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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1316/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1316/2023 R.G.A.C.C. tra
(P.VA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocato Antonio Leonardo, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
-OPPONENTE
Contro
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Rana, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPOSTA
Oggetto: somministrazione.
Conclusioni delle parti (come da udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025):
- Opponente: non comparso;
- Opposta: “precisa le conclusioni chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna di controparte al rimborso delle spese di lite nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.2.2023 la ha convenuto in Parte_1
giudizio la proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 188/2023 emesso da Controparte_2
codesto Tribunale il 17.2.2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 25.802,06 – oltre interessi e spese di lite – a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica effettuata nell'anno 2022, giusta fatture allegate al ricorso monitorio.
L'attrice si è opposta all'ingiunzione di pagamento deducendo l'erroneità dell'importo ingiunto, atteso che l'opposta nel maggio 2022 avrebbe interrotto la fornitura di energia elettrica presso la sede di Via Cariglia 95 - sede operativa anche di altra società Miluda S.r.l., che avrebbe sottoscritto contratto con altro operatore (Iren Mercato Spa) in data 04.05.22 – onde non sarebbe dovuto il pagamento relativo alle fatture successive, meglio indicate in opposizione, per un totale di euro 14.081,33. Ha censurato, infine, che non sarebbe mai stata fatta lettura del contatore.
Ha concluso, dunque, richiedendo “a. Nel merito dare atto che la Società opponente è debitrice della minor somma di euro 11.720,73. b. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.7.2023 si è costituita in giudizio l'opposta, invocando il rigetto dell'avversa opposizione, deducendo in sintesi: a) l'infondatezza, la carenza di prova scritta e la dilatorietà dell'opposizione, con conseguente responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'opponente; b) che l'attrice in data 08/11/2021 aveva sottoscritto con un contratto CP_1
avente ad oggetto fornitura di energia elettrica in relazione all'immobile sito in Foggia alla Trav. III di corso del mezzogiorno snc (POD IT001E89533575), nonché per l'immobile sito in Foggia alla via
Mario Forcella n.10 (POD IT001E89433800); c) che il contratto sottoscritto con la società subentrante Iren per il POD IT001E89533575 non aveva avuto attivazione prima del 01/10/2022,
Part atteso che i predetti erano rimasti in fornitura con sino a 30/09/2022 per il POD CP_1
IT001E89533575 e sino al 31/01/2023 per il POD IT001E89433800; d) che l'opponente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la data di effettivo switching della fornitura ad altra società, essendo irrilevante la data di sottoscrizione del contratto, non coincidendo necessariamente con quella di attivazione della fornitura.
Ha concluso, dunque, chiedendo di “rigettare, nel merito, l'opposizione dell'ingiunta e tutte le richieste avanzate in sede di opposizione per tutte le motivazioni di cui in premessa, e confermare il decreto ingiuntivo stante la fondatezza in fatto ed in diritto del credito vantato da CP_3
confronti di ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese
[...] Controparte_4
processuali; - condannare parte opponente ex art 96 c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata per la condotta processuale tenuta e perseverata con rifusione a parte opposta della somma che il
Giudice vorrà quantificare equitativamente in €. 5.000,00 o quantomeno pari al valore delle spese di lite a liquidarsi ed in aggiunta alle stesse”.
Concessa la provvisoria esecutività all'opposto decreto e istruita la causa a mezzo documentale, all'udienza del 6.3.2025, le parti comparse hanno precisato le proprie conclusioni nei termini riportati in intestazione ed hanno discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., onde la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma menzionata.
-----------
L'opposizione è infondata e deve essere respinta, per le ragioni di seguito enunciate.
1. Giova premettere, in punto di diritto, che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento – e dunque nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, quale attore in senso sostanziale - deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto (in questa sede l'opponente, convenuto sostanziale) è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. n. 13533 del 2001). Quest'ultimo, inoltre, è tenuto a prender posizione ed a contestare specificatamente i fatti allegati dalla controparte, in difetto dovendo tali fatti ritenersi provati, con esonero del relativo onere della prova in capo all'attore (cfr. gli artt. 167, comma 1, 115, 116 comma 2, nonché, di recente, Cass. civ., sez. VI, 26/11/2020, n.
26908), nonché a dar prova dei fatti costitutivi delle sollevate eccezioni.
2. L'applicazione al presente giudizio di tali coordinate giuridiche ed ermeneutiche conduce al rigetto della spiegata opposizione, dovendo ritenersi comprovato il credito pecuniario dell'opposta.
Nel caso di specie, infatti, può ritenersi che l'opposta abbia dato prova del titolo alla base della propria pretesa, avendo la stessa prodotto in atti il contratto di fornitura dell'energia elettrica del 8.11.2021, relativo al bene immobile sito in Foggia, Traversa III di Corso Del Mezzogiorno,
S.n.c.- D'altro canto, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non risulta contestato dall'opponente, che non ha nemmeno disconosciuto la circostanza che la fornitura riguardasse anche l'utenza di Via Mario Forcella, ciò anche con valenza di fatto non contestato ex art. 115 c.p.c.-
Provato il titolo ed allegato l'avverso inadempimento, l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio, mentre l'opponente non ha dimostrato di aver adempiuto, limitandosi ad eccepire la stipula di altro contratto con altra società di Vendita “presso la sede di Via Cariglia 95” nonché una generica mancata effettuazione delle letture del contatore.
Entrambe le censure, tuttavia, sono da respingere, in quanto:
a) in relazione al primo aspetto, anche a voler tacer del fatto che l'opponente non ha dato alcuna prova della sussistenza del richiamato contratto, vi è che lo stesso, ad ogni modo, risulterebbe irrilevante, posto che le forniture oggetto della pretesa azionata dall'opposta non riguardano la sede di “Via Cariglia” – che costituisce soltanto l'indirizzo di fatturazione dell'opponente (cfr. contratto in atti) – bensì, come detto, le due sedi di Traversa III di Corso Del Mezzogiorno, S.n.c. e di Via
Mario Forcella;
inoltre, l'opposta ha dato prova della permanenza in attività della somministrazione sino al 30/09/2022 per il POD IT001E89533575 e sino al 31/01/2023 il POD IT001E89433800, con conseguente “copertura” dei periodi fatturati nella documentazione alla base del concesso provvedimento monitorio (cfr. docc. 3 e 4 fasc. opposta).
b) con riguardo alla seconda eccezione, la stessa si appalesa del tutto generica, non contenendo una contestazione specifica dei consumi rilevati dal distributore ed addebitati dalla società di vendita, per come riportati dettagliatamente nelle fatture in atti.
Inoltre, l'opposta in allegato alla II memoria istruttoria ha depositato documentazione di dettaglio delle letture e dei consumi, che la controparte non ha contestato, ancora una volta con valenza ex art. 115 c.p.c.
Ne deriva, in conclusione, l'infondatezza dell'opposizione.
Non appaiono sussistere i presupposti per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.
– non ravvisabile nella semplice soccombenza – tenuto conto della condotta processuale dell'opponente, che sostanzialmente non ha più “perorato” la propria opposizione dopo la prima udienza, non comparendo in udienza né depositando le memorie istruttorie.
3. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/22), in relazione alla tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi per le fasi, di studio ed introduttiva e quelli medi ridotti del 30% per le fasi istruttoria e decisoria, in assenza di attività di assunzione delle prove e tenuto conto dell'assenza di contraddittorio in sede di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nel giudizio iscritto al n. Parte_1
1316/2023, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n 188/2023 emesso da codesto Tribunale il 17/02/2023;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta Parte_1
che liquida in euro 4.000,00 per competenze al difensore, oltre r.f.s.g. 15%, iva e Controparte_1
c.p.a. ove dovute come per legge.
Così deciso in Trani il 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1316/2023 R.G.A.C.C. tra
(P.VA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocato Antonio Leonardo, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
-OPPONENTE
Contro
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Rana, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPOSTA
Oggetto: somministrazione.
Conclusioni delle parti (come da udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025):
- Opponente: non comparso;
- Opposta: “precisa le conclusioni chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna di controparte al rimborso delle spese di lite nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.2.2023 la ha convenuto in Parte_1
giudizio la proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 188/2023 emesso da Controparte_2
codesto Tribunale il 17.2.2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 25.802,06 – oltre interessi e spese di lite – a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica effettuata nell'anno 2022, giusta fatture allegate al ricorso monitorio.
L'attrice si è opposta all'ingiunzione di pagamento deducendo l'erroneità dell'importo ingiunto, atteso che l'opposta nel maggio 2022 avrebbe interrotto la fornitura di energia elettrica presso la sede di Via Cariglia 95 - sede operativa anche di altra società Miluda S.r.l., che avrebbe sottoscritto contratto con altro operatore (Iren Mercato Spa) in data 04.05.22 – onde non sarebbe dovuto il pagamento relativo alle fatture successive, meglio indicate in opposizione, per un totale di euro 14.081,33. Ha censurato, infine, che non sarebbe mai stata fatta lettura del contatore.
Ha concluso, dunque, richiedendo “a. Nel merito dare atto che la Società opponente è debitrice della minor somma di euro 11.720,73. b. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.7.2023 si è costituita in giudizio l'opposta, invocando il rigetto dell'avversa opposizione, deducendo in sintesi: a) l'infondatezza, la carenza di prova scritta e la dilatorietà dell'opposizione, con conseguente responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'opponente; b) che l'attrice in data 08/11/2021 aveva sottoscritto con un contratto CP_1
avente ad oggetto fornitura di energia elettrica in relazione all'immobile sito in Foggia alla Trav. III di corso del mezzogiorno snc (POD IT001E89533575), nonché per l'immobile sito in Foggia alla via
Mario Forcella n.10 (POD IT001E89433800); c) che il contratto sottoscritto con la società subentrante Iren per il POD IT001E89533575 non aveva avuto attivazione prima del 01/10/2022,
Part atteso che i predetti erano rimasti in fornitura con sino a 30/09/2022 per il POD CP_1
IT001E89533575 e sino al 31/01/2023 per il POD IT001E89433800; d) che l'opponente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la data di effettivo switching della fornitura ad altra società, essendo irrilevante la data di sottoscrizione del contratto, non coincidendo necessariamente con quella di attivazione della fornitura.
Ha concluso, dunque, chiedendo di “rigettare, nel merito, l'opposizione dell'ingiunta e tutte le richieste avanzate in sede di opposizione per tutte le motivazioni di cui in premessa, e confermare il decreto ingiuntivo stante la fondatezza in fatto ed in diritto del credito vantato da CP_3
confronti di ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese
[...] Controparte_4
processuali; - condannare parte opponente ex art 96 c.p.c. a titolo di responsabilità aggravata per la condotta processuale tenuta e perseverata con rifusione a parte opposta della somma che il
Giudice vorrà quantificare equitativamente in €. 5.000,00 o quantomeno pari al valore delle spese di lite a liquidarsi ed in aggiunta alle stesse”.
Concessa la provvisoria esecutività all'opposto decreto e istruita la causa a mezzo documentale, all'udienza del 6.3.2025, le parti comparse hanno precisato le proprie conclusioni nei termini riportati in intestazione ed hanno discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., onde la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma menzionata.
-----------
L'opposizione è infondata e deve essere respinta, per le ragioni di seguito enunciate.
1. Giova premettere, in punto di diritto, che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento – e dunque nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, quale attore in senso sostanziale - deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto (in questa sede l'opponente, convenuto sostanziale) è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. n. 13533 del 2001). Quest'ultimo, inoltre, è tenuto a prender posizione ed a contestare specificatamente i fatti allegati dalla controparte, in difetto dovendo tali fatti ritenersi provati, con esonero del relativo onere della prova in capo all'attore (cfr. gli artt. 167, comma 1, 115, 116 comma 2, nonché, di recente, Cass. civ., sez. VI, 26/11/2020, n.
26908), nonché a dar prova dei fatti costitutivi delle sollevate eccezioni.
2. L'applicazione al presente giudizio di tali coordinate giuridiche ed ermeneutiche conduce al rigetto della spiegata opposizione, dovendo ritenersi comprovato il credito pecuniario dell'opposta.
Nel caso di specie, infatti, può ritenersi che l'opposta abbia dato prova del titolo alla base della propria pretesa, avendo la stessa prodotto in atti il contratto di fornitura dell'energia elettrica del 8.11.2021, relativo al bene immobile sito in Foggia, Traversa III di Corso Del Mezzogiorno,
S.n.c.- D'altro canto, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non risulta contestato dall'opponente, che non ha nemmeno disconosciuto la circostanza che la fornitura riguardasse anche l'utenza di Via Mario Forcella, ciò anche con valenza di fatto non contestato ex art. 115 c.p.c.-
Provato il titolo ed allegato l'avverso inadempimento, l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio, mentre l'opponente non ha dimostrato di aver adempiuto, limitandosi ad eccepire la stipula di altro contratto con altra società di Vendita “presso la sede di Via Cariglia 95” nonché una generica mancata effettuazione delle letture del contatore.
Entrambe le censure, tuttavia, sono da respingere, in quanto:
a) in relazione al primo aspetto, anche a voler tacer del fatto che l'opponente non ha dato alcuna prova della sussistenza del richiamato contratto, vi è che lo stesso, ad ogni modo, risulterebbe irrilevante, posto che le forniture oggetto della pretesa azionata dall'opposta non riguardano la sede di “Via Cariglia” – che costituisce soltanto l'indirizzo di fatturazione dell'opponente (cfr. contratto in atti) – bensì, come detto, le due sedi di Traversa III di Corso Del Mezzogiorno, S.n.c. e di Via
Mario Forcella;
inoltre, l'opposta ha dato prova della permanenza in attività della somministrazione sino al 30/09/2022 per il POD IT001E89533575 e sino al 31/01/2023 il POD IT001E89433800, con conseguente “copertura” dei periodi fatturati nella documentazione alla base del concesso provvedimento monitorio (cfr. docc. 3 e 4 fasc. opposta).
b) con riguardo alla seconda eccezione, la stessa si appalesa del tutto generica, non contenendo una contestazione specifica dei consumi rilevati dal distributore ed addebitati dalla società di vendita, per come riportati dettagliatamente nelle fatture in atti.
Inoltre, l'opposta in allegato alla II memoria istruttoria ha depositato documentazione di dettaglio delle letture e dei consumi, che la controparte non ha contestato, ancora una volta con valenza ex art. 115 c.p.c.
Ne deriva, in conclusione, l'infondatezza dell'opposizione.
Non appaiono sussistere i presupposti per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.
– non ravvisabile nella semplice soccombenza – tenuto conto della condotta processuale dell'opponente, che sostanzialmente non ha più “perorato” la propria opposizione dopo la prima udienza, non comparendo in udienza né depositando le memorie istruttorie.
3. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/22), in relazione alla tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi per le fasi, di studio ed introduttiva e quelli medi ridotti del 30% per le fasi istruttoria e decisoria, in assenza di attività di assunzione delle prove e tenuto conto dell'assenza di contraddittorio in sede di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nel giudizio iscritto al n. Parte_1
1316/2023, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n 188/2023 emesso da codesto Tribunale il 17/02/2023;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta Parte_1
che liquida in euro 4.000,00 per competenze al difensore, oltre r.f.s.g. 15%, iva e Controparte_1
c.p.a. ove dovute come per legge.
Così deciso in Trani il 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto