Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00431/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2024, proposto da
VA TO, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabino Carpagnano e Alessandra Zinfollino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 778/2023, pubblicata in data 18.10.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato e ritenuto che:
- il Ministero resistente, dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha ottemperato alla sentenza in epigrafe mettendo a disposizione della ricorrente la carta docente per gli anni di spettanza, come ammesso dalla stessa ricorrente all’udienza camerale del 14.5.2025, sicché è pacifica la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- il Ministero è virtualmente soccombente, perché la sentenza della quale si chiedeva l’ottemperanza era passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria del Tribunale di Bergamo depositata in giudizio, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, giacché la notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all’originale ai fini dell’esecuzione è avvenuta l’11.1.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 4.12.2024;
- pertanto il Ministero è tenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che vengono liquidate nel dispositivo in un importo inferiore a quello solitamente riconosciuto dalla Sezione nei giudizi di ottemperanza in materia di carta docente, proprio in considerazione del fatto che il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza prima della definizione di questo giudizio;
- le spese di lite vanno distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore degli avvocati Alessandra Zinfollino e Sabino Carpagnano, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO