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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 418/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice relatore/estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 418/2024 promosso da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Longo, ed elettivamente domiciliato in Celano (AQ) alla Via della Pineta n. 18 presso lo Studio
Legale Associato Longo- Bacchetta, giusta delega in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE nonché
(C.F. ) nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2
res.te in Avezzano (AQ) alla Via Giuseppe Saragat, n. 22, elettivamente domiciliata in Roma, via Giambattista Vico n. 22, presso lo Studio legale dell'Avv. Luigi Lusi, che la rappresenta e difende giusta procura alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 20.04.2024, deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Borgorose (RI) in data 21.08.2005 e che è intervenuta la Controparte_1
1 separazione personale dei coniugi nel 2022, ha adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'omologa di separazione.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale, pur aderendo alla pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha insistito per richiedere la condanna del ricorrente al pagamento di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore della coppia anziché 250,00 mensili come previsti in sede di separazione. Persona_1
Alla prima udienza di comparizione, dinanzi al giudice designato, il difensore di parte resistente ha rappresentato l'impossibilità per la sig.ra di essere presente a causa CP_1
del ricovero ospedaliero della stessa, pertanto, l'udienza veniva rinviata.
In data 22.01.2025, dinanzi al giudice designato, il difensore della sig.ra Controparte_1 rappresentava l'avvenuto decesso di quest'ultima producendo certificato di morte e pertanto, i procuratori delle parti, chiedevano la definizione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Deve ritenersi come decesso di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio , senza che sia passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, determina la cessazione della materia del contendere non solo con riferimento alla domanda di divorzio, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, del rapporto di coniugio, ma anche in relazione alle domande volte ad ottenere l'assegno di mantenimento per i figli e quello divorzile, non potendo più essere vantato alcuno dei corrispondenti diritti (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 37896 del 28/12/2022). Diversamente, nel caso di passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo "status", con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno dell'ex coniuge nei confronti del quale la domanda era stata proposta nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso (Cass.
SS.UU., n. 20494 del 24/06/2022).
Nel caso di specie, pertanto, considerato l'avvenuto decesso della sig.ra Controparte_1
così come si evince dal certificato di morte depositato in atti in data 27.1.2025, deve pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere secondo quanto pure indicato dai difensori 2 In considerazione di quanto sopra deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avezzano il 4 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice relatore/estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 418/2024 promosso da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Longo, ed elettivamente domiciliato in Celano (AQ) alla Via della Pineta n. 18 presso lo Studio
Legale Associato Longo- Bacchetta, giusta delega in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE nonché
(C.F. ) nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2
res.te in Avezzano (AQ) alla Via Giuseppe Saragat, n. 22, elettivamente domiciliata in Roma, via Giambattista Vico n. 22, presso lo Studio legale dell'Avv. Luigi Lusi, che la rappresenta e difende giusta procura alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 20.04.2024, deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Borgorose (RI) in data 21.08.2005 e che è intervenuta la Controparte_1
1 separazione personale dei coniugi nel 2022, ha adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'omologa di separazione.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale, pur aderendo alla pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha insistito per richiedere la condanna del ricorrente al pagamento di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore della coppia anziché 250,00 mensili come previsti in sede di separazione. Persona_1
Alla prima udienza di comparizione, dinanzi al giudice designato, il difensore di parte resistente ha rappresentato l'impossibilità per la sig.ra di essere presente a causa CP_1
del ricovero ospedaliero della stessa, pertanto, l'udienza veniva rinviata.
In data 22.01.2025, dinanzi al giudice designato, il difensore della sig.ra Controparte_1 rappresentava l'avvenuto decesso di quest'ultima producendo certificato di morte e pertanto, i procuratori delle parti, chiedevano la definizione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Deve ritenersi come decesso di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio , senza che sia passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, determina la cessazione della materia del contendere non solo con riferimento alla domanda di divorzio, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, del rapporto di coniugio, ma anche in relazione alle domande volte ad ottenere l'assegno di mantenimento per i figli e quello divorzile, non potendo più essere vantato alcuno dei corrispondenti diritti (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 37896 del 28/12/2022). Diversamente, nel caso di passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo "status", con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno dell'ex coniuge nei confronti del quale la domanda era stata proposta nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso (Cass.
SS.UU., n. 20494 del 24/06/2022).
Nel caso di specie, pertanto, considerato l'avvenuto decesso della sig.ra Controparte_1
così come si evince dal certificato di morte depositato in atti in data 27.1.2025, deve pronunciarsi sentenza di cessata materia del contendere secondo quanto pure indicato dai difensori 2 In considerazione di quanto sopra deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avezzano il 4 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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