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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 10.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 799 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Nucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via E. M. Cristoforo n. 57, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Martina Moramarco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Taranto, alla via Ciro Giovinazzi n.
5, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 9 CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2023 del 25.01.2023 (R.G. n. 176/2023), emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di e per essa della somma di euro 21.678,93, oltre interessi Controparte_1 Controparte_2
e spese del procedimento monitorio, in virtù del mancato rimborso delle somme di cui al contratto di finanziamento stipulato in data 03.08.2007 con Findomestic S.p.A., il cui credito per effetto di intervenute cessioni ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) sarebbe giunto in capo all'odierna opposta.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità del monitorio opposto per genericità, indeterminatezza e astrattezza del contenuto;
la prescrizione del diritto di credito dell'opposta; la nullità del contratto per l'applicazione di interessi usurari e di clausole vessatorie;
l'omissione da parte del creditore delle comunicazioni obbligatorie;
l'illegittima applicazione della penale per l'estinzione anticipata;
l'omessa indicazione dell' la mancata consegna della copia del CP_3
contratto di finanziamento;
la mancata attestazione di conformità delle copie degli atti agli originali.
Inoltre, nella memoria di cui all'art. 171 ter, c. I, n. 1), c.p.c. parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio e per Controparte_1
essa, in qualità di mandataria, che, contestando gli assunti attorei, chiedeva il Controparte_2 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 21.678,93.
3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 10.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione, sollevata da parte opposta, secondo cui la nullità, rilevata dal Giudice con il provvedimento del 28.04.2023, della pagina 2 di 9 notifica effettuata dall'opponente in data 17.03.2023 non risulta essere stata sanata dalla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione avvenuta in data 25.05.2023.
Ebbene, si rileva che la disposta rinnovazione dell'atto di citazione, per sussistenti vizi della vocatio in ius, disposta con il citato provvedimento del 28.04.2023, oltre a sanare i detti vizi, comporta che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano dal momento della prima notificazione, ai sensi dell'art. 164, c. II, c.p.c.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “in ordine al ricorso principale di osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 c.p.c. è applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 c.p.c.
(Cass. n. 17474 del 09/08/2007, 17951 del 1/7/2008) con una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacchè mentre i vizi afferenti alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc", quelli relativi alla "editio actionis" sono sanati con effetto "ex nunc"; che, pertanto, nel caso in disamina, l'assegnazione del termine per la rinotifica ha comportato la sanatoria delle originarie carenze dell'atto con effetti ex tunc, che retroagiscono, cioè, alla data del ricorso tempestivamente depositato, talchè ha errato la Corte d'appello a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività;” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 23667/2018).
Pertanto, retroagendo gli effetti processuali della domanda al momento della notifica del primo atto di citazione in opposizione, si ritiene che la notifica dell'atto introduttivo sia stato tempestivamente effettuata entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c.
5. Ciò premesso, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia pagina 3 di 9 stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Ciò detto, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente nell'ottica del principio della ragione più liquida, l'omessa prova della cessione del credito per cui è causa e la conseguente mancanza di titolarità dello stesso in capo all'opposta.
pagina 4 di 9 7. Ebbene, preliminarmente, si rileva che la legittimazione ad agire è la posizione in cui taluno può chiedere in nome proprio al giudice (legittimazione attiva) o nei confronti di taluno può essere chiesto (legittimazione passiva) di pronunciare in merito su una determinata controversia;
per riconoscere la legittimazione a un soggetto non è necessario che egli sia effettivamente titolare del diritto controverso, essendo sufficiente che egli si affermi tale;
l'effettiva titolarità del diritto è, invece, una questione attinente al merito del giudizio.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il difetto di legittimazione ad causam - risolvendosi questa nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituendo, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 2435 del 1985; cass.n. 6998 del 1986; cass. n. 1321 del 1995; cass. n. 5912 del 2004) - preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 16878/2005).
Pertanto, la legittimazione attiva e passiva viene riconosciuta, rispettivamente, in capo all'attore che si affermi titolare del diritto e in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto chiamato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie in concreto, considera destinatario passivo della pretesa.
Per la sussistenza di tale condizione è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 6894/1999 e Cass. civ., sez. III, sent. n. 10673/2002).
In altre parole, la carenza di legittimazione, che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice, si configura nel caso in cui l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur deducendo che il diritto appartiene ad un soggetto terzo ovvero l'estraneità del convenuto rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
Attiene, invece, al merito della causa, diversamente dalla titolarità del diritto ad agire, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e che il convenuto ha l'onere di contestare, attraverso un'eccezione, che, non essendo un'eccezione in senso stretto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 2951/2016).
pagina 5 di 9 Ebbene, nel caso di specie, parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo ha prospettato di essere il titolare del diritto di credito nei confronti dell'opponente.
Pertanto, le stessa risulta dotata di legittimazione attiva e le deduzioni di parte opponente attengono al merito della causa.
8. Orbene, nel merito, si segnala che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1998, non ha l'obbligo di notificare l'avvenuta cessione al debitore ceduto, in quanto la cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.).
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 23257/2021).
A fronte di tale precisazione, va segnalato, tuttavia, che, ai fini della dimostrazione della titolarità in capo alla stessa del credito vantato (i.e. della propria legittimazione sostanziale), la parte cessionaria ha l'onere di provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha precisato che “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già
pagina 6 di 9 riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 26127/2024); ancora “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ., sez.
III, ord. n. 17944/2023).
Pertanto, al fine di provare la propria legittimazione sostanziale, la cessionaria è tenuta a produrre la sola Gazzetta Ufficiale, nel caso in cui, sulla base dei requisiti indicati nell'avviso di cessione, i crediti ceduti siano individuabili agevolmente;
qualora, invece, il predetto avviso non contenga indicazioni chiare da cui evincere che il credito azionato in giudizio rientra nell'operazione di cessione, parte cessionaria è tenuta a dimostrare la propria legittimazione sostanziale attraverso diversi mezzi di prova quali, a titolo esemplificativo, il contratto di cessione in cui vi sia la specificazione dei crediti ceduti ovvero la comunicazione, inviata dal cedente al debitore, dell'intervenuta cessione.
9. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che risulta provata la sola cessione del credito per cui è causa dall'originaria creditrice Findomestic S.p.A. a atteso che Controparte_4
risulta presente in atti l'attestazione da parte della detta originaria creditrice dell'avvenuta cessione.
Tuttavia, in merito alla cessione da Si Portfolio S.r.l. a si rileva che, ai fini Controparte_5
della prova della cessione dello specifico credito, è presente in atti la sola Gazzetta Ufficiale contente l'avviso di cessione (parte seconda n. 94 dell'11.08.2012), che, tuttavia, non è idonea a provare che il credito per cui è causa sia stato inserito nel relativo contratto di cessione.
Invero, dall'esame della Gazzetta Ufficiale in parola emerge che comunicava di Controparte_5
aver acquisito da tutti i crediti di cui la stessa si era resa cessionaria con i contratti - Controparte_4 per quanto qui di interesse - conclusi con Findomestic S.p.A. in data 22.02.2008, 10.06.2008,
06.08.2008, 08.10.2008, 12.11.2008, 27.01.2009, 17.02.2009 e 27.04.2009.
Ebbene, atteso che non si ha contezza della data in cui è stato concluso il contratto tra
Findomestic S.p.A. e non si ha prova che nei predetti contratti di cessione, Controparte_4
pagina 7 di 9 indicati nella Gazzetta Ufficiale dell'11.08.2012, sia incluso anche il credito vantato nei confronti dell'opponente.
Nè a tal fine è idonea la missiva inviata da Si Portfolio S.r.l. a Findomestic S.p.A. e contenente l'asserito contratto di cessione concluso con la stessa, atteso che detto contratto non risulta sottoscritto da Findomestic S.p.A. e non vi è alcuna indicazione nello stesso della specifica cessione del credito per cui è causa.
Inoltre, si rileva che non risulta provata neanche la cessione del credito per cui è causa da
[...] all'odierna opposta, in quanto la pubblicazione della comunicazione di cessione nella CP_5
Gazzetta Ufficiale fa riferimento ai crediti di cui Si Portofolio S.r.l. si era resa cessionaria, relativamente ai quali, come visto, non vi è prova dell'inclusione del credito vantato nei confronti dell'opponente.
Le lettere di messa in mora inviate dell'odierna opposta all'opponente non hanno alcuna efficacia in quanto provenienti dalla stessa cessionaria e non dal cedente.
Pertanto, nulla è stato provato in merito alla titolarità del credito in capo a e a Controparte_5
Best Capital Italia S.r.l. e, non potendo quest'ultima riscuotere un credito di cui non risulta titolare, si ritiene che parte opposta non sia fornita del diritto di agire nei confronti di parte opponente in merito al credito per cui è causa.
Va dichiarata inammissibile la documentazione depositata dall'opposta nella memoria di cui all'art. 171 ter, c. I, n. 3), c.p.c., poiché prodotta tardivamente, oltre lo spirare del termine preclusivo previsto dall'art. 171 ter, c. I, n. 2), c.p.c., e non valevole quale prova contraria, atteso che il difetto di legittimazione attiva è stato eccepito da parte opponente nella memoria di cui all'art. 171 ter, c. I, n. 1), c.p.c.
10. Per tali ragioni, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 8 di 9 2) condanna alla refusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 2.900,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 11.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 10.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 799 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Nucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via E. M. Cristoforo n. 57, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Martina Moramarco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Taranto, alla via Ciro Giovinazzi n.
5, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 9 CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2023 del 25.01.2023 (R.G. n. 176/2023), emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di e per essa della somma di euro 21.678,93, oltre interessi Controparte_1 Controparte_2
e spese del procedimento monitorio, in virtù del mancato rimborso delle somme di cui al contratto di finanziamento stipulato in data 03.08.2007 con Findomestic S.p.A., il cui credito per effetto di intervenute cessioni ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) sarebbe giunto in capo all'odierna opposta.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità del monitorio opposto per genericità, indeterminatezza e astrattezza del contenuto;
la prescrizione del diritto di credito dell'opposta; la nullità del contratto per l'applicazione di interessi usurari e di clausole vessatorie;
l'omissione da parte del creditore delle comunicazioni obbligatorie;
l'illegittima applicazione della penale per l'estinzione anticipata;
l'omessa indicazione dell' la mancata consegna della copia del CP_3
contratto di finanziamento;
la mancata attestazione di conformità delle copie degli atti agli originali.
Inoltre, nella memoria di cui all'art. 171 ter, c. I, n. 1), c.p.c. parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio e per Controparte_1
essa, in qualità di mandataria, che, contestando gli assunti attorei, chiedeva il Controparte_2 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 21.678,93.
3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 10.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione, sollevata da parte opposta, secondo cui la nullità, rilevata dal Giudice con il provvedimento del 28.04.2023, della pagina 2 di 9 notifica effettuata dall'opponente in data 17.03.2023 non risulta essere stata sanata dalla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione avvenuta in data 25.05.2023.
Ebbene, si rileva che la disposta rinnovazione dell'atto di citazione, per sussistenti vizi della vocatio in ius, disposta con il citato provvedimento del 28.04.2023, oltre a sanare i detti vizi, comporta che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano dal momento della prima notificazione, ai sensi dell'art. 164, c. II, c.p.c.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “in ordine al ricorso principale di osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 c.p.c. è applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 c.p.c.
(Cass. n. 17474 del 09/08/2007, 17951 del 1/7/2008) con una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacchè mentre i vizi afferenti alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc", quelli relativi alla "editio actionis" sono sanati con effetto "ex nunc"; che, pertanto, nel caso in disamina, l'assegnazione del termine per la rinotifica ha comportato la sanatoria delle originarie carenze dell'atto con effetti ex tunc, che retroagiscono, cioè, alla data del ricorso tempestivamente depositato, talchè ha errato la Corte d'appello a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività;” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 23667/2018).
Pertanto, retroagendo gli effetti processuali della domanda al momento della notifica del primo atto di citazione in opposizione, si ritiene che la notifica dell'atto introduttivo sia stato tempestivamente effettuata entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c.
5. Ciò premesso, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia pagina 3 di 9 stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Ciò detto, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente nell'ottica del principio della ragione più liquida, l'omessa prova della cessione del credito per cui è causa e la conseguente mancanza di titolarità dello stesso in capo all'opposta.
pagina 4 di 9 7. Ebbene, preliminarmente, si rileva che la legittimazione ad agire è la posizione in cui taluno può chiedere in nome proprio al giudice (legittimazione attiva) o nei confronti di taluno può essere chiesto (legittimazione passiva) di pronunciare in merito su una determinata controversia;
per riconoscere la legittimazione a un soggetto non è necessario che egli sia effettivamente titolare del diritto controverso, essendo sufficiente che egli si affermi tale;
l'effettiva titolarità del diritto è, invece, una questione attinente al merito del giudizio.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il difetto di legittimazione ad causam - risolvendosi questa nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituendo, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 2435 del 1985; cass.n. 6998 del 1986; cass. n. 1321 del 1995; cass. n. 5912 del 2004) - preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 16878/2005).
Pertanto, la legittimazione attiva e passiva viene riconosciuta, rispettivamente, in capo all'attore che si affermi titolare del diritto e in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto chiamato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie in concreto, considera destinatario passivo della pretesa.
Per la sussistenza di tale condizione è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 6894/1999 e Cass. civ., sez. III, sent. n. 10673/2002).
In altre parole, la carenza di legittimazione, che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice, si configura nel caso in cui l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur deducendo che il diritto appartiene ad un soggetto terzo ovvero l'estraneità del convenuto rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
Attiene, invece, al merito della causa, diversamente dalla titolarità del diritto ad agire, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e che il convenuto ha l'onere di contestare, attraverso un'eccezione, che, non essendo un'eccezione in senso stretto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 2951/2016).
pagina 5 di 9 Ebbene, nel caso di specie, parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo ha prospettato di essere il titolare del diritto di credito nei confronti dell'opponente.
Pertanto, le stessa risulta dotata di legittimazione attiva e le deduzioni di parte opponente attengono al merito della causa.
8. Orbene, nel merito, si segnala che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1998, non ha l'obbligo di notificare l'avvenuta cessione al debitore ceduto, in quanto la cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.).
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 23257/2021).
A fronte di tale precisazione, va segnalato, tuttavia, che, ai fini della dimostrazione della titolarità in capo alla stessa del credito vantato (i.e. della propria legittimazione sostanziale), la parte cessionaria ha l'onere di provare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha precisato che “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già
pagina 6 di 9 riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 26127/2024); ancora “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ., sez.
III, ord. n. 17944/2023).
Pertanto, al fine di provare la propria legittimazione sostanziale, la cessionaria è tenuta a produrre la sola Gazzetta Ufficiale, nel caso in cui, sulla base dei requisiti indicati nell'avviso di cessione, i crediti ceduti siano individuabili agevolmente;
qualora, invece, il predetto avviso non contenga indicazioni chiare da cui evincere che il credito azionato in giudizio rientra nell'operazione di cessione, parte cessionaria è tenuta a dimostrare la propria legittimazione sostanziale attraverso diversi mezzi di prova quali, a titolo esemplificativo, il contratto di cessione in cui vi sia la specificazione dei crediti ceduti ovvero la comunicazione, inviata dal cedente al debitore, dell'intervenuta cessione.
9. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che risulta provata la sola cessione del credito per cui è causa dall'originaria creditrice Findomestic S.p.A. a atteso che Controparte_4
risulta presente in atti l'attestazione da parte della detta originaria creditrice dell'avvenuta cessione.
Tuttavia, in merito alla cessione da Si Portfolio S.r.l. a si rileva che, ai fini Controparte_5
della prova della cessione dello specifico credito, è presente in atti la sola Gazzetta Ufficiale contente l'avviso di cessione (parte seconda n. 94 dell'11.08.2012), che, tuttavia, non è idonea a provare che il credito per cui è causa sia stato inserito nel relativo contratto di cessione.
Invero, dall'esame della Gazzetta Ufficiale in parola emerge che comunicava di Controparte_5
aver acquisito da tutti i crediti di cui la stessa si era resa cessionaria con i contratti - Controparte_4 per quanto qui di interesse - conclusi con Findomestic S.p.A. in data 22.02.2008, 10.06.2008,
06.08.2008, 08.10.2008, 12.11.2008, 27.01.2009, 17.02.2009 e 27.04.2009.
Ebbene, atteso che non si ha contezza della data in cui è stato concluso il contratto tra
Findomestic S.p.A. e non si ha prova che nei predetti contratti di cessione, Controparte_4
pagina 7 di 9 indicati nella Gazzetta Ufficiale dell'11.08.2012, sia incluso anche il credito vantato nei confronti dell'opponente.
Nè a tal fine è idonea la missiva inviata da Si Portfolio S.r.l. a Findomestic S.p.A. e contenente l'asserito contratto di cessione concluso con la stessa, atteso che detto contratto non risulta sottoscritto da Findomestic S.p.A. e non vi è alcuna indicazione nello stesso della specifica cessione del credito per cui è causa.
Inoltre, si rileva che non risulta provata neanche la cessione del credito per cui è causa da
[...] all'odierna opposta, in quanto la pubblicazione della comunicazione di cessione nella CP_5
Gazzetta Ufficiale fa riferimento ai crediti di cui Si Portofolio S.r.l. si era resa cessionaria, relativamente ai quali, come visto, non vi è prova dell'inclusione del credito vantato nei confronti dell'opponente.
Le lettere di messa in mora inviate dell'odierna opposta all'opponente non hanno alcuna efficacia in quanto provenienti dalla stessa cessionaria e non dal cedente.
Pertanto, nulla è stato provato in merito alla titolarità del credito in capo a e a Controparte_5
Best Capital Italia S.r.l. e, non potendo quest'ultima riscuotere un credito di cui non risulta titolare, si ritiene che parte opposta non sia fornita del diritto di agire nei confronti di parte opponente in merito al credito per cui è causa.
Va dichiarata inammissibile la documentazione depositata dall'opposta nella memoria di cui all'art. 171 ter, c. I, n. 3), c.p.c., poiché prodotta tardivamente, oltre lo spirare del termine preclusivo previsto dall'art. 171 ter, c. I, n. 2), c.p.c., e non valevole quale prova contraria, atteso che il difetto di legittimazione attiva è stato eccepito da parte opponente nella memoria di cui all'art. 171 ter, c. I, n. 1), c.p.c.
10. Per tali ragioni, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 8 di 9 2) condanna alla refusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 2.900,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 11.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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