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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/07/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 587/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 28.7.2021
da
Parte_1
di TE (TV) C.F. , in
[...] P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Pt_2 Distrettuale dello Stato di Venezia presso cui è domiciliato in Venezia, Piazza San Marco n. 63 – Palazzo Reale
Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Innocenzo D'Angelo giusta mandato Controparte_1 allegato al ricorso ex art 414 cpc, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Via Olivi 38
Appellato principale ed appellante incidentale
APPELLO avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 271/2021, pubblicata il 3.7.2021
IN PUNTO: opposizione a sanzione disciplinare conservativa
Conclusioni: Per gli appellanti principali: ”” “In accoglimento dei suestesi motivi di gravame, annullare l'appellata sentenza n. 271 /2021, pronunciata sub r.g. n. 220/2019, depositata il 21/05/2021 del Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro e, conseguentemente, dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1 per tre giorni erogata dall'Amministrazione scolastica al Sig. Spese e Controparte_1 competenze legali di ambedue i gradi rifuse””
Per l'appellato principale ed appellante incidentale: “”Nel merito in via principale:
“Piaccia alla S.V.Ill.ma, ogni avversa domanda, pretesa ed eccezione respinta, rigettarsi l'appello proposto da , Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in premessa”. Nel merito in via incidentale
-“Piaccia alla S.V.Ill.ma, ogni avversa domanda, pretesa ed eccezione respinta, nel denegato caso di accoglimento dell'avverso appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata, per i motivi di cui in narrativa, accertare l'illegittimità e l'infondatezza della sanzione disciplinare della NSEGNAMENTO Parte_3 DALL'UFFICIO PER GIORNI 3 (TRE) comminata al Prof. con atto Controparte_1 datato 31 agosto 2018, prot. n. 6199/2018-RIS in base ai fatti oggetto di contestazione, al Regolamento di Istituto ed al “PATTO per Parte_4 rispettare ed essere rispettati” ed al al D.P.R. 249/1998 (come modificato dal D.P.R. 235/2007) art. 2, comma 3 e comma 4, e art.4, comma 3. accertare l'illegittimità della sanzione disciplinare della Parte_3
comminata al Prof. Parte_5 Controparte_4 con atto datato 31 agosto 2018, prot. n. 6199/2018-RIS, per violazione Controparte_1 delle norme sulla competenza, che nel caso in esame era dell' Controparte_5
.P.D.) e non del dirigente scolastico.
[...] dichiarare la nullità della stessa.” In ogni caso vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio in favore del procuratore antistatario””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha accolto il ricorso proposto da annullando il provvedimento sanzionatorio di sospensione Controparte_1 dall'insegnamento e dall'ufficio per giorni 3, comminato dall'Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi-Scarpa” di TE (TV) per avere il docente Controparte_1 concretizzato condotte gravemente negligenti che avrebbero comportato : 1) la grave inosservanza dell'obbligo generale della diligenza professionale;
2) la violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici allegato 2 3) la violazione del d.p.r. CP_6
249/1998 come modificato dal d.p.r. 235/2077 quanto al diritto degli studenti a conoscere le decisioni prese a loro riguardo e a non subire valutazioni che siano riflesso dei comportamenti e a ricevere una valutazione trasparente e tempestiva;
4) la violazione del vigente regolamento d'istituto e del patto educativo di corresponsabilità per rispettare ed essere rispettati.
2. I fatti oggetto di contestazione erano consistiti nell'attribuzione di una valutazione negativa di merito da parte del docente in seguito ad una interrogazione non CP_1 programmata compiuta subito dopo la spiegazione di grafici nei confronti di alunni che avevano dimostrato di non essere concentrati sulla lezione per aver partecipato a creare una situazione di confusione e disattenzione generale. Il provvedimento disciplinare scaturiva dalla valutazione di merito dell'insegnante impropriamente utilizzata per sanzionare intemperanze comportamentali, nonché dalla violazione dell'obbligo incombente sull'insegnante di programmare le verifiche in modo da consentire agli alunni di avere tempo sufficiente per assimilare e studiare le nozioni spiegate.
2 2.1 Il primo giudice ha precisato che la distinzione tra il comportamento previsto dalla lettera a) e quello previsto per la sanzione meno grave della censura dall'art. 493 dello stesso testo normativo erano da individuarsi, con riferimento al caso di specie, nella gravità della condotta. La sanzione comminata era quella prevista dall'art 494 del decreto legislativo 16 aprile 1994/297 (Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese) che al comma primo stabilisce che “”La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese viene inflitta : a) per atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”.
2.2 Il Tribunale ha evidenziato come le ipotesi di cui alle lettere b) e c) non si attanagliavano al caso di specie, mentre la distinzione tra il comportamento previsto dalla lettera a), per atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio, e quello previsto per la sanzione meno grave della censura dall'art. 493 dello stesso testo normativo (secondo cui “la censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”) dovevano individuarsi nella gravità della condotta.
2.3 Escluso che i fatti contestati potessero essere sussunti nella categoria degli “atti non conformi alle responsabilità” previste dalla lettera a) dell'art. 494 il primo Giudice ha ritenuto che nel caso di specie la contestazione andava focalizzata sulla violazione dei doveri e sulla correttezza nel rapporto con gli alunni piuttosto che sulle responsabilità e le negligenze in servizio poichè questi due aspetti riguardano la prima condotte che possano comportare potenzialmente dei danni (di cui l'autore dovrebbe ritenersi responsabile) e la seconda condotte inerenti al rapporto di servizio in senso stretto (come ad esempio ritardi sistematici dell'adempimento dei doveri d'ufficio). Una volta qualificati i fatti oggetto della contestazione nell'ambito di quelli che consistono nell'inosservanza di doveri e dell'obbligo di correttezza connessi alla funzione docente e nei rapporti con gli alunni, il Tribunale ha ritenuto come si rendeva necessario stabilire se tali fatti rivestissero quel grado di disvalore che nel caso di specie avrebbe giustificato l'applicazione della più grave sanzione della sospensione rispetto a quella più lieve della censura e avrebbe giustificato inoltre l'applicazione della sospensione nella misura di tre giorni piuttosto che in una misura inferiore.
2.4 Nel provvedimento disciplinare non risultava motivata la scelta della sanzione e in particolare non era stata indicata la ragione per la quale l'Amministrazione scolastica aveva ritenuto applicare la sospensione in luogo della censura ed in particolare la sospensione nella misura di tre giorni. Dalla descrizione del fatto contestato si evinceva che la condotta disciplinarmente rilevante si sarebbe verificata in un'unica occasione (la lezione del 5 maggio 2018) e avrebbe comportato l'applicazione di un voto negativo a quattro alunni (successivamente limitato a due) e l'applicazione di una nota disciplinare ad un quinto alunno. Sempre nel provvedimento sanzionatorio non si metteva in discussione la circostanza che da parte degli alunni interessati alla vicenda vi fosse stata distrazione e negligenza nel seguire la spiegazione, anzi si dava per scontato che si fosse creata tale situazione enfatizzando invece la circostanza che per affrontarla il docente avesse scelto di applicare
3 lo strumento della valutazione di merito piuttosto che quello della valutazione comportamentale. Da tali evidenze emergeva che nell'irrogazione della sanzione non era stata fatta la necessaria valutazione in ordine alla gravità della condotta che avrebbe dovuto precedere il tipo di sanzione da applicare e la quantificazione della stessa. Il sistema sanzionatorio prevede una graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità dei comportamenti e l'organo disciplinare non può limitarsi a scegliere una sanzione rispetto ad un'altra senza indicare i criteri di tale scelta. Nel caso di specie, peraltro, non risultava che al ricorrente fossero state applicate precedenti sanzioni men che meno per fatti simili.
3. Le Amministrazioni scolastiche impugnavano la sentenza con due motivi.
contestava le ragioni di appello e proponeva appello incidentale Controparte_1
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi, all'esito della discussione orale, era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 5 giugno 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il appellante, con il primo motivo, ha censurato la decisione del giudice di Parte_1 prime cure lamentando la violazione dell'art 112 c.p.c per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. dovendo la stessa essere conforme alla domanda e non addivenire ad una decisione su un'azione diversa, nei suoi elementi oggettivi di petitum o causa petendi, rispetto a quella che effettivamente era stata proposta in giudizio. La sentenza del Tribunale di Treviso risultava viziata poiché aveva accolto il ricorso sulla base di motivi mai dedotti dal ricorrente così violando il principio costituzionale del contraddittorio di cui all'art. 111 cost. Il Tribunale, pronunciandosi sulla presunta assenza di criteri valutativi sottesi all'adozione della sanzione disciplinare contestata all'originario ricorrente, si era basato su una circostanza del tutto diversa ed estranea rispetto all'iniziale pretesa di parte appellata. Il aveva censurato l'illegittimità e l'infondatezza della sanzione disciplinare della CP_1 sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per tre giorni comminatagli dal dirigente scolastico, unicamente sulla base dell'asserita erronea “ricostruzione dei fatti oggetto del procedimento disciplinare” censurando esclusivamente lo svolgimento dei fatti occorsi, senza riferimento alcuno alle modalità del processo valutativo che aveva poi condotto all'emanazione della sanzione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 494 D.lgs. n. 297 del 16/04/1994, la violazione dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c., la erronea motivazione e la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c. La decisione impugnata non era condivisibile nella parte in cui aveva ritenuto sussumibile la condotta del nell'ambito sanzionatorio della censura;
la Controparte_1 Amministrazione aveva agito correttamente nell'applicare la sospensione di tre giorni per il comportamento del docente che aveva operato violando gravemente i doveri di cui agli artt. 494 D.Lgs n. 297 del 16/04/1994.
6. L'appellato ha contestato le argomentazioni difensive avverse ritenendo Controparte_1 la motivazione in sentenza del tutto logica e basata sulla corretta interpretazione dell'art 494 D.lgs n. 297 del 16/04/1994. Ha proposto appello incidentale censurando la decisione nella parte in cui non aveva dichiarato l'infondatezza della sanzione comminata all'appellato e la conseguente illegittimità della stessa, a prescindere dalla sua evidente sproporzione, riconosciuta invece nella sentenza.
4 Secondo il l'elemento caratterizzante l'intera vicenda era data dall'evidente CP_1 malafede del Dirigente scolastico che aveva ricostruito i fatti considerando e omettendo, a seconda della convenienza, le informazioni fornitegli dagli alunni al solo scopo di costruire una versione dei fatti volta a colpevolizzare e punire il docente: gli unici fatti provati in corso di causa erano stati l'atteggiamento scorretto di alcuni alunni durante una lezione, la nota disciplinare inflitta ad uno e le valutazioni negative ricevute da alcuni studenti interrogati;
eventi tutti riportati nel registro di classe. Il ha eccepito, anche, l'incompetenza del Dirigente scolastico in luogo dell'Ufficio CP_1 per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) in quanto solo quest'ultimo avrebbe dovuto pronunciarsi nell'ipotesi di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese.
7. L'appello principale è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate.
8. Avuto riguardo al rilievo di ultrapetizione sollevato dall'appellante principale con il primo motivo, tale vizio è ravvisabile allorquando il giudice pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, non ricorrendo, invece, detto vizio allorchè il giudice qualifichi diversamente i fatti, restando nei limiti delle richieste contenute nell'atto e degli elementi di fatto posti a base delle questioni prospettate. Il giudicante, pur non potendo sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta, non è certamente vincolato dalla formulazione letterale, né dal nomen iuris attribuito alla domanda nell'atto introduttivo, potendo – anzi dovendo - valutare il contenuto sostanziale della pretesa ed il provvedimento richiesto in concreto. La giurisprudenza ha ripetutamente ribadito il potere-dovere attribuito al giudice nell'esercizio del potere officioso ed istruttorio, anche in presenza di già maturate decadenze e preclusioni e pur in assenza di esplicite richieste delle parti (potendo accoglierne alcune ovvero non ritenerne utili altre), esaminando elementi già obiettivamente presenti anche se non evidenziati ovvero questioni non sollevate sulla base di piste probatorie acquisite al processo e funzionali all'approfondimento delle questioni prospettate e prescindendo dalla regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, al fine di rimuovere qualsiasi incertezza con le opportune iniziative e raggiungere la verità.
8.1 Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il aveva CP_1 chiesto nelle conclusioni accertarsi l'illegittimità e l'infondatezza della sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento o dall'Ufficio per giorni 3 (tre) e dichiararsi la nullità della stessa individuando, nella parte descrittiva dell'atto, i fatti che avevano dato luogo al comportamento tenuto dal docente poi contestatogli disciplinarmente. Il Tribunale, restando nei limiti delle richieste formulate in atti e degli elementi di fatto posti a base delle questioni prospettate, ha correttamente valorizzato la carenza motivazionale sotto il profilo della proporzionalità del provvedimento disciplinare in ragione degli elementi già obiettivamente presenti nel processo e puntualmente dedotti dalla parte ricorrente e che consentivano al giudicante di valutare la legittimità del provvedimento contestato nelle sue componenti.
9. Avuto riguardo al secondo motivo deve condividersi e confermarsi la scelta motivazionale del primo giudice atteso che il provvedimento della sospensione per tre giorni risulta adottato senza una graduazione della risposta disciplinare e senza che sia stato dato conto da parte dell'Amministrazione scolastica di tale scelta. Non emerge che il odierno appellante abbia correttamente valutato la gravità del Parte_1 comportamento del docente e del suo disvalore rispetto ai fatti da cui lo stesso era scaturito ai fini della proporzionalità tra il fatto contestato e l'afflittività della sanzione comminata.
5 Rispetto alla motivazione espressa dal Tribunale l'Amministrazione, in realtà, pur non contestando l'atteggiamento scorretto di alcuni alunni durante una lezione che, oltre a non essere concentrati avevano partecipato a creare una situazione di confusione e disattenzione generale, non chiarisce né evidenzia le ragioni che la avevano indotta a sanzionare il comportamento del prof. con la sospensione anziché con una sanzione di minore CP_1 gravità limitandosi, in tale valutazione, a valorizzare unicamente la reazione del docente e non anche il comportamento tenuto dagli alunni e ciò ai fini di una corretta proporzionalità della sanzione disciplinare adottata.
10. Deve pertanto confermarsi la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione per giorni tre in ragione della omessa motivazione e valutazione della congruità e proporzionalità di tale sanzione rispetto a quelle di minore entità in relazione ai fatti accaduti.
11. L'appello incidentale resta assorbito.
12. Va comunque precisato, in ordine alla dedotta incompetenza del Dirigente Scolastico in luogo dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), competente per i provvedimenti di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese, che l'articolo 55-bis, comma 3, del Testo Unico sul Pubblico Impiego (TUPI, D.Lgs. 165/2001) stabilisce che le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica nel senso che più enti possono decidere di collaborare e condividere un unico ufficio che si occupi delle procedure disciplinari per i loro dipendenti. In dettaglio, l'art. 55-bis, comma 3, del TUPI, si riferisce all'istituzione e alla gestione dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), responsabile di avviare e gestire i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici, in caso di presunte violazioni del codice di comportamento o di altre norme che regolano il rapporto di lavoro. La norma prevede che le amministrazioni, pur essendo tenute ad istituire un UPD, non sono Cont vincolate a creare un organismo collegiale o necessariamente complesso;
l' può essere composto anche da un singolo individuo;
tuttavia, per razionalizzare le risorse e migliorare l'efficienza, l'articolo consente alle amministrazioni di stipulare convenzioni per gestire in Cont modo unificato le funzioni dell' , evitando duplicazioni e costi aggiuntivi. In sintesi, il comma 3 dell'art. 55-bis citato promuove la collaborazione tra enti pubblici nella gestione dei procedimenti disciplinari, consentendo loro di condividere di istituire un unico ufficio per lo svolgimento di tali procedure senza che vengano richieste né specifiche formalità né che tale ufficio debba necessariamente essere costituito in modo collegiale. Dunque, pur essendo definito dal legislatore come “Ufficio” lo stesso può essere costituito da un solo componente.
12.1 Il , peraltro, non individua le ragioni per cui la valutazione disciplinare e CP_1 l'adozione del relativo provvedimento compiuta dal Dirigente anzichè dal Collegio possa aver limitato la propria difesa ovvero influito sullo svolgimento del procedimento o determinato un particolare pregiudizio per l'incolpato.
13. Al rigetto dell'appello principale, in applicazione del principio di soccombenza, l' Amministrazione appellante va condannata alla rifusione in favore di delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, in ragione del valore di causa fino ad € 1.100,00 e secondo le aliquote medie.
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a
6 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
3) condanna le Amministrazioni appellanti alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 494,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 5 giugno 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 28.7.2021
da
Parte_1
di TE (TV) C.F. , in
[...] P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Pt_2 Distrettuale dello Stato di Venezia presso cui è domiciliato in Venezia, Piazza San Marco n. 63 – Palazzo Reale
Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Innocenzo D'Angelo giusta mandato Controparte_1 allegato al ricorso ex art 414 cpc, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Via Olivi 38
Appellato principale ed appellante incidentale
APPELLO avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 271/2021, pubblicata il 3.7.2021
IN PUNTO: opposizione a sanzione disciplinare conservativa
Conclusioni: Per gli appellanti principali: ”” “In accoglimento dei suestesi motivi di gravame, annullare l'appellata sentenza n. 271 /2021, pronunciata sub r.g. n. 220/2019, depositata il 21/05/2021 del Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro e, conseguentemente, dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1 per tre giorni erogata dall'Amministrazione scolastica al Sig. Spese e Controparte_1 competenze legali di ambedue i gradi rifuse””
Per l'appellato principale ed appellante incidentale: “”Nel merito in via principale:
“Piaccia alla S.V.Ill.ma, ogni avversa domanda, pretesa ed eccezione respinta, rigettarsi l'appello proposto da , Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in premessa”. Nel merito in via incidentale
-“Piaccia alla S.V.Ill.ma, ogni avversa domanda, pretesa ed eccezione respinta, nel denegato caso di accoglimento dell'avverso appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata, per i motivi di cui in narrativa, accertare l'illegittimità e l'infondatezza della sanzione disciplinare della NSEGNAMENTO Parte_3 DALL'UFFICIO PER GIORNI 3 (TRE) comminata al Prof. con atto Controparte_1 datato 31 agosto 2018, prot. n. 6199/2018-RIS in base ai fatti oggetto di contestazione, al Regolamento di Istituto ed al “PATTO per Parte_4 rispettare ed essere rispettati” ed al al D.P.R. 249/1998 (come modificato dal D.P.R. 235/2007) art. 2, comma 3 e comma 4, e art.4, comma 3. accertare l'illegittimità della sanzione disciplinare della Parte_3
comminata al Prof. Parte_5 Controparte_4 con atto datato 31 agosto 2018, prot. n. 6199/2018-RIS, per violazione Controparte_1 delle norme sulla competenza, che nel caso in esame era dell' Controparte_5
.P.D.) e non del dirigente scolastico.
[...] dichiarare la nullità della stessa.” In ogni caso vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio in favore del procuratore antistatario””.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha accolto il ricorso proposto da annullando il provvedimento sanzionatorio di sospensione Controparte_1 dall'insegnamento e dall'ufficio per giorni 3, comminato dall'Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi-Scarpa” di TE (TV) per avere il docente Controparte_1 concretizzato condotte gravemente negligenti che avrebbero comportato : 1) la grave inosservanza dell'obbligo generale della diligenza professionale;
2) la violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici allegato 2 3) la violazione del d.p.r. CP_6
249/1998 come modificato dal d.p.r. 235/2077 quanto al diritto degli studenti a conoscere le decisioni prese a loro riguardo e a non subire valutazioni che siano riflesso dei comportamenti e a ricevere una valutazione trasparente e tempestiva;
4) la violazione del vigente regolamento d'istituto e del patto educativo di corresponsabilità per rispettare ed essere rispettati.
2. I fatti oggetto di contestazione erano consistiti nell'attribuzione di una valutazione negativa di merito da parte del docente in seguito ad una interrogazione non CP_1 programmata compiuta subito dopo la spiegazione di grafici nei confronti di alunni che avevano dimostrato di non essere concentrati sulla lezione per aver partecipato a creare una situazione di confusione e disattenzione generale. Il provvedimento disciplinare scaturiva dalla valutazione di merito dell'insegnante impropriamente utilizzata per sanzionare intemperanze comportamentali, nonché dalla violazione dell'obbligo incombente sull'insegnante di programmare le verifiche in modo da consentire agli alunni di avere tempo sufficiente per assimilare e studiare le nozioni spiegate.
2 2.1 Il primo giudice ha precisato che la distinzione tra il comportamento previsto dalla lettera a) e quello previsto per la sanzione meno grave della censura dall'art. 493 dello stesso testo normativo erano da individuarsi, con riferimento al caso di specie, nella gravità della condotta. La sanzione comminata era quella prevista dall'art 494 del decreto legislativo 16 aprile 1994/297 (Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese) che al comma primo stabilisce che “”La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese viene inflitta : a) per atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”.
2.2 Il Tribunale ha evidenziato come le ipotesi di cui alle lettere b) e c) non si attanagliavano al caso di specie, mentre la distinzione tra il comportamento previsto dalla lettera a), per atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio, e quello previsto per la sanzione meno grave della censura dall'art. 493 dello stesso testo normativo (secondo cui “la censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”) dovevano individuarsi nella gravità della condotta.
2.3 Escluso che i fatti contestati potessero essere sussunti nella categoria degli “atti non conformi alle responsabilità” previste dalla lettera a) dell'art. 494 il primo Giudice ha ritenuto che nel caso di specie la contestazione andava focalizzata sulla violazione dei doveri e sulla correttezza nel rapporto con gli alunni piuttosto che sulle responsabilità e le negligenze in servizio poichè questi due aspetti riguardano la prima condotte che possano comportare potenzialmente dei danni (di cui l'autore dovrebbe ritenersi responsabile) e la seconda condotte inerenti al rapporto di servizio in senso stretto (come ad esempio ritardi sistematici dell'adempimento dei doveri d'ufficio). Una volta qualificati i fatti oggetto della contestazione nell'ambito di quelli che consistono nell'inosservanza di doveri e dell'obbligo di correttezza connessi alla funzione docente e nei rapporti con gli alunni, il Tribunale ha ritenuto come si rendeva necessario stabilire se tali fatti rivestissero quel grado di disvalore che nel caso di specie avrebbe giustificato l'applicazione della più grave sanzione della sospensione rispetto a quella più lieve della censura e avrebbe giustificato inoltre l'applicazione della sospensione nella misura di tre giorni piuttosto che in una misura inferiore.
2.4 Nel provvedimento disciplinare non risultava motivata la scelta della sanzione e in particolare non era stata indicata la ragione per la quale l'Amministrazione scolastica aveva ritenuto applicare la sospensione in luogo della censura ed in particolare la sospensione nella misura di tre giorni. Dalla descrizione del fatto contestato si evinceva che la condotta disciplinarmente rilevante si sarebbe verificata in un'unica occasione (la lezione del 5 maggio 2018) e avrebbe comportato l'applicazione di un voto negativo a quattro alunni (successivamente limitato a due) e l'applicazione di una nota disciplinare ad un quinto alunno. Sempre nel provvedimento sanzionatorio non si metteva in discussione la circostanza che da parte degli alunni interessati alla vicenda vi fosse stata distrazione e negligenza nel seguire la spiegazione, anzi si dava per scontato che si fosse creata tale situazione enfatizzando invece la circostanza che per affrontarla il docente avesse scelto di applicare
3 lo strumento della valutazione di merito piuttosto che quello della valutazione comportamentale. Da tali evidenze emergeva che nell'irrogazione della sanzione non era stata fatta la necessaria valutazione in ordine alla gravità della condotta che avrebbe dovuto precedere il tipo di sanzione da applicare e la quantificazione della stessa. Il sistema sanzionatorio prevede una graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità dei comportamenti e l'organo disciplinare non può limitarsi a scegliere una sanzione rispetto ad un'altra senza indicare i criteri di tale scelta. Nel caso di specie, peraltro, non risultava che al ricorrente fossero state applicate precedenti sanzioni men che meno per fatti simili.
3. Le Amministrazioni scolastiche impugnavano la sentenza con due motivi.
contestava le ragioni di appello e proponeva appello incidentale Controparte_1
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi, all'esito della discussione orale, era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 5 giugno 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il appellante, con il primo motivo, ha censurato la decisione del giudice di Parte_1 prime cure lamentando la violazione dell'art 112 c.p.c per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. dovendo la stessa essere conforme alla domanda e non addivenire ad una decisione su un'azione diversa, nei suoi elementi oggettivi di petitum o causa petendi, rispetto a quella che effettivamente era stata proposta in giudizio. La sentenza del Tribunale di Treviso risultava viziata poiché aveva accolto il ricorso sulla base di motivi mai dedotti dal ricorrente così violando il principio costituzionale del contraddittorio di cui all'art. 111 cost. Il Tribunale, pronunciandosi sulla presunta assenza di criteri valutativi sottesi all'adozione della sanzione disciplinare contestata all'originario ricorrente, si era basato su una circostanza del tutto diversa ed estranea rispetto all'iniziale pretesa di parte appellata. Il aveva censurato l'illegittimità e l'infondatezza della sanzione disciplinare della CP_1 sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per tre giorni comminatagli dal dirigente scolastico, unicamente sulla base dell'asserita erronea “ricostruzione dei fatti oggetto del procedimento disciplinare” censurando esclusivamente lo svolgimento dei fatti occorsi, senza riferimento alcuno alle modalità del processo valutativo che aveva poi condotto all'emanazione della sanzione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 494 D.lgs. n. 297 del 16/04/1994, la violazione dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c., la erronea motivazione e la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c. La decisione impugnata non era condivisibile nella parte in cui aveva ritenuto sussumibile la condotta del nell'ambito sanzionatorio della censura;
la Controparte_1 Amministrazione aveva agito correttamente nell'applicare la sospensione di tre giorni per il comportamento del docente che aveva operato violando gravemente i doveri di cui agli artt. 494 D.Lgs n. 297 del 16/04/1994.
6. L'appellato ha contestato le argomentazioni difensive avverse ritenendo Controparte_1 la motivazione in sentenza del tutto logica e basata sulla corretta interpretazione dell'art 494 D.lgs n. 297 del 16/04/1994. Ha proposto appello incidentale censurando la decisione nella parte in cui non aveva dichiarato l'infondatezza della sanzione comminata all'appellato e la conseguente illegittimità della stessa, a prescindere dalla sua evidente sproporzione, riconosciuta invece nella sentenza.
4 Secondo il l'elemento caratterizzante l'intera vicenda era data dall'evidente CP_1 malafede del Dirigente scolastico che aveva ricostruito i fatti considerando e omettendo, a seconda della convenienza, le informazioni fornitegli dagli alunni al solo scopo di costruire una versione dei fatti volta a colpevolizzare e punire il docente: gli unici fatti provati in corso di causa erano stati l'atteggiamento scorretto di alcuni alunni durante una lezione, la nota disciplinare inflitta ad uno e le valutazioni negative ricevute da alcuni studenti interrogati;
eventi tutti riportati nel registro di classe. Il ha eccepito, anche, l'incompetenza del Dirigente scolastico in luogo dell'Ufficio CP_1 per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) in quanto solo quest'ultimo avrebbe dovuto pronunciarsi nell'ipotesi di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese.
7. L'appello principale è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate.
8. Avuto riguardo al rilievo di ultrapetizione sollevato dall'appellante principale con il primo motivo, tale vizio è ravvisabile allorquando il giudice pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, non ricorrendo, invece, detto vizio allorchè il giudice qualifichi diversamente i fatti, restando nei limiti delle richieste contenute nell'atto e degli elementi di fatto posti a base delle questioni prospettate. Il giudicante, pur non potendo sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta, non è certamente vincolato dalla formulazione letterale, né dal nomen iuris attribuito alla domanda nell'atto introduttivo, potendo – anzi dovendo - valutare il contenuto sostanziale della pretesa ed il provvedimento richiesto in concreto. La giurisprudenza ha ripetutamente ribadito il potere-dovere attribuito al giudice nell'esercizio del potere officioso ed istruttorio, anche in presenza di già maturate decadenze e preclusioni e pur in assenza di esplicite richieste delle parti (potendo accoglierne alcune ovvero non ritenerne utili altre), esaminando elementi già obiettivamente presenti anche se non evidenziati ovvero questioni non sollevate sulla base di piste probatorie acquisite al processo e funzionali all'approfondimento delle questioni prospettate e prescindendo dalla regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, al fine di rimuovere qualsiasi incertezza con le opportune iniziative e raggiungere la verità.
8.1 Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il aveva CP_1 chiesto nelle conclusioni accertarsi l'illegittimità e l'infondatezza della sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento o dall'Ufficio per giorni 3 (tre) e dichiararsi la nullità della stessa individuando, nella parte descrittiva dell'atto, i fatti che avevano dato luogo al comportamento tenuto dal docente poi contestatogli disciplinarmente. Il Tribunale, restando nei limiti delle richieste formulate in atti e degli elementi di fatto posti a base delle questioni prospettate, ha correttamente valorizzato la carenza motivazionale sotto il profilo della proporzionalità del provvedimento disciplinare in ragione degli elementi già obiettivamente presenti nel processo e puntualmente dedotti dalla parte ricorrente e che consentivano al giudicante di valutare la legittimità del provvedimento contestato nelle sue componenti.
9. Avuto riguardo al secondo motivo deve condividersi e confermarsi la scelta motivazionale del primo giudice atteso che il provvedimento della sospensione per tre giorni risulta adottato senza una graduazione della risposta disciplinare e senza che sia stato dato conto da parte dell'Amministrazione scolastica di tale scelta. Non emerge che il odierno appellante abbia correttamente valutato la gravità del Parte_1 comportamento del docente e del suo disvalore rispetto ai fatti da cui lo stesso era scaturito ai fini della proporzionalità tra il fatto contestato e l'afflittività della sanzione comminata.
5 Rispetto alla motivazione espressa dal Tribunale l'Amministrazione, in realtà, pur non contestando l'atteggiamento scorretto di alcuni alunni durante una lezione che, oltre a non essere concentrati avevano partecipato a creare una situazione di confusione e disattenzione generale, non chiarisce né evidenzia le ragioni che la avevano indotta a sanzionare il comportamento del prof. con la sospensione anziché con una sanzione di minore CP_1 gravità limitandosi, in tale valutazione, a valorizzare unicamente la reazione del docente e non anche il comportamento tenuto dagli alunni e ciò ai fini di una corretta proporzionalità della sanzione disciplinare adottata.
10. Deve pertanto confermarsi la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione per giorni tre in ragione della omessa motivazione e valutazione della congruità e proporzionalità di tale sanzione rispetto a quelle di minore entità in relazione ai fatti accaduti.
11. L'appello incidentale resta assorbito.
12. Va comunque precisato, in ordine alla dedotta incompetenza del Dirigente Scolastico in luogo dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), competente per i provvedimenti di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese, che l'articolo 55-bis, comma 3, del Testo Unico sul Pubblico Impiego (TUPI, D.Lgs. 165/2001) stabilisce che le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica nel senso che più enti possono decidere di collaborare e condividere un unico ufficio che si occupi delle procedure disciplinari per i loro dipendenti. In dettaglio, l'art. 55-bis, comma 3, del TUPI, si riferisce all'istituzione e alla gestione dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), responsabile di avviare e gestire i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici, in caso di presunte violazioni del codice di comportamento o di altre norme che regolano il rapporto di lavoro. La norma prevede che le amministrazioni, pur essendo tenute ad istituire un UPD, non sono Cont vincolate a creare un organismo collegiale o necessariamente complesso;
l' può essere composto anche da un singolo individuo;
tuttavia, per razionalizzare le risorse e migliorare l'efficienza, l'articolo consente alle amministrazioni di stipulare convenzioni per gestire in Cont modo unificato le funzioni dell' , evitando duplicazioni e costi aggiuntivi. In sintesi, il comma 3 dell'art. 55-bis citato promuove la collaborazione tra enti pubblici nella gestione dei procedimenti disciplinari, consentendo loro di condividere di istituire un unico ufficio per lo svolgimento di tali procedure senza che vengano richieste né specifiche formalità né che tale ufficio debba necessariamente essere costituito in modo collegiale. Dunque, pur essendo definito dal legislatore come “Ufficio” lo stesso può essere costituito da un solo componente.
12.1 Il , peraltro, non individua le ragioni per cui la valutazione disciplinare e CP_1 l'adozione del relativo provvedimento compiuta dal Dirigente anzichè dal Collegio possa aver limitato la propria difesa ovvero influito sullo svolgimento del procedimento o determinato un particolare pregiudizio per l'incolpato.
13. Al rigetto dell'appello principale, in applicazione del principio di soccombenza, l' Amministrazione appellante va condannata alla rifusione in favore di delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, in ragione del valore di causa fino ad € 1.100,00 e secondo le aliquote medie.
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a
6 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
3) condanna le Amministrazioni appellanti alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 494,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 5 giugno 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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