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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 4728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4728 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , , Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21
con l'avvocato Andrea Parise Parte_22 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano sig. nato in [...] il [...] nel Persona_1
Comune di Madignano Provincia di Cremona, figlio legittimo di e Persona_2 Per_3
per come comprovato dal certificato di battesimo rilasciato dal Parroco della
[...]
Parrocchia di San Pietro in Vincoli di Madignano autenticato nella firma dalla Curia Vescovile
(doc. 1), competente alla conservazione e rilascio del documento in quanto la competenza del
Comune di Madignano, per la formazione e conservazione dei registri di stato civile di nascita è iniziata solo a far data dal 01.09.1871 (L. n. 297/1871). Il predetto sig. Persona_1 il 27.02.1882 nel Comune di Izano (Provincia di Cremona) sposava la sig.ra Parte_23 giusta estratto per riassunto dell'atto di matrimonio Anno 1882 n. 2 P. I rilasciato dal
[...] Comune di Izano (doc. 2). I coniugi e Persona_1 Parte_23 successivamente emigravano in Brasile, ed ivi, nella città di Encantado nello Stato del Rio Grande do Sul, in data 21.05.1898 nasceva il loro figlio (doc. 3 pag. 1 cert. nascita e Persona_4 pag. 3 trad.) il quale il 31.08.1918 in Guaporé/RS (Brasile), sposava la sig.ra Persona_5
(doc. 3 pag. 6 cert. di matrimonio e pag. 7 trad.). Da questa unione coniugale tra Per_4
e nascevano i loro figli (A), (B) e
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7
(C) nello specifico: A) in data 12.06.1919 nasceva, nel distretto di Guaporé/RS CP_2
(Brasile), la loro figlia (doc. 4 pag. 1 cert. nascita e pag. 7 trad.) la quale il Persona_6
24.12.1938 in Lajeado/RS (Brasile), sposava con il sig. e passava ad usare Persona_8 il nome (doc. 4 pag. 4 cert. matrimonio e pag. 8 trad.): da questo Persona_9 matrimonio nascevano i loro figli (A1), Persona_10 Persona_11
(A2), (A3) ed (A4) nello specifico: A1) il Persona_12 Parte_13
22.08.1940 nasceva, in Vila Progresso-Lajeado/RS (Brasile), la loro figlia Persona_10
(doc. 5 pag. 1 cert. nascita e pag. 6 trad.) la quale, ivi, il 01.09.1957, sposava il sig.
[...] [...]
e passava a chiamarsi (doc. 5 pag. 3 cert. matrimonio Persona_13 Persona_14
e pag. 7 trad.): da tale matrimonio nascevano, in Lajeado/RS (Brasile), i loro seguenti figli: -A1a) il 28.09.1957 nasceva il loro figlio odierno ricorrente (doc. 6 pag. 1 Parte_1 cert. nascita e pag. 15 trad.) il quale il 03.07.1985 sposava, in Gravataí/RS (Brasile), la sig.ra che adottava il nome (doc. 6 pag. Controparte_3 Persona_15
3 cert. matrimonio e pag. 16 trad.): da tale matrimonio nascevano, in Gravatai/RS (Brasile), il
03.04.1987 il loro figlio odierno ricorrente (doc. 6 pag. 5 cert. Parte_2 nascita e pag. 17 trad) ed il 20.08.1989 il loro figlio odierno ricorrente Parte_3
(doc. 6 pag. 10 cert. nascita e pag. 19 trad) entrambi sposati in Brasile (doc. 6 pag. 7-
[...]
12 certt. matr. e pag. 18- 20 trad); -A1b) il 03.09.1962 nasceva la loro figlia (doc. Persona_16
7 pag. 1 cert. nascita e pag. 5 trad.) dall'unione tra la medesima ed il sig. Parte_4 nasceva in Gravatai/RS (Brasile), il 10.12.1998 il loro figlio odierno ricorrente Parte_4
(doc. 7 pag. 3 cert. nascita e pag. 6 trad.); -A1c) il 01.09.1966 nasceva il loro figlio Parte_4 odierno ricorrente (doc. 8 pag. 1 cert. nascita e pag. 10 trad.) il quale il Parte_5
27.11.2004 sposava, in Gravatai/RS (Brasile), la sig.ra (doc. Persona_17
8 pag. 3 cert. matrimonio e pag. 11 trad.): dalla loro relazione e convivenza prematrimoniale, nascevano, in Porto Alegre/RS (Brasile), il 25.11.1995 la loro figlia odierna ricorrente Pt_6
(doc. 8 pag. 6 cert. nascita e pag. 12 trad.) ed il 02.11.2002 il loro figlio odierno
[...] ricorrente (doc. 8 pag. 8 cert. nascita e pag. 13 trad.); -A1d) il 03.01.1970 Parte_7 nasceva il loro figlio odierno ricorrente (doc. 9 cert. nascita e trad.); A2) il Parte_8
30.11.1948 nasceva, in Lajeado/RS (Brasile), la loro figlia (doc. 10 Persona_11 pag. 1 cert. nascita e pag. 5 trad.) dall'unione tra quest'ultima ed il sig. Parte_24
nasceva, in Porto Alegre/RS (Brasile), il 03.06.1986 la loro figlia odierna ricorrente
[...] [...]
(doc. 10 pag. 3 cert. nascita e pag. 6 trad.); A3) il 24.12.1950 nasceva, Parte_9 in Rio Pardo/RS (Brasile), la loro figlia (doc. 11 pag. 1 cert. nascita Persona_12
e pag. 6 trad.) la quale il 25.09.1971, in Lajeado/RS (Brasile), sposava il sig. Persona_18
e passava a chiamarsi (doc. 11 pag. 3 cert. matrimonio e pag. 7 trad.). -
[...] Persona_19
Nel loro atto di matrimonio i suddetti sposi e hanno Persona_18 Persona_19 legittimato i figli nati durante la loro convivenza tra cui la loro figlia Persona_20
nata in [...]/RS (Brasile), in data 26.10.1970 (doc. 12 pag. 1 cert. nascita e pag. 8 Per_18 trad.); quest'ultima il 11.09.1992 sposava, in Parte_25
Cachoeirinha/RS (Brasile), il sig. ed assumeva il nome Persona_21 Parte_26
(doc. 12 pag. 3 cert. matrimonio e pag. 9 trad.): da tale matrimonio nasceva,
[...] in Parobé/RS (Brasile), il 02.01.2001 la loro figlia odierna ricorrente Parte_10
(doc. 12 pag. 6 cert. nascita e pag. 10 trad.). - Dopo il loro matrimonio del 25.09.1971
[...]
i suddetti sposi e davano alla luce in data 18.07.1977, Persona_18 Persona_19 in São Miguel do Oeste/SC (Brasile), la loro figlia odierna ricorrente Parte_11
(doc. 13 pag. 1 cert. nascita e pag. 6 trad.) dall'unione tra la medesima ed il sig. Persona_22 nasceva, in Três Coroas/RS (Brasile), il 15.05.1995 la loro figlia odierna ricorrente SS da
(doc. 13 pag. 4 cert. nascita e pag. 7 trad.); A4) il 02.10.1963 nasceva, in Vila Parte_12
Progresso del Comune di Lajeado/RS (Brasile), il loro figlio odierno ricorrente Parte_13
(doc. 14 pag. 1 cert. nascita e pag. 20 trad.) il quale il 17.07.1982, in Clevelandia/PR
[...]
(Brasile), sposava la sig.ra (doc. 14 pag. 3 cert. matrimonio e pag. Persona_23
21 trad.): da tale matrimonio nascevano i seguenti loro figli: -A4a) il 19.05.1983 nasceva in Pato
Branco/PR (Brasile), la loro figlia odierna ricorrente (doc. 14 pag. Persona_24
5 cert. nascita e pag. 22 trad.) la quale il 11.08.2001 sposava, in Catanduva/PR (Brasile), il sig.
e la ricorrente adottava il cognome del marito ma, a seguito di Persona_25 divorzio del 2006, ritornava ad usare il nome da nubile (doc. 14 pag. 8 cert. 1° matrimonio e pag.
23 trad.): da tale matrimonio nasceva, in Cascavel/PR (Brasile), il 24.01.2002 la loro figlia odierna ricorrente (doc. 14 pag. 11 cert. nascita e pag. 24 trad.). Parte_15
In seguito, la ricorrente sposava in seconde nozze, in Brasile, il Persona_24
14.01.2012 il sig. ed adottava il cognome del marito ma, a seguito di Parte_27 divorzio del 2014, la ricorrente ritornava ad usare il nome da nubile (doc. 14 pag. 13 cert. 2° matrimonio e pag. 25 trad.); -A4b) il 12.08.1999 nasceva, in Cascavel/PR (Brasile), la loro figlia odierna ricorrente (doc. 14 pag. 15 cert. nascita e pag. 26 trad.); - Parte_16
A4c) il 17.07.2002 nasceva, in Cascavel/PR (Brasile), il loro figlio odierno ricorrente Parte_17 (doc. 14 pag. 17 cert. nascita e pag. 27 trad.); B) il 01.01.1937 nasceva, in Lajeado/RS
[...]
(Brasile), il loro figlio (doc. 15 pag. 1 cert. nascita e pag. 7 trad.) il quale il Persona_7
01.04.1959, ivi, sposava la sig.ra che passava a chiamarsi Persona_26 Persona_27
(doc. 15 pag. 4 cert. matrimonio e pag. 8 trad.): da tale matrimonio nascevano, in Palma
[...]
Sola/SC (Brasile), le loro due seguenti figlie: B1) il 21.04.1965 nasceva la loro figlia Persona_28
(doc. 16 pag. 1 cert. nascita e pag. 9 trad.), dall'unione tra la medesima ed il sig.
[...] [...] nasceva, in Lajeado/RS (Brasile), il 12.09.1987 la loro figlia odierna ricorrente CP_4 [...]
(doc. 16 pag. 3 cert. nascita e pag. 10 trad.) la quale il 20.11.2013 in Parte_18
Blumenau/SC (Brasile), sposava il sig. e la detta ricorrente passava Persona_29
a chiamarsi (doc. 16 pag. 6 cert. matrimonio e pag. 11 trad.); Parte_18
B2) il 03.03.1968 nasceva la loro figlia (doc. 17 pag. 1 cert. nascita e pag. 5 Persona_30 trad.), dall'unione tra la medesima ed il sig. nasceva, in Porto Parte_28
Alegre/RS (Brasile), il 01.11.1995 il loro figlio odierno ricorrente Parte_19
(doc. 17 pag. 3 cert. nascita e pag. 6 trad.); C) il 06.10.1940 nasceva, in Lajeado/RS (Brasile), il loro figlio (doc. 18 pag. 1 cert. nascita e pag. 7 trad.) il quale il 05.03.1960, ivi, CP_2 sposava la sig.ra che passava a chiamarsi Persona_31 Persona_32
(doc. 18 pag. 4 cert. matrimonio e pag. 8 trad.): da tale matrimonio nascevano i loro tre seguenti figli: C1) il 07.11.1960 nasceva, in Lajeado/RS (Brasile), la loro figlia (doc. 19 Persona_33 pag. 1 cert. nascita e pag. 8 trad.) la quale il 28.07.1979 sposava, in Capanema/PR (Brasile), il sig. adottando il nome (doc. 19 pag. 3 cert. matrimonio e pag. Parte_29 Parte_30
9 trad.): da tale matrimonio nasceva, in Cascavel/PR (Brasile), il 05.04.1988 il loro figlio odierno ricorrente (doc. 19 pag. 6 cert. nascita e pag. 10 trad); C2) il 26.06.1963 Parte_20 nasceva, in Tenente Portela/RS (Brasile), il loro figlio (doc. 20 pag. 1 cert. nascita Persona_34
e pag. 8 trad.) il quale il 19.12.1992 sposava, in Cascavel/PR (Brasile), la sig.ra CP_5 che adottava il nome (doc. 20 pag. 3 cert. matrimonio e pag. 9 trad.); da Persona_35 tale matrimonio nasceva, in Cascavel/PR (Brasile), il 10.11.1993 il loro figlio odierno ricorrente
(doc. 20 pag. 5 cert. nascita e pag. 10 trad); C3) il 14.09.1964 nasceva, in Parte_21
Tenente Portela/RS (Brasile), il loro figlio (doc. 21 pag. 1 cert. nascita e pag. 16 Persona_36 trad.) il quale il 01.08.1984 sposava, in Capitão Leônidas Marques/PR (Brasile), la sig.ra Per_37 che adottava il nome (doc. 21 pag. 3 cert. matrimonio e pag. 17
[...] Persona_38 trad.); da tale matrimonio nasceva, in Capitão Leônidas Marques/PR (Brasile), il 02.12.1988 il loro figlio odierno ricorrente (doc. 21 pag. 6 cert. nascita e pag. 18 Pt_22 Parte_22 trad) il quale nel 2011 sposava in Brasile la sig.ra e da tale unione Persona_39 nascevano e , oggi minorenni (doc. 21 da pag. 8 certt. Persona_40 Persona_41 matrimonio e nascite figli e da pag. 19 trad.)”. Il non si è costituito. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] Persona_1
(doc. 1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 22 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
sono cittadini italiani. Parte_21 Parte_22
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 6.11.2025
Il giudice
RI CO