CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3135/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Diana Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. ASSENTE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5110/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1 ha impugnato il rifiuto tacito (per decorrenza dei 90 giorni) dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sull'istanza di rimborso, presentata in data 25/09/2024, con cui ha chiesto la restituzione della somma di € 2.002,00, pari a € 143,00 per 14 mensilità che ha dedotto essere state indebitamente riscosse sulla busta paga, dopo aver aderito alla “Rottamazione Quater”, con accettazione da parte dell'Ufficio (Documento rif. AT-02890202300875057180), la quale prevedeva l'immediata sospensione di tutte le procedure esecutive;
inoltre, in data 19/09/2023, la ricorrente provvedeva al pagamento della prima rata della definizione agevolata e in data 22/11/2023, la sig.ra
Nominativo_1 trasmetteva all'Agenzia delle Entrate Riscossione una richiesta di sospensione immediata di qualsiasi procedura esecutiva. Nonostante le suddette premesse, l'estinzione della procedura esecutiva interveniva solo in data 13/09/2024, dopo numerosi solleciti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di rimborso delle somme asseritamente indebitamente riscosse in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ha natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il “solvens” e il destinatario di un pagamento privo di causa per cui il soggetto legittimato passivo a restituire la somma indebitamente percepita non può che essere, in qualità di effettivo
“accipiens”, l'ente impositore del credito. Inoltre, ha dedotto che il ricorso non fornisce alcuna prova dell'integrale e tempestivo versamento di tutte le rate previste dalla definizione agevolata, né che le somme richieste a rimborso siano state effettivamente riscosse in violazione della sospensione delle procedure esecutive. A riguardo, ha dedotto che In materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. “rottamazione quater”), ai sensi dell'art. 1, commi 231 e ss., della legge n.
197/2022, l'estinzione del giudizio tributario e la sospensione delle procedure esecutive sono subordinate al perfezionamento della definizione mediante il pagamento integrale delle somme dovute, comprensive del capitale e delle spese di notifica e procedura esecutiva, con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Invero - a prescindere dall'esatta individuazione del momento in cui si produce l'effetto sospensivo delle procedure esecutive pendenti in caso di adesione alla rottamazione - non risulta in atti la prova del regolare adempimento delle rate della rottamazione cui ha aderito l'istante ed, in particolare, delle rate seconda e terza;
pertanto, non sussiste il titolo del rimborso di quanto trattenuto sulla busta paga, in mancanza di prova dell'indebito pagamento, attesa l'assenza di prova di pagamento diretto da parte dell'istante di tutte le rate della rottamazione.
Del resto, il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva che la ricorrente lamenta essere intervenuto tardivamente reca come motivazione “cartella in essere annullata con sentenza in
Cassazione”.
Attesi i motivi della decisione, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa integralmente le spese. Caserta, 24.11.2025 Il giudice dr. Ilaria Grimaldi
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3135/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Diana Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. ASSENTE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5110/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1 ha impugnato il rifiuto tacito (per decorrenza dei 90 giorni) dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sull'istanza di rimborso, presentata in data 25/09/2024, con cui ha chiesto la restituzione della somma di € 2.002,00, pari a € 143,00 per 14 mensilità che ha dedotto essere state indebitamente riscosse sulla busta paga, dopo aver aderito alla “Rottamazione Quater”, con accettazione da parte dell'Ufficio (Documento rif. AT-02890202300875057180), la quale prevedeva l'immediata sospensione di tutte le procedure esecutive;
inoltre, in data 19/09/2023, la ricorrente provvedeva al pagamento della prima rata della definizione agevolata e in data 22/11/2023, la sig.ra
Nominativo_1 trasmetteva all'Agenzia delle Entrate Riscossione una richiesta di sospensione immediata di qualsiasi procedura esecutiva. Nonostante le suddette premesse, l'estinzione della procedura esecutiva interveniva solo in data 13/09/2024, dopo numerosi solleciti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di rimborso delle somme asseritamente indebitamente riscosse in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ha natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il “solvens” e il destinatario di un pagamento privo di causa per cui il soggetto legittimato passivo a restituire la somma indebitamente percepita non può che essere, in qualità di effettivo
“accipiens”, l'ente impositore del credito. Inoltre, ha dedotto che il ricorso non fornisce alcuna prova dell'integrale e tempestivo versamento di tutte le rate previste dalla definizione agevolata, né che le somme richieste a rimborso siano state effettivamente riscosse in violazione della sospensione delle procedure esecutive. A riguardo, ha dedotto che In materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. “rottamazione quater”), ai sensi dell'art. 1, commi 231 e ss., della legge n.
197/2022, l'estinzione del giudizio tributario e la sospensione delle procedure esecutive sono subordinate al perfezionamento della definizione mediante il pagamento integrale delle somme dovute, comprensive del capitale e delle spese di notifica e procedura esecutiva, con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Invero - a prescindere dall'esatta individuazione del momento in cui si produce l'effetto sospensivo delle procedure esecutive pendenti in caso di adesione alla rottamazione - non risulta in atti la prova del regolare adempimento delle rate della rottamazione cui ha aderito l'istante ed, in particolare, delle rate seconda e terza;
pertanto, non sussiste il titolo del rimborso di quanto trattenuto sulla busta paga, in mancanza di prova dell'indebito pagamento, attesa l'assenza di prova di pagamento diretto da parte dell'istante di tutte le rate della rottamazione.
Del resto, il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva che la ricorrente lamenta essere intervenuto tardivamente reca come motivazione “cartella in essere annullata con sentenza in
Cassazione”.
Attesi i motivi della decisione, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa integralmente le spese. Caserta, 24.11.2025 Il giudice dr. Ilaria Grimaldi