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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2194/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE EN, Presidente
DI NA SALVATORE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16031/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024938233000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2010/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259024938233000, notificatale in data 25 giugno 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-OS ha intimato il pagamento complessivo di euro 23.740,28, a titolo di IRPEF, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 1997. L'atto impugnato si fonda sulla cartella di pagamento n. 07120031030362857000. Il ricorso è stato tempestivamente notificato il 22 settembre 2025 e la ricorrente si è costituita nel processo in pari data.
A fondamento dell'impugnazione, la contribuente ha dedotto l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e di ogni altro atto prodromico, lamentando la mancata conoscenza della pretesa tributaria. Ha eccepito, di conseguenza, l'inesistenza del titolo esecutivo, nonché l'intervenuta prescrizione del credito e la decadenza dal potere di riscossione per decorso dei termini di legge.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate - OS e l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale I di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Agente della OS ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, sostenendo la rituale notifica della cartella di pagamento originaria in data 2 marzo 2004. Ha altresì affermato che la prescrizione è stata validamente interrotta mediante la notifica di successivi atti, segnatamente l'intimazione n. 07120159059064159000 del
17 agosto 2015 e l'intimazione n. 07120199056854226000 del 7 febbraio 2020, deducendo che la mancata opposizione a tali atti ha determinato la definitività del credito. L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative alla regolare notifica degli atti della riscossione, ritenendole di esclusiva pertinenza del concessionario.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha evidenziato che i due atti d'intimazione di pagamento n. 07120159059064159000 e n. 0712019905685422600, che avrebbero avuto il compito di interrompere la prescrizione del diritto di credito dell'Agenzia delle Entrate, sono stati entrambi notificati all'indirizzo di Indirizzo_1 in Mugnano di Napoli presso il quale ella non ha mai avuto residenza cosi come si evince nel certificato di residenza storico depositato sin dal ricorso, dal quale risulta che sin dal 21 novembre 2013 la sua residenza anagrafica è in Marano di Napoli alla Indirizzo_2
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della OS, è risultato che la cartella di pagamento n. 07120031030362857000, atto presupposto della pretesa, è stata notificata in data 2 marzo 2004 presso l'indirizzo di Indirizzo_3 nel Comune di Mugnano di Napoli, mediante consegna a mani di persona che si è qualificata come "figlia" convivente. Sennonché, avendo la ricorrente eccepito la prescrizione del credito per omessa notifica di atti interruttivi validi, si è rilevato che effettivamente, dalla data del 2 marzo 2004, nessun atto interruttivo è ritualmente pervenuto nella sfera di conoscenza della contribuente.
L'Agente della OS ha sostenuto l'interruzione del termine prescrizionale mediante la notifica di successivi atti di intimazione (n. 07120159059064159000 del 2015 e n. 07120199056854226000 del 2020), indirizzati presso il medesimo recapito di Mugnano di Napoli. Tuttavia, la ricorrente ha depositato il certificato di residenza storico, dal quale è emerso che, alle date delle asserite notifiche degli atti interruttivi richiamati dall'Agente della riscossione, la stessa risiedeva in altro Comune (Marano di Napoli, Indirizzo_2
), dove aveva trasferito la propria residenza sin dal 21 novembre 2013.
In punto di diritto, la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita nel domicilio fiscale del destinatario che, salvo diversa elezione, coincide con la residenza anagrafica (art. 60 D.P.R. 600/1973). Le notifiche effettuate presso l'indirizzo di precedente residenza, successivamente al decorso del termine di efficacia della variazione anagrafica, sono affette da nullità, in quanto eseguite in un luogo privo di collegamento con il destinatario e in contrasto con le risultanze anagrafiche, e sono pertanto inidonee a interrompere il decorso della prescrizione.
La Suprema Corte, inoltre, ha avuto modo di affermare che «In materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, la variazione della residenza anagrafica del contribuente è opponibile all'ente impositore e all'incaricato per la riscossione, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall'intervenuta iscrizione nei registri comunali, indipendentemente dalla sua comunicazione all'Ufficio» (così Cass. 21025/2025).
Ne segue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, posto che dalla data di notifica della cartella di pagamento (2 marzo 2004) a quella di notifica dell'atto impugnato in questa sede (25 giugno 2025) è ampiamente decorso il termine prescrizionale di legge.
Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della particolarità della fattispecie e delle obiettive difficoltà di verifica della correttezza del procedimento notificatorio. L'intreccio tra le risultanze anagrafiche storiche e le procedure di notifica adottate dall'Agente della OS per irreperibilità relativa e assoluta, pur avendo condotto all'annullamento dell'atto per difetto di notifica, ha generato una situazione di obiettiva incertezza che giustifica la deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 29 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE EN, Presidente
DI NA SALVATORE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16031/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024938233000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2010/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259024938233000, notificatale in data 25 giugno 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-OS ha intimato il pagamento complessivo di euro 23.740,28, a titolo di IRPEF, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 1997. L'atto impugnato si fonda sulla cartella di pagamento n. 07120031030362857000. Il ricorso è stato tempestivamente notificato il 22 settembre 2025 e la ricorrente si è costituita nel processo in pari data.
A fondamento dell'impugnazione, la contribuente ha dedotto l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e di ogni altro atto prodromico, lamentando la mancata conoscenza della pretesa tributaria. Ha eccepito, di conseguenza, l'inesistenza del titolo esecutivo, nonché l'intervenuta prescrizione del credito e la decadenza dal potere di riscossione per decorso dei termini di legge.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate - OS e l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale I di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Agente della OS ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, sostenendo la rituale notifica della cartella di pagamento originaria in data 2 marzo 2004. Ha altresì affermato che la prescrizione è stata validamente interrotta mediante la notifica di successivi atti, segnatamente l'intimazione n. 07120159059064159000 del
17 agosto 2015 e l'intimazione n. 07120199056854226000 del 7 febbraio 2020, deducendo che la mancata opposizione a tali atti ha determinato la definitività del credito. L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative alla regolare notifica degli atti della riscossione, ritenendole di esclusiva pertinenza del concessionario.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha evidenziato che i due atti d'intimazione di pagamento n. 07120159059064159000 e n. 0712019905685422600, che avrebbero avuto il compito di interrompere la prescrizione del diritto di credito dell'Agenzia delle Entrate, sono stati entrambi notificati all'indirizzo di Indirizzo_1 in Mugnano di Napoli presso il quale ella non ha mai avuto residenza cosi come si evince nel certificato di residenza storico depositato sin dal ricorso, dal quale risulta che sin dal 21 novembre 2013 la sua residenza anagrafica è in Marano di Napoli alla Indirizzo_2
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della OS, è risultato che la cartella di pagamento n. 07120031030362857000, atto presupposto della pretesa, è stata notificata in data 2 marzo 2004 presso l'indirizzo di Indirizzo_3 nel Comune di Mugnano di Napoli, mediante consegna a mani di persona che si è qualificata come "figlia" convivente. Sennonché, avendo la ricorrente eccepito la prescrizione del credito per omessa notifica di atti interruttivi validi, si è rilevato che effettivamente, dalla data del 2 marzo 2004, nessun atto interruttivo è ritualmente pervenuto nella sfera di conoscenza della contribuente.
L'Agente della OS ha sostenuto l'interruzione del termine prescrizionale mediante la notifica di successivi atti di intimazione (n. 07120159059064159000 del 2015 e n. 07120199056854226000 del 2020), indirizzati presso il medesimo recapito di Mugnano di Napoli. Tuttavia, la ricorrente ha depositato il certificato di residenza storico, dal quale è emerso che, alle date delle asserite notifiche degli atti interruttivi richiamati dall'Agente della riscossione, la stessa risiedeva in altro Comune (Marano di Napoli, Indirizzo_2
), dove aveva trasferito la propria residenza sin dal 21 novembre 2013.
In punto di diritto, la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita nel domicilio fiscale del destinatario che, salvo diversa elezione, coincide con la residenza anagrafica (art. 60 D.P.R. 600/1973). Le notifiche effettuate presso l'indirizzo di precedente residenza, successivamente al decorso del termine di efficacia della variazione anagrafica, sono affette da nullità, in quanto eseguite in un luogo privo di collegamento con il destinatario e in contrasto con le risultanze anagrafiche, e sono pertanto inidonee a interrompere il decorso della prescrizione.
La Suprema Corte, inoltre, ha avuto modo di affermare che «In materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, la variazione della residenza anagrafica del contribuente è opponibile all'ente impositore e all'incaricato per la riscossione, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall'intervenuta iscrizione nei registri comunali, indipendentemente dalla sua comunicazione all'Ufficio» (così Cass. 21025/2025).
Ne segue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, posto che dalla data di notifica della cartella di pagamento (2 marzo 2004) a quella di notifica dell'atto impugnato in questa sede (25 giugno 2025) è ampiamente decorso il termine prescrizionale di legge.
Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della particolarità della fattispecie e delle obiettive difficoltà di verifica della correttezza del procedimento notificatorio. L'intreccio tra le risultanze anagrafiche storiche e le procedure di notifica adottate dall'Agente della OS per irreperibilità relativa e assoluta, pur avendo condotto all'annullamento dell'atto per difetto di notifica, ha generato una situazione di obiettiva incertezza che giustifica la deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 29 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente