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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 743/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in in Cirò Marina, alla Via Berlinguer, 11 presso il difensore avv.
ESPOSITO MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA GRAZIA DELEDDA 1 88900 CROTONE presso il difensore avv. CARNOVALE
MARIAGRAZIA AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
LUPARELLA MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA PARZANESE 27 ARIANO IRPINO presso il difensore avv. LUPARELLA MARCELLO
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 1.4.2023 proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento n.13320229002296389000, notificatale il 22.2.2023, limitatamente agli avvisi di addebito n.
CP_ 43320120000294749000, notificato il 17/5/2012, emesso dall' per la somma di € 3.225,62 per omesso versamento dei contributi IVS relativi agli anni 2010-2011 e somme aggiuntive,
CP_ n.43320120001190680000, notificato il 25/1/2013 emesso dall' per la somma di € 812,97 per omesso versamento dei contributi IVS relativi all'anno 2011 e somme aggiuntive,
CP_ n.43320130000851217000, notificato il 09/01/2014 emesso dall' per la somma di € 1.783,65 per omesso versamento dei contributi IVS relativi all'anno 2012 e somme aggiuntive,
CP_ n.43320140000178158000, notificato il 03/07/2014 emesso dall' per la somma di € 1.851,26 per omesso versamento dei contributi IVS relativi all'anno 2013 e somme aggiuntive,
CP_ n.43320140000704016000, notificato il 06/10/2014 emesso dall' per la somma di € 1.835,81 per omesso versamento dei contributi IVS relativi all'anno 2013 e somme aggiuntive, n.
CP_ 43320160000888964000, notificato il 16/11/2016 emesso dall' per la somma di € 1.912,79 per omesso versamento dei contributi IVS relativi all'anno 2015 e somme aggiuntive, eccependo la mancata notifica degli avvisi, la decadenza ex art. 25 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della l. 27.7.2000 n. 212 e l'omessa indicazione delle modalità di pagina 1 di 4 calcolo degli interessi applicati, nonché la maturazione del termine prescrizionale quinquennale, ex art. 3, comma 9, della l.
8.8.1995 n. 335. Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta, di “accertare e dichiarare la decadenza/prescrizione o comunque l'illegittimità del diritto di esigere le somme pretese, sanzioni, interessi e diritti di notifica per tutti i motivi di cui al presente ricorso e per l'effetto, dichiarare che il ricorrente nulla deve ai convenuti in relazione all'atto impugnato ed a tutti quelli ad esso sottesi”, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva l' , eccependo, in via preliminare, l'intervenuto annullamento ex art. 1, co. 222 L. CP_1
197/2022 delle partite creditorie di cui agli avvisi di addebito nn. 43320120000576981000,
43320130000731327000, 43320140000599688000 - con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere e richiesta di compensazione delle spese di lite - ed allegando la regolarità della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta ed il mancato decorso del termine di prescrizione alla luce degli atti interruttivi regolarmente notificati dall' oltre che per il CP_2 periodo di sospensione straordinaria della prescrizione Covid 2019. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva ex art. 617 c.p.c. rispetto alle dedotte nullità di natura formale degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
sostenendo, comunque, anche in caso di decadenza, la sussistenza della pretesa contributiva su cui il giudice dovrebbe comunque pronunciarsi. Si costituiva tempestivamente deducendo il mancato rispetto Controparte_3 dei termini previsti dall'art. 617 c.p.c. per l'impugnazione dell'intimazione di pagamento nella misura in cui è stata eccepita la mancata notifica degli avvisi di addebito, con conseguente decadenza, nonché eccependo il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione e, infine, la mancata decorrenza del termine di prescrizione alla luce degli atti interruttivi notificati dopo gli avvisi di addebito impugnati.
Le parti resistenti concludevano quindi per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
La causa, lette le note di trattazione scritta delle parti, è così decisa.
Deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere in ragione dell'annullamento ex lege delle partite di credito relative all'avviso di addebito n. 4332012000119068000, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 29.12.2022 n. 197, trattandosi di avviso di addebito emesso per il pagamento della somma di € 812,97 a titolo di omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani, credito inferiore a mille euro, affidato all'agente di riscossione nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2015, come previsto dalla norma citata. CP_ Lo stesso non può dirsi, contrariamente a quanto sostenuto dall' per l'avviso di addebito n. CP_ 43320120000294749000 che aveva importo residuo, alla data del 5/9/2023, di € 2.831,86 (cfr. all. estratto di ruolo), come pure per l'avviso di addebito n. 43320130000851217000 di importo residuo di
€ 1.704,56, per l'avviso n. 43320140000178158000 di importo residuo di € 1.769,17 e l'avviso n. 43320140000704016000 di importo residuo di € 1.754,41. Invero, deve aversi riguardo all'importo complessivo dei carichi omogenei contenuti nella cartella di pagamento, anziché ai singoli carichi del ruolo, così secondo recente giurisprudenza di legittimità relativa ad annullamento ex lege dei carichi affidati all'agente di riscossione sino al 2010 secondo norma di identico tenore a quella di cui si discute, “Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei” (Cass. 20254/2021). Ciò detto, avuto riguardo alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta indicata dalla stessa parte ricorrente (22.2.2023), sono inammissibili le censure riguardanti la motivazione e la regolarità formale della stessa e degli avvisi di addebito alla stessa sottesi (mancata indicazione delle pagina 2 di 4 modalità di calcolo degli interessi, mancanza della firma digitale del funzionario o del dirigente responsabile della riscossione), come pure quelle riguardanti la regolarità formale e procedurale della procedura di riscossione tramite ruolo (nullità dell'intimazione opposta per omessa notifica degli avvisi di addebito ad essa sottesi) perché proposte con il presente ricorso iscritto in data 1.4.2023, oltre il termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 617 c.p.c. Lo stesso dicasi per la decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/1973, concernente il tempo di notifica della cartella di pagamento anziché, come nel caso di specie, dell'iscrizione a ruolo, per cui Valga il principio espresso da Cass. 11338/2010 secondo cui: “L'opposizione avverso l'avviso di pagamento
(contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del D.P.R. n. 602 cit., configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell'opposizione”
(Ord. Cass. 11338/2010).
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.
Alla luce della documentazione presente in atti e, in particolare, degli avvisi di ricevimento delle CP_ relative raccomandate di notifica prodotti dall' risulta la regolarità della notificazione degli avvisi di addebito n. 43320120000294749000 notificato il 17.5.2012, n. 43320130000851217000 notificato il
09.01.2014, n. 43320140000704016000 in data 06.10.2014 e n. 4332016000088964000 in data
16.11.2016. CP_ Considerato poi che, come dedotto dall' e non contestato dalla parte ricorrente, in data 25.2.2019, quest'ultima ha presentato, relativamente a tutti gli avvisi di addebito opposti, istanza di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, co. 184 e 185 L. 145/2018 (cfr. all. ) – CP_1 costituente idoneo atto interruttivo ex art. 2944 c.c. –alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa (22.2.2023) non risultava ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 comma 9 della l.
8.8.1995 n. 335 con riferimento agli avvisi di addebito n. 43320140000704016000 notificato in data 06.10.2014 e n. 4332016000088964000 notificato in data 16.11.2016.
Non risulta invece la regolarità della notificazione dell'avviso di addebito n. 43320140000178158000, essendo presente in atti solo l'avviso di ricevimento della raccomandata non compilato e solo recante CP_ sul fronte l'indicazione del ritorno per compiuta giacenza in data 3.6.2014 (all. . In ogni caso, considerando che trattasi dell'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani per il periodo dal 01/2013 al 12/2013, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione a far data dal termine per il loro versamento dell'8.7.2014, in virtù del differimento dell'originario termine del 16 giugno 2014 di cui all'art. 17 DPR 435/2001, ad opera del DPCM del 13.6.2014, al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata del 25.2.2019 non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, co. 9 L. 335/1995. E' invece fondata l'eccezione di prescrizione con riguardo agli avvisi di addebito n. 43320120000294749000 (notificato il 17.05.2012) e n. 43320130000851217000 (notificato il 09.01.2014), atteso che il primo ed unico atto interruttivo è costituito dalla presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata in data 25.2.2019, successivamente al decorso del termine di prescrizione quinquennale. A tal fine, infatti, si ritengono irrilevanti le intimazioni di pagamento richiamate dall' in quanto non prodotte, avendo depositato soltanto la prova della loro notifica, CP_2 senza tuttavia la prova che le stesse siano riconducibili agli avvisi di addebito impugnati.
In definitiva, posta la cessata materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
4332012000119088000, il ricorso dev'essere accolto nei limiti degli avvisi di addebito n.43320120000294749000 e n. 43320130000851217000, assorbite le questioni non espressamente trattate.
pagina 3 di 4 Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso dev'essere accolto nei limiti degli avvisi di addebito n. 43320120000294749000 e n. 43320130000851217000, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.4332012000119088000;
Dichiara l'illegittimità dell'intimazione opposta limitatamente agli avvisi di addebito n.
n.43320120000294749000 e n. 43320130000851217000
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in in Cirò Marina, alla Via Berlinguer, 11 presso il difensore avv.
ESPOSITO MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA GRAZIA DELEDDA 1 88900 CROTONE presso il difensore avv. CARNOVALE
MARIAGRAZIA AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
LUPARELLA MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA PARZANESE 27 ARIANO IRPINO presso il difensore avv. LUPARELLA MARCELLO
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 1.4.2023 proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento n.13320229002296389000, notificatale il 22.2.2023, limitatamente agli avvisi di addebito n.
CP_ 43320120000294749000, notificato il 17/5/2012, emesso dall' per la somma di € 3.225,62 per omesso versamento dei contributi IVS relativi agli anni 2010-2011 e somme aggiuntive,
CP_ n.43320120001190680000, notificato il 25/1/2013 emesso dall' per la somma di € 812,97 per omesso versamento dei contributi IVS relativi all'anno 2011 e somme aggiuntive,
CP_ n.43320130000851217000, notificato il 09/01/2014 emesso dall' per la somma di € 1.783,65 per omesso versamento dei contributi IVS relativi all'anno 2012 e somme aggiuntive,
CP_ n.43320140000178158000, notificato il 03/07/2014 emesso dall' per la somma di € 1.851,26 per omesso versamento dei contributi IVS relativi all'anno 2013 e somme aggiuntive,
CP_ n.43320140000704016000, notificato il 06/10/2014 emesso dall' per la somma di € 1.835,81 per omesso versamento dei contributi IVS relativi all'anno 2013 e somme aggiuntive, n.
CP_ 43320160000888964000, notificato il 16/11/2016 emesso dall' per la somma di € 1.912,79 per omesso versamento dei contributi IVS relativi all'anno 2015 e somme aggiuntive, eccependo la mancata notifica degli avvisi, la decadenza ex art. 25 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della l. 27.7.2000 n. 212 e l'omessa indicazione delle modalità di pagina 1 di 4 calcolo degli interessi applicati, nonché la maturazione del termine prescrizionale quinquennale, ex art. 3, comma 9, della l.
8.8.1995 n. 335. Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta, di “accertare e dichiarare la decadenza/prescrizione o comunque l'illegittimità del diritto di esigere le somme pretese, sanzioni, interessi e diritti di notifica per tutti i motivi di cui al presente ricorso e per l'effetto, dichiarare che il ricorrente nulla deve ai convenuti in relazione all'atto impugnato ed a tutti quelli ad esso sottesi”, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva l' , eccependo, in via preliminare, l'intervenuto annullamento ex art. 1, co. 222 L. CP_1
197/2022 delle partite creditorie di cui agli avvisi di addebito nn. 43320120000576981000,
43320130000731327000, 43320140000599688000 - con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere e richiesta di compensazione delle spese di lite - ed allegando la regolarità della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta ed il mancato decorso del termine di prescrizione alla luce degli atti interruttivi regolarmente notificati dall' oltre che per il CP_2 periodo di sospensione straordinaria della prescrizione Covid 2019. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva ex art. 617 c.p.c. rispetto alle dedotte nullità di natura formale degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
sostenendo, comunque, anche in caso di decadenza, la sussistenza della pretesa contributiva su cui il giudice dovrebbe comunque pronunciarsi. Si costituiva tempestivamente deducendo il mancato rispetto Controparte_3 dei termini previsti dall'art. 617 c.p.c. per l'impugnazione dell'intimazione di pagamento nella misura in cui è stata eccepita la mancata notifica degli avvisi di addebito, con conseguente decadenza, nonché eccependo il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione e, infine, la mancata decorrenza del termine di prescrizione alla luce degli atti interruttivi notificati dopo gli avvisi di addebito impugnati.
Le parti resistenti concludevano quindi per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
La causa, lette le note di trattazione scritta delle parti, è così decisa.
Deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere in ragione dell'annullamento ex lege delle partite di credito relative all'avviso di addebito n. 4332012000119068000, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 29.12.2022 n. 197, trattandosi di avviso di addebito emesso per il pagamento della somma di € 812,97 a titolo di omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani, credito inferiore a mille euro, affidato all'agente di riscossione nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2015, come previsto dalla norma citata. CP_ Lo stesso non può dirsi, contrariamente a quanto sostenuto dall' per l'avviso di addebito n. CP_ 43320120000294749000 che aveva importo residuo, alla data del 5/9/2023, di € 2.831,86 (cfr. all. estratto di ruolo), come pure per l'avviso di addebito n. 43320130000851217000 di importo residuo di
€ 1.704,56, per l'avviso n. 43320140000178158000 di importo residuo di € 1.769,17 e l'avviso n. 43320140000704016000 di importo residuo di € 1.754,41. Invero, deve aversi riguardo all'importo complessivo dei carichi omogenei contenuti nella cartella di pagamento, anziché ai singoli carichi del ruolo, così secondo recente giurisprudenza di legittimità relativa ad annullamento ex lege dei carichi affidati all'agente di riscossione sino al 2010 secondo norma di identico tenore a quella di cui si discute, “Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei” (Cass. 20254/2021). Ciò detto, avuto riguardo alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta indicata dalla stessa parte ricorrente (22.2.2023), sono inammissibili le censure riguardanti la motivazione e la regolarità formale della stessa e degli avvisi di addebito alla stessa sottesi (mancata indicazione delle pagina 2 di 4 modalità di calcolo degli interessi, mancanza della firma digitale del funzionario o del dirigente responsabile della riscossione), come pure quelle riguardanti la regolarità formale e procedurale della procedura di riscossione tramite ruolo (nullità dell'intimazione opposta per omessa notifica degli avvisi di addebito ad essa sottesi) perché proposte con il presente ricorso iscritto in data 1.4.2023, oltre il termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 617 c.p.c. Lo stesso dicasi per la decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/1973, concernente il tempo di notifica della cartella di pagamento anziché, come nel caso di specie, dell'iscrizione a ruolo, per cui Valga il principio espresso da Cass. 11338/2010 secondo cui: “L'opposizione avverso l'avviso di pagamento
(contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del D.P.R. n. 602 cit., configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell'opposizione”
(Ord. Cass. 11338/2010).
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.
Alla luce della documentazione presente in atti e, in particolare, degli avvisi di ricevimento delle CP_ relative raccomandate di notifica prodotti dall' risulta la regolarità della notificazione degli avvisi di addebito n. 43320120000294749000 notificato il 17.5.2012, n. 43320130000851217000 notificato il
09.01.2014, n. 43320140000704016000 in data 06.10.2014 e n. 4332016000088964000 in data
16.11.2016. CP_ Considerato poi che, come dedotto dall' e non contestato dalla parte ricorrente, in data 25.2.2019, quest'ultima ha presentato, relativamente a tutti gli avvisi di addebito opposti, istanza di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, co. 184 e 185 L. 145/2018 (cfr. all. ) – CP_1 costituente idoneo atto interruttivo ex art. 2944 c.c. –alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa (22.2.2023) non risultava ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 comma 9 della l.
8.8.1995 n. 335 con riferimento agli avvisi di addebito n. 43320140000704016000 notificato in data 06.10.2014 e n. 4332016000088964000 notificato in data 16.11.2016.
Non risulta invece la regolarità della notificazione dell'avviso di addebito n. 43320140000178158000, essendo presente in atti solo l'avviso di ricevimento della raccomandata non compilato e solo recante CP_ sul fronte l'indicazione del ritorno per compiuta giacenza in data 3.6.2014 (all. . In ogni caso, considerando che trattasi dell'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani per il periodo dal 01/2013 al 12/2013, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione a far data dal termine per il loro versamento dell'8.7.2014, in virtù del differimento dell'originario termine del 16 giugno 2014 di cui all'art. 17 DPR 435/2001, ad opera del DPCM del 13.6.2014, al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata del 25.2.2019 non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, co. 9 L. 335/1995. E' invece fondata l'eccezione di prescrizione con riguardo agli avvisi di addebito n. 43320120000294749000 (notificato il 17.05.2012) e n. 43320130000851217000 (notificato il 09.01.2014), atteso che il primo ed unico atto interruttivo è costituito dalla presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata in data 25.2.2019, successivamente al decorso del termine di prescrizione quinquennale. A tal fine, infatti, si ritengono irrilevanti le intimazioni di pagamento richiamate dall' in quanto non prodotte, avendo depositato soltanto la prova della loro notifica, CP_2 senza tuttavia la prova che le stesse siano riconducibili agli avvisi di addebito impugnati.
In definitiva, posta la cessata materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
4332012000119088000, il ricorso dev'essere accolto nei limiti degli avvisi di addebito n.43320120000294749000 e n. 43320130000851217000, assorbite le questioni non espressamente trattate.
pagina 3 di 4 Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso dev'essere accolto nei limiti degli avvisi di addebito n. 43320120000294749000 e n. 43320130000851217000, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.4332012000119088000;
Dichiara l'illegittimità dell'intimazione opposta limitatamente agli avvisi di addebito n.
n.43320120000294749000 e n. 43320130000851217000
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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