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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice
Viste le risultanze degli accertamenti peritali espletati nel procedimento iscritto al RACL 488 del
2024 promosso, ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c., da
, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cagliari, presso lo studio dell'avvocato ATZERI CLAUDIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti,
ricorrente
contro
, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. FURCAS
LAURA, per procura generale alle liti, resistente
* ritenuto di dover condividere le risultanze degli accertamenti peritali perché adeguatamente motivate e esenti da vizi logici, in conformità ai principi che regolano la materia;
considerato che non sono state proposte contestazioni ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. entro il termine perentorio assegnato alle parti, come attestato dalla cancelleria in data 04 marzo
2025;
DECRETA
l'omologazione dell'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione espletata dal consulente tecnico d'ufficio: invalido ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, fin dalla data della domanda amministrativa.
* *
In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono CP_ essere compensate per un terzo, con condanna dell' alla rifusione delle spese processuali residue in favore del ricorrente, che si liquidano ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al d.m 13 agosto 2022, n. 147, secondo la tabella di riferimento per i procedimenti di istruzione preventiva di valore indeterminato con applicazione dei valori minimi, in ragione della natura seriale e non complessa della controversia.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono porsi a carico delle parti nella misura di 2/3 a carico dell' e 1/3 a carico di parte ricorrente, non avendo parte ricorrente comprovato, con CP_2
riferimento al nucleo familiare, il mancato superamento del limiti reddituali previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Per l'effetto, compensa le spese di lite tra le parti per un terzo e condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in complessivi euro
1.020,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e rimborso per CU se dovuto disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese della CTU suddividendole nella misura di Euro 234,00 a carico dell' ed Euro 116,00 a carico del ricorrente. CP_2
Cagliari, 24 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Annalisa Costanzo
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