Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/04/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 780/2024, assunta in decisione all'udienza del 16 aprile 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Valeria Coppola c.f. , nel cui CodiceFiscale_2 studio in Napoli, alla via Andrea D'Isernia n. 63/D elettivamente domicilia, giusta procura rilasciata su foglio separato, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
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APPELLANTE
CONTRO
c.f. nella persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in qualità di responsabile atti introduttivi del giudizio Campania, giusta CP_2 procura speciale per notar del 22 giugno 2023, rep. n. 180134/12348, Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Lorenzo Fusco c.f. nel cui CodiceFiscale_3
studio in Napoli, alla via Melisurgo n. 4 elettivamente domicilia, in forza di procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
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APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 750/2024 depositata il
17 gennaio 2024 e pubblicata il 19 gennaio 2024, non notificata, in materia di pegno ed ipoteca su beni immobiliari.
1
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 14 febbraio 2024 e iscritta a ruolo il 21 febbraio 2024, ha impugnato la sentenza n. 750/2024 pubblicata il 19 gennaio 2024 con cui Parte_1
il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda da lei introdotta ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e poi convertita nel rito nei confronti dell' per Controparte_3 sentire accertata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dalla convenuta avente a garanzia di crediti di natura tributaria relativi ad un soggetto terzo, presa su un suo bene a torto creduto in usufrutto al debitore, invece titolare di un mero diritto d'abitazione su di esso, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'ha condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso di spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Ha contestato la decisione sulla giurisdizione che il giudice di prime cure ha negato applicando, a dire dell'appellante in maniera errata, la sentenza n. 20426/2016 con cui le
Sezioni Unite della Suprema Corte ne hanno delineato i confini in relazione alla domanda di cancellazione di ipoteca ed alla richiesta di risarcimento del danno causato dall'errore del concessionario della riscossione nell'identificazione della proprietà dell'immobile oggetto di iscrizione. A dire dell'appellante il Tribunale di Napoli, sussumendo la fattispecie in un'ipotesi di illegittimità dell'iscrizione, avrebbe trascurato il dato dirimente per la decisione che l'istante non ha affatto proposto una questione sul debito tributario del soggetto terzo, affermando piuttosto, non avendo nulla a vedere con la pretesa cautelata,
d'essere proprietaria del bene ingiustamente appreso con l'iscrizione d'ipoteca, avendo il debitor fisci soltanto un mero diritto di abitazione. Ha dunque valutato irrilevante per la sua posizione l'osservazione del giudice di prime cure quanto alla natura del debito ostentato dai ruoli esattoriali, fino alla conclusione di ritenere che, trattandosi di tributi, il caso cadrebbe nella cognizione esclusiva del giudice tributario, negando la possibilità di statuire la condanna alla cancellazione del vincolo, regolando le spese di conseguenza.
1.1. Con i motivi di appello ha contestato la decisione di difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario adito in favore di quella tributaria. Ha stigmatizzato l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca sull'immobile di sua proprietà come descritto in atti.
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ha anche contestato la sentenza appellata nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio.
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione ha rassegnato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza ivi impugnata come segue: 1) dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità della menzionata iscrizione d'ipoteca sul bene immobile in questione;
3) condannare parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad effettuare la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile di proprietà di parte attrice;
4) condannare l' al pagamento delle spese di lite Controparte_1
di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28 maggio
2024 si è costituita in giudizio l' , la quale ha chiesto alla Controparte_1
Corte distrettuale di rigettare la domanda avversaria confermando la sentenza appellata e dichiarando inammissibile la domanda di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, con la conseguente condannare di alle spese e ai compensi del grado. Parte_1
3. Il consigliere istruttore designato dal Presidente con decreto del 5 marzo 2024 ha concesso con ordinanza del 3 luglio 2024 i termini dell'art. 352 c.p.c. e all'udienza del 16 aprile 2025 celebrata in modalità cartolare ha riservata la causa alla decisione del Collegio.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di Napoli l' , al fine di accertare e Controparte_1
sentire dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione d'ipoteca presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli sull'immobile di sua proprietà sito in Napoli, alla via III Traversa Maglione n. 4, riportato in catasto fabbricati del Comune di Napoli alla sez. SEC foglio 8, part. 279, sub. 32 cat. A/2 contro tale a torto indicato usufruttuario del cespite, ma in Controparte_4
verità titolare del mero diritto di abitazione. Ha riferito d'avere scoperto l'iscrizione ipotecaria successiva al suo acquisto e d'avere anche avuto il bene pignorato da BNP Paribas
SA in data 9 marzo 2015, sempre per debiti del e di tale sul CP_4 Persona_2
falso presupposto dell'esistenza dell'usufrutto contestato, ragion per cui ha dichiarato d'avere proposto opposizione di terzo ottenendo la sospensione della procedura, nella quale anche intervenuta in base agli estratti di ruolo, dal giudice dell'esecuzione che ha CP_5
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ravvisato il fumus boni juris. Ha quindi richiamato l'atto di invito e diffida stragiudiziale rivolta ad per ottenere la cancellazione della formalità gravante sul cespite di sua CP_5
proprietà, rimasta senza esito. Ha perciò chiesto di condannare parte convenuta ad eseguire la completa cancellazione della formalità gravante sul menzionato immobile.
4.2. Si è costituita in giudizio l' per eccepire il difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice ordinario e, in rito, l'inammissibilità del procedimento sommario di cognizione, oltre al difetto di titolarità dell'azione.
4.3. Con provvedimento del 22 aprile 2021 è stato mutato il rito e, senza necessità
d'istruttoria, all'udienza del 22 settembre 2023 la causa è stata introitata in decisione con i termini.
5. Con la sentenza impugnata il Tribunale, come già detto al § 1, ha creduto che la fattispecie cada nella giurisdizione tributaria e contro tale dirimente questione è tempestivamente insorta l'appellante per le ragioni già anticipate al § 1.1.. Ella, senza negare affatto che il credito per cui è intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare e a cautela del CP_5 quale ha iscritto la contestata ipoteca sul bene da lei acquistato con atto per notar Per_3
del 13 giugno 2013, rep. n. 171/141, trascritto il 18 giugno 2013 n.r.g. 18444, n.r.p.
[...]
14376 sia di natura tributaria, ha tuttavia evidenziato come alcuna questione abbia riguardato la pretesa tributaria sottesa ai ruoli, di cui si è detta completamente ignara. Ha piuttosto ritenuto d'agire a tutela della sua proprietà, per nulla gravata da usufrutto, come opinato dall'Agenzia, essendo sul bene da lei acquistato anteriormente all'iscrizione d'ipoteca, eseguita da Equitalia il 28 novembre 2014, esistente il solo diritto d'abitazione del debitor fisci A tal fine l'appellante ha richiamato anche il titolo di Controparte_4 provenienza del bene da lei acquistato con il prefato atto notar in testa alla sua Per_3
dante causa : atto per notar del 2 maggio 2011 rep. n. 10910, Controparte_6 Per_4 racc. 5924 trascritto il successivo 11 maggio 2011 e la specifica che si legge nel suo titolo
(pagina 2, punto II) secondo cui “la sig.ra è titolare della nuda proprietà con Controparte_6
diritto di abitazione vitalizio spettante al sig. . Proprio richiamando la Controparte_4 ripartizione della giurisdizione come enunciata dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 20436/2016, che ha indicato la giurisdizione ordinaria per l'azione di risarcimento dei danni da illegittima iscrizione ipotecaria anche quando portata da crediti di natura tributaria, ha insistito nella condanna di controparte alla cancellazione. A dire
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'appellante l'aspetto dirimente per decidere è il fatto che ella abbia dedotto la nullità dell'ipoteca iscritta – della quale ha invocato la cancellazione – non già per l'inesistenza del debito fiscale, ma solamente per il fatto che essa ha riguardato un bene di sua esclusiva proprietà e sul quale il debitore terzo non vanta alcun diritto reale. L'errore del Tribunale sarebbe conseguenza dell'omessa valutazione della assenza di contestazione alcuna sul merito della pretesa tributaria che costituisce il discrimen per l'operatività della giurisdizione esclusiva tributaria. Ha anche evidenziato come ella neppure avrebbe potuto sapere la natura del debito del se tributaria o di diritto comune, per poter essere dunque CP_4 orientata nella scelta d'adire una giurisdizione o l'altra. A suo parere, invero, proprio dalla motivazione della sentenza nomofilattica avuta a riferimento dal Tribunale, emergerebbe con chiarezza che la giurisdizione esclusiva in materia ipotecaria delle Corti tributarie è inscindibilmente connessa all'accertamento dell'esistenza o meno del carico esattoriale
(nell'ipotesi giudicata dalle Sezioni Unite negata e per questo addotta per sostenere l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, passaggio ineludibile che i supremi giudizi hanno escluso possa degradarsi a “mera questione pregiudiziale”). La difesa di ha Parte_1
anche evidenziato il passaggio in cui la Corte regolatrice ha destinato alla giurisdizione ordinaria la conoscenza della domanda proposta nei confronti del concessionario e avente ad oggetto “il comportamento asseritamente illecito prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso” che in quanto coinvolgente una posizione di diritto soggettivo compete ai Tribunali.
5.1. Il Collegio osserva che effettivamente le Sezioni Unite, nel delimitare l'ambito delle giurisdizioni ordinaria e tributaria in materia di ipoteca anche illegittima hanno stabilito sia pacifica la giurisdizione ordinaria “relativamente alla domanda risarcitoria proposta in ragione di un mero errore dell'agente della riscossione nell'identificazione della proprietà dell'immobile oggetto di ipoteca” che non coinvolge – per non essere stata prospettata – “alcuna questione di natura tributaria”.
Il tema controverso è se per come formulata la domanda attorea, volta ad ottenere l'ordine di cancellazione dell'ipoteca presa a cautela di un credito pacificamente tributario, ancorché di un terzo assunto privo di diritti reali sull'immobile, senza che con costui sia stata neanche costituito il rapporto processuale, sussista la giurisdizione ordinaria.
Va osservato che sul tema in discussione sono intervenute le Sezioni Unite non solo con il precedente richiamato in sentenza e fatto oggetto di acute riflessioni dall'appellante, ma 5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda anche con l'ordinanza n. 17111/2017, sempre per sancire il seguente principio di diritto:
“Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R.
n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e) bis del d.lgs.
n. 546 del 1992 dall'art. 35, comma 26 quinquies, del D.L. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla
l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi -ciascuno per il proprio àmbito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari”.
Se la richiesta è la cancellazione (e non un'azione di danni e neanche un accertamento sulla proprietà sulla quale per altro i diritti negati sarebbero in titolarità di un soggetto che non è stato coinvolto dall'azione), dunque, ove il credito cautelato è di natura tributaria la cognizione del giudice specializzato pare restare esclusiva. È il criterio generale della natura
(tributaria o meno) del credito tutelato che funge da discrimen del riparto di giurisdizione in sede di accertamento del fondamento della pretesa erariale, cosa che l'autorità è chiamata a sindacare anche per escludere la legittimità della pretesa fiscale. Da questo punto di vista, per decidere che l'odierna appellante non sia tenuta a subire la cautela fiscale è comunque coinvolto l'accertamento di una pretesa di natura tributaria per cui il petitum sostanziale della domanda introdotta dalla ne ha coinvolto l'accertamento, ancorché negativo Pt_1
(Cassazione n. 748/2022, Cassazione n 18481/2023, Cassazione sez. trib., 07.05.2024, n.
12397).
In breve, va confermata la decisione di primo grado in quanto il Tribunale conforme al principio affermato e ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (ex multis Cassazione n.
641/2015) secondo cui per effetto dell'introduzione, ad opera della legge n. 223 del 2006, art. 35 comma 26 quinquies, lett. e bis, nell'elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, dell'iscrizione d'ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria (Cassazione SS.UU. 05.03.2009 n. 5826 e idem 11.10.2016, n. 20426).
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Più recentemente (Cassazione civile Sez. un., 27.03.2023, n. 8671) ha chiarito che “in sede di delimitazione della giurisdizione tributaria … la nozione di rapporto tributario presupponga che in esso il tributo emerga quale oggetto di imposizione o riscossione (nella tipologia di uno degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992), vale a dire quale oggetto di una relazione obbligatoria coattiva secondo il tipico binomio potestà - soggezione. In ciò si concreta il petitum devolvibile al giudice tributario, che è quello di annullamento di un atto amministrativo di tipo impositivo, o comunque (come nel caso della riscossione) di un atto autoritativo volto a realizzare una pretesa impositiva”. Nell'occasione i giudici della nomofilachia hanno considerato che “Il carattere impositivo - riscossivo del rapporto tributario dedotto finisce … con il costituire non solo il fondamento, ma anche un limite esterno alla giurisdizione tributaria ex art. 2 del d.lgs. 546/1992”, osservando che solo la controversia genericamente concernente tributi che sia però sprovvista di tale carattere (e della relativa autoritarietà) non spetta al giudice tributario, ma a quello ordinario, ancorché la lite penda tra il privato - contribuente e l'Amministrazione finanziaria o l'agente per la riscossione. Nell'enumerazione di questa casistica sottratta – per così dire – alla giurisdizione esclusiva tributaria si è richiamato il caso del privato che chieda l'accertamento giudiziale e la condanna della P.A. ai sensi dell'art. 2033 c.c. al rimborso di crediti che quest'ultima abbia formalmente riconosciuto, ad esempio perché già dedotti in un mandato di pagamento rimasto semplicemente ineseguito (con richiami alle Sezioni
Unite della Cassazione n. 10725/2002 e n. 18120/2005), ovvero quando egli chieda in via autonoma il maggior danno, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria, derivante dal ritardo nel versamento di un rimborso effettuato spontaneamente dall'Amministrazione fiscale, aggiungendo che in questo caso la giurisdizione è ordinaria “poiché, mancando una contestazione sul rapporto tributario principale (quale il diritto al rimborso o al riconoscimento del credito d'imposta), non può dirsi mai sorta una controversia su questione riservata alla giurisdizione tributaria dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2 né, di conseguenza, sussistente un rapporto di accessorietà con la lite che riguarda unicamente il danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2” (con richiami alle Sezioni Unite n.
37445/2022). Nell'occasione si è ribadita ordinaria la giurisdizione quando sia chiesta la condanna dell'Amministrazione finanziaria o dell'esattore al risarcimento dei danni per fatto illecito ex art. 2043 c.c. in conseguenza dell'annullamento da parte del giudice tributario di un atto impositivo o di esazione che si assuma arbitrario e lesivo e così in ragione del fatto che “Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti
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illeciti tenuti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2 rientrano nella giurisdizione esclusiva tributaria;
infatti, anche nel campo tributario, l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del neminem laedere per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo".
Nella fattispecie, nondimeno, vertendosi in ambito riscossivo, alcuna domanda di danno è stata proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, cui non si è imputato un comportamento asseritamente illecito e prospettato come ragione del risarcimento preteso per avere proceduto all'iscrizione di ipoteca ai sensi del d.P.R. n.
602/1973 in violazione di legge, unica ipotesi in cui l'indagine sulla legittimità o meno della condotta degrada la questione del debito fiscale a mera questione pregiudiziale. Essendo richiesta la cancellazione come effetto dell'inesistenza del debito tributario da chi ha l'odierna titolarità del bene insiste la giurisdizione esclusiva.
5.2. Si omette ogni ulteriore questione, posta dall'Agente della Riscossione, sulla natura del diritto del debitor fisci sul bene sul quale è stata iscritta l'ipoteca che, a parere dell'Ufficio, al di là del nomen juris impiegato nel titolo d'acquisto dell'odierna appellante, sarebbe realmente un usufrutto e non un “diritto di abitazione vitalizio” in assenza di valida ed opponibile costituzione di questo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1022 e 1350 c.c..
Per com'è stata proposta la domanda giudiziale, senza il contraddittorio con il CP_4 titolare del diritto reale immobiliare che l'attrice vorrebbe sia a lui negato in luogo di un diverso diritto di abitazione ancorché vitalizio, non è la sede per sindacarne la natura.
L'obiezione della - a dire della quale sarebbe titolare solamente CP_1 Parte_1 della nuda proprietà sul bene in quanto tal è il diritto conseguito dalla sua venditrice con l'atto per notar dell'11 maggio 2011 con cui costei ha Controparte_6 Per_4
ricevuto da gli effetti del contratto preliminare del 21 ottobre 2009 in forza del CP_7 quale la società ha promesso di acquistare, tra le altre, la consistenza immobiliare di cui è causa, proprio da con la conseguenza che deve applicarsi il principio Controparte_4
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda per cui nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet - ha indotto l'allora parte convenuta a concludere, subordinatamente alla questione di giurisdizione, perché sia dichiarata la carenza di titolarità dell'azione in testa all'attrice.
Il Tribunale, limitando la sua cognizione all'ordine di cancellazione di un'ipoteca legale prospettata come presa senza che sia esistente un debito fiscale, osservando la natura di questo, ha declinato la giurisdizione. Ha quindi ritenuto di non approfondire, in assenza di una domanda di accertamento della piena proprietà sul bene ipotecato per l'usufrutto quale risultato in testa al debitore per avere acquistato il bene con l'atto per notar Persona_5 del 24 novembre 2004 rep. n. 17462, la questione petitoria e di prendere posizione su
[...]
quanto emerge riguardo ad essa anche dalla relazione notarile del dott. Per_6
nell'ambito della procedura esecutiva (di cui l'odierna appellante ha evidenziato il passaggio descrittivo sul titolo d'acquisto della da alla pagina 2 e CP_6 CP_4
l'Agenzia della Riscossione l'altro passaggio nel medesimo testo in cui il diritto acquistato da è indicato, ripetutamente, come di “nuda proprietà”). Parte_1
Così il primo giudice ha fatto avendo escluso di poter trattenere a sé la questione in termini di un illecito foriero di un danno ristorabile ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Senza nulla obiettare quanto alla possibilità di trattenere la causa alla giurisdizione ordinaria nel diverso caso del risarcimento – eventualmente da riparare in forma specifica
– e senza neanche domandare l'accertamento del diritto proprietario, ha Parte_1 creduto di poter ottenere il solo ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973 rivolgendosi al Tribunale.
Il fatto che si tratti di un atto autoritativo affidato alla cognizione del giudice specializzato non pare consentire tale possibilità.
Il primo giudice, nel negarla, si è conformato ai principi nomofilattici ed ha giustamente governato le spese secondo soccombenza.
6. Al rigetto dell'appello segue la decisione sulle spese anche del grado che tuttavia si liquidano in misura modesta atteso alla Corte sono state rieditate questioni già tutte affrontate dal Tribunale.
7. Infine evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
750/2024 depositata il 17 gennaio 2024 e pubblicata il 19 gennaio 2024;
⎯ condanna l'appellante alle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 1.923,00 per compensi professionali all' , oltre indennizzo Controparte_3
forfettario, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il presidente est.
dott.ssa Maria Teresa Onorato
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