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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 942/2018 promossa da:
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (CF ) con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
ELENA RONDELLI
ATTORI
contro
(CF , con il patrocinio dell'avv. ELENA DI Controparte_1 C.F._4
TOMASSO
CONVENUTO
(p. iva , con il patrocinio dell'avv. ANTONIO PARIGI Controparte_2 P.IVA_1
TERZO CHIAMATO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 29 ottobre 2024:
Il procuratore di ha concluso come Parte_1 Parte_2 Parte_3 da note depositate il 6.7.23: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare il grave inadempimento del Geom. agli obblighi contrattuali assunti nei Controparte_1 confronti dei 2 comparenti, per tutti i motivi espressi in atti ed accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione, per grave inadempimento del Geom. del contratto intercorso tra Controparte_1 quest'ultimo ed i comparenti per le motivazioni di cui in atti e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto al Geom. da parte dei comparenti e condannare il Geom. Controparte_1 CP_1 pagina 1 di 13 (C.F. con studio professionale in Seano (PO), Via E. Morante, 8/b- 8/c CP_1 C.F._4 iscritto all'Albo di Prato al n. 59 del 14.02.1994, al risarcimento, in favore dei comparenti, di tutti i danni subiti a causa del grave inadempimento del medesimo, danni che si quantificano nella somma pari ad € 157.590,96 e/o quella diversa maggiore o minore accertata e provata a seguito dell'espletata e/o espletanda istruttoria e/o che risulterà di giustizia;
- in ogni caso accertare e dichiarare la non debenza degli importi di cui ai progetti di notula del Geom. allegati sub doc. 21 per complessivi Controparte_1
€ 53.375,65 (di cui: progetto di notula datato 24.01.2018 per € 39.456,84, progetto di notula datato 24.01.2018 per € 4.311,84, progetto di notula datato 24.01.2018 per € 5.606,10, progetto di notula datato 24.01.2018 per € 1.856,55 e progetto di notula datato 24.01.2018 per € 2.144,32), per le motivazioni di cui in atti e conseguentemente rigettare la domanda di condanna avanzata dal convenuto Geom. contro la parte attrice “per € 53.375,65 (oneri di legge inclusi) oltre interessi ovvero Controparte_1 la somma maggiore o minore che sarà accertata in giudizio a titolo di compenso professionale per
l'attività svolta” e respingere ogni domanda e/o istanza formulate ex adverso per tutti i motivi in atti;
-
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non trovasse accoglimento la domanda principale, accertare e dichiarare i progetti di notula (sub. doc. 21) errati e non congrui e pertanto non dovuti per le motivazioni in atti;
- In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui non trovassero accoglimento le sopra formulate domande, accertare e dichiarare il minor valore della prestazione del
Geom. rispetto al compenso dallo stesso richiesto, nella misura che risulterà Controparte_1 dall'espletata istruttoria e/o espletanda istruttoria e/o che risulterà di giustizia;
Con ogni più ampia riserva di azione per l'eventuale maggior danno causato dall'inadempimento del Geom. CP_1
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento. - In via istruttoria, si insiste
[...] nell'istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 e 3 c.p.c. […]si insiste nell'eccezione di incapacità a testimoniare del teste Geom. ex art. 246 cpc, avendo Testimone_1 lo stesso un interesse diretto e personale nella presente causa, per tutti i motivi esposti nella memoria ex art. 183 VI c.p.c. n. 3 di questa difesa e reiterati a verbale dell'udienza del 01.12.2022 e per l'effetto si chiede di accertare la nullità della prova testimoniale (sia a prova diretta che a prova contraria) del teste Geometra Ci si oppone a tutte le istanze ex adverso formulate ed Testimone_1 all'ammissione di tutte le prove richieste ex adverso, per tutti i motivi già esposti in atti ed in particolare nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 3; nella denegata ipotesi che venga disposta l'ammissione dei capitoli avversari ad oggi non ammessi, si chiede di essere ammessi a controprova e a tal fine si indica
a teste residente in Carmignano (PO)» con la precisazione, in via istruttoria, che si Testimone_2 conclude per le istanze istruttorie non accolte, ad esclusione della CTU espletata, e con l'aggiunta della vittoria delle spese di CTU e di CTP.
Il procuratore di ha concluso come da note depositate il 6.7.23 ha chiesto «ogni Controparte_1 diversa contraria istanza ed eccezione disattesa: nel merito in tesi respingere tutte le domande proposte dagli attori poiché illegittime ed infondate per i motivi indicati in narrativa ed in via riconvenzionale condannare gli attori a pagare al Geom. la somma di €53.375,65 (oneri di legge inclusi) oltre CP_1 pagina 2 di 13 interessi ovvero la somma maggiore o minore che sarà accertata in giudizio a titolo di compenso professionale per l'attività svolta;
in ipotesi se accertata una responsabilità del convenuto e un danno, accertata la somma realmente dovuta condannare a rilevare indenne il Geom. Controparte_2 da tutte le somme eventualmente dovute con condanna dell'assicuratore al pagamento Controparte_1 diretto agli attori;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria: - si conferma l'eccezione di nullità della prova testimoniale di sentita all'udienza del Testimone_2
2/12/2021 e del 22/12/2022, sia con riferimento alla prova diretta che quella indiretta, in ragione dell'eccezione di incapacità a testimoniare ex art 246 c.p.c. della stessa per i motivi indicati in memoria ex art. 183, VI° co. n. 3 c.p.c. a pag.
9-10 e 11; - previa modifica e/o revoca parziale delle ordinanze istruttorie dell'11/10/2021 e del 28/6/2022, si chiede che il Giudice Voglia ammettere l'esame testimoni, domandato dal convenuto, sui capitoli di non ammessi (n. 34, 55, 62, 3, 6, 46, 49, 61, 13, 36, 37, 42 e
44) per i motivi indicati nelle note a verbale all'udienza del 2/12/2021».
Il procuratore di , ha concluso come da note depositate il 6.7.23 Controparte_2 chiedendo: «nel merito: a) rigettare la domanda principale svolta dai sig.ri Parte_1 [...]
e nei confronti del geom. perché infondata in fatto ed in diritto per Parte_2 Parte_3 CP_1 tutti i motivi esposti in narrativa;
b) rigettare comunque la domanda di manleva formulata dal geom. Con nei confronti di per assenza di responsabilità in capo all'assicurato, per l'inoperatività CP_1 della polizza azionata ed in ogni caso perché la domanda, così come formulata, appare non provata ed infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. Nella subordinata e denegata ipotesi (salvo gravame): in cui venisse accertata la fondatezza anche parziale della domanda principale svolta dagli attori nei confronti del geom. una qualche responsabilità del medesimo e venisse altresì CP_1 accertato che la domanda svolta dai medesimi rientra anche temporalmente tra i rischi previsti dalle polizze sottoscritte ed è coperta dalla garanzia, voglia il Tribunale adito: 1) liquidare il danno nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documentato;
2) accertare, incidenter tantum, la quota Con di responsabilità imputabile gli attori ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.; 3) dichiarare tenuta a garantire il geom. per la sola quota di responsabilità al medesimo direttamente attribuibile e nei limiti di CP_1 quanto previsto dalla polizza e dalle relative CGA, entro il massimale e sottomassimali previsti (€uro 15.000,00 o, in subordinata ipotesi, €uro 25.000,00), con l'esclusione delle spese legali e tecniche connesse alla sua costituzione in giudizio, e con l'ulteriore decurtazione dello scoperto/franchigia contrattualmente posto a carico dell'assicurato, come precisato in premessa del presente atto. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali. In via istruttoria: [Axa] ribadisce l'eccezione di nullità della prova testimoniale resa dalla sig.ra attesa la sua incapacità a testimoniare ex Testimone_2 art. 246 c.p.c. per i motivi meglio precisati nella terza memoria ex art. 183.6 c.p.c. [Axa], per quanto occorrer possa, insiste nella richiesta di ordine di esibizione in giudizio nei confronti dell'attore ex art.
210 c.p.c. e/o del ex art. 213 c.p.c. dei documenti indicati nella memoria ex Controparte_3 art. 183.6 n. 2 c.p.c.».
pagina 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno chiesto hanno chiesto la declaratoria di intervenuta risoluzione per inadempimento del
[...] contratto intercorso con il convenuto, con conseguente dichiarazione che nulla spettava allo stesso, la condanna al risarcimento del danno patito a cagione dell'inadempimento quantificato nella somma di euro 107.590,96 o la maggiore minore che risultasse giustizia oltre accessori, la non debenza degli importi richieste il convenuto per complessivi euro 53.375,65 e, in via subordinata, la declaratoria che i progetti di notula erano «non congrui e quindi non dovuti».
A fondamento della propria pretesa hanno esposto:
- di aver conferito nel 2010 a incarico professionale per la progettazione di una Controparte_1 nuova edificazione nel Comune di per la realizzazione di tre unità abitative Controparte_3 distribuiti su due ville indipendenti da destinare ad abitazione primaria ndegli attori;
- che tra il 2010 e il 2012 il convenuto aveva disegnato i due edifici realizzabili;
- di aver chiesto il convenuto nel 2013 di procedere a un progetto divisionale del terreno secondo le seguenti quote: 50% a 25% e 25% a , progetto sulla base del quale si Pt_3 Parte_2 Pt_1 era proceduto alla divisione per atto pubblico stipulato il 10 luglio 2013
- che a inizio 2014 l'odierno contenuto aveva informato i committenti di aver considerato come area edificabile di loro proprietà una parte di terreno di proprietà di terzi, dal che conseguiva l'impossibilità di realizzare gli edifici come fino a quel momento progettati, nonché l'erroneità del progetto divisionale predisposto;
- che su indicazione del convenuto gli odierni attori avevano presentato al Comune istanza per la correzione della rilevata mancata “coincidenza catastale dell'area”, presentata il 6 marzo 2014;
- che, non avendo ricevuto ulteriori notizie, i committenti siano rivolti al comune tra fine 2016 inizio di 2017, venendo informati che di lì a breve sarebbe scaduto il regolamento urbanistico comunale;
- che, al fine di scongiurare una possibile perdita di edificabilità del terreno, i committenti avevano chiesto al convenuto di depositare la richiesta di permesso a costruire;
- che il 21 marzo 2017 il convenuto aveva inviato nuove tavole progettuali di cui, il successivo 27 marzo, gli attori avevano rilevato la difformità rispetto al progetto precedente, nonché alle originarie richieste;
- che tuttavia, al fine di evitare il rischio legato alla modifica del regolamento urbanistico, gli elettori avevano deciso di depositare il nuovo progetto così com'era, ciò che era avvenuto l'11 aprile 2017; pagina 4 di 13 - che il 13 maggio 2017 i committenti avevano scoperto un'istanza di sospensione della pratica depositata dal geometra il 3 maggio 2017, motivata con riferimento a un errore nella verifica degli standard urbanistici;
- che il 24 maggio 2017 il convenuto aveva depositato nuove tavole progettuali;
- che il 12 agosto 2017 il Comune di aveva sospeso la pratica e aveva chiesto Controparte_3 integrazione nel termine di 45 giorni;
- che nuove tavole venivano depositate il 26 settembre 2017;
- che il 2 novembre 2017 il comune aveva comunicato una ulteriore sospensione della pratica edilizia;
- che il 10 novembre 2017 i committenti, venuta meno la fiducia nel professionista, «si vedevano costretti a considerare risolto il contratto per grave inadempimento del Geom. ; CP_1
- che il convenuto il 24 gennaio 2017 (rectius 2018) aveva inviato progetti di notula per la somma complessiva di € 53.000 circa;
- che il 7 febbraio 2017 (rectius 2018) i committenti avevano contestato le notule sia in ragione del grave inadempimento riscontrato, sia per il riferimento ad attività non chieste, non effettuate e addebitate più volte;
- che il contratto intercorso con l'odierno convenuto doveva ritenersi risolto per inadempimento a cagione: dell'errore di misurazione dell'area edificabile utilizzabile;
della mancata conformità del progetto alle esigenze manifestate dagli attori; «dell'errato contesto procedurale del deposito dell'istanza del 6.03.2014»; della scadenza del regolamento urbanistico;
della mancata conformità del progetto alle norme urbanistiche;
della «mancata informativa e trasparenza nei confronti dei suoi clienti»;
- che, in ragione della risoluzione per inadempimento, alcun compenso risultava dovuto all'odierno convenuto;
- che, in ogni caso, i progetti di notula erano illegittimi ed errati;
- che l'inadempimento di aveva, altresì, cagionato un danno, pari ad Controparte_1
€ 7.590,96 per la ripetizione dell'atto divisionale;
- € 150.000,00 per il ritardo, che ha portato a maggior spesa edificatoria, “maggior ristrettezza e rigidità normativa sull'edilizia” e “depauperamento del valore commerciale degli immobili”;
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiamato in causa Controparte_1 [...]
e ha domandato, in via riconvenzionale, il pagamento del compenso per l'attività Controparte_2 professionale prestata, e ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avversarie e l'accoglimento della pagina 5 di 13 propria domanda riconvenzionale, e, in subordine, di essere tenuto indenne dal proprio garante (anche con riferimento alle spese legali) con condanna di questo al pagamento diretto agli attori.
Il convenuto ha esposto che:
- gli attori, nell'anno 2010, gli avevano conferito l'incarico per la progettazione di n. 2 edifici ad uso residenziale;
- ai fini dell'edificabilità, il prevedeva nel Regolamento Urbanistico Controparte_3 la realizzazione di opere di urbanizzazione, nello specifico un parcheggio;
- a causa di tale onere comunale e valutata la difficoltà della realizzazione degli edifici (a causa del posizionamento del parcheggio), aveva svolto vari incontri con l'ufficio tecnico e l'amministrazione comunale, depositando a conclusione un'istanza di modifica del posizionamento di detto parcheggio che era stata accolta accolta in data 18.04.2012;
- di aver sottoposto nel 2013 agli attori una prima bozza di progetto, a cui aveva apportato le diverse variazioni volute principalmente da e rispettivamente padre Persona_1 Testimone_2
e sorella di Parte_1
- fin dal momento del conferimento dell'incarico, l'intento degli attori era quello di fare un investimento per il futuro di e nessuno gli aveva comunicato la necessità di Parte_1 progettare una struttura secondo le esigenze dello stesso;
- nell'anno 2013, gli attori lo avevano incaricato di redigere con urgenza un progetto divisionale dell'area edificabile, temendo di correre dei rischi dall'improvvisa decisione di di Parte_3 sposarsi con una persona avente ingenti debiti;
- di aver provveduto alla suddivisione del terreno su incarico degli attori nonostante avesse comunicato agli stessi le conseguenze negative della stessa sulla progettazione fino a quel momento svolta;
- nell'occasione del frazionamento, aveva effettuato il rilievo topografico e accertato un errore di perimetrazione della cartografia del Regolamento Urbanistico Comunale che era stato comunicato agli attori, procedendo successivamente al deposito dell'istanza di correzione;
- a seguito del deposito dell'istanza nel 2014, gli stessi attori avevano deciso di sospendere la progettazione in attesa della modifica del Regolamento Comunale;
- nel 2017 era nato il timore negli attori di una revisione del Regolamento Comunale che non tenesse conto dell'istanza di correzione presentata e, per tale motivo, di aver proposto e redatto
— previo loro assenso — una richiesta di parere preventivo che successivamente, per scelta dei committenti, non era stato depositato ed era stato sostituito da un progetto completo dei due edifici, visionato più volte e concordato tra le parti;
pagina 6 di 13 - la sospensione del 03.05.2017 era stata necessaria al fine di non incorrere in un parere negativo dell'Amministrazione e su consiglio di quest'ultima;
- le richieste di integrazione nella fase istruttoria finalizzata all'acquisizione del permesso di costruire rappresentano il normale iter di una pratica edilizia;
- nonostante la revoca del mandato, essendo pendente il termine di 30 giorni, aveva comunicato agli attori la necessità di depositare le integrazioni, disponibili presso il suo studio per la sola firma, al fine di ottenere il permesso.
Si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto della domanda formulata Controparte_2 dagli attori nei confronti del convenuto e della domanda di manleva spiegata dal convenuto nei suoi confronti e, in denegata ipotesi, che la condanna nei confronti del garante fosse contenuta nei massimali, con applicazione di franchigie e limitazioni ed esclusione delle spese legali.
Il terzo chiamato, in merito alle domande attoree, si è associato alle contestazioni del convenuto e specificato, inoltre, che i danni richiesti dagli attori non erano dimostrati nella loro esistenza e nel loro ammontare, oltre a non esservi alcuna prova della loro riconducibilità all'opera professionale del convenuto. In merito alla domanda di manleva, ha eccepito che il danno richiesto dagli attori non rientrava tra quelli indennizzabili dalla polizza. Ha richiamato la pattuzione di massimali/sottomassimali, degli scoperti e delle franchigie previste dalla polizza chiedendo, in ogni caso, di accertare le singole quote di responsabilità di ciascun soggetto coinvolto, compresi gli attori.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., in prima memoria istruttoria, il convenuto ha specificato che gli attori, a mezzo di un nuovo consulente tecnico, avevano provveduto a depositare presso il una nuova integrazione documentale, considerata non esaustiva ai fini del CP_3 procedimento da parte dell'Ufficio tecnico comunale, che aveva concesso un ulteriore termine per far pervenire la documentazione mancante. Ha segnalato, poi, che tale richiesta non era stata soddisfatta dagli attori, e il procedimento amministrativo si era concluso con un provvedimento di diniego del permesso a costruire per mancato deposito della documentazione richiesta.
Gli attori, nella prima memoria, hanno aggiunto che grazie all'operato del nuovo tecnico, avevano scoperto sia il danno causato dal convenuto nel non aver tenuto conto della grave sproporzione dei parametri urbanistici che stavano subendo, sia degli errori di progettazione del parcheggio che lo rendevano impossibile da realizzare, che i rilievi topografici effettuati dal convenuto presentavano gravi difformità rispetto al reale stato dei luoghi, non avendo realizzato i lavori propedeutici alla progettazione, che l'istanza del 2014 era stata depositata in maniera irrituale, in quanto l'unica modalità per far in modo che l'Ufficio tecnico ne tenesse conto era quella di presentarla con lo strumento dell'Osservazioni alla variante del piano strutturale;
infine che, in ordine alle asseverazioni delle varie tavole elaborate e depositate presso il il convenuto era incorso diversi errori tecnici. CP_3
pagina 7 di 13 Relativamente a tali ultime questioni, in sede di seconda memoria istruttoria sia il convenuto sia il terzo chiamato hanno sollevato eccezione di inammissibilità trattandosi di mutatio libelli.
In sede di seconda memoria istruttoria, gli attori hanno precisato le diverse voci di danno derivanti dall'inadempimento del convenuto il quale, in terza memoria, ha eccepito l'inammissibilità delle precisazioni per tardività.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza con ordinanza del 7 luglio 2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
La causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione del parere di congruità del collegio dei geometri e per lo svolgimento di CTU sul seguente quesito: «Il CTU, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, chiesti eventualmente chiarimenti alle parti ex art. 194 c.p.c., esperiti i necessari sopralluoghi, dica se il progetto presentato l'11.4.2017 al Comune di unitamente a istanza di rilascio Controparte_3 del permesso di costruire (pratica n° 2017/11524), come successivamente modificato, sia stato elaborato in conformità allo stato dei luoghi e alle norme urbanistiche al tempo vigenti, e, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal fosse integrabile nel senso richiesto da questo, sì da presentare i CP_3 requisiti richiesti per l'approvazione, denegata dal Comune con provvedimento del 1.10.18 a seguito della mancata integrazione» ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.24 previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda proposta da e ei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di volta alla dichiarazione di risoluzione del contratto d'opera Controparte_1 professionale è fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
1.1. Giova premettere, in fatto, che non v'è contestazione tra le parti in merito al conferimento dell'incarico professionale, così come, nelle sue linee generali, alla fase di attuazione del contratto, sino alla “risoluzione” comunicata dalla parte attrice il 10.11.17 (doc. 21 fasc. p. attrice) e, in diritto, che trova applicazione nel caso di specie — non risultando compatibile con la prestazione d'opera intellettuale, che non ah consistenza materiale la disciplina della difformità e vizi dell'opera, ex art. 2226 c.c. — la disciplina comune della risoluzione per inadempimento, che, ex artt. 1453 e 1455 c.c., richiede la gravità dell'inadempimento, da determinarsi avuto riguardo all'interesse delle controparte.
1.2. Ciò premesso, in citazione la parte attrice si duole, quali manifestazioni dell'inesatto adempimento del professionista, dell'errore di misurazione dell'area edificabile utilizzabile, della mancata conformità del progetto alle esigenze manifestate dagli attori, «dell'errato contesto procedurale del deposito dell'istanza del 6.03.2014», della scadenza del regolamento urbanistico, della mancata conformità del pagina 8 di 13 progetto alle norme urbanistiche, della «mancata informativa e trasparenza nei confronti dei suoi clienti».
1.3. Ritiene il Tribunale che, alla luce della istruttoria documentale, orale e tecnica compiuta,
l'inadempimento di sub specie di inesatto adempimento, si connoti per profili Controparte_1 di gravità tali da fondare una pronuncia di risoluzione del contratto.
1.3.1. Quanto all'istruttoria orale, deve preliminarmente segnalarsi che debbono ritenersi inattendibili tanto la testimonianza di quanto quella di e ciò Testimone_1 Testimone_2 non soltanto per i rapporti di parentela, ma per il diretto coinvolgimento nelle attività di cui trattasi.
Quanto al primo teste, tale coinvolgimento è stato reso palese dal riferimento a “noi tecnici”, compiuto dal teste all'udienza del 1° dicembre 2022, oltre che dalla circostanza che questi ha sottoscritto un elaborato tecnico unitamente al convenuto (doc. 43 fasc. convenuto), con ciò manifestando un coinvolgimento nella progettazione che ne inficia l'attendibilità; quanto a il Testimone_2 coinvolgimento diretto nelle questioni controverse in qualità di avvocato emerge in maniera solare dalla email inviata il 2 febbraio 2017 (doc. 54 fasc. convenuto), ove la teste, scrive «ho bisogno però di una tua conferma anche per non espormi personalmente a responsabilità nei confronti di e », Pt_1 Pt_3 responsabilità che all'udienza del 22.12.22 ella pretenderebbe “deriva[re] dal rapporto familiare”, ma che, se così anche fosse, non conforterebbe la sua attendibilità. Né in tale senso conforta la prospettazione di un “sogno premonitore” della madre, che avrebbe portato all'accesso agli uffici comunali. Segnalato, dipoi che sentito all'udienza del 23.2.23, non è stato in grado di riferire su Persona_1 alcuna circostanza, deve concludersi che la prova orale non abbia portato alcun elemento utile ai fini della decisione. Diversamente deve concludersi con riferimento alla CTU disposta sul quesito indicato in narrativa, volto all'accertamento se il progetto presentato l'11.4.2017 al Comune di Controparte_3 unitamente a istanza di rilascio del permesso di costruire come successivamente modificato, fosse stato elaborato in conformità allo stato dei luoghi e alle norme urbanistiche al tempo vigenti, e, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal fosse integrabile nel senso richiesto da questo, sì da presentare i CP_3 requisiti richiesti per l'approvazione, denegata dal Comune con provvedimento del 1.10.18 a seguito della mancata integrazione, e alla copiosa documentazione versata in atti dalle parti.
1.3.2. All'esito dell'istruttoria, ritiene il Tribunale che l'attività progettuale di Controparte_1 non abbia, nel complesso, consentito agli odierni attori di raggiungere il risultato utile rappresentato dall'approvazione del progetto da parte dell'ente, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'incarico sia stato revocato in pendenza dei termini per l'ulteriore integrazione richiesta dal il 2.11.2017. CP_3
Tale richiesta di integrazione, invero, risulta solamente l'ultima di plurime richieste, una delle quali è stata formulata dallo stesso professionista senza avvisare — circostanza ammessa — i committenti, e, in ogni caso veniva richiesto, in tale sede (doc. 20 fasc. convenuto) di provvedere entro trenta giorni alla replica ad una ampia serie di rilievi (elencati in poco più di una facciata di testo, e tra i quali, si segnala il non contenimento delle opere edilizie nell'area edificabile, la mancanza di uno schema esaustivo di pagina 9 di 13 smaltimento delle acque meteoriche, la mancanza del calcolo del volume urbanistico, la mancanza dell'atto d'obbligo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, da riprodursi in una tavola aggiornata), nonché alla predisposizione di nuovi elaborati. Nel complesso, emerge la predisposizione di un progetto ed una pratica edilizia fruttuosamente integrabile, come riscontrato dal CTU, ma, di fatto, sostanzialmente da rivedere, con la predisposizione di nuovi elaborati grafici, onde l'attività svolta dal professionista non risultava utilmente impiegabile in favore dei committenti.
A ciò deve aggiungersi il mancato tempestivo riscontro della difformità tra le planimetrie di cui alla programmazione urbanistica comunale e la documentazione catastale, riscontrate, secondo le difformi prospettazioni delle parti nel 2013 ovvero nel 2014. Ritiene il Tribunale che l'esatta individuazione del momento in cui il professionista ha svolto tale rilievo e l'ha segnalato ai committenti risulti irrilevante, giacché questi avrebbe dovuto avvedersene, mediante il confronto tra le risultanze catastali e la pianificazione urbanistica, nelle verifiche preliminari rispetto all'elaborazione del progetto per l'edificazione delle due costruzioni svolto su incarico di Parte_1 Parte_2
e Appare, invero, grave negligenza in capo al professionista il non aver
[...] Parte_3 verificato la corrispondenza delle due planimetrie, redatte per scopi affatto diversi che, se rilevata, avrebbe potuto essere tempestivamente affrontata;
imprudente, poi, la condotta del professionista che ha predisposto gli elaborati progettuale senza svolgere tale verifica incrociata e confidando nella corrispondenza delle risultanze catastali e urbanistiche.
Ritiene il Tribunale che i profili di inadempimento testé segnalati presentino caratteri di gravità tali da rendere superfluo l'esame degli altri profili dedotti dalla parte attrice, e sopra richiamati. Invero, essi appaiono connotati da particolare gravità, attesa la natura essenziale delle obbligazioni disattese. Il professionista, infatti, non ha adempiuto agli obblighi fondamentali derivanti dal contratto d'opera, omettendo di redigere il progetto in conformità alle risultanze catastali e di curare, mendiate la predisposizione di adeguata documentazione, l'istruttoria necessaria per l'ottenimento dei titoli abilitativi, elementi imprescindibili per il raggiungimento dello scopo del contratto. Tale inadempimento non può ritenersi di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., giacché, come segnalato, ha pregiudicato l'interesse dei committenti all'esecuzione dell'opera desiderata, impedendo il conseguimento del risultato utile.
Ne consegue che sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto, posto che la prestazione del professionista, lungi dall'essere meramente carente o difettosa, si è discostata in modo significativo dalle obbligazioni ricadenti sul professionista e assunte con il contrato d'opera, e ha compromesso radicalmente l'equilibrio sinallagmatico del rapporto.
2. La domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2 Pt_3 ei confronti di , invece, immeritevole di accoglimento.
[...] Controparte_1
pagina 10 di 13 2.1. In citazione, gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno, nella misura di € 157.590,96, di cui € 7.590,96 «quale importo che i committente [avrebbero dovuto] nuovamente pagare a causa dell'errato progetto divisionale del Geom ed € 150.00 «quale CP_1 danno da ritardo arrecato del Geom. a causa dell'inutile decorso del tempo senza alcun CP_1 giustificativo procedurale, che ha esposto i committenti alla maggior spesa edificatoria, alla maggior ristrettezza e rigidità normativa sull'edilizia, nonché al depauperamento del valore commerciale degli immobili». Osservato che nulla risulta precisato sul punto nella prima memoria integrativa, debbono considerarsi tardive, e non possono quindi prendersi in considerazione, le ulteriori voci risarcitorie indicate nella seconda memoria integrativa, in quanto formulate oltre l'ergersi della barriera preclusiva.
2.2. Venendo ad esaminare in dettaglio le richieste attoree, deve segnalarsi che la somma di € 7.590,96
è così dettagliata in seconda memoria istruttoria: «- € 5.200,00 quali competenze Notaio come Per_2 risulta dalla fattura ove viene precisato “somma in deposito del 11.07.2013” (sub doc. 3); - € 1.195,48 quali competenze Geom. , come risulta dalla fattura con quietanza già allegata Persona_3
(sub doc.3); - € 1.195,48 quali competenze Geom. , come risulta dalla fattura con Persona_4 quietanza già allegata (sub doc. 3)». Orbene, non possono certamente riconoscersi a titolo risarcitorio i compensi versati al geom. che, semmai avrebbero dovuto farsi oggetto di una domanda CP_1 restitutoria, rappresentando non già un danno, ma uno spostamento patrimoniale ingiustificato a fronte della risoluzione del contratto d'opera; del pari, non rappresenta un danno la spesa per il primo atto di divisione (doc. 3 c. fasc. , dovendosi, invece, individuare il pregiudizio nelle spese conseguenti Parte_1 alla necessità di procedere a un nuovo atto di divisione, che la parte attrice non ha documentato di aver sostenuto, né ha offerto elementi atti alla relativa determinazione della spesa.
2.3. Quanto al domandato risarcimento di € 150.000,00, merita osservare che la parte attrice non ha fornito alcun elemento concreto volto a dare sostanza alla “maggior spesa edificatoria” alla “maggior ristrettezza e rigidità normativa sull'edilizia” e al “depauperamento del valore commerciale degli immobili”, e a tali carenze non può supplirsi mediante una liquidazione equitativa del danno, che non può mai essere uno strumento volto sopperire alle carenze in punto di allegazione e prova, e neppure mediante lo svolgimento di CTU come richiesta al punto 15 della seconda memoria istruttoria della parte attrice, sul quesito «si chiede altresì che il CTU accerti e quantifichi il danno subito dagli attori a causa del grave inadempimento del geom. e nello specifico si chiede che: a. Accerti il CTU l'entità del CP_1 danno che - a causa delle mancate osservazioni sul discrimine dei parametri di cui al punto n. 2 sopra indicato della presente richiesta di CTU - i proprietari del terreno hanno subito ed in ogni caso confermare la congruità della somma indicata a titolo di risarcimento del danno;
b. Accerti il CTU che le spese dell'atto di divisione ai rogiti del Notaio (sub. doc. 3) sono da ripetere per le ragioni Per_5 di cui al punto 4) sopra precisato;
c. Accerti il CTU che i committenti, al momento del conferimento dell'incarico al Geom. nel 2010, alla luce dello strumento urbanistico all'epoca in vigore, CP_1 avrebbero potuto realizzare edifici con sottosuolo destinato a taverna, anziché a garage, e quindi
pagina 11 di 13 commercialmente di maggior valore e più vantaggiosi. Sul punto si chiede al CTU di quantificare il danno subito dai proprietari del terreno e in ogni caso confermare la congruità dell'importo indicato a titolo di risarcimento del danno», che risulta meramente esplorativo.
2.4. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria.
3. La domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
e volta al pagamento del compenso, è Parte_1 Parte_2 Parte_3 infondata è deve, pertanto, essere rigettata.
Ciò consegue, pianamente, all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, che ha effetto retroattivo tra le parti, il che non impedirebbe, in astratto, il riconoscimento di un indennizzo da ingiustificato arricchimento — ammissibile ove, come nel caso di specie, la prestazione resa non sia suscettibile di ripetizione, ed abbia comunque prodotto una qualche utilità per la controparte — che, tuttavia, non risulta richiesto dall'odierna parte convenuta e attrice in riconvenzionale.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.
4. La domanda di garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
, a fronte del rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del primo Controparte_2 da , e , risulta assorbita, dovendosi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 peraltro, osservare, che non può trovare accoglimento la domanda, svolta dall'assicurato, volta al rimborso delle “spese di resistenza”, ex art. 1917, co. 3, c.c., come richiesto, da ultimo, anche in sede di seconda memoria di replica, non essendo stata formulata specifica domanda in merito — non attenendo le “spese di resistenza” alle spese di lite del giudizio da regolarsi sulla base del principio di soccombenza
— in quanto non ritualmente formulata in sede introduttiva e, comunque, non ricompresa nelle conclusioni come in epigrafe rassegnate.
5. In ragione della soccombenza reciproca tra la parte attrice e la parte convenuta, e dell'assorbimento della domanda di garanzia, le spese di lite debbono compensarsi integralmente tra tutte le parti.
6. Per le medesime ragioni, le spese di CTU debbono porsi definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione del contratto d'opera professionale stipulato tra Parte_1 da una parte, e dall'altra, Parte_2 Parte_3 Controparte_1 per la progettazione di una nuova edificazione nel Comune di;
Controparte_3
pagina 12 di 13 2. rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte_1 Parte_2 ei confronti di Parte_3 Controparte_1
3. rigetta la domanda volta al pagamento del compenso proposta da nei Controparte_1 confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
4. dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1
; Controparte_2
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6. pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 29 ottobre 2024, definitivamente a carico solidale delle parti.
Così deciso in Prato il giorno 20 maggio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 942/2018 promossa da:
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (CF ) con il patrocinio dell'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
ELENA RONDELLI
ATTORI
contro
(CF , con il patrocinio dell'avv. ELENA DI Controparte_1 C.F._4
TOMASSO
CONVENUTO
(p. iva , con il patrocinio dell'avv. ANTONIO PARIGI Controparte_2 P.IVA_1
TERZO CHIAMATO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 29 ottobre 2024:
Il procuratore di ha concluso come Parte_1 Parte_2 Parte_3 da note depositate il 6.7.23: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare il grave inadempimento del Geom. agli obblighi contrattuali assunti nei Controparte_1 confronti dei 2 comparenti, per tutti i motivi espressi in atti ed accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione, per grave inadempimento del Geom. del contratto intercorso tra Controparte_1 quest'ultimo ed i comparenti per le motivazioni di cui in atti e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto al Geom. da parte dei comparenti e condannare il Geom. Controparte_1 CP_1 pagina 1 di 13 (C.F. con studio professionale in Seano (PO), Via E. Morante, 8/b- 8/c CP_1 C.F._4 iscritto all'Albo di Prato al n. 59 del 14.02.1994, al risarcimento, in favore dei comparenti, di tutti i danni subiti a causa del grave inadempimento del medesimo, danni che si quantificano nella somma pari ad € 157.590,96 e/o quella diversa maggiore o minore accertata e provata a seguito dell'espletata e/o espletanda istruttoria e/o che risulterà di giustizia;
- in ogni caso accertare e dichiarare la non debenza degli importi di cui ai progetti di notula del Geom. allegati sub doc. 21 per complessivi Controparte_1
€ 53.375,65 (di cui: progetto di notula datato 24.01.2018 per € 39.456,84, progetto di notula datato 24.01.2018 per € 4.311,84, progetto di notula datato 24.01.2018 per € 5.606,10, progetto di notula datato 24.01.2018 per € 1.856,55 e progetto di notula datato 24.01.2018 per € 2.144,32), per le motivazioni di cui in atti e conseguentemente rigettare la domanda di condanna avanzata dal convenuto Geom. contro la parte attrice “per € 53.375,65 (oneri di legge inclusi) oltre interessi ovvero Controparte_1 la somma maggiore o minore che sarà accertata in giudizio a titolo di compenso professionale per
l'attività svolta” e respingere ogni domanda e/o istanza formulate ex adverso per tutti i motivi in atti;
-
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non trovasse accoglimento la domanda principale, accertare e dichiarare i progetti di notula (sub. doc. 21) errati e non congrui e pertanto non dovuti per le motivazioni in atti;
- In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui non trovassero accoglimento le sopra formulate domande, accertare e dichiarare il minor valore della prestazione del
Geom. rispetto al compenso dallo stesso richiesto, nella misura che risulterà Controparte_1 dall'espletata istruttoria e/o espletanda istruttoria e/o che risulterà di giustizia;
Con ogni più ampia riserva di azione per l'eventuale maggior danno causato dall'inadempimento del Geom. CP_1
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento. - In via istruttoria, si insiste
[...] nell'istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 e 3 c.p.c. […]si insiste nell'eccezione di incapacità a testimoniare del teste Geom. ex art. 246 cpc, avendo Testimone_1 lo stesso un interesse diretto e personale nella presente causa, per tutti i motivi esposti nella memoria ex art. 183 VI c.p.c. n. 3 di questa difesa e reiterati a verbale dell'udienza del 01.12.2022 e per l'effetto si chiede di accertare la nullità della prova testimoniale (sia a prova diretta che a prova contraria) del teste Geometra Ci si oppone a tutte le istanze ex adverso formulate ed Testimone_1 all'ammissione di tutte le prove richieste ex adverso, per tutti i motivi già esposti in atti ed in particolare nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 3; nella denegata ipotesi che venga disposta l'ammissione dei capitoli avversari ad oggi non ammessi, si chiede di essere ammessi a controprova e a tal fine si indica
a teste residente in Carmignano (PO)» con la precisazione, in via istruttoria, che si Testimone_2 conclude per le istanze istruttorie non accolte, ad esclusione della CTU espletata, e con l'aggiunta della vittoria delle spese di CTU e di CTP.
Il procuratore di ha concluso come da note depositate il 6.7.23 ha chiesto «ogni Controparte_1 diversa contraria istanza ed eccezione disattesa: nel merito in tesi respingere tutte le domande proposte dagli attori poiché illegittime ed infondate per i motivi indicati in narrativa ed in via riconvenzionale condannare gli attori a pagare al Geom. la somma di €53.375,65 (oneri di legge inclusi) oltre CP_1 pagina 2 di 13 interessi ovvero la somma maggiore o minore che sarà accertata in giudizio a titolo di compenso professionale per l'attività svolta;
in ipotesi se accertata una responsabilità del convenuto e un danno, accertata la somma realmente dovuta condannare a rilevare indenne il Geom. Controparte_2 da tutte le somme eventualmente dovute con condanna dell'assicuratore al pagamento Controparte_1 diretto agli attori;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria: - si conferma l'eccezione di nullità della prova testimoniale di sentita all'udienza del Testimone_2
2/12/2021 e del 22/12/2022, sia con riferimento alla prova diretta che quella indiretta, in ragione dell'eccezione di incapacità a testimoniare ex art 246 c.p.c. della stessa per i motivi indicati in memoria ex art. 183, VI° co. n. 3 c.p.c. a pag.
9-10 e 11; - previa modifica e/o revoca parziale delle ordinanze istruttorie dell'11/10/2021 e del 28/6/2022, si chiede che il Giudice Voglia ammettere l'esame testimoni, domandato dal convenuto, sui capitoli di non ammessi (n. 34, 55, 62, 3, 6, 46, 49, 61, 13, 36, 37, 42 e
44) per i motivi indicati nelle note a verbale all'udienza del 2/12/2021».
Il procuratore di , ha concluso come da note depositate il 6.7.23 Controparte_2 chiedendo: «nel merito: a) rigettare la domanda principale svolta dai sig.ri Parte_1 [...]
e nei confronti del geom. perché infondata in fatto ed in diritto per Parte_2 Parte_3 CP_1 tutti i motivi esposti in narrativa;
b) rigettare comunque la domanda di manleva formulata dal geom. Con nei confronti di per assenza di responsabilità in capo all'assicurato, per l'inoperatività CP_1 della polizza azionata ed in ogni caso perché la domanda, così come formulata, appare non provata ed infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. Nella subordinata e denegata ipotesi (salvo gravame): in cui venisse accertata la fondatezza anche parziale della domanda principale svolta dagli attori nei confronti del geom. una qualche responsabilità del medesimo e venisse altresì CP_1 accertato che la domanda svolta dai medesimi rientra anche temporalmente tra i rischi previsti dalle polizze sottoscritte ed è coperta dalla garanzia, voglia il Tribunale adito: 1) liquidare il danno nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documentato;
2) accertare, incidenter tantum, la quota Con di responsabilità imputabile gli attori ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.; 3) dichiarare tenuta a garantire il geom. per la sola quota di responsabilità al medesimo direttamente attribuibile e nei limiti di CP_1 quanto previsto dalla polizza e dalle relative CGA, entro il massimale e sottomassimali previsti (€uro 15.000,00 o, in subordinata ipotesi, €uro 25.000,00), con l'esclusione delle spese legali e tecniche connesse alla sua costituzione in giudizio, e con l'ulteriore decurtazione dello scoperto/franchigia contrattualmente posto a carico dell'assicurato, come precisato in premessa del presente atto. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali. In via istruttoria: [Axa] ribadisce l'eccezione di nullità della prova testimoniale resa dalla sig.ra attesa la sua incapacità a testimoniare ex Testimone_2 art. 246 c.p.c. per i motivi meglio precisati nella terza memoria ex art. 183.6 c.p.c. [Axa], per quanto occorrer possa, insiste nella richiesta di ordine di esibizione in giudizio nei confronti dell'attore ex art.
210 c.p.c. e/o del ex art. 213 c.p.c. dei documenti indicati nella memoria ex Controparte_3 art. 183.6 n. 2 c.p.c.».
pagina 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno chiesto hanno chiesto la declaratoria di intervenuta risoluzione per inadempimento del
[...] contratto intercorso con il convenuto, con conseguente dichiarazione che nulla spettava allo stesso, la condanna al risarcimento del danno patito a cagione dell'inadempimento quantificato nella somma di euro 107.590,96 o la maggiore minore che risultasse giustizia oltre accessori, la non debenza degli importi richieste il convenuto per complessivi euro 53.375,65 e, in via subordinata, la declaratoria che i progetti di notula erano «non congrui e quindi non dovuti».
A fondamento della propria pretesa hanno esposto:
- di aver conferito nel 2010 a incarico professionale per la progettazione di una Controparte_1 nuova edificazione nel Comune di per la realizzazione di tre unità abitative Controparte_3 distribuiti su due ville indipendenti da destinare ad abitazione primaria ndegli attori;
- che tra il 2010 e il 2012 il convenuto aveva disegnato i due edifici realizzabili;
- di aver chiesto il convenuto nel 2013 di procedere a un progetto divisionale del terreno secondo le seguenti quote: 50% a 25% e 25% a , progetto sulla base del quale si Pt_3 Parte_2 Pt_1 era proceduto alla divisione per atto pubblico stipulato il 10 luglio 2013
- che a inizio 2014 l'odierno contenuto aveva informato i committenti di aver considerato come area edificabile di loro proprietà una parte di terreno di proprietà di terzi, dal che conseguiva l'impossibilità di realizzare gli edifici come fino a quel momento progettati, nonché l'erroneità del progetto divisionale predisposto;
- che su indicazione del convenuto gli odierni attori avevano presentato al Comune istanza per la correzione della rilevata mancata “coincidenza catastale dell'area”, presentata il 6 marzo 2014;
- che, non avendo ricevuto ulteriori notizie, i committenti siano rivolti al comune tra fine 2016 inizio di 2017, venendo informati che di lì a breve sarebbe scaduto il regolamento urbanistico comunale;
- che, al fine di scongiurare una possibile perdita di edificabilità del terreno, i committenti avevano chiesto al convenuto di depositare la richiesta di permesso a costruire;
- che il 21 marzo 2017 il convenuto aveva inviato nuove tavole progettuali di cui, il successivo 27 marzo, gli attori avevano rilevato la difformità rispetto al progetto precedente, nonché alle originarie richieste;
- che tuttavia, al fine di evitare il rischio legato alla modifica del regolamento urbanistico, gli elettori avevano deciso di depositare il nuovo progetto così com'era, ciò che era avvenuto l'11 aprile 2017; pagina 4 di 13 - che il 13 maggio 2017 i committenti avevano scoperto un'istanza di sospensione della pratica depositata dal geometra il 3 maggio 2017, motivata con riferimento a un errore nella verifica degli standard urbanistici;
- che il 24 maggio 2017 il convenuto aveva depositato nuove tavole progettuali;
- che il 12 agosto 2017 il Comune di aveva sospeso la pratica e aveva chiesto Controparte_3 integrazione nel termine di 45 giorni;
- che nuove tavole venivano depositate il 26 settembre 2017;
- che il 2 novembre 2017 il comune aveva comunicato una ulteriore sospensione della pratica edilizia;
- che il 10 novembre 2017 i committenti, venuta meno la fiducia nel professionista, «si vedevano costretti a considerare risolto il contratto per grave inadempimento del Geom. ; CP_1
- che il convenuto il 24 gennaio 2017 (rectius 2018) aveva inviato progetti di notula per la somma complessiva di € 53.000 circa;
- che il 7 febbraio 2017 (rectius 2018) i committenti avevano contestato le notule sia in ragione del grave inadempimento riscontrato, sia per il riferimento ad attività non chieste, non effettuate e addebitate più volte;
- che il contratto intercorso con l'odierno convenuto doveva ritenersi risolto per inadempimento a cagione: dell'errore di misurazione dell'area edificabile utilizzabile;
della mancata conformità del progetto alle esigenze manifestate dagli attori; «dell'errato contesto procedurale del deposito dell'istanza del 6.03.2014»; della scadenza del regolamento urbanistico;
della mancata conformità del progetto alle norme urbanistiche;
della «mancata informativa e trasparenza nei confronti dei suoi clienti»;
- che, in ragione della risoluzione per inadempimento, alcun compenso risultava dovuto all'odierno convenuto;
- che, in ogni caso, i progetti di notula erano illegittimi ed errati;
- che l'inadempimento di aveva, altresì, cagionato un danno, pari ad Controparte_1
€ 7.590,96 per la ripetizione dell'atto divisionale;
- € 150.000,00 per il ritardo, che ha portato a maggior spesa edificatoria, “maggior ristrettezza e rigidità normativa sull'edilizia” e “depauperamento del valore commerciale degli immobili”;
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiamato in causa Controparte_1 [...]
e ha domandato, in via riconvenzionale, il pagamento del compenso per l'attività Controparte_2 professionale prestata, e ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avversarie e l'accoglimento della pagina 5 di 13 propria domanda riconvenzionale, e, in subordine, di essere tenuto indenne dal proprio garante (anche con riferimento alle spese legali) con condanna di questo al pagamento diretto agli attori.
Il convenuto ha esposto che:
- gli attori, nell'anno 2010, gli avevano conferito l'incarico per la progettazione di n. 2 edifici ad uso residenziale;
- ai fini dell'edificabilità, il prevedeva nel Regolamento Urbanistico Controparte_3 la realizzazione di opere di urbanizzazione, nello specifico un parcheggio;
- a causa di tale onere comunale e valutata la difficoltà della realizzazione degli edifici (a causa del posizionamento del parcheggio), aveva svolto vari incontri con l'ufficio tecnico e l'amministrazione comunale, depositando a conclusione un'istanza di modifica del posizionamento di detto parcheggio che era stata accolta accolta in data 18.04.2012;
- di aver sottoposto nel 2013 agli attori una prima bozza di progetto, a cui aveva apportato le diverse variazioni volute principalmente da e rispettivamente padre Persona_1 Testimone_2
e sorella di Parte_1
- fin dal momento del conferimento dell'incarico, l'intento degli attori era quello di fare un investimento per il futuro di e nessuno gli aveva comunicato la necessità di Parte_1 progettare una struttura secondo le esigenze dello stesso;
- nell'anno 2013, gli attori lo avevano incaricato di redigere con urgenza un progetto divisionale dell'area edificabile, temendo di correre dei rischi dall'improvvisa decisione di di Parte_3 sposarsi con una persona avente ingenti debiti;
- di aver provveduto alla suddivisione del terreno su incarico degli attori nonostante avesse comunicato agli stessi le conseguenze negative della stessa sulla progettazione fino a quel momento svolta;
- nell'occasione del frazionamento, aveva effettuato il rilievo topografico e accertato un errore di perimetrazione della cartografia del Regolamento Urbanistico Comunale che era stato comunicato agli attori, procedendo successivamente al deposito dell'istanza di correzione;
- a seguito del deposito dell'istanza nel 2014, gli stessi attori avevano deciso di sospendere la progettazione in attesa della modifica del Regolamento Comunale;
- nel 2017 era nato il timore negli attori di una revisione del Regolamento Comunale che non tenesse conto dell'istanza di correzione presentata e, per tale motivo, di aver proposto e redatto
— previo loro assenso — una richiesta di parere preventivo che successivamente, per scelta dei committenti, non era stato depositato ed era stato sostituito da un progetto completo dei due edifici, visionato più volte e concordato tra le parti;
pagina 6 di 13 - la sospensione del 03.05.2017 era stata necessaria al fine di non incorrere in un parere negativo dell'Amministrazione e su consiglio di quest'ultima;
- le richieste di integrazione nella fase istruttoria finalizzata all'acquisizione del permesso di costruire rappresentano il normale iter di una pratica edilizia;
- nonostante la revoca del mandato, essendo pendente il termine di 30 giorni, aveva comunicato agli attori la necessità di depositare le integrazioni, disponibili presso il suo studio per la sola firma, al fine di ottenere il permesso.
Si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto della domanda formulata Controparte_2 dagli attori nei confronti del convenuto e della domanda di manleva spiegata dal convenuto nei suoi confronti e, in denegata ipotesi, che la condanna nei confronti del garante fosse contenuta nei massimali, con applicazione di franchigie e limitazioni ed esclusione delle spese legali.
Il terzo chiamato, in merito alle domande attoree, si è associato alle contestazioni del convenuto e specificato, inoltre, che i danni richiesti dagli attori non erano dimostrati nella loro esistenza e nel loro ammontare, oltre a non esservi alcuna prova della loro riconducibilità all'opera professionale del convenuto. In merito alla domanda di manleva, ha eccepito che il danno richiesto dagli attori non rientrava tra quelli indennizzabili dalla polizza. Ha richiamato la pattuzione di massimali/sottomassimali, degli scoperti e delle franchigie previste dalla polizza chiedendo, in ogni caso, di accertare le singole quote di responsabilità di ciascun soggetto coinvolto, compresi gli attori.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., in prima memoria istruttoria, il convenuto ha specificato che gli attori, a mezzo di un nuovo consulente tecnico, avevano provveduto a depositare presso il una nuova integrazione documentale, considerata non esaustiva ai fini del CP_3 procedimento da parte dell'Ufficio tecnico comunale, che aveva concesso un ulteriore termine per far pervenire la documentazione mancante. Ha segnalato, poi, che tale richiesta non era stata soddisfatta dagli attori, e il procedimento amministrativo si era concluso con un provvedimento di diniego del permesso a costruire per mancato deposito della documentazione richiesta.
Gli attori, nella prima memoria, hanno aggiunto che grazie all'operato del nuovo tecnico, avevano scoperto sia il danno causato dal convenuto nel non aver tenuto conto della grave sproporzione dei parametri urbanistici che stavano subendo, sia degli errori di progettazione del parcheggio che lo rendevano impossibile da realizzare, che i rilievi topografici effettuati dal convenuto presentavano gravi difformità rispetto al reale stato dei luoghi, non avendo realizzato i lavori propedeutici alla progettazione, che l'istanza del 2014 era stata depositata in maniera irrituale, in quanto l'unica modalità per far in modo che l'Ufficio tecnico ne tenesse conto era quella di presentarla con lo strumento dell'Osservazioni alla variante del piano strutturale;
infine che, in ordine alle asseverazioni delle varie tavole elaborate e depositate presso il il convenuto era incorso diversi errori tecnici. CP_3
pagina 7 di 13 Relativamente a tali ultime questioni, in sede di seconda memoria istruttoria sia il convenuto sia il terzo chiamato hanno sollevato eccezione di inammissibilità trattandosi di mutatio libelli.
In sede di seconda memoria istruttoria, gli attori hanno precisato le diverse voci di danno derivanti dall'inadempimento del convenuto il quale, in terza memoria, ha eccepito l'inammissibilità delle precisazioni per tardività.
La causa è stata istruita mediante prova per testi e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza con ordinanza del 7 luglio 2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
La causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione del parere di congruità del collegio dei geometri e per lo svolgimento di CTU sul seguente quesito: «Il CTU, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, chiesti eventualmente chiarimenti alle parti ex art. 194 c.p.c., esperiti i necessari sopralluoghi, dica se il progetto presentato l'11.4.2017 al Comune di unitamente a istanza di rilascio Controparte_3 del permesso di costruire (pratica n° 2017/11524), come successivamente modificato, sia stato elaborato in conformità allo stato dei luoghi e alle norme urbanistiche al tempo vigenti, e, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal fosse integrabile nel senso richiesto da questo, sì da presentare i CP_3 requisiti richiesti per l'approvazione, denegata dal Comune con provvedimento del 1.10.18 a seguito della mancata integrazione» ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.24 previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda proposta da e ei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di volta alla dichiarazione di risoluzione del contratto d'opera Controparte_1 professionale è fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
1.1. Giova premettere, in fatto, che non v'è contestazione tra le parti in merito al conferimento dell'incarico professionale, così come, nelle sue linee generali, alla fase di attuazione del contratto, sino alla “risoluzione” comunicata dalla parte attrice il 10.11.17 (doc. 21 fasc. p. attrice) e, in diritto, che trova applicazione nel caso di specie — non risultando compatibile con la prestazione d'opera intellettuale, che non ah consistenza materiale la disciplina della difformità e vizi dell'opera, ex art. 2226 c.c. — la disciplina comune della risoluzione per inadempimento, che, ex artt. 1453 e 1455 c.c., richiede la gravità dell'inadempimento, da determinarsi avuto riguardo all'interesse delle controparte.
1.2. Ciò premesso, in citazione la parte attrice si duole, quali manifestazioni dell'inesatto adempimento del professionista, dell'errore di misurazione dell'area edificabile utilizzabile, della mancata conformità del progetto alle esigenze manifestate dagli attori, «dell'errato contesto procedurale del deposito dell'istanza del 6.03.2014», della scadenza del regolamento urbanistico, della mancata conformità del pagina 8 di 13 progetto alle norme urbanistiche, della «mancata informativa e trasparenza nei confronti dei suoi clienti».
1.3. Ritiene il Tribunale che, alla luce della istruttoria documentale, orale e tecnica compiuta,
l'inadempimento di sub specie di inesatto adempimento, si connoti per profili Controparte_1 di gravità tali da fondare una pronuncia di risoluzione del contratto.
1.3.1. Quanto all'istruttoria orale, deve preliminarmente segnalarsi che debbono ritenersi inattendibili tanto la testimonianza di quanto quella di e ciò Testimone_1 Testimone_2 non soltanto per i rapporti di parentela, ma per il diretto coinvolgimento nelle attività di cui trattasi.
Quanto al primo teste, tale coinvolgimento è stato reso palese dal riferimento a “noi tecnici”, compiuto dal teste all'udienza del 1° dicembre 2022, oltre che dalla circostanza che questi ha sottoscritto un elaborato tecnico unitamente al convenuto (doc. 43 fasc. convenuto), con ciò manifestando un coinvolgimento nella progettazione che ne inficia l'attendibilità; quanto a il Testimone_2 coinvolgimento diretto nelle questioni controverse in qualità di avvocato emerge in maniera solare dalla email inviata il 2 febbraio 2017 (doc. 54 fasc. convenuto), ove la teste, scrive «ho bisogno però di una tua conferma anche per non espormi personalmente a responsabilità nei confronti di e », Pt_1 Pt_3 responsabilità che all'udienza del 22.12.22 ella pretenderebbe “deriva[re] dal rapporto familiare”, ma che, se così anche fosse, non conforterebbe la sua attendibilità. Né in tale senso conforta la prospettazione di un “sogno premonitore” della madre, che avrebbe portato all'accesso agli uffici comunali. Segnalato, dipoi che sentito all'udienza del 23.2.23, non è stato in grado di riferire su Persona_1 alcuna circostanza, deve concludersi che la prova orale non abbia portato alcun elemento utile ai fini della decisione. Diversamente deve concludersi con riferimento alla CTU disposta sul quesito indicato in narrativa, volto all'accertamento se il progetto presentato l'11.4.2017 al Comune di Controparte_3 unitamente a istanza di rilascio del permesso di costruire come successivamente modificato, fosse stato elaborato in conformità allo stato dei luoghi e alle norme urbanistiche al tempo vigenti, e, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal fosse integrabile nel senso richiesto da questo, sì da presentare i CP_3 requisiti richiesti per l'approvazione, denegata dal Comune con provvedimento del 1.10.18 a seguito della mancata integrazione, e alla copiosa documentazione versata in atti dalle parti.
1.3.2. All'esito dell'istruttoria, ritiene il Tribunale che l'attività progettuale di Controparte_1 non abbia, nel complesso, consentito agli odierni attori di raggiungere il risultato utile rappresentato dall'approvazione del progetto da parte dell'ente, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'incarico sia stato revocato in pendenza dei termini per l'ulteriore integrazione richiesta dal il 2.11.2017. CP_3
Tale richiesta di integrazione, invero, risulta solamente l'ultima di plurime richieste, una delle quali è stata formulata dallo stesso professionista senza avvisare — circostanza ammessa — i committenti, e, in ogni caso veniva richiesto, in tale sede (doc. 20 fasc. convenuto) di provvedere entro trenta giorni alla replica ad una ampia serie di rilievi (elencati in poco più di una facciata di testo, e tra i quali, si segnala il non contenimento delle opere edilizie nell'area edificabile, la mancanza di uno schema esaustivo di pagina 9 di 13 smaltimento delle acque meteoriche, la mancanza del calcolo del volume urbanistico, la mancanza dell'atto d'obbligo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, da riprodursi in una tavola aggiornata), nonché alla predisposizione di nuovi elaborati. Nel complesso, emerge la predisposizione di un progetto ed una pratica edilizia fruttuosamente integrabile, come riscontrato dal CTU, ma, di fatto, sostanzialmente da rivedere, con la predisposizione di nuovi elaborati grafici, onde l'attività svolta dal professionista non risultava utilmente impiegabile in favore dei committenti.
A ciò deve aggiungersi il mancato tempestivo riscontro della difformità tra le planimetrie di cui alla programmazione urbanistica comunale e la documentazione catastale, riscontrate, secondo le difformi prospettazioni delle parti nel 2013 ovvero nel 2014. Ritiene il Tribunale che l'esatta individuazione del momento in cui il professionista ha svolto tale rilievo e l'ha segnalato ai committenti risulti irrilevante, giacché questi avrebbe dovuto avvedersene, mediante il confronto tra le risultanze catastali e la pianificazione urbanistica, nelle verifiche preliminari rispetto all'elaborazione del progetto per l'edificazione delle due costruzioni svolto su incarico di Parte_1 Parte_2
e Appare, invero, grave negligenza in capo al professionista il non aver
[...] Parte_3 verificato la corrispondenza delle due planimetrie, redatte per scopi affatto diversi che, se rilevata, avrebbe potuto essere tempestivamente affrontata;
imprudente, poi, la condotta del professionista che ha predisposto gli elaborati progettuale senza svolgere tale verifica incrociata e confidando nella corrispondenza delle risultanze catastali e urbanistiche.
Ritiene il Tribunale che i profili di inadempimento testé segnalati presentino caratteri di gravità tali da rendere superfluo l'esame degli altri profili dedotti dalla parte attrice, e sopra richiamati. Invero, essi appaiono connotati da particolare gravità, attesa la natura essenziale delle obbligazioni disattese. Il professionista, infatti, non ha adempiuto agli obblighi fondamentali derivanti dal contratto d'opera, omettendo di redigere il progetto in conformità alle risultanze catastali e di curare, mendiate la predisposizione di adeguata documentazione, l'istruttoria necessaria per l'ottenimento dei titoli abilitativi, elementi imprescindibili per il raggiungimento dello scopo del contratto. Tale inadempimento non può ritenersi di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., giacché, come segnalato, ha pregiudicato l'interesse dei committenti all'esecuzione dell'opera desiderata, impedendo il conseguimento del risultato utile.
Ne consegue che sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto, posto che la prestazione del professionista, lungi dall'essere meramente carente o difettosa, si è discostata in modo significativo dalle obbligazioni ricadenti sul professionista e assunte con il contrato d'opera, e ha compromesso radicalmente l'equilibrio sinallagmatico del rapporto.
2. La domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2 Pt_3 ei confronti di , invece, immeritevole di accoglimento.
[...] Controparte_1
pagina 10 di 13 2.1. In citazione, gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno, nella misura di € 157.590,96, di cui € 7.590,96 «quale importo che i committente [avrebbero dovuto] nuovamente pagare a causa dell'errato progetto divisionale del Geom ed € 150.00 «quale CP_1 danno da ritardo arrecato del Geom. a causa dell'inutile decorso del tempo senza alcun CP_1 giustificativo procedurale, che ha esposto i committenti alla maggior spesa edificatoria, alla maggior ristrettezza e rigidità normativa sull'edilizia, nonché al depauperamento del valore commerciale degli immobili». Osservato che nulla risulta precisato sul punto nella prima memoria integrativa, debbono considerarsi tardive, e non possono quindi prendersi in considerazione, le ulteriori voci risarcitorie indicate nella seconda memoria integrativa, in quanto formulate oltre l'ergersi della barriera preclusiva.
2.2. Venendo ad esaminare in dettaglio le richieste attoree, deve segnalarsi che la somma di € 7.590,96
è così dettagliata in seconda memoria istruttoria: «- € 5.200,00 quali competenze Notaio come Per_2 risulta dalla fattura ove viene precisato “somma in deposito del 11.07.2013” (sub doc. 3); - € 1.195,48 quali competenze Geom. , come risulta dalla fattura con quietanza già allegata Persona_3
(sub doc.3); - € 1.195,48 quali competenze Geom. , come risulta dalla fattura con Persona_4 quietanza già allegata (sub doc. 3)». Orbene, non possono certamente riconoscersi a titolo risarcitorio i compensi versati al geom. che, semmai avrebbero dovuto farsi oggetto di una domanda CP_1 restitutoria, rappresentando non già un danno, ma uno spostamento patrimoniale ingiustificato a fronte della risoluzione del contratto d'opera; del pari, non rappresenta un danno la spesa per il primo atto di divisione (doc. 3 c. fasc. , dovendosi, invece, individuare il pregiudizio nelle spese conseguenti Parte_1 alla necessità di procedere a un nuovo atto di divisione, che la parte attrice non ha documentato di aver sostenuto, né ha offerto elementi atti alla relativa determinazione della spesa.
2.3. Quanto al domandato risarcimento di € 150.000,00, merita osservare che la parte attrice non ha fornito alcun elemento concreto volto a dare sostanza alla “maggior spesa edificatoria” alla “maggior ristrettezza e rigidità normativa sull'edilizia” e al “depauperamento del valore commerciale degli immobili”, e a tali carenze non può supplirsi mediante una liquidazione equitativa del danno, che non può mai essere uno strumento volto sopperire alle carenze in punto di allegazione e prova, e neppure mediante lo svolgimento di CTU come richiesta al punto 15 della seconda memoria istruttoria della parte attrice, sul quesito «si chiede altresì che il CTU accerti e quantifichi il danno subito dagli attori a causa del grave inadempimento del geom. e nello specifico si chiede che: a. Accerti il CTU l'entità del CP_1 danno che - a causa delle mancate osservazioni sul discrimine dei parametri di cui al punto n. 2 sopra indicato della presente richiesta di CTU - i proprietari del terreno hanno subito ed in ogni caso confermare la congruità della somma indicata a titolo di risarcimento del danno;
b. Accerti il CTU che le spese dell'atto di divisione ai rogiti del Notaio (sub. doc. 3) sono da ripetere per le ragioni Per_5 di cui al punto 4) sopra precisato;
c. Accerti il CTU che i committenti, al momento del conferimento dell'incarico al Geom. nel 2010, alla luce dello strumento urbanistico all'epoca in vigore, CP_1 avrebbero potuto realizzare edifici con sottosuolo destinato a taverna, anziché a garage, e quindi
pagina 11 di 13 commercialmente di maggior valore e più vantaggiosi. Sul punto si chiede al CTU di quantificare il danno subito dai proprietari del terreno e in ogni caso confermare la congruità dell'importo indicato a titolo di risarcimento del danno», che risulta meramente esplorativo.
2.4. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria.
3. La domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
e volta al pagamento del compenso, è Parte_1 Parte_2 Parte_3 infondata è deve, pertanto, essere rigettata.
Ciò consegue, pianamente, all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, che ha effetto retroattivo tra le parti, il che non impedirebbe, in astratto, il riconoscimento di un indennizzo da ingiustificato arricchimento — ammissibile ove, come nel caso di specie, la prestazione resa non sia suscettibile di ripetizione, ed abbia comunque prodotto una qualche utilità per la controparte — che, tuttavia, non risulta richiesto dall'odierna parte convenuta e attrice in riconvenzionale.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.
4. La domanda di garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
, a fronte del rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del primo Controparte_2 da , e , risulta assorbita, dovendosi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 peraltro, osservare, che non può trovare accoglimento la domanda, svolta dall'assicurato, volta al rimborso delle “spese di resistenza”, ex art. 1917, co. 3, c.c., come richiesto, da ultimo, anche in sede di seconda memoria di replica, non essendo stata formulata specifica domanda in merito — non attenendo le “spese di resistenza” alle spese di lite del giudizio da regolarsi sulla base del principio di soccombenza
— in quanto non ritualmente formulata in sede introduttiva e, comunque, non ricompresa nelle conclusioni come in epigrafe rassegnate.
5. In ragione della soccombenza reciproca tra la parte attrice e la parte convenuta, e dell'assorbimento della domanda di garanzia, le spese di lite debbono compensarsi integralmente tra tutte le parti.
6. Per le medesime ragioni, le spese di CTU debbono porsi definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione del contratto d'opera professionale stipulato tra Parte_1 da una parte, e dall'altra, Parte_2 Parte_3 Controparte_1 per la progettazione di una nuova edificazione nel Comune di;
Controparte_3
pagina 12 di 13 2. rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte_1 Parte_2 ei confronti di Parte_3 Controparte_1
3. rigetta la domanda volta al pagamento del compenso proposta da nei Controparte_1 confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
4. dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1
; Controparte_2
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6. pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 29 ottobre 2024, definitivamente a carico solidale delle parti.
Così deciso in Prato il giorno 20 maggio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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