TAR Cagliari, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 197
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per falsità del presupposto e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che l'intervento non rientrasse nell'ambito della lettera d) dell'art. 3, c. 1 del d.p.r. 380/2001, poiché non era stata accertata la preesistente consistenza dell'immobile demolito nel 2006 e la legittimità dell'intervento doveva essere parametrata allo stato dei luoghi successivo alla demolizione di un manufatto abusivo nel 2012. Inoltre, il titolo abilitativo non poteva ritenersi formato tacitamente non essendo l'intervento conforme alla normativa urbanistico-edilizia.

  • Rigettato
    Violazione art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 - difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 10-bis L. 241/1990 si applichi solo ai procedimenti ad istanza di parte e che l'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva non sia illegittima se non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 197
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 197
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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