TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Aedoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. 769/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Fabio Batini
Domicilio eletto: Genova, Via Isonzo 38/16 presso lo studio del difensore
E
_1
(c. f. ) C.F._2
CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 05.02.2025) avente ad oggetto la causa di divorzio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come precisate a verbale di udienza del 20.05.2025
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 moglie) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio con rito civile in Genova il 29.05.2003, registrato in Comune di Genova (atto n. 281, parte I, anno 2003) con _1 nato in [...] il [...], oggi irreperibile;
- Che dall'unione coniugale non erano nati figli;
- Di aver promosso procedimento per separazione personale conclusosi con sentenza del Tribunale di Genova del 20.1.2023, pubblicata il 6.2.2023, n° 291/2023;
- Di svolgere attività lavorativa come operaia presso l'Acelormittal di Genova.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- La declaratoria di indipendenza delle parti, come da condizioni di cui alla separazione.
(da ora anche il resistente o il marito) non si costituiva, né _1 compariva personalmente all'udienza del 20.05.2025 e il giudice delegato, valutata la ritualità della notifica, ne dichiarava la contumacia.
A tale udienza la ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava di avere perduto qualsiasi contatto col marito, di non averlo più visto né sentito dopo la separazione e che non vi erano possibilità di riconciliazione.
A questo punto il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte a precisare le conclusioni e la difesa della ricorrente dichiarava di rinunciare a tutte le domande, chiedendo la sola pronuncia di divorzio.
Quanto sopra premesso, visti la documentazione e gli atti di causa,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo decorso rispetto all'intervenuta separazione e atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
La ricorrente inoltre, comparsa personalmente, ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione, precisando di aver perso ogni contatto con il coniuge dal momento della separazione.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
La ricorrente all'udienza del 20.05.2025 inoltre ha dichiarato di rinunciare a tutte le domande, chiedendo la sola pronuncia di divorzio.
In mancanza di domande e/o allegazioni da parte di che non si è _1 costituito in giudizio, né è comparso in udienza e considerato che dall'unione matrimoniale non sono nati figli, non vi è altro su cui occorra provvedere.
Non essendovi soccombenza nulla deve essere disposto in ordine alle spese.
Viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 29.05.2003, (atto n. 281, Parte I, Anno 2003, Comune di Genova) da
(c. f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.04.1985
e
(c. f. ) nato in [...] il [...]. _1 C.F._2
Spese di lite irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3