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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 421/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa. Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 18 luglio 2023.
[...]
(P. IVA ), con sede legale in Trieste, Via Genova Parte_1 P.IVA_1
n. 1 (di seguito anche “ ), in persona del Responsabile di Italian Legal Parte_1
Affairs, Avv. Marco Catello, elettivamente domiciliata in Milano, Via San Damiano
n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Angelo Zambelli ( ; PEC C.F._1
e Alberto Testi (C.F. ; Email_1 C.F._2
, che la rappresentano e difendono anche Email_2
disgiuntamente come da deleghe depositate telematicamente nei rispettivi giudizi di primo grado R.G. nn. 1598/2021, 1637/2021, 1638/2021 e 1639/2021, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di PEC sopra indicati nonché al numero di fax 02.02030812
Appellante
Contro
(C.F: ) nato il [...] in [...] e residente in CP_1 C.F._3
Gorizia (GO) – 34074 - alla Via del Seminario, 5 assistito, difeso e rappresentato, per mandato depositato nel procedimento di primo grado, dall'Avvocato Emanuele Zanarello (C.F:
), del Foro di Padova, con studio in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 15, C.F._4 ed elettivamente domiciliato presso il “domicilio digitale” PEC:
1 ove si dichiara di voler ricevere le notificazioni, gli Email_3
avvisi e le comunicazioni,
Appellato
Contro
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. CP_2 P.IVA_2
con sede a Roma in via Vittorio Veneto n. 74, c.f. e p. iva rappresentata CP_3 P.IVA_2
e difesa in primo grado dall'Avv. Christian Biserni del foro di Ravenna (c.f.
), come da procura apposta in calce alla presente memoria di costituzione, C.F._5
rilasciata su foglio separato firmata ed autenticata digitalmente ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto, e con domicilio eletto presso e nello studio dello stesso sito in Ravenna, via Alcide De Gasperi n. 19 (fax 0544.472923 – pec ), Email_4
contumace
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 30/2023 pubblicata il 19.01.2023 e non notificata.
In punto: Responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003; differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito, in via principale: Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., convocare le parti innanzi a sé e, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti e a verbale, da intendersi qui integralmente ritrascritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare parzialmente, con riferimento ai capi del provvedimento impugnato, la sentenza n. 30/2022 resa inter partes nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 655/2022 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, in data 19 gennaio 2023 non notificata e, per l'effetto:
In via preliminare, - accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti al §§ 5.1 e
5.5; - conseguentemente, condannare il Sig. a restituire a quanto CP_1 Parte_1
corrisposto dalla Società stessa al medesimo in esecuzione della sentenza impugnata, pari all'importo lordo di Euro Euro 4.504,58, pari a netti Euro 3.468,53 comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- conseguentemente, condannare il Sig. a restituire a quanto CP_1 Parte_1
2 corrisposto dalla Società stessa al difensore antistatario dello stesso avv. Zanarello pari all'importo di Euro 7.350,14 pari a netti Euro 5.659,61
Sempre in via preliminare, - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del Sig. CP_1
dal diritto di rivendicare nei confronti di i crediti asseritamente maturati nel Parte_1
periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di NE WO VI S.r.l. al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) per i motivi esposti ai §§ dal 5.1 al 5.4 e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di − Parte_1 conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione dell'importo lordo di Euro CP_1
12.361,01, pari a netti Euro 9.517,98 o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ancora in via preliminare, − accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dal Sig. con riferimento al periodo dalla data di assunzione alle CP_1
dipendenze di NE WO VI S.r.l. al 12 maggio 2017 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) per i motivi esposti al § 5.5 e, per l'effetto, rigettare le relative domane avanzate nei confronti di − conseguentemente, condannare il Sig. alla Parte_1 CP_1
restituzione della somma lorda di Euro 4.504,58, pari a netti Euro 3.468,53 o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito, − respingere il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. presentato dal Sig. ed CP_1 assolvere da tutte le domande in esso contenute e per l'effetto Parte_1
− condannare l'odierno appellato a restituire a quanto corrisposto dalla Società Parte_1 stessa al medesimo in esecuzione della sentenza impugnata, pari all'importo lordo di Euro
15.995,55 pari a netti Euro 12.316,57 o, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
− condannare, il Sig. a restituire a quanto corrisposto dalla Società CP_1 Parte_1 stessa al difensore anticipatario dello stesso Avv. Emanuele Zanarello pari all'importo di Euro
7.350,14 pari a netti Euro 5.659,61.
In subordine, in caso di accoglimento parziale delle domande di cui al presente appello, condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro 4.196,40 a titolo CP_1
di differenze retributive pari a netti Euro 3.231,23 per i motivi esposti al § 5.7; (ii) Euro 2.520,49 a titolo di ROL, pari a netti Euro 1.940,78 per i motivi esposti al § 5.10.2; (iii) Euro 1.751,62 a titolo di elemento perequativo, pari a netti Euro 1.348,75 per i motivi esposti al § 5.10.1; (iv) Euro 200,78
a titolo di tredicesima mensilità, pari a netti Euro 154,61 per i motivi esposti al § 5.8; (v) Euro
2.477,10 a titolo di TFR pari a netti Euro 1.907,37,45 per i motivi esposti al § 5.9;
3 o, comunque, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso, − condannare il Sig. a restituire l'importo lordo di Euro 957,88, pari a CP_1
netti 737,57 a titolo di interessi per i motivi di cui al § 5.11;
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza non dovesse essere riformata, compensare le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, per i motivi esposti al
§5.12.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via di mero subordine: si contestano i conteggi depositati da controparte che paiono di difficile comprensione e, comunque, sono errati (si consideri, ad esempio, che essi riguardano il periodo compreso tra la data di assunzione e il 14 dicembre 2021, quando, invece, la sentenza di primo grado aveva chiarito come le mensilità successive alla cessazione dell'appalto – avvenuta in data 30 giugno 2021 – non fossero dovute) e non aderenti a quanto disposto con la sentenza – non definitiva
-n. 494/2024.
Per parte appellata
Rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
30/2023 pubbl. il 19/01/2023 RG n. 655/2022 Tribunale di Venezia Giudice Dott.ssa Coppetta
Calzavara e conseguentemente nei limiti di quanto statuito con la sentenza di primo grado
Accertare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla CATEGORIA/LIVELLO 2a del CCNL
METALMECCANICA PMI dalla data di assunzione a DICEMBRE 2021 (o da ogni altra data ritenuta di giustizia).
Accertare la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società (P.IVA. ) e della società (P.IVA Parte_1 P.IVA_3 CP_2
) e per l'effetto P.IVA_2
Condannare la società (P.IVA. ) e la società Parte_1 P.IVA_3 CP_2
(P.IVA ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al pagamento P.IVA_2 delle seguenti somme 1. €. 6.993,37 (diconsi euro seimilanovecentonovantatre/37) per le ragioni di cui in narrativa – mensilità da agosto a dicembre 2021- 2. €. 23.396,29 (diconsi euro ventitremilatrecentonovantasei/29) -a titolo di differenze retributive (categoria livello), TFR e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso
4 Con condanna alla regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio maggiorati del 30% per link ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Contesta le conclusioni avversarie e si oppone a qualsiasi novità o produzione nuova di parte appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia si pronunciava sulle domande proposte da
, dipendente della NWS, il quale rivendicava nei confronti della datrice di lavoro CP_1
NE WO VI Srl e nei confronti della committente e della sub-committente Parte_1
il mancato riconoscimento di alcune voci stipendiali. CP_2
Il giudice di prime cure, alla luce delle prove testimoniali, confermava che il ricorrente aveva sempre lavorato durante tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso dal gennaio 2016 al settembre 2021 con NE WO VI presso il cantiere di in Marghera in subappalto Parte_1
di , a sua volta appaltatrice di con mansioni di coibentatore. Ne conseguiva, CP_2 Parte_1
l'inquadramento nel 2° livello dall'assunzione e le differenze retributive richieste a tale titolo, oltre il pagamento del TFR maturato e non corrisposto, della 13^ non corrisposta, retribuzioni non pagate da luglio 2021 alla cessazione del rapporto di lavoro avendo la NE WO VI sospeso il ricorrente unilateralmente dal rapporto di lavoro senza alcuna ragione giustificata dall'ordinamento,
Festività, Ferie, Permessi, Elemento perequativo, TFR.
Rigettava l'eccezione di decadenza biennale ex art. 29, c. 2, d.lgs. 276/2003 sollevata dalle convenute e poiché l'ultimo contratto di appalto era cessato il 30.06.2021, riteneva tempestivo il ricorso depositato in data 28.04.2022.
Riteneva dovute, ex art. 29 cit. da parte di e in solido, la retribuzione per il livello Parte_1 CP_2
superiore con le incidenze su retribuzione per lavoro ordinario e straordinario (feriale, diurno, notturno, festivo), lavoro notturno, lavoro festivo;
l'elemento perequativo ex art. 48 CCNL stante la chiara natura retributiva, 13 esima mensilità e TFR e ciò sino alla cessazione dell'appalto
(30.6.2021); riteneva, invece, non dovuti, ex art. 29 cit., gli importi per ferie, permessi e festività non goduti stante la loro natura non retributiva ma indennitaria, né le mensilità dalla cessazione della prestazione lavorativa del 30.6.2021 alla cessazione del rapporto di lavoro (ottobre e novembre 2021), in quanto estranee all'appalto o meglio al subappalto poiché cessato.
Circoscriveva la responsabilità ex art. 1676 c.c. rigettando la domanda nei confronti di e Parte_1
riconoscendo la responsabilità soltanto in capo a;
responsabilità sussidiaria commisurata alle CP_2
5 somme ancora dovute dal committente riferibili al periodo in cui i dipendenti dell'appaltatore avevano prestato la propria opera, irrilevante restando l'eventuale sussistenza di debiti del committente al momento della presentazione della domanda, riferiti ad altri periodi o riferiti ad altre opere o ad altri servizi. Domanda che garantiva tutte le restanti somme non corrisposte dalla datrice di lavoro, anche aventi natura non retributiva e quindi indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute.
Il giudice di primo grado condannava NE WO VI s.r.l. a corrispondere al ricorrente per i titoli di cui alla parte motiva la somma di € 30.389,66 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali era pari al tasso di cui all' art. 1284, co. 4, c.c..
Condannava in solido con ed ex art. 29 d.lgs. Parte_2 CP_2
276/2003 a corrispondere al ricorrente la somma di € 15.037,67 per i titoli di cui alla parte motiva oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. e dal deposito del ricorso giudiziale ex art. 1284 c.c.
Condannava altresì in solido con NE WO VI, ex art. 1676 c.c. a CP_2 corrispondere al ricorrente la somma di € 8.357,96 per festività, ferie e permessi non goduti come in parte motiva oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e dal deposito del ricorso giudiziale ex art. 1284 comma quarto cc..
Infine, condannava le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 4.600,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del dichiaratosi anticipatario.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello con dodici motivi instando per Parte_1
la riforma parziale della decisione impugnata.
Si costituiva ritualmente il lavoratore che instava per il rigetto dell'appello.
La società evocata ritualmente in giudizio non si costituiva in grado di appello e il Collegio CP_2
ne dichiarava la contumacia.
La società NE WO VI s.r.l. già contumace in primo grado non si costituiva neppure in questo grado.
3. La causa subiva un rinvio su richiesta delle parti motivata dalla esigenza di trattazione congiunta con altre cause analoghe pendenti in appello;
indi all'udienza del 12 settembre 2024, il Collegio che in altra controversia analoga aveva emesso sentenza non definitiva, invitava le parti a trovare componimento bonario o comunque a depositare conteggi condivisi.
6 Disponeva altresì l'interruzione della causa rispetto alla società NE WO VI s.r.l. che si trovava in stato di liquidazione giudiziale per pronuncia del tribunale di Ancona dimessa dai lavoratori.
Indi con il consenso delle parti disponeva la trattazione cartolare della controversia ex art. 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ottenute le note conclusionali, all'esito della camera di consiglio del 28 novembre 2024 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di appello la società appellante censurava la sentenza del giudice nella parte in cui il tribunale aveva affermato che in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti di appalto con il medesimo appaltatore, come nel caso in esame, il termine di decadenza biennale per far valere la responsabilità solidale del committente doveva decorrere dalla “cessazione del rapporto contrattuale ossia dell'ultimo contratto” e non da quella dei singoli contratti tra committente e appaltatore.
Ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado era incorso nel vizio di carente e/o comunque insufficiente motivazione non fornendo alcuna argomentazione se non quella derivante dalla mera citazione testuale di stralci della decisione della Corte di Cassazione, limitandosi ad affermare che si adeguava alla valutazione espressa dai giudici di legittimità nel precedente richiamato.
Eccepiva pertanto la nullità della sentenza per omessa motivazione assumendo che la pronuncia della Corte di Cassazione non fosse applicabile al caso di specie.
Con il secondo motivo censurava sempre lo stesso capo della sentenza ritenendolo viziato nella motivazione perché il giudice del primo grado non si era avveduto del fatto che la pronuncia di legittimità n. 7815/2022 riguardava una fattispecie completamente diversa. Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione la fattispecie era relativa a contratti di appalto aventi ad oggetto servizi di logistica, consistenti nella movimentazione delle merci nel magazzino e facchinaggio, da svolgersi nell'ambito di locali della committente.
Nel far proprio il principio espresso dalla Corte di Cassazione, pertanto, il Giudice di prime cure era incorso nell'evidente vizio di erronea ricostruzione del fatto, laddove aveva inteso assimilare due fattispecie che, invece, erano completamente differenti.
sosteneva che, innanzitutto, mancava il primo presupposto per l'applicazione del dictum Parte_1
della Corte di Cassazione ovverosia la presenza di una successione di appalti del tutto identici.
Salvo l'identità dell'elemento soggettivo, da un punto di vista oggettivo i contratti di appalto stipulati tra e erano ontologicamente distinti ed autonomi, in quanto aventi ad Parte_1 CP_2
7 oggetto navi diverse e financo lavorazioni differenti essendo del tutto fisiologico concludere contratti di appalto distinti per navi diverse.
A differenza dell'ipotesi decisa dalla Corte di Cassazione, nel caso di specie, la cessazione del singolo appalto – dies a quo per la decorrenza della decadenza – era chiaramente percepita e percepibile al di là di qualsiasi dubbio dal lavoratore, dovendosi rinvenire nel momento della consegna della nave all'armatore. Secondo l'appellante dalle risultanze istruttorie risultava evidente che il lavoratore fosse perfettamente a conoscenza di svolgere la propria prestazione lavorativa su navi diverse, di cui conosceva altrettanto perfettamente il nome. Infatti soltanto una volta finita una nave passava a quella successiva. concludeva nel dire che nel caso di specie non poteva sussistere alcun rischio che il Parte_1
lavoratore non fosse in grado di percepire la cessazione di ogni singolo appalto. Ne conseguiva che, il termine biennale della decadenza doveva essere ancorato al dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile dal lavoratore, rappresentato dalla consegna della nave per la quale aveva cessato ogni prestazione lavorativa.
Con il terzo motivo censurava lo stesso capo dei motivi precedenti per violazione dell'art. 29,
D.Lgs. n. 276/2003, nonché dell'art. 14 Prel. e dell'art. 111, comma 6, Cost. per avere il Giudice fatto proprio i principi di cui alla sentenza n. 29269/2022 della Corte di Cassazione del tutto acriticamente, inopinatamente applicandoli al caso di specie, giungendo alla conclusione che
«l'ultimo contratto di appalto è cessato il 30.6.2021 e pertanto il presente ricorso è stato tempestivamente depositato il 28.4.2022 entro due anni dalla cessazione dell'appalto”.
Evidenziava che il lavoratore non aveva introdotto alcuna prova in tal senso oltre all'assenza di un qualsiasi ragionamento giuridico che potesse consentire l'unificazione dei diversi contratti di appalto stipulati tra e;
Ribadiva che tali contratti di appalto avevano ad oggetto Parte_1 CP_2
distinte costruzioni navali e per tale motivo erano inevitabilmente distinti e autonomi.
Riteneva, dunque, che il lavoratore dovesse essere condannato a restituire l'importo percepito con riferimento ai crediti maturati prima del 31 ottobre 2019, attesa la decorrenza della decadenza nella causa de qua operante a decorrere da tale data.
Con il quarto motivo la società appellante censurava la sentenza per erronea ricostruzione dei fatti, in relazione ai princìpi espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29629 del 14 novembre
2019, avendo il Giudice erroneamente ritenuto di poter assimilare la fattispecie oggetto della presente causa a quella oggetto della pronuncia di legittimità richiamata.
Con il quinto motivo l'appellante contestava la violazione degli artt. 2948, comma 1, n. 4 e 2935
c.c., oltre che dell'art. 111, c. 6, Cost. Il giudice aveva rigettato l'eccezione di prescrizione
8 quinquennale, sollevata da entrambe le società resistenti, considerando che i crediti erano stati azionati entro il termine quinquennale rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'appellante eccepiva la carenza di motivazione, essendosi limitato il giudice a richiamare una pronuncia della Cassazione. Inoltre riteneva che secondo l'orientamento della Suprema Corte, la prescrizione dei crediti del lavoratore decorresse anche in costanza del rapporto dalla data di maturazione dei crediti di lavoro, ove questo fosse assistito dalla garanzia della stabilità come nel caso di specie (Cass. 6 agosto 2002, n. 11793; negli stessi termini, Cass. 29 ottobre 2004, n. 20987;
Cass. 6 febbraio 2004, n. 2322). Né valeva a confutare tale orientamento la recente, isolata ed alquanto opinabile sentenza del 6 settembre 2022 n. 26246 della Suprema Corte richiamata nella pronuncia impugnata.
Era, quindi, evidente che doveva riconoscersi il decorso della prescrizione in costanza di rapporto e, conseguentemente, a tutto voler concedere, considerare prescritte tutte le pretese antecedenti al 12 maggio 2017.
Pertanto, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 nonché dell'introduzione del cd. Jobs Act, per il lavoratori che – come l'odierno appellato – abbiano diritto al riconoscimento delle tutele ex. D.Lgs. n. 23 del 2015 (tutele neppure accordate dall'art. 18 L. n.
92/2012), il termine prescrizionale decorre comunque in corso di rapporto
Con il sesto motivo l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il giudice aveva affermato che risultava provata per testi, buste paga nonché dall'estratto conto INPS e Scheda Anagrafica del
Centro per l'impiego, la circostanza che il ricorrente per l'intera durata del rapporto alle dipendenze di NE WO VI fosse stato impiegato nello stabilimento di in Porto Marghera Parte_1
(VE) nell'ambito di appalti da questa commissionati ad . CP_2
Eccepiva il vizio di omessa valutazione delle prove documentali nonché di contraddittorietà della motivazione. affermava che dalle generiche e contraddittorie deduzioni e allegazioni contenute nel Parte_1
ricorso non era possibile desumere l'adibizione esclusiva e continuativa del lavoratore agli appalti per cui è causa, dichiarandosi totalmente estranea, evidenziando che nulla sapeva delle vicende che riguardavano i rapporti di lavoro intercorsi tra gli odierni appellati e NE WO VI, sostenendo che dalla allegata documentazione emergeva l'esatto contrario.
Il settimo motivo di appello concerneva le differenze retributive;
secondo l'appellante il tribunale aveva errato nel riconoscere il 2° livello di assunzione e le differenze retributive richieste a tale titolo […]» atteso che «le prove testimoniali hanno dunque confermato che il ricorrente ha sempre svolto sin dall'inizio mansioni di coibentatore ».Osservava che il giudice di prime cure aveva violato l'art. 1362 c.c., interpretando erroneamente l'art. 11 del contratto collettivo applicato, dato
9 che aveva valutato come sussistenti i presupposti per il riconoscimento di tale passaggio di livello, oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il lavoratore pertanto non aveva alcun diritto al passaggio al 2° livello dopo un periodo non superiore a 4 mesi, atteso che la norma contenuta nel CCNL applicato prevede espressamente che tale passaggio avvenga per i soli «lavoratori addetti alla produzione», mentre i «lavoratori non addetti alla produzione» come l'appellato «passeranno alla 2° categoria al compimento del 18° mese». Sosteneva, inoltre, che le mansioni di verniciatore e coibentatore non potevano ritenersi rientranti in quelle strettamente produttive, avendo palesemente natura di attività accessoria.
Con l'ottavo motivo di appello impugnava la sentenza de qua laddove il giudice aveva riconosciuto il diritto dell'appellato alla tredicesima mensilità non corrisposta. Il Giudice aveva errato nella valutazione dei documenti in atti, dai quali emergeva palese l'indeterminatezza e, quindi, l'erroneità dei conteggi avversari, violando pertanto gli artt. 115 e 116 c.p.c.
Con il nono motivo di appello censurava il capo della sentenza ove il tribunale aveva accertato il diritto dell'appellato al TFR maturato e non corrisposto, per erronea valutazione dei documenti in atti, dai quali emergeva palese l'indeterminatezza e, quindi, l'erroneità dei conteggi avversari.
Anche in questo caso, la pronuncia era stata resa in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Con il decimo motivo censurava il provvedimento per aver ritenuto crediti di natura strettamente retributiva l'elemento perequativo di cui all'art. 48 CCNL e i ROL, sull'erroneo presupposto della natura strettamente retributiva di tali voci, contravvenendo così a quanto stabilito dall'art. 29,
D.Lgs. n. 276/2003.
In punto di violazione dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 secondo l'appellante si doveva considerare che l'elemento perequativo non era compreso nell'ambito della responsabilità solidale in capo alla committente disposta da tale norma, data la sua natura pacificamente indennitaria, non rientrando, così, nella nozione di «trattamenti retributivi».
Riteneva che il capo della sentenza afferente ai ROL fosse totalmente contraddittorio ed illogico in quanto non era comprensibile se il giudice avesse attribuito all'istituto natura retributiva o indennitaria.
Con l'undicesimo motivo censurava la sentenza impugnata laddove, nel disporre la condanna di al pagamento delle somme di cui al dispositivo, il Giudice di prime cure aveva errato Parte_1 nell'affermare che «dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284, co. 4,
c.c. a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
Evidenziava che l'art. 1284, comma 4, c.c. non poteva trovare applicazione per i crediti di lavoro derivanti dalla responsabilità solidale di cui all'art. 29, d.lgs. n. 276/2003. Tale statuizione si poneva
10 in contrasto con il combinato disposto dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 429, comma 3, c.p.c.
e quindi l'unico tasso ammissibile per gli interessi dell'art. 429, comma 3, c.p.c. era, infatti, quello generale degli «interessi nella misura legale», che, fino al 31 dicembre 2022, era pari all'1,25%.
Con il dodicesimo motivo di appello contestava il capo di sentenza relativo alle spese poste a carico delle società mentre il giudice, alla luce delle circostanze del caso concreto, avrebbe dovuto disporre la «compensazione delle spese», ai sensi della disposizione codicistica, secondo cui «se vi
è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
5. Si costituiva ritualmente il lavoratore che insisteva per la reiezione dell'impugnazione.
L'appellato contestava integralmente le difese avversarie in punto decadenza e prescrizione ritenendo che il dies a quo per il computo della decadenza biennale dovesse decorrere dalla cessazione dell'appalto e non dalla consegna della nave poichè tale data non era conosciuta dal lavoratore. Richiamava, sul punto, le pronunce della Cassazione nn. 7815/2012 e 29629/2019.
Inoltre, la prova per testi e gli ordini di esibizione avevano provato l'adibizione esclusiva dell'appellato al cantiere di Venezia.
Rispetto alla prescrizione rilevava che per il principio dell'assorbimento non era necessaria una pronuncia espressa sull'eccezione atteso l'accoglimento totale delle pretese ritenute “assorbenti”.
Nel caso di specie non era maturata alcuna prescrizione in forza dei principi stabiliti dalla
Cassazione per cui la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto di lavoro considerando che il lavoratore aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in data
14.12.2021.
L'appellato specificava che nel corso dell'intero rapporto di lavoro aveva sempre ed esclusivamente svolto la mansione di coibentatore che richiedeva conoscenze professionali, pertanto avrebbe dovuto essere inquadrato fin da subito alla 2° categoria del CCNL applicato. Sui motivi di appello, ottavo, nono e decimo, inerenti alla tredicesima, TFR ed elemento perequativo l'appellato precisava che i conteggi prodotti in atti non venivano contestati né dal datore di lavoro né dalla committente e di conseguenza potevano dirsi provati nel loro ammontare essendo chiaramente dovute le somme a tali titoli.
Per quanto concerne l'undecimo motivo contestava l'interpretazione di controparte in ragione del rinvio dell'art. 429 c.p.c. alla norma generale in materia di interessi compreso art. 1284 c.c., sia quindi agli interessi legali (comma primo) che agli interessi moratori (comma quarto).
Rispetto alle spese riteneva corretta l'applicazione del principio di soccombenza.
6. Il proposto appello merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
11 Appello per quanto esposto proposto dalla sola e che pertanto rileva soltanto rispetto alla Parte_1
condanna solidale disposta dal primo giudice ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03, limitatamente agli importi retributivi.
La sentenza per contro è passata in giudicato rispetto alla domanda di pagamento azionata nei confronti della società NE WO e rispetto alla la cui richiesta ex art. 1676 c.c. non è stata CP_2
oggetto di gravame.
6.1.Nel merito i primi quattro motivi di appello ineriscono la eccezione di decadenza che è stata rigettata dal primo giudice il quale ha ritenuto di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione sezione Lavoro con sentenza n. 7815/22 poiché nel caso di specie parte attrice aveva provato di aver operato presso il cantiere della committente principale con continuità Parte_1
benchè su navi diverse, ritenuto che come documentato dalle parti, si erano sovrapposti vari contratti di subappalto che erano correlati ad ulteriori appalti commissionati da a Parte_1 CP_2
che, nel periodo, aveva come unica committente e si era avvalsa in forma esclusiva di Parte_1
NE WO per i lavori commissionati. Infatti cessata l'ultima commessa 6278 nel luglio 2021,
aveva proceduto ad allontanare dal cantiere- per quanto allegato dal ricorrente e non CP_2
contestato in primo grado dalle convenute- la società NE WO.
Pertanto valorizzando la ratio di garanzia della solidarietà per cui è causa e la posizione del lavoratore utilizzato nella catena produttiva il quale non era a conoscenza del contenuto specifico del contratto di appalto, il giudice di primo grado riteneva che la data di consegna della nave non fosse sufficiente per far ritenere decorrente il termine di decadenza , tenuto conto proprio della unitarietà di lavorazioni svolte nel tempo dalla datrice di lavoro.
All'evidenza pertanto il vizio di nullità eccepito dall'appellante non sussiste nel caso di specie in cui il giudice ha esaminato il caso sottoposto alla propria attenzione ritenendo poi di applicare il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Operazione del tutto legittima e consentita dall'ordinamento per l'iter motivazionale del giudice.
7. Quanto poi alla decadenza biennale , questo Collegio ritiene infondata l'eccezione dell'appellante alla luce di quanto condivisibilmente valorizzato dal primo giudice e di quanto espresso da questa
Corte di Appello nei precedenti citati dalla parte appellata ( sentenza n. 229/16) e recente precedente espresso in contenzioso analogo ( cfr. sentenza n. 494/24).
7.1. In punto fatto l'appellato- ricorrente in primo grado- lamentava di aver operato nel cantiere di come dipendente di NE WO VI s.r.l. nel periodo dal 25 gennaio 2016 al mese di Parte_1
luglio 2021 e di non essere stato retribuito completamente con conseguente responsabilità solidale ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03 delle società committenti evocate in giudizio.
12 All'epoca esisteva un rapporto contrattuale di appalto tra la società e la società Parte_1
di cui, con riferimento alle attività di verniciatura e coibentazione, era subappaltatrice la CP_2
società NE WO VI s.r.l., che aveva come committente esclusivo . CP_2
7.2.Formalmente esistevano una pluralità di contratti di appalto : ogni contratto dimesso riporta infatti un numero distintivo e identificativo della nave sulla quale dovevano essere svolte le lavorazioni commissionate- aventi ad oggetto rispettivamente “REALIZZAZIONE ED
INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E
PONTI” per la costruzione 6243; REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI
TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6244;
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6251;analoga lavorazione per la 6252 prevedente
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI,ISOLAZIONI PASSAGGI, RIPRISTINI E
RIFACIMENTI come per la 6273 e così pure per la 6278( cfr. docc. Da 1 a 5 . Parte_1
Contratti che si distinguevano l'uno dall'altro per i tempi di consegna ( spesso prorogati), per l'entità del compenso pattuito, per la necessità di applicazione della normativa di sicurezza;
ogni ordine-contratto richiamava altresì in via generale le condizioni di appalto stabilite da e Parte_1
pubblicate nel proprio sito ( cfr.
7-8 parte . Parte_1
7.3. Per quanto provato con le prove orali richiamate dal giudice in sentenza e in via documentale dall'appellato- cfr. contratto di assunzione in atti e incontri sindacali di cui ai docc. 11-12-13 fascicolo primo grado e informativa del curatore di cui al doc. 11 di fascicolo parte appellata – il ricorrente in primo grado aveva sempre operato in Venezia con mansioni di coibentatore ( circostanze non specificatamente contestate dalle convenute in primo grado) all'interno del cantiere di Parte_1
La sovrapposizione e continuità temporale lamentata dal lavoratore e valorizzata dal primo giudice emerge dalla documentazione in atti tanto che come evidenziato dal ricorrente in primo grado:”:.. costruzione 6251 dal 22.2.2016 al 31.12.2016, costruzione 6243 dal 29.7.2016 al 31.8.2017, (ma consegna al 28.3.2018 doc. 1 ter , Costruzione 6244 dal 8.6.2017 al 30.11.2018, Parte_1
costruzione 6272 dal 19.10.2017 al 30.11.2018 + dal 11.6.2018 al 31.12.2019, costruzione 6273 dal 2.7.2018 al 31.12.2019 + dal 3.10.2018 al 31.12.2019; costruzione 6278 dal 3.4.19 al
31.07.21”; elementi utili a far ritenere che difficilmente un lavoratore straniero potesse avere contezza della cessazione definitiva di un appalto tra una nave e l'altra e dell'esistenza di una pluralità di contratti da impugnare autonomamente.
13 8. A questo punto considerate le esigenze di tutela del lavoratore sottese alla ratio della disposizione per cui è causa e che , come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza interpretativa di rigetto n. 254/17, hanno indotto il legislatore e l'interprete ad ampliare le aree di applicazione della protezione solidale dei dipendenti per cui è causa, ritiene il Collegio di poter confermare l'orientamento già assunto in altro precedente ( cfr. CA Venezia 454/23 in causa sub.
Rg.670/21), di decorrenza della decadenza dalla cessazione effettiva del rapporto contrattuale tra la datrice di lavoro ed il committente.
Orientamento espresso in adesione ex art. 118 disp. att. c.p.c. all'orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadito da Cass. 7815/2022 secondo cui : “ In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
8.1. Nel caso di specie, per quanto evidenziato nei punti che precedono, i dipendenti della NE
WO sono sempre stati utilizzati per lo svolgimento delle stesse prestazioni lavorative indipendentemente dalla nave su cui erano impiegati;
non vi era una cesura temporale tra un appalto e l'altro percepibile dagli interessati poiché si era verificata anche una sovrapposizione temporale delle attività di appalto e le circostanze di luogo di lavoro, modalità orarie, mezzi di lavoro, sono sempre rimaste immutate nel tempo.
Tutti elementi in fatto valorizzabili da questa Corte al fine di ritenere che la consapevolezza di essere impiegati dapprima su una nave e poi su un'altra riconosciuta dai testimoni escussi in altre controversie e valorizzata dalla parte appellante, non costituisca un elemento sufficiente per far ritenere sussistente quella consapevolezza della effettiva cessazione del rapporto contrattuale tra la propria datrice di lavoro e la committente ( nel caso de quo la ), cui la legge ha ancorato la CP_2
decorrenza del termine decadenziale.
Tanto più che se conviene il Collegio che l'istituto de quo sia posto dal legislatore a tutela della certezza del diritto, va altresì considerato che trattasi di disposizione di stretta interpretazione che
14 pertanto non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei casi espressamente previsti, incidendo direttamente sull'azionabilità dei diritti di credito fondamentali per il lavoratore.
8.2. Ne consegue che alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale n. 254/17 e della giurisprudenza di legittimità valorizzata dal tribunale, va considerata la peculiare posizione dei lavoratori i quali non avevano accesso alla documentazione contrattuale ed i quali sostanzialmente hanno percepito una continuità temporale della prestazione contrattuale resa in favore della propria datrice di lavoro che aveva operato con appalti continui per all'interno della stessa area CP_2
cantieristica, indipendentemente dalle navi sulle quali di periodo in periodo, hanno prestato attività.
Tanto più che, come evidenziato dall'oggetto dei singoli contratti sopra riportati, le attività appaltate da alla NE WO s.r.l. nel tempo sono sempre state più o meno le stesse, con CP_2
modificazioni particolari soltanto dei termini di adempimento;
modifiche che non incidevano in modo sensibile sulla percezione dei dipendenti della effettività della cessazione del rapporto contrattuale nel senso imposto dal legislatore.
Risulta quindi condivisibile quanto disposto dal primo giudice che ha rigettato l'eccezione di decadenza proposta dalle parti convenute. In applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte- non essendo sostanzialmente mai cessato, durante il periodo per cui è causa, il rapporto di appalto tra e e nello stesso tempo tra e NE WO RV s.r.l. ( che aveva quale Parte_1 CP_2 CP_2
unica committente per quanto allegato dagli attori e non contestato in giudizio esclusivamente
), quand'anche formalmente articolato in una pluralità di commesse/appalti corrispondenti CP_2
alle singole navi, considerati i crediti azionati fino al mese di luglio 2021 e la data di proposizione dell'azione giudiziale in primo grado ( 28 aprile 2022), l'eccezione sollevata in primo grado dalle parti resistenti, va rigettata siccome infondata.
9. Analogamente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale riproposta anche in questo grado dall'appellante e rigettata dal primo giudice in ragione dell'orientamento di legittimità espresso a partire da Cass. 2646/22.
Il rapporto di lavoro dell'odierno appellato era assistito dalle garanzie di cui al decreto legislativo n.
23/15 che per giurisprudenza condivisa da questa Corte e prevalente “ mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”( cfr.
Cass. 18008/24).
15 Considerate la data di assunzione nel 2016 e l'allegata cessazione del rapporto di lavoro con NE
WO nel luglio 2021, termine a partire dal quale ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione, il termine risulta utilmente interrotto quanto meno con la notifica del ricorso giudiziale alle parti convenute in data 12 maggio 2022.
Pertanto l'eccezione di prescrizione di cui al motivo di appello va rigettata.
10. Nel merito l'appellante ha censurato la prova della applicabilità nei propri confronti della solidarietà invocata dal ricorrente, in ragione della mancata prova della sua adibizione ai propri appalti.
10.1.Trattasi di motivo infondato.
La disposizione di cui all'art. 29 decreto legislativo 276/03 pone a carico del lavoratore l'onere di provare di aver operato nell'appalto per il quale sono azionate le poste retributive e che le stesse sono rimaste inadempiute da parte del datore di lavoro.
L'inadempimento contrattuale di NE WO come allegato e documentato anche con l'intervento delle parti sindacali non è stato contrastato in giudizio dalle parti convenute;
il ricorrente peraltro ha prodotto i pagamenti percepiti dalla datrice di lavoro e pertanto in ragione dell'inversione dell'onere della prova per i crediti rimasti insoddisfatti di cui all'art. 1218 cc, era onere delle controparti provare l'estinzione delle obbligazioni. Estinzione non provata utilmente da alcuno dei convenuti.
10.2. Quanto poi alla prova dell'adibizione dell'appellato all'appalto, in primo grado le parti resistenti si erano limitate a contestare che l'indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro ( ove era riportato anche Marghera), oltre alla indicazione nella scheda professionale ove era menzionata la datrice di lavoro NE WO e Venezia, la comunicazione Unilav da cui risultava l'assunzione in Venezia per NE WO, le buste paga che riportavano come domicilio Venezia, fossero elementi insufficienti a superare l'onere probatorio incombente sul lavoratore.
10.3. Questa Corte ritiene che le circostanze valorizzate dall'appellato- prove testimoniali in merito alle mansioni di coibentazione svolte nel tempo, l'esistenza di contratti tra e NE WO di CP_2
quel periodo attestanti che il tipo di lavorazione subappaltata imponesse l'utilizzo di dipendenti con inquadramento eguale a quello dell'istante, la monocommittenza di rispetto a NE WO, CP_2
oltre alle prove documentali riportate al punto 10.2, concretino un quadro di presunzioni gravi precise e concordanti che consentano di ritenere provata l'adibizione dell' odierno appellato, nei periodi rivendicati, negli appalti di cui era committente principale e sub-committente Parte_1
. CP_2
10.4.A ciò si aggiunga che dalla lettura delle clausole normative disciplinanti gli appalti, stabilite da risulta provato che per la legittimità del subappalto fosse necessario il consenso di Parte_1
16 e che nell'ambito del subappalto per cui è causa fosse previsto l'obbligo da parte della Parte_1
società NE WO di comunicare alla e i nominativi dei lavoratori impiegati CP_2 Parte_1 nell'appalto insieme ai contratti di assunzione e alla relativa documentazione inerente i singoli dipendenti( cfr. art. 6 contratti di subappalto dimessi e condizioni generali appalto 1 ).
Come evidenziato anche in sede di discussione e non contestato dalle resistenti quale fatto di esperienza e conoscenza comune- inquadrabile nell'ambito dell'art. 115 comma secondo c.p.c.- per accedere all'area cantieristica, area sensibile e protetta, ogni soggetto deve essere dotato di un tesserino e cartellino di riconoscimento che nel caso di specie era rilasciato dalla società Parte_1
Le società convenute erano quindi nella condizione di poter contestare in modo specifico le allegazioni del ricorrente in primo grado, producendo l'elenco dei lavoratori inviati da NE WO ai quali era necessario rilasciare il tesserino di riconoscimento;
d'altra parte in via istruttoria il ricorrente aveva chiesto l'esibizione di questi elenchi ( vedi punto 4 pag. 27 ricorso di primo grado richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c.) .
In applicazione pertanto anche del principio generale del criterio di vicinanza o prossimità della prova, trattandosi di fatti negativi nella disponibilità piena delle parti convenute, era loro onere darne prova2 al fine di paralizzare l'azione avversaria;
conseguentemente va ritenuto infondato il motivo di appello proposto dalla parte appellante Parte_1
11. Per quanto esposto il giudice di primo grado, ha riconosciuto in favore dell'appellato i crediti per differenze retributive del secondo livello considerato che, indipendentemente da quanto previsto nel contratto di assunzione e nelle successive modifiche, il lavoratore assunto nel 2016 era stato inquadrato e pagato con il secondo livello soltanto da luglio 2018. La Corte condivide la conclusione del primo giudice.
Infatti per quanto provato in forma orale con i testimoni escussi e in ragione di quanto allegato in primo grado dal ricorrente e non contestato dalle resistenti in modo specifico, risulta provato che le attività svolte dall'appellato, non fossero mansioni prive di professionalità 3, trattandosi di soggetto che per quanto riconosciuto anche dai testimoni aveva sempre svolto attività qualificata di isolamento e coibentazione.
Il Ccnl nella 2° categoria contempla attività professionali che richiedono una certa specializzazione4.
Trattandosi di dipendente che ha prestato attività come coibentatore e verniciatori- attività essenziali nella produzione di una nave- e considerato che nel secondo livello è inserita anche la categoria analoga del montatore, è convincimento del Collegio che l'inquadramento riconosciuto dal giudice dall'assunzione sia corretto. 3 La prima categoria del ccnl comprende :”.. - i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- inservienti e simili. 4 Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate: - guida macchine attrezzate.Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea: - montatore.
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti: - collaudatore.
Lavoratori che, conducendo impianti, provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza: - addetto conduzione impianti. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari:- allievo attrezzista.
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti:- allievo manutentore. Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella:- saldatore.
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime e forme semplici- formatore a mano;
- animista a mano.
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di semplice fattura
e/o loro parti:- cassaio ecc. 18 L'isolamento e la verniciatura di una nave rientrano indubbiamente nelle attività essenziali di costruzione e non può essere circoscritta all'ambito delle attività meramente accessorie come allegato dalle società resistenti, considerato che trattasi di operazioni necessarie per la sicurezza e il funzionamento dei natanti;
d'altra parte l'attività di costruzione delle navi è attività complessa che comprende non soltanto l'assemblaggio e la costruzione dello scafo, ma anche lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per la messa in mare del mezzo.
Pertanto la domanda di pagamento delle differenze retributive maturate e consistenti nella differenza tra quanto corrisposto come 1° livello e quanto spettante come 2°( poi 2A equivalente) corrispondente all' esatto inquadramento spettante al ricorrente -odierno appellato, fin dalla data di assunzione in NE WO VI, è stata correttamente accolta dal primo giudice con conseguente rigetto delle doglianze di Parte_1
Pertanto anche questo motivo di appello va rigettato.
13. Residua la questione degli importi retributivi azionati in primo grado in ragione di conteggi e richieste specifiche e contestati genericamente dalla parte convenuta con unica eccezione dell'elemento perequativo e di quello retributivo aggiuntivo ( cfr. art. 48, 52 e 53 Ccnl applicato).
Rispetto alle richieste di saldo 13° e tfr le contestazioni della parte appellante sono superabili poiché le pretese azionate ed accolte riguardavano le sole differenze retributive, nel senso che- come emerge dai conteggi dimessi dal ricorrente in primo grado sub. 17 fascicolo primo grado - sia per le retribuzioni che per la tredicesima, che per il saldo del trattamento di fine rapporto, l'odierno appellato ha azionato esclusivamente il saldo detraendo quanto corrisposto nel tempo dalla datrice di lavoro;
né è stato provato in causa, come era onere delle parti convenute, il pagamento integrale del trattamento di fine rapporto.
14. In merito alle poste retributive è costante l'orientamento della Corte di Cassazione , condiviso da questa Corte, che l'interpretazione degli elementi da porre a carico del committente in regime di solidarietà debba essere rigorosa, comprendendovi soltanto le poste aventi natura strettamente retributiva e non risarcitoria ( così tra le più recenti Cass. 28517/19).
Pertanto si condivide la valutazione del primo giudice che accanto alle differenze stipendiali conseguenti al livello di inquadramento ( differenze tra 1° e 2°), ha ritenuto di comprendere nel dovuto anche i ratei di 13° e saldo tfr, e il cosiddetto elemento perequativo di cui all'art. 46 Ccnl
2013.
14.1. La disposizione contrattuale citata dispone che « A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal
19 c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto».
La lettura della norma collettiva consente di escludere che trattasi di emolumento di natura diversa;
le parti sociali lo hanno definitivo coma quota da corrispondere per perequare la retribuzione;
pertanto l'eccezione delle resistenti va disattesa.
Inoltre nel caso in esame dalle buste paga dimesse appare chiaro che NE WO VI non avesse o non aderisse ad una contrattazione integrativa;
quanto ai superminimi- peraltro un aumento tabellare previsto in misura fissa per il primo livello- nel caso di specie parte attrice allegava di aver sempre detratto i superminimi corrisposti nel tempo. Circostanza documentata;
laddove presenti superminimi diversi dall'importo fisso corrispondente al primo livello, nei conteggi attorei era evidenziata la detrazione ( cfr. doc. 17 conteggi di primo grado). Pertanto l'eccezione della parte appellante va rigettata siccome infondata.
L'unica condizione per la percezione dell'elemento che le parti contrattuali definivano retributivo era l'essere in forza nell'anno; le richieste del ricorrente sono state limitate ai periodi in cui era dipendente e in forza di NE WO ( come evidenziato dal giudice che ha escluso ogni retribuzione successiva al giugno 2021).
La disposizione contrattuale infatti prevede che l'elemento sia corrisposto“in funzione della durata, anche non consecutiva del rapporto di lavoro nell'anno precedente”. “La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero.” “Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione…, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze”.
15. Il giudice ha poi negato natura retributiva all'elemento retributivo aggiuntivo di cui all'art. 53 del CCnl azionato in primo grado e riconosciuto rispetto alla datrice di lavoro.
20 15.1.Quanto poi ai permessi ritiene la Corte che l'appello sia infondato alla luce della parte motiva della sentenza in cui al punto 19 il tribunale di Venezia nell'escludere le voci non rientranti nella responsabilità solidale per cui è causa , disponeva espressamente che “ non sono dovuti ex art. 29 cit. gli importi per ferie, permessi e festività non goduti stante la loro natura non retributiva ma indennitaria né le mensilità dalla cessazione della prestazione lavorativa in data 30.06.21 alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto estranee all'appalto o meglio subappalto perché cessato.”.
Pertanto il motivo di appello va rigettato non avendo il giudice ritenuto compresa nella responsabilità di cui all'art. 29 decreto legislativo n. 276/03 i cd. rol.
16. Merita per contro accoglimento il motivo di cui all'art. 1284 c.c. che il tribunale ha ritenuto applicabile anche ai crediti per cui è causa nella formulazione novellata del quarto comma cc.
Questa Corte in aderenza ad orientamento già espresso in altre controversie, ritiene errata la decisione del tribunale in parte qua, poiché il primo giudice, nell'applicare la norma generale in materia di interessi delle obbligazioni pecuniarie, non ha considerato la specialità dei crediti di lavoro che , per disposizione normativa peculiare e non modificata dalla previsione generale, tutela già i crediti di lavoro con apposito cumulo di rivalutazione e interessi legali ( cfr. art. 429 c.p.c.).
Disposizione applicabile soltanto per le pronunce di condanna emesse dal giudice del lavoro in favore lavoratori e per contro non rilevante in ipotesi di accertamento di crediti in capo al datore di lavoro.
Pertanto , in assenza di pattuizione specifica delle parti del rapporto di lavoro per cui è causa, deve ritenersi che nel caso di specie l'obbligazione legale di cui all'art. 29 decreto legislativo n. 276/03 rimanga estranea dall'ambito di efficacia della norma di cui all'art. 1284 c.c. , attesa la specialità della disposizione pertinente al caso di specie ( cfr. art. 429 c.p.c.).
La sentenza va riformata in parte qua, con diritto della società appellante a ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza riformata in questa sede.
17. Analogamente merita accoglimento l'ultimo motivo di appello in punto spese di primo grado;
sussistono i presupposti per disporre compensazione parziale nella misura di 1/3 ritenuta la controvertibilità delle questioni e il diverso orientamento assunto dallo stesso Tribunale in altre controversie analoghe in punto decadenza e quantum dovuto. La misura delle spese è quella già operata dal primo giudice con conseguente obbligo del difensore che aveva chiesto la distrazione, di restituire all'appellante il maggior importo già ricevuto in pagamento.
Analoga compensazione è disposta per le spese di questo grado in ragione del parziale accoglimento dell'appello e della controvertibilità delle questioni esaminate.
21 Spese che sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore di causa dichiarato dalle parti (
26000-52000), secondo i criteri minimi attesa la serialità del contenzioso, con aumento previsto dal
DM 55/14 e ss modificazioni per i collegamenti ipertestuali e sono poste a carico della società appellante. Spese distratte su richiesta del procuratore di parte appellata.
La contumacia di consente di disporre la compensazione delle spese nei suoi confronti non CP_2
avendo azionato alcun appello incidentale o difesa nei confronti dei lavoratori come in primo grado.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:
- In parziale accoglimento dell'appello con riferimento al capo 2) della sentenza impugnata accerta che sulle somme dovute dalle società ex art. 29 decreto legislativo 276/03 sono dovuti esclusivamente gli interessi legali maturati ex art. 429 c.c. sulle somme via via rivalutate e per l'effetto condanna l'appellato a restituire alla società le maggiori somme percepite a Parte_1
detto titolo in esecuzione della sentenza di primo grado;
- In parziale accoglimento dell'appello con riferimento al capo 4) della sentenza impugnata, compensa per un terzo le spese del primo grado che ridetermina per la frazione residua in euro
3990,00 per compensi oltre accessori come per legge;
- Condanna l'Avv. Zanarello anticipatario a restituire la maggior somma ricevuta a titolo di spese di lite del primo grado con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata;
- Compensa le spese del grado nella misura di 1/3 e condanna l'appellante a rifondere all'appellato la quota residua che liquida in detta frazione in 3000,00 euro per compensi oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarre in favore di avv.
Zanarello antistatario;
- Compensa le spese del grado con contumace. CP_2
Venezia, 28 novembre 2024
La Presidente relatrice
Annalisa Multari
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 le condizioni generali 6.4 prevedono che “L'impresa appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa, fornire l'elenco del personale impiegato (…) nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle previdenziali”Leggendo il documento in questione al punto 7.7 si precisa che “Nel caso di documentazione omessa o comprovante gli inadempimenti retributivi e contributivi del datore di lavoro, ovvero nel caso in cui venga comunque a conoscenza di un inadempimento Parte_1 dell'impresa appaltatrice ai propri obblighi di legge, (o dei suoi subappaltatori, associate o consorziate), quest'ultima autorizza sin d'ora a trattenere sui propri compensi Parte_1 maturati gli importi corrispondenti alle somme dovute e che non risultino corrisposte.” 2 In tema di diritti di credito del lavoratore e onere della prova ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cp.c. va richiamata Cass. 20484/08:”. La ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa “. 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa. Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 18 luglio 2023.
[...]
(P. IVA ), con sede legale in Trieste, Via Genova Parte_1 P.IVA_1
n. 1 (di seguito anche “ ), in persona del Responsabile di Italian Legal Parte_1
Affairs, Avv. Marco Catello, elettivamente domiciliata in Milano, Via San Damiano
n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Angelo Zambelli ( ; PEC C.F._1
e Alberto Testi (C.F. ; Email_1 C.F._2
, che la rappresentano e difendono anche Email_2
disgiuntamente come da deleghe depositate telematicamente nei rispettivi giudizi di primo grado R.G. nn. 1598/2021, 1637/2021, 1638/2021 e 1639/2021, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di PEC sopra indicati nonché al numero di fax 02.02030812
Appellante
Contro
(C.F: ) nato il [...] in [...] e residente in CP_1 C.F._3
Gorizia (GO) – 34074 - alla Via del Seminario, 5 assistito, difeso e rappresentato, per mandato depositato nel procedimento di primo grado, dall'Avvocato Emanuele Zanarello (C.F:
), del Foro di Padova, con studio in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 15, C.F._4 ed elettivamente domiciliato presso il “domicilio digitale” PEC:
1 ove si dichiara di voler ricevere le notificazioni, gli Email_3
avvisi e le comunicazioni,
Appellato
Contro
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. CP_2 P.IVA_2
con sede a Roma in via Vittorio Veneto n. 74, c.f. e p. iva rappresentata CP_3 P.IVA_2
e difesa in primo grado dall'Avv. Christian Biserni del foro di Ravenna (c.f.
), come da procura apposta in calce alla presente memoria di costituzione, C.F._5
rilasciata su foglio separato firmata ed autenticata digitalmente ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto, e con domicilio eletto presso e nello studio dello stesso sito in Ravenna, via Alcide De Gasperi n. 19 (fax 0544.472923 – pec ), Email_4
contumace
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 30/2023 pubblicata il 19.01.2023 e non notificata.
In punto: Responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003; differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito, in via principale: Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., convocare le parti innanzi a sé e, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti e a verbale, da intendersi qui integralmente ritrascritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare parzialmente, con riferimento ai capi del provvedimento impugnato, la sentenza n. 30/2022 resa inter partes nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 655/2022 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, in data 19 gennaio 2023 non notificata e, per l'effetto:
In via preliminare, - accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti al §§ 5.1 e
5.5; - conseguentemente, condannare il Sig. a restituire a quanto CP_1 Parte_1
corrisposto dalla Società stessa al medesimo in esecuzione della sentenza impugnata, pari all'importo lordo di Euro Euro 4.504,58, pari a netti Euro 3.468,53 comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- conseguentemente, condannare il Sig. a restituire a quanto CP_1 Parte_1
2 corrisposto dalla Società stessa al difensore antistatario dello stesso avv. Zanarello pari all'importo di Euro 7.350,14 pari a netti Euro 5.659,61
Sempre in via preliminare, - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del Sig. CP_1
dal diritto di rivendicare nei confronti di i crediti asseritamente maturati nel Parte_1
periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di NE WO VI S.r.l. al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) per i motivi esposti ai §§ dal 5.1 al 5.4 e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di − Parte_1 conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione dell'importo lordo di Euro CP_1
12.361,01, pari a netti Euro 9.517,98 o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ancora in via preliminare, − accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dal Sig. con riferimento al periodo dalla data di assunzione alle CP_1
dipendenze di NE WO VI S.r.l. al 12 maggio 2017 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) per i motivi esposti al § 5.5 e, per l'effetto, rigettare le relative domane avanzate nei confronti di − conseguentemente, condannare il Sig. alla Parte_1 CP_1
restituzione della somma lorda di Euro 4.504,58, pari a netti Euro 3.468,53 o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito, − respingere il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. presentato dal Sig. ed CP_1 assolvere da tutte le domande in esso contenute e per l'effetto Parte_1
− condannare l'odierno appellato a restituire a quanto corrisposto dalla Società Parte_1 stessa al medesimo in esecuzione della sentenza impugnata, pari all'importo lordo di Euro
15.995,55 pari a netti Euro 12.316,57 o, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
− condannare, il Sig. a restituire a quanto corrisposto dalla Società CP_1 Parte_1 stessa al difensore anticipatario dello stesso Avv. Emanuele Zanarello pari all'importo di Euro
7.350,14 pari a netti Euro 5.659,61.
In subordine, in caso di accoglimento parziale delle domande di cui al presente appello, condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro 4.196,40 a titolo CP_1
di differenze retributive pari a netti Euro 3.231,23 per i motivi esposti al § 5.7; (ii) Euro 2.520,49 a titolo di ROL, pari a netti Euro 1.940,78 per i motivi esposti al § 5.10.2; (iii) Euro 1.751,62 a titolo di elemento perequativo, pari a netti Euro 1.348,75 per i motivi esposti al § 5.10.1; (iv) Euro 200,78
a titolo di tredicesima mensilità, pari a netti Euro 154,61 per i motivi esposti al § 5.8; (v) Euro
2.477,10 a titolo di TFR pari a netti Euro 1.907,37,45 per i motivi esposti al § 5.9;
3 o, comunque, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso, − condannare il Sig. a restituire l'importo lordo di Euro 957,88, pari a CP_1
netti 737,57 a titolo di interessi per i motivi di cui al § 5.11;
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza non dovesse essere riformata, compensare le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, per i motivi esposti al
§5.12.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via di mero subordine: si contestano i conteggi depositati da controparte che paiono di difficile comprensione e, comunque, sono errati (si consideri, ad esempio, che essi riguardano il periodo compreso tra la data di assunzione e il 14 dicembre 2021, quando, invece, la sentenza di primo grado aveva chiarito come le mensilità successive alla cessazione dell'appalto – avvenuta in data 30 giugno 2021 – non fossero dovute) e non aderenti a quanto disposto con la sentenza – non definitiva
-n. 494/2024.
Per parte appellata
Rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
30/2023 pubbl. il 19/01/2023 RG n. 655/2022 Tribunale di Venezia Giudice Dott.ssa Coppetta
Calzavara e conseguentemente nei limiti di quanto statuito con la sentenza di primo grado
Accertare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla CATEGORIA/LIVELLO 2a del CCNL
METALMECCANICA PMI dalla data di assunzione a DICEMBRE 2021 (o da ogni altra data ritenuta di giustizia).
Accertare la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società (P.IVA. ) e della società (P.IVA Parte_1 P.IVA_3 CP_2
) e per l'effetto P.IVA_2
Condannare la società (P.IVA. ) e la società Parte_1 P.IVA_3 CP_2
(P.IVA ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al pagamento P.IVA_2 delle seguenti somme 1. €. 6.993,37 (diconsi euro seimilanovecentonovantatre/37) per le ragioni di cui in narrativa – mensilità da agosto a dicembre 2021- 2. €. 23.396,29 (diconsi euro ventitremilatrecentonovantasei/29) -a titolo di differenze retributive (categoria livello), TFR e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso
4 Con condanna alla regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio maggiorati del 30% per link ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Contesta le conclusioni avversarie e si oppone a qualsiasi novità o produzione nuova di parte appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia si pronunciava sulle domande proposte da
, dipendente della NWS, il quale rivendicava nei confronti della datrice di lavoro CP_1
NE WO VI Srl e nei confronti della committente e della sub-committente Parte_1
il mancato riconoscimento di alcune voci stipendiali. CP_2
Il giudice di prime cure, alla luce delle prove testimoniali, confermava che il ricorrente aveva sempre lavorato durante tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso dal gennaio 2016 al settembre 2021 con NE WO VI presso il cantiere di in Marghera in subappalto Parte_1
di , a sua volta appaltatrice di con mansioni di coibentatore. Ne conseguiva, CP_2 Parte_1
l'inquadramento nel 2° livello dall'assunzione e le differenze retributive richieste a tale titolo, oltre il pagamento del TFR maturato e non corrisposto, della 13^ non corrisposta, retribuzioni non pagate da luglio 2021 alla cessazione del rapporto di lavoro avendo la NE WO VI sospeso il ricorrente unilateralmente dal rapporto di lavoro senza alcuna ragione giustificata dall'ordinamento,
Festività, Ferie, Permessi, Elemento perequativo, TFR.
Rigettava l'eccezione di decadenza biennale ex art. 29, c. 2, d.lgs. 276/2003 sollevata dalle convenute e poiché l'ultimo contratto di appalto era cessato il 30.06.2021, riteneva tempestivo il ricorso depositato in data 28.04.2022.
Riteneva dovute, ex art. 29 cit. da parte di e in solido, la retribuzione per il livello Parte_1 CP_2
superiore con le incidenze su retribuzione per lavoro ordinario e straordinario (feriale, diurno, notturno, festivo), lavoro notturno, lavoro festivo;
l'elemento perequativo ex art. 48 CCNL stante la chiara natura retributiva, 13 esima mensilità e TFR e ciò sino alla cessazione dell'appalto
(30.6.2021); riteneva, invece, non dovuti, ex art. 29 cit., gli importi per ferie, permessi e festività non goduti stante la loro natura non retributiva ma indennitaria, né le mensilità dalla cessazione della prestazione lavorativa del 30.6.2021 alla cessazione del rapporto di lavoro (ottobre e novembre 2021), in quanto estranee all'appalto o meglio al subappalto poiché cessato.
Circoscriveva la responsabilità ex art. 1676 c.c. rigettando la domanda nei confronti di e Parte_1
riconoscendo la responsabilità soltanto in capo a;
responsabilità sussidiaria commisurata alle CP_2
5 somme ancora dovute dal committente riferibili al periodo in cui i dipendenti dell'appaltatore avevano prestato la propria opera, irrilevante restando l'eventuale sussistenza di debiti del committente al momento della presentazione della domanda, riferiti ad altri periodi o riferiti ad altre opere o ad altri servizi. Domanda che garantiva tutte le restanti somme non corrisposte dalla datrice di lavoro, anche aventi natura non retributiva e quindi indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute.
Il giudice di primo grado condannava NE WO VI s.r.l. a corrispondere al ricorrente per i titoli di cui alla parte motiva la somma di € 30.389,66 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali era pari al tasso di cui all' art. 1284, co. 4, c.c..
Condannava in solido con ed ex art. 29 d.lgs. Parte_2 CP_2
276/2003 a corrispondere al ricorrente la somma di € 15.037,67 per i titoli di cui alla parte motiva oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. e dal deposito del ricorso giudiziale ex art. 1284 c.c.
Condannava altresì in solido con NE WO VI, ex art. 1676 c.c. a CP_2 corrispondere al ricorrente la somma di € 8.357,96 per festività, ferie e permessi non goduti come in parte motiva oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e dal deposito del ricorso giudiziale ex art. 1284 comma quarto cc..
Infine, condannava le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 4.600,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del dichiaratosi anticipatario.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello con dodici motivi instando per Parte_1
la riforma parziale della decisione impugnata.
Si costituiva ritualmente il lavoratore che instava per il rigetto dell'appello.
La società evocata ritualmente in giudizio non si costituiva in grado di appello e il Collegio CP_2
ne dichiarava la contumacia.
La società NE WO VI s.r.l. già contumace in primo grado non si costituiva neppure in questo grado.
3. La causa subiva un rinvio su richiesta delle parti motivata dalla esigenza di trattazione congiunta con altre cause analoghe pendenti in appello;
indi all'udienza del 12 settembre 2024, il Collegio che in altra controversia analoga aveva emesso sentenza non definitiva, invitava le parti a trovare componimento bonario o comunque a depositare conteggi condivisi.
6 Disponeva altresì l'interruzione della causa rispetto alla società NE WO VI s.r.l. che si trovava in stato di liquidazione giudiziale per pronuncia del tribunale di Ancona dimessa dai lavoratori.
Indi con il consenso delle parti disponeva la trattazione cartolare della controversia ex art. 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ottenute le note conclusionali, all'esito della camera di consiglio del 28 novembre 2024 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di appello la società appellante censurava la sentenza del giudice nella parte in cui il tribunale aveva affermato che in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti di appalto con il medesimo appaltatore, come nel caso in esame, il termine di decadenza biennale per far valere la responsabilità solidale del committente doveva decorrere dalla “cessazione del rapporto contrattuale ossia dell'ultimo contratto” e non da quella dei singoli contratti tra committente e appaltatore.
Ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado era incorso nel vizio di carente e/o comunque insufficiente motivazione non fornendo alcuna argomentazione se non quella derivante dalla mera citazione testuale di stralci della decisione della Corte di Cassazione, limitandosi ad affermare che si adeguava alla valutazione espressa dai giudici di legittimità nel precedente richiamato.
Eccepiva pertanto la nullità della sentenza per omessa motivazione assumendo che la pronuncia della Corte di Cassazione non fosse applicabile al caso di specie.
Con il secondo motivo censurava sempre lo stesso capo della sentenza ritenendolo viziato nella motivazione perché il giudice del primo grado non si era avveduto del fatto che la pronuncia di legittimità n. 7815/2022 riguardava una fattispecie completamente diversa. Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione la fattispecie era relativa a contratti di appalto aventi ad oggetto servizi di logistica, consistenti nella movimentazione delle merci nel magazzino e facchinaggio, da svolgersi nell'ambito di locali della committente.
Nel far proprio il principio espresso dalla Corte di Cassazione, pertanto, il Giudice di prime cure era incorso nell'evidente vizio di erronea ricostruzione del fatto, laddove aveva inteso assimilare due fattispecie che, invece, erano completamente differenti.
sosteneva che, innanzitutto, mancava il primo presupposto per l'applicazione del dictum Parte_1
della Corte di Cassazione ovverosia la presenza di una successione di appalti del tutto identici.
Salvo l'identità dell'elemento soggettivo, da un punto di vista oggettivo i contratti di appalto stipulati tra e erano ontologicamente distinti ed autonomi, in quanto aventi ad Parte_1 CP_2
7 oggetto navi diverse e financo lavorazioni differenti essendo del tutto fisiologico concludere contratti di appalto distinti per navi diverse.
A differenza dell'ipotesi decisa dalla Corte di Cassazione, nel caso di specie, la cessazione del singolo appalto – dies a quo per la decorrenza della decadenza – era chiaramente percepita e percepibile al di là di qualsiasi dubbio dal lavoratore, dovendosi rinvenire nel momento della consegna della nave all'armatore. Secondo l'appellante dalle risultanze istruttorie risultava evidente che il lavoratore fosse perfettamente a conoscenza di svolgere la propria prestazione lavorativa su navi diverse, di cui conosceva altrettanto perfettamente il nome. Infatti soltanto una volta finita una nave passava a quella successiva. concludeva nel dire che nel caso di specie non poteva sussistere alcun rischio che il Parte_1
lavoratore non fosse in grado di percepire la cessazione di ogni singolo appalto. Ne conseguiva che, il termine biennale della decadenza doveva essere ancorato al dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile dal lavoratore, rappresentato dalla consegna della nave per la quale aveva cessato ogni prestazione lavorativa.
Con il terzo motivo censurava lo stesso capo dei motivi precedenti per violazione dell'art. 29,
D.Lgs. n. 276/2003, nonché dell'art. 14 Prel. e dell'art. 111, comma 6, Cost. per avere il Giudice fatto proprio i principi di cui alla sentenza n. 29269/2022 della Corte di Cassazione del tutto acriticamente, inopinatamente applicandoli al caso di specie, giungendo alla conclusione che
«l'ultimo contratto di appalto è cessato il 30.6.2021 e pertanto il presente ricorso è stato tempestivamente depositato il 28.4.2022 entro due anni dalla cessazione dell'appalto”.
Evidenziava che il lavoratore non aveva introdotto alcuna prova in tal senso oltre all'assenza di un qualsiasi ragionamento giuridico che potesse consentire l'unificazione dei diversi contratti di appalto stipulati tra e;
Ribadiva che tali contratti di appalto avevano ad oggetto Parte_1 CP_2
distinte costruzioni navali e per tale motivo erano inevitabilmente distinti e autonomi.
Riteneva, dunque, che il lavoratore dovesse essere condannato a restituire l'importo percepito con riferimento ai crediti maturati prima del 31 ottobre 2019, attesa la decorrenza della decadenza nella causa de qua operante a decorrere da tale data.
Con il quarto motivo la società appellante censurava la sentenza per erronea ricostruzione dei fatti, in relazione ai princìpi espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29629 del 14 novembre
2019, avendo il Giudice erroneamente ritenuto di poter assimilare la fattispecie oggetto della presente causa a quella oggetto della pronuncia di legittimità richiamata.
Con il quinto motivo l'appellante contestava la violazione degli artt. 2948, comma 1, n. 4 e 2935
c.c., oltre che dell'art. 111, c. 6, Cost. Il giudice aveva rigettato l'eccezione di prescrizione
8 quinquennale, sollevata da entrambe le società resistenti, considerando che i crediti erano stati azionati entro il termine quinquennale rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'appellante eccepiva la carenza di motivazione, essendosi limitato il giudice a richiamare una pronuncia della Cassazione. Inoltre riteneva che secondo l'orientamento della Suprema Corte, la prescrizione dei crediti del lavoratore decorresse anche in costanza del rapporto dalla data di maturazione dei crediti di lavoro, ove questo fosse assistito dalla garanzia della stabilità come nel caso di specie (Cass. 6 agosto 2002, n. 11793; negli stessi termini, Cass. 29 ottobre 2004, n. 20987;
Cass. 6 febbraio 2004, n. 2322). Né valeva a confutare tale orientamento la recente, isolata ed alquanto opinabile sentenza del 6 settembre 2022 n. 26246 della Suprema Corte richiamata nella pronuncia impugnata.
Era, quindi, evidente che doveva riconoscersi il decorso della prescrizione in costanza di rapporto e, conseguentemente, a tutto voler concedere, considerare prescritte tutte le pretese antecedenti al 12 maggio 2017.
Pertanto, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 nonché dell'introduzione del cd. Jobs Act, per il lavoratori che – come l'odierno appellato – abbiano diritto al riconoscimento delle tutele ex. D.Lgs. n. 23 del 2015 (tutele neppure accordate dall'art. 18 L. n.
92/2012), il termine prescrizionale decorre comunque in corso di rapporto
Con il sesto motivo l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il giudice aveva affermato che risultava provata per testi, buste paga nonché dall'estratto conto INPS e Scheda Anagrafica del
Centro per l'impiego, la circostanza che il ricorrente per l'intera durata del rapporto alle dipendenze di NE WO VI fosse stato impiegato nello stabilimento di in Porto Marghera Parte_1
(VE) nell'ambito di appalti da questa commissionati ad . CP_2
Eccepiva il vizio di omessa valutazione delle prove documentali nonché di contraddittorietà della motivazione. affermava che dalle generiche e contraddittorie deduzioni e allegazioni contenute nel Parte_1
ricorso non era possibile desumere l'adibizione esclusiva e continuativa del lavoratore agli appalti per cui è causa, dichiarandosi totalmente estranea, evidenziando che nulla sapeva delle vicende che riguardavano i rapporti di lavoro intercorsi tra gli odierni appellati e NE WO VI, sostenendo che dalla allegata documentazione emergeva l'esatto contrario.
Il settimo motivo di appello concerneva le differenze retributive;
secondo l'appellante il tribunale aveva errato nel riconoscere il 2° livello di assunzione e le differenze retributive richieste a tale titolo […]» atteso che «le prove testimoniali hanno dunque confermato che il ricorrente ha sempre svolto sin dall'inizio mansioni di coibentatore ».Osservava che il giudice di prime cure aveva violato l'art. 1362 c.c., interpretando erroneamente l'art. 11 del contratto collettivo applicato, dato
9 che aveva valutato come sussistenti i presupposti per il riconoscimento di tale passaggio di livello, oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il lavoratore pertanto non aveva alcun diritto al passaggio al 2° livello dopo un periodo non superiore a 4 mesi, atteso che la norma contenuta nel CCNL applicato prevede espressamente che tale passaggio avvenga per i soli «lavoratori addetti alla produzione», mentre i «lavoratori non addetti alla produzione» come l'appellato «passeranno alla 2° categoria al compimento del 18° mese». Sosteneva, inoltre, che le mansioni di verniciatore e coibentatore non potevano ritenersi rientranti in quelle strettamente produttive, avendo palesemente natura di attività accessoria.
Con l'ottavo motivo di appello impugnava la sentenza de qua laddove il giudice aveva riconosciuto il diritto dell'appellato alla tredicesima mensilità non corrisposta. Il Giudice aveva errato nella valutazione dei documenti in atti, dai quali emergeva palese l'indeterminatezza e, quindi, l'erroneità dei conteggi avversari, violando pertanto gli artt. 115 e 116 c.p.c.
Con il nono motivo di appello censurava il capo della sentenza ove il tribunale aveva accertato il diritto dell'appellato al TFR maturato e non corrisposto, per erronea valutazione dei documenti in atti, dai quali emergeva palese l'indeterminatezza e, quindi, l'erroneità dei conteggi avversari.
Anche in questo caso, la pronuncia era stata resa in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Con il decimo motivo censurava il provvedimento per aver ritenuto crediti di natura strettamente retributiva l'elemento perequativo di cui all'art. 48 CCNL e i ROL, sull'erroneo presupposto della natura strettamente retributiva di tali voci, contravvenendo così a quanto stabilito dall'art. 29,
D.Lgs. n. 276/2003.
In punto di violazione dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 secondo l'appellante si doveva considerare che l'elemento perequativo non era compreso nell'ambito della responsabilità solidale in capo alla committente disposta da tale norma, data la sua natura pacificamente indennitaria, non rientrando, così, nella nozione di «trattamenti retributivi».
Riteneva che il capo della sentenza afferente ai ROL fosse totalmente contraddittorio ed illogico in quanto non era comprensibile se il giudice avesse attribuito all'istituto natura retributiva o indennitaria.
Con l'undicesimo motivo censurava la sentenza impugnata laddove, nel disporre la condanna di al pagamento delle somme di cui al dispositivo, il Giudice di prime cure aveva errato Parte_1 nell'affermare che «dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284, co. 4,
c.c. a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
Evidenziava che l'art. 1284, comma 4, c.c. non poteva trovare applicazione per i crediti di lavoro derivanti dalla responsabilità solidale di cui all'art. 29, d.lgs. n. 276/2003. Tale statuizione si poneva
10 in contrasto con il combinato disposto dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 429, comma 3, c.p.c.
e quindi l'unico tasso ammissibile per gli interessi dell'art. 429, comma 3, c.p.c. era, infatti, quello generale degli «interessi nella misura legale», che, fino al 31 dicembre 2022, era pari all'1,25%.
Con il dodicesimo motivo di appello contestava il capo di sentenza relativo alle spese poste a carico delle società mentre il giudice, alla luce delle circostanze del caso concreto, avrebbe dovuto disporre la «compensazione delle spese», ai sensi della disposizione codicistica, secondo cui «se vi
è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
5. Si costituiva ritualmente il lavoratore che insisteva per la reiezione dell'impugnazione.
L'appellato contestava integralmente le difese avversarie in punto decadenza e prescrizione ritenendo che il dies a quo per il computo della decadenza biennale dovesse decorrere dalla cessazione dell'appalto e non dalla consegna della nave poichè tale data non era conosciuta dal lavoratore. Richiamava, sul punto, le pronunce della Cassazione nn. 7815/2012 e 29629/2019.
Inoltre, la prova per testi e gli ordini di esibizione avevano provato l'adibizione esclusiva dell'appellato al cantiere di Venezia.
Rispetto alla prescrizione rilevava che per il principio dell'assorbimento non era necessaria una pronuncia espressa sull'eccezione atteso l'accoglimento totale delle pretese ritenute “assorbenti”.
Nel caso di specie non era maturata alcuna prescrizione in forza dei principi stabiliti dalla
Cassazione per cui la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto di lavoro considerando che il lavoratore aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in data
14.12.2021.
L'appellato specificava che nel corso dell'intero rapporto di lavoro aveva sempre ed esclusivamente svolto la mansione di coibentatore che richiedeva conoscenze professionali, pertanto avrebbe dovuto essere inquadrato fin da subito alla 2° categoria del CCNL applicato. Sui motivi di appello, ottavo, nono e decimo, inerenti alla tredicesima, TFR ed elemento perequativo l'appellato precisava che i conteggi prodotti in atti non venivano contestati né dal datore di lavoro né dalla committente e di conseguenza potevano dirsi provati nel loro ammontare essendo chiaramente dovute le somme a tali titoli.
Per quanto concerne l'undecimo motivo contestava l'interpretazione di controparte in ragione del rinvio dell'art. 429 c.p.c. alla norma generale in materia di interessi compreso art. 1284 c.c., sia quindi agli interessi legali (comma primo) che agli interessi moratori (comma quarto).
Rispetto alle spese riteneva corretta l'applicazione del principio di soccombenza.
6. Il proposto appello merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
11 Appello per quanto esposto proposto dalla sola e che pertanto rileva soltanto rispetto alla Parte_1
condanna solidale disposta dal primo giudice ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03, limitatamente agli importi retributivi.
La sentenza per contro è passata in giudicato rispetto alla domanda di pagamento azionata nei confronti della società NE WO e rispetto alla la cui richiesta ex art. 1676 c.c. non è stata CP_2
oggetto di gravame.
6.1.Nel merito i primi quattro motivi di appello ineriscono la eccezione di decadenza che è stata rigettata dal primo giudice il quale ha ritenuto di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione sezione Lavoro con sentenza n. 7815/22 poiché nel caso di specie parte attrice aveva provato di aver operato presso il cantiere della committente principale con continuità Parte_1
benchè su navi diverse, ritenuto che come documentato dalle parti, si erano sovrapposti vari contratti di subappalto che erano correlati ad ulteriori appalti commissionati da a Parte_1 CP_2
che, nel periodo, aveva come unica committente e si era avvalsa in forma esclusiva di Parte_1
NE WO per i lavori commissionati. Infatti cessata l'ultima commessa 6278 nel luglio 2021,
aveva proceduto ad allontanare dal cantiere- per quanto allegato dal ricorrente e non CP_2
contestato in primo grado dalle convenute- la società NE WO.
Pertanto valorizzando la ratio di garanzia della solidarietà per cui è causa e la posizione del lavoratore utilizzato nella catena produttiva il quale non era a conoscenza del contenuto specifico del contratto di appalto, il giudice di primo grado riteneva che la data di consegna della nave non fosse sufficiente per far ritenere decorrente il termine di decadenza , tenuto conto proprio della unitarietà di lavorazioni svolte nel tempo dalla datrice di lavoro.
All'evidenza pertanto il vizio di nullità eccepito dall'appellante non sussiste nel caso di specie in cui il giudice ha esaminato il caso sottoposto alla propria attenzione ritenendo poi di applicare il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Operazione del tutto legittima e consentita dall'ordinamento per l'iter motivazionale del giudice.
7. Quanto poi alla decadenza biennale , questo Collegio ritiene infondata l'eccezione dell'appellante alla luce di quanto condivisibilmente valorizzato dal primo giudice e di quanto espresso da questa
Corte di Appello nei precedenti citati dalla parte appellata ( sentenza n. 229/16) e recente precedente espresso in contenzioso analogo ( cfr. sentenza n. 494/24).
7.1. In punto fatto l'appellato- ricorrente in primo grado- lamentava di aver operato nel cantiere di come dipendente di NE WO VI s.r.l. nel periodo dal 25 gennaio 2016 al mese di Parte_1
luglio 2021 e di non essere stato retribuito completamente con conseguente responsabilità solidale ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03 delle società committenti evocate in giudizio.
12 All'epoca esisteva un rapporto contrattuale di appalto tra la società e la società Parte_1
di cui, con riferimento alle attività di verniciatura e coibentazione, era subappaltatrice la CP_2
società NE WO VI s.r.l., che aveva come committente esclusivo . CP_2
7.2.Formalmente esistevano una pluralità di contratti di appalto : ogni contratto dimesso riporta infatti un numero distintivo e identificativo della nave sulla quale dovevano essere svolte le lavorazioni commissionate- aventi ad oggetto rispettivamente “REALIZZAZIONE ED
INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E
PONTI” per la costruzione 6243; REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI
TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6244;
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6251;analoga lavorazione per la 6252 prevedente
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI,ISOLAZIONI PASSAGGI, RIPRISTINI E
RIFACIMENTI come per la 6273 e così pure per la 6278( cfr. docc. Da 1 a 5 . Parte_1
Contratti che si distinguevano l'uno dall'altro per i tempi di consegna ( spesso prorogati), per l'entità del compenso pattuito, per la necessità di applicazione della normativa di sicurezza;
ogni ordine-contratto richiamava altresì in via generale le condizioni di appalto stabilite da e Parte_1
pubblicate nel proprio sito ( cfr.
7-8 parte . Parte_1
7.3. Per quanto provato con le prove orali richiamate dal giudice in sentenza e in via documentale dall'appellato- cfr. contratto di assunzione in atti e incontri sindacali di cui ai docc. 11-12-13 fascicolo primo grado e informativa del curatore di cui al doc. 11 di fascicolo parte appellata – il ricorrente in primo grado aveva sempre operato in Venezia con mansioni di coibentatore ( circostanze non specificatamente contestate dalle convenute in primo grado) all'interno del cantiere di Parte_1
La sovrapposizione e continuità temporale lamentata dal lavoratore e valorizzata dal primo giudice emerge dalla documentazione in atti tanto che come evidenziato dal ricorrente in primo grado:”:.. costruzione 6251 dal 22.2.2016 al 31.12.2016, costruzione 6243 dal 29.7.2016 al 31.8.2017, (ma consegna al 28.3.2018 doc. 1 ter , Costruzione 6244 dal 8.6.2017 al 30.11.2018, Parte_1
costruzione 6272 dal 19.10.2017 al 30.11.2018 + dal 11.6.2018 al 31.12.2019, costruzione 6273 dal 2.7.2018 al 31.12.2019 + dal 3.10.2018 al 31.12.2019; costruzione 6278 dal 3.4.19 al
31.07.21”; elementi utili a far ritenere che difficilmente un lavoratore straniero potesse avere contezza della cessazione definitiva di un appalto tra una nave e l'altra e dell'esistenza di una pluralità di contratti da impugnare autonomamente.
13 8. A questo punto considerate le esigenze di tutela del lavoratore sottese alla ratio della disposizione per cui è causa e che , come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza interpretativa di rigetto n. 254/17, hanno indotto il legislatore e l'interprete ad ampliare le aree di applicazione della protezione solidale dei dipendenti per cui è causa, ritiene il Collegio di poter confermare l'orientamento già assunto in altro precedente ( cfr. CA Venezia 454/23 in causa sub.
Rg.670/21), di decorrenza della decadenza dalla cessazione effettiva del rapporto contrattuale tra la datrice di lavoro ed il committente.
Orientamento espresso in adesione ex art. 118 disp. att. c.p.c. all'orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadito da Cass. 7815/2022 secondo cui : “ In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
8.1. Nel caso di specie, per quanto evidenziato nei punti che precedono, i dipendenti della NE
WO sono sempre stati utilizzati per lo svolgimento delle stesse prestazioni lavorative indipendentemente dalla nave su cui erano impiegati;
non vi era una cesura temporale tra un appalto e l'altro percepibile dagli interessati poiché si era verificata anche una sovrapposizione temporale delle attività di appalto e le circostanze di luogo di lavoro, modalità orarie, mezzi di lavoro, sono sempre rimaste immutate nel tempo.
Tutti elementi in fatto valorizzabili da questa Corte al fine di ritenere che la consapevolezza di essere impiegati dapprima su una nave e poi su un'altra riconosciuta dai testimoni escussi in altre controversie e valorizzata dalla parte appellante, non costituisca un elemento sufficiente per far ritenere sussistente quella consapevolezza della effettiva cessazione del rapporto contrattuale tra la propria datrice di lavoro e la committente ( nel caso de quo la ), cui la legge ha ancorato la CP_2
decorrenza del termine decadenziale.
Tanto più che se conviene il Collegio che l'istituto de quo sia posto dal legislatore a tutela della certezza del diritto, va altresì considerato che trattasi di disposizione di stretta interpretazione che
14 pertanto non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei casi espressamente previsti, incidendo direttamente sull'azionabilità dei diritti di credito fondamentali per il lavoratore.
8.2. Ne consegue che alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale n. 254/17 e della giurisprudenza di legittimità valorizzata dal tribunale, va considerata la peculiare posizione dei lavoratori i quali non avevano accesso alla documentazione contrattuale ed i quali sostanzialmente hanno percepito una continuità temporale della prestazione contrattuale resa in favore della propria datrice di lavoro che aveva operato con appalti continui per all'interno della stessa area CP_2
cantieristica, indipendentemente dalle navi sulle quali di periodo in periodo, hanno prestato attività.
Tanto più che, come evidenziato dall'oggetto dei singoli contratti sopra riportati, le attività appaltate da alla NE WO s.r.l. nel tempo sono sempre state più o meno le stesse, con CP_2
modificazioni particolari soltanto dei termini di adempimento;
modifiche che non incidevano in modo sensibile sulla percezione dei dipendenti della effettività della cessazione del rapporto contrattuale nel senso imposto dal legislatore.
Risulta quindi condivisibile quanto disposto dal primo giudice che ha rigettato l'eccezione di decadenza proposta dalle parti convenute. In applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte- non essendo sostanzialmente mai cessato, durante il periodo per cui è causa, il rapporto di appalto tra e e nello stesso tempo tra e NE WO RV s.r.l. ( che aveva quale Parte_1 CP_2 CP_2
unica committente per quanto allegato dagli attori e non contestato in giudizio esclusivamente
), quand'anche formalmente articolato in una pluralità di commesse/appalti corrispondenti CP_2
alle singole navi, considerati i crediti azionati fino al mese di luglio 2021 e la data di proposizione dell'azione giudiziale in primo grado ( 28 aprile 2022), l'eccezione sollevata in primo grado dalle parti resistenti, va rigettata siccome infondata.
9. Analogamente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale riproposta anche in questo grado dall'appellante e rigettata dal primo giudice in ragione dell'orientamento di legittimità espresso a partire da Cass. 2646/22.
Il rapporto di lavoro dell'odierno appellato era assistito dalle garanzie di cui al decreto legislativo n.
23/15 che per giurisprudenza condivisa da questa Corte e prevalente “ mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”( cfr.
Cass. 18008/24).
15 Considerate la data di assunzione nel 2016 e l'allegata cessazione del rapporto di lavoro con NE
WO nel luglio 2021, termine a partire dal quale ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione, il termine risulta utilmente interrotto quanto meno con la notifica del ricorso giudiziale alle parti convenute in data 12 maggio 2022.
Pertanto l'eccezione di prescrizione di cui al motivo di appello va rigettata.
10. Nel merito l'appellante ha censurato la prova della applicabilità nei propri confronti della solidarietà invocata dal ricorrente, in ragione della mancata prova della sua adibizione ai propri appalti.
10.1.Trattasi di motivo infondato.
La disposizione di cui all'art. 29 decreto legislativo 276/03 pone a carico del lavoratore l'onere di provare di aver operato nell'appalto per il quale sono azionate le poste retributive e che le stesse sono rimaste inadempiute da parte del datore di lavoro.
L'inadempimento contrattuale di NE WO come allegato e documentato anche con l'intervento delle parti sindacali non è stato contrastato in giudizio dalle parti convenute;
il ricorrente peraltro ha prodotto i pagamenti percepiti dalla datrice di lavoro e pertanto in ragione dell'inversione dell'onere della prova per i crediti rimasti insoddisfatti di cui all'art. 1218 cc, era onere delle controparti provare l'estinzione delle obbligazioni. Estinzione non provata utilmente da alcuno dei convenuti.
10.2. Quanto poi alla prova dell'adibizione dell'appellato all'appalto, in primo grado le parti resistenti si erano limitate a contestare che l'indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro ( ove era riportato anche Marghera), oltre alla indicazione nella scheda professionale ove era menzionata la datrice di lavoro NE WO e Venezia, la comunicazione Unilav da cui risultava l'assunzione in Venezia per NE WO, le buste paga che riportavano come domicilio Venezia, fossero elementi insufficienti a superare l'onere probatorio incombente sul lavoratore.
10.3. Questa Corte ritiene che le circostanze valorizzate dall'appellato- prove testimoniali in merito alle mansioni di coibentazione svolte nel tempo, l'esistenza di contratti tra e NE WO di CP_2
quel periodo attestanti che il tipo di lavorazione subappaltata imponesse l'utilizzo di dipendenti con inquadramento eguale a quello dell'istante, la monocommittenza di rispetto a NE WO, CP_2
oltre alle prove documentali riportate al punto 10.2, concretino un quadro di presunzioni gravi precise e concordanti che consentano di ritenere provata l'adibizione dell' odierno appellato, nei periodi rivendicati, negli appalti di cui era committente principale e sub-committente Parte_1
. CP_2
10.4.A ciò si aggiunga che dalla lettura delle clausole normative disciplinanti gli appalti, stabilite da risulta provato che per la legittimità del subappalto fosse necessario il consenso di Parte_1
16 e che nell'ambito del subappalto per cui è causa fosse previsto l'obbligo da parte della Parte_1
società NE WO di comunicare alla e i nominativi dei lavoratori impiegati CP_2 Parte_1 nell'appalto insieme ai contratti di assunzione e alla relativa documentazione inerente i singoli dipendenti( cfr. art. 6 contratti di subappalto dimessi e condizioni generali appalto 1 ).
Come evidenziato anche in sede di discussione e non contestato dalle resistenti quale fatto di esperienza e conoscenza comune- inquadrabile nell'ambito dell'art. 115 comma secondo c.p.c.- per accedere all'area cantieristica, area sensibile e protetta, ogni soggetto deve essere dotato di un tesserino e cartellino di riconoscimento che nel caso di specie era rilasciato dalla società Parte_1
Le società convenute erano quindi nella condizione di poter contestare in modo specifico le allegazioni del ricorrente in primo grado, producendo l'elenco dei lavoratori inviati da NE WO ai quali era necessario rilasciare il tesserino di riconoscimento;
d'altra parte in via istruttoria il ricorrente aveva chiesto l'esibizione di questi elenchi ( vedi punto 4 pag. 27 ricorso di primo grado richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c.) .
In applicazione pertanto anche del principio generale del criterio di vicinanza o prossimità della prova, trattandosi di fatti negativi nella disponibilità piena delle parti convenute, era loro onere darne prova2 al fine di paralizzare l'azione avversaria;
conseguentemente va ritenuto infondato il motivo di appello proposto dalla parte appellante Parte_1
11. Per quanto esposto il giudice di primo grado, ha riconosciuto in favore dell'appellato i crediti per differenze retributive del secondo livello considerato che, indipendentemente da quanto previsto nel contratto di assunzione e nelle successive modifiche, il lavoratore assunto nel 2016 era stato inquadrato e pagato con il secondo livello soltanto da luglio 2018. La Corte condivide la conclusione del primo giudice.
Infatti per quanto provato in forma orale con i testimoni escussi e in ragione di quanto allegato in primo grado dal ricorrente e non contestato dalle resistenti in modo specifico, risulta provato che le attività svolte dall'appellato, non fossero mansioni prive di professionalità 3, trattandosi di soggetto che per quanto riconosciuto anche dai testimoni aveva sempre svolto attività qualificata di isolamento e coibentazione.
Il Ccnl nella 2° categoria contempla attività professionali che richiedono una certa specializzazione4.
Trattandosi di dipendente che ha prestato attività come coibentatore e verniciatori- attività essenziali nella produzione di una nave- e considerato che nel secondo livello è inserita anche la categoria analoga del montatore, è convincimento del Collegio che l'inquadramento riconosciuto dal giudice dall'assunzione sia corretto. 3 La prima categoria del ccnl comprende :”.. - i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- inservienti e simili. 4 Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate: - guida macchine attrezzate.Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea: - montatore.
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti: - collaudatore.
Lavoratori che, conducendo impianti, provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza: - addetto conduzione impianti. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari:- allievo attrezzista.
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti:- allievo manutentore. Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella:- saldatore.
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime e forme semplici- formatore a mano;
- animista a mano.
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di semplice fattura
e/o loro parti:- cassaio ecc. 18 L'isolamento e la verniciatura di una nave rientrano indubbiamente nelle attività essenziali di costruzione e non può essere circoscritta all'ambito delle attività meramente accessorie come allegato dalle società resistenti, considerato che trattasi di operazioni necessarie per la sicurezza e il funzionamento dei natanti;
d'altra parte l'attività di costruzione delle navi è attività complessa che comprende non soltanto l'assemblaggio e la costruzione dello scafo, ma anche lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per la messa in mare del mezzo.
Pertanto la domanda di pagamento delle differenze retributive maturate e consistenti nella differenza tra quanto corrisposto come 1° livello e quanto spettante come 2°( poi 2A equivalente) corrispondente all' esatto inquadramento spettante al ricorrente -odierno appellato, fin dalla data di assunzione in NE WO VI, è stata correttamente accolta dal primo giudice con conseguente rigetto delle doglianze di Parte_1
Pertanto anche questo motivo di appello va rigettato.
13. Residua la questione degli importi retributivi azionati in primo grado in ragione di conteggi e richieste specifiche e contestati genericamente dalla parte convenuta con unica eccezione dell'elemento perequativo e di quello retributivo aggiuntivo ( cfr. art. 48, 52 e 53 Ccnl applicato).
Rispetto alle richieste di saldo 13° e tfr le contestazioni della parte appellante sono superabili poiché le pretese azionate ed accolte riguardavano le sole differenze retributive, nel senso che- come emerge dai conteggi dimessi dal ricorrente in primo grado sub. 17 fascicolo primo grado - sia per le retribuzioni che per la tredicesima, che per il saldo del trattamento di fine rapporto, l'odierno appellato ha azionato esclusivamente il saldo detraendo quanto corrisposto nel tempo dalla datrice di lavoro;
né è stato provato in causa, come era onere delle parti convenute, il pagamento integrale del trattamento di fine rapporto.
14. In merito alle poste retributive è costante l'orientamento della Corte di Cassazione , condiviso da questa Corte, che l'interpretazione degli elementi da porre a carico del committente in regime di solidarietà debba essere rigorosa, comprendendovi soltanto le poste aventi natura strettamente retributiva e non risarcitoria ( così tra le più recenti Cass. 28517/19).
Pertanto si condivide la valutazione del primo giudice che accanto alle differenze stipendiali conseguenti al livello di inquadramento ( differenze tra 1° e 2°), ha ritenuto di comprendere nel dovuto anche i ratei di 13° e saldo tfr, e il cosiddetto elemento perequativo di cui all'art. 46 Ccnl
2013.
14.1. La disposizione contrattuale citata dispone che « A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal
19 c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto».
La lettura della norma collettiva consente di escludere che trattasi di emolumento di natura diversa;
le parti sociali lo hanno definitivo coma quota da corrispondere per perequare la retribuzione;
pertanto l'eccezione delle resistenti va disattesa.
Inoltre nel caso in esame dalle buste paga dimesse appare chiaro che NE WO VI non avesse o non aderisse ad una contrattazione integrativa;
quanto ai superminimi- peraltro un aumento tabellare previsto in misura fissa per il primo livello- nel caso di specie parte attrice allegava di aver sempre detratto i superminimi corrisposti nel tempo. Circostanza documentata;
laddove presenti superminimi diversi dall'importo fisso corrispondente al primo livello, nei conteggi attorei era evidenziata la detrazione ( cfr. doc. 17 conteggi di primo grado). Pertanto l'eccezione della parte appellante va rigettata siccome infondata.
L'unica condizione per la percezione dell'elemento che le parti contrattuali definivano retributivo era l'essere in forza nell'anno; le richieste del ricorrente sono state limitate ai periodi in cui era dipendente e in forza di NE WO ( come evidenziato dal giudice che ha escluso ogni retribuzione successiva al giugno 2021).
La disposizione contrattuale infatti prevede che l'elemento sia corrisposto“in funzione della durata, anche non consecutiva del rapporto di lavoro nell'anno precedente”. “La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero.” “Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione…, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze”.
15. Il giudice ha poi negato natura retributiva all'elemento retributivo aggiuntivo di cui all'art. 53 del CCnl azionato in primo grado e riconosciuto rispetto alla datrice di lavoro.
20 15.1.Quanto poi ai permessi ritiene la Corte che l'appello sia infondato alla luce della parte motiva della sentenza in cui al punto 19 il tribunale di Venezia nell'escludere le voci non rientranti nella responsabilità solidale per cui è causa , disponeva espressamente che “ non sono dovuti ex art. 29 cit. gli importi per ferie, permessi e festività non goduti stante la loro natura non retributiva ma indennitaria né le mensilità dalla cessazione della prestazione lavorativa in data 30.06.21 alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto estranee all'appalto o meglio subappalto perché cessato.”.
Pertanto il motivo di appello va rigettato non avendo il giudice ritenuto compresa nella responsabilità di cui all'art. 29 decreto legislativo n. 276/03 i cd. rol.
16. Merita per contro accoglimento il motivo di cui all'art. 1284 c.c. che il tribunale ha ritenuto applicabile anche ai crediti per cui è causa nella formulazione novellata del quarto comma cc.
Questa Corte in aderenza ad orientamento già espresso in altre controversie, ritiene errata la decisione del tribunale in parte qua, poiché il primo giudice, nell'applicare la norma generale in materia di interessi delle obbligazioni pecuniarie, non ha considerato la specialità dei crediti di lavoro che , per disposizione normativa peculiare e non modificata dalla previsione generale, tutela già i crediti di lavoro con apposito cumulo di rivalutazione e interessi legali ( cfr. art. 429 c.p.c.).
Disposizione applicabile soltanto per le pronunce di condanna emesse dal giudice del lavoro in favore lavoratori e per contro non rilevante in ipotesi di accertamento di crediti in capo al datore di lavoro.
Pertanto , in assenza di pattuizione specifica delle parti del rapporto di lavoro per cui è causa, deve ritenersi che nel caso di specie l'obbligazione legale di cui all'art. 29 decreto legislativo n. 276/03 rimanga estranea dall'ambito di efficacia della norma di cui all'art. 1284 c.c. , attesa la specialità della disposizione pertinente al caso di specie ( cfr. art. 429 c.p.c.).
La sentenza va riformata in parte qua, con diritto della società appellante a ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza riformata in questa sede.
17. Analogamente merita accoglimento l'ultimo motivo di appello in punto spese di primo grado;
sussistono i presupposti per disporre compensazione parziale nella misura di 1/3 ritenuta la controvertibilità delle questioni e il diverso orientamento assunto dallo stesso Tribunale in altre controversie analoghe in punto decadenza e quantum dovuto. La misura delle spese è quella già operata dal primo giudice con conseguente obbligo del difensore che aveva chiesto la distrazione, di restituire all'appellante il maggior importo già ricevuto in pagamento.
Analoga compensazione è disposta per le spese di questo grado in ragione del parziale accoglimento dell'appello e della controvertibilità delle questioni esaminate.
21 Spese che sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore di causa dichiarato dalle parti (
26000-52000), secondo i criteri minimi attesa la serialità del contenzioso, con aumento previsto dal
DM 55/14 e ss modificazioni per i collegamenti ipertestuali e sono poste a carico della società appellante. Spese distratte su richiesta del procuratore di parte appellata.
La contumacia di consente di disporre la compensazione delle spese nei suoi confronti non CP_2
avendo azionato alcun appello incidentale o difesa nei confronti dei lavoratori come in primo grado.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:
- In parziale accoglimento dell'appello con riferimento al capo 2) della sentenza impugnata accerta che sulle somme dovute dalle società ex art. 29 decreto legislativo 276/03 sono dovuti esclusivamente gli interessi legali maturati ex art. 429 c.c. sulle somme via via rivalutate e per l'effetto condanna l'appellato a restituire alla società le maggiori somme percepite a Parte_1
detto titolo in esecuzione della sentenza di primo grado;
- In parziale accoglimento dell'appello con riferimento al capo 4) della sentenza impugnata, compensa per un terzo le spese del primo grado che ridetermina per la frazione residua in euro
3990,00 per compensi oltre accessori come per legge;
- Condanna l'Avv. Zanarello anticipatario a restituire la maggior somma ricevuta a titolo di spese di lite del primo grado con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata;
- Compensa le spese del grado nella misura di 1/3 e condanna l'appellante a rifondere all'appellato la quota residua che liquida in detta frazione in 3000,00 euro per compensi oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarre in favore di avv.
Zanarello antistatario;
- Compensa le spese del grado con contumace. CP_2
Venezia, 28 novembre 2024
La Presidente relatrice
Annalisa Multari
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 le condizioni generali 6.4 prevedono che “L'impresa appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa, fornire l'elenco del personale impiegato (…) nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle previdenziali”Leggendo il documento in questione al punto 7.7 si precisa che “Nel caso di documentazione omessa o comprovante gli inadempimenti retributivi e contributivi del datore di lavoro, ovvero nel caso in cui venga comunque a conoscenza di un inadempimento Parte_1 dell'impresa appaltatrice ai propri obblighi di legge, (o dei suoi subappaltatori, associate o consorziate), quest'ultima autorizza sin d'ora a trattenere sui propri compensi Parte_1 maturati gli importi corrispondenti alle somme dovute e che non risultino corrisposte.” 2 In tema di diritti di credito del lavoratore e onere della prova ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cp.c. va richiamata Cass. 20484/08:”. La ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa “. 17