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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RG nr. 448/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Silvia Burelli Giudice dott. Nicola Armienti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 13/9/2024, da
, C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Zampieri e Alberto Rela ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Tonolo in San Polo 135 – 30125 Venezia, Parte riassumente contro
, C.F. Controparte_1
P.IVA_1
, C.F. Controparte_2
P.IVA_2
di Bassano del Grappa, c.f.: , Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è domiciliato, in Piazza San Marco n. 63 – ex Palazzo Reale, Parte riassunta
*
Oggetto: riassunzione a seguito di rinvio della Corte Suprema di Cassazione, sez. lavoro, Sentenza n. 16636/2024 - originario appello avverso la sentenza n. 192/2019 resa dal giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza.
In punto: altre ipotesi.
*
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte riassumente: 1) In forza dell'accertata e dichiarata illegittimità del provvedimento di decadenza emesso dalla dirigente dell di Bassano del Controparte_3 Grappa, in data 16/06/2016, nei confronti del Pr applicazione del Parte_1 disposto dell'art. 18 della legge n. 300/70, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n.
1 92/2012 e dal D.Lgs. n. 75/2017, dichiararsi l'obbligo del alla Controparte_1 reintegra del Prof. nei ruoli dell'amministrazione a decorrere dal 16.6.2016, con qualifica e Parte_1 retribuzione corris uella posseduta al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro (fascia 28/34) e relativa progressione nel successivo scaglione contrattuale (fascia 35) dal 01/01/2022 (come indicato anche nella busta paga di giugno 2016 allegata), nonché condannarsi le convenute amministrazioni, anche in via solidale, al risarcimento di tutti i danni arrecati, commisurati alla retribuzione globale di fatto dovuta al Prof. per il periodo intercorrente dalla data di efficacia Parte_1 del provvedimento di decadenza alla data dell'effettiva riammissione in servizio e, cioè, dal 16/06/2016 al 31/08/2023, nonché al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti relativamente al medesimo periodo (dal 16/06/2016 al 31/08/2023) (condanna generica). ----- 2) Con rifusione di spese e compensi professionali per tutti i gradi di giudizio intercorsi.
Conclusioni di parte appellata: non esplicitamente formalizzate in memoria di costituzione.
*
Motivi della decisione
1. Il giudizio trae origine dalla sentenza n. 16636/2024 con la quale la Corte di Cassazione ha parzialmente cassato con rinvio la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia che, tra le altre cose, aveva rigettato la domanda con cui il richiedeva il pagamento delle retribuzioni perdute per Parte_1 effetto del provvedimento che ne aveva decretato la decadenza dal servizio.
Questo l'antefatto.
1.1. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 192/2019, ha rigettato il ricorso con il quale l'odierno riassumente contestava, tra le altre cose, la validità del decreto in data 16.6.2016 con il quale era stato dichiarato decaduto dal servizio per non avere rinunciato alla carica di curatore fallimentare nelle procedure
“RAINBOW s.a.s.” ed “EUROFOOD s.r.l.”; provvedimento reso dal dirigente scolastico ai sensi degli artt. 60 e 63 del d.P.R. 3/1957 e 508 e 511 del D.Lgs. n. 297/1994 per non aver ottemperato alla diffida di proseguire qualunque attività che, pur riconducibile all'esercizio della libera professione di commercialista e di revisore contabile, comportasse l'assunzione di cariche.
Il Tribunale di Vicenza, poi confermato sul punto dalla sentenza resa dalla CdA di Venezia, conseguentemente rigettava anche la domanda con la quale il chiedeva che l'Amministrazione venisse condannata al Parte_1 pagamento delle retribuzioni non percepite dal giugno 2016 con interessi e rivalutazione monetaria con ogni conseguenza giuridica e previdenziale relativo al periodo di servizio non prestato dal ricorrente; oltre alla condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e professionale arrecato al docente per errata applicazione dell'art. 63 del D.P.R. 3/57 e per
2 disparità di trattamento e favoritismo a terze persone dipendenti aventi numerosi incarichi extrascolastici non autorizzati.
1.2. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 500/2022, accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando illegittimo il provvedimento di decadenza e rigettando la domanda, proposta dal di condanna Parte_1 dell'amministrazione resistente al pagamento degli arretrati di retribuzione dalla data di esecuzione del provvedimento di decadenza alla data di riammissione in servizio;
rigettava anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Quanto alle spese di giudizio, la CdA di Venezia, in ragione della soccombenza reciproca e stante la novità della questione trattata, compensava le spese del doppio grado di giudizio (con ciò sovvertendo la decisione del Tribunale di Vicenza che aveva condannato il lavoratore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ). CP_1
1.3. La suddetta sentenza - nella parte in cui aveva rigettato la domanda di condanna dell'amministrazione resistente al pagamento degli arretrati di retribuzione e regolarizzazione previdenziale, dalla data di esecuzione del provvedimento di decadenza alla data di riammissione in servizio (con decorrenza dal 1.9.2023) - è stata fatto oggetto di ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia n. 16636 del 14/06/2024, ha quindi accolto il ricorso del ed ha cassato con rinvio la Parte_1 sentenza n. 500/2022 della Corte di Appello di Venezia, accogliendo i 5 motivi di gravame in particolare evidenziando che <nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato l'illegittimità del provvedimento di decadenza per chi svolga attività incompatibili è (invero) parificabile, quanto agli effetti, alla illegittimità del licenziamento, con la conseguenza che al lavoratore che venga ingiustamente dichiarato decaduto spetta il risarcimento del danno secondo i parametri dell'art. 18 St. Lav.: questo perché, nel caso di recesso per sopravvenuta incompatibilità, la fattispecie, stante anche il suo operare in seguito a diffida, può accostarsi a quella del recesso per ragioni oggettive, in quanto riconducibile ad un'iniziativa datoriale ed essendo munita dell'effetto ultimo di far cessare il rapporto di lavoro.
3.4 A riguardo, va rammentato che l'istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è applicabile ai dipendenti di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 53, comma 1, stesso decreto, e, siccome attiene alla materia delle incompatibilità, è estraneo all'ambito delle
3 sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 dello stesso testo normativo (vedi, per tutte: Cass. 19 gennaio 2006, n. 967)>>.
Ha concluso la Corte di Cassazione, con riferimento al regime delle tutele, che
<fino alla Riforma Madia – con l'introduzione, nell'art. 63 comma 2 d.lgs. n. 165/2001, di un ulteriore periodo, qui non applicabile ratione temporis –, le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non si estendono ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n. 92 cit., resta quella prevista dall'art. 18 St. Lav. nel testo antecedente la riforma, rilevando a tal fine «il rinvio ad un intervento normativo successivo ad opera dell'art. 1, comma 8, della legge n. 92/2012, l'inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, neppure richiamate al comma 6 dell'art. 18 nuova formulazione, la natura fissa e non mobile del rinvio di cui all'art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato» (Cass. 9 giugno 2016, n. 11868; Cass. 9 agosto 2019, n. 21297)>>.
2. A seguito della suddetta pronuncia il ha, con atto Parte_1 depositato in data 13/9/2024, riassunto innanzi a questa Corte il giudizio domandando la liquidazione del danno patito per effetto del licenziamento in applicazione dell'art. 18, Legge 300/1970 nel testo in vigore antecedentemente alla riforma operata dalla legge n. 92 del 2012 [<in quanto ai rapporti di pubblico impiego disciplinati dall'art. 2 del d.lg. n. 165 del 2001 non si applicano le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 per la natura fissa (e non mobile) del rinvio all'articolo 18 della legge n. 300/1970, operato dall'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001>>]. La parte riassumente domanda quindi la corresponsione in proprio favore di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione ed inoltre il versamento dei contributi previdenziali maturati, parametrati alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta nell'intero periodo intercorrente tra l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro e la reintegra;
quindi dal 16/06/2016 al 31/08/2023.
4 La richiesta del è funzionale a conseguire pronuncia di Parte_1 condanna generica, quindi con mera affermazione dei principii e criteri ai quali l'Amministrazione si dovrà attenere al fine della liquidazione del risarcimento.
3. Regolarmente invitata a costituirsi in giudizio l'Amministrazione appellata si è costituita con memoria depositata il 25/2/2025 prendendo atto della necessità, in applicazione della regola formulata dalla Cassazione, di procedere a liquidazione del danno patrimoniale patito dall'appellante mediante corresponsione di un'indennità calcolata a norma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nella sua formulazione antecedente alla Legge 92/2012, quindi precisando non avere il percepito la retribuzione per 86 Parte_1 mesi e 15 giorni, inoltre ammontando alla data del 16/6/2016 lo stipendio mensile lordo ad € 2.893,59.
Chiedeva parte riassunta che dalla somma astrattamente dovuta (€ 250.295,10) fosse detratto l'aliunde perceptum facendo presente ed in parte documentando lo svolgimento di attività lavorativa nelle more del primo giudizio di appello.
4. La controversia è stata trattata all'udienza del 27/2/2025 e quindi decisa come da dispositivo.
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5. Il “mandato” assegnato dalla Cassazione a questa Corte ed il principio di diritto da applicare al fine della liquidazione del danno patito dal appare chiaro tanto che sul punto le parti non esprimono Parte_1 considerazioni tra loro divergenti.
Si deve quindi oggi procedere alla liquidazione del danno in favore del sulla base della previsione dell'art. 18, Legge 300/1970 Parte_1 posto che, così la Cassazione remittente, <l'illegittimità del provvedimento di decadenza […] è (invero) parificabile, quanto agli effetti, alla illegittimità del licenziamento, con la conseguenza che al lavoratore che venga ingiustamente dichiarato decaduto spetta il risarcimento del danno secondo i parametri dell'art. 18 St. Lav.: questo perché, nel caso di recesso per sopravvenuta incompatibilità, la fattispecie, stante anche il suo operare in seguito a diffida, può accostarsi a quella del recesso per ragioni oggettive, in quanto riconducibile ad un'iniziativa datoriale ed essendo munita dell'effetto ultimo di far cessare il rapporto di lavoro>>.
5.1. Ora, in applicazione del suddetto principio e, quindi, avvalenosi della regola di giudizio descritta dall'art. 18, Legge 300/1970 nella formulazione
5 vigente anteriormente alla riforma operata dalla legge n. 92 del 2012, si deve pervenire alla conclusione che spetterà al a titolo di ristoro Parte_1 del danno patito per effetto della illegittimità del provvedimento di dispensa la retribuzione perduta e quindi non percepita nel periodo di forzata assenza dal lavoro.
Il suddetto periodo, pacificamente intercorrente tra il 16/06/2016 ed il 31/08/2023 ha determinato, come ammesso dall'Amministrazione convenuta, la perdita di retribuzione per 86 mesi e 15 giorni.
5.2. Quanto alla retribuzione ordinaria base da prendere a base di calcolo al fine della determinazione del complessivamente dovuto, questa può essere individuata nella somma – indicata dal Ministero – di € 2.893,59 come risultante dall'analisi della busta paga – in atti – risalente al giugno 2016. Da ciò discende che la retribuzione globale di fatto, che deve necessariamente tenere conto anche di quota/mese della tredicesima mensilità dovuta al lavoratore, può essere determinata in complessivi € 3.134,72.
5.3. Nel calcolo della retribuzione da prendere a base di calcolo dell'indennità risarcitoria dovuta non può invece essere ricompreso il TFR in ragione della disposta, ed in effetti già attuata, reintegrazione del lavoratore. Ed infatti, richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale la nozione di retribuzione globale di fatto si riferisce a quanto il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, deve essere segnalato come il TFR verrà liquidato in favore del all'atto dell'effettiva cessazione del Parte_1 rapporto di lavoro, cosicchè non è possibile affermare che lo stesso lo avrebbe di fatto percepito ove avesse lavorato nel periodo intercorrente tra il 16/06/2016 ed il 31/08/2023 (il giorno antecedente all'effettiva riammissione in servizio in esecuzione della precedente sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia); il TFR inerente tale periodo verrà percepito dal Parte_1 non appena maturerà il diritto e, quindi, in concomitanza della definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
5.4. Deve necessariamente essere chiarito – tenuto conto della richiesta di parte appellante/riassumente di pronuncia generica su tale aspetto risarcitorio
– come dalla somma (€ 3.134,72 x 86,5) complessivamente dovuta dovrà essere detratto l'aliunde perceptum.
Ed infatti la difesa sul punto sviluppato solo in sede di riassunzione dal si è resa possibile ed anche indispensabile solamente in seguito alla CP_1
6 pronuncia della Cassazione che ha determinato la rimessione del presente processo stabilendo, pur senza che nel primo grado di giudizio parte appellante/riassumente avesse fatto richiamo all'art. 18, Legge 300/1970, che occorreva fare applicazione di tale norma al fine della determinazione della misura del risarcimento.
Deve poi a tal riguardo essere infine rilevato come, a fronte di una generica richiesta di affermazione del danno risarcibile da parte del lavoratore, sia qui sufficiente una altrettanto generica affermazione di deducibilità dell'aliunde perceptum posto che lo stesso MINISTERO fornisce indicazioni e documentazione atta a farne presumere la sussistenza.
5.5. Stante la necessità di applicazione dell'art. 18, Legge 300/1970 occorrerà disporre anche la condanna del MINISTERO a provvedere alla regolarizzazione contributiva.
6. Venendo infine alla determinazione delle spese di giudizio, stante la necessità di procedere a liquidazione unitaria con riferimento al primo grado di giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Vicenza (con spese a carico del lavoratore poi compensate con la sentenza d'appello), al precedente grado di appello, al processo svoltosi presso la Cassazione ed alla presente fase di giudizio in riassunzione, le stesse possono essere in parte compensate (30%) così da tenere conto delle domande del rigettate, ed essere Parte_1 quindi liquidate secondo valori medi di scaglione (indeterminato-complessità bassa) in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22) tenuto conto che non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la statuizione di illegittimità del provvedimento di decadenza prot. n. 3930/3.2.1. d.d. 16.06.2016 e la riammissione in servizio della parte riassumente, condanna l'appellato a pagare in favore CP_1 della parte riassumente una somma pari a tante mensilità della retribuzione
7 globale di fatto (determinata in € 2.893,59/mese) quante ne sono intercorse tra l'ultima mensilità remunerata al e la data di re- Parte_1 immissione in servizio (luglio 2016-agosto 2023) detratto l'aliunde perceptum, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ed al versamento, con riferimento allo stesso lasso temporale, delle competenze previdenziali ed assistenziali;
- previa compensazione dei costi di lite tra le parti in misura pari al 30%, condanna in relazione alla residuale porzione del 70% la parte appellata/riassunta alla rifusione in favore della parte appellante/riassumente delle spese di lite a tale titolo liquidando, per l'intero, quanto al primo grado di giudizio, la somma di € 7.377,00, quanto al secondo grado di giudizio, la somma pari ad € 6.946,00, quanto al giudizio di cassazione, la somma di € 5.513,00 e quanto al presente giudizio in riassunzione la somma di € 6.946,00, il tutto oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Venezia, 27 febbraio 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Silvia Burelli Giudice dott. Nicola Armienti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 13/9/2024, da
, C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Zampieri e Alberto Rela ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Tonolo in San Polo 135 – 30125 Venezia, Parte riassumente contro
, C.F. Controparte_1
P.IVA_1
, C.F. Controparte_2
P.IVA_2
di Bassano del Grappa, c.f.: , Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è domiciliato, in Piazza San Marco n. 63 – ex Palazzo Reale, Parte riassunta
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Oggetto: riassunzione a seguito di rinvio della Corte Suprema di Cassazione, sez. lavoro, Sentenza n. 16636/2024 - originario appello avverso la sentenza n. 192/2019 resa dal giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza.
In punto: altre ipotesi.
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CONCLUSIONI
Conclusioni di parte riassumente: 1) In forza dell'accertata e dichiarata illegittimità del provvedimento di decadenza emesso dalla dirigente dell di Bassano del Controparte_3 Grappa, in data 16/06/2016, nei confronti del Pr applicazione del Parte_1 disposto dell'art. 18 della legge n. 300/70, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n.
1 92/2012 e dal D.Lgs. n. 75/2017, dichiararsi l'obbligo del alla Controparte_1 reintegra del Prof. nei ruoli dell'amministrazione a decorrere dal 16.6.2016, con qualifica e Parte_1 retribuzione corris uella posseduta al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro (fascia 28/34) e relativa progressione nel successivo scaglione contrattuale (fascia 35) dal 01/01/2022 (come indicato anche nella busta paga di giugno 2016 allegata), nonché condannarsi le convenute amministrazioni, anche in via solidale, al risarcimento di tutti i danni arrecati, commisurati alla retribuzione globale di fatto dovuta al Prof. per il periodo intercorrente dalla data di efficacia Parte_1 del provvedimento di decadenza alla data dell'effettiva riammissione in servizio e, cioè, dal 16/06/2016 al 31/08/2023, nonché al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti relativamente al medesimo periodo (dal 16/06/2016 al 31/08/2023) (condanna generica). ----- 2) Con rifusione di spese e compensi professionali per tutti i gradi di giudizio intercorsi.
Conclusioni di parte appellata: non esplicitamente formalizzate in memoria di costituzione.
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Motivi della decisione
1. Il giudizio trae origine dalla sentenza n. 16636/2024 con la quale la Corte di Cassazione ha parzialmente cassato con rinvio la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia che, tra le altre cose, aveva rigettato la domanda con cui il richiedeva il pagamento delle retribuzioni perdute per Parte_1 effetto del provvedimento che ne aveva decretato la decadenza dal servizio.
Questo l'antefatto.
1.1. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 192/2019, ha rigettato il ricorso con il quale l'odierno riassumente contestava, tra le altre cose, la validità del decreto in data 16.6.2016 con il quale era stato dichiarato decaduto dal servizio per non avere rinunciato alla carica di curatore fallimentare nelle procedure
“RAINBOW s.a.s.” ed “EUROFOOD s.r.l.”; provvedimento reso dal dirigente scolastico ai sensi degli artt. 60 e 63 del d.P.R. 3/1957 e 508 e 511 del D.Lgs. n. 297/1994 per non aver ottemperato alla diffida di proseguire qualunque attività che, pur riconducibile all'esercizio della libera professione di commercialista e di revisore contabile, comportasse l'assunzione di cariche.
Il Tribunale di Vicenza, poi confermato sul punto dalla sentenza resa dalla CdA di Venezia, conseguentemente rigettava anche la domanda con la quale il chiedeva che l'Amministrazione venisse condannata al Parte_1 pagamento delle retribuzioni non percepite dal giugno 2016 con interessi e rivalutazione monetaria con ogni conseguenza giuridica e previdenziale relativo al periodo di servizio non prestato dal ricorrente; oltre alla condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e professionale arrecato al docente per errata applicazione dell'art. 63 del D.P.R. 3/57 e per
2 disparità di trattamento e favoritismo a terze persone dipendenti aventi numerosi incarichi extrascolastici non autorizzati.
1.2. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 500/2022, accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando illegittimo il provvedimento di decadenza e rigettando la domanda, proposta dal di condanna Parte_1 dell'amministrazione resistente al pagamento degli arretrati di retribuzione dalla data di esecuzione del provvedimento di decadenza alla data di riammissione in servizio;
rigettava anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Quanto alle spese di giudizio, la CdA di Venezia, in ragione della soccombenza reciproca e stante la novità della questione trattata, compensava le spese del doppio grado di giudizio (con ciò sovvertendo la decisione del Tribunale di Vicenza che aveva condannato il lavoratore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ). CP_1
1.3. La suddetta sentenza - nella parte in cui aveva rigettato la domanda di condanna dell'amministrazione resistente al pagamento degli arretrati di retribuzione e regolarizzazione previdenziale, dalla data di esecuzione del provvedimento di decadenza alla data di riammissione in servizio (con decorrenza dal 1.9.2023) - è stata fatto oggetto di ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia n. 16636 del 14/06/2024, ha quindi accolto il ricorso del ed ha cassato con rinvio la Parte_1 sentenza n. 500/2022 della Corte di Appello di Venezia, accogliendo i 5 motivi di gravame in particolare evidenziando che <nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato l'illegittimità del provvedimento di decadenza per chi svolga attività incompatibili è (invero) parificabile, quanto agli effetti, alla illegittimità del licenziamento, con la conseguenza che al lavoratore che venga ingiustamente dichiarato decaduto spetta il risarcimento del danno secondo i parametri dell'art. 18 St. Lav.: questo perché, nel caso di recesso per sopravvenuta incompatibilità, la fattispecie, stante anche il suo operare in seguito a diffida, può accostarsi a quella del recesso per ragioni oggettive, in quanto riconducibile ad un'iniziativa datoriale ed essendo munita dell'effetto ultimo di far cessare il rapporto di lavoro.
3.4 A riguardo, va rammentato che l'istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è applicabile ai dipendenti di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 53, comma 1, stesso decreto, e, siccome attiene alla materia delle incompatibilità, è estraneo all'ambito delle
3 sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 dello stesso testo normativo (vedi, per tutte: Cass. 19 gennaio 2006, n. 967)>>.
Ha concluso la Corte di Cassazione, con riferimento al regime delle tutele, che
<fino alla Riforma Madia – con l'introduzione, nell'art. 63 comma 2 d.lgs. n. 165/2001, di un ulteriore periodo, qui non applicabile ratione temporis –, le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non si estendono ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n. 92 cit., resta quella prevista dall'art. 18 St. Lav. nel testo antecedente la riforma, rilevando a tal fine «il rinvio ad un intervento normativo successivo ad opera dell'art. 1, comma 8, della legge n. 92/2012, l'inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, neppure richiamate al comma 6 dell'art. 18 nuova formulazione, la natura fissa e non mobile del rinvio di cui all'art. 51 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato» (Cass. 9 giugno 2016, n. 11868; Cass. 9 agosto 2019, n. 21297)>>.
2. A seguito della suddetta pronuncia il ha, con atto Parte_1 depositato in data 13/9/2024, riassunto innanzi a questa Corte il giudizio domandando la liquidazione del danno patito per effetto del licenziamento in applicazione dell'art. 18, Legge 300/1970 nel testo in vigore antecedentemente alla riforma operata dalla legge n. 92 del 2012 [<in quanto ai rapporti di pubblico impiego disciplinati dall'art. 2 del d.lg. n. 165 del 2001 non si applicano le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 per la natura fissa (e non mobile) del rinvio all'articolo 18 della legge n. 300/1970, operato dall'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001>>]. La parte riassumente domanda quindi la corresponsione in proprio favore di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione ed inoltre il versamento dei contributi previdenziali maturati, parametrati alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta nell'intero periodo intercorrente tra l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro e la reintegra;
quindi dal 16/06/2016 al 31/08/2023.
4 La richiesta del è funzionale a conseguire pronuncia di Parte_1 condanna generica, quindi con mera affermazione dei principii e criteri ai quali l'Amministrazione si dovrà attenere al fine della liquidazione del risarcimento.
3. Regolarmente invitata a costituirsi in giudizio l'Amministrazione appellata si è costituita con memoria depositata il 25/2/2025 prendendo atto della necessità, in applicazione della regola formulata dalla Cassazione, di procedere a liquidazione del danno patrimoniale patito dall'appellante mediante corresponsione di un'indennità calcolata a norma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nella sua formulazione antecedente alla Legge 92/2012, quindi precisando non avere il percepito la retribuzione per 86 Parte_1 mesi e 15 giorni, inoltre ammontando alla data del 16/6/2016 lo stipendio mensile lordo ad € 2.893,59.
Chiedeva parte riassunta che dalla somma astrattamente dovuta (€ 250.295,10) fosse detratto l'aliunde perceptum facendo presente ed in parte documentando lo svolgimento di attività lavorativa nelle more del primo giudizio di appello.
4. La controversia è stata trattata all'udienza del 27/2/2025 e quindi decisa come da dispositivo.
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5. Il “mandato” assegnato dalla Cassazione a questa Corte ed il principio di diritto da applicare al fine della liquidazione del danno patito dal appare chiaro tanto che sul punto le parti non esprimono Parte_1 considerazioni tra loro divergenti.
Si deve quindi oggi procedere alla liquidazione del danno in favore del sulla base della previsione dell'art. 18, Legge 300/1970 Parte_1 posto che, così la Cassazione remittente, <l'illegittimità del provvedimento di decadenza […] è (invero) parificabile, quanto agli effetti, alla illegittimità del licenziamento, con la conseguenza che al lavoratore che venga ingiustamente dichiarato decaduto spetta il risarcimento del danno secondo i parametri dell'art. 18 St. Lav.: questo perché, nel caso di recesso per sopravvenuta incompatibilità, la fattispecie, stante anche il suo operare in seguito a diffida, può accostarsi a quella del recesso per ragioni oggettive, in quanto riconducibile ad un'iniziativa datoriale ed essendo munita dell'effetto ultimo di far cessare il rapporto di lavoro>>.
5.1. Ora, in applicazione del suddetto principio e, quindi, avvalenosi della regola di giudizio descritta dall'art. 18, Legge 300/1970 nella formulazione
5 vigente anteriormente alla riforma operata dalla legge n. 92 del 2012, si deve pervenire alla conclusione che spetterà al a titolo di ristoro Parte_1 del danno patito per effetto della illegittimità del provvedimento di dispensa la retribuzione perduta e quindi non percepita nel periodo di forzata assenza dal lavoro.
Il suddetto periodo, pacificamente intercorrente tra il 16/06/2016 ed il 31/08/2023 ha determinato, come ammesso dall'Amministrazione convenuta, la perdita di retribuzione per 86 mesi e 15 giorni.
5.2. Quanto alla retribuzione ordinaria base da prendere a base di calcolo al fine della determinazione del complessivamente dovuto, questa può essere individuata nella somma – indicata dal Ministero – di € 2.893,59 come risultante dall'analisi della busta paga – in atti – risalente al giugno 2016. Da ciò discende che la retribuzione globale di fatto, che deve necessariamente tenere conto anche di quota/mese della tredicesima mensilità dovuta al lavoratore, può essere determinata in complessivi € 3.134,72.
5.3. Nel calcolo della retribuzione da prendere a base di calcolo dell'indennità risarcitoria dovuta non può invece essere ricompreso il TFR in ragione della disposta, ed in effetti già attuata, reintegrazione del lavoratore. Ed infatti, richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale la nozione di retribuzione globale di fatto si riferisce a quanto il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, deve essere segnalato come il TFR verrà liquidato in favore del all'atto dell'effettiva cessazione del Parte_1 rapporto di lavoro, cosicchè non è possibile affermare che lo stesso lo avrebbe di fatto percepito ove avesse lavorato nel periodo intercorrente tra il 16/06/2016 ed il 31/08/2023 (il giorno antecedente all'effettiva riammissione in servizio in esecuzione della precedente sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia); il TFR inerente tale periodo verrà percepito dal Parte_1 non appena maturerà il diritto e, quindi, in concomitanza della definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
5.4. Deve necessariamente essere chiarito – tenuto conto della richiesta di parte appellante/riassumente di pronuncia generica su tale aspetto risarcitorio
– come dalla somma (€ 3.134,72 x 86,5) complessivamente dovuta dovrà essere detratto l'aliunde perceptum.
Ed infatti la difesa sul punto sviluppato solo in sede di riassunzione dal si è resa possibile ed anche indispensabile solamente in seguito alla CP_1
6 pronuncia della Cassazione che ha determinato la rimessione del presente processo stabilendo, pur senza che nel primo grado di giudizio parte appellante/riassumente avesse fatto richiamo all'art. 18, Legge 300/1970, che occorreva fare applicazione di tale norma al fine della determinazione della misura del risarcimento.
Deve poi a tal riguardo essere infine rilevato come, a fronte di una generica richiesta di affermazione del danno risarcibile da parte del lavoratore, sia qui sufficiente una altrettanto generica affermazione di deducibilità dell'aliunde perceptum posto che lo stesso MINISTERO fornisce indicazioni e documentazione atta a farne presumere la sussistenza.
5.5. Stante la necessità di applicazione dell'art. 18, Legge 300/1970 occorrerà disporre anche la condanna del MINISTERO a provvedere alla regolarizzazione contributiva.
6. Venendo infine alla determinazione delle spese di giudizio, stante la necessità di procedere a liquidazione unitaria con riferimento al primo grado di giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Vicenza (con spese a carico del lavoratore poi compensate con la sentenza d'appello), al precedente grado di appello, al processo svoltosi presso la Cassazione ed alla presente fase di giudizio in riassunzione, le stesse possono essere in parte compensate (30%) così da tenere conto delle domande del rigettate, ed essere Parte_1 quindi liquidate secondo valori medi di scaglione (indeterminato-complessità bassa) in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22) tenuto conto che non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la statuizione di illegittimità del provvedimento di decadenza prot. n. 3930/3.2.1. d.d. 16.06.2016 e la riammissione in servizio della parte riassumente, condanna l'appellato a pagare in favore CP_1 della parte riassumente una somma pari a tante mensilità della retribuzione
7 globale di fatto (determinata in € 2.893,59/mese) quante ne sono intercorse tra l'ultima mensilità remunerata al e la data di re- Parte_1 immissione in servizio (luglio 2016-agosto 2023) detratto l'aliunde perceptum, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ed al versamento, con riferimento allo stesso lasso temporale, delle competenze previdenziali ed assistenziali;
- previa compensazione dei costi di lite tra le parti in misura pari al 30%, condanna in relazione alla residuale porzione del 70% la parte appellata/riassunta alla rifusione in favore della parte appellante/riassumente delle spese di lite a tale titolo liquidando, per l'intero, quanto al primo grado di giudizio, la somma di € 7.377,00, quanto al secondo grado di giudizio, la somma pari ad € 6.946,00, quanto al giudizio di cassazione, la somma di € 5.513,00 e quanto al presente giudizio in riassunzione la somma di € 6.946,00, il tutto oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Venezia, 27 febbraio 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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