Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 2194
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto che gli atti interruttivi della prescrizione, notificati presso un precedente indirizzo di residenza, non fossero validi poiché la contribuente aveva trasferito la propria residenza anagrafica in altro comune in data antecedente. Tali notifiche sono quindi inidonee a interrompere il decorso della prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione, dato che dalla data di notifica della cartella di pagamento a quella dell'atto impugnato era ampiamente decorso il termine prescrizionale, non essendo stati validamente interrotti gli stessi.

  • Accolto
    Decadenza dal potere di riscossione

    La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la notifica degli atti interruttivi non fosse valida e che pertanto il credito si fosse prescritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 2194
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2194
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo