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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AR EN AT Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1121/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZE EL e dell'avv. BOMBELLI GIULIA ( ) VIA C.F._2
CERVA 8 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA CERVA 8 MILANO presso il difensore avv. ZE EL
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 17 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIALE CECCARINI 118 47838 RICCIONE presso lo studio dell'avv. ARDUINI
SARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito: in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Tribunale di
Milano n. 9187/2024, pubblicata il 24 ottobre 2024 e non notificata, e, per l'effetto:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inefficacia del recesso esercitato da
[...]
con la missiva dell'11 novembre 2020; CP_1
- nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento di al Contratto Controparte_1
d'opera, nonché all'art. 2 della Scrittura Privata, stipulati tra le parti in data 27 maggio
2019; e per l'effetto, condannarla all'adempimento del Contratto e della Scrittura
Privata, corrispondendo a favore del sig. la somma a lui dovuta da quantificarsi Pt_1
in € 188.759,14, o la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa.
Con refusione di spese e compensi, incluse quelle di primo grado.
In via istruttoria:
- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che il giorno 12.6.2020 si è recato insieme al sig. presso la Parte_1
sede operativa della società sita in Flero (BS), via Francesco Lana 52 (cap 25020);
pagina 2 di 17 2) vero che erano presenti presso la sede operativa della società l'avv. Matteo Frau e l'ing. Parte_2
3) vero che il sig. ha chiesto di entrare nel laboratorio di CH;
Parte_1
4) vero che l'avv. Matteo Frau e l'ing. hanno impedito l'accesso al Parte_2
sig. . Parte_1
Si indica come teste:
- il sig. , CF. , residente a [...] C.F._3
Cortivo n. 30, 24010.
- Inoltre, ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:
(i) a CH e all di Brescia, di esibire il Registro di carico e scarico Controparte_2
dei contrassegni di Stato, cartacei e telematici, acquistati nel periodo 1.1.2020 –
30.6.2021;
(ii) a CH, di esibire il registro dei Documenti di Accompagnamento Semplice;
(iii) a CH, di esibire le richieste di rimborso delle accise presentate all CP_2
di Brescia nel periodo 1.1.2020 – 30.6.2021;
[...]
(iv) a CH, di esibire il registro dei prodotti finiti.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
- ogni contraria istanza disattesa;
In via principale:
- rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, attesa la legittimità del recesso ed in subordine essendosi il contratto risolto per inadempimento del sig.
[...]
e conseguentemente confermare integralmente la sentenza di primo grado. Parte_1
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di condanna di al pagamento di qualsivoglia Controparte_1
somma a favore del sig. , operare la compensazione tra le somme Parte_1
pagina 3 di 17 eventualmente dovute dalla società appellata al a titolo di provvigioni percepite e Pt_1
non dovute e/o di compenso nella misura risultante dagli atti e documenti per cui è causa.
- Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione delle spese a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale ha così riassunto il processo di primo grado:
“Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Milano la chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di accertare e dichiarare l'inefficacia del recesso esercitato dalla convenuta con la missiva dell'11/11/2020; in subordine, condannare la convenuta a corrispondere all'attore il compenso dovuto ai sensi dell'art. 6 del Contratto per tutta la durata convenzionale del medesimo, nonché ai sensi della Scrittura Privata relativa ai canoni di locazione;
in ulteriore subordine, condannarla ex art. 2237 c.c. al pagamento delle spese sostenute e del compenso per l'opera svolta dall'attore sino alla data del recesso;
sempre in via preliminare, emettere, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva a carico della convenuta per l'importo di €
37.537,03; nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1
al contratto d'opera stipulato con il sig. in data 27/05/2019 e, per l'effetto, Pt_1
condannarla: -all'adempimento del contratto ed al pagamento del compenso dovuto all'attore nella misura accertata in corso di causa;
-ad astenersi dal tenere condotte ostruzionistiche ai danni dell'attore e condannarla a corrispondergli, ai sensi l'art. 614 bis c.p.c., un importo non inferiore ad € 500,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna;
-a risarcire al tutti i danni patiti e patiendi; sempre nel merito, accertare e dichiarare Pt_1
pagina 4 di 17 l'inadempimento della convenuta all'art. 2 della scrittura privata del 27/05/2019 e per l'effetto condannarla ex art. 1453 c.c. all'adempimento della medesima scrittura, corrispondendo all'attore la somma dovutagli e quantificata in corso di causa;
ancora nel merito, condannarla ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche in via equitativa, al risarcimento del danno da perdita di chances subito dal;
in ogni caso, con vittoria di spese, Pt_1
compensi, c.p.a. e IVA.
Costituendosi in giudizio la convenuta, chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c.; in via principale e nel merito, il rigetto integrale di tutte le domande avversarie in quanto infondate, attesa la legittimità del recesso e, in subordine, la risoluzione per inadempimento di parte attrice del contratto d'opera, con declaratoria che nulla è dovuto al;
in via subordinata, in caso di condanna della Pt_1
convenuta, la compensazione tra le somme dovute dalla all'attore con CP_1
quanto corrispostogli a titolo di provvigioni non dovute e/o di compenso, nella misura accertata in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre 15%, cpa e IVA.
Respinta l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. ed istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., produzione documentale e prova orale, all'udienza del 18/06/24 le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190
c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.”
Con sentenza n. 9187/2024 emessa in data 23.10.2024 e pubblicata il 24.10.2024 nel giudizio RG. n. 799/2021 dal Tribunale di Milano, il primo giudice ha rigettato «tutte» le domande dell'esponente, concludendo che «i compensi pretesi in vigenza di contratto
(giugno/novembre 2020)» sarebbero «non dovuti in ragione dell'eccezione di inadempimento non superata dall'attore»; mentre, «quelli successivi al recesso fino alla scadenza naturale del contratto» sarebbero «non dovuti per essersi il contratto risolto per giusta causa». pagina 5 di 17 Impugna la sentenza , concludendo come sopra riportato lamentando: Pt_1
PRIMO MOTIVO DI APPELLO. Omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda del sig. di condanna di CH al pagamento del Compenso Variabile sulla Pt_1
Produzione per il primo semestre del 2020.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO. Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'eccezione di inadempimento sollevata da CH «fondata e non contraria a buona fede»
TERZO MOTIVO DI APPELLO. Erroneità della Sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha applicato l'art. 2119 c.c.
Si costituisce CH chiedendo la conferma della sentenza di prime cure e concludendo come sopra precisato.
La causa viene decisa ex art. 350 bis c.p.c. al 14.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO. Omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda del sig. di condanna di CH al pagamento del Compenso Variabile sulla Pt_1
Produzione per il primo semestre del 2020.
Ai sensi dell'articolo 6 del contratto d'opera stipulato tra le parti, è stato convenuto che,
a decorrere dal 1° gennaio 2020, al sig. sarebbe spettato, oltre al compenso fisso Pt_1
pattuito, anche un emolumento aggiuntivo di natura variabile, da corrispondersi con cadenza semestrale, parametrato alla produzione effettivamente realizzata dalla struttura produttiva. Tale compenso variabile, definito “Compenso Variabile sulla Produzione”
(cfr. doc. n. 3), è stato articolato come segue:
• Euro 0,05 (cinque centesimi) oltre IVA, ove applicabile, per ciascuna unità di prodotto riferibile alla prima linea produttiva (ossia, busta + cartoncino);
pagina 6 di 17 • Euro 0,03 (tre centesimi) oltre IVA, ove applicabile, per ciascuna unità di prodotto riferibile alla seconda linea produttiva (ossia, solo busta).
È stato altresì stabilito che l'ammontare complessivo annuo del suddetto compenso variabile non potesse eccedere la somma di Euro 250.000,00
(duecentocinquantamila/00), e che le relative spettanze dovessero essere liquidate in due rate semestrali, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.
Parte attrice in primo grado ha formulato, sia anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado (cfr. docc. nn. 24 e 27), sia nel corso dello stesso procedimento, formale richiesta di pagamento nei confronti della controparte, per l'importo di Euro
8.001,54, a titolo di Compenso Variabile sulla Produzione maturato nel primo semestre dell'anno 2020.
Parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa al pagamento del compenso variabile per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, limitandosi a decidere esclusivamente in merito alle spettanze maturate nel periodo da giugno a novembre 2020, nonché a quelle riferibili al periodo successivo al recesso fino alla naturale scadenza del contratto (cfr. pag. 6 della
Sentenza).
La Corte osserva.
Il motivo è fondato.
Risulta documentalmente provato che il abbia ottemperato a tutte le obbligazioni Pt_1
contrattuali previste per il periodo in questione, come risulta dagli atti di causa (cfr. docc. da n. 32 a n. 46).
Il medesimo Tribunale ha espressamente riconosciuto che, dalla documentazione epistolare versata in atti — e, segnatamente, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nel periodo compreso tra il mese di giugno 2019 e quello di maggio 2020 (cfr. pag. 4 pagina 7 di 17 della Sentenza) — si evince in modo inequivocabile l'effettivo svolgimento, da parte dell'odierno appellante, di tutte le prestazioni contrattualmente previste.
A conferma di tale circostanza, si rileva che, nel medesimo arco temporale, la società
CH ha provveduto a corrispondere al sig. l'intero ammontare del compenso fisso Pt_1
contrattualmente pattuito, senza formulare alcuna riserva né sollevare contestazioni, anche solo parziali, in ordine alla qualità, quantità o regolarità dell'attività espletata dal prestatore d'opera. Tale comportamento concludente consente ragionevolmente di ritenere che le prestazioni oggetto di contratto siano state rese concretamente.
Soltanto in data 7 agosto 2020, mediante comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica (cfr. doc. n. 53), CH ha formulato, per la prima volta, una contestazione in ordine a un inadempimento del sig. rispetto agli obblighi derivanti dal contratto Pt_1
d'opera.
Da quanto sopra premesso consegue che per il primo semestre 2020 sia dovuto all'appellante anche il compenso variabile.
Ai fini della corretta determinazione del Compenso Variabile sulla Produzione spettante al sig. occorrerebbe individuare il numero di unità di prodotto effettivamente Pt_1
fabbricate dalla società convenuta nel periodo di riferimento. Tuttavia, si rileva che CH ha omesso di fornire, all'appellante prima e al Tribunale (in sede di contenzioso) poi, i dati relativi alla produzione, nonostante le richieste formulate in tal senso (cfr. docc. nn.
64, 65 e 67 fasc. parte attrice primo grado).
Sotto il profilo probatorio parte attrice in primo grado ha allegato e provato che, in base ai dati di produzione a lei disponibili, CH, nel primo semestre del 2020, ha fabbricato n.
156.893 unità di prodotto della prima linea (doc. n. 24). L'importo richiesto quale
Compenso Variabile sulla Produzione è stato ottenuto moltiplicando i 156.893 prodotti della prima linea per € 0,05 (doc. n. 27), come da previsioni contrattuali (doc. n. 3, art. 6). pagina 8 di 17 Non vi è alcuna specifica contestazione sui dati della produzione forniti da , né Pt_3
parte appellata ha mai prodotto i dati per un diverso conteggio;
anzi mai la società appellata ha indicato quali potessero essere i calcoli corretti, contestando -invece-
l'esatto adempimento del consulente.
Con riferimento ai conteggi, con e-mail del 7 agosto 2020, CH ha contestato per la prima volta l'inadempimento del professionista al Contratto (doc. n. 53), riservandosi di operare i conteggi per il pagamento del Compenso Variabile sulla Produzione;
riserva peraltro mai sciolta.
Secondo questa Corte deve operare nella fattispecie il c.d. principio di vicinanza della prova (definito, come noto, da Cass. Sez. U. 30/10/2001, n. 13533, come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere «ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione»).
Non si tratta di autorizzare deroghe alla regola di ripartizione dei temi di prova che impone all'attore la conferma dei fatti costitutivi della situazione attiva invocata e al convenuto la dimostrazione dell'inefficacia dei primi o dell'operare di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ma di consentire una corretta lettura dell'articolo 2697 c.c., così da non rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.
Al fine di mitigare «l'impossibilità dell'acquisizione simmetrica» dei mezzi di prova
(Cassazione, sez. I, 13853 del 2019), deve ritenersi che -nella fattispecie- parte appellante avrebbe dovuto fornire -quantomeno allegare- una diversa possibilità di calcolo del Compenso Variabile sulla Produzione, avendo lei sola gli elementi probatori per poterlo fare.
La mancata produzione di elementi che erano nella sola disponibilità della parte appellata, tenuto conto del principio di vicinanza della prova, consente a questa Corte di pagina 9 di 17 valutare negativamente la mancata allegazione e produzione dei dati utili per un diverso conteggio (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 25603/2023).
Conseguentemente, la sentenza di prime cure su tale domanda deve essere riformata.
Questa Corte riconosce al professionista a titolo di Compenso Variabile sulla
Produzione l'importo di Euro 8.001,54, maturato nel primo semestre dell'anno 2020, oltre interessi dal 1.7.2020 al saldo.
2.- SECONDO MOTIVO DI APPELLO. Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'eccezione di inadempimento sollevata da CH «fondata e non contraria a buona fede».
Lamenta il , con il secondo motivo di gravame, che il Tribunale di Milano Pt_1
avrebbe errato nel ritenere la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla società.
Correttamente il Tribunale di Milano ha rilevato che il non ha dimostrato l'esatto Pt_1
adempimento del contratto nel periodo in contestazione, essendosi limitato a produrre corrispondenza dalla quale sarebbe dato evincere unicamente il tentativo di acquisizione di clientela, ben lungi dunque dal novero delle attività oggetto di pattuizione, consistenti nel controllo, gestione, coordinamento della produzione e del personale, studio e ricerca di nuovi prodotti.
Si ribadisce – in aderenza a quanto espresso in sentenza – che l'appellante non ha fornito alcuna dimostrazione del proprio adempimento e, perciò, del proprio ulteriore credito, essendosi resa del tutto inadempiente al contratto per cui è causa.
Inoltre è rimasta indimostrata l'affermazione secondo la quale l'immobilità del Pt_1
sarebbe conseguenza dell'atteggiamento ostruzionistico posto in essere dalla società.
Per provare la propria tesi, lamenta che la appellata gli avrebbe impedito Pt_1
l'accesso al sito produttivo di CH. pagina 10 di 17 La Corte rileva che, proprio dalla documentazione prodotta dall'appellante (sub doc. 50)
l'episodio lamentato avrebbe una lettura ben diversa.
Con mail del 12 maggio il professionista scriveva: “Buongiorno, come saprete, ho lasciato l'immobile di viale Jenner a Milano. Mi sono trasferito in provincia di Bergamo
e, tra qualche giorno, dovrei aver ultimato la sistemazione della nuova abitazione dopo il trasloco. Vi ho già anticipato che vorrei incontrarmi con Voi e, pertanto, sono a richiederVi un incontro c/o la nuova sede di che, tra I'altro, non ho mai CP_1
visitato. Da lunedì 18 maggio, per me ogni giorno va bene. Fatemi sapere quando siete disponibili e comunicatemi data e ora dell' appuntamento. Grazie. Cordialità Parte_1
”
[...]
Dopo 45 minuti dall'invio di questa mai CH rispondeva al porfessionista.
“Buongiorno Prendo nota del tuo trasloco in modo da poter chiudere la Parte_1
posizione di viale Jenner definitivamente.
Per quanto riguarda l'incontro lo posticiperei a dopo la convocazione del CdA per la discussione dei bilanci che dovrebbe essere a breve.
Il fatto che tu non abbia potuto vedere la nuova sede è dovuto dalla conclusione dei lavori avvenuta in febbraio e successivamente è arrivato il corona virus a destabilizzare tutto.
Quindi non preoccuparti che ti mostrerò volentieri la nuova sede non appena possibile.
A presto Buona giornata ”. Parte_4
Secondo questa Corte la risposta della CH appare da una parte estremamente tempestiva, dall'altra volta a rassicurare il consulente sui tempi e motivazioni che rendevano opportuno differire l'incontro: non si rinviene in tale comportamento alcun comportamento ostruzionistico.
pagina 11 di 17 Lo stesso dicasi per l'episodio del 12.6.2020 che l'appellante ritiene indicativo della volontà dell'azienda di escluderlo, impedendogli di accedere ai locali di Flero.
Il giorno 11.6.2020, scrive a CH la seguente mail: Pt_1
“Buongiorno chiedo scusa per il disturbo ma vorrei far chiarezza in merito alla posizione in oggetto. Mi sento in imbarazzo nell'essere insistente con il signor Per_1
che è a disagio quanto me, relativamente al pagamento in oggetto. Dato che la decisione dipende da voi, fatemi sapere i vostri intendimenti, in modo che possa fare, a mia volta, valutazioni del caso. Vi confesso che questo atteggiamento mi sorprende e confido nel fatto che si tratti di una semplice mancanza di collegamento fra voi e
l'amministrazione. Resto in attesa di un cortese riscontro e vi saluto.
Parte_1
PS. Vi confermo che domani pomeriggio sarò a Flero'”
Risponde : “ Buongiorno SA Sei il benvenuto ma domani Parte_4
noi siamo impegnati su altri fronti e quindi non abbiamo tempo da dedicarti all'incontro'.
Con chi lo hai organizzato ?
Facci sapere comunque la fattura sarà sbloccata. potresti farci avere anche una breve relazione sul tuo operato come giustificativo da apporre alla fattura ?
Grazie, a presto
Parte_4
Anche in questo episodio non pare potersi rinvenire alcun atteggiamento della CH volto ad ostacolare il consulente, nel normale svolgimento delle attività cui era preposto.
pagina 12 di 17 La condotta del sig. , che si è recato presso la sede aziendale il giorno successivo Pt_1
alla ricezione della suddetta comunicazione, pur essendo pienamente edotto dell'indisponibilità della controparte, appare -peraltro- priva di giustificazione logica.
È evidente, infatti, che il sig. - consapevole dell'impossibilità di ottenere un Pt_1
incontro- sceglieva deliberatamente di presentarsi presso i locali aziendali, con l'unico scopo di ottenere una conferma di quanto già noto o, comunque, di “forzare” una situazione rispetto alla quale aveva avuto una risposta immediata negativa ad una richiesta -senza alcun preavviso- di essere ricevuto.
L'atteggiamento di risposta non appare ostile e, d'altra parte, la mancanza di preavviso può verosimilmente costituire un problema di gestione per gli appuntamenti, soprattutto quando l'oggetto di quest'ultimo sarebbe stato particolarmente delicato e necessitava di tempo e attenzione adeguata.
Tale logica deduzione trova conferma nella mail di risposta dell'appellante datata
11.6.2020 (doc. 15) ”Peccato che non ci incontriamo. Per quanto riguarda i feedback, come ti ho già detto, mercoledì riceverai copia delle mail da me inviate ai potenziali clienti e una relazione chiarificatrice del mio operato. Ti ringrazio per lo sblocco del pagamento della fattura e, a proposito del giustificativo che mi chiedi, credo sia opportuno un incontro. Io attualmente ricevo un compenso a fronte di un contratto e ti ribadìsco la mia disponibilità a modificarne i contenuti e a valutare un nuovo ruolo in seno all'azienda, così come mi avevi ventilato nella riunione del 14 dicembre 2019' Da quella data ho inviato svariate mail nelle quali davo la mia completa disponibilità, come
è giusto che sia, per rendermi utile in seno all' azienda, purtroppo, per motivi che non conosco, non ho mai ricevuto risposte in merito. Ciononostante, ti ribadisco la mia volontà di incontrarti per chiarire definitivamente il mio ruolo e considerare un mio ricollocamento. spero tu possa fissarmi un incontro quanto prima. Aspetto tue notizie a breve. Grazie- Buona giornata” pagina 13 di 17 L'appellante, in estrema sintesi, chiedeva alla controparte di poter rivalutare l'accordo contrattuale;
lo scambio di mail risulta concludente per ritenere che i rapporti tra le parti fossero ancora improntati a reciproca collaborazione.
Va perciò confermata la decisione del primo Giudice che ha rigettato le richieste istruttorie, ritenendo i capitoli di prova “non rilevanti ai fini della decisione”, poiché gli episodi invocati assumono -alla luce della documentazione prodotta- un significato
“neutro” rispetto alla lamentata mancata collaborazione di CH.
Quanto, poi, all'e-mail in data 26 giugno 2020 (doc. n. 10 fasc. parte attrice primo grado), con la quale «la ha fornito all'attore informazioni utili CP_1
all'acquisizione degli ordini», si osserva quanto segue.
Vero è che la risposta della società è arrivata più di un mese dopo l'iniziale richiesta del sig. (doc. n. 7), peraltro trattasi di un rapporto in cui (evidentemente) le parti Pt_1
avevano perso fiducia l'una nell'altra sicchè il relativo ritardo non può considerarsi inadempimento da parte di CH.
In tal senso depone il tono di risposta della mail 11.6.2020 (doc. 10) proveniente da e indirizzata a CH;
quest'ultima aveva comunicato al professionista quanto Pt_1
segue: “…la fattura sarà sbloccata. Potresti farci avere anche una breve relazione sul tuo operato come giustificativo da apporre alla fattura?
, in risposta, precisava che il proprio compenso derivava da un preciso contratto Pt_1
con l'azienda, sicchè quest'ultima non lo poteva condizionare ad una rendicontazione del suo operato e lamentava di non aver potuto presentare personalmente -come avrebbe voluto- i suoi “progetti”.
La sentenza di primo grado, sul punto va confermata.
Nel contesto dei rapporti contrattuali tra una società e un professionista, il vincolo fiduciario costituisce elemento essenziale e presupposto implicito della collaborazione. pagina 14 di 17 Tale rapporto si fonda su un intuitus personae, ovvero sulla fiducia riposta dalla società nella competenza, nella lealtà e nella riservatezza del professionista incaricato.
Il venir meno del rapporto fiduciario, pur non integrando di per sé un inadempimento contrattuale in senso stretto, può assumere rilevanza giuridica tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., ove si traduca in una condotta incompatibile con la prosecuzione del rapporto.
In particolare: può configurarsi una giusta causa di recesso unilaterale, soprattutto nei contratti d'opera professionale o di consulenza continuativa, ove la fiducia reciproca sia condizione imprescindibile.
TERZO MOTIVO DI APPELLO. Erroneità della Sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha applicato l'art. 2119 c.c.
Il sig. impugna anche il capo della Sentenza in cui il Tribunale ha invocato Pt_1
l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., adducendo quale giusta causa di recesso «oltre al grave inadempimento (…), il comportamento del che Pt_1
(…) ha illegittimamente mutato la destinazione d'uso dei locali di Milano, Viale Jenner
n. 12/A». Premesso ciò, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda del sig. Pt_1
avente ad oggetto i compensi «successivi al recesso fino alla scadenza naturale del rapporto» (cfr. pp.
5-6 della Sentenza)
L'appellante lamenta che nella fattispecie non sussista alcuna giusta causa di recesso.
La Corte osserva che la sussistenza della giusta causa di recesso è ricavabile anzitutto dall' inadempimento dell'obbligazione da parte del . Come detto, quest'ultimo Pt_1
non ha provato di aver eseguito le prestazioni oggetto di contratto che qui si ribadiscono: controllo, gestione, coordinamento della produzione e del personale, studio e ricerca di nuovi prodotti.
pagina 15 di 17 Inoltre, lo stesso giorno in cui le parti hanno stipulato il contratto di consulenza, hanno altresì concluso un accordo collegato che -dando espressamente atto (quale premessa) del contratto di consulenza- prevedeva: “La Committente si impegna a mantenere in essere il contratto di locazione relativo ai locali di Milano, viale Jenner n. 12/A e a corrisponderne i relativi canoni. Tale impegno cesserà al termine del Contratto, salvo che il Collaboratore non comunichi anticipatamente alla committente di non volerne più disporre. In tale ultimo caso la Committente corrisponderà al collaboratore, a decorrere dal mese successivo alla cessazione del contratto di locazione, un compenso mensile aggiuntivo dell'importo lordo pari al canone di locazione da Essa risparmiato”.
E' pacifico in atti che il ha mutato la destinazione d'uso di uno dei due locali Pt_1
concessi in locazione, sottacendo la circostanza all'appellata, la quale apprendeva dell'avvenuta mutazione a seguito della ricezione della missiva del 22/01/2020 (doc. n. 6 del fascicolo di primo grado CH).
Tale comportamento tenuto dal professionista nel contratto collegato, sicuramente ha inciso ulteriormente nel rapporto fiduciario in essere e costituisce, unitamente all'inadempimento contrattuale, giusta causa di recesso.
La sentenza di primo grado, sul punto va -perciò- confermata.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. pagina 16 di 17 civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906; Cass. ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Le spese sono liquidate ex DM 147-2022, tenuto conto dell'effettivo valore della lite, euro 8.001,54, nei valori medi e , per il presente grado, escludendo la fase istruttoria non tenutasi.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 9187/2024, del Tribunale di Milano, pubblicata il 24 ottobre 2024, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di Euro 8.001,54, oltre interessi dal 1.7.2020;
[...]
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo grado nell'importo di
[...]
Euro 5.077,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali e per il presente grado nell'importo di Euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Milano, 14.10.2025
Il Presidente rel.
AR EN AT
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AR EN AT Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1121/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZE EL e dell'avv. BOMBELLI GIULIA ( ) VIA C.F._2
CERVA 8 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA CERVA 8 MILANO presso il difensore avv. ZE EL
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 17 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIALE CECCARINI 118 47838 RICCIONE presso lo studio dell'avv. ARDUINI
SARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito: in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Tribunale di
Milano n. 9187/2024, pubblicata il 24 ottobre 2024 e non notificata, e, per l'effetto:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inefficacia del recesso esercitato da
[...]
con la missiva dell'11 novembre 2020; CP_1
- nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento di al Contratto Controparte_1
d'opera, nonché all'art. 2 della Scrittura Privata, stipulati tra le parti in data 27 maggio
2019; e per l'effetto, condannarla all'adempimento del Contratto e della Scrittura
Privata, corrispondendo a favore del sig. la somma a lui dovuta da quantificarsi Pt_1
in € 188.759,14, o la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa.
Con refusione di spese e compensi, incluse quelle di primo grado.
In via istruttoria:
- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che il giorno 12.6.2020 si è recato insieme al sig. presso la Parte_1
sede operativa della società sita in Flero (BS), via Francesco Lana 52 (cap 25020);
pagina 2 di 17 2) vero che erano presenti presso la sede operativa della società l'avv. Matteo Frau e l'ing. Parte_2
3) vero che il sig. ha chiesto di entrare nel laboratorio di CH;
Parte_1
4) vero che l'avv. Matteo Frau e l'ing. hanno impedito l'accesso al Parte_2
sig. . Parte_1
Si indica come teste:
- il sig. , CF. , residente a [...] C.F._3
Cortivo n. 30, 24010.
- Inoltre, ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:
(i) a CH e all di Brescia, di esibire il Registro di carico e scarico Controparte_2
dei contrassegni di Stato, cartacei e telematici, acquistati nel periodo 1.1.2020 –
30.6.2021;
(ii) a CH, di esibire il registro dei Documenti di Accompagnamento Semplice;
(iii) a CH, di esibire le richieste di rimborso delle accise presentate all CP_2
di Brescia nel periodo 1.1.2020 – 30.6.2021;
[...]
(iv) a CH, di esibire il registro dei prodotti finiti.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
- ogni contraria istanza disattesa;
In via principale:
- rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, attesa la legittimità del recesso ed in subordine essendosi il contratto risolto per inadempimento del sig.
[...]
e conseguentemente confermare integralmente la sentenza di primo grado. Parte_1
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di condanna di al pagamento di qualsivoglia Controparte_1
somma a favore del sig. , operare la compensazione tra le somme Parte_1
pagina 3 di 17 eventualmente dovute dalla società appellata al a titolo di provvigioni percepite e Pt_1
non dovute e/o di compenso nella misura risultante dagli atti e documenti per cui è causa.
- Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione delle spese a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale ha così riassunto il processo di primo grado:
“Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Milano la chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di accertare e dichiarare l'inefficacia del recesso esercitato dalla convenuta con la missiva dell'11/11/2020; in subordine, condannare la convenuta a corrispondere all'attore il compenso dovuto ai sensi dell'art. 6 del Contratto per tutta la durata convenzionale del medesimo, nonché ai sensi della Scrittura Privata relativa ai canoni di locazione;
in ulteriore subordine, condannarla ex art. 2237 c.c. al pagamento delle spese sostenute e del compenso per l'opera svolta dall'attore sino alla data del recesso;
sempre in via preliminare, emettere, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva a carico della convenuta per l'importo di €
37.537,03; nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1
al contratto d'opera stipulato con il sig. in data 27/05/2019 e, per l'effetto, Pt_1
condannarla: -all'adempimento del contratto ed al pagamento del compenso dovuto all'attore nella misura accertata in corso di causa;
-ad astenersi dal tenere condotte ostruzionistiche ai danni dell'attore e condannarla a corrispondergli, ai sensi l'art. 614 bis c.p.c., un importo non inferiore ad € 500,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna;
-a risarcire al tutti i danni patiti e patiendi; sempre nel merito, accertare e dichiarare Pt_1
pagina 4 di 17 l'inadempimento della convenuta all'art. 2 della scrittura privata del 27/05/2019 e per l'effetto condannarla ex art. 1453 c.c. all'adempimento della medesima scrittura, corrispondendo all'attore la somma dovutagli e quantificata in corso di causa;
ancora nel merito, condannarla ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche in via equitativa, al risarcimento del danno da perdita di chances subito dal;
in ogni caso, con vittoria di spese, Pt_1
compensi, c.p.a. e IVA.
Costituendosi in giudizio la convenuta, chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c.; in via principale e nel merito, il rigetto integrale di tutte le domande avversarie in quanto infondate, attesa la legittimità del recesso e, in subordine, la risoluzione per inadempimento di parte attrice del contratto d'opera, con declaratoria che nulla è dovuto al;
in via subordinata, in caso di condanna della Pt_1
convenuta, la compensazione tra le somme dovute dalla all'attore con CP_1
quanto corrispostogli a titolo di provvigioni non dovute e/o di compenso, nella misura accertata in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre 15%, cpa e IVA.
Respinta l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. ed istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., produzione documentale e prova orale, all'udienza del 18/06/24 le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190
c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.”
Con sentenza n. 9187/2024 emessa in data 23.10.2024 e pubblicata il 24.10.2024 nel giudizio RG. n. 799/2021 dal Tribunale di Milano, il primo giudice ha rigettato «tutte» le domande dell'esponente, concludendo che «i compensi pretesi in vigenza di contratto
(giugno/novembre 2020)» sarebbero «non dovuti in ragione dell'eccezione di inadempimento non superata dall'attore»; mentre, «quelli successivi al recesso fino alla scadenza naturale del contratto» sarebbero «non dovuti per essersi il contratto risolto per giusta causa». pagina 5 di 17 Impugna la sentenza , concludendo come sopra riportato lamentando: Pt_1
PRIMO MOTIVO DI APPELLO. Omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda del sig. di condanna di CH al pagamento del Compenso Variabile sulla Pt_1
Produzione per il primo semestre del 2020.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO. Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'eccezione di inadempimento sollevata da CH «fondata e non contraria a buona fede»
TERZO MOTIVO DI APPELLO. Erroneità della Sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha applicato l'art. 2119 c.c.
Si costituisce CH chiedendo la conferma della sentenza di prime cure e concludendo come sopra precisato.
La causa viene decisa ex art. 350 bis c.p.c. al 14.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO. Omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda del sig. di condanna di CH al pagamento del Compenso Variabile sulla Pt_1
Produzione per il primo semestre del 2020.
Ai sensi dell'articolo 6 del contratto d'opera stipulato tra le parti, è stato convenuto che,
a decorrere dal 1° gennaio 2020, al sig. sarebbe spettato, oltre al compenso fisso Pt_1
pattuito, anche un emolumento aggiuntivo di natura variabile, da corrispondersi con cadenza semestrale, parametrato alla produzione effettivamente realizzata dalla struttura produttiva. Tale compenso variabile, definito “Compenso Variabile sulla Produzione”
(cfr. doc. n. 3), è stato articolato come segue:
• Euro 0,05 (cinque centesimi) oltre IVA, ove applicabile, per ciascuna unità di prodotto riferibile alla prima linea produttiva (ossia, busta + cartoncino);
pagina 6 di 17 • Euro 0,03 (tre centesimi) oltre IVA, ove applicabile, per ciascuna unità di prodotto riferibile alla seconda linea produttiva (ossia, solo busta).
È stato altresì stabilito che l'ammontare complessivo annuo del suddetto compenso variabile non potesse eccedere la somma di Euro 250.000,00
(duecentocinquantamila/00), e che le relative spettanze dovessero essere liquidate in due rate semestrali, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.
Parte attrice in primo grado ha formulato, sia anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado (cfr. docc. nn. 24 e 27), sia nel corso dello stesso procedimento, formale richiesta di pagamento nei confronti della controparte, per l'importo di Euro
8.001,54, a titolo di Compenso Variabile sulla Produzione maturato nel primo semestre dell'anno 2020.
Parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa al pagamento del compenso variabile per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, limitandosi a decidere esclusivamente in merito alle spettanze maturate nel periodo da giugno a novembre 2020, nonché a quelle riferibili al periodo successivo al recesso fino alla naturale scadenza del contratto (cfr. pag. 6 della
Sentenza).
La Corte osserva.
Il motivo è fondato.
Risulta documentalmente provato che il abbia ottemperato a tutte le obbligazioni Pt_1
contrattuali previste per il periodo in questione, come risulta dagli atti di causa (cfr. docc. da n. 32 a n. 46).
Il medesimo Tribunale ha espressamente riconosciuto che, dalla documentazione epistolare versata in atti — e, segnatamente, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nel periodo compreso tra il mese di giugno 2019 e quello di maggio 2020 (cfr. pag. 4 pagina 7 di 17 della Sentenza) — si evince in modo inequivocabile l'effettivo svolgimento, da parte dell'odierno appellante, di tutte le prestazioni contrattualmente previste.
A conferma di tale circostanza, si rileva che, nel medesimo arco temporale, la società
CH ha provveduto a corrispondere al sig. l'intero ammontare del compenso fisso Pt_1
contrattualmente pattuito, senza formulare alcuna riserva né sollevare contestazioni, anche solo parziali, in ordine alla qualità, quantità o regolarità dell'attività espletata dal prestatore d'opera. Tale comportamento concludente consente ragionevolmente di ritenere che le prestazioni oggetto di contratto siano state rese concretamente.
Soltanto in data 7 agosto 2020, mediante comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica (cfr. doc. n. 53), CH ha formulato, per la prima volta, una contestazione in ordine a un inadempimento del sig. rispetto agli obblighi derivanti dal contratto Pt_1
d'opera.
Da quanto sopra premesso consegue che per il primo semestre 2020 sia dovuto all'appellante anche il compenso variabile.
Ai fini della corretta determinazione del Compenso Variabile sulla Produzione spettante al sig. occorrerebbe individuare il numero di unità di prodotto effettivamente Pt_1
fabbricate dalla società convenuta nel periodo di riferimento. Tuttavia, si rileva che CH ha omesso di fornire, all'appellante prima e al Tribunale (in sede di contenzioso) poi, i dati relativi alla produzione, nonostante le richieste formulate in tal senso (cfr. docc. nn.
64, 65 e 67 fasc. parte attrice primo grado).
Sotto il profilo probatorio parte attrice in primo grado ha allegato e provato che, in base ai dati di produzione a lei disponibili, CH, nel primo semestre del 2020, ha fabbricato n.
156.893 unità di prodotto della prima linea (doc. n. 24). L'importo richiesto quale
Compenso Variabile sulla Produzione è stato ottenuto moltiplicando i 156.893 prodotti della prima linea per € 0,05 (doc. n. 27), come da previsioni contrattuali (doc. n. 3, art. 6). pagina 8 di 17 Non vi è alcuna specifica contestazione sui dati della produzione forniti da , né Pt_3
parte appellata ha mai prodotto i dati per un diverso conteggio;
anzi mai la società appellata ha indicato quali potessero essere i calcoli corretti, contestando -invece-
l'esatto adempimento del consulente.
Con riferimento ai conteggi, con e-mail del 7 agosto 2020, CH ha contestato per la prima volta l'inadempimento del professionista al Contratto (doc. n. 53), riservandosi di operare i conteggi per il pagamento del Compenso Variabile sulla Produzione;
riserva peraltro mai sciolta.
Secondo questa Corte deve operare nella fattispecie il c.d. principio di vicinanza della prova (definito, come noto, da Cass. Sez. U. 30/10/2001, n. 13533, come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere «ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione»).
Non si tratta di autorizzare deroghe alla regola di ripartizione dei temi di prova che impone all'attore la conferma dei fatti costitutivi della situazione attiva invocata e al convenuto la dimostrazione dell'inefficacia dei primi o dell'operare di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ma di consentire una corretta lettura dell'articolo 2697 c.c., così da non rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.
Al fine di mitigare «l'impossibilità dell'acquisizione simmetrica» dei mezzi di prova
(Cassazione, sez. I, 13853 del 2019), deve ritenersi che -nella fattispecie- parte appellante avrebbe dovuto fornire -quantomeno allegare- una diversa possibilità di calcolo del Compenso Variabile sulla Produzione, avendo lei sola gli elementi probatori per poterlo fare.
La mancata produzione di elementi che erano nella sola disponibilità della parte appellata, tenuto conto del principio di vicinanza della prova, consente a questa Corte di pagina 9 di 17 valutare negativamente la mancata allegazione e produzione dei dati utili per un diverso conteggio (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 25603/2023).
Conseguentemente, la sentenza di prime cure su tale domanda deve essere riformata.
Questa Corte riconosce al professionista a titolo di Compenso Variabile sulla
Produzione l'importo di Euro 8.001,54, maturato nel primo semestre dell'anno 2020, oltre interessi dal 1.7.2020 al saldo.
2.- SECONDO MOTIVO DI APPELLO. Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'eccezione di inadempimento sollevata da CH «fondata e non contraria a buona fede».
Lamenta il , con il secondo motivo di gravame, che il Tribunale di Milano Pt_1
avrebbe errato nel ritenere la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla società.
Correttamente il Tribunale di Milano ha rilevato che il non ha dimostrato l'esatto Pt_1
adempimento del contratto nel periodo in contestazione, essendosi limitato a produrre corrispondenza dalla quale sarebbe dato evincere unicamente il tentativo di acquisizione di clientela, ben lungi dunque dal novero delle attività oggetto di pattuizione, consistenti nel controllo, gestione, coordinamento della produzione e del personale, studio e ricerca di nuovi prodotti.
Si ribadisce – in aderenza a quanto espresso in sentenza – che l'appellante non ha fornito alcuna dimostrazione del proprio adempimento e, perciò, del proprio ulteriore credito, essendosi resa del tutto inadempiente al contratto per cui è causa.
Inoltre è rimasta indimostrata l'affermazione secondo la quale l'immobilità del Pt_1
sarebbe conseguenza dell'atteggiamento ostruzionistico posto in essere dalla società.
Per provare la propria tesi, lamenta che la appellata gli avrebbe impedito Pt_1
l'accesso al sito produttivo di CH. pagina 10 di 17 La Corte rileva che, proprio dalla documentazione prodotta dall'appellante (sub doc. 50)
l'episodio lamentato avrebbe una lettura ben diversa.
Con mail del 12 maggio il professionista scriveva: “Buongiorno, come saprete, ho lasciato l'immobile di viale Jenner a Milano. Mi sono trasferito in provincia di Bergamo
e, tra qualche giorno, dovrei aver ultimato la sistemazione della nuova abitazione dopo il trasloco. Vi ho già anticipato che vorrei incontrarmi con Voi e, pertanto, sono a richiederVi un incontro c/o la nuova sede di che, tra I'altro, non ho mai CP_1
visitato. Da lunedì 18 maggio, per me ogni giorno va bene. Fatemi sapere quando siete disponibili e comunicatemi data e ora dell' appuntamento. Grazie. Cordialità Parte_1
”
[...]
Dopo 45 minuti dall'invio di questa mai CH rispondeva al porfessionista.
“Buongiorno Prendo nota del tuo trasloco in modo da poter chiudere la Parte_1
posizione di viale Jenner definitivamente.
Per quanto riguarda l'incontro lo posticiperei a dopo la convocazione del CdA per la discussione dei bilanci che dovrebbe essere a breve.
Il fatto che tu non abbia potuto vedere la nuova sede è dovuto dalla conclusione dei lavori avvenuta in febbraio e successivamente è arrivato il corona virus a destabilizzare tutto.
Quindi non preoccuparti che ti mostrerò volentieri la nuova sede non appena possibile.
A presto Buona giornata ”. Parte_4
Secondo questa Corte la risposta della CH appare da una parte estremamente tempestiva, dall'altra volta a rassicurare il consulente sui tempi e motivazioni che rendevano opportuno differire l'incontro: non si rinviene in tale comportamento alcun comportamento ostruzionistico.
pagina 11 di 17 Lo stesso dicasi per l'episodio del 12.6.2020 che l'appellante ritiene indicativo della volontà dell'azienda di escluderlo, impedendogli di accedere ai locali di Flero.
Il giorno 11.6.2020, scrive a CH la seguente mail: Pt_1
“Buongiorno chiedo scusa per il disturbo ma vorrei far chiarezza in merito alla posizione in oggetto. Mi sento in imbarazzo nell'essere insistente con il signor Per_1
che è a disagio quanto me, relativamente al pagamento in oggetto. Dato che la decisione dipende da voi, fatemi sapere i vostri intendimenti, in modo che possa fare, a mia volta, valutazioni del caso. Vi confesso che questo atteggiamento mi sorprende e confido nel fatto che si tratti di una semplice mancanza di collegamento fra voi e
l'amministrazione. Resto in attesa di un cortese riscontro e vi saluto.
Parte_1
PS. Vi confermo che domani pomeriggio sarò a Flero'”
Risponde : “ Buongiorno SA Sei il benvenuto ma domani Parte_4
noi siamo impegnati su altri fronti e quindi non abbiamo tempo da dedicarti all'incontro'.
Con chi lo hai organizzato ?
Facci sapere comunque la fattura sarà sbloccata. potresti farci avere anche una breve relazione sul tuo operato come giustificativo da apporre alla fattura ?
Grazie, a presto
Parte_4
Anche in questo episodio non pare potersi rinvenire alcun atteggiamento della CH volto ad ostacolare il consulente, nel normale svolgimento delle attività cui era preposto.
pagina 12 di 17 La condotta del sig. , che si è recato presso la sede aziendale il giorno successivo Pt_1
alla ricezione della suddetta comunicazione, pur essendo pienamente edotto dell'indisponibilità della controparte, appare -peraltro- priva di giustificazione logica.
È evidente, infatti, che il sig. - consapevole dell'impossibilità di ottenere un Pt_1
incontro- sceglieva deliberatamente di presentarsi presso i locali aziendali, con l'unico scopo di ottenere una conferma di quanto già noto o, comunque, di “forzare” una situazione rispetto alla quale aveva avuto una risposta immediata negativa ad una richiesta -senza alcun preavviso- di essere ricevuto.
L'atteggiamento di risposta non appare ostile e, d'altra parte, la mancanza di preavviso può verosimilmente costituire un problema di gestione per gli appuntamenti, soprattutto quando l'oggetto di quest'ultimo sarebbe stato particolarmente delicato e necessitava di tempo e attenzione adeguata.
Tale logica deduzione trova conferma nella mail di risposta dell'appellante datata
11.6.2020 (doc. 15) ”Peccato che non ci incontriamo. Per quanto riguarda i feedback, come ti ho già detto, mercoledì riceverai copia delle mail da me inviate ai potenziali clienti e una relazione chiarificatrice del mio operato. Ti ringrazio per lo sblocco del pagamento della fattura e, a proposito del giustificativo che mi chiedi, credo sia opportuno un incontro. Io attualmente ricevo un compenso a fronte di un contratto e ti ribadìsco la mia disponibilità a modificarne i contenuti e a valutare un nuovo ruolo in seno all'azienda, così come mi avevi ventilato nella riunione del 14 dicembre 2019' Da quella data ho inviato svariate mail nelle quali davo la mia completa disponibilità, come
è giusto che sia, per rendermi utile in seno all' azienda, purtroppo, per motivi che non conosco, non ho mai ricevuto risposte in merito. Ciononostante, ti ribadisco la mia volontà di incontrarti per chiarire definitivamente il mio ruolo e considerare un mio ricollocamento. spero tu possa fissarmi un incontro quanto prima. Aspetto tue notizie a breve. Grazie- Buona giornata” pagina 13 di 17 L'appellante, in estrema sintesi, chiedeva alla controparte di poter rivalutare l'accordo contrattuale;
lo scambio di mail risulta concludente per ritenere che i rapporti tra le parti fossero ancora improntati a reciproca collaborazione.
Va perciò confermata la decisione del primo Giudice che ha rigettato le richieste istruttorie, ritenendo i capitoli di prova “non rilevanti ai fini della decisione”, poiché gli episodi invocati assumono -alla luce della documentazione prodotta- un significato
“neutro” rispetto alla lamentata mancata collaborazione di CH.
Quanto, poi, all'e-mail in data 26 giugno 2020 (doc. n. 10 fasc. parte attrice primo grado), con la quale «la ha fornito all'attore informazioni utili CP_1
all'acquisizione degli ordini», si osserva quanto segue.
Vero è che la risposta della società è arrivata più di un mese dopo l'iniziale richiesta del sig. (doc. n. 7), peraltro trattasi di un rapporto in cui (evidentemente) le parti Pt_1
avevano perso fiducia l'una nell'altra sicchè il relativo ritardo non può considerarsi inadempimento da parte di CH.
In tal senso depone il tono di risposta della mail 11.6.2020 (doc. 10) proveniente da e indirizzata a CH;
quest'ultima aveva comunicato al professionista quanto Pt_1
segue: “…la fattura sarà sbloccata. Potresti farci avere anche una breve relazione sul tuo operato come giustificativo da apporre alla fattura?
, in risposta, precisava che il proprio compenso derivava da un preciso contratto Pt_1
con l'azienda, sicchè quest'ultima non lo poteva condizionare ad una rendicontazione del suo operato e lamentava di non aver potuto presentare personalmente -come avrebbe voluto- i suoi “progetti”.
La sentenza di primo grado, sul punto va confermata.
Nel contesto dei rapporti contrattuali tra una società e un professionista, il vincolo fiduciario costituisce elemento essenziale e presupposto implicito della collaborazione. pagina 14 di 17 Tale rapporto si fonda su un intuitus personae, ovvero sulla fiducia riposta dalla società nella competenza, nella lealtà e nella riservatezza del professionista incaricato.
Il venir meno del rapporto fiduciario, pur non integrando di per sé un inadempimento contrattuale in senso stretto, può assumere rilevanza giuridica tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., ove si traduca in una condotta incompatibile con la prosecuzione del rapporto.
In particolare: può configurarsi una giusta causa di recesso unilaterale, soprattutto nei contratti d'opera professionale o di consulenza continuativa, ove la fiducia reciproca sia condizione imprescindibile.
TERZO MOTIVO DI APPELLO. Erroneità della Sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha applicato l'art. 2119 c.c.
Il sig. impugna anche il capo della Sentenza in cui il Tribunale ha invocato Pt_1
l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., adducendo quale giusta causa di recesso «oltre al grave inadempimento (…), il comportamento del che Pt_1
(…) ha illegittimamente mutato la destinazione d'uso dei locali di Milano, Viale Jenner
n. 12/A». Premesso ciò, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda del sig. Pt_1
avente ad oggetto i compensi «successivi al recesso fino alla scadenza naturale del rapporto» (cfr. pp.
5-6 della Sentenza)
L'appellante lamenta che nella fattispecie non sussista alcuna giusta causa di recesso.
La Corte osserva che la sussistenza della giusta causa di recesso è ricavabile anzitutto dall' inadempimento dell'obbligazione da parte del . Come detto, quest'ultimo Pt_1
non ha provato di aver eseguito le prestazioni oggetto di contratto che qui si ribadiscono: controllo, gestione, coordinamento della produzione e del personale, studio e ricerca di nuovi prodotti.
pagina 15 di 17 Inoltre, lo stesso giorno in cui le parti hanno stipulato il contratto di consulenza, hanno altresì concluso un accordo collegato che -dando espressamente atto (quale premessa) del contratto di consulenza- prevedeva: “La Committente si impegna a mantenere in essere il contratto di locazione relativo ai locali di Milano, viale Jenner n. 12/A e a corrisponderne i relativi canoni. Tale impegno cesserà al termine del Contratto, salvo che il Collaboratore non comunichi anticipatamente alla committente di non volerne più disporre. In tale ultimo caso la Committente corrisponderà al collaboratore, a decorrere dal mese successivo alla cessazione del contratto di locazione, un compenso mensile aggiuntivo dell'importo lordo pari al canone di locazione da Essa risparmiato”.
E' pacifico in atti che il ha mutato la destinazione d'uso di uno dei due locali Pt_1
concessi in locazione, sottacendo la circostanza all'appellata, la quale apprendeva dell'avvenuta mutazione a seguito della ricezione della missiva del 22/01/2020 (doc. n. 6 del fascicolo di primo grado CH).
Tale comportamento tenuto dal professionista nel contratto collegato, sicuramente ha inciso ulteriormente nel rapporto fiduciario in essere e costituisce, unitamente all'inadempimento contrattuale, giusta causa di recesso.
La sentenza di primo grado, sul punto va -perciò- confermata.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. pagina 16 di 17 civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906; Cass. ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Le spese sono liquidate ex DM 147-2022, tenuto conto dell'effettivo valore della lite, euro 8.001,54, nei valori medi e , per il presente grado, escludendo la fase istruttoria non tenutasi.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 9187/2024, del Tribunale di Milano, pubblicata il 24 ottobre 2024, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di Euro 8.001,54, oltre interessi dal 1.7.2020;
[...]
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo grado nell'importo di
[...]
Euro 5.077,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali e per il presente grado nell'importo di Euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Milano, 14.10.2025
Il Presidente rel.
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