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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4027/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Titoli di credito”
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Russo, Parte_1 C.F._1
C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Napoli C.F._2 al Centro Direzionale isola G/7, con espressa richiesta di utilizzo esclusivo del domicilio digitale dello stesso: Email_1
- Opponente -
E
P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro Barbaro C.F.
Luigi Tinuzzo, C.F. ed Alessia Sorrenti C.F. C.F._3 C.F._4 [...]
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. Monica Verrillo, sito in C.F._5
Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Avezzana n. 6 pal. Zenith, con domicilio digitale
Email_2
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 375/2020 rubricato al R.G. n. 9631/2019, pubblicato da codesto Tribunale il giorno 11.02.2020 e notificato il
03.03.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva al sig. il Parte_1 pagamento dell'importo di euro € 8.250,79 – a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n. 17773949, finalizzato al prestito personale e stipulato il 20.06.2017 tra Pt_1
e – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
[...] Controparte_1
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. , Parte_1 lamentando la nullità, inefficacia e l'illegittimità del decreto ingiuntivo, in prima facie, per il difetto dell'onere di produzione in giudizio di tutti i documenti originali che si pongono alla base del titolo genetico vantato dalla parte opposta. In particolare, l'opponente lamentava l'insussistenza del contratto in originale posto a base della domanda, nonché delle scritture contabili di riferimento, cioè gli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto. In secondo luogo, il sig. nell'atto di Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo di cui è causa, eccepiva l'applicazione di tassi di interesse in misura ultra – legale, quindi, in violazione dell'art. 1284 c.c. ed in misura superiore al tasso soglia di cui alla
L. n. 108/96 (antiusura), per effetto della illegittima quantificazione di tutte le voci concorrenti a determinare l'effettivo TAEG, con il conseguente obbligo di stornare in favore dell' opponente tutte le somme illegittimamente addebitate per tale causale. Inoltre, l' opponente eccepiva l'applicazione illegittima dell'ammortamento alla francese, asserendo che la finanziaria avesse utilizzato nel contratto di finanziamento il particolare tipo di calcolo, detto appunto “ammortamento alla francese”, che viola non solo il dettato di cui all'art. 1283 c.c. ma anche quello dell'art. 1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non di quello ultra - legale, indeterminato o incerto.
Infine, a fondamento di tale opposizione l'odierno opponente eccepiva che la convenuta finanziaria per tutta la durata del rapporto avesse applicato clausole nulle o illegittime, anche in contrasto con quanto pattuito in apposita convenzione scritta e, pertanto, in violazione dell'art. 1284 c.c. Per quanto espresso, l'opponente, chiedeva, dunque, dichiararsi nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa, precisando, altresì, che, intrappolato in una spirale di debiti a causa di gravi difficoltà economiche, ha fatto ricorso alla procedura di crisi da sovraindebitamento.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la conferma in ogni sua parte. In via subordinata, invece, instava per la condanna della parte opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda, ritenendo l'atto di opposizione infondato, generico e dilatorio in fatto e in diritto. Inoltre, in via gradata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva condannarsi l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio.
Ebbene, a seguito del rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 21.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta fondata per le ragioni seguitamente espresse.
Come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nel dettaglio, di particolare rilevanza appare il pronunciamento della giurisprudenza di merito, di cui alla sent. del 23.12.2024, del Tribunale di Cagliari in cui si ribadisce che “l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione teso (oltre che alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo opposto) all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione e, quindi, della fondatezza della domanda del creditore in base
a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto”.
Di conseguenza, incombe “in capo all'opposto l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, secondo i principi generali in tema di onere della prova, mentre parte opponente ha l'onere di delimitare con l'atto introduttivo i confini ed il thema decidendum della controversia, indicando le ragioni della dedotta illegittimità del provvedimento e della asserita inesistenza delle avverse ragioni di credito, posto che il tribunale non è chiamato ad una valutazione né sui presupposti che hanno portato all'emissione del decreto ingiuntivo, né sulla sussistenza delle ragioni di credito ivi riconosciute che vada oltre i limiti dedotti con l'atto introduttivo del giudizio” (Cass. sent. n.
22097/13).
Nel caso di specie, il debitore ingiunto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre ad aver sollevato diverse eccezioni attinenti al merito della pretesa creditoria, preliminarmente, aveva eccepito “l'invalidità e l'inefficacia della documentazione prodotta in sede monitoria dalla ricorrente”, contestando la mancata prova dell'erogazione del finanziamento in virtù del disconoscimento di tutti i documenti prodotti in copia dalla banca ed in particolare, in forza dell'assenza del contratto di finanziamento in originale, nonché della allegazione di estratti conto non aventi alcuna rilevanza ufficiale.
A parere di codesto giudicante, la società creditizia ha fondato la pretesa creditoria unicamente sulla copia (digitale) di un contratto, “il contratto di finanziamento”, prodotto al doc. n. 3 in sede monitoria, che l'attore ha tempestivamente disconosciuto e contestato, in modo inequivoco.
Ebbene, a fronte della contestazione formulata dall'opponente, la “parte convenuta aveva l'onere di produrre l'originale del documento, al fine di consentire alla controparte di “riconoscere” o
“disconoscere” il contratto costitutivo del rapporto, così come ribadito dalla Cassazione, in ultimo con la sent. n. 24306/2017. Conseguentemente, non avendo assolto a tale onere, la copia
“disconosciuta” dall'opponente, deve ritenersi priva di efficacia probatoria, con conseguente infondatezza della domanda di pagamento azionata in monitorio.
Inoltre, è proprio in applicazione dell'art. 2697 c.c., che assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, che la banca – che domandi al giudice l'emissione del decreto ingiuntivo – è tenuta a dimostrare il credito vantato.
Difatti, il decreto ingiuntivo può essere richiesto ed ottenuto dalla banca in forza di un estratto conto, che sia stato certificato conforme alle scritture contabili della medesima banca. L'art. 50 del T.U.B. prescrive difatti sul decreto ingiuntivo richiesto dalla banca che “la BA d'LI
e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Tuttavia, in forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (Tribunale Bologna, sez. IV, sent. n. 868 del 21/03/2013; cfr. ex multis:
Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 12774 del 15/10/2013; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011).
L'efficacia probatoria del saldaconto, così come di una lista movimenti degrada invece nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che è un giudizio a cognizione piena ed in cui le parti sono tenute a dimostrare compiutamente le proprie ragioni, in termini più rigorosi.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca è pertanto onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo.
L'eventuale produzione parziale degli estratti conto, in difetto della produzione del saldo iniziale del conto corrente, può comportare che “la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio”. Ciò in virtù del fatto che la Cassazione ha superato, con la sentenza n. 11543 del 2 maggio 2019, il precedente orientamento sull'applicabilità di un saldo iniziale a “zero”, ritenuta adesso conclusione non più percorribile.
Il concetto ormai ampliamente accolto dalla giurisprudenza più autorevole, trova fondamento nella differenza intercorrente tra la definizione di saldaconto e quella di estratto conto, consistente nel fatto che mentre il primo è un registro nel quale la banca riporta il risultato riassuntivo dei rapporti tra l'istituto di credito ed il cliente, il secondo è quel documento contabile consistente in un prospetto nel quale sono indicate analiticamente le varie voci del rapporto creditizio: le operazioni effettuate, gli interessi, il saldo attivo e passivo.
L'estratto conto, quindi, indica in maniera alquanto dettagliata non solo la situazione finale del rapporto nel momento in cui esso giunge al suo termine, ma anche il risultato di tutte le operazioni intercorse tra le parti.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge la sussistenza di una lista movimenti che non risulta di per sé idonea a sopperire alle lacune probatorie sovra espresse. Conseguentemente, l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta fondata per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della società opposta, circa la fondatezza del credito azionato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 375/2020, rubricato al R.G. n. 9631/2019, pubblicato da codesto Tribunale l'11.02.2020.
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 23.05.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4027/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Titoli di credito”
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Russo, Parte_1 C.F._1
C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Napoli C.F._2 al Centro Direzionale isola G/7, con espressa richiesta di utilizzo esclusivo del domicilio digitale dello stesso: Email_1
- Opponente -
E
P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro Barbaro C.F.
Luigi Tinuzzo, C.F. ed Alessia Sorrenti C.F. C.F._3 C.F._4 [...]
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. Monica Verrillo, sito in C.F._5
Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Avezzana n. 6 pal. Zenith, con domicilio digitale
Email_2
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 375/2020 rubricato al R.G. n. 9631/2019, pubblicato da codesto Tribunale il giorno 11.02.2020 e notificato il
03.03.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva al sig. il Parte_1 pagamento dell'importo di euro € 8.250,79 – a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n. 17773949, finalizzato al prestito personale e stipulato il 20.06.2017 tra Pt_1
e – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
[...] Controparte_1
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. , Parte_1 lamentando la nullità, inefficacia e l'illegittimità del decreto ingiuntivo, in prima facie, per il difetto dell'onere di produzione in giudizio di tutti i documenti originali che si pongono alla base del titolo genetico vantato dalla parte opposta. In particolare, l'opponente lamentava l'insussistenza del contratto in originale posto a base della domanda, nonché delle scritture contabili di riferimento, cioè gli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto. In secondo luogo, il sig. nell'atto di Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo di cui è causa, eccepiva l'applicazione di tassi di interesse in misura ultra – legale, quindi, in violazione dell'art. 1284 c.c. ed in misura superiore al tasso soglia di cui alla
L. n. 108/96 (antiusura), per effetto della illegittima quantificazione di tutte le voci concorrenti a determinare l'effettivo TAEG, con il conseguente obbligo di stornare in favore dell' opponente tutte le somme illegittimamente addebitate per tale causale. Inoltre, l' opponente eccepiva l'applicazione illegittima dell'ammortamento alla francese, asserendo che la finanziaria avesse utilizzato nel contratto di finanziamento il particolare tipo di calcolo, detto appunto “ammortamento alla francese”, che viola non solo il dettato di cui all'art. 1283 c.c. ma anche quello dell'art. 1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non di quello ultra - legale, indeterminato o incerto.
Infine, a fondamento di tale opposizione l'odierno opponente eccepiva che la convenuta finanziaria per tutta la durata del rapporto avesse applicato clausole nulle o illegittime, anche in contrasto con quanto pattuito in apposita convenzione scritta e, pertanto, in violazione dell'art. 1284 c.c. Per quanto espresso, l'opponente, chiedeva, dunque, dichiararsi nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa, precisando, altresì, che, intrappolato in una spirale di debiti a causa di gravi difficoltà economiche, ha fatto ricorso alla procedura di crisi da sovraindebitamento.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la conferma in ogni sua parte. In via subordinata, invece, instava per la condanna della parte opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda, ritenendo l'atto di opposizione infondato, generico e dilatorio in fatto e in diritto. Inoltre, in via gradata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva condannarsi l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio.
Ebbene, a seguito del rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 21.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta fondata per le ragioni seguitamente espresse.
Come è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 2421 del 03/02/2006; sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Diversamente, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nel dettaglio, di particolare rilevanza appare il pronunciamento della giurisprudenza di merito, di cui alla sent. del 23.12.2024, del Tribunale di Cagliari in cui si ribadisce che “l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione teso (oltre che alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo opposto) all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione e, quindi, della fondatezza della domanda del creditore in base
a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto”.
Di conseguenza, incombe “in capo all'opposto l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, secondo i principi generali in tema di onere della prova, mentre parte opponente ha l'onere di delimitare con l'atto introduttivo i confini ed il thema decidendum della controversia, indicando le ragioni della dedotta illegittimità del provvedimento e della asserita inesistenza delle avverse ragioni di credito, posto che il tribunale non è chiamato ad una valutazione né sui presupposti che hanno portato all'emissione del decreto ingiuntivo, né sulla sussistenza delle ragioni di credito ivi riconosciute che vada oltre i limiti dedotti con l'atto introduttivo del giudizio” (Cass. sent. n.
22097/13).
Nel caso di specie, il debitore ingiunto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre ad aver sollevato diverse eccezioni attinenti al merito della pretesa creditoria, preliminarmente, aveva eccepito “l'invalidità e l'inefficacia della documentazione prodotta in sede monitoria dalla ricorrente”, contestando la mancata prova dell'erogazione del finanziamento in virtù del disconoscimento di tutti i documenti prodotti in copia dalla banca ed in particolare, in forza dell'assenza del contratto di finanziamento in originale, nonché della allegazione di estratti conto non aventi alcuna rilevanza ufficiale.
A parere di codesto giudicante, la società creditizia ha fondato la pretesa creditoria unicamente sulla copia (digitale) di un contratto, “il contratto di finanziamento”, prodotto al doc. n. 3 in sede monitoria, che l'attore ha tempestivamente disconosciuto e contestato, in modo inequivoco.
Ebbene, a fronte della contestazione formulata dall'opponente, la “parte convenuta aveva l'onere di produrre l'originale del documento, al fine di consentire alla controparte di “riconoscere” o
“disconoscere” il contratto costitutivo del rapporto, così come ribadito dalla Cassazione, in ultimo con la sent. n. 24306/2017. Conseguentemente, non avendo assolto a tale onere, la copia
“disconosciuta” dall'opponente, deve ritenersi priva di efficacia probatoria, con conseguente infondatezza della domanda di pagamento azionata in monitorio.
Inoltre, è proprio in applicazione dell'art. 2697 c.c., che assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, che la banca – che domandi al giudice l'emissione del decreto ingiuntivo – è tenuta a dimostrare il credito vantato.
Difatti, il decreto ingiuntivo può essere richiesto ed ottenuto dalla banca in forza di un estratto conto, che sia stato certificato conforme alle scritture contabili della medesima banca. L'art. 50 del T.U.B. prescrive difatti sul decreto ingiuntivo richiesto dalla banca che “la BA d'LI
e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Tuttavia, in forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (Tribunale Bologna, sez. IV, sent. n. 868 del 21/03/2013; cfr. ex multis:
Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 12774 del 15/10/2013; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011).
L'efficacia probatoria del saldaconto, così come di una lista movimenti degrada invece nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che è un giudizio a cognizione piena ed in cui le parti sono tenute a dimostrare compiutamente le proprie ragioni, in termini più rigorosi.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca è pertanto onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo.
L'eventuale produzione parziale degli estratti conto, in difetto della produzione del saldo iniziale del conto corrente, può comportare che “la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio”. Ciò in virtù del fatto che la Cassazione ha superato, con la sentenza n. 11543 del 2 maggio 2019, il precedente orientamento sull'applicabilità di un saldo iniziale a “zero”, ritenuta adesso conclusione non più percorribile.
Il concetto ormai ampliamente accolto dalla giurisprudenza più autorevole, trova fondamento nella differenza intercorrente tra la definizione di saldaconto e quella di estratto conto, consistente nel fatto che mentre il primo è un registro nel quale la banca riporta il risultato riassuntivo dei rapporti tra l'istituto di credito ed il cliente, il secondo è quel documento contabile consistente in un prospetto nel quale sono indicate analiticamente le varie voci del rapporto creditizio: le operazioni effettuate, gli interessi, il saldo attivo e passivo.
L'estratto conto, quindi, indica in maniera alquanto dettagliata non solo la situazione finale del rapporto nel momento in cui esso giunge al suo termine, ma anche il risultato di tutte le operazioni intercorse tra le parti.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge la sussistenza di una lista movimenti che non risulta di per sé idonea a sopperire alle lacune probatorie sovra espresse. Conseguentemente, l'opposizione al decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, va ritenuta fondata per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della società opposta, circa la fondatezza del credito azionato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 375/2020, rubricato al R.G. n. 9631/2019, pubblicato da codesto Tribunale l'11.02.2020.
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 23.05.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente