Sentenza 20 agosto 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2004, n. 16379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16379 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS LD - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Associazione Comunità Sociali, in persona del Presidente Pranio Vincenzo, elettivamente domiciliato in Catania, via Orto San Clemente n. 45, presso l'avv. prof. Placido Petino che la rappresenta e difende giusta delega infatti;
- ricorrente -
contro
RO LD, elettivamente domiciliato in Roma, via Camilla n. 7, studio avv. Alfonso Ideata, presso l'avv. Giuseppe Politi che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 282/2001, decisa il 14 maggio 2001 e pubblicata il 7 giugno 2001, resa dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento n. 640/98 R.G;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3 giugno 2004 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Finocchi Ghersi Renato, ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 3 dicembre 1987 RO LD conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Mascalucia l'Associazione Comunità Sociali (di seguito anche l'Associazione) al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di lire 49.913.858 per lavoro straordinario prestato in occasione del rapporto di lavoro svoltosi per 21 mesi a decorrere dal 7 gennaio 1985.
Resisteva la convenuta e proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per fatto dell'ex dipendente.
Con sentenza in data 18 novembre 1989 il Giudice adito respingeva la domanda dell'attore ed altresì la domanda riconvenzionale. Interponevano appello il RO e l'Associazione in via incidentale. In esito veniva accolto in parte il gravame del lavoratore e rigettato quello dell'Associazione, con sentenza n. 774/97 emessa in data 16 marzo - 29 aprile 1993 dal Tribunale di Catania. La Corte Suprema di Cassazione, decidendo su ricorso dell'Associazione, cassava detta pronuncia, ravvisando un vizio di motivazione atteso che in essa venivano svolte due affermazioni contraddittorie ovvero che il lavoro era prestato in modo discontinuo e peraltro il lavoratore doveva rispettare un preciso orario. Rinviava quindi la causa al Tribunale di Caltagirone per nuovo esame, anche al fine di verificare in concreto se, malgrado la discontinuità, fosse stato fissato un preciso orario di lavoro e il relativo limite risultasse in concreto superato. Seguiva la riassunzione. La causa veniva quindi decisa dal Tribunale di Caltagirone con sentenza n. 202/2001 con la quale si considerava provato lo svolgimento di lavoro straordinario per due ore giornaliere, oltre l'orario massimo legale di otto ore. L'Associazione convenuta veniva quindi condannata al pagamento della somma di lire 10.199.696, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Il Collegio di merito prendeva in considerazione le risultanze istruttorie e, sulla base di una valutazione delle deposizioni testimoniali, riteneva provato un orario di effettivo lavoro dalle ore 8,30 alle ore 19,30 di ogni giorno, con interruzione di un'ora per pausa pranzo. Faceva riferimento alla consulenza tecnica per la quantificazione delle spettanze nei termini sopra detti. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione l'Associazione con atto notificato in data 6 giugno 2002, sulla base di due motivi.
RO LD resiste con controricorso notificato in data 23 luglio 2002. L'Associazione ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c.. Si osserva che il Tribunale ha omesso di svolgere la precisa indagine indicata dal Supremo Collegio nel senso di ricercare la fissazione di un orario convenzionale di lavoro, pur se questo era prestato in modo discontinuo. In mancanza di tale preliminare verifica non sarebbe possibile accertare il superamento in concreto del limite stabilito. La censura non appare fondata. Invero la Suprema Corte, nella sentenza rescindente, ha osservato che pure nel caso di prestazione del lavoro in modo discontinuo può esservi prestazione di lavoro straordinario se risulti che le parti hanno comunque pattuito un orario massimo giornaliero e questo sia stato in concreto superato.
Il Collegio di rinvio ha valutato le risultanze di causa individuando, in un impegno complessivo dalle ore 7,30 alle 19,30, pause per un totale di due ore ed ha quindi stabilito in dieci ore l'effettiva prestazione. In mancanza di prova circa la fissazione di un orario convenzionale, ha ravvisato un'eccedenza giornaliera limitata a due ore, rispetto al limite massimo di otto ore fissato per legge. E poiché qualsiasi convenzione poteva ridurre l'orario giornaliero ma non certo aumentarlo al di là del limite massimo fissato ex lege, non si vede quale influenza possa avere il mancato accertamento in ordine ad un eventuale accordo inter partes volto a fissare il numero massimo di ore di lavoro giornaliero. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e ancora, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione. Si osserva che dalle deposizioni esaminate dal Tribunale non è possibile desumere una prestazione lavorativa effettiva di dieci ore giornaliere. La censura non appare fondata.
Invero la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, ai rinvenga traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. 29 marzo 2001, n. 4667; 16 novembre 2000, n. 14858; 24 luglio 2000, n. 9716, nonché S.U. n. 13045/1995). A tali principi non si è attenuto l'odierno ricorrente il quale, lungi dal porre in rilievo un qualsiasi vizio argomentativo, si limita ad offrire una diversa lettura delle deposizioni testimoniali prese in esame dal Collegio di merito, tra l'altro riassunte o riportate solo per stralci parziali. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12,00 oltre a Euro 3000,00 per onorario (tremila/00).
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2004