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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
r.g.6271/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 09.04.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6271/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. CORRERA Parte_1 C.F._1
NICOLETTA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ); P.IVA_1 C.F._3
( ) - avv. Controparte_2 P.IVA_2
SAGGIOMO FABIO ( C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 20.12.2024, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
10020249014635800000, notificata in data 24.11.2024, e relativa al
CP_ mancato pagamento degli avvisi di addebito per contributi di cui ai nn.
40020160002114808000 e 40020160006512387000. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore e la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99. Nel merito, rimarcava l'illegittimità della pretesa impositiva, sostenendo che la società di cui era stato legale rappresentante
- Eurogas s.r.l. - era stata posta in liquidazione e cancellata il 04.11.2014 ossia in un periodo precedente rispetto alle annualità contributive oggetto della contestata richiesta di pagamento di contributi.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio, concludendo come in atti.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la preliminare trattazione delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattori presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
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Sulla questione sono intervenute le S.U. con sentenza 23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma
5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di CP_ giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, CP_1 convertito dalla legge n. 122 del 2010). In altri termini, per la Corte
Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
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Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, l ha dato prova della validità della notifica solo per quel che attiene l'avviso n. 40020160006512387000, che risulta consegnato in data 25.11.2016 a mani di familiare (suocera) della parte.
Quanto all'atto esattoriale n. 40020160002114808000, l'istituto ha offerto in comunicazione l'avviso di ricevimento con attestazione di restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza, senza, tuttavia, la prova di notifica della relativa CAD. Sul punto, si rileva che sono intervenute le S.U., le quali hanno statuito che, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della
CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge
890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito
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di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub- procedimento. Va quindi affermato che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno
"legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque ritenere che la Parte produzione dell'avviso di ricevimento della costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/82, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo". Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub-procedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a
Costituzione nei richiamati principi (cfr. Cass. S.U. n. 10012/21).
Né può ritenersi che la statuizione della Suprema Corte non possa ritenersi applicabile anche nei casi di notificazione “diretta” del plico senza ricorso all'Ufficiale Giudiziario o al messo notificatore, sia in quanto la sentenza prende le mosse proprio da questa ipotesi e sia in quanto, trattandosi di atti impositivi, il giudice di legittimità ha condivisibilmente equiparato le tutele del soggetto destinatario.
L'agente della riscossione ha poi dato prova di aver regolarmente notificato l'intimazione di pagamento n. 10020189003859634000, contenente il primo l'avviso di addebito, in data 28.05.2018, mediante affissione presso la casa comunale, inoltrando anche la successiva e dovuta comunicazione di avvenuto deposito. Ma rispetto a questo primo atto interruttivo, la notifica dell'intimazione odiernamente opposta, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, appare tardiva, di guisa che la pretesa veicolata da tale avviso di addebito non può che essere dichiarata estinta per intervenuta prescrizione, anche volendo considerare la sospensione del decorso della prescrizione conseguente alla pandemia Covid-19, di ulteriori
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311 giorni (art. 37 d.l. 18/20 e art. 11 d.l. 183/20), nel qual caso il termine finale risulta scaduto il 03.04.2024.
Non possono, invece, applicarsi, al caso che qui occupa, le
CP_ disposizioni di cui all'art. 68 dello stesso d.l. n. 18/2020 invocate dall .
Invero, tale disposizione recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono so-spesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartel-le di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e de-cadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Ne discende l'annullamento della intimazione di pagamento e la declaratoria di estinzione dei titoli contributivi ivi portati per intervenuta prescrizione.
Sono assorbiti gli altri profili del ricorso.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
10020249014635800000 e dichiara estinti i titoli contributivi ivi portati per intervenuta prescrizione;
2) condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, con distrazione al procuratore attoreo per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 09.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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