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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/12/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1028/2025 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Patriarca Lucetta
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
C.F. CP_1 C.F._2
C.F. Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Scolari Ester
PARTI RESISTENTI
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del 2.12.2025 hanno precisato conclusioni congiunte come da relativo verbale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Borgosesia in data 30.8.1997; a seguito Parte_1 CP_1 di separazione consensuale, con sentenza n. 323/2015, il Tribunale di Vercelli ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio affidando la figlia in allora minorenne, alle parti, CP_2
e disponendo l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia (all'attualità euro 587,00) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto la revoca e, in subordine, la Parte_1 riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, allegandone l'intervenuta indipendenza economica.
Si sono costituite in giudizio e la figlia resistendo alla domanda del CP_1 Controparte_2 ricorrente e contestandone i presupposti.
All'udienza del 2.12.2025 le parti hanno raggiunto un accordo nei termini che seguono: riduzione del contributo al mantenimento indiretto della figlia a euro 300 omnicomprensivi con durata di un CP_2 anno, dopodiché il contributo cesserà automaticamente;
l'obbligo a carico del ricorrente di versare il contributo cesserà prima dell'anno qualora nel frattempo reperisse una stabile occupazione. CP_2
Il contenuto di tale accordo può essere accolto dal Tribunale, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti;
considerati inoltre l'età della ragazza (24 anni) e il fatto che ha concluso il ciclo di studi da circa tre anni e ha già CP_2 effettuato alcune esperienze lavorative, per il momento a termine.
Il contributo potrà essere versato direttamente alla figlia costituita in giudizio, stante la domanda CP_2 in tal senso formulata dalla medesima in comparsa.
pagina 2 di 3 In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da parte del Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1028/2025 r.g., a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Vercelli n. 323/2015, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DISPONE che versi direttamente alla figlia a titolo di concorso per il Parte_1 CP_2 suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo omnicomprensivo di euro 300,00 per la durata di un anno decorrente dalla presente pronuncia, dopodiché il contributo cesserà automaticamente;
l'obbligo a carico del ricorrente di versare il contributo cesserà prima dell'anno qualora nel frattempo reperisse una stabile occupazione. CP_2
2) CONFERMA nel resto.
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, in data 3.12.2025 nella camera di consiglio del Tribunale
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE EST. dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1028/2025 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Patriarca Lucetta
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
C.F. CP_1 C.F._2
C.F. Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Scolari Ester
PARTI RESISTENTI
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del 2.12.2025 hanno precisato conclusioni congiunte come da relativo verbale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Borgosesia in data 30.8.1997; a seguito Parte_1 CP_1 di separazione consensuale, con sentenza n. 323/2015, il Tribunale di Vercelli ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio affidando la figlia in allora minorenne, alle parti, CP_2
e disponendo l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia (all'attualità euro 587,00) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto la revoca e, in subordine, la Parte_1 riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, allegandone l'intervenuta indipendenza economica.
Si sono costituite in giudizio e la figlia resistendo alla domanda del CP_1 Controparte_2 ricorrente e contestandone i presupposti.
All'udienza del 2.12.2025 le parti hanno raggiunto un accordo nei termini che seguono: riduzione del contributo al mantenimento indiretto della figlia a euro 300 omnicomprensivi con durata di un CP_2 anno, dopodiché il contributo cesserà automaticamente;
l'obbligo a carico del ricorrente di versare il contributo cesserà prima dell'anno qualora nel frattempo reperisse una stabile occupazione. CP_2
Il contenuto di tale accordo può essere accolto dal Tribunale, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti;
considerati inoltre l'età della ragazza (24 anni) e il fatto che ha concluso il ciclo di studi da circa tre anni e ha già CP_2 effettuato alcune esperienze lavorative, per il momento a termine.
Il contributo potrà essere versato direttamente alla figlia costituita in giudizio, stante la domanda CP_2 in tal senso formulata dalla medesima in comparsa.
pagina 2 di 3 In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da parte del Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1028/2025 r.g., a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Vercelli n. 323/2015, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DISPONE che versi direttamente alla figlia a titolo di concorso per il Parte_1 CP_2 suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo omnicomprensivo di euro 300,00 per la durata di un anno decorrente dalla presente pronuncia, dopodiché il contributo cesserà automaticamente;
l'obbligo a carico del ricorrente di versare il contributo cesserà prima dell'anno qualora nel frattempo reperisse una stabile occupazione. CP_2
2) CONFERMA nel resto.
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, in data 3.12.2025 nella camera di consiglio del Tribunale
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE EST. dott.ssa Simona Francese
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