sig. agli appellati nonché dei conferimenti alla società Immobiliare Parte_1
Cantile S.r.l.); 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell'art. 2730 in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio con violazione degli artt. 769 e 809 c.c., nonché in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c. – art. 360 c.p.c. n. 5.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si sono costituiti gli appellati contestando il gravame, del quale hanno invocato il rigetto con vittoria di spese.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 19.12.2023 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 17.12.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appellante e i tre appellati hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le Pt_1 conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali, mentre l'appellata non vi ha Pt_2
provveduto.
Come detto anche l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1 Con tale motivo l'appellante denuncia che il giudice di prime cure ha erroneamente qualificato la donazione diretta, posta in essere da esso appellante, quale donazione indiretta, in quanto inserita in una più ampia operazione commerciale operata di concerto con i figli.
Di contro, sostiene di aver effettuato una classica donazione diretta ad esecuzione indiretta, posta in essere mediante un ordine di giroconto dalla propria banca in favore dei figli, con accredito della somma sul conto corrente dei donatari.
In particolare, evidenzia di aver effettuato i bonifici in favore dei figli, con causale “regalia”, nella consapevolezza di compiere una donazione diretta nei loro confronti: dunque tutta l'operazione è stata mossa da animus donandi da parte dell'appellante ed ha comportato il diretto arricchimento dei figli e della nuora, con contemporaneo depauperamento del patrimonio del donante.
Aggiunge di non avere nulla a che vedere con l'operazione posta in essere dai figli e dalla nuora successivamente al ricevimento delle somme loro donate, poiché ignorava in maniera assoluta l'intento dei figli, peraltro liberi di utilizzare il denaro ricevuto come meglio ritenevano.
Richiama i principi enunciati dalla Suprema Corte nella nota sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 18725/2017 e contesta invece i richiami giurisprudenziali operati dal giudice di prime cure (in particolare quelli relativi al pagamento del debito del terzo o al pagamento di quota di mutuo da parte del terzo).
Spiega che le Sezioni Unite, nella citata pronuncia, hanno ricondotto nell'ambito del contratto di donazione (diretta) i trasferimenti di libretto al portatore, le liberalità attuate attraverso titoli di credito (emissione di assegni bancari o circolari al nome del beneficiario), il trasferimento a mezzo banca (bancogiro) di strumenti finanziari o, in genere, di valori, dal conto di deposito del beneficiante a quello del beneficiario (caso deciso dalle Sezioni Unite e per il quale è stata esclusa la sua qualificazione come contratto a favore di terzo e, nel caso specifico analizzato, è stata esclusa anche la sua qualificazione come donazione indiretta, essendo stata ravvisata una donazione diretta del denaro, nulla per mancanza di forma); mentre hanno ritenuto liberalità non donative quelle che si realizzano “(a) con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l'adempimento del terzo o le rinunce abdicative); (b) con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo;
(c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali;
(d) con la combinazione di più negozi come nel caso della intestazione di beni
a nome altrui”.
5.2 Il Collegio ritiene utile preliminarmente rammentare, nel solco interpretativo tracciato proprio dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza richiamata dall'appellante (
n. 18725/2017), che il contratto di donazione (definito dall'art. 769 c.c. come l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa dii un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione) e le liberalità diverse dalla donazione, dette anche donazioni indirette (contemplate dall'art. 809 c.c. come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione stessa), “hanno in comune l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro”, mentre differiscono tra loro, perché nel secondo caso “l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente ma in modo diverso”….”Il codice civile estende alle liberalità diverse dalla donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta i legittimari
(art. 809 c.c.) e le assoggetta alla disciplina della collazione (art. 737 c.c.), ma al contempo prevede l'applicabilità delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza che occorra l'assolvimento dell'onere della forma di cui all'art. 782 c.c..
Invero il regime formale della forma solenne (fuori dei casi di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decida di spogliarsi, senza corrispettivo dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione”.
5.3. Come segnalato anche dagli appellanti, le Sezioni Unite, nella pronuncia in disamina, hanno proceduto ad una ricognizione delle ipotesi più significative che l'esperienza giurisprudenziale ha ricondotto all'ambito della donazione indiretta, rilevando in particolare che: - la liberalità non donativa può essere realizzata con un contratto a favore di terzo, ossia in virtù di un accordo tra disponente-stipulante e promittente con il quale al terzo beneficiario è attribuito un diritto senza che questi paghi alcun corrispettivo e senza prospettiva di un vantaggio economico per lo stipulante;
- riconducibile alla donazione indiretta è anche la cosiddetta cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad un solo soggetto (realizzandosi in tale caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, l'arricchimento dell'altro cointestatario), o la cointestazione di buoni postali fruttiferi (atteso che con il negozio propriamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che diventa beneficiario della relativa quota); - parimenti integra ipotesi di donazione indiretta il pagamento di un'obbligazione altrui, compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore (assistendosi in tale caso ad un'operazione che vede il coinvolgimento delle sfere giuridiche di tre soggetti e cioè il solvens, il debitore ed il creditore); - il risultato liberale può essere conseguito anche attraverso la combinazione di più atti e negozi come nel caso della intestazione di beni a nome altrui (da ritenersi realizzato anche quando la dazione di denaro sia fatta dal beneficiante al beneficiario, in quanto avente valore semplicemente strumentale al conseguimento di quel risultato); - donazioni indirette sono anche ravvisabili nelle ipotesi in cui le parti di un contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto a beneficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell'alienante; o nel caso di rinuncia abdicativa.
5.4 Ciò detto, si rileva che correttamente nella specie il giudicante ha ravvisato, nell'operazione posta in essere dal beneficiante (ricostruita, sulla scorta delle risultanze probatorie, come diretta a fornire ai beneficiari le risorse perché la società di cui erano soci esclusivi potesse adempiere al pagamento della rata del mutuo, contratto dalla stessa società, con la garanzia fideiussoria del beneficiante e dei tre soci), gli estremi della donazione indiretta non soggetta alla forma solenne prevista dall'art. 782 c.c.
5.4.1. Nella specie invero il risultato liberale dell'adempimento dell'obbligo del terzo risulta raggiunto (siccome ritenuto possibile dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia del 2017) attraverso più atti collegati, ove l'elargizione della somma a favore dei beneficiari
(unici soci della società debitrice), risulta unicamente strumentale a quel risultato.
5.4.2. La scansione temporale dei fatti, così come ricostruita all'esito dell'istruttoria (in particolar alla luce della documentazione in atti), consente di ritenere accertato che i bonifici furono effettuati in favore dei tre figli al fine di procurare loro le risorse necessarie a dotare la società della quale essi erano unici soci dei mezzi di estinzione della quota di mutuo gravante sull'immobile destinato alla vendita, mutuo contratto dalla società con la garanzia personale dei soci e di quella dell'attuale appellante.
Ed invero:
- I tre bonifici in favore dei figli, per complessivi €. 195.000,00, sono stati effettuati dall'appellante in data 30.07.2012;
- Lo stesso 30.07.2012 i figli dell'appellante hanno girato la somma sul conto della società (effettiva intestataria del mutuo fondiario) e si è proceduto, sempre lo stesso giorno, ad estinguere parzialmente il mutuo;
- Il mutuo era stato in precedenza frazionato e la somma di €. 195.000,00 (quella bonificata dall'appellante ai figli) collimava perfettamente con l'importo richiesto per l'estinzione della terza quota del mutuo frazionato, propedeutica e necessaria alla cancellazione dell'ipoteca accesa su uno degli immobili oggetto di successiva cessione. 5.4.3. La coincidenza dell'importo complessivo dei bonifici effettuati da Parte_1 in favore dei figli in data 30.07.2012 con l'importo richiesto per l'estinzione della terza quota di mutuo frazionata, necessaria alla cancellazione dell'ipoteca sull'immobile oggetto di successiva cessione ed il simultaneo impiego, da parte dei tre figli, il giorno stesso della ricezione delle somme, allo scopo di dotare la società delle risorse necessarie all'estinzione del mutuo (relativamente al quale sia il beneficiante che i beneficiari si erano costituiti fideiussori) rende palese la destinazione del denaro oggetto di bonifico agli scopi sopra indicati.
5.4.5. Alla luce degli elementi sopra evidenziati, privo di pregio si rivela il rilievo dell'appellante, secondo cui egli si sarebbe limitato a donare, tramite i bonifici sopra più volte richiamati, l'importo di € 65.000,00 in favore di ciascuno dei figli, mentre l'impiego che questi ne avevano successivamente fatto era fatto proprio dei figli, l'intenzione dei quali era del tutto sconosciuta ad esso appellante.
Non può del resto essere ignorato che, come correttamente rilevato dal primo giudice,
, ancorché formalmente uscito sin dall'anno 2008 dalla compagine Parte_1 sociale della società Cantile Immobiliare S.r.l., ha continuato ad essere convolto nelle vicende di detta società, come dimostrato: - dalla prestazione di fideiussione al fine di consentire alla società di ottenere il mutuo per l'acquisto del compendio immobiliare che era poi stato oggetto di lavori di ristrutturazione affidati dalla detta società alla Cantile
Costruzioni S.r.l. facente capo a e alla moglie;
- dal fatto che a distanza Parte_1 di pochi mesi dai bonifici oggetto di causa (i quali avevano consentito l'estinzione della terza rata del mutuo) egli stesso aveva assunto la qualifica di liquidatore della società
Cantile Immobiliare S.r.l. dopo che l'assemblea ne aveva deliberato lo scioglimento;
- dalle dichiarazioni del teste , notaio, escusso all'udienza dell'8.02.2023 (il quale Testimone_1 così si è espresso: “…la famiglia è mia cliente da oltre trent'anni ma non posso Pt_1 essere preciso sul periodo in cui venivano a parlare delle vicende societarie della
Immobiliare Cantile S.r.l. ma sicuramente la Immobiliare Cantile era una società di famiglia gestita da tutti e ci sono stati più incontri sulle vicende societarie sia con i figli che con il
, forse mancava qualche volta il figlio e sono state fatte Parte_1 CP_2 sicuramente delle cessioni di quote in ambito familiare anche se non ricordo chi ha ceduto
a chi se il padre ai figli o il contrario, si trattava di cessioni a fini fiscali in cui era presente anche il commercialista ”). Per_2
5.5. Dunque, alla luce di quanto esposto e delle risultanze probatorie di primo grado, il primo motivo di gravame si appalesa infondato e va rigettato, dovendosi invece confermare la sentenza di primo grado in ordine all'accertamento della sussistenza, nel caso di specie, di una donazione indiretta operata dall'appellante in favore dei convenuti.
6. Anche il secondo motivo di gravame non merita accoglimento.
6.1. Con il motivo ora in disamina l'appellante evidenzia l'erroneità della ricostruzione operata dal giudice di primo grado in ordine ai fatti, ai rapporti intercorrenti tra le parti del giudizio, tra le persone giuridiche coinvolte e con riferimento alle risultanze derivanti dai bilanci e dalle scritture contabili della società presunta beneficiaria finale della dazione di denaro.
In particolare, pone l'accento sulla natura delle società di capitali (nella specie, la
Immobiliare Cantile S.r.l.), sulla autonomia giuridica e patrimoniale di cui godono rispetto ai soci, persone fisiche, che le compongono, e sul modo in cui possono ricorrere a capitali esterni per finanziare le attività societarie, contestando perciò di aver pagato, con i bonifici effettuali, la quota del mutuo riferibile all'immobile poi alienato dalla Immobiliare Cantile
S.r.l., ribadendo invece che nella specie si verte in ipotesi di donazione diretta ad esecuzione indiretta.
Spiega che in data 30.07.2012 la società Immobiliare Cantile S.r.l. aveva ricevuto tre finanziamenti infruttiferi da parte dei tre soci della stessa e che all'esito dell'avvenuto accredito del conferimento si era verificata la seguente condizione: i soci avevano maturato un credito verso la società come posta positiva iscritta a bilancio in loro favore (atteso che i finanziamenti sono somme di denaro che i soci hanno diritto a vedersi restituite e costituiscono un debito della società da iscrivere nel passivo della società).
Rileva pertanto come l'impostazione del primo giudice (secondo cui Parte_1 avrebbe pagato la quota del mutuo riferibile all'immobile poi successivamente alienato sempre dalla società Immobiliare Cantile S.r.l.) sia smentita dalle risultanze processuali, dalle quali emerge che la quota di mutuo è stata pagata dalla società per il tramite del prestito infruttifero dei soci.
Aggiunge che il credito maturato successivamente al finanziamento infruttifero del socio è stato da questi utilizzato a titolo di compensazione sul bene venduto in fase di liquidazione della società ai tre soci della Immobiliare Cantile S.r.l. (e cioè , Controparte_1 [...]
e ). CP_2 Controparte_3
Rileva peraltro che il mutuo era stato contratto esclusivamente dalla società Immobiliare
Cantile Immobiliare S.r.l., quale soggetto avente capacità patrimoniale autonoma, mentre la decisione dei soci di finanziare la società per estinguere la quota parte del mutuo era stata dettata da ragioni del tutto personali. Ribadisce che a nulla rilevano dette condotte con riferimento alla donazione posta in essere da esso appellante al solo fine di arricchire i figli.
Nega oltretutto che fosse coinvolto nella gestione della società Cantile Immobiliare S.r.l., atteso che aveva fatto parte della compagine sociale unicamente dal 22.09.2007 al
23.09.2008, mentre la società era rimasta attiva fino al 2012.
Spiega che l'unica sua apparizione nelle vicende della società risaliva al 23.06.2011 quando aveva prestato garanzia in favore della società nel contratto di mutuo.
Evidenzia, quanto ai rapporti tra la società Cantile Immobiliare S.r.l. (alla quale cui compagine sociale era estraneo) e la società Cantile Costruzioni S.r.l. (della quale egli era socio) per la ristrutturazione del compendio immobiliare acquistato dalla prima, che si è trattato di rapporti tra due persone giuridiche.
6.2. Questo Collegio ha già rigettato il primo motivo di impugnazione dell'appellante, ritenendo sussistente, nel caso di specie, una donazione indiretta, fornendo motivazione anche in ordine alla ricostruzione dei fatti e al coinvolgimento dell'appellante nelle vicende societarie della Immobiliare Cantile S.r.l., per cui l'esame di tale punto di doglianza appare ultroneo, posto che la decisione cd. assorbente sul primo motivo di appello permette di ravvisare la decisione implicita anche delle questioni cd. assorbite.
Va solo evidenziato -quanto al rilievo operato dall'appellante in ordine al fatto che, per effetto del prestito infruttifero effettuato in favore della società con il denaro loro donato dal padre, essi hanno maturato una società che poi hanno compensato con crediti della società al momento della liquidazione- che gli effetti vantaggiosi per i soci derivati dall'intera operazione costituiscono l'effetto liberale riconducibile alla donazione indiretta per cui è causa.
7. Va infine rigettato il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte il cui il giudice di prime cure, pur pervenendo alla tesi della donazione indiretta, non ha fornito sul punto adeguata motivazione, con particolare riferimento alla prova del fatto che il denaro in oggetto fosse stato elargito da esso appellante ai figli (e alla nuora) al fine di far loro effettuare il pagamento della rata di mutuo contratto dalla Immobiliare Cantile S.r.l., della quale i figli erano unici soci;
motivazione ancora più necessaria in considerazione del fatto che il donante ben avrebbe potuto, avendone titolo come garante, pagare direttamente la predetta rata poi pagata dalla società con il prestito loro fatto dai tre figli, unici soci della predetta società. Censura altresì la parte di sentenza riferita alla posizione della convenuta , Parte_2 che il primo giudice ha ritenuto estranea alla fattispecie oggetto di giudizio, posto che, trattandosi di donazione ex art. 769 c.c., ha percepito per tale titolo la metà della somma di €. 65.000,00 in virtù di un contratto nullo.
7.2. Anche in tal caso, invero, si tratta di aspetto che questa Corte ha valutato con riferimento al primo motivo di doglianza, in sede di verifica della scansione temporale dei fatti così come è emersa all'esito dell'istruttoria (in primis, alla luce della documentazione in atti), e dunque così come accertata dal giudice di primo grado, per cui anche tale questione può dirsi assorbita da quanto deciso con riferimento al primo motivo di doglianza.
7.3. Anche la censura relativa alla parte di sentenza riferita alla posizione della convenuta
, che il primo giudice ha ritenuto estranea alla fattispecie oggetto di giudizio, Parte_2 mentre invece, secondo la prospettazione dell'appellante, andrebbe condannata alla restituzione di quanto avuto poiché, trattandosi di donazione ex art. 769 c.c., ha percepito per tale titolo la metà della somma di €. 65.000,00 in virtù di un contratto nullo, va rigettata.
Tale doglianza parte dall'assunto che, nel caso di specie, ricorra una donazione ex art. 769
c.c., mentre, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, si è in presenza di una donazione indiretta, e conseguentemente sussiste la estraneità della convenuta
[...]
al giudizio, essendo stata la stessa destinataria del versamento di €. 65.000,00 Pt_2 effettuato dall'appellante solo quale cointestataria del conto corrente del coniuge _1
, effettivo beneficiario della disposizione del .
[...] Parte_1
8. Va accolta parzialmente la richiesta proveniente dalla difesa degli appellati _1
, e (vedi comparse conclusionali di replica),
[...] Controparte_2 Controparte_3 diretta ad ottenere ex art. 89 c.p.c. la cancellazione della seguente frase contenuta nella comparsa conclusionale dell'appellante (pag. 6): “Si permetta a questa difesa evidenziare la barbarie giuridica pronunciata dalla difesa dei germani ”, nonché il risarcimento Pt_1 del danno.
8.1. Premesso che le espressioni sconvenienti od offensive ex art 89 c.p.c., consistono in tutte quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona e del decoro del procedimento, si rileva che le espressioni contenute nella frase in disamina rivelano oggettivamente un intento denigratorio ed offensivo, lesivo della dignità professionale del collega di controparte.
Va dunque disposta la sua cancellazione. 8.2. Non meritevole di accoglimento si rivela, invece, la richiesta di condanna al risarcimento del danno, prevista unicamente nel caso in cui l'espressione offensiva sia estranea all'oggetto della lite.
9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia (da
€. 52.001,00 ad €. 260.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione e riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase decisoria per la sola appellata (non avendo la difesa della stessa precisato le conclusioni e Pt_2
depositato gli scritti conclusionali), con aumento inoltre per i tre appellati in Controparte_5
quanto difesi dallo stesso difensore.
10. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) DISPONE, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione della frase “Si permetta a questa difesa evidenziare la barbarie giuridica pronunciata dalla difesa dei germani
” contenuta a pag. 6 della comparsa conclusionale a firma dell'avv. Leonardo Pt_1
Spada;
3) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore degli appellati , Controparte_1
e , delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_2 Controparte_3 liquida in complessivi € 12.988,30 per competenze (già comprensive dell'aumento del 30% trattandosi di più parti difese dallo stesso difensore), oltre a rimborso forfetario spese generali e a IVA e CAP come per legge;
4) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata , delle Parte_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.440,00 per competenze, oltre a oltre a rimborso forfetario spese generali e a IVA e CAP come per legge;
5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta
Così deciso nella camera di consiglio del 7.01.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 794/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.12.2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Castel di Sangro (AQ) alla Via Parte_1
Antonella D'Aquino presso e nello studio degli avv.ti Aldo Di Ianni e Leonardo Spada, che unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 difesi dall'avv. Christian Rucci del foro di Sulmona, elettivamente domiciliati in L'Aquila alla
Via Crispi n. 5 presso e nello studio dell'avv. Giusi Galgani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizia Lina Sciuba, con domicilio eletto Parte_2
presso e nello studio della predetta in Sulmona al Corso Ovidio n. 44, giusta procura rilasciata per ogni stato e grado del giudizio nel procedimento di primo grado ex art. 702 bis c.p.c. tenutosi dinanzi al Tribunale di Sulmona
APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 159/2023 del Tribunale di Sulmona pubblicata il 07.06.2023 – Donazione.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza, ed in accoglimento dei motivi di appello, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così provvedere:
1) Accogliere l'appello proposto dal sig. e per l'effetto riformare la Parte_1 sentenza gravata nella parte in cui dispone: “Rigetta integralmente le domande svolte da
in via principale. […] Condanna al pagamento in Parte_1 Parte_1
favore di , , delle spese di lite che liquida Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 in complessivi € 18.333,90 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie, aumento del 30% per più parti difese dallo stesso difensore) oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.- Condanna Parte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_2
7.052 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante le risultanze del processo), oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.”
2) Accertare e dichiarare la natura di contratto di donazione tipica ad esecuzione indiretta, la/le liberalità eseguita/e dal Sig. in data 30/07/2012 in favore dei Sig.ri Parte_1
e congiuntamente, nonché in favore di , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
ed ancora a beneficio di;
Controparte_3
3) Dichiarare la nullità della/e donazione/i diretta/e eseguite in data 30/07/2012, dal ricorrente in favore dei tre figli e della nuora, per difetto di elemento essenziale dell'atto pubblico, prevista a pena di nullità della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 782 del codice civile;
4) Condannare i sig.ri e in solido, e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3
ciascuno per sé a restituire, la quota loro donata, pari a € 65.000,00 per ciascuna
[...] delle tre parti, e fino al concorrere della maggior somma di € 195.000,00, oltre interessi sulle predette somme dalla dazione alla restituzione;
5) Condannare i convenuti alle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.”
Per gli appellati , , : Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza disattesa, rigettare, per tutti i motivi che precedono da intendersi come qui ripetuti e trascritti, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 159/2023 resa dal Tribunale di Sulmona Parte_1
a definizione della causa civile n. 283/2020 RGAC confermando integralmente il provvedimento, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata : Parte_2
“…chiede a codesta Ecc.ma Corte: - il rigetto puntuale di ciascuno e tutti motivi di appello formulati dal sig. per le ragioni indicate;
- la conseguente conferma della Parte_1 sentenza n. 159/2023 del Tribunale di Sulmona;
- la condanna dell'attore al pagamento delle spese legali e processuali anche del secondo grado…”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 283/2020 promosso ex art. 702 bis c.p.c. da contro , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e (per sentir accertare e dichiarare la natura di contratto di donazione del versamento Parte_2 di €. 195.000,00 effettuato in favore dei convenuti in data 30.07.2012, con conseguente declaratoria di nullità per difetto di forma scritta per atto pubblico e condanna dei convenuti alla restituzione delle somme), giudizio dell'ambito del quale tutti i convenuti si erano costituiti, resistendo alle domande– il Tribunale di Sulmona così statuiva: “ – Rigetta integralmente le domande svolte da
in via principale. – Dichiara inammissibili le domande svolte da Parte_1
in via subordinata. – Condanna al pagamento in Parte_1 Parte_1
favore di , , delle spese di lite che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 liquida in complessivi € 18.333,90 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie, aumento del 30% per più parti difese dallo stesso difensore) oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge. -
Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Parte_2 lite che liquida in complessivi € 7.052 per compensi (scaglione sino a 260.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante le risultanze del processo), oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge.”
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno delle domande, il ricorrente aveva esposto: - di aver contratto matrimonio con , dal quale erano nati Persona_1 tre figli: (coniugato con ), e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3
; - di aver effettuato in data 30.07.2012, dal proprio conto corrente n. 60236 acceso
[...] presso la , tre bonifici per la somma di €. 65.000,00 l'uno in favore dei tre figli CP_4
(nonché alla nuora ) con causale “regalia”; - successivamente il rapporto con Parte_2
i figli era divenuto inesistente ed egli aveva interesse, data anche la sua situazione economica, alla restituzione della somma versata ai figli ritenendo la donazione nulla per difetto di forma.
1.2. Il Tribunale dava, inoltre, atto che con comparsa del 3.12.2020 i convenuti _1
, e si erano costituiti in giudizio, contestando in
[...] Controparte_2 Controparte_3 fatto e in diritto la domanda attorea, sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti per qualificare il versamento delle somme di denaro come donazione.
In particolare, sostenevano i convenuti che il versamento si inseriva nell'ambito di una operazione commerciale che vedeva coinvolta la società Immobiliare Cantile S.r.l., di cui era socio occulto lo stesso ricorrente, e la società Cantile Costruzioni S.r.l., di cui il ricorrente era legale rappresentante.
Dava, infine, atto che anche la convenuta si era costituita in giudizio, Parte_2 contestando la domanda formulata nei suoi confronti, sia perché essa era mera cointestataria del conto con , sia perché il versamento non poteva Controparte_1 qualificarsi come donazione stanti le vicende societarie dalle quali tale operazione era scaturita.
1.3. Rappresentava inoltre che nel corso del giudizio, dopo una serie di rinvii disposti dal giudice istruttore precedente titolare del ruolo, con ordinanza del 18.4.2021, era stato disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e la causa era stata istruita mediante deposito di documenti, interrogatorio formale e prova per testi.
1.4. Ciò detto, il giudice di prime cure, dopo aver esposto le risultanze della espletata istruttoria, rilevava l'infondatezza della domanda dell'attore, osservando che dall'analisi delle vicende intercorse tra le parti, sia antecedenti che successive al versamento delle somme oggetto del giudizio, non poteva affermarsi l'esistenza di una donazione tipica ad esecuzione indiretta ma, al più, una donazione indiretta vera e propria.
In particolare, rilevava che nel caso di specie vi erano diversi fattori che portavano a considerare che il versamento fatto dall'attore/ricorrente in favore dei figli era stato effettuato al solo scopo di effettuare il pagamento del debito rappresentato dal mutuo fondiario contratto da questi ultimi (ma anche dallo stesso donante quale garante) e dalla società Immobiliare Cantile S.r.l. (gestita dall'intera famiglia , compreso l'attore), e Pt_1 cioè: - il versamento della complessiva somma di €. 195.000,00 ai tre figli era avvenuto il
30.7.2012; - in pari data i figli avevano girato la somma sul conto della società (effettiva intestataria del mutuo fondiario) e nello stesso giorno si era proceduto ad estinguere parzialmente il mutuo;
- il mutuo in precedenza era stato frazionato e la somma di €.
195.000,00 copriva perfettamente la somma richiesta per l'estinzione della terza quota del mutuo frazionato, propedeutica alla cancellazione dell'ipoteca accesa su uno degli immobili, oggetto poi di cessione a terzi.
Riteneva la ravvisabilità nella specie di ulteriori elementi presuntivi circa il coinvolgimento dell'attore sia nelle vicende della società Immobiliare Cantile S.r.l. (società di gestione di immobili, della quale egli era stato amministratore fino al 2008, assumendo poi, nell'ottobre
2012, la carica di liquidatore della società quando l'assemblea dei soci ne aveva deliberato lo scioglimento), sia nell'operazione commerciale riferita all'acquisto del complesso immobiliare denominato Residenza “Le Cernaie” sito in Rivisondoli, con il richiamato mutuo fondiario, la sua ristrutturazione e la successiva cessione a terzi (in particolare aveva assunto il ruolo di garante del mutuo fondiario provvedendo anche alla ristrutturazione del complesso immobiliare con la società Cantile Costruzioni S.r.l. di cui era legale rappresentante).
Rilevava che nel dicembre dell'anno 2012 aveva trasferito l'immobile in Parte_1
Rivisondoli in parti uguali ai tre figli, i quali, a loro volta, avevano donato le quote della società al padre.
1.5. Richiamati in principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 18725/2017, rilevava nella specie la ravvisabilità di una donazione indiretta, in quanto con il suddetto negozio,
l'attore/ricorrente aveva di fatto adempiuto al pagamento del mutuo in cui figuravano quali debitori i figli (e lui quale garante) e la società Cantile S.r.l., consentendo la liberazione parziale dell'ipoteca iscritta su alcuni beni che sarebbero stati poi venduti a terzi.
Concludeva pertanto ritenendo che il versamento della somma di denaro oggetto del giudizio poteva essere qualificato quale donazione indiretta, non soggetta al requisito della forma solenne di cui all'art. 782 c.c..
1.6. Rilevava infine l'estraneità, alla fattispecie oggetto di giudizio, della convenuta , Pt_2 poiché destinataria del versamento di € 65.000,00 solo quale cointestataria del conto corrente del coniuge , effettivo beneficiario della disposizione dell'attore. Controparte_1
1.7 Dopo aver rigettato le domande principali formulate dall'odierno appellante, il giudice di prime cure dichiarava altresì l'inammissibilità delle domande dallo stesso formulate in via subordinata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., trattandosi di domande nuove e tardivamente proposte, atteso che, anche a volerle volendole qualificare come eccezioni o domande riconvenzionali proposte in conseguenza delle difese dei convenuti, avrebbero dovuto essere in ogni caso proposte entro la prima udienza di trattazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma Parte_1 sulla scorta dei seguenti motivi di appello: 1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 782, 783, 809 c.c. riguardante l'errata qualificazione giuridica dei fatti di causa in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.); 2)
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 2467 comma 2 e 2697 c.c. nonché in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. riguardante l'errata qualificazione della donazione del sig. agli appellati nonché dei conferimenti alla società Immobiliare Parte_1
Cantile S.r.l.); 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell'art. 2730 in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio con violazione degli artt. 769 e 809 c.c., nonché in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c. – art. 360 c.p.c. n. 5.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si sono costituiti gli appellati contestando il gravame, del quale hanno invocato il rigetto con vittoria di spese.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 19.12.2023 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 17.12.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appellante e i tre appellati hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le Pt_1 conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali, mentre l'appellata non vi ha Pt_2
provveduto.
Come detto anche l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1 Con tale motivo l'appellante denuncia che il giudice di prime cure ha erroneamente qualificato la donazione diretta, posta in essere da esso appellante, quale donazione indiretta, in quanto inserita in una più ampia operazione commerciale operata di concerto con i figli.
Di contro, sostiene di aver effettuato una classica donazione diretta ad esecuzione indiretta, posta in essere mediante un ordine di giroconto dalla propria banca in favore dei figli, con accredito della somma sul conto corrente dei donatari.
In particolare, evidenzia di aver effettuato i bonifici in favore dei figli, con causale “regalia”, nella consapevolezza di compiere una donazione diretta nei loro confronti: dunque tutta l'operazione è stata mossa da animus donandi da parte dell'appellante ed ha comportato il diretto arricchimento dei figli e della nuora, con contemporaneo depauperamento del patrimonio del donante.
Aggiunge di non avere nulla a che vedere con l'operazione posta in essere dai figli e dalla nuora successivamente al ricevimento delle somme loro donate, poiché ignorava in maniera assoluta l'intento dei figli, peraltro liberi di utilizzare il denaro ricevuto come meglio ritenevano.
Richiama i principi enunciati dalla Suprema Corte nella nota sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 18725/2017 e contesta invece i richiami giurisprudenziali operati dal giudice di prime cure (in particolare quelli relativi al pagamento del debito del terzo o al pagamento di quota di mutuo da parte del terzo).
Spiega che le Sezioni Unite, nella citata pronuncia, hanno ricondotto nell'ambito del contratto di donazione (diretta) i trasferimenti di libretto al portatore, le liberalità attuate attraverso titoli di credito (emissione di assegni bancari o circolari al nome del beneficiario), il trasferimento a mezzo banca (bancogiro) di strumenti finanziari o, in genere, di valori, dal conto di deposito del beneficiante a quello del beneficiario (caso deciso dalle Sezioni Unite e per il quale è stata esclusa la sua qualificazione come contratto a favore di terzo e, nel caso specifico analizzato, è stata esclusa anche la sua qualificazione come donazione indiretta, essendo stata ravvisata una donazione diretta del denaro, nulla per mancanza di forma); mentre hanno ritenuto liberalità non donative quelle che si realizzano “(a) con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l'adempimento del terzo o le rinunce abdicative); (b) con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo;
(c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali;
(d) con la combinazione di più negozi come nel caso della intestazione di beni
a nome altrui”.
5.2 Il Collegio ritiene utile preliminarmente rammentare, nel solco interpretativo tracciato proprio dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza richiamata dall'appellante (
n. 18725/2017), che il contratto di donazione (definito dall'art. 769 c.c. come l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa dii un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione) e le liberalità diverse dalla donazione, dette anche donazioni indirette (contemplate dall'art. 809 c.c. come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione stessa), “hanno in comune l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro”, mentre differiscono tra loro, perché nel secondo caso “l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente ma in modo diverso”….”Il codice civile estende alle liberalità diverse dalla donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta i legittimari
(art. 809 c.c.) e le assoggetta alla disciplina della collazione (art. 737 c.c.), ma al contempo prevede l'applicabilità delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza che occorra l'assolvimento dell'onere della forma di cui all'art. 782 c.c..
Invero il regime formale della forma solenne (fuori dei casi di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decida di spogliarsi, senza corrispettivo dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione”.
5.3. Come segnalato anche dagli appellanti, le Sezioni Unite, nella pronuncia in disamina, hanno proceduto ad una ricognizione delle ipotesi più significative che l'esperienza giurisprudenziale ha ricondotto all'ambito della donazione indiretta, rilevando in particolare che: - la liberalità non donativa può essere realizzata con un contratto a favore di terzo, ossia in virtù di un accordo tra disponente-stipulante e promittente con il quale al terzo beneficiario è attribuito un diritto senza che questi paghi alcun corrispettivo e senza prospettiva di un vantaggio economico per lo stipulante;
- riconducibile alla donazione indiretta è anche la cosiddetta cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad un solo soggetto (realizzandosi in tale caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, l'arricchimento dell'altro cointestatario), o la cointestazione di buoni postali fruttiferi (atteso che con il negozio propriamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che diventa beneficiario della relativa quota); - parimenti integra ipotesi di donazione indiretta il pagamento di un'obbligazione altrui, compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore (assistendosi in tale caso ad un'operazione che vede il coinvolgimento delle sfere giuridiche di tre soggetti e cioè il solvens, il debitore ed il creditore); - il risultato liberale può essere conseguito anche attraverso la combinazione di più atti e negozi come nel caso della intestazione di beni a nome altrui (da ritenersi realizzato anche quando la dazione di denaro sia fatta dal beneficiante al beneficiario, in quanto avente valore semplicemente strumentale al conseguimento di quel risultato); - donazioni indirette sono anche ravvisabili nelle ipotesi in cui le parti di un contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto a beneficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell'alienante; o nel caso di rinuncia abdicativa.
5.4 Ciò detto, si rileva che correttamente nella specie il giudicante ha ravvisato, nell'operazione posta in essere dal beneficiante (ricostruita, sulla scorta delle risultanze probatorie, come diretta a fornire ai beneficiari le risorse perché la società di cui erano soci esclusivi potesse adempiere al pagamento della rata del mutuo, contratto dalla stessa società, con la garanzia fideiussoria del beneficiante e dei tre soci), gli estremi della donazione indiretta non soggetta alla forma solenne prevista dall'art. 782 c.c.
5.4.1. Nella specie invero il risultato liberale dell'adempimento dell'obbligo del terzo risulta raggiunto (siccome ritenuto possibile dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia del 2017) attraverso più atti collegati, ove l'elargizione della somma a favore dei beneficiari
(unici soci della società debitrice), risulta unicamente strumentale a quel risultato.
5.4.2. La scansione temporale dei fatti, così come ricostruita all'esito dell'istruttoria (in particolar alla luce della documentazione in atti), consente di ritenere accertato che i bonifici furono effettuati in favore dei tre figli al fine di procurare loro le risorse necessarie a dotare la società della quale essi erano unici soci dei mezzi di estinzione della quota di mutuo gravante sull'immobile destinato alla vendita, mutuo contratto dalla società con la garanzia personale dei soci e di quella dell'attuale appellante.
Ed invero:
- I tre bonifici in favore dei figli, per complessivi €. 195.000,00, sono stati effettuati dall'appellante in data 30.07.2012;
- Lo stesso 30.07.2012 i figli dell'appellante hanno girato la somma sul conto della società (effettiva intestataria del mutuo fondiario) e si è proceduto, sempre lo stesso giorno, ad estinguere parzialmente il mutuo;
- Il mutuo era stato in precedenza frazionato e la somma di €. 195.000,00 (quella bonificata dall'appellante ai figli) collimava perfettamente con l'importo richiesto per l'estinzione della terza quota del mutuo frazionato, propedeutica e necessaria alla cancellazione dell'ipoteca accesa su uno degli immobili oggetto di successiva cessione. 5.4.3. La coincidenza dell'importo complessivo dei bonifici effettuati da Parte_1 in favore dei figli in data 30.07.2012 con l'importo richiesto per l'estinzione della terza quota di mutuo frazionata, necessaria alla cancellazione dell'ipoteca sull'immobile oggetto di successiva cessione ed il simultaneo impiego, da parte dei tre figli, il giorno stesso della ricezione delle somme, allo scopo di dotare la società delle risorse necessarie all'estinzione del mutuo (relativamente al quale sia il beneficiante che i beneficiari si erano costituiti fideiussori) rende palese la destinazione del denaro oggetto di bonifico agli scopi sopra indicati.
5.4.5. Alla luce degli elementi sopra evidenziati, privo di pregio si rivela il rilievo dell'appellante, secondo cui egli si sarebbe limitato a donare, tramite i bonifici sopra più volte richiamati, l'importo di € 65.000,00 in favore di ciascuno dei figli, mentre l'impiego che questi ne avevano successivamente fatto era fatto proprio dei figli, l'intenzione dei quali era del tutto sconosciuta ad esso appellante.
Non può del resto essere ignorato che, come correttamente rilevato dal primo giudice,
, ancorché formalmente uscito sin dall'anno 2008 dalla compagine Parte_1 sociale della società Cantile Immobiliare S.r.l., ha continuato ad essere convolto nelle vicende di detta società, come dimostrato: - dalla prestazione di fideiussione al fine di consentire alla società di ottenere il mutuo per l'acquisto del compendio immobiliare che era poi stato oggetto di lavori di ristrutturazione affidati dalla detta società alla Cantile
Costruzioni S.r.l. facente capo a e alla moglie;
- dal fatto che a distanza Parte_1 di pochi mesi dai bonifici oggetto di causa (i quali avevano consentito l'estinzione della terza rata del mutuo) egli stesso aveva assunto la qualifica di liquidatore della società
Cantile Immobiliare S.r.l. dopo che l'assemblea ne aveva deliberato lo scioglimento;
- dalle dichiarazioni del teste , notaio, escusso all'udienza dell'8.02.2023 (il quale Testimone_1 così si è espresso: “…la famiglia è mia cliente da oltre trent'anni ma non posso Pt_1 essere preciso sul periodo in cui venivano a parlare delle vicende societarie della
Immobiliare Cantile S.r.l. ma sicuramente la Immobiliare Cantile era una società di famiglia gestita da tutti e ci sono stati più incontri sulle vicende societarie sia con i figli che con il
, forse mancava qualche volta il figlio e sono state fatte Parte_1 CP_2 sicuramente delle cessioni di quote in ambito familiare anche se non ricordo chi ha ceduto
a chi se il padre ai figli o il contrario, si trattava di cessioni a fini fiscali in cui era presente anche il commercialista ”). Per_2
5.5. Dunque, alla luce di quanto esposto e delle risultanze probatorie di primo grado, il primo motivo di gravame si appalesa infondato e va rigettato, dovendosi invece confermare la sentenza di primo grado in ordine all'accertamento della sussistenza, nel caso di specie, di una donazione indiretta operata dall'appellante in favore dei convenuti.
6. Anche il secondo motivo di gravame non merita accoglimento.
6.1. Con il motivo ora in disamina l'appellante evidenzia l'erroneità della ricostruzione operata dal giudice di primo grado in ordine ai fatti, ai rapporti intercorrenti tra le parti del giudizio, tra le persone giuridiche coinvolte e con riferimento alle risultanze derivanti dai bilanci e dalle scritture contabili della società presunta beneficiaria finale della dazione di denaro.
In particolare, pone l'accento sulla natura delle società di capitali (nella specie, la
Immobiliare Cantile S.r.l.), sulla autonomia giuridica e patrimoniale di cui godono rispetto ai soci, persone fisiche, che le compongono, e sul modo in cui possono ricorrere a capitali esterni per finanziare le attività societarie, contestando perciò di aver pagato, con i bonifici effettuali, la quota del mutuo riferibile all'immobile poi alienato dalla Immobiliare Cantile
S.r.l., ribadendo invece che nella specie si verte in ipotesi di donazione diretta ad esecuzione indiretta.
Spiega che in data 30.07.2012 la società Immobiliare Cantile S.r.l. aveva ricevuto tre finanziamenti infruttiferi da parte dei tre soci della stessa e che all'esito dell'avvenuto accredito del conferimento si era verificata la seguente condizione: i soci avevano maturato un credito verso la società come posta positiva iscritta a bilancio in loro favore (atteso che i finanziamenti sono somme di denaro che i soci hanno diritto a vedersi restituite e costituiscono un debito della società da iscrivere nel passivo della società).
Rileva pertanto come l'impostazione del primo giudice (secondo cui Parte_1 avrebbe pagato la quota del mutuo riferibile all'immobile poi successivamente alienato sempre dalla società Immobiliare Cantile S.r.l.) sia smentita dalle risultanze processuali, dalle quali emerge che la quota di mutuo è stata pagata dalla società per il tramite del prestito infruttifero dei soci.
Aggiunge che il credito maturato successivamente al finanziamento infruttifero del socio è stato da questi utilizzato a titolo di compensazione sul bene venduto in fase di liquidazione della società ai tre soci della Immobiliare Cantile S.r.l. (e cioè , Controparte_1 [...]
e ). CP_2 Controparte_3
Rileva peraltro che il mutuo era stato contratto esclusivamente dalla società Immobiliare
Cantile Immobiliare S.r.l., quale soggetto avente capacità patrimoniale autonoma, mentre la decisione dei soci di finanziare la società per estinguere la quota parte del mutuo era stata dettata da ragioni del tutto personali. Ribadisce che a nulla rilevano dette condotte con riferimento alla donazione posta in essere da esso appellante al solo fine di arricchire i figli.
Nega oltretutto che fosse coinvolto nella gestione della società Cantile Immobiliare S.r.l., atteso che aveva fatto parte della compagine sociale unicamente dal 22.09.2007 al
23.09.2008, mentre la società era rimasta attiva fino al 2012.
Spiega che l'unica sua apparizione nelle vicende della società risaliva al 23.06.2011 quando aveva prestato garanzia in favore della società nel contratto di mutuo.
Evidenzia, quanto ai rapporti tra la società Cantile Immobiliare S.r.l. (alla quale cui compagine sociale era estraneo) e la società Cantile Costruzioni S.r.l. (della quale egli era socio) per la ristrutturazione del compendio immobiliare acquistato dalla prima, che si è trattato di rapporti tra due persone giuridiche.
6.2. Questo Collegio ha già rigettato il primo motivo di impugnazione dell'appellante, ritenendo sussistente, nel caso di specie, una donazione indiretta, fornendo motivazione anche in ordine alla ricostruzione dei fatti e al coinvolgimento dell'appellante nelle vicende societarie della Immobiliare Cantile S.r.l., per cui l'esame di tale punto di doglianza appare ultroneo, posto che la decisione cd. assorbente sul primo motivo di appello permette di ravvisare la decisione implicita anche delle questioni cd. assorbite.
Va solo evidenziato -quanto al rilievo operato dall'appellante in ordine al fatto che, per effetto del prestito infruttifero effettuato in favore della società con il denaro loro donato dal padre, essi hanno maturato una società che poi hanno compensato con crediti della società al momento della liquidazione- che gli effetti vantaggiosi per i soci derivati dall'intera operazione costituiscono l'effetto liberale riconducibile alla donazione indiretta per cui è causa.
7. Va infine rigettato il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte il cui il giudice di prime cure, pur pervenendo alla tesi della donazione indiretta, non ha fornito sul punto adeguata motivazione, con particolare riferimento alla prova del fatto che il denaro in oggetto fosse stato elargito da esso appellante ai figli (e alla nuora) al fine di far loro effettuare il pagamento della rata di mutuo contratto dalla Immobiliare Cantile S.r.l., della quale i figli erano unici soci;
motivazione ancora più necessaria in considerazione del fatto che il donante ben avrebbe potuto, avendone titolo come garante, pagare direttamente la predetta rata poi pagata dalla società con il prestito loro fatto dai tre figli, unici soci della predetta società. Censura altresì la parte di sentenza riferita alla posizione della convenuta , Parte_2 che il primo giudice ha ritenuto estranea alla fattispecie oggetto di giudizio, posto che, trattandosi di donazione ex art. 769 c.c., ha percepito per tale titolo la metà della somma di €. 65.000,00 in virtù di un contratto nullo.
7.2. Anche in tal caso, invero, si tratta di aspetto che questa Corte ha valutato con riferimento al primo motivo di doglianza, in sede di verifica della scansione temporale dei fatti così come è emersa all'esito dell'istruttoria (in primis, alla luce della documentazione in atti), e dunque così come accertata dal giudice di primo grado, per cui anche tale questione può dirsi assorbita da quanto deciso con riferimento al primo motivo di doglianza.
7.3. Anche la censura relativa alla parte di sentenza riferita alla posizione della convenuta
, che il primo giudice ha ritenuto estranea alla fattispecie oggetto di giudizio, Parte_2 mentre invece, secondo la prospettazione dell'appellante, andrebbe condannata alla restituzione di quanto avuto poiché, trattandosi di donazione ex art. 769 c.c., ha percepito per tale titolo la metà della somma di €. 65.000,00 in virtù di un contratto nullo, va rigettata.
Tale doglianza parte dall'assunto che, nel caso di specie, ricorra una donazione ex art. 769
c.c., mentre, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, si è in presenza di una donazione indiretta, e conseguentemente sussiste la estraneità della convenuta
[...]
al giudizio, essendo stata la stessa destinataria del versamento di €. 65.000,00 Pt_2 effettuato dall'appellante solo quale cointestataria del conto corrente del coniuge _1
, effettivo beneficiario della disposizione del .
[...] Parte_1
8. Va accolta parzialmente la richiesta proveniente dalla difesa degli appellati _1
, e (vedi comparse conclusionali di replica),
[...] Controparte_2 Controparte_3 diretta ad ottenere ex art. 89 c.p.c. la cancellazione della seguente frase contenuta nella comparsa conclusionale dell'appellante (pag. 6): “Si permetta a questa difesa evidenziare la barbarie giuridica pronunciata dalla difesa dei germani ”, nonché il risarcimento Pt_1 del danno.
8.1. Premesso che le espressioni sconvenienti od offensive ex art 89 c.p.c., consistono in tutte quelle frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona e del decoro del procedimento, si rileva che le espressioni contenute nella frase in disamina rivelano oggettivamente un intento denigratorio ed offensivo, lesivo della dignità professionale del collega di controparte.
Va dunque disposta la sua cancellazione. 8.2. Non meritevole di accoglimento si rivela, invece, la richiesta di condanna al risarcimento del danno, prevista unicamente nel caso in cui l'espressione offensiva sia estranea all'oggetto della lite.
9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia (da
€. 52.001,00 ad €. 260.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione e riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase decisoria per la sola appellata (non avendo la difesa della stessa precisato le conclusioni e Pt_2
depositato gli scritti conclusionali), con aumento inoltre per i tre appellati in Controparte_5
quanto difesi dallo stesso difensore.
10. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) DISPONE, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione della frase “Si permetta a questa difesa evidenziare la barbarie giuridica pronunciata dalla difesa dei germani
” contenuta a pag. 6 della comparsa conclusionale a firma dell'avv. Leonardo Pt_1
Spada;
3) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore degli appellati , Controparte_1
e , delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_2 Controparte_3 liquida in complessivi € 12.988,30 per competenze (già comprensive dell'aumento del 30% trattandosi di più parti difese dallo stesso difensore), oltre a rimborso forfetario spese generali e a IVA e CAP come per legge;
4) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata , delle Parte_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.440,00 per competenze, oltre a oltre a rimborso forfetario spese generali e a IVA e CAP come per legge;
5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta
Così deciso nella camera di consiglio del 7.01.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)