Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1071 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Divorzio -
Cessazione effetti civili
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile Composto dai Magistrati :
1) Dott. Paolo Bernardini Presidente
2) Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel
3) Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella procedura di divorzio vertente tra c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 24.08.1981 e residente in [...], difesa dall' Avv. Luisa Annunziati (C.F del Foro di Siena con C.F._2 studio in Siena (SI), Viale Bianchi Bandinelli n°14, giusto mandato in calce al presente atto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata RICORRENTE CONTRO
,c.f. nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._3 residente in [...],85238 Petershausen RESISTENTE CONTUMACE avente ad oggetto: divorzio giudiziale CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO All'udienza del 21.2.2025 ( trattata in forma cartolare) la causa era riservata alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni della parte ricorrente Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: 1) Affidare, per tutte le ragioni dedotte, argomentate e provate di cui sopra, il figlio minore esclusivamente alla madre la quale Persona_1 Parte_1 assumerà senza il consenso dell'altro genitore (c.d. affido superesclusivo) le
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- per un weekend al mese, presso la residenza del figlio, dalla mattina del sabato alla domenica sera ( ore 21,00) quando il padre lo riaccompagnerà a casa;
- nel periodo estivo, fino a dieci (10) giorni consecutivi da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
- nelle Festività Natalizie, previo preventivo accordo tra i genitori, 5 giorni, anche non consecutivi e con alternanza anche nelle vacanze pasquali.
3) Disporsi che il sig. versi mensilmente, entro il giorno 5 di CP_1 ciascun mese in favore della ricorrente la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre alla partecipazione alle spese straordinarie Per_1 assunte nell'interesse della prole nella misura del 50% come da Protocollo Famiglia attualmente in vigore presso il Tribunale di Siena che qui si intende richiamato.
4) Disporsi che gli assegni familiari saranno integralmente richiesti e percepiti dalla odierna ricorrente e che la medesima possa beneficiare al 100% delle detrazioni fiscali per i figli a carico, stante il fatto che il convenuto che risiede e lavora stabilmente in Germania non potrebbe, in ogni caso, beneficiarne.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza depositata il 7.11.2024 il Tribunale di Siena ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra e . Parte_1 CP_1 La causa è proseguita davanti al Giudice istruttorie per la decisione sull'affidamento e il contributo al mantenimento per il figlio minore . Per_1 Dopo l'audizione del minore la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis 22 c.p.c.
1.La domanda di affidamento superesclusivo .
In sede di provvedimenti provvisori e urgenti il Giudice istruttore dato atto della lontananza del padre, che vive in Germania ove ha costituito un nuovo nucleo familiare , del mostrato disinteresse nei confronti del figlio ( che non vede da tre anni) ,dell'assenza di contribuzione economica così provvedeva
1. Affida in via super esclusiva il figlio minore alla madre Persona_1 Pt_1
la quale potrà assumerà senza il consenso dell'altro genitore le
[...] decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del predetto minore, in particolare sia la decisione sul percorso psicologico in relazione al disturbo dell'apprendimento ipotizzato dalla pediatra sia in relazione alla patologia emofliliaca da cui è affetto il minore e per la quale è già in cura;
2) Dispone che il padre potrà incontrare e tenere con sè il figlio minore, secondo il calendario indicato in ricorso , tenuto conto della volontà e delle esigenze del minore in considerazione dl lungo tempo trascorso dall'ultimo incontro con il padre
Come noto, nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai
Pagina 2 figli già introdotta dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la fine dell'unione), l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più, come nel precedente sistema, come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 1777 del 8/02/2012; Cass., sez. 1, sentenza n. 26587 del 17/12/2009). Nel caso in esame, emerge che la ricorrente è “nucleo monogenitoriale” e il padre vive da tempo in Germania , come risulta dagli atti della separazione consensuale tra le parti ( in cui si da atto della residenza tedesca del resistente)
,non ha mai contribuito al mantenimento del minore ed ha praticamente interrotto con il medesimo i rapporti personali.
Significativo quanto emerso in sede di audizione del minore ( Per_1 quattordicenne alla data dell'audizione 18.11.2024 ) ovvero : che ha visto il padre l'ultima volta tre anni fa, per due giorni, dopo un'attesa durata ben sette anni , di non averlo , in detto periodo, e neanche dopo, mai sentito al telefono , di sapere che il padre fa lo chef in Germania , di aver scoperto solo due anni fa
, di avere altri fratelli, mai conosciuti , di vivere bene con sua madre e di non essere sicuro di voler rivedere il padre qualora lui si rifacesse vivo ma che proverebbe a parlargli .
Emerge con tutta evidenza un totale disinteresse da parte del padre nelle complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore ed una incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dal proprio ruolo genitoriale. Il disinteresse di per le questioni che riguardano suo figlio del CP_1 resto è ulteriormente confermato dalla scelta processuale di non costituirsi nel presente giudizio e dall'avere disatteso ogni previsione della separazione consensuale ( sia in ordine alla frequentazione che in ordine al mantenimento) Appare pertanto che allo stato risponda all'interesse di l'affidamento Per_1 super esclusivo alla madre, che costituisce del resto l'unico punto di riferimento per il minore. L'esercizio della responsabilità genitoriale viene pertanto concentrato nella madre con riferimento alle questioni fondamentali che riguardano il minore (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), atteso che la sostanziale irreperibilità del resistente rischia di inibire l'adozione di scelte fondamentali ( già la madre è ricorsa all'intervento del Giudice Tutelare per ottenere autorizzazione al rilascio documenti per DR ) Quanto alla frequentazione può accogliersi quanto proposto dalla ricorrente al punto 2 delle conclusioni della ricorrente .
Pagina 3 2.La domanda di contributo al mantenimento
In sede di provvedimenti provvisori era così disposto 3) Dispone che versi mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun CP_1 mese in favore della ricorrente la somma mensile di
€ 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributivo al mantenimento del figlio oltre alla partecipazione alle Per_1 spese straordinarie assunte nell'interesse della prole nella misura del 50% come da Protocollo Famiglia attualmente in vigore presso il Tribunale di Siena che qui si intende richiamato. 4) Dispone che gli assegni familiari saranno integralmente richiesti e percepiti dalla ricorrente e che la medesima possa beneficiare al 100% Parte_1 delle detrazioni fiscali per il figlio. Il collegio può confermare tale decisione considerato: - le accresciute esigenze del minore , ormai adolescente;
- il reddito della ricorrente di circa 18.000 euro annui e la circostanza che il resistente – il quale esercita la professione di chef in Germania , pur non avendosi contezza del reddito -non ha mai versato quanto in precedenza condannato a fare o quanto concordato in sede di accordi di separazione -
nel periodo in cui si era trasferita in Germania con il marito Parte_1 aveva ottenuto, nell'anno 2019 provvedimento ( allegato in atti) di condanna del resistente al pagamento di € 399,00 quale contributo per il mantenimento del minore, provvedimento mai ottemperato . In sede di separazione consensuale le parti avevano convenuto un contributo a carico del padre pari a d 300,00, ugualmente non versato. L'Assegno unico può essere usufruito interamente dalla madre, anche considerato che non essendo il padre residente in Italia, non potrebbe averlo riconosciuto neppure nella misura del 50%.
3, Le spese processuali in ragione della soccombenza devono essere poste a carico del resistente liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttiva
, di e decisoria ( quest'ultima al minimo tabellare in considerazione dell'attività processuale svolta) . Parimenti deve porsi a carico del resistente ( salva la solidarietà nei confronti del perito) il compenso del perito trascrittore, come liquidato in corso di causa .
Il Pubblico Ministero ha ricevuto gli atti in data 5.6.2024 e non ha formulato conclusioni scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Affida, nella forma dell'affido superesclusivo il figlio minore Persona_1 alla madre la quale assumerà anche senza il consenso Parte_1 dell'altro genitore tutte le decisioni che riguardano il minore (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) come precisato in parte motiva
2) Dispone che il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio minore, secondo il calendario proposto al punto 2) delle conclusioni della ricorrente
3) Dispone che versi mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun CP_1 mese in favore della ricorrente la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre alla partecipazione alle spese straordinarie assunte Per_1 nell'interesse della prole nella misura del 50% come da Protocollo Famiglia
Pagina 4 attualmente in vigore presso il Tribunale di Siena.
4) Dispone che l'Assegno unico o provvidenza equivalente sia integralmente percepito dalla ricorrente , la quale beneficerà al 100% delle detrazioni fiscali per i figli a carico
5) Pone a carico del resistente il pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 98,00 per spese ed € 2.546,50 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario , c.p.a.ed iva come per legge nonché il pagamento il compenso del perito trascrittore, come liquidato in corso di causa . Così deciso in Siena nella Camera di Consiglio del Tribunale il 10.3.2025
Il Presidente (Paolo Bernardini )
Il giudice estensore (Marianna Serrao )
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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