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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/11/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 1784-2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori magistrati: Rep. N° ________
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere Contratti bancari
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello, avverso la sentenza nr. n.1841/2021, emessa dal Tribunale di Trani in data 26.10.2021 (RG. n.1325/2018) del Tribunale di Trani nell'ambito del procedimento di primo grado recante nr. R.G. 6018/2016;
tra in proprio in qualità di fideiussore, e già l.r.p.t. della ditta RE Parte_1
HI, e rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto Parte_2
di appello, dall'Avv. Francesco Angarano e dall'Avv. Raffaele Frontino e dall'Avv. Giuseppina
Tagliarini;
- appellanti -;
e
e per essa, quale mandataria, con sede Controparte_1 CP_2
legale in Verona rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ruccia
- appellata -;
* * * * * *
All'udienza collegiale del 01.06.2024 la causa è passata in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------
per l'appellante: accertare, previa revoca del d.i. n. 14/2018, la nullità e/o inefficacia delle
fideiussioni sottoscritte da e per comportamento illecito Parte_1 Parte_2
1 della Banca in violazione normativa antitrust e artt.1956 e 1957 c.c; accertare la nullità del
contratto di conto corrente n.10751987, ai sensi dell'art.117 TUB e 23 T.U.F., per le causali di
cui al paragrafo 2 in diritto, per assenza del contratto di conto corrente e difetto della forma
scritta; accertare e dichiarare la nullità del contratto di c/c n. 10751987e dei relativi
affidamenti, per mancata indicazione dell' e violazione art. 9 Delibera CICR 2003. Nel CP_3
merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 14/2018 (R.G. n.5816/2017; Rep. n.57/2018), previo
accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare la nullità, l'inammissibilità e
l'improponibilità del decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo con tutte le conseguenze di legge;
accertare la nullità e l'inefficacia delle variazioni dell'interesse anatocistico trimestrale ed
annuale, dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni,
delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese nei rapporti bancari di conto corrente e
conto anticipi e del contratto di finanziamento, oggetto di giudizio, per violazione di norme
imperative; accertate l'invalidità delle commissioni applicate, nonché degli interessi ultra-
legali ottenuti mediante antergazione e postergazione delle valute nei suddetti rapporti bancari,
oggetto di giudizio;
accertare l'invalidità parziale, ai sensi dell'art. 1815 c.c., del contratto di
conto corrente, del conto anticipi nonché del contratto di finanziamento, in relazione alla
clausola di determinazione e di applicazione degli interessi illegittimamente capitalizzati e/o
pattuiti; determinare il costo effettivo annuo, nonché il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dei
rapporti bancari e del contratto di finanziamento mediante CTU tecnico-metrica; accertare,
per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere
effettuato in sede di C.T.U. tecnico- metrica, e sulla base dell'intera documentazione relativa al
rapporto di conto corrente e contratti collegati, nonché al contratto di finanziamento (con
formulazione di nuovo piano di ammortamento della sola sorte capitale, ai sensi dell'art. 1815,
comma 2, c.c.), che individui e verifichi i parametri economico - finanziari normativi ed i criteri
contabili sulla base della documentazione prodotta e da prodursi da parte della banca appellata
(singole schede di "movimento" del conto corrente sul quale sono riportate le partite creditorie
e debitorie), ex. art. 210 e 211 c.p.c. con riferimento al conto corrente/anticipi e mutuo di cui è
causa; condannare la previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione in favore CP_4
degli appellanti per quanto di ragione, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse,
2 oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, relativamente al contratto di conto
corrente e contratti collegati e del contratto di mutuo, salva la maggior o minor somma, oltre
interessi sino al soddisfo;
accertare che a causa della erroneità dei conteggi eseguiti dalla
sul c/c n.10751987 e sui conti anticipi, tempo per tempo concessi e dalle successive CP_4
segnalazioni eseguite ed azioni, gli odierni appellanti hanno subito un danno economico
quantificabile in €.51.510,00 o di quell'altra maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
condannare la come in atti rappresentata, al risarcimento, per tutte le causali di cui in CP_4
premessa, dei danni patrimoniali, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376, 2043 e 2058
c.c. e dei danni non patrimoniali, per l'illegittima segnalazione in centrali rischi, “pari ad un
quarto dell'ammontare rideterminato”, o quell'altra ancora che sarà ritenuta equa e giusta,
oltre ed in ogni caso alla rivalutazione del credito e degli interessi legali. Condannare la CP_4
al risarcimento dei danni in favore degli appellanti conseguenti alla mancata comunicazione
delle variazioni delle condizioni economiche apportate nel corso del rapporto qui impugnato;
condannare la come in atti rappresentata, alla restituzione della fideiussione in CP_4
originale a firma dei garanti;
ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni “a sofferenza”
illegittimamente effettuate dalla presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, a carico CP_4
della correntista e dei fideiussori;
condannare la come in atti rappresentata, al CP_4
risarcimento dei danni da quantificarsi nella misura equa e giusta, secondo il prudente
apprezzamento della Corte;
condannare in ogni caso la al pagamento delle spese e CP_4
competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
per l'appellata: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità passiva di
in relazione alle domande restitutorie e/o risarcitorie formulate da Controparte_1
parte appellante e a quelle accessorie alle stesse connesse, per tutte le ragioni diffusamente
illustrate ed esposte sub 1) del presente atto;
nel merito: rigettare l'appello proposto da
e con atto di citazione notificato in data Parte_1 Parte_2
02/12/2021 a motivo della sua assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, con conferma della
sentenza di primo grado;
con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di lite del doppio grado di
giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Con atto di ricorso per decreto ingiuntivo n. 14/2018 reso in forma provvisoriamente esecutiva reso dal Giudice del Tribunale di Trani in data 09/01/2018 e notificato in data 19/01/2018,
ngiungeva a e il pagamento Controparte_5 Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di € 50.381,26 di cui € 25.240,44 dovuto alla data del 30/06/2017 per mutuo chirografario (finanziamento n. 1313253) oltre successivi interessi nella misura del
0,10% e € 25.140,82 dovuto alla data del 30/06/2017 per saldo del conto corrente n. 10751987,
oltre successivi interessi nella misura del 0,10%, nonché gli ulteriori interessi moratori convenzionali come da domanda, nonché spese e competenze della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato in data 28/02/2018, proponevano opposizione Parte_1
e deducendo:
[...] Parte_2
a) la responsabilità della Banca per aver agito in giudizio avvalendosi di sommaria certificazione ex art. 50 tub;
b) l'usurarietà degli interessi applicati;
c) la nullità delle concessioni di fido/anticipazione tempo per tempo concessi per mancata
Co indicazione dell' con conseguente violazione della delibera CICR 2003;
d) l'illegittimità per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
e) l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse ultralegale, atteso che la disamina degli estratti conto evidenziava un tasso di interesse ultralegale indeterminato in violazione di ogni prescrizione legale;
f) la modifica da parte della nel corso del rapporto, del tasso di interesse debitore, ossia CP_4
del costo del denaro finanziato;
g) il discostamento del tasso nominale annuo – eventualmente pattuito nel contratto di apertura di credito – dal tasso annuo effettivo globale a seguito del cd. gioco delle valute;
h) la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della in senso sfavorevole CP_4
ai correntisti nel corso del rapporto senza preventiva comunicazione in violazione dell'art. 118
tub;
i) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
j) l'illegittima applicazione di spese non pattuite, in particolare a titolo di “scritture per operazioni” poi capitalizzate.
4 Mentre, con riferimento al contratto di mutuo n. 1313253 deduceva:
a) l'usurarietà del tasso applicato stante l'erronea indicazione del tasso effettivo globale al
6,8%;
b) l'abusiva segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d'Italia con conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale del quale si chiedeva il ristoro;
c) l'illegittimità della fideiussione per violazione dell'art. 1956 c.c. non avendo la Banca
provveduto alla liberazione del fideiussore inconsapevole del peggioramento delle condizioni economiche del debitore;
d) l'illegittimità della fideiussione omnibus rilasciata.
In conclusione, chiedeva:
1) la revoca dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in relazione al conto corrente n. 10751987,
2) l'inefficacia delle contabilizzazioni del conto corrente n. 10751987 accertando l'effettivo dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo effettuato con ctu contabile, e sulla base della documentazione relativa all'intero rapporto, con condanna della banca, previa rettifica del saldo contabile alla restituzione in favore degli opponenti delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, da accertare in corso di causa;
con riferimento al contratto di finanziamento n. 1313253 chiedeva:
1) determinare il costo effettivo annuo nonché il teg;
2) l'inefficacia e/o nullità del prestito finanziario in questione;
3) l'esatto dare – avere tra le parti con la condanna della previa rettifica del saldo CP_4
contabile, alla restituzione anche in compensazione in favore degli opponenti delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non, la restituzione della fideiussione in originale con firma dei garanti, nonché la cancellazione di tutte le segnalazioni a sofferenza.
In data 28.5.2018 si costituiva la banca convenuta che chiedeva il rigetto Controparte_5
dell'avversa domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
In seguito all'interruzione del processo per decesso del difensore della parte convenuta, il
5 processo era riassunto dalla parte attrice.
Nel corso del giudizio si costituiva la quale mandataria di Controparte_6 CP_2
riportandosi alle difese in precedenza svolte dalla convenuta banca, insistendo per il
[...]
rigetto dell'avversa domanda.
Il giudice del Tribunale di Trani, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda proposta da e con atto di citazione notificato in data 28.2.2018 Parte_1 Parte_2
condannandoli alle spese processuali.
Con atto di citazione in appello notificato in data 02/12/2021, e Parte_1
hanno proposto appello riproponendo le domande rigettate in primo grado Parte_2
con diversi motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alle pretese restitutorie e/o risarcitorie formulate da parte appellante, chiedendo l'integrale rigetto a motivo della loro assoluta infondatezza in fatto ed in diritto.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure sulla nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust sollevata dagli appellanti dinanzi al giudice di primo grado con le note conclusive del 13.10.2021.
Il motivo è infondato.
L'eccezione in merito alla nullità assoluta della garanzia prestata, in ragione dell'asserita violazione dell'art. 2 L. 287/90, deve ritenersi infondata, dal momento che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 non è applicabile al presente caso, nel quale gli appellanti hanno sottoscritto una garanzia autonoma, priva del vincolo di accessorietà proprio della fideiussione,
“…essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento
del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo
versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta
prestazione del debitore”, e tale natura si evince, in particolare, dalla “struttura stessa degli
6 impegni contrattuali” e dal contenuto dell'art. 7 del contratto, “nel quale le parti hanno espressamente previsto il pagamento immediato e senza eccezioni da parte del garante”.
Inoltre, il provvedimento della Banca d'Italia riguarda unicamente le fideiussioni cd. omnibus,
non anche quelle prestate a tutela di un credito esattamente individuato, pena una “illegittima estensione analogica non prevista ex lege nel provvedimento de quo”, e nella specie si è in presenza di una garanzia specifica, sicché non è sufficiente dare atto della presenza di clausole astrattamente coincidenti con quelle dello schema ABI, esseno piuttosto onere dell'interessata provare che vi sia stata un'uniforme applicazione di modelli contrattuali relativi a garanzie personali specifiche e che la stessa sia frutto di un'intesa illecita “a monte”;
In ogni caso, dalla declaratoria di nullità di un'intesa ex art. 2 L. 287/90 non deriva la nullità
dell'intero contratto di fideiussione posto in essere dalle imprese aderenti, e la nullità delle singole clausole presuppone la necessità che venga riscontrata preliminarmente l'esistenza di un concreto vincolo di dipendenza funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale e il contratto stipulato tra le parti o, quantomeno, di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra gli stessi.
Il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente quelle clausole, di per sé non anticoncorrenziali, non può ritenersi elemento sufficiente a provare la sussistenza di un'intesa, tanto più tenendo conto che la garanzia di cui trattasi è stata stipulata in epoca successiva al provvedimento della Banca d'Italia, con il conseguente onere per il garante di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
Inoltre, non è provato in concreto quale conseguenza la violazione lamentata avrebbe prodotto sul diritto a una scelta consapevole tra plurimi prodotti sul mercato, e ciò oltre al fatto che occorrerebbe, pur sempre, l'allegazione e la dimostrazione che la clausola abbia trovato applicazione, con conseguente produzione di danni a carico dell'opponente, ovvero che le parti,
conoscendo la nullità, non avrebbero concluso il contratto.
L'eccezione basata sull'art. 1957 c.c. è anch'essa infondata, poiché, attesa la natura autonoma della garanzia prestata dall'opponente, ne deriva comunque una generale inapplicabilità del disposto dell'art. 1957 cit., prevista ex lege e connaturata alle caratteristiche proprie del contratto autonomo di garanzia, a prescindere dalla deroga contrattuale pattuita al riguardo, deroga,
7 quest'ultima, che è poi del tutto lecita, potendo essere la decadenza sancita da tale disposizione validamente rinunciata in via preventiva dal fideiussore.
Quand'anche si ritenesse che la garanzia sia qualificabile come fideiussione, comunque il termine stabilito dall'art. 1957 cit. sarebbe stato osservato dall'opposta, dovendosi ritenere sufficiente una mera richiesta stragiudiziale di adempimento, considerato che una diversa conclusione, diretta ad imporre l'esercizio di un'azione giudiziale, contrasterebbe con la previsione contenuta nel negozio del pagamento dovuto dalla garante “a prima richiesta”, ed essendo documentale il fatto che la con le intimazioni di pagamento del 12/03/2013 in CP_4
atti ed allegate al fascicolo della fase monitoria, ha avanzato richieste stragiudiziali di pagamento nel rispetto del termine di cui all'art.1957 c.c., oltre al fatto che, in realtà, l'art. 1957
cit. neppure risulta applicabile al presente caso, tenuto conto che la durata della garanzia rilasciata dall'opponente non è stata ancorata alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, talché, anche per tale ragione, l'eccezione di decadenza, qualora fosse stata tempestivamente proposta, deve essere respinta.
Con un secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla nullità del contratto di c/c n.10751987 del 19.01.2007 per il combinato disposto degli artt. 23 T.U.F, 117 T.U.B. e 1284 c.c. circa la mancata consegna di copia del contratto al cliente.
Il motivo è infondato.
La parte appellante lamenta la nullità del contratto di conto corrente in quanto, a suo dire, non ci sarebbe l'indicazione circa la prescritta consegna al cliente ex art. 117 T.U.B..
Il contratto di conto corrente prodotto dalla banca a supporto della richiesta monitoria risulta sottoscritto dalla parte e contiene la espressa dichiarazione e sottoscrizione della debitrice principale. Anche il contratto di fideiussione del 19/01/2007, in calce e prima della sottoscrizione dei garanti, reca la dichiarazione di ricezione a mani di copia integrale dello stesso con l'accettazione della Banca.
Infine, il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità dall'art. 117 t.u.b. va inteso non in senso strutturale, bensì funzionale: di conseguenza non è nullo il contratto bancario quando il documento viene redatto per iscritto e ne viene consegnata una copia al cliente, debitamente
8 da lui sottoscritta, senza che sia necessaria la sottoscrizione anche dell'istituto di credito, il cui consenso può desumersi per fatti concludenti.
Con un terzo motivo, gli appellanti lamentano la nullità degli affidamenti bancari concessi dalla banca per mancata indicazione dell'I.S.C. e violazione art. 9 Delibera CICR 2003.
Il motivo è infondato.
In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385
del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Tuttavia, il contratto di finanziamento oggetto di contestazione, esibito nel fascicolo della procedura monitoria (ed anche nel presente giudizio) reca in allegato il “documento di sintesi”
che riporta tutte le condizioni economiche e, quindi, le deduzioni degli appellanti avversarie sono persino astratte e generiche.
Con il quarto, quinto, sesto motivo e ottavo motivo, gli appellanti lamentano l'errata decisione del giudice di primo grado in ordine alla ritenuta insussistenza di violazioni della legge n. 108/1996, e il presunto erroneo richiamo alle Istruzioni della Banca d'Italia, ritenendo la nullità della clausola concernente la pattuizione di interessi per contrarietà alla legge n. 108/1996
e, per altro verso, il superamento del tasso soglia, senza tuttavia specificare in che misura e con riferimento a quali periodi temporali si riferisca tale superamento.
Inoltre, gli appellanti protestano l'omessa disanima delle domande volte ad accertare la nullità
per invalidità e/o illegittimità e/o difetto di causa delle valute fittizie, degli interessi uso piazza ed ultralegali, della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della Banca, ed in senso sfavorevole alla correntista, delle spese non pattuite per iscritto, con un rimando genericamente ad una perizia di parte a firma del dott. che sarebbe stata totalmente tralasciata dal Persona_1
9 Giudice di prime cure.
Infine, con il sesto motivo lamentano la violazione della legge n. 108/1996 in relazione al contratto di finanziamento, mentre con l'ottavo motivo avanzano una pretesa risarcitoria nei confronti della banca.
Tali questioni possono essere trattate congiuntamente.
Invero, giova premettere, per quanto riguarda gli interessi usurari che le Sezioni Unite della
Suprema Corte, con la sentenza n. 24675 del 2017, hanno stabilito che il superamento del tasso soglia è rilevante se avviene al momento della pattuizione, mentre resta irrilevante l'eventuale superamento nel corso del rapporto
Secondo, difatti, la più recente giurisprudenza di merito, in materia di usura nei contratti bancari
è onere della parte che deduca l'applicazione di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che indicare e eventualmente produrre i decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati.
In particolare, gli appellanti avevano l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità,
dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi.
È noto poi che il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. va letto in uno con principio di allegazione specifica dei fatti che la parte intende provare.
È infatti onere della parte, che propone una determinata domanda in giudizio, di allegare e provare i fatti posti a fondamento della pretesa, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione
le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte
costituita”, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che, nel testo introdotto dalla legge n. 69/2009, ha espressamente aggiunto tale ultimo riferimento ai “fatti non contestati”, peraltro già in precedenza enunciato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 15527/2014).
Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinati per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla
10 controversia, ma non tali da dimostrare, di per sé la fondatezza delle pretese, rispettivamente,
fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare con il principio c.d. di “acquisizione probatoria” - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.
Detto regime di allegazione è inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di carattere privatistico, bensì
pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.).
Onere che non potrebbe ritenersi assolto neppure demandando l'allegazione degli elementi de
quibus a perizia tecnico contabile di parte.
Premesso, infatti, che secondo la giurisprudenza di legittimità “la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio,
posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, sì che non ha pregio la pretesa di considerarla un documento sul quale disporre una consulenza tecnica d'ufficio” (Cass. n. 16552/2015 e, più di recente, Cass. nn.
33503/2018 e 18928/2020), va evidenziato come, sul punto, la Cassazione (cfr. Cass. n.
29241/2008) abbia affermato che, qualora, si verta in tema di diritti cosiddetti eterodeterminati,
quali sono quelli di credito, è necessaria l'esatta individuazione del petitum e della causa petendi
attraverso una corretta ed esaustiva esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda nell'atto introduttivo del giudizio, senza che la stessa possa essere demandata ai documenti, nel cui novero, si è detto, rientra la perizia stragiudiziale, il tutto al fine di porre il convenuto nella necessità di apprestare le proprie difese sulla base del contenuto dell'atto di citazione, prima ancora della produzione documentale da parte dell'attore che avviene successivamente, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie.
Quindi, nel ribadire in via generale che in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del
11 medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto, gli appellanti non hanno allegato in quali periodi gli interessi corrispettivi o moratori applicati nel contratto di conto corrente, posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento ed analiticamente riportati negli estratti conto versati in atti, possono essere considerati usurari, tenuto conto che la banca ha negato il mancato superamento nei rispettivi periodi di riferimento, del tasso soglia, così come rilevato trimestralmente nei relativi decreti ministeriali. Identica questione per le c.m.s..
Ed invero, l'atto di appello contiene censure assolutamente generiche, al limite della nullità
dell'atto medesimo per violazione dell'art. 164 c.p.c. (per mancata esposizione dell'oggetto della domanda, c.d. petitum, nonché dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, c.d. causa petendi), riferendosi a non precisate interessi usurari che la banca avrebbe illegittimamente applicato, senza però assolutamente precisare quale sarebbe il tasso di interesse indebitamente applicato, ed ancora con riferimento al presunto superamento del tasso soglia
- usura, non risulta neppure indicato il tasso ratione temporis applicabile, la misura in cui si sarebbe verificato lo scostamento e se lo stesso abbia riguardato gli interessi corrispettivi o quelli moratori.
Così come gli appellanti, riferendosi a non precisate somme che la banca avrebbe preteso illegittimamente su conti a titolo di capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta conto non concordate e valute fittizie, senza però assolutamente precisare - benché nella piena disponibilità della serie idegli estratti conto dei rapporti contestati
- a quale commissioni intenda riferirsi, né quale sarebbe il tasso di interesse indebitamente applicato.
Di contro, si osserva che i contratti versati in atti dalla banca chiariscono tutte le condizioni economiche applicabili al rapporto ed in particolare, il tasso di interesse a credito e quello a debito, la periodicità - trimestrale - degli interessi debitori e creditori, prevedono la commissione di massimo scoperto e ne determinano l'ammontare e risulta specificamente approvata la
12 clausola che prevede la facoltà della Banca di variare le condizioni economiche ex art. 117,
comma 5, TUB (c.d. jus variandi).
A fronte di tali chiare pattuizioni contrattuali, non sussiste alcun principio di prova che possa ingenerare anche il solo legittimo dubbio che la banca non si sia attenuta nello svolgimento del rapporto alle condizioni concordate, anche perché non risulta che gli appellanti abbiano nel corso del rapporto mai contestato gli estratti conto che la banca periodicamente le inviava.
Ad abundantiam, va aggiunto che la censura in ordine alla illegittima applicazione degli interessi anatocistici è palesemente infondata, perché non tiene conto che il rapporto di conto corrente è stato aperto, come documentato dall'istituto di credito, successivamente alla modifica dell'art. 120 TUB ad opera dell'all'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e della successiva ed attuativa Delibera CICR del 9.02.2000, che, come è noto, ha sancito, nell'ambito dei rapporti bancari ed in deroga all'art. 1283 c.c., la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi alla sola condizione che risulti osservata la pari periodicità (cd. criterio di reciprocità).
La normativa di rango subordinato, adottata con la menzionata delibera CICR, in attuazione della delega contenuta nell'art. 120 TUB, esige poi che la previsione di anatocismo risulti da espressa pattuizione scritta, oggetto di specifica e separata approvazione sottoscritta dal correntista, contenente l'indicazione dei tassi di interesse nominali ed effettivi in ragione della capitalizzazione (cfr., in particolare, artt. 2 e 6 Delibera CICR citata): condizioni che, nella specie, come si è detto, appaiono rispettate.
Il complesso delle considerazioni che precedono conducono al sicuro rigetto della reiterata richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che assumerebbe un carattere inammissibilmente esplorativo, e con esso alla reiezione della domanda di accertamento e ripetizione formulata dalla società.
Tale esito reca poi con sé anche il respingimento della ulteriore domanda di parte attrice, avente ad oggetto la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento dell'istituto di credito. Pretesa che, peraltro, si rivela anche generica nell'allegazione e non provata.
Con il settimo motivo di appello, gli appellanti lamentano la mancata prova del credito da parte
13 della banca.
La Corte osserva che con il decreto ingiuntivo la banca ha chiesto il pagamento dell'importo di
€ 25.240,44 dovuto alla data del 30/06/2017 per mutuo chirografario (finanziamento n.
1313253) oltre successivi interessi nella misura del 0,10% e dell'importo di € 25.140,82 dovuto alla data del 30/06/2017 per saldo del conto corrente n. 10751987, oltre successivi interessi nella misura del 0,10%.
A fondamento della domanda hanno prodotto oltre all'estratto dei rapporti in essere sia del finanziamento n. 1313253 che del c/c n. 10751987 alla ditta , intestato Parte_1
presso la Agenzia di Ruvo di Puglia dell'Istituto, alla data del 30/06/2017, con in calce la certificazione ex art. 50 del D.Lgs. 1/9/93 n.385, gli ulteriori estratti con i movimenti e gli scalari dall'inizio del rapporto, il contratto di conto corrente e relative norme, la fideiussione a firma e del 19/01/2007, le copia lettere raccomandate A.R. di Parte_1 Parte_2
costituzione in mora del 12/03/2013 indirizzata alla debitrice principale e al fideiussore.
In sede di costituzione nel giudizio di opposizione, la banca ha altresì prodotto l'ulteriore documentazione relativa agli affidamenti concessi con le norme e le condizioni che regolano tali affidamenti integrati con gli ulteriori estratti nella memoria autorizzata.
La banca ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, versando in atti documentazione idonea ad attestare in maniera chiara lo svolgimento dei rapporti intrattenuti con la correntista.
Mentre, gli appellanti hanno fondato le loro contestazioni, anche in questo caso, su argomenti generici, senza, però, connotarli in maniera specifica, né documentarli, in qualche modo;
quindi,
chiedendo che venissero accertati giudizialmente pretesi illegittimi addebiti, compiuti dalla banca, ma, nell'invocare la rideterminazione dell'esatto dare - avere tra le parti, e, quindi, nel richiedere la restituzione di quanto asseritamente illegittimamente pagato, non hanno indicato
né il dies a quo, né il dies ad quem del periodo in cui sarebbero avvenute i presunti addebiti illegittimi, né hanno esplicitato, in alcun modo, le poste in relazione alle quali si sarebbero compiute le pretese violazioni di legge, impedendo, peraltro, con ciò ad essa banca di articolare una completa difesa tentando di sopperire con una generica richiesta di C.T.U. contabile.
Contrariamente a quanto assumono gli appellanti, la consulenza tecnica, come già detto, non può essere disposta dal giudice per un'arbitraria “relevatio ab onere probandi”, ovvero al fine
14 di esonerare la parte - cui incomba il relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. - dal fornire la prova dei fatti che essa allega, a fondamento delle proprie eccezioni;
né tantomeno il giudice può ammetterla, pur se richiesta dalla parte, laddove quest'ultima si proponga come nel nostro caso, per suo tramite, di supplire alla carenza delle proprie allegazioni istruttorie o addirittura intenda promuovere una indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Quindi, la richiesta di C.T.U. non può essere in nessun caso ammessa.
Pertanto, l'appello non merita accoglimento.
Ogni altra questione resta assorbita dalla presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (26.000-52.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e in qualità di fideiussore e già Parte_1
l.r.p.t. della ditta RE HI e OG UR, avverso la sentenza nr.
n.1841/2021, emessa dal Tribunale di Trani in data 26.10.2021 (RG. n.1325/2018) del Tribunale
di Trani, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in Euro 10.000,00 oltre alle spese generali,
Cap ed Iva;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico degli appellanti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 così
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza 15.07.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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