TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/11/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al
R.G. n. 4224 dell'anno 2022
TRA con sede in Lacedonia (Av) al Corso Amendola snc, C.F. Parte_1
e P.IVA , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 P.IVA_2
come da procura in atti, dall'avv. Marianna Papparella ed elettivamente domiciliato in Foggia alla
Piazza San Francesco d'Assisi n. 1;
ATTORE
E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Marica Grande ed elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (Av) alla via Cardito n. 202;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia può essere decisa richiamando i precedenti conformi del Tribunale di
Avellino ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
Ebbene, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
Commissario Regionale degli Usi civici tenuto conto che , nei cui confronti il Controparte_1
ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo a titolo di pagamento di Parte_1
canoni di natura enfiteutica, ha eccepito l'acquisto per intervenuta usucapione dei fondi in relazione ai quali è stato richiesto il canone formulando domanda riconvenzionale in applicazione del principio secondo cui “sussiste la giurisdizione del Commissario degli usi civici ogni qual volta venga in evidenza una questione che presupponga la necessità … di un accertamento preliminare di un diritto
1/3 civico sulle terre oggetto del giudizio (cfr. Cass. 11802/2017, Cass. 17879 e 18392/2016 e Cass.
9829/2014). Invero, la giurisdizione dei Commissari per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza degli stessi (cfr. ex plurimis, Cass.7429/2009; Cass. ord. n. 26816/2009; Cass. n. 7894/2009). In altri termini, come precisato dalla Suprema Corte a Sez. Unite (cfr. sentenza n. 8252/2023), la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta l'accertamento della "qualitas soli" si ponga come antecedente logico giuridico della decisione e costituisca presupposto necessario della decisione.
Ebbene, nella fattispecie in esame, il come detto, ha ottenuto nei Parte_1
confronti della convenuta un decreto ingiuntivo dal giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi per la somma di € 3.158,53 titoli di pagamento di canoni enfiteutici per alcuni terreni di uso civico concessi allo stesso e il giudizio di opposizione, azionato da per ottenere Controparte_1
la revoca del decreto e l'accoglimento della domanda di usucapione relativamente ai terreni suindicati, è stato definito dal giudice di pace con ordinanza del 12.07.2022 con cui è stata dichiarata la propria incompetenza per materia e revocato il decreto ingiuntivo opposto. In particolare il giudice di Pace ha evidenziato che il procedimento in esame ha pretese afferenti a diritti reali e a diritti di credito fondati sul rapporto giuridico relativo ad un bene immobile la cui competenza è demandata al Tribunale ratione materiae e ha, inoltre, evidenziato che non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, eccepita dal Comune di Lacedonia, in ordine alla domanda volta all'accertamento della proprietà e alla declaratoria di intervenuta usucapione dei fondi a favore del soggetto opponente.
Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino il ha reiterato Parte_1
l'eccezione di difetto di giurisdizione mentre ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
dichiarare la cessazione della materia del contendere per essere stata stipulata tra le parti una scrittura privata volta alla definizione della lite. Sul punto osserva il Tribunale che non può essere
2/3 dichiarata cessata la materia del contendere in quanto nel caso in esame risulta controverso il componimento della lite in virtù della scrittura privata prodotta in atti.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti tenuto conto dell'esito del giudizio e delle richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere riservata la medesima al
Commissario degli usi civici;
- compensa le spese di lite.
Così deciso il 25.11.2025 all'esito dell'udienza del 24.11.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
3/3