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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/06/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 592/2023
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 592/23 RG e promossa con atto di citazione
DA
(c.f.: ), in persona del Presidente pro tempore, legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucilla Di Ianni ( dell'Avvocatura
Regionale ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regione Marche sita in Ancona P.zza Cavour n. 23.
Appellante
CONTRO
denominazione assunta da (Cod. Fisc. Controparte_1 Controparte_2
e P. IVA , con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Coggiatti con studio in Roma, Via Antonio
Stoppani, 1
Appellato Oggetto: Appello Avverso sentenza n. 60/2023 emessa e depositata dal Tribunale di
Ancona in data 20 gennaio 2023 In materia di cessione del credito
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis,
- riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Ancona n. 60/2023 pubblicata in data 20/1/2023 relativa al procedimento assunto al n. 7939/2019 RG, mai notificata, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1662/2019 opposto per
l'inesistenza dei presupposti e delle condizioni per la sua emissione in ragione dell'insussistenza del diritto di credito azionato in via monitoria;
-condannare l'appellata a rifondere alla Controparte_3 Pt_1
le spese del doppio grado di giudizio, previa restituzione di quanto
[...] eventualmente corrisposto dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza gravata.
Salvis juribus.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio comprensive
di spese generali e oneri riflessi in luogo di IVA e CAP
Per l'appellato
“Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello proposto dalla e confermare Parte_1
la sentenza impugnata.
pag. 2/12 In ogni caso, con condanna di controparte alla rifusione del compenso professionale e delle spese di lite, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 1662/2019 emesso dal Tribunale di Ancona su ricorso della avente ad oggetto la corresponsione di €. 327,79 (oltre interessi e Controparte_2
spese della procedura, a titolo di corrispettivo in relazione a forniture di beni e servizi) in qualità di cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'Ente territoriale dalla società LA spa.
In sede di opposizione, la deduceva di avere aderito alla convenzione Parte_1
stipulata tra la Consip ed il fornitore di energia LA spa per la fornitura di energia necessaria al funzionamento dei propri uffici, che in data 18.2.2016 ed in data 18.4.2016 venivano notificati ad esso ente due atti di cessione di crediti tra la società LA spa e la aventi ad oggetto, tra gli altri, quelli derivanti dalla fattura E00016595 per €. CP_1
286,33 e dalla fattura n. E000148605 per €. 41,98; eccepiva infine l'estinzione dei crediti per intervenuto pagamento alla società LA spa in data antecedente la notificazione della cessione, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la convenuta deducendo l'infondatezza dell'eccezione di CP_1
pagamento sollevata dalla in quanto priva di efficacia liberatoria, concludendo Pt_1
per la conferma del decreto ingiuntivo.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie ex art. 190 cpc, con sentenza n.
60/2023 emessa e depositata dal Tribunale di Ancona in data 20 gennaio 2023 così veniva deciso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
pag. 3/12 dispone:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 1662 del 2019;
-condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 CP_1
della
[...]
somma di €. 234,70 oltre interessi moratori ex art. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 2002 dal termine
di scadenza della fattura alla data di effettivo saldo;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite
Con atto di appello ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza Parte_1
di primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Va in via preliminare e di rito esaminata la censura posta dalla CP_1 sull'inammissibilità dell'appello in quanto in sede di vocatio in ius l'ente territoriale Cont appellante ha invitato la appellata a costituirsi “nel termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata, con l'avvertimento espresso che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di legge di cui agli artt. 38, 167, 343 e 345
c.p.c.”.; ciò, a detta della in aperto contrasto con il novellato disposto CP_1 dell'art. 163, comma 3, n. 7), c.p.c. , che a mente della riforma cd. Cartabia prevede tra le indicazioni da inserire, a pena di nullità, nell'atto di citazione “… l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito del convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata … ”
Il motivo è infondato.
pag. 4/12 La Corte , in adesione alle recenti pronunce della giurisprudenza di merito sul tema (cfr. per tutte Corte di Appello di Venezia, sentenza del 17.12.2024) osserva che l'incertezza interpretativa determinata dal non chiaro rapporto tra le norme e in particolare tra la previsione dell'articolo 347 c.p.c. e la previsione dell'articolo 342 c.p.c. è stata attualmente risolta dal decreto legislativo n.164/2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n. 149/2024 (c.d. Riforma Cartabia), che ha previsto che all'articolo 343, primo comma, le parole «almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo
349-bis, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 347» e che all'articolo 347, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349- bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.» L'intervento correttivo è intervenuto sul difetto di coordinamento tra gli artt. 347 c.p.c. e 166 c.p.c., per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell'appello incidentale. Per
l'appello incidentale l'articolo 343 c.p.c. prevedeva il termine di venti giorni prima della prima udienza ma per la costituzione in giudizio, l'art. 347 c.p.c. rinviava al termine previsto per il giudizio di primo grado che, tuttavia, è stato portato a settanta giorni. Con la modifica, fermo il rinvio per l'appellante alle forme e termini previsti per il giudizio di primo grado, si è chiarito che l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale.
Va altresì richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte a mente del quale
“In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.,
l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto,nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza s pag. 5/12 volgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nulli tà.” ( cfr.. Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, n.28646). Nel caso di specie parte appellata si è limitata a dedurre la violazione della regola e a dolersi della nullità conseguente, senza addurre il concreto pregiudizio che sarebbe derivato al suo diritto di difesa, e inoltre ha compiutamente svolto tutte le proprie difese nella comparsa di costituzione, sicchè deve ritenersi l'invalidità sanata.
Con plurimi motivi di appello la impugna la sentenza di primo grado Parte_1 per aver il Giudice di Prime cure riconosciuto come dovuto dall'ente territoriale il credito azionato dalla cessionaria siccome portato dalla fattura n. E00016593 CP_1 di €. 234,70 nonostante: 1) tale credito fosse già stato dalla società fornitrice di energia elettrica, LA SPA, previamente ceduto alla con atto notarile del Controparte_4
3.02.2015, con notifica della cessione in data 16.02.2015 e pendenza del termine di gg.
45 utile per la eventuale comunicazione di rifiuto della cessione ex art. 117 comma 3
DLgs n.163/2006); 2) la fattura in oggetto fosse stata già saldata dalla Parte_1
Infine viene impugnata la sentenza di primo grado per l'errata statuizione sulle spese di lite.
L'appello è fondato.
Va premesso come il contratto di somministrazione di energia elettrica, ipotesi su cui si verte nel caso di specie, pur essendo di durata, è caratterizzato dall'esecuzione continuativa, trattandosi di somministrazione per consumo, in cui l'oggetto viene messo a disposizione del somministrato, affinché se ne serva secondo il bisogno.
In questa ottica, va osservato che la somministrazione è traslativa, in quanto la prestazione pattuita viene appresa dal somministrato e quindi si esaurisce nel momento stesso in cui è resa, concretizzandosi nel materiale consumo del servizio somministrato, cui fa seguito il sorgere dell'obbligazione di pagamento del relativo prezzo.
pag. 6/12 In questa ottica, la fattura commerciale rilasciata dal fornitore monetizza la fornitura di un quantitativo di consumo che (all'atto della registrazione contabile) è stata già somministrata al cliente, sicchè nella sostanza ogni singola fornitura di servizi al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui questo viene consumato (mediante passaggio e registrazione, per la telefonia, da parte delle centraline telefoniche mentre per l'energia elettrica da parte del contatore elettrico).
Così ridefinita la prestazione di somministrazione di energia elettrica, come prestazione continuativa o periodica di volta in volta integralmente eseguita in epoca precedente la cessione del relativo credito, è irrilevante che il rapporto con la società che fornisce tali servizi sia ancora in corso rapporto alla data della cessione: per la cessione di crediti inerenti tali forniture non trova pertanto applicazione la disciplina speciale di cui al r.d.
18 novembre 1923, n. 2240, perché, per l'appunto, la frazione di fornitura deve ritenersi, salvo contestazioni circa l'adempimento, completamente eseguita, con la conseguenza che l'adesione della PA non è necessaria ai fini della validità della cessione.
Va al contempo osservato come non possa trovare nemmeno applicazione la successiva disciplina del silenzio assenso, con il riconoscimento alla P.A. della facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da effettuarsi a cedente e cessionario entro il termine di
45 giorni dalla comunicazione della cessione, prevista dai previgenti Codici degli appalti;
infatti l'abrogato d.lgs n. 163/2006 disponeva all'art. 25 che “1. Il presente codice non si applica: ….. b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).”
Il successivo art. 11 del D.lgs. n. 50/2016 parimenti prevedeva che “1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: ….b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano
pag. 7/12 un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di: 1) energia;
2) combustibili destinati alla produzione di energia. “
Anche il legislatore quindi ha inteso sottrarre i crediti per somministrazione di energia elettrica, ove la prestazione risulti eseguita, al generale divieto di cessione in assenza di accettazione esplicita o per silenzio - assenso della Pubblica Amministrazione.
Ne deriva quindi, in ultima analisi, come per la cessione di crediti inerenti fornitura di energia elettrica trovi applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1260 e ss. c.c. e non quella speciale derogatoria prevista per la cessione dei crediti nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
Posta tale premessa, dallo scrutinio del compendio documentale prodotto dalle parti emerge quanto segue.
1) Il credito per cui è causa trae origine dal contratto di fornitura di energia elettrica stipulato tra la società LA SPA e la e segnatamente, dalla fattura n. Parte_1
E00016593 di €. 234,70 del 02.01.2016 emessa dalla società LA SPA a carico della per la fornitura di energia elettrica per il periodo di Dicembre 2015 Parte_1
(Doc. 6 del fasc. primo grado . Parte_1
2) Tale credito è stato, inizialmente, ceduto con atto di cessione del 03 febbraio 2015 dalla società LA alla siccome facente parte di tutti i crediti Controparte_5 derivanti dal richiamato contratto di fornitura di energia elettrica sorti dall'1/02/2015 e sino al 31/01/2017 (Doc. 5 del fasc. primo grado . La cessione veniva Parte_1
notificata in data 16.02.2015.
3) In data 18 marzo 2016 la comunicava alle Controparte_4 Parte_1 nonché alla società LA la risoluzione consensuale dell'atto di cessione 03 febbraio
2015 “relativamente ai crediti rappresentati dalle fatture emesse successivamente alla
n. E0008331 del 02/02/2016”. Il pagamento dei crediti derivanti dalle fatture emesse successivamente avrebbero dovuto essere corrisposti direttamente alla società fornitrice cedente (Doc.10 del fasc. primo grado . Parte_1
pag. 8/12 4) Con richiesta di pagamento del 13 marzo 2016 la regione dava mandato alla Pt_1
Ragioneria di procedere al saldo della fattura n. E00016593 di €. 234,70 del
02.01.2016 (doc. 11 Fasc. primo grado . Parte_1
5) Nel frattempo con atto di cessione 15 febbraio 2016 venivano ceduti dalla LA SPA alla tutti i crediti derivanti dal medesimo contratto di fornitura Controparte_2
elettrica stipulato tra la società cedente e la tra i quali era presente la Parte_1 fattura n. E00016593 di €. 234,70 del 02.01.2016 già facente parte del precedente atto di cessione sopra indicato. L'atto di cessione tra LA spa e Controparte_2
veniva notificato alla debitrice ceduta in data 18 febbraio 2016 e Parte_1
quindi in epoca precedente al presunto avvenuto pagamento della fattura (13 marzo
2016).
Tale la ricostruzione fattuale della vicenda de qua.
E' di preclara evidenza come il credito di cui alla fattura n. E00016593/2016 del 02 gennaio 2016 sia stato oggetto di una duplice cessione ovvero quella sorta tra la LA spa e la (siccome facente parte delle “fatture con emissione 1 Controparte_4 febbraio 2015 e fino al 31 gennaio 2017”) e quella successiva stipulata tra la medesima società fornitrice e la (ivi espressamente richiamata), in quanto la Controparte_2
.risoluzione consensuale dell'atto di cessione 03 febbraio 2015 ha riguardato i
“crediti rappresentati dalle fatture emesse successivamente alla n. E0008331 del
02/02/2016”, e quindi non la fattura n. E00016593 di €. 234,70 emessa in data
02.01.2016.
Valga all'uopo il precetto normativo previsto dall'art. 1265 c.c. a mente del quale “ Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore” In altri termini, la notifica della cessione rileva al fine di risolvere gli eventuali conflitti derivanti da una pag. 9/12 serie di cessioni successive. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la notificazione ex art. 1264 c.c. 'è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante' (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15364 del 13/07/2011, conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23463 del
05/11/2009).
Sempre la Suprema Corte con la sentenza del 03/04/2024, n.8829 ha stabilito il principio di diritto in base al quale "In caso di successive cessioni di crediti periodici da parte del medesimo debitore, incombe a quest'ultimo l'onere della prova della persistente efficacia della cessione precedente, poiché questo costituisce fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva".
Declinando tali principi al caso di specie occorre, quindi, verificare se all'epoca della data della notifica al debitore ceduto della successiva cessione tra la LA spa e
[...]
(ora , avvenuta in data 18 febbraio 2016, il credito oggetto di CP_2 CP_1
causa fosse ancora nella piena disponibilità della o, a seguito della Controparte_4 risoluzione consensuale dell'atto di cessione da questa stipulato con la cedente LA spa, fosse rientrato nella titolarità di quest'ultima e quindi validamente ceduta all'istituto di credito appellato.
Dalla missiva con la quale la comunicava alla Regione Controparte_4 Pt_1
l'avvenuta risoluzione consensuale dell'atto di cessione stipulato con la LA spa, si evince che la risoluzione avrebbe riguardato solo le “fatture emesse successivamente alla n. E0008331 del 02/02/2016” (doc. cit.) e solo per quelle il pagamento avrebbe dovuto corrispondersi alla società cedente LA spa, con l'esclusione quindi delle fatture pregresse a tale data, tra le quali la n. E00016593/2016 emessa il 2 gennaio 2016; è di tutta evidenza quindi come tale fattura rimanesse ancora nella piena disponibilità della
, a questo punto legittimata a ricevere l'adempimento in quanto Controparte_4
unica destinataria del pagamento o, eventualmente, agire in via giudiziale al fine di pag. 10/12 richiedere il recupero forzoso del proprio credito in caso di mancata corresponsione del saldo da parte della debitrice Parte_1
In ossequio ai principi sulla disciplina dell'onere probatorio, va a questo punto osservato come avendo la provato la persistente efficacia della Parte_1
cessione precedente, ancorchè limitata al trasferimento di crediti derivanti da alcune fatture, incombeva sulla l'onere probatorio sulla validità ed efficacia della CP_1
cessione, successiva in ordine temporale, atteso che il cedente – nella specie la LA spa
- non potesse più disporre del credito ceduto dato che la cessione di un credito futuro non ancora venuto ad esistenza implica solo il differimento dell'effetto traslativo e non la titolarità e disponibilità del credito.
Nel caso di specie la si è limitata ad eccepire la mancata prova da parte della CP_1 dell' avvenuto pagamento della fattura n. E00016593/2016, atteso che Parte_1
la produzione in giudizio del solo mandato di pagamento, ex sé, non possa considerarsi sufficiente necessitando anche la produzione della quietanza del beneficiario e che, anche in caso di avvenuto pagamento, poiché effettuato nella consapevolezza della cessione del credito a favore della medesima sarebbe stato a questa CP_1
inopponibile e privo di efficacia liberatoria.
In realtà la nulla ha argomentato ed allegato in merito alla comunicazione CP_1 relativa alla risoluzione consensuale dell'atto di cessione Parte_2
, dalla quale si evince che lo scioglimento del vincolo negoziale non
[...]
interessava la fattura oggetto del presente giudizio il cui credito restava, quindi, ancora nella piena disponibilità del precedente cessionario.
Quindi va negata la titolarità del diritto azionato in questa sede da parte della CP_1
e della conseguente la legittimazione attiva in capo all'istituto di credito appellato.
L'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza gravata, va rigettata la domanda di pagamento svolta da nei confronti di Non va CP_1 Parte_1
pag. 11/12 adottata alcuna decisione in merito alle restituzioni in assenza di prova di pagamenti a
CP_1
Resta assorbito il motivo di gravame relativo al governo delle spese di lite, in quanto all'accoglimento del gravame consegue una diversa statuizione delle stesse. Le spese di lite infatti seguono la soccombenza e dovranno essere poste a carico di per CP_1
entrambi i gradi di giudizio. Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale nel primo grado di giudizio e fasi studio, introduttiva e decisionale nel presente grado di giudizio. In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per le tutte le fasi.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(c.f.: contro (Cod. Fisc. e P. IVA Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), avverso sentenza n. 60/2023 emessa e depositata dal Tribunale di P.IVA_2
Ancona in data 20 gennaio 2023 così decide:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
- conferma la revoca del decreto ingiuntivo;
- rigetta la domanda della nei confronti della , CP_1 Parte_1
- condanna la al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore CP_1
della che liquida in euro 48,50 per spese euro 662,00 per compensi Parte_1
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge quanto al primo grado, euro 91,50 per spese euro 494,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA come per legge quanto al secondo grado.
Ancona, lì 20 giugno 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 592/2023
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 592/23 RG e promossa con atto di citazione
DA
(c.f.: ), in persona del Presidente pro tempore, legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucilla Di Ianni ( dell'Avvocatura
Regionale ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regione Marche sita in Ancona P.zza Cavour n. 23.
Appellante
CONTRO
denominazione assunta da (Cod. Fisc. Controparte_1 Controparte_2
e P. IVA , con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Coggiatti con studio in Roma, Via Antonio
Stoppani, 1
Appellato Oggetto: Appello Avverso sentenza n. 60/2023 emessa e depositata dal Tribunale di
Ancona in data 20 gennaio 2023 In materia di cessione del credito
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis,
- riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Ancona n. 60/2023 pubblicata in data 20/1/2023 relativa al procedimento assunto al n. 7939/2019 RG, mai notificata, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1662/2019 opposto per
l'inesistenza dei presupposti e delle condizioni per la sua emissione in ragione dell'insussistenza del diritto di credito azionato in via monitoria;
-condannare l'appellata a rifondere alla Controparte_3 Pt_1
le spese del doppio grado di giudizio, previa restituzione di quanto
[...] eventualmente corrisposto dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza gravata.
Salvis juribus.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio comprensive
di spese generali e oneri riflessi in luogo di IVA e CAP
Per l'appellato
“Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello proposto dalla e confermare Parte_1
la sentenza impugnata.
pag. 2/12 In ogni caso, con condanna di controparte alla rifusione del compenso professionale e delle spese di lite, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 1662/2019 emesso dal Tribunale di Ancona su ricorso della avente ad oggetto la corresponsione di €. 327,79 (oltre interessi e Controparte_2
spese della procedura, a titolo di corrispettivo in relazione a forniture di beni e servizi) in qualità di cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'Ente territoriale dalla società LA spa.
In sede di opposizione, la deduceva di avere aderito alla convenzione Parte_1
stipulata tra la Consip ed il fornitore di energia LA spa per la fornitura di energia necessaria al funzionamento dei propri uffici, che in data 18.2.2016 ed in data 18.4.2016 venivano notificati ad esso ente due atti di cessione di crediti tra la società LA spa e la aventi ad oggetto, tra gli altri, quelli derivanti dalla fattura E00016595 per €. CP_1
286,33 e dalla fattura n. E000148605 per €. 41,98; eccepiva infine l'estinzione dei crediti per intervenuto pagamento alla società LA spa in data antecedente la notificazione della cessione, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la convenuta deducendo l'infondatezza dell'eccezione di CP_1
pagamento sollevata dalla in quanto priva di efficacia liberatoria, concludendo Pt_1
per la conferma del decreto ingiuntivo.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie ex art. 190 cpc, con sentenza n.
60/2023 emessa e depositata dal Tribunale di Ancona in data 20 gennaio 2023 così veniva deciso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
pag. 3/12 dispone:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 1662 del 2019;
-condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 CP_1
della
[...]
somma di €. 234,70 oltre interessi moratori ex art. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 2002 dal termine
di scadenza della fattura alla data di effettivo saldo;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite
Con atto di appello ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza Parte_1
di primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Va in via preliminare e di rito esaminata la censura posta dalla CP_1 sull'inammissibilità dell'appello in quanto in sede di vocatio in ius l'ente territoriale Cont appellante ha invitato la appellata a costituirsi “nel termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata, con l'avvertimento espresso che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di legge di cui agli artt. 38, 167, 343 e 345
c.p.c.”.; ciò, a detta della in aperto contrasto con il novellato disposto CP_1 dell'art. 163, comma 3, n. 7), c.p.c. , che a mente della riforma cd. Cartabia prevede tra le indicazioni da inserire, a pena di nullità, nell'atto di citazione “… l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito del convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata … ”
Il motivo è infondato.
pag. 4/12 La Corte , in adesione alle recenti pronunce della giurisprudenza di merito sul tema (cfr. per tutte Corte di Appello di Venezia, sentenza del 17.12.2024) osserva che l'incertezza interpretativa determinata dal non chiaro rapporto tra le norme e in particolare tra la previsione dell'articolo 347 c.p.c. e la previsione dell'articolo 342 c.p.c. è stata attualmente risolta dal decreto legislativo n.164/2024 contenente disposizioni correttive e di coordinamento del D.Lgs. n. 149/2024 (c.d. Riforma Cartabia), che ha previsto che all'articolo 343, primo comma, le parole «almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo
349-bis, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 347» e che all'articolo 347, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349- bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.» L'intervento correttivo è intervenuto sul difetto di coordinamento tra gli artt. 347 c.p.c. e 166 c.p.c., per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell'appello incidentale. Per
l'appello incidentale l'articolo 343 c.p.c. prevedeva il termine di venti giorni prima della prima udienza ma per la costituzione in giudizio, l'art. 347 c.p.c. rinviava al termine previsto per il giudizio di primo grado che, tuttavia, è stato portato a settanta giorni. Con la modifica, fermo il rinvio per l'appellante alle forme e termini previsti per il giudizio di primo grado, si è chiarito che l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale.
Va altresì richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte a mente del quale
“In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.,
l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto,nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza s pag. 5/12 volgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nulli tà.” ( cfr.. Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, n.28646). Nel caso di specie parte appellata si è limitata a dedurre la violazione della regola e a dolersi della nullità conseguente, senza addurre il concreto pregiudizio che sarebbe derivato al suo diritto di difesa, e inoltre ha compiutamente svolto tutte le proprie difese nella comparsa di costituzione, sicchè deve ritenersi l'invalidità sanata.
Con plurimi motivi di appello la impugna la sentenza di primo grado Parte_1 per aver il Giudice di Prime cure riconosciuto come dovuto dall'ente territoriale il credito azionato dalla cessionaria siccome portato dalla fattura n. E00016593 CP_1 di €. 234,70 nonostante: 1) tale credito fosse già stato dalla società fornitrice di energia elettrica, LA SPA, previamente ceduto alla con atto notarile del Controparte_4
3.02.2015, con notifica della cessione in data 16.02.2015 e pendenza del termine di gg.
45 utile per la eventuale comunicazione di rifiuto della cessione ex art. 117 comma 3
DLgs n.163/2006); 2) la fattura in oggetto fosse stata già saldata dalla Parte_1
Infine viene impugnata la sentenza di primo grado per l'errata statuizione sulle spese di lite.
L'appello è fondato.
Va premesso come il contratto di somministrazione di energia elettrica, ipotesi su cui si verte nel caso di specie, pur essendo di durata, è caratterizzato dall'esecuzione continuativa, trattandosi di somministrazione per consumo, in cui l'oggetto viene messo a disposizione del somministrato, affinché se ne serva secondo il bisogno.
In questa ottica, va osservato che la somministrazione è traslativa, in quanto la prestazione pattuita viene appresa dal somministrato e quindi si esaurisce nel momento stesso in cui è resa, concretizzandosi nel materiale consumo del servizio somministrato, cui fa seguito il sorgere dell'obbligazione di pagamento del relativo prezzo.
pag. 6/12 In questa ottica, la fattura commerciale rilasciata dal fornitore monetizza la fornitura di un quantitativo di consumo che (all'atto della registrazione contabile) è stata già somministrata al cliente, sicchè nella sostanza ogni singola fornitura di servizi al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui questo viene consumato (mediante passaggio e registrazione, per la telefonia, da parte delle centraline telefoniche mentre per l'energia elettrica da parte del contatore elettrico).
Così ridefinita la prestazione di somministrazione di energia elettrica, come prestazione continuativa o periodica di volta in volta integralmente eseguita in epoca precedente la cessione del relativo credito, è irrilevante che il rapporto con la società che fornisce tali servizi sia ancora in corso rapporto alla data della cessione: per la cessione di crediti inerenti tali forniture non trova pertanto applicazione la disciplina speciale di cui al r.d.
18 novembre 1923, n. 2240, perché, per l'appunto, la frazione di fornitura deve ritenersi, salvo contestazioni circa l'adempimento, completamente eseguita, con la conseguenza che l'adesione della PA non è necessaria ai fini della validità della cessione.
Va al contempo osservato come non possa trovare nemmeno applicazione la successiva disciplina del silenzio assenso, con il riconoscimento alla P.A. della facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da effettuarsi a cedente e cessionario entro il termine di
45 giorni dalla comunicazione della cessione, prevista dai previgenti Codici degli appalti;
infatti l'abrogato d.lgs n. 163/2006 disponeva all'art. 25 che “1. Il presente codice non si applica: ….. b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).”
Il successivo art. 11 del D.lgs. n. 50/2016 parimenti prevedeva che “1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: ….b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano
pag. 7/12 un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di: 1) energia;
2) combustibili destinati alla produzione di energia. “
Anche il legislatore quindi ha inteso sottrarre i crediti per somministrazione di energia elettrica, ove la prestazione risulti eseguita, al generale divieto di cessione in assenza di accettazione esplicita o per silenzio - assenso della Pubblica Amministrazione.
Ne deriva quindi, in ultima analisi, come per la cessione di crediti inerenti fornitura di energia elettrica trovi applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1260 e ss. c.c. e non quella speciale derogatoria prevista per la cessione dei crediti nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
Posta tale premessa, dallo scrutinio del compendio documentale prodotto dalle parti emerge quanto segue.
1) Il credito per cui è causa trae origine dal contratto di fornitura di energia elettrica stipulato tra la società LA SPA e la e segnatamente, dalla fattura n. Parte_1
E00016593 di €. 234,70 del 02.01.2016 emessa dalla società LA SPA a carico della per la fornitura di energia elettrica per il periodo di Dicembre 2015 Parte_1
(Doc. 6 del fasc. primo grado . Parte_1
2) Tale credito è stato, inizialmente, ceduto con atto di cessione del 03 febbraio 2015 dalla società LA alla siccome facente parte di tutti i crediti Controparte_5 derivanti dal richiamato contratto di fornitura di energia elettrica sorti dall'1/02/2015 e sino al 31/01/2017 (Doc. 5 del fasc. primo grado . La cessione veniva Parte_1
notificata in data 16.02.2015.
3) In data 18 marzo 2016 la comunicava alle Controparte_4 Parte_1 nonché alla società LA la risoluzione consensuale dell'atto di cessione 03 febbraio
2015 “relativamente ai crediti rappresentati dalle fatture emesse successivamente alla
n. E0008331 del 02/02/2016”. Il pagamento dei crediti derivanti dalle fatture emesse successivamente avrebbero dovuto essere corrisposti direttamente alla società fornitrice cedente (Doc.10 del fasc. primo grado . Parte_1
pag. 8/12 4) Con richiesta di pagamento del 13 marzo 2016 la regione dava mandato alla Pt_1
Ragioneria di procedere al saldo della fattura n. E00016593 di €. 234,70 del
02.01.2016 (doc. 11 Fasc. primo grado . Parte_1
5) Nel frattempo con atto di cessione 15 febbraio 2016 venivano ceduti dalla LA SPA alla tutti i crediti derivanti dal medesimo contratto di fornitura Controparte_2
elettrica stipulato tra la società cedente e la tra i quali era presente la Parte_1 fattura n. E00016593 di €. 234,70 del 02.01.2016 già facente parte del precedente atto di cessione sopra indicato. L'atto di cessione tra LA spa e Controparte_2
veniva notificato alla debitrice ceduta in data 18 febbraio 2016 e Parte_1
quindi in epoca precedente al presunto avvenuto pagamento della fattura (13 marzo
2016).
Tale la ricostruzione fattuale della vicenda de qua.
E' di preclara evidenza come il credito di cui alla fattura n. E00016593/2016 del 02 gennaio 2016 sia stato oggetto di una duplice cessione ovvero quella sorta tra la LA spa e la (siccome facente parte delle “fatture con emissione 1 Controparte_4 febbraio 2015 e fino al 31 gennaio 2017”) e quella successiva stipulata tra la medesima società fornitrice e la (ivi espressamente richiamata), in quanto la Controparte_2
.risoluzione consensuale dell'atto di cessione 03 febbraio 2015 ha riguardato i
“crediti rappresentati dalle fatture emesse successivamente alla n. E0008331 del
02/02/2016”, e quindi non la fattura n. E00016593 di €. 234,70 emessa in data
02.01.2016.
Valga all'uopo il precetto normativo previsto dall'art. 1265 c.c. a mente del quale “ Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore” In altri termini, la notifica della cessione rileva al fine di risolvere gli eventuali conflitti derivanti da una pag. 9/12 serie di cessioni successive. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la notificazione ex art. 1264 c.c. 'è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante' (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15364 del 13/07/2011, conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23463 del
05/11/2009).
Sempre la Suprema Corte con la sentenza del 03/04/2024, n.8829 ha stabilito il principio di diritto in base al quale "In caso di successive cessioni di crediti periodici da parte del medesimo debitore, incombe a quest'ultimo l'onere della prova della persistente efficacia della cessione precedente, poiché questo costituisce fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva".
Declinando tali principi al caso di specie occorre, quindi, verificare se all'epoca della data della notifica al debitore ceduto della successiva cessione tra la LA spa e
[...]
(ora , avvenuta in data 18 febbraio 2016, il credito oggetto di CP_2 CP_1
causa fosse ancora nella piena disponibilità della o, a seguito della Controparte_4 risoluzione consensuale dell'atto di cessione da questa stipulato con la cedente LA spa, fosse rientrato nella titolarità di quest'ultima e quindi validamente ceduta all'istituto di credito appellato.
Dalla missiva con la quale la comunicava alla Regione Controparte_4 Pt_1
l'avvenuta risoluzione consensuale dell'atto di cessione stipulato con la LA spa, si evince che la risoluzione avrebbe riguardato solo le “fatture emesse successivamente alla n. E0008331 del 02/02/2016” (doc. cit.) e solo per quelle il pagamento avrebbe dovuto corrispondersi alla società cedente LA spa, con l'esclusione quindi delle fatture pregresse a tale data, tra le quali la n. E00016593/2016 emessa il 2 gennaio 2016; è di tutta evidenza quindi come tale fattura rimanesse ancora nella piena disponibilità della
, a questo punto legittimata a ricevere l'adempimento in quanto Controparte_4
unica destinataria del pagamento o, eventualmente, agire in via giudiziale al fine di pag. 10/12 richiedere il recupero forzoso del proprio credito in caso di mancata corresponsione del saldo da parte della debitrice Parte_1
In ossequio ai principi sulla disciplina dell'onere probatorio, va a questo punto osservato come avendo la provato la persistente efficacia della Parte_1
cessione precedente, ancorchè limitata al trasferimento di crediti derivanti da alcune fatture, incombeva sulla l'onere probatorio sulla validità ed efficacia della CP_1
cessione, successiva in ordine temporale, atteso che il cedente – nella specie la LA spa
- non potesse più disporre del credito ceduto dato che la cessione di un credito futuro non ancora venuto ad esistenza implica solo il differimento dell'effetto traslativo e non la titolarità e disponibilità del credito.
Nel caso di specie la si è limitata ad eccepire la mancata prova da parte della CP_1 dell' avvenuto pagamento della fattura n. E00016593/2016, atteso che Parte_1
la produzione in giudizio del solo mandato di pagamento, ex sé, non possa considerarsi sufficiente necessitando anche la produzione della quietanza del beneficiario e che, anche in caso di avvenuto pagamento, poiché effettuato nella consapevolezza della cessione del credito a favore della medesima sarebbe stato a questa CP_1
inopponibile e privo di efficacia liberatoria.
In realtà la nulla ha argomentato ed allegato in merito alla comunicazione CP_1 relativa alla risoluzione consensuale dell'atto di cessione Parte_2
, dalla quale si evince che lo scioglimento del vincolo negoziale non
[...]
interessava la fattura oggetto del presente giudizio il cui credito restava, quindi, ancora nella piena disponibilità del precedente cessionario.
Quindi va negata la titolarità del diritto azionato in questa sede da parte della CP_1
e della conseguente la legittimazione attiva in capo all'istituto di credito appellato.
L'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza gravata, va rigettata la domanda di pagamento svolta da nei confronti di Non va CP_1 Parte_1
pag. 11/12 adottata alcuna decisione in merito alle restituzioni in assenza di prova di pagamenti a
CP_1
Resta assorbito il motivo di gravame relativo al governo delle spese di lite, in quanto all'accoglimento del gravame consegue una diversa statuizione delle stesse. Le spese di lite infatti seguono la soccombenza e dovranno essere poste a carico di per CP_1
entrambi i gradi di giudizio. Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale nel primo grado di giudizio e fasi studio, introduttiva e decisionale nel presente grado di giudizio. In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per le tutte le fasi.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(c.f.: contro (Cod. Fisc. e P. IVA Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), avverso sentenza n. 60/2023 emessa e depositata dal Tribunale di P.IVA_2
Ancona in data 20 gennaio 2023 così decide:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
- conferma la revoca del decreto ingiuntivo;
- rigetta la domanda della nei confronti della , CP_1 Parte_1
- condanna la al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore CP_1
della che liquida in euro 48,50 per spese euro 662,00 per compensi Parte_1
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge quanto al primo grado, euro 91,50 per spese euro 494,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA come per legge quanto al secondo grado.
Ancona, lì 20 giugno 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 12/12