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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA Terza sezione civile
Verbale di udienza
All'udienza del 24 Luglio 2025, con inizio alle ore 08,50, tenuta dal sottoscritto Giudice Onorario
viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 2900/24
E' presente l'avv. Maria Candida Cacciola, in sostituzione dell'avv. Graziella Russo, per parte opponente, la quale insiste in atti e precisa le conclusioni riportandosi a quelle già formulate nelle note conclusive. Chiede che la causa venga posta in decisione.
E' presente altresì il Dr. , per l' , il quale insiste in atti e chiede il rigetto Persona_1 CP_1
del ricorso. Chiede che la causa venga posta in decisione.
Il Giudice, si ritira per decidere.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 10,35 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione dandone lettura.
Il G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2900/24 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
05.08.1968, residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania Via Ramondetta n. 9 ove è sito lo studio dell'avv. Graziella Russo
( C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
- in persona del
[...]
legale rappresentante pro-tempore Ing. con sede legale in Catania via Controparte_3
Battello n. 29/B, rappresentato e difeso dal funzionario Direttivo Dr. ; Persona_1
OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzione qui di seguito indicate: ordinanza- ingiunzione n. 23/0123 prot. N. 588 del 10.01.2024, notificata in data 20.02.2024, con la quale l' ha ingiunto all'opponente, il pagamento - della CP_1 Controparte_2
somma di € 3.000,00, oltre spese di notifica, per aver violato le disposizioni di cui all'art.
82, comma 2 DPR 30.05.1955 n. 797, come sostituito dall'art. 22, comma 6 del D. Lgs.
N. 151/15 per non avere il datore di lavoro corrisposto, se tenutovi, l'assegno per il nucleo familiare;
ordinanza ingiunzione n. 23/0124 prot. n. 593 del 10.01.2024, notificata in data 20.02.2024, con la quale l' ha ingiunto Controparte_2
all'opponente, il pagamento della somma di € 333,28, oltre spese di notifica, per aver violato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 30.12.79 n. 663 (convertito nella
L. 33/1980) per l'omessa o ritardata erogazione dell'indennità di malattia o di maternità ai lavoratori che ne abbiano maturato il diritto possedendone i requisiti di legge.
L'opponente, adducendo che il controllo ispettivo prendeva le mosse dalle richieste di intervento presentate all'odierno opposto da n. 32 lavoratori della Controparte_4
in via preliminare rilevava ed eccepiva l'intervenuta decadenza per inosservanza del
[...]
termine previsto dall'art. 14 della L. 689/81 nonché la mancata notifica del Verbale Unici di accertamento e notificazione. In ordine a quest'ultimo profilo, l'opponente osservava che nell'ordinanza ingiunzione si indicava quale data di avvenuta notifica del verbale unico di accertamento il 15.05.2019; epoca in cui la ditta in questione era già stata dichiarata fallita con sentenza n. 190/2018 del 30.11.2018.
Un ulteriore motivo di impugnazione delle ordinanze ingiunzione meglio sopra indicate veniva individuato nel difetto di motivazione e violazione dell'art. 18 L. 689/81.
L'opponente pertanto chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“..In via preliminare disporsi la sospensione dei termini di pagamento delle ordinanze ingiunzione notificate al ricorrente in data 20.02.2024 e qui opposte , in via principale e nel merito In accoglimento del ricorso che precede e previa declaratoria meglio vista, a. accertare e dichiarare che nulla risulta dovuto dal ricorrente per le causali ed imputazioni di cui all'ordinanza ingiunzione n. 23/0123 prot. n. 588 del 10.01.2024 del
Dirigente Responsabile del Servizio XVIII Ispettorato del Lavoro di Catania, notificato con servizio postale in data 20.02.2024 con A.G. n. 78535759972-1 e n. 23/0124 prot. n.
593 del 10.01.2024 del 024 del Dirigente Responsabile del Servizio XVIII Ispettorato del
Lavoro di Catania, notificato con servizio postale in data 20.02.2024 con A.G. n. 78535759975-5, attesa l'estinzione delle relative obbligazioni ex art. 14 L. 689/81, e/o per prescrizione, ed in ogni caso in quanto afferenti a contestazioni prive di qualsivoglia fondamento. B. Per le motivazioni tutte sopra dedotte, rideterminare l'importo delle sanzioni amministrative, riducendole al minimo edittale. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara totalmente anticipatario.”
Con atto depositato in data 28.06.2024, si costituiva in giudizio l'Ispettorato del Lavoro rilevando che l'intero procedimento era stato eseguito nel pieno rispetto della normativa in materia e che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il Verbale Unico di
Accertamento era stato regolarmente notificato, in data 15.05.2019, al sig.
[...]
e, di poi, al curatore fallimentare di in data Parte_1 Controparte_4
27.06.2019.
Rilevava altresì l' che le ordinanze ingiunzione erano state correttamente CP_1
emesse e che le ragioni di impugnazione proposte si palesavano infondate e inammissibili.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione del 11.07.2024, le parti insistevano nelle rispettive richieste e il Tribunale si riservava di decidere con riguardo all'istanza cautelare proposta dall'opponente.
Con ordinanza del 24.04.2024, il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione opposte, rinviando per discussione e decisione all'udienza del 20.02.2025.
Di poi, dopo due rinvii determinati da esigenze organizzative del ruolo, all'udienza odierna, una volta discussa la causa, il procedimento è stato posto in decisione.
§§§§§§
Passando ad esaminare i motivi di impugnazione proposti dal sig. , Parte_1
si osserva quanto segue: con ordinanza-ingiunzione n. 23/0123 prot. N. 588 del
10.01.2024, notificata in data 20.02.2024, si contestava all'opponente di aver violato le disposizioni di cui all'art. 82, comma 2 DPR 30.05.1955 n. 797, come sostituito dall'art.
22, comma 6 del D. Lgs. N. 151/15 per non avere il datore di lavoro corrisposto, se tenutovi, l'assegno per il nucleo familiare e con l'ordinanza ingiunzione n. 23/0124 prot.
n. 593 del 10.01.2024, notificata in data 20.02.2024, di aver violato il disposto di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 30.12.79 n. 663 ( convertito nella L. 33/1980 ) per l'omessa o ritardata erogazione dell'indennità di malattia o di maternità ai lavoratori che ne abbiano maturato il diritto possedendone i requisiti di legge.
In particolare, emergeva che la ditta aveva omesso di corrispondere ( per alcuni mesi ) gli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori , , Persona_2 Parte_2 Per_3
e
[...] Persona_4 Parte_3 Persona_5 Persona_6
Veniva altresì accertato, a seguito del controllo ispettivo, che la ditta in questione non aveva provveduto all'erogazione (per alcuni mesi) dell'indennità di maternità alla lavoratrice e dell'indennità di malattia nei confronti dei lavoratori Parte_3
, , Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 [...]
, e . Persona_11 Persona_12 Persona_13
In relazione alle suddette violazioni, la ditta veniva invitata con il sopraindicato Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione a sanare le violazioni commesse nel termine di trenta giorni;
tuttavia, non vi provvedeva.
Venendo al primo motivo di lagnanza relativo alla pretesa tardività della notifica del
Verbale Unico di Accertamento e, quindi, all'inosservanza del termine di cui all'art. 14
L. n. 689/81, si osserva e rileva quanto segue:
Giurisprudenza costante e unanime al riguardo statuisce che in tema di sanzioni amministrative, ciò che assume rilievo ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione di cui all'art. 14 L. n. 689/81, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e consistenza dell'infrazione e dei suoi effetti.
Ne consegue che il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito; comprensivo il detto termine del tempo necessario all'amministrazione per valutare i dati acquisiti e relativi agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.
( Tar Lazio Sez. III- Roma n. 10133/21 ; Trib. Velletri n. 1378/21 )
In considerazione di ciò, il termine di cui all'art. 14 comma 2 L. n. 689/81 decorre solo dal suddetto momento.
Nel caso che ci occupa, l'Ispettorato in data 07.06.2018 ha chiesto chiarimenti e documentazione alla ditta che ha fornito i documenti in data Controparte_4
10.09.2018. L'attività amministrativa si è conclusa (e quindi l'amministrazione ha avuto contezza dell'illecito nella sua completezza) solo in data 15.05.2019, momento questo in cui è stato emesso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione poi notificato all'opponente in data 15.05.2019 e al curatore fallimentare di Controparte_4
in data 27.06.2019.
Solo a seguito dell'esame dei documenti inoltrati dalla ditta, gli ispettori riuscivano ad avere contezza della situazione aziendale, delle posizioni dei n. 32 lavoratori coinvolti e concludevano i relativi accertamenti nel mese di maggio 2019 e, quindi, entro i termini di legge.
Sul punto, peraltro, in ogni caso, la Suprema Corte – a Sezioni Unite - con sentenza n.
9591/2006 ha sancito il principio secondo il quale il procedimento per l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 18 L. n. 689/1981, non deve concludersi necessariamente nel termine di giorni novanta previsto in via generale dall'art. 2 L. n.
241/1990.
A tale conclusione si perviene tenendo conto di due profili: la L. n. 689/1981 è speciale rispetto alla L. 241/91 in quanto avente ad oggetto la disciplina di quei particolari procedimenti volti all'applicazione di sanzioni amministrative;
le disposizioni della L. n.
689/1981 costituiscono un sistema organico e compiuto che non necessita di norme esterne.
Le disposizioni che vanno dall'art. 14 all'art. 18 della L. 689/1981 delineano un procedimento a carattere contenzioso caratterizzato da una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati.
Pertanto, afferma ancora la Suprema Corte, che la legge di che trattasi non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento così disciplinato, trattandosi di fase la cui durata è volta, da una parte, a rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato e, dall'altra parte, ad assicurare un migliore esercizio del potere sanzionatorio da parte della PA.
Conseguentemente, in assenza di termini specifici e perentori, il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione è quello di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 L. n. 689/1981 che decorre dal giorno della commessa violazione: termine questo soggetto ad interruzione che è regolata dalle norme del codice civile.
Ne segue che, in forza del rinvio recettizio alla disciplina codicistica, trova applicazione l'art. 2943 comma 4° c.c. in forza del quale “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
Ciò posto, unanime e consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che il Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione – in considerazione delle caratteristiche intrinseche – si configuri e rientri tra gli atti idonei a costituire in mora il debitore. Invero, il verbale di accertamento, regolarmente notificato al trasgressore, non ha solo lo scopo di rendere nota al trasgressore la violazione ma anche quello di richiedere il pagamento della sanzione e quindi vale a costituirlo in mora pur non possedendo gli elementi di forma e contenuto richiesti dall'art. 1219 c.c.; trattasi pertanto di atto idoneo, ai sensi dell'art. 2943 c.c., ad interrompere con effetto istantaneo la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme. ( Si veda tra le altre Cass. Civ. n. 4201/99 )
In considerazione del superiore principio, a seguito di ulteriore e approfondito esame della documentazione versata agli atti del procedimento, nel caso che ci occupa l'amministrazione ha correttamente operato ed il diritto alla riscossione non si è prescritto.
Invero, l'ultima violazione risulta commessa nel mese di agosto 2017 e la notificazione del Verbale Unico di Accertamento è stata eseguita in data 15.05.2019 e 27.06.2019 con l'effetto di interrompere la prescrizione del diritto ad esercitare la pretesa sanzionatoria.
Dalla detta notificazione è ripreso a decorrere un nuovo termine quinquennale e pertanto la notificazione dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta in data 20.02.2024, è regolarmente e legittimamente effettuata.
Ad ulteriore conferma di quanto finora esposto si osserva che il termine di circa otto mesi
CP_ intercorso tra il deposito della documentazione da parte della e l'emissione del verbale unico di accertamento si appalesa congruo tenuto conto dei soggetti coinvolti ( ben 32 lavoratori ), del numero delle violazioni contestate e della complessità dell'indagine condotta dagli ispettori. Ne consegue che gli atti della procedura sono stati legittimamente compiuti nel rispetto dei termini.
Venendo adesso all'ulteriore motivo di lagnanza, si osserva che l'opponente deduce l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione impugnate per violazione dell'art. 18 L. 689/81
e, quindi, per carenza di motivazione.
Anche sotto tale profilo l'opposizione proposta si appalesa infondata.
Invero, al riguardo si precisa che l'ordinanza ingiunzione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa non deve essere necessariamente motivata in maniera analitica e dettagliata essendo sufficiente che presenti una motivazione succinta, purchè dia contezza delle ragioni di fatto della decisione e metta in evidenza l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dall'opponente.
Nel caso che ci occupa, le ordinanze ingiunzione impugnate contengono, in maniera esaustiva, le ragioni che hanno condotto all'emissione della sanzione, l'iter seguito dagli ispettori e gli accertamenti effettuati: ne consegue che non può parlarsi di carenza di motivazione.
Sull'argomento, giurisprudenza anche di merito, costante e unanime, stabilisce che:
“L'obbligo di motivazione – che l'art. 18 della L. 689/81 prevede per l'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione – può essere assolto anche per relationem, attraverso il rimando al verbale di accertamento della violazione. Pertanto, è legittima
l'ordinanza ingiunzione che richiama il processo verbale unico di accertamento e notificazione ex art. 14 L. n. 689/82, nel quale sono contenute le violazioni nelle quali
l'appellante è incorsa, sono stati analiticamente riportati gli estremi delle norme violate, nonché indicati i nominativi dei lavoratori e i periodi temporali ( nel caso che ci occupa sono indicati i nominativi dei lavoratori e i periodi di omesso versamento delle indennità in contestazione ) nei quali ciascuno di essi è stato irregolarmente occupato”. ( Corte
Appello Sez. Lavoro Milano n. 154/23 )
A quanto finora esposto si aggiunga che “l'ordinanza ingiunzione con la quale viene irrogata una sanzione amministrativa è efficace anche se non è motivata analiticamente
e dettagliatamente alla stregua di un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una succinta motivazione con la quale si dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Pertanto, il provvedimento è annullabile da parte del giudice soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnata ordinanza risulti del tutto priva di motivazione” ( In tal senso Trib. Firenze n. 372/23 )
Peraltro, il contenuto delle ordinanze riporta l'indicazione dettagliata delle norme violate,
i criteri di determinazione delle sanzioni nonché il contenuto del Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione. Ne consegue la piena legittimità e correttezza degli atti impugnati.
In considerazione di quanto finora esposto anche il secondo motivo di impugnazione si appalesa infondato e, come tale, và rigettato.
In ordine alle spese di lite, nulla si dispone dal momento che nell'ipotesi in cui l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come nel caso che ci occupa), non può conseguire la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei compensi di avvocato difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo (In tal senso Cass. Civ. Sez. II n.
8413/16 )
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 2900/24 R.G.:
Rigetta la proposta opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzione opposte contrassegnate dai n.ri 23/0123 prot. N. 588 del 10.01.2024 e 23/0124 prot. n. 593 del 10.01.2024, entrambe notificate in data
20.02.2024;
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite per le ragioni di cui sopra.
Catania 24.07.2025 IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011