Decreto cautelare 20 gennaio 2025
Sentenza breve 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 17/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2025, proposto da
CA NT, in proprio e quale legale rappresentante della Associazione Sportiva Culturale Centro Coordinamento Salernitana Club, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Adami, Ciro Romano, Daniele Labbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pisa, Questura di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Pisa Sporting Club S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 2692 dd 15 gennaio 2025 del Prefetto di Pisa, col quale è stato disposto il divieto di vendita ai residenti nella provincia di Salerno dei biglietti per la partita di Serie B Pisa-Salernitana, in programma il 26 gennaio 2025;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi comprese:
a) la determina della Questura di Pisa – Ufficio di Gabinetto, del 15 gennaio, che ha recepito il provvedimento n. 2692 del 15 gennaio 2025 del Prefetto di Pisa;
b) la determina del Ministero dell’Interno, Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive, del 30 dicembre 2024;
c) la determina 46/2024 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (C.A.S.M.S.), non conosciuta nel testo;
d) la nota del CNIMS, n. 555/III-O.P./Div.3^ prot. 2037 dell’8.01.2025, non conosciuta nel testo;
- ove occorra, degli atti presupposti ivi richiamati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Pisa e di Questura di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il dott. CA Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che in data 7 febbraio 2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse, istando per la declaratoria di improcedibilità del gravame e per l’accertamento incidentale di fondatezza dello stesso ai fini del favore delle spese e il rimborso del contributo unificato;
Rilevato che la causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 13 febbraio 2025 ove sono stati sentiti i difensori comparsi, come da verbale, ed è stato dato l’avvertimento della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Considerato che, alla luce di quanto rappresentato da parte ricorrente, deve essere dichiarata la improcedibilità del gravame, per sopravvenuta carenza d’interesse; le spese di giudizio, stante la presenza di ampi poteri valutativi in capo all’autorità prefettizia, devono essere compensate, dovendosi però porre a carico della parte resistente il contributo unificato pagato da parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
Compensa tra le parti le spese di giudizio, condanna le parti resistenti alla refusione in favore di parte ricorrente del contributo unificato pagata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA Giani, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA Giani |
IL SEGRETARIO