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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 559/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1342/2023 depositato il 02/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_2 CF_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Resistente_3 CF_1 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2585/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 04/07/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2004
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2005
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2006
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2007
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2008
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2009
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2010
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2011
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2012
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2013
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2585/05/22 pronunciata dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa: il primo Giudice ha accolto il ricorso avverso il “silenzio- rifiuto” dell'Amministrazione finanziaria relativo ad una istanza di rimborso - per Irpef e addizionali anni dal 2004 al 2014 - di € 51.225,37
(cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente si è costituito ed ha contro dedotto.
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame non è fondato. 1.- L'originaria istanza presentata dal contribuente conteneva gli elementi essenziali per la valutazione della richiesta di rimborso: la natura della pensione, il periodo, l'ammontare, delle ritenute nonché il presupposto.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che per la formazione di un valido “silenzio – rifiuto” è necessario che l'istanza contenga gli elementi essenziali per consentire all'Amministrazione di valutare la fondatezza della richiesta.
2.- La prescrizione (decennale) inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere: il diritto al rimborso è divenuto esigibile quando l'INPS ha riconosciuto l'esenzione defiscalizzando il trattamento dall'ottobre 2014 (cfr. certificazione in atti).
La richiesta di rimborso, presentata nel luglio 2015, deve ritenersi tempestiva.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Va confermata la sentenza impugnata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, nella specificità e complessità delle questioni involte ed esaminate e nelle sopravvenienze giurisprudenziali come sopra richiamate.
P.Q.M.
Rigetta all'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO RO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1342/2023 depositato il 02/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_2 CF_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Resistente_3 CF_1 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2585/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 04/07/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2004
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2005
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2006
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2007
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2008
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2009
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2010
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2011
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2012
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2013
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2585/05/22 pronunciata dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa: il primo Giudice ha accolto il ricorso avverso il “silenzio- rifiuto” dell'Amministrazione finanziaria relativo ad una istanza di rimborso - per Irpef e addizionali anni dal 2004 al 2014 - di € 51.225,37
(cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente si è costituito ed ha contro dedotto.
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame non è fondato. 1.- L'originaria istanza presentata dal contribuente conteneva gli elementi essenziali per la valutazione della richiesta di rimborso: la natura della pensione, il periodo, l'ammontare, delle ritenute nonché il presupposto.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che per la formazione di un valido “silenzio – rifiuto” è necessario che l'istanza contenga gli elementi essenziali per consentire all'Amministrazione di valutare la fondatezza della richiesta.
2.- La prescrizione (decennale) inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere: il diritto al rimborso è divenuto esigibile quando l'INPS ha riconosciuto l'esenzione defiscalizzando il trattamento dall'ottobre 2014 (cfr. certificazione in atti).
La richiesta di rimborso, presentata nel luglio 2015, deve ritenersi tempestiva.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Va confermata la sentenza impugnata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, nella specificità e complessità delle questioni involte ed esaminate e nelle sopravvenienze giurisprudenziali come sopra richiamate.
P.Q.M.
Rigetta all'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO RO