CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE FR, Presidente MONDELLO FABIO, Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300347/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300347/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300347/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300347/2023 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300347/2023 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
1 Richieste delle parti: Con separato atto, le parti hanno dato atto dell'intervenuta conciliazione della causa convenendo sulla compensazione delle spese.
L'ufficio presente si riporta a tali conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.10.2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Novara notificava al sig.
Ricorrente_1, titolare d'impresa individuale attiva nel settore “installazione impianti elettrici e tecnici”, l'avviso di accertamento T7U010300347/2023 per l'anno d'imposta 2019, con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito d'impresa ricostruito sulla base delle fatture emesse risultanti dal portale “fatture e corrispettivi”.
In particolare, l'Ufficio aveva rilevato fatture attive per un imponibile IVA complessivo di 114.147,59 euro a fronte di un volume d'affari indicato al quadro Ve della dichiarazione annuali pari a soli 50 euro;
di seguito, aveva dapprima invitato il contribuente a produrre tutta la documentazione, contabile ed extra-contabile, e quindi a partecipare al contradditorio preliminare, in entrambi i casi senza ottenere riscontro.
Con ricorso tempestivamente proposto il sig. Ricorrente_1 impugnava l'accertamento chiedendone l'annullamento.
Eccepiva, in particolare, errore nella determinazione degli imponibili, non avendo l'Ufficio dedotto i costi effettivamente sostenuti, rilevabili dallo stesso portale “fatture e corrispettivi, pari ad € 98.905,77 oltre a quote d'ammortamento e ritenute subite.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per resistere alla domanda del ricorrente e chiederne il rigetto.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della produzione documentale in quanto non esibita a specifica richiesta, ex art. 32 D.P.R. 600/72.
Quanto al merito, rilevava difetto di prova idonea circa le diverse liquidazioni dell'IVA prospettate e gli stessi costi asseritamente sostenuti.
In seguito, le parti depositavano accordo conciliativo stragiudiziale ex art. 48 D.lgs. 546/92; per l'effetto chiedevano congiuntamente l'estinzione del giudizio a spese compensate.
La controversia era, infine, discussa e decisa alla pubblica udienza del 10.2.26.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Com'è noto, in caso di conciliazione ex art. 48 V comma d.lgs. 546/92 compete al Collegio la verifica dell'accordo, quale controllo di legittimità ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio, senza valutazione circa la congruità degli importi sui quali le parti si sono accordate
(Cass. sez. Trib. n. 21325/06 e n. 9222/07).
Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto costi pari ad € 64.920 ed ammortamenti nei limiti dell'importo dichiarato dal ricorrente in € 847, rideterminando l'IVA dovuta in € 4.862 ed il maggior reddito in € 30.599. Per conseguenza, il carico complessivamente dovuto si è ridotto ad € 12.181,52 comprese sanzioni ed oltre interessi alla data del 7.10.24 rispetto a quanto intimato con l'accertamento, pari ad € 103.384,00.
In definitiva, l'atto con il quale i procuratori delle parti, dotati dei necessari poteri conciliativi, hanno formalizzato l'accordo a spese di lite compensate comporta la cessazione della materia del contendere per conciliazione della lite, con effetto novativo delle reciproche domande nei termini indicati.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Spese compensate.
Novara, 10 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
IO LL IA ON
3
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE FR, Presidente MONDELLO FABIO, Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300347/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300347/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300347/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300347/2023 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300347/2023 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
1 Richieste delle parti: Con separato atto, le parti hanno dato atto dell'intervenuta conciliazione della causa convenendo sulla compensazione delle spese.
L'ufficio presente si riporta a tali conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.10.2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Novara notificava al sig.
Ricorrente_1, titolare d'impresa individuale attiva nel settore “installazione impianti elettrici e tecnici”, l'avviso di accertamento T7U010300347/2023 per l'anno d'imposta 2019, con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito d'impresa ricostruito sulla base delle fatture emesse risultanti dal portale “fatture e corrispettivi”.
In particolare, l'Ufficio aveva rilevato fatture attive per un imponibile IVA complessivo di 114.147,59 euro a fronte di un volume d'affari indicato al quadro Ve della dichiarazione annuali pari a soli 50 euro;
di seguito, aveva dapprima invitato il contribuente a produrre tutta la documentazione, contabile ed extra-contabile, e quindi a partecipare al contradditorio preliminare, in entrambi i casi senza ottenere riscontro.
Con ricorso tempestivamente proposto il sig. Ricorrente_1 impugnava l'accertamento chiedendone l'annullamento.
Eccepiva, in particolare, errore nella determinazione degli imponibili, non avendo l'Ufficio dedotto i costi effettivamente sostenuti, rilevabili dallo stesso portale “fatture e corrispettivi, pari ad € 98.905,77 oltre a quote d'ammortamento e ritenute subite.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per resistere alla domanda del ricorrente e chiederne il rigetto.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della produzione documentale in quanto non esibita a specifica richiesta, ex art. 32 D.P.R. 600/72.
Quanto al merito, rilevava difetto di prova idonea circa le diverse liquidazioni dell'IVA prospettate e gli stessi costi asseritamente sostenuti.
In seguito, le parti depositavano accordo conciliativo stragiudiziale ex art. 48 D.lgs. 546/92; per l'effetto chiedevano congiuntamente l'estinzione del giudizio a spese compensate.
La controversia era, infine, discussa e decisa alla pubblica udienza del 10.2.26.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Com'è noto, in caso di conciliazione ex art. 48 V comma d.lgs. 546/92 compete al Collegio la verifica dell'accordo, quale controllo di legittimità ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio, senza valutazione circa la congruità degli importi sui quali le parti si sono accordate
(Cass. sez. Trib. n. 21325/06 e n. 9222/07).
Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto costi pari ad € 64.920 ed ammortamenti nei limiti dell'importo dichiarato dal ricorrente in € 847, rideterminando l'IVA dovuta in € 4.862 ed il maggior reddito in € 30.599. Per conseguenza, il carico complessivamente dovuto si è ridotto ad € 12.181,52 comprese sanzioni ed oltre interessi alla data del 7.10.24 rispetto a quanto intimato con l'accertamento, pari ad € 103.384,00.
In definitiva, l'atto con il quale i procuratori delle parti, dotati dei necessari poteri conciliativi, hanno formalizzato l'accordo a spese di lite compensate comporta la cessazione della materia del contendere per conciliazione della lite, con effetto novativo delle reciproche domande nei termini indicati.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Spese compensate.
Novara, 10 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
IO LL IA ON
3