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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine l'11/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11981 /2024 R.G.
TRA
, c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. APREA LUIGI, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti OPPONENTE
E
in persona del Procuratore Speciale Controparte_1 CP_2
rapp.ta e difesa dall'avv. FILOGRANA CARLA, presso il cui studio è
[...] elettivamente domiciliata in Lecce, giusta procura in atti OPPOSTA
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Diodata CP_3
Ardolino, elettivamente domiciliato in Napoli, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell' CP_3 giusta procura in atti OPPOSTO NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma CP_4
OPPOSTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.05.2024 l'istante proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 2022 90073610 82 000, notificatagli il 19.04.2022 e relativa all'avviso di addebito n. 371 2013 0012577033 000 per la somma di € 6.856,81, avente ad oggetto contributi previdenziali per l'anno 2009. Deduceva, a sostegno dell'opposizione, la nullità dell'intimazione di pagamento notificata il 19.04.2022 e del sottostante avviso di addebito per intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Parti resistenti contestavano la fondatezza dell'avversa domanda per le ragioni esposte nei rispettivi atti introduttivi. L'ente riscossore contestava la fondatezza dell'avversa domanda stante la ritualità della notifica dell'avviso e la tardività della proposizione dell'odierna opposizione. L' si costituiva in giudizio, eccependo la tardività della domanda e l'infondatezza nel CP_3 merito della stessa. La nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio. CP_4
1 2. L'eccezione di carenza di legittimazione dell' convenuta, limitatamente alle CP_5 doglianze concernenti l'inesistenza del credito per omessa notifica, appare fondata, considerata la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7514 2022. Invero, laddove l'azione abbia ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore.
< avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo>>. Non sussiste inoltre legittimazione passiva della evocata in lite: invero, Controparte_4 oggetto di cessione a titolo oneroso in favore della detta società sono stati i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all' art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, vantati dall' già maturati e che matureranno sino al 31 CP_3 dicembre 2008, ex art. 13, primo comma legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo da ultimo modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Poiché nel caso de quo oggetto di causa non vi sono crediti maturati fino al 31.12.2008, la non è passivamente legittimata in causa. CP_4
L'avviso di addebito n°37120130012577033000 ha riguardo ai periodi contributivi dal 11/2009 al 12/2012 o, meglio, andando ad esaminare il contenuto dell'atto, i contributi da aprile 2010; esso, per come risulta dalla AR avente n. 65023695517-4, presente nel primo foglio dell'AVA, atti entrambi prodotti dall' risulta notificato il 04/02/2014, ovvero CP_3 nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale, considerato, peraltro, che l'iscrizione del Sig. alla gestione artigiani è avvenuta a seguito di domanda Parte_1 del 05/03/2010. Vi è un successivo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica dell'avviso di intimazione 07120189048246584000, consegnato a mezzo PEC in data 26/09/2018; segue la notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90073610 82 000, oggi opposta, avvenuta il 19.04.2022. Nelle more vi è stato sgravio parziale riferito ai periodi post cessazione dell'attività del 31/12/2011, nonché sgravi per gli anni 2009 e 2012, per un residuo dovuto di €. CP_3
2 4.379,16 con riferimento dei contributi agli anni 2010 e 2011, oltre aggio ed interessi di mora. In conclusione, può reputarsi cessata la materia del contendere con riferimento agli importi sgravati dall' (si esamini al riguardo l'atto allegato alle note di parte ricorrente CP_3 depositate il 27.1.25); non può tuttavia accogliersi la domanda per la parte relativa al residuo importo dovuto come sopra indicato, e che andrà ricalcolato con aggio ed interessi di mora dovuti. Invero, come sopra già indicato, non si è maturata la prescrizione in considerazione delle notifiche sopra riportate. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del criterio di soccombenza virtuale, le spese seguono la soccombenza dell' previa compensazione della metà attesa la riduzione CP_3 limitata dell'importo dovuto. Nulla è dovuto per , non costituito in giudizio;
le CP_4 spese si compensano con attesa la cessazione della materia del contendere. CP_5
P. Q. M.
Il tribunale così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli importi sgravati come meglio indicato in motivazione;
- rigetta nel residuo;
- compensa le spese di lite per la metà; nel residuo condanna l' al rimborso del CP_3 residuo in favore di parte istante, residuo che liquida in complessivi €. 1.348,00, oltre €. 59,25 per esborsi ed oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Aprea. Si comunichi. Napoli, 11/02/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
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SENTENZA nella causa iscritta al n. 11981 /2024 R.G.
TRA
, c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. APREA LUIGI, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti OPPONENTE
E
in persona del Procuratore Speciale Controparte_1 CP_2
rapp.ta e difesa dall'avv. FILOGRANA CARLA, presso il cui studio è
[...] elettivamente domiciliata in Lecce, giusta procura in atti OPPOSTA
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Diodata CP_3
Ardolino, elettivamente domiciliato in Napoli, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell' CP_3 giusta procura in atti OPPOSTO NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma CP_4
OPPOSTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.05.2024 l'istante proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 2022 90073610 82 000, notificatagli il 19.04.2022 e relativa all'avviso di addebito n. 371 2013 0012577033 000 per la somma di € 6.856,81, avente ad oggetto contributi previdenziali per l'anno 2009. Deduceva, a sostegno dell'opposizione, la nullità dell'intimazione di pagamento notificata il 19.04.2022 e del sottostante avviso di addebito per intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Parti resistenti contestavano la fondatezza dell'avversa domanda per le ragioni esposte nei rispettivi atti introduttivi. L'ente riscossore contestava la fondatezza dell'avversa domanda stante la ritualità della notifica dell'avviso e la tardività della proposizione dell'odierna opposizione. L' si costituiva in giudizio, eccependo la tardività della domanda e l'infondatezza nel CP_3 merito della stessa. La nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio. CP_4
1 2. L'eccezione di carenza di legittimazione dell' convenuta, limitatamente alle CP_5 doglianze concernenti l'inesistenza del credito per omessa notifica, appare fondata, considerata la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7514 2022. Invero, laddove l'azione abbia ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore.
< avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo>>. Non sussiste inoltre legittimazione passiva della evocata in lite: invero, Controparte_4 oggetto di cessione a titolo oneroso in favore della detta società sono stati i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all' art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, vantati dall' già maturati e che matureranno sino al 31 CP_3 dicembre 2008, ex art. 13, primo comma legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo da ultimo modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Poiché nel caso de quo oggetto di causa non vi sono crediti maturati fino al 31.12.2008, la non è passivamente legittimata in causa. CP_4
L'avviso di addebito n°37120130012577033000 ha riguardo ai periodi contributivi dal 11/2009 al 12/2012 o, meglio, andando ad esaminare il contenuto dell'atto, i contributi da aprile 2010; esso, per come risulta dalla AR avente n. 65023695517-4, presente nel primo foglio dell'AVA, atti entrambi prodotti dall' risulta notificato il 04/02/2014, ovvero CP_3 nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale, considerato, peraltro, che l'iscrizione del Sig. alla gestione artigiani è avvenuta a seguito di domanda Parte_1 del 05/03/2010. Vi è un successivo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica dell'avviso di intimazione 07120189048246584000, consegnato a mezzo PEC in data 26/09/2018; segue la notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90073610 82 000, oggi opposta, avvenuta il 19.04.2022. Nelle more vi è stato sgravio parziale riferito ai periodi post cessazione dell'attività del 31/12/2011, nonché sgravi per gli anni 2009 e 2012, per un residuo dovuto di €. CP_3
2 4.379,16 con riferimento dei contributi agli anni 2010 e 2011, oltre aggio ed interessi di mora. In conclusione, può reputarsi cessata la materia del contendere con riferimento agli importi sgravati dall' (si esamini al riguardo l'atto allegato alle note di parte ricorrente CP_3 depositate il 27.1.25); non può tuttavia accogliersi la domanda per la parte relativa al residuo importo dovuto come sopra indicato, e che andrà ricalcolato con aggio ed interessi di mora dovuti. Invero, come sopra già indicato, non si è maturata la prescrizione in considerazione delle notifiche sopra riportate. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del criterio di soccombenza virtuale, le spese seguono la soccombenza dell' previa compensazione della metà attesa la riduzione CP_3 limitata dell'importo dovuto. Nulla è dovuto per , non costituito in giudizio;
le CP_4 spese si compensano con attesa la cessazione della materia del contendere. CP_5
P. Q. M.
Il tribunale così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli importi sgravati come meglio indicato in motivazione;
- rigetta nel residuo;
- compensa le spese di lite per la metà; nel residuo condanna l' al rimborso del CP_3 residuo in favore di parte istante, residuo che liquida in complessivi €. 1.348,00, oltre €. 59,25 per esborsi ed oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Aprea. Si comunichi. Napoli, 11/02/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
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