Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/06/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4698/2017
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
dei seguenti magistrati: Il Tribunale, in composizione collegiale nellepersone
Presidente - Dott. Giovanni D'Onofrio
- Giudice - Dott. Luigia Franzese
Dott. Maria Rita Guarino Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 4698 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: azione di disconoscimento della paternità ex art. 244 c.c. vertente
TRA
,Parte 1 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Ascione Giovanni presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
'rappresentati e difesi dall'Avv. Guerrazzi ON, Controparte_1 giusta procura in atti, presso il quale elettivamente domiciliano
CONVENUTI
E
Avv. MARRONCELLI ROSA, in qualità di curatrice speciale della minore Pt_1 FATIMA
CURATRICE SPECIALE
E
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI: All'udienza del 25.10.2024, le parti si sono riportate ai rispetti atti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 04.05.2017, l'attore esponeva di aver contratto matrimonio concordatario con la convenuta in data 01.05.2000 e che dalla loro unione erano nati quattro figli: ON, nato a [...] il [...], Persona 1 nato a [...] il [...], Per_2 nata a
Napoli il 27.12.2007, e Per_3 nata Napoli il 17.11.2014.
Parte attrice riferiva di essere venuto a conoscenza nel 2016 della relazione extraconiugale della moglie con un altro uomo, tale Controparte_1 e che da tale momento sorgeva in lui il sospetto di non essere padre della minore Per_3 essendo la moglie in attesa di un ulteriore figlio concepito con il _1 e pertanto riferiva di aver chiesto la separazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Napoli e concludeva per l'accoglimento dell'azione di disconoscimento della paternità naturale della minore Persona 4 previo accertamento del rapporto di filiazione mediante esecuzione del test del DNA tra la minore, la madre ed il Sig. Controparte_1
Con comparsa di risposta depositata il 18.09.2017, si costituiva Controparte 1 il quale preliminarmente eccepiva carenza di legittimazione passiva per la totale estraneità al giudizio, chiedendo in via conseguenziale di essere estromesso dallo stesso, nonché la condanna al risarcimento danni da parte dell'attore per “lite temeraria” e la convenuta madre della minore la quale non si opponeva alla domanda dell'attore, e chiedeva, previa nomina di un curatore speciale in favore della minore, di disporre gli accertamenti tecnici più idonei ad accertare la paternità della piccola Per_3
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'udienza del
19.09.2017 ed il Presidente, a scioglimento della riserva assunta in detta udienza, rigettava la richiesta di estromissione del convenuto Controparte_1 e nominava curatore speciale della minore l'Avv.
Marroncelli Rosa.
In data 26.11.2018, quest'ultima si costituiva in qualità di curatrice speciale della minore, e preliminarmente eccepiva la decadenza dall'azione di cui all'art 244 c.c.; pertanto chiedeva in via preliminare l'accoglimento della suddetta eccezione, ed in via subordinata disporsi CTU ai fini dell'accertamento della paternità biologica della minore, con conseguenziali annotazioni anagrafiche. al fine diIn data 04.02.2022 veniva nominato il CTU nella persona del Dott. Persona 5
rispondere al quesito relativo alla paternità biologica dell'attore della figlia minore Persona 4
La relazione veniva depositata dal CTU in data 02.02.2023 e dalla medesima relazione risultava che, all'esito degli accertamenti espletati sulle parti, nonché sulla minore Per_3 il Parte 1 non era il padre biologico della bambina, attraverso la rilevazione della non corrispondenza autosomica tra i due profili genetici.
All'udienza del 25.10.2024, le parti presentavano le proprie conclusioni, e la causa veniva introitata al
Collegio per la decisione.
In via preliminare va esaminata la decadenza dall'azione di cui all'art. 244 c.c., eccepita dalla curatrice speciale della minore.
Nello specifico la curatrice speciale rappresenta che non vi è riferimento ad episodi specifici, riportanti una data precisa ma solo alla scoperta, nel mese di maggio 2016, della relazione extraconiugale tra i due convenuti.
Parte attrice si oppone a tale eccezione, deducendo che la scoperta della relazione extraconiugale sia avvenuta in costanza di matrimonio e di aver avuto contezza di non essere padre della minore Per_3 solo nel mese di maggio 2016 successivamente alla scoperta dell'esistenza di una polizza assicurativa, stipulata in data 26.05.2016 da Controparte_1 ove risultavano beneficiarie la _1 e la figlia Per_3 indicata con il cognome _1
Orbene, l'eccezione non è fondata.
In via preliminare, si osserva che il termine decadenziale è pari a un anno dal giorno in cui il marito ha avuto certezza dell'adulterio della moglie ex art. 244, comma II, c.c. (e comunque non oltre i cinque dalla nascita della figlia, comma IV).
Sul punto, la Cassazione rileva che “la scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento - alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall'art. 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n.
134 del 1985 della Corte costituzionale) - va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo" (vd. Cass. Civ., Sez. I, 09/02/2018, n. 3263). Peraltro, va altresì menzionata la pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, comma I, n. 3, c.c., nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordinava l'esame delle prove tecniche (genetiche o del gruppo sanguigno), alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Nel caso di specie, l'attore affermava di aver scoperto nel mese di maggio 2016 la relazione extraconiugale della Pt 2 con il _1 e che pertanto, solo allora aveva preso consapevolezza di non essere verosimilmente il padre biologico della minore Persona_4 nata nel 2014.
Orbene, all'esito del giudizio, in considerazione della istruttoria espletata, appaiono confermate sia le modalità che le tempistiche rappresentate dal Per 4 in quanto alla luce della documentazione allegata, appare verosimile che lo stesso abbia scoperto di non essere padre di Per_3 solo nel maggio 2016.
A suffragare tale prospettazione vi è infatti, la circostanza che il giudizio di separazione giudiziale veniva intrapreso dallo stesso solo un anno dopo la scoperta del tradimento e dopo la scoperta della polizza assicurativa contratta dal CP 1 in favore della minore Per_3
D'altro canto, non è emersa nel corso del giudizio una diversa ricostruzione delle medesima circostanze non avendo la madre riferito che l'attore avesse preso contezza dell'adulterio in un periodo antecedente a quello esposto o che medesimo dubitasse di non essere padre della minore Per 3 nata nel 2014. Ad ogni modo, anche ai fini della decorrenza del termine annuale deve considerarsi che anche il mero dubbio non sarebbe sufficiente a costituire dies a quo rilevante, quanto piuttosto la consapevole certezza di non essere padre della minore (circostanza che alla luce dell'istruttoria espletata avveniva nel mese di maggio
2016).
Difatti, ai fini di procedere all'azione di disconoscimento della paternità l'art. 244, comma II, c.c. esige una conoscenza dell'adulterio della madre da intendersi come "certa", "qualificata", che necessita pertanto di essere supportata da un accurato quadro probatorio.
A tal riguardo, a suffragare la data di avvenuta conoscenza dell'adulterio nel maggio 2016 vi è la circostanza che l'attore scopriva la sussistenza di una polizza assicurativa stipulata proprio dal padre naturale nel mese di maggio 2016 e pertanto appare verosimile ritenere che la conoscenza sia avvenuta in detto periodo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sinora esposte, l'eccezione di decadenza per mancato rispetto dei termini di cui all'art 244 comma II c.c è da disattendere.
Dunque, nel caso in specie, la domanda attorea deve ritenersi tempestiva in quanto promossa con atto notificato entro l'anno dalla data di scoperta dell'adulterio e nel merito è fondata.
Risulta infatti, dalla consulenza tecnica avente ad oggetto l'analisi di campioni biologici prelevati dai predetti soggetti che a fronte delle constatate incompatibilità genetiche è dato escludere la parentela di primo grado fra l'odierno attore e la minore con probabilità prossima ad assoluta certezza. Il CTu ha infatti concluso escludendo che Parte 1 sia il padre di Persona 4 "lo studio basato sulla comparazione dei profili genetici autosomici ha rilevato la non correlazione autosomica tra i profili di Parte 1
e quello di Persona 4 secondo l'ipotesi padre-figlia". La domanda attorea, come promossa entro l'anno dall'avvenuta piena conoscenza dall'assenza di un vincolo biologico di paternità fra il minore ed il compagno della convenuta, deve ritenersi, dunque, sicuramente tempestiva ex art. 244, comma II, c.c. e, nel merito, fondata.
Ed infatti "in tema di disconoscimento della paternità, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3), cod. civ. (Corte cost., sentenza n. 266 del 2006), è possibile dare ingresso alle prove genetiche e a quelle ematologiche, rivolte ad acclarare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, indipendentemente dalla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie" (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
8356 del 03/04/2007).
Considerata la natura necessaria del presente giudizio ai fini dell'accertamento dello status filiationis della minore, tenuto conto della sostanziale mancanza di ogni opposizione della parte convenuta in giudizio, si ravvisano in specie gravi motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
,nato a [...] il [...] non è il padre di 1. Accerta e dichiara che Parte 1 Persona 4 nata a [...] il [...], (atto di nascita della minore trascritto negli atti
,
relativi del Comune di Caserta al n. 180, parte I, serie A, anno 2020)
2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali e di CTU del presente giudizio;
3. Manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, allorché divenuta definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita della minore perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 16.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio