Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.02.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1284/2022 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall' avv.to Pasquale Guastafierro, Parte_1 come in atti
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Aprile, in CP_1 virtù di procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.03.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accertare il proprio diritto a percepire l'assegno sociale, in CP_1 misura intera, a decorrere dal 01.01.21 (data insorgenza del diritto per requisito reddituale) e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore della ricorrente CP_1 della differenza derivante dall'importo di assegno sociale corrisposto e quello effettivamente dovuto a decorrere dal 01.01.21, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione.
Nello specifico, ha esposto: di essere titolare di pensione cat. AS n. 04115276 con decorrenza marzo 2012; che percepiva dall'ex coniuge assegno di mantenimento per cui possedeva un reddito annuo pari ad euro 1200,00; successivamente, in data 06.10.20, l'ex coniuge decedeva;
in data 06.04.21 presentava alla sede la CP_1
l' riteneva l'importo spettante non variato;
di avere CP_1 invano inoltrato ricorso al comitato provinciale.
Si è costituito l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito enunciate.
Incontestata la sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente dei requisiti di legge per beneficiare dell'assegno sociale, oggetto di giudizio è il riconoscimento di un importo superiore rispetto a quello liquidato dall' CP_1
Invero, l'istante contesta la riliquidazione operata dall' in quanto non CP_1 riconosceva, per l'anno 2021, l'assegno sociale in misura piena, ossia non decurtato.
La sig.ra ha difatti dedotto di non possedere altri redditi oltre a quello Parte_1 derivante dalla pensione cat.A.S.. Più precisamente, la ricorrente era vedova da ottobre 2020, pertanto il reddito derivante da assegno di mantenimento pari ad €
1.200 annui, era venuto meno per la sopraggiunta morte dell'ex coniuge. Difatti, la sig.ra aveva percepito da dicembre 2020 esclusivamente redditi derivanti Parte_1 dall'assegno sociale.
In corso di giudizio, la difesa della ricorrente ha evidenziato come a far data dal
01.01.2022 l'assegno sociale era corrisposto in misura piena. Pertanto, ha ridotto la domanda unicamente con riferimento all'annualità 2021.
Ebbene, come evidenziato dall' , occorre considerare che i limiti di reddito CP_1 relativi al 2020, incidono sull'anno 2021; ciò in quanto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 35, della legge n. 14 del 2009 “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente […]". Nella specie, nell'anno 2021, l'ammontare dell'assegno sociale era pari ad € 460,28 al mese. Tale importo viene proporzionalmente ridotto in base ai redditi influenti sulla prestazione. In particolare nel caso in cui il reddito del richiedente o quello coniugale siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale Dalla ricostituzione, infatti, risulta spettante come assegno sociale (escludendo la maggiorazione)l'importo di € 367,98 giacché sulla prestazione incidono i redditi percepiti dalla ricorrente sino alla morte del marito, ossia € 1.000,00. All'assegno sociale è stata poi aggiunta la maggiorazione. Come anzidetto, i redditi posseduti nel 2020 determinano l'ammontare della prestazione relativa al 2021.
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità delle questioni, del riconoscimento della prestazione da parte dell a far data dall'anno 2022 e dunque della CP_2 parziale reciproca soccombenza, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 11.02.25
IL GIUDICE
dr. Rosa Molè