Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00197/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vignolo, Gian Marco Delunas e Massimo Massa, con domicilio fisico presso lo studio del primo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS- e Sportello unico per le attività produttive del bacino associato di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
- del provvedimento di ingiunzione di demolizione -OMISSIS- del 24 maggio 2021 del responsabile del servizio assetto del territorio del comune di -OMISSIS-, notificato il 26 maggio 2021, col quale è stata ordinata al ricorrente la demolizione di un fabbricato in località “-OMISSIS-” nel comune di -OMISSIS-;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IO SI e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS- è proprietario di un terreno nel comune di -OMISSIS-, località “-OMISSIS-”, situato in zona E del programma di fabbricazione vigente e distinto in catasto al foglio 7 mappali 769, 770, 682 e 757, di ettari 0.41.60, sul quale insiste un fabbricato su due livelli realizzato, in tesi, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di recupero cubatura di un immobile rurale realizzato verso la metà dello scorso secolo e demolito dallo stesso ricorrente. Il manufatto veniva costruito a seguito di presentazione all’Ente locale, il 21 marzo 2019, di una dichiarazione unica autocertificativa (d.u.a.) per la quale veniva rilasciata ricevuta definitiva.
1.1 In particolare, nel luogo di edificazione del nuovo fabbricato era originariamente presente un manufatto, edificato in epoca anteriore al 1967, che il signor -OMISSIS-, senza richiedere autorizzazione, demoliva nell’anno 2006. Successivamente a tale data, sul medesimo sedime, come sostenuto dallo stesso ricorrente innanzi al giudice penale, “ egli [il signor -OMISSIS-, n.d.r.] costruì un ulteriore struttura, sempre nello stesso punto della precedente, ma senza alcuna autorizzazione, che fu quindi demolita – a seguito di precipuo ordine dell’autorità amministrativa competente - nel 2012 ” (pagina 4 del documento -OMISSIS- depositato il 4 dicembre 2025).
1.2 Con la d.u.a. del 21 marzo 2019 il ricorrente intendeva, pertanto, procedere ad una demo-ricostruzione, utilizzando la cubatura dell’edificio da lui stesso spontaneamente demolito nel 2006.
2. Ciò premesso, con provvedimento interdittivo n. -OMISSIS- del 7 luglio 2020 (non impugnato), l’amministrazione ordinava la cessazione immediata dell’attività per le motivazioni che saranno illustrate nella parte “in diritto”.
3. Nonostante articolate controdeduzioni procedimentali, il Comune di -OMISSIS-, con l’impugnato provvedimento -OMISSIS- del 24 maggio 2021, ordinava la demolizione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi, richiamando, tra l’altro, il provvedimento interdittivo n. -OMISSIS- e le motivazioni ad esso sottese.
4. Con il ricorso ora all’esame del Collegio il signor -OMISSIS- chiedeva l’annullamento, con vittoria delle spese, dell’ordinanza di demolizione in epigrafe indicata lamentando:
1) eccesso di potere per falsità del presupposto e difetto di istruttoria;
2) violazione art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 - difetto di istruttoria e di motivazione.
5. Contestualmente, su doverosa segnalazione dell’Ente locale (nota prot. -OMISSIS- del 13 luglio 2020), veniva avviato il procedimento penale -OMISSIS-/2020 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, che si concludeva con la sentenza di assoluzione “ perché il fatto non sussiste ” del 18 luglio 2025 (r.g. -OMISSIS-).
6. Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
7. Alla pubblica udienza del 30 luglio 2025, su richiesta della parte ricorrente, la trattazione della causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 per consentire il deposito delle motivazioni della menzionata sentenza del giudice penale.
8. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, sentito il difensore del ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. La questione oggetto della controversia riguarda un’ordinanza di demolizione di un manufatto realizzato in un terreno di proprietà del ricorrente con intervento di ristrutturazione di un organismo edilizio preesistente al 1967 e spontaneamente demolito nel 2006, nel medesimo sedime in cui lo stesso ricorrente, in epoca successiva al 2006, erigeva un fabbricato abusivo, demolito nel 2012 su ordine dell’Autorità, vicenda su cui il giudice penale ha pronunciato sentenza di assoluzione “ perché il fatto non sussiste ”.
2. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
3. Con il primo motivo di ricorso il signor -OMISSIS- afferma, in estrema sintesi, che il manufatto non sarebbe abusivo, in quanto il titolo edilizio si sarebbe formato per decorso del tempo e non sarebbe stato annullato dall’amministrazione, che avrebbe emanato il provvedimento interdittivo a notevole distanza di tempo (oltre un anno dalla formazione del titolo) e quando l’opera era stata ormai completata, sicché esso sarebbe “ del tutto inefficace e inutilmente emanato ” (pagina 7 del ricorso introduttivo).
3.1 La plurimotivata ordinanza di demolizione richiama, tra gli altri, il provvedimento interdittivo e l’allegato parere dell’Ufficio tecnico del Comune di -OMISSIS-, da cui emerge che l’abusività dell’opera è ricondotta, per quanto rileva in questa sede e in estrema sintesi, alla circostanza che l’intervento non rientrerebbe nel perimetro oggettivo dell’art. 3, c. 1, lett. d), d.p.r. 380/2001, e, pertanto, sarebbe soggetto al previo rilascio del permesso di costruire.
3.2 Ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. d), la ristrutturazione edilizia può consistere anche in una demo-ricostruzione, ossia nel ripristino di un fabbricato crollato o demolito, che non esiste più. Come chiarito dalla giurisprudenza formatasi sul punto, “ il privato deve dimostrarne la “preesistente consistenza”, onere che logicamente non può essere assolto unicamente mediante i rilievi e le asseverazioni del tecnico di fiducia – i quali devono a loro volta essere verificabili – ma deve esserlo mediante elementi oggettivi, quali gli atti di fabbrica o i titoli edilizi che hanno interessato il precedente fabbricato, ovvero le planimetrie catastali, purché da essi siano ricavabili «in maniera pressoché certa, l’esatta cubatura e sagoma d’ingombro del fabbricato su cui intervenire; solo se è chiara la base di partenza, è possibile discutere l’entità e la qualità delle modifiche apportabili» (Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857) ” (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 8542/2025).
3.3 Nel caso di specie, come correttamente rilevato dall’amministrazione, “ non si è accertata la preesistente consistenza dell’immobile dichiarato demolito nel 2006 ” (pagina 6 del documento n. 11 depositato dal ricorrente) né tale consistenza potrebbe dedursi dalle dichiarazioni testimoniali (peraltro relative alla sola superficie dell’immobile e non alla cubatura) o dai rilievi dei tecnici di fiducia dei ricorrenti, effettuati “ a seguito di un lavoro tecnico incentrato sull’analisi delle foto dell’immobile” in quanto la struttura “antecedente al ’67, era priva di qualsiasi concessione da cui sarebbe stato possibile individuare la cubatura e le dimensioni reali ” (pagina 6 del documento depositato dal ricorrente il 4 dicembre 2025), non essendo possibile ricavare da essi, in maniera certa, l’esatta cubatura.
3.4 Sotto altro profilo, il Collegio osserva che nello specifico caso in esame la circostanza che nella medesima area di sedime il ricorrente abbia edificato un manufatto abusivo, demolito per ordine dell’Autorità nel 2012, impedisce di ravvisare un nesso di continuità tra l’edificio demolito nel 2006 e quello “ricostruito” nel 2019 ai fini della qualificazione dell’intervento come “ristrutturazione”, non potendo quest’ultima ritenersi funzionale al riuso del volume precedente. In altri termini, la demolizione del manufatto abusivo 2012 comporta che l’intervento realizzato non possa considerarsi “neutro” sotto il profilo dell’impatto sul territorio nella sua dimensione fisica, come invece richiesto dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 8542/2025), dovendo la legittimità dell’intervento essere parametrata allo stato dei luoghi successivo al 2012 (anno di demolizione del manufatto abusivo).
3.5 Quanto alla formazione del titolo abilitativo, secondo un orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, esso può formarsi tacitamente a condizione che l’intervento proposto sia pienamente conforme alla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 10459/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata). Pertanto, non può ritenersi tacitamente formato, nel caso in esame, un titolo abilitativo dell’intervento effettuato, non essendo quest’ultimo conforme alla disciplina urbanistico-edilizia, come indicato ai punti 3.3 e 3.4.
4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, è sufficiente osservare, da un lato, che il perimetro applicativo dell’art. 10- bis , l. 241/1990, è circoscritto ai procedimenti ad istanza di parte e, dall’altro lato, che, per pacifica giurisprudenza, “ è legittima l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241 del 1990, in quanto l’attività di contrasto agli abusi edilizi costituisce un’ attività vincolata e, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della citata l. 241 del 1990, l’omissione non comporta conseguenze nel caso in cui il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2025, n. 7502; sez. VII, 31 luglio 2025, n. 6769; sez. II, 27 gennaio 2025, n. 624) ” (Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 28/2026).
5. Infine, quanto al diverso inquadramento tipologico in termini giuridici della medesima fattispecie concreta da parte del giudice penale, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “ sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre esclusivamente l’accertamento dei «fatti materiali» e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che pertanto rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare quella autonomamente effettuata da parte del giudice amministrativo o civile (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 1° ottobre 2021, n. 6583; id., 23 novembre 2017, n. 5473; 15 febbraio 2021, 1350) ” e, pertanto, “ l’accertamento vincolante compiuto dal giudice penale non concerne infatti l’interpretazione di norme giuridiche extra-penali, quali quelle che delineano il paradigma tipologico degli interventi, in relazione alla quale i poteri dell’autorità amministrativa, a monte, e del giudice chiamato a conoscere del loro esercizio, a valle, non sono in alcun modo condizionati ” (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 9408/2025).
6. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
7. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
IO SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO SI | IT AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.